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Sentenza 29 gennaio 2024
Sentenza 29 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ascoli Piceno, sentenza 29/01/2024, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ascoli Piceno |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 800/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800/2022 promossa da:
(codice fiscale e P. IVA n° ), con sede sociale in piazza Gae Aulenti Parte_1 P.IVA_1
3 Tower A - 20124 Milano, con l'avv. Andrea Fioretti,
- Opponente-
Contro
( ), residente in [...] CodiceFiscale_1
Val Nerina n. 29, con l'avvocato Ettore Strappelli,
- Opposto-
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 22.9.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto citazione ritualmente e tempestivamente depositato ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 151/2022, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno le ha ingiunto la consegna di documenti meglio indicati nel ricorso monitorio e, segnatamente, i documenti afferenti alla necessaria istruttoria effettuata dalla in occasione della sottoscrizione della lettera di Controparte_2
patronage da parte del dr. in data 28/09/2006, con la quale veniva ritenuto garante della CP_1
società di cui deteneva il 10% delle quote societarie. Org_1
In particolare, a sostegno del ricorso monitorio, il deduceva di essere stato chiamato a CP_1
rispondere di un debito della società di cui era socio nei confronti dalla banca, poi Org_1
, in forza di un asserita lettera di patronage sottoscritta in data 27/09/2006, garanzia Parte_1 pagina 1 di 6 dallo stesso opponente disconosciuta che, a fondamento delle proprie ragioni, aveva vanamente richiesto nel corso degli anni alla la consegna di documentazione relativa a detta operazione. CP_2
Argomentava il ricorrente che, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla banca proprio facendo leva su detta lettera di patronage, i testimoni escussi, tutti dipendenti e/o responsabili dell'istituto di credito, dichiaravano che, prima della accettazione della garanzia personale, era stata svolta un'istruttoria interna, ragion per cui esso ricorrente aveva diritto ad ottenere la consegna di tutti i documenti comprovanti l'effettiva verificazione della fase precontrattuale e prodromici rispetto alla lettera di patronage.
Con l'opposizione, la banca chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto che, innanzitutto la documentazione relativa alla fase dell'istruttoria per la concessione del finanziamento era anteriore al 2006 (data della lettera di patronage) e non era mai stata richiesta dall'opposto sino al
18.9.2018, con conseguente spirare del termine prescrizionale e dell'obbligo di conservazione della documentazione bancaria di cui all'art 119 Tub. Eccepiva poi un difetto di interesse del CP_1
atteso che lo stesso non poteva rinvenirsi né nella pendenza del giudizio di opposizione alla pretesa
CP_ creditoria della oggi ceduta a , nel quale la documentazione dell'istruttoria non rileva ad CP_2
alcun fine, tanto meno per il disconoscimento della sottoscrizione del dott. che può riguardare CP_1
solo la lettera di patronage. Aggiungeva, poi, in ogni caso, che gran parte della documentazione oggetto dell'obbligo di consegna era documentazione che lo stesso opposto aveva consegnato alla banca per consentirle di compiere l'istruttoria (Copia del documento di identità del Dr. e del suo codice CP_1
fiscale rilasciati in occasione della firma della lettera di patronage;
copia della documentazione inerente l'istruttoria creditizia (dichiarazione dei redditi, situazione immobiliare, situazione finanziaria presso altri istituti, disponibilità finanziarie e mobiliari) e che essa opponente non aveva più la disponibilità della stessa con conseguente impossibilità della prestazione.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ““Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- in via principale di merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 151/2022 (R.G. 421/2022) depositato in data 21.03.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno e notificato il 30.03.2022 in quanto infondata la pretesa monitoria avversaria, oltre che per carenza di interesse ad agire e impossibilità sopravvenuta;
pagina 2 di 6 - in subordine, ridurre l'importo del compenso liquidato al valore minimo o, al più, al valore medio.
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata atteso che la documentazione oggetto di ingiunzione, se esistente, dovrebbe essere ancora nella disponibilità della banca atteso che la stessa ha l'obbligo di conservarla quantomeno per il termine di prescrizione decorrente dalla data di chiusura del rapporto che, nel caso in esame ancora è in essere.
Nel precisare le conclusioni, integrando le iniziali conclusioni rassegnate chiedeva “rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
151/2022.
