Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/02/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 883/2024 VG RGAC REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di ES, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 883/2024 VG, posta in decisione all'udienza del giorno 14.10.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza d'assegnazione in decisione in pari data, e vertente
TRA
Parte_1 codice fiscale: ; CodiceFiscale_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. GIORDSANO Maria Claudia del foro di ES ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in ES (via Dogali n. 25); pec: ; Email_1
PARTE AMMESSA AL GRATUITO PATROCINIO
APPELLANTE
E
Controparte_1 codice fiscale: CodiceFiscale_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. CHILLÈ Rosaria del foro di ES ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in ES (via S. Marta n. 313); pec: ; Email_2
APPELLATO
con l'intervento del
Rappresentante dell'Ufficio del P.M. presso la Procura Generale di ES;
INTERVENIENTE
avente ad oggetto:
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… riformare parzialmente la sentenza n. 9/2024 resa dal tribunale di ES il 16.02.2024 nella sola parte in cui Per_ stabilisce che la revoca del contributo al mantenimento della IA , posto a suo tempo a carico dal CP_1 decorra dalla data di costituzione in giudizio dell'appellante o se del caso dalla data di pronuncia della sentenza (16.02.24). Con vittoria di spese e compensi …”.
Per parte appellata:
“… Dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposto dal Sig. , avverso la sentenza n. l9/2024, emessa del Tribunale civile di ES , il Parte_1 16/2/24, nella causa 1947/23 RG VG , confermando la sentenza in ogni sua parte
In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze professionali …”.
Per il rappresentante dell' Controparte_2
Controparte_ Si dà atto che il rappresentante dell' sebbene ritualmente notiziato della pendenza della presente iscrizione, nulla ha concluso ma ha solo emesso il proprio visto in data 22.10.2024.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato ed iscritto a ruolo in data 13.8.2024 ex art. 473 bis.30 C.P.C. e quindi notificato in data 4.9.2024 conveniva in giudizio davanti a questa Corte Parte_1
parzialmente riproponendo le domande, eccezioni e difese rigettate dal Controparte_1
Tribunale Civile di ES–Sez. Prima con sentenza n. 9 emessa in data 16.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1947/2023 VG RGAC.
*
Parte appellante che in primo grado (quale resistente) aveva chiesto il rigetto delle altrui pretese in parte qua lamentava che erroneamente l'impugnata sentenza aveva statuito in punto di mantenimento della prole disponendo, per la revoca del mantenimento a pro' della comune IA , in quanto rinunciante al diritto in questione, non già dal dì della rinuncia (come Per_1 avrebbe dovuto avvenire), bensì – ed inopinatamente – dal dì del ricorso introduttivo con cui il aveva formulato detto petitum; CP_1
e ciò trascurando di considerare che:
- la domanda non aveva trovato accoglimento per il riconoscimento – in esito ad istruttoria – dell'infondatezza del credito relativo in capo alla beneficiaria, bensì solo per la Per_ sopravvenienza della rinuncia ad esso da parte di;
- ogni altra valutazione espressa al riguardo dal decidente appariva ultronea, stante anche l'indole incondizionata e volontaria di detta rinuncia;
donde la non ripetibilità delle erogazioni avvenute per le mensilità precedenti;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello ed in riforma dell'impugnata sentenza
l'accoglimento dei propri petita suddetti con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
Parte appellata si costituiva con atto depositato in data 10.10.2024 nel corrente grado di giudizio e, deducendo ex adverso nel merito che:
“… Dalla dichiarazione del 31.08.23 scritta di pugno dalla IA che si allega, si evince che: Parte_2 1) Ella non abita più con il nucleo familiare-madre /fratello, 2) Che ella ha concluso gli studi universitari;
3) Che ella ha vissuto a Lisbona dal 16.09.22 al 27.7.23 , percependo una regolare retribuzione mensile pari ad € 724,72
+tredicesima in una abitazione messa a disposizione dal datore di lavoro;
4) Che dal mese di ottobre 23 si trasferirà in Australia per 12 mesi, avendo ricevuto il regolare visto d'ingresso; 5) Che la stessa si dichiarava economicamente AUTOSUFFICIENTE dal 16.9.22. È pacifico che in virtù di tali condizioni non poteva sopravvivere un obbligo di mantenimento a carico del genitore, già dal 16.9.22, e quindi da molto tempo prima del deposito del ricorso, per ottenere la modifica delle condizioni di divorzio, poi culminato con l'accoglimento totale, con la sentenza del 16.2.23, oggi parzialmente impugnata;
la , a fronte della intervenuta indipendenza economica della IA maggiore, dal 16.09.22 , ha continuato Parte_1 a percepire l'assegno di mantenimento versato nelle sue mani dall'altro genitore, ben consapevole del rischio restitutorio derivante dal fatto di riscuotere un assegno , alla prova dei fatti versato , “senza causa” …”;
