Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. II, sentenza 16/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00026/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00773/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 773 del 2024, proposto da
Aermec S.p.a., Comoli, Ferrari & C. S.p.a. e C.M.C. Lattonieri s.n.c. di NI TI & C., rappresentate e difese dagli avv. Mario Goldoni ed Ennio Abrusci, con domicilio digitale come da p.e.c. dei registri di giustizia;
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’ottemperanza
al decreto della Corte di appello di Genova depositato il 30.7.2021, cron. n. 367/21, a definizione del procedimento R.G. n. 142/21.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 il dott. Richard Goso e udito l’avvocato dello Stato, come specificato nel verbale; nessuno è comparso per la parte ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Le ricorrenti agiscono in giudizio per l’ottemperanza al decreto monocratico n. 367/2021 del 30 luglio 2021 (repert. n. 978/2021), emesso a definizione del procedimento r.g. n. 142/21, con cui la Corte d’appello di Genova, Prima Sezione - Volontaria, ha ingiunto al Ministero della giustizia di pagare a ciascuna di loro, a titolo di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, la somma di € 1.600,00, con gli interessi legali dalla domanda.
La domanda di ottemperanza non comprende le spese del giudizio di equa riparazione che erano state distratte in favore del procuratore antistatario.
Il Ministero della giustizia si è costituito in giudizio con comparsa di mero stile.
Si osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a., gli interessati possono proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario e degli altri provvedimenti ad esse equiparati, tra cui devono essere compresi i decreti di condanna emessi ai sensi della c.d. “legge Pinto” che hanno natura decisoria in materia di diritti soggettivi.
Nella specie, sussistono i presupposti di natura formale affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda proposta dalle ricorrenti.
Esse, infatti, hanno prodotto l’attestazione del passaggio in giudicato del provvedimento di cui chiedono l’ottemperanza ed hanno dimostrato di aver promosso il procedimento esecutivo nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo al Ministero, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, e dell’ulteriore termine di sei mesi dall’invio delle dichiarazioni di cui all’art. 5- sexies della legge n. 89 del 2001.
Nel merito, la domanda è fondata, poiché l’Amministrazione non contesta i lamentati inadempimenti e non risulta che abbia comunque pagato le somme dovute alle ricorrenti.
Si deve ordinare al Ministero della giustizia, quindi, di ottemperare al decreto della Corte d’appello di Genova n. 367/2021, mediante pagamento alle aventi diritto delle somme ivi indicate entro sessanta giorni dalla notificazione della presente sentenza.
Per il caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine suddetto, si nomina fin d’ora Commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, il quale compirà tutti gli atti giuridici e materiali necessari per dare esecuzione alla pronuncia, ivi compresa, ove occorra, l’emissione dello speciale ordine di pagamento, da regolare in conto sospeso, di cui all’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Le spese del presente giudizio, forfetariamente liquidate in dispositivo tenendo conto dell’impegno professionale richiesto e di quanto precedentemente liquidato per analoghi ricorsi, vanno poste a carico dell’Amministrazione resistente, in ragione della regola generale della soccombenza, e sono distratte in favore dell’avv. Ennio Abrusci dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto:
- condanna il Ministero della giustizia a dare esecuzione al decreto monocratico della Corte d’appello di Genova n. 367/2021 del 30 luglio 2021, mediante pagamento delle relative somme alle ricorrenti;
- fissa per l’esecuzione il termine di giorni sessanta decorrente dalla notificazione della presente sentenza;
- per il caso di ulteriore inerzia, nomina fin d’ora Commissario ad acta un dirigente del Ministero della giustizia, come individuato dal Capo del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- condanna il Ministero della giustizia al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate nell’importo complessivo di € 550,00 (cinquecentocinquanta euro), oltre accessori di legge, con distrazione a favore dell’avv. Ennio Abrusci.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 con l’intervento dei magistrati:
Luca Morbelli, Presidente
Angelo Vitali, Consigliere
Richard Goso, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Richard Goso | Luca Morbelli |
IL SEGRETARIO