In subordine, in ipotesi di impossibilità da parte della alla consegna della Parte_1
documentazione richiesta in favore del Dr. accertato il comportamento negligente e/o CP_1
illegittimo del rapporto bancario intercorso, dichiarare il grave inadempimento alle norme bancarie della nella fattispecie di che trattasi . Parte_1
Con vittoria di spese di lite.”
Il procedimento, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 22.9.2023 nel corso della quale le parti, tramite note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Giova innanzitutto premettere che n particolare, l'art. 119 TUB, nel disciplinare le comunicazioni che l'istituto di credito è tenuto ad effettuare nei confronti del correntista in ordine allo svolgimento del rapporto (comma 1), precisa altresì che "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" (comma 4), cosi prevedendo la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del cliente alla produzione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente bancario, ancorché limitatamente all'ultimo decennio di durata di quest'ultimo. Tale disciplina va interpretata nel senso che sarebbe contrario a buona fede imporre alla - la quale peraltro CP_2
provvede all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare - di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di pagina 3 di 6 conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente CP_2
all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.
Ed invero, nel nostro ordinamento giuridico, stante il chiaro disposto dell'art. 2220 c.c., deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale (e, dunque, ex art. 2195 c.c., anche di quello che eserciti attività bancaria), di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, cosicché, proprio in conformità a tale principio (e quale concreta applicazione di esso), la disposizione normativa di cui del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, u.c., permette che il cliente-correntista possa ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni, solo se ed in quanto queste risultino essere state compiute nell'arco temporale degli ultimi dieci anni. Ne deriva che, se, da un lato, il correntista, giusta il disposto dell'art. 1713 c.c., ha sempre il diritto di richiedere all'istituto bancario il rendiconto di tutto l'operato di quest'ultimo mediante analitica indicazione delle operazioni eseguite, nondimeno qualora richieda l'esibizione di copia dei documenti attinenti a tali operazioni, tale pretesa finisce con l'incontrare il limite temporale tassativo degli ultimi dieci anni, per il quale soltanto, come sopra chiarito, può ravvisarsi l'operatività dell'obbligo di conservazione della documentazione suddetta
Il fatto, dunque, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che la banca non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità che il tribunale condivide ha ribadito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 24641 del 2021, in motivazione), che l'art. 119, comma 4, pone una disposizione di natura sostanziale: il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, dunque, ha natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica "finale", e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 15669 del 2007), con la conseguenza che infondata è la doglianza della banca circa la carenza di interesse ad agire dell'odierno opposto.
Deve allora valutarsi la fondatezza della domanda spiegata con il ricorso monitorio alla luce anche dell'eccepito decorso del termine decennale di cui al quarto comma dell'art 119 Tub.
Orbene la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria
(oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 c.c) desumibile chiaramente dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale); né
pagina 4 di 6 può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.( Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, (ud. 06/06/2022, dep. 29/11/2022), n.35039).
Il tenore della norma è poi chiaro nel prevedere che il termine decennale decorra dalla singola operazione e, quindi, nel caso in esame, trattandosi di documentazione prodromica al rilascio della lettera di patronage che risulta sottoscritta in data 27/09/2006, ci troviamo al cospetto di una richiesta di documentazione anteriore al 27.9.2006.
Sostiene l'opposto nel ricorso monitorio e nel presente giudizio, di aver invano richiesto la consegna della documentazione de quibus con raccomandate del 18.3.2009 e del 20.7.2010, facendo richiamo ai documenti prodotti sub 6-7-8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta, documenti da cui tenore è chiaro evincere che alcuna richiesta di documentazione è stata inoltrata alla banca ( se non nella raccomandata del 19.7.2010 laddove si fa un generica richiesta a fornire ogni inerente documentazione ovviamente inerente la garanzia che il contestava di aver prestato – id est CP_1 all'evidenza la lettera di patronage non oggetto dell'ingiunzione- e, quindi, senza alcun riferimento alla documentazione afferente la fase precontrattuale e di istruttoria).
La prima richiesta della documentazione ingiunta, anteriore al 26.09.2006, risale dunque al 18.09.2018
e, quindi, ad un periodo in cui, per le ragioni anzidette, era spirato l'obbligo di conservazione e di rilascio copia decennale della banca.
Né può ritenersi, come pure l'opposto fa, che il termine decennale decorra dalla chiusura del rapporto, atteso che ciò vale solo per la consegna della documentazione costitutiva del rapporto per la quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibile dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente), e non anche per la documentazione afferente la fase precontrattuale e di istruttoria che, al più, rientra nel novero di cui all'art 119 Tub.
Non può quindi ritenersi sussistente in capo alla banca un obbligo, alla data del deposito del ricorso monitorio, di conservazione prima e di ostensione poi della documentazione oggetto dell'obbligo di consegna, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con ogni conseguenza pagina 5 di 6 in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolare complessità giuridica e fattuale, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 800/2022, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che determina in euro 3500.00 per compensi ed in euro 313.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 29 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ASCOLI PICENO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Annalisa Giusti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 800/2022 promossa da:
(codice fiscale e P. IVA n° ), con sede sociale in piazza Gae Aulenti Parte_1 P.IVA_1
3 Tower A - 20124 Milano, con l'avv. Andrea Fioretti,
- Opponente-
Contro
( ), residente in [...] CodiceFiscale_1
Val Nerina n. 29, con l'avvocato Ettore Strappelli,
- Opposto-
Conclusioni: Come da note scritte per l'udienza del 22.9.2023
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto citazione ritualmente e tempestivamente depositato ha proposto opposizione Parte_1
al decreto ingiuntivo n. 151/2022, con cui il Tribunale di Ascoli Piceno le ha ingiunto la consegna di documenti meglio indicati nel ricorso monitorio e, segnatamente, i documenti afferenti alla necessaria istruttoria effettuata dalla in occasione della sottoscrizione della lettera di Controparte_2
patronage da parte del dr. in data 28/09/2006, con la quale veniva ritenuto garante della CP_1
società di cui deteneva il 10% delle quote societarie. Org_1
In particolare, a sostegno del ricorso monitorio, il deduceva di essere stato chiamato a CP_1
rispondere di un debito della società di cui era socio nei confronti dalla banca, poi Org_1
, in forza di un asserita lettera di patronage sottoscritta in data 27/09/2006, garanzia Parte_1 pagina 1 di 6 dallo stesso opponente disconosciuta che, a fondamento delle proprie ragioni, aveva vanamente richiesto nel corso degli anni alla la consegna di documentazione relativa a detta operazione. CP_2
Argomentava il ricorrente che, poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo introdotto dalla banca proprio facendo leva su detta lettera di patronage, i testimoni escussi, tutti dipendenti e/o responsabili dell'istituto di credito, dichiaravano che, prima della accettazione della garanzia personale, era stata svolta un'istruttoria interna, ragion per cui esso ricorrente aveva diritto ad ottenere la consegna di tutti i documenti comprovanti l'effettiva verificazione della fase precontrattuale e prodromici rispetto alla lettera di patronage.
Con l'opposizione, la banca chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, sul presupposto che, innanzitutto la documentazione relativa alla fase dell'istruttoria per la concessione del finanziamento era anteriore al 2006 (data della lettera di patronage) e non era mai stata richiesta dall'opposto sino al
18.9.2018, con conseguente spirare del termine prescrizionale e dell'obbligo di conservazione della documentazione bancaria di cui all'art 119 Tub. Eccepiva poi un difetto di interesse del CP_1
atteso che lo stesso non poteva rinvenirsi né nella pendenza del giudizio di opposizione alla pretesa
CP_ creditoria della oggi ceduta a , nel quale la documentazione dell'istruttoria non rileva ad CP_2
alcun fine, tanto meno per il disconoscimento della sottoscrizione del dott. che può riguardare CP_1
solo la lettera di patronage. Aggiungeva, poi, in ogni caso, che gran parte della documentazione oggetto dell'obbligo di consegna era documentazione che lo stesso opposto aveva consegnato alla banca per consentirle di compiere l'istruttoria (Copia del documento di identità del Dr. e del suo codice CP_1
fiscale rilasciati in occasione della firma della lettera di patronage;
copia della documentazione inerente l'istruttoria creditizia (dichiarazione dei redditi, situazione immobiliare, situazione finanziaria presso altri istituti, disponibilità finanziarie e mobiliari) e che essa opponente non aveva più la disponibilità della stessa con conseguente impossibilità della prestazione.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: ““Contrariis rejectis, previo ogni più opportuno accertamento e declaratoria anche incidentale, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito:
- in via preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto, essendo l'opposizione fondata su prova scritta e di pronta soluzione;
- in via principale di merito: revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 151/2022 (R.G. 421/2022) depositato in data 21.03.2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno e notificato il 30.03.2022 in quanto infondata la pretesa monitoria avversaria, oltre che per carenza di interesse ad agire e impossibilità sopravvenuta;
pagina 2 di 6 - in subordine, ridurre l'importo del compenso liquidato al valore minimo o, al più, al valore medio.
