Articolo 30 della Legge 10 giugno 1940, n. 653
Articolo 29Articolo 31
Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
Art. 30.

Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma, degli articoli 2 e 28, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a sei mesi, di venti giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.

In mancanza essi sono considerati dimissionari.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Entrata in vigore il 10 maggio 1984
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