Versione
1 luglio 1940
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Versione
10 maggio 1984
10 maggio 1984
Art. 30.
Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma, degli articoli 2 e 28, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a sei mesi, di venti giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.
In mancanza essi sono considerati dimissionari.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Gli impiegati richiamati alle armi, compresi quelli assimilati ai sensi del secondo comma, degli articoli 2 e 28, devono porsi a disposizione del datore di lavoro per riprendere l'impiego entro il termine di 10 giorni, dalla fine del richiamo, se il servizio militare ha avuto una durata non superiore ad un mese, di quindici giorni se ha avuto una durata superiore ad un mese e non a sei mesi, di venti giorni se ha avuto una durata superiore a sei mesi e non ad un anno, di 30 giorni se ha avuto una durata superiore ad un anno.
In mancanza essi sono considerati dimissionari.
((9)) --------------- AGGIORNAMENTO (9)
La Corte Costituzionale, con sentenza 2 - 4 maggio 1984, n. 136 (in G.U. 1a s.s. 9/5/1984, n. 127) ha dichiarato, in applicazione dell' art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 , l'illegittimita' costituzionale degli artt. 2 e seguenti della presente legge nelle parti in cui si riferiscono ai soli impiegati privati e non anche agli operai richiamati alle armi.
Commentario • 1
- 1. Richiamo alle armiMauro · https://www.wikilabour.it/ · 2 febbraio 2021 · 0.93128884
Questa voce è stata curata da Alexander Bell Scheda sintetica In caso di richiamo alle armi per qualsiasi esigenza delle forze armate, il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, alla corresponsione di un'indennità e al riconoscimento del tempo trascorso come richiamato alle armi agli effetti dell'anzianità di servizio. Fonti normative Artt. 2110 e 2111 c.c. L. 653/1940 Conservazione del posto di lavoro In caso di richiamo alle armi, al lavoratore dipendente è anzitutto garantito il diritto a conservare il posto di lavoro per tutto il periodo di richiamo (art. 30, L. 653/1940). Al termine di questo periodo, il lavoratore che intenda riprendere la sua …
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