Con vittoria di spese e compenso di causa”.
Si costituiva l'opposto che chiedeva il rigetto dell'opposizione perché infondata atteso che la documentazione oggetto di ingiunzione, se esistente, dovrebbe essere ancora nella disponibilità della banca atteso che la stessa ha l'obbligo di conservarla quantomeno per il termine di prescrizione decorrente dalla data di chiusura del rapporto che, nel caso in esame ancora è in essere.
Nel precisare le conclusioni, integrando le iniziali conclusioni rassegnate chiedeva “rigettare l'opposizione perché infondata in fatto e diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n.
151/2022.
In subordine, in ipotesi di impossibilità da parte della alla consegna della Parte_1
documentazione richiesta in favore del Dr. accertato il comportamento negligente e/o CP_1
illegittimo del rapporto bancario intercorso, dichiarare il grave inadempimento alle norme bancarie della nella fattispecie di che trattasi . Parte_1
Con vittoria di spese di lite.”
Il procedimento, rigettata l'istanza di provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, dopo la trattazione ed in assenza di istruttoria orale, giungeva all'udienza in data 22.9.2023 nel corso della quale le parti, tramite note di trattazione scritta, precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art 190 cpc nella loro massima estensione.
Giova innanzitutto premettere che n particolare, l'art. 119 TUB, nel disciplinare le comunicazioni che l'istituto di credito è tenuto ad effettuare nei confronti del correntista in ordine allo svolgimento del rapporto (comma 1), precisa altresì che "Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni" (comma 4), cosi prevedendo la sussistenza di un vero e proprio diritto soggettivo del cliente alla produzione della documentazione relativa al rapporto di conto corrente bancario, ancorché limitatamente all'ultimo decennio di durata di quest'ultimo. Tale disciplina va interpretata nel senso che sarebbe contrario a buona fede imporre alla - la quale peraltro CP_2
provvede all'invio periodico degli estratti conto che il cliente è tenuto a conservare - di preservare, in modo integrale e completo, oltre il decennio tutta la documentazione afferente i singoli rapporti di pagina 3 di 6 conto corrente con il cliente, atteso che si finirebbe per obbligare la a conservare potenzialmente CP_2
all'infinito una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad una attività dispendiosa.
Ed invero, nel nostro ordinamento giuridico, stante il chiaro disposto dell'art. 2220 c.c., deve ritenersi vigente il principio generale di conservazione, da parte di ogni imprenditore commerciale (e, dunque, ex art. 2195 c.c., anche di quello che eserciti attività bancaria), di tutta la documentazione contabile esclusivamente per la durata di dieci anni, cosicché, proprio in conformità a tale principio (e quale concreta applicazione di esso), la disposizione normativa di cui del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 119, u.c., permette che il cliente-correntista possa ottenere copia della documentazione concernente singole operazioni, solo se ed in quanto queste risultino essere state compiute nell'arco temporale degli ultimi dieci anni. Ne deriva che, se, da un lato, il correntista, giusta il disposto dell'art. 1713 c.c., ha sempre il diritto di richiedere all'istituto bancario il rendiconto di tutto l'operato di quest'ultimo mediante analitica indicazione delle operazioni eseguite, nondimeno qualora richieda l'esibizione di copia dei documenti attinenti a tali operazioni, tale pretesa finisce con l'incontrare il limite temporale tassativo degli ultimi dieci anni, per il quale soltanto, come sopra chiarito, può ravvisarsi l'operatività dell'obbligo di conservazione della documentazione suddetta
Il fatto, dunque, che sia previsto l'obbligo di conservazione delle dette scritture per un periodo di tempo limitato significa che la banca non può essere chiamata a rispondere sotto alcun profilo della mancata conservazione delle dette scritture per un periodo più ampio.