“… la resistente non ha mai contestato che ormai da tempo la IA non viveva più insieme a lei, e non poteva farlo … solo ha tentato di posticipare il momento dell'affrancamento negando la raggiunta la maturità economica, senza Per_ tener conto della circostanza resa nota che al 16.09.22 avesse già abbandonato la casa della madre per non farvi più ritorno, essendo andata a vivere e a lavorare in Portogallo … Nonostante ciò sia stato documentalmente provato, il Tribunale di prime cure ha LEGITTIMANTE accordato la retroattività in coincidenza con la data di presentazione del ricorso, non potendo avere la retroattività decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modifica (Vedi tra le tantissime Cass. civ. 17.02.2021 n. 4224), in applicazione alla fattispecie dell'art. 2033 c.c., secondo cui nel caso si accerti nel corso del giudizio di primo grado o di appello, l'inesistenza dei presupposti per il diritto all'assegno di mantenimento, il coniuge che ha versato il mantenimento può chiedere la restituzione delle somme indebitamente percepite(Cass. CIV., Sez.1 , Ord. del 14.11.23, n. 31635) …”;
concludeva chiedendo il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
*
All'udienza di prima comparizione davanti al Collegio del 14.10.2024, che aveva luogo secondo il rito della cd. trattazione scritta ex art. 127 ter C.P.C., senza alcuna ulteriore attività, come da note di trattazione ritualmente depositate, la causa è stata posta in decisione.
* MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso in rito che:
I. il procedimento in esame soggiace al rito cd. “camerale” in tema di “famiglia” post cd. riforma CARTABIA, ossia quello introdotto ex art. 473 bis.30 C.P.C., ratione materiae (risultandone esser stata normativamente confermata la piena collegialità in grado d'appello); e pertanto non v'era luogo per l'assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 C.P.C., ma la causa poteva essere introitata in decisione: - non essendovi stato esercizio da parte delle difese della facoltà di cui all'art. 473 bis.32 comma 2 C.PC.;
- in difetto d'incombenti istruttori;
- non essendo impedita la fruibilità allo scopo, in luogo del rito di cui all'art. 473 bis.34
C.P.C., di quello di cui all'art. 127 ter C.P.C.; e ciò poiché, pur constatata la non corrispondenza tra il paradigma della fase decisoria quale dettato dalle citate disposizioni, va rilevato che quello della seconda: integra un tertium genus di pari rango ordinamentale rispetto ai due antea vigenti d'udienza idonea alla decidibilità della lite (ossia, quelli de: l'udienza pubblica;
l'udienza camerale) e, in quanto tale, ove utilizzato, è connotato da incombenti “alternativi” rispetto a quelli altrove dettati;
la sua piena sostituibilità agli altri – ammessa dall'indole di norma “generale”, pe posizione sistematica, che l'art. 127 ter C.P.C. ha – non è stata espressamente esclusa dal legislatore in subiecta materia; è comunque in facoltà delle parti invocare l'adozione, in sua vece, d'altro modulo decisorio (includendo detta disposizione al comma 2 la previsione della loro ammissibilità alla discussione orale); circostanza, questa, nell'occorso non verificatasi;
II. nulla ostava (e nulla era del resto eccepito) in ordine alla legittimazione della parte appellante a resistere in prime cure ed in questo grado ad agire con la domanda vertente il mantenimento della prole tutta in oggetto, poiché, come ribadito ancorché non di recente dalla Corte di cassazione (con la sentenza della Sez. I n. 21437 del 21/10/2007, con indirizzo in seguito non mutato):
«… il coniuge separato o divorziato, già affidatario del figlio minorenne, è legittimato iure proprio, anche dopo il compimento da parte del figlio della maggiore età, ove sia con lui convivente e non economicamente autosufficiente, ad ottenere dall'altro coniuge un contributo al mantenimento del figlio;
ne discende che ciascuna legittimazione è concorrente con l'altra, senza, tuttavia, che possa ravvisarsi un'ipotesi di solidarietà attiva, ai cui principi è possibile ricorrere solo in via analogica, trattandosi di diritti autonomi e non del medesimo diritto attribuito a più persone …»;
e constatato altresì, al riguardo, secondo costante orientamento di legittimità (per cui si v. le sentenze della Sez. II nn. 10659 del 7/9/1992, 10268 del 21/11/1996 e 13908 del 18/2/2009, anche in tal caso con indirizzo in seguito più non mutato), che:
in presenza di figli ormai maggiorenni, la pronuncia in tema di mantenimento di cui al comma 2 dell'articolo 155 C.C. è certamente retta e regolamentata dal principio della domanda
(anche in ordine alla determinazione del quantum debeatur);
ritiene questa Corte che l'appello non sia fondato e, nei sensi che appresso si specificheranno, vada pertanto disatteso.