A ciò va aggiunto che la giurisprudenza di legittimità che il tribunale condivide ha ribadito, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 24641 del 2021, in motivazione), che l'art. 119, comma 4, pone una disposizione di natura sostanziale: il diritto del cliente di ottenere dall'istituto bancario la consegna di copia della documentazione relativa alle operazioni dell'ultimo decennio, dunque, ha natura di diritto sostanziale la cui tutela è prevista come situazione giuridica "finale", e non strumentale, sicché per il suo riconoscimento non assume alcun rilievo l'utilizzazione che il cliente intende fare della documentazione (cfr. Cass. n. 11733 del 1999; Cass. n. 15669 del 2007), con la conseguenza che infondata è la doglianza della banca circa la carenza di interesse ad agire dell'odierno opposto.
Deve allora valutarsi la fondatezza della domanda spiegata con il ricorso monitorio alla luce anche dell'eccepito decorso del termine decennale di cui al quarto comma dell'art 119 Tub.
Orbene la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria
(oggi espressa nell'art. 119, comma 4, da ultimo citato) corrisponde ad un principio generale (cfr. art. 2220 c.c) desumibile chiaramente dalla lettura di tali norme (codicistica e di legislazione speciale); né
pagina 4 di 6 può esserci spazio per una loro interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda al tempo stesso l'applicazione del termine;
d'altronde, il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava, si osserva incidentalmente, in modo identico e speculare su entrambe le parti.( Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, (ud. 06/06/2022, dep. 29/11/2022), n.35039).
Il tenore della norma è poi chiaro nel prevedere che il termine decennale decorra dalla singola operazione e, quindi, nel caso in esame, trattandosi di documentazione prodromica al rilascio della lettera di patronage che risulta sottoscritta in data 27/09/2006, ci troviamo al cospetto di una richiesta di documentazione anteriore al 27.9.2006.
Sostiene l'opposto nel ricorso monitorio e nel presente giudizio, di aver invano richiesto la consegna della documentazione de quibus con raccomandate del 18.3.2009 e del 20.7.2010, facendo richiamo ai documenti prodotti sub 6-7-8 e 9 allegati alla comparsa di costituzione e risposta, documenti da cui tenore è chiaro evincere che alcuna richiesta di documentazione è stata inoltrata alla banca ( se non nella raccomandata del 19.7.2010 laddove si fa un generica richiesta a fornire ogni inerente documentazione ovviamente inerente la garanzia che il contestava di aver prestato – id est CP_1 all'evidenza la lettera di patronage non oggetto dell'ingiunzione- e, quindi, senza alcun riferimento alla documentazione afferente la fase precontrattuale e di istruttoria).
La prima richiesta della documentazione ingiunta, anteriore al 26.09.2006, risale dunque al 18.09.2018
e, quindi, ad un periodo in cui, per le ragioni anzidette, era spirato l'obbligo di conservazione e di rilascio copia decennale della banca.
Né può ritenersi, come pure l'opposto fa, che il termine decennale decorra dalla chiusura del rapporto, atteso che ciò vale solo per la consegna della documentazione costitutiva del rapporto per la quale è prescritta ex art. 117 TUB la forma scritta, come tale esigibile dal cliente in copia nei limiti della decorrenza della prescrizione ordinaria (cioè dieci anni dalla chiusura del rapporto di conto corrente), e non anche per la documentazione afferente la fase precontrattuale e di istruttoria che, al più, rientra nel novero di cui all'art 119 Tub.
Non può quindi ritenersi sussistente in capo alla banca un obbligo, alla data del deposito del ricorso monitorio, di conservazione prima e di ostensione poi della documentazione oggetto dell'obbligo di consegna, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto andrà revocato con ogni conseguenza pagina 5 di 6 in tema di spese di lite che, liquidate come da dispositivo con riduzione rispetto ai valori medi stante la non particolare complessità giuridica e fattuale, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale di Ascoli Piceno, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 800/2022, ogni ulteriore domanda ed eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
revoca il decreto ingiuntivo opposto condanna l'opposta alla refusione delle spese di lite che determina in euro 3500.00 per compensi ed in euro 313.00 per esborsi oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sui compensi ed accessori di legge
Ascoli Piceno, 29 gennaio 2024
Il Giudice
dott. Annalisa Giusti
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