Nel merito della doglianza azionata, osserva e rileva infatti il Collegio che l'adito Giudice ha funditus vagliato le arguizioni critiche oggi riproposte dalla parte appellante, rilevando quanto appresso:
Per_
“… Nella fattispecie in esame la ha dichiarato di rinunciare all'assegno per la IA e da ciò Parte_1 consegue che il suddetto assegno va revocato. La resistente ha, nondimeno, chiesto che la revoca fosse efficace solo dal momento della sua costituzione e non da un momento anteriore, contestando la circostanza che la IA avesse conseguito l'autonomia economica ed evidenziando che ella aveva voluto assecondare la volontà della IA, che non intendeva più chiedere al padre il mantenimento. Ritiene il collegio che, per la soluzione di tale questione, si debba fare applicazione del principio generale secondo il quale un diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio (Cass. civ. 05/09/2006 n. 1905), sicché la revoca deve farsi retroagire al momento del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio. Non vi sono elementi, infatti, che potere affermare che i fatti posti a base della revoca dell'assegno stabilito per il Per_ mantenimento della IA si siano verificati solo nel corso del presente giudizio e non fossero presenti già al momento della instaurazione del giudizio. Peraltro, va osservato che gli elementi che costituiscono presupposto per l'attribuzione dell'assegno, con riferimento ai figli maggiorenni, vale a dire la convivenza con il genitore richiedente ed il mancato raggiungimento dell'autonomia economica da parte del figlio vanno di regola provati dal genitore che chiede la corresponsione dell'assegno, anche quando il procedimento sia stato instaurato dal soggetto obbligato al fine di ottenere la revoca dell'assegno stesso (Cass. civ. 38366/2021), mentre nella fattispecie in esame, avendo la resistente rinunciato alla percezione Per_ dell'assegno per il mantenimento della IA , non è stato provato in alcun modo che, almeno per qualche tempo dopo il deposito del ricorso, fossero ancora presenti entrambi requisiti necessari per l'attribuzione dell'assegno e, al contrario, si deve prendere atto che la resistente non ha mai contestato che ormai da tempo la IA non viveva più insieme a lei. Va, invece, disattesa la richiesta avanzata dal ricorrente volta alla revoca dell'assegno da un momento anteriore alla proposizione del ricorso introduttivo del giudizio. A tal proposito si deve premettere che, pur essendo la decisione del giudice relativa al mantenimento del figlio, una pronuncia con effetti meramente dichiarativi di un diritto che nell'an è direttamente connesso allo status genitoriale, nondimeno, il diritto a percepirlo di un genitore ed il corrispondente obbligo a versarlo dell'altro, nella misura e nei modi stabiliti nella sentenza di divorzio, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tale provvedimento, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui di fatto sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, sicché, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto rebus sic stantibus, della precedente imposizione del contributo medesimo, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo rispetto alla data della domanda di modifica (Vedi tra le tantissime Cass. civ. 17.02.2021 n. 4224). Del tutto isolata è rimasta, invece, quella decisione della Suprema Corte (Cass. civ. 13.02.2020 n. 3659) che ha ritenuto ammissibile la ripetibilità delle somme versate dal genitore obbligato anche con riferimento ad un periodo anteriore alla domanda di revisione, ma la cui motivazione sembra basarsi sulla peculiare circostanza che, nel caso esaminato dalla Corte, in base all'accordo raggiunto dai coniugi in sede di divorzio congiunto ed avente natura negoziale per quanto concerneva la prole ed i rapporti economici, le parti avevano stabilito che l'obbligo di mantenimento da parte del padre sarebbe venuto meno con il conseguimento del diploma di laurea da parte della prole (a prescindere dallo stesso raggiungimento dell'autonomia economica). Di conseguenza, non sembra che da tale pronuncia si possa trarre un principio generale valevole per tutte quelle ipotesi in cui si tratta di verificare se sia intervenuto un mutamento nelle circostanze di fatto che giustifichi una revisione delle precedenti statuizioni e non semplicemente di verificare la portata dell'accordo di divorzio. Il suddetto principio non viene, poi, contraddetto neppure da quelle ulteriori pronunce che hanno affermato la ripetibilità, entro certi limiti, delle somme versate dal genitore obbligato a quello beneficiario nel periodo intercorrente tra la data della domanda di revisione delle condizioni di divorzio e quella del suo accoglimento, in ragione della sopravvenuta indipendenza economica dei figli maggiorenni (Cass. civ. 23.05.2014 n. 11489), nonché la ripetibilità delle somme versate nel corso del giudizio di separazione o di divorzio per le ipotesi di modifica, con la sentenza definitiva di primo grado o di appello, delle condizioni economiche riguardanti i rapporti tra i coniugi, separati o divorziati, sulla base di una diversa valutazione, per il passato (e non quindi alla luce di fatti sopravvenuti, i cui effetti operano, di regola, dal momento in cui essi si verificano e viene avanzata domanda), dei fatti già posti a base dei provvedimenti presidenziali, confermati o modificati dal giudice istruttore (Cassazione Sezioni Unite 8 novembre 2022 n. 32914). Entrambe le suddette fattispecie non si attagliano, infatti, al caso in esame, poiché si riferiscono a diverse situazioni tutte caratterizzate dal fatto che le somme erano state versate in base ad un titolo in qualche modo “provvisorio” ed al beneficiario era noto il rischio restitutorio per il periodo successivo alla presentazione della domanda di revisione o derivante dal fatto che i provvedimenti temporanei emessi in seno ai giudizi di separazione e di divorzio sono destinati ad essere assorbiti dalla sentenza che definirà il giudizio …”;
e, a fronte dei superiori rilievi, del tutto persuasivi e condivisibili, la deduzione oggi formulata, con cui si chiede di considerare: la vicenda estintiva derivante dalla rinuncia dell'avente diritto come fatto ad effetto preclusivo rispetto all'esperibilità dell'accertamento invocato dalla controparte (circa la preesistente insussistenza dei presupposti di continuità del mantenimento antea riconosciuto); e, pertanto, “suvvalente” a tanto il principio generale in parte qua ottemperato dal primo
Giudice; non può essere accolta in ragione:
- per un verso, della piena legittimazione del – ancorché accettante la superiore CP_1 rinuncia – a conseguire comunque l'accertamento al riguardo espletato in prime cure (che ha avuto luogo con esito al medesimo favorevole, ancorché con diversa individuazione del dies a quo d'efficacia della revoca disposta, nel senso che è stato ritenuto come già prima del ricorso introduttivo fosse venuta meno la debenza da parte del detto genitore al Per_ mantenimento della IA );
- per altro verso, dell'affermata persistenza della spettanza del mantenimento al tempo della rinuncia (con cui la aveva inteso conseguire sia il rigetto della pretesa di Parte_1 controparte sia la determinazione della decorrenza degli effetti della rinuncia che oggi ne occupa nei superiori limiti).
E ciò per quanto al riguardo ben ritenuto in sede di legittimità (da ultimo, da Cass. Sez. I, ordinanza n. 4715 del 22/2/2024, in tema di mantenimento a pro' del coniuge, ossia fattispecie analogicamente assimilabile a quella che oggi ne occupa), con indirizzo secondo cui:
«… In tema di assegno di mantenimento … la rinuncia al predetto contributo economico, effettuata nel giudizio d'appello dalla beneficiaria, non preclude, di per sè, la domanda di accertamento negativo della debenza dell'assegno medesimo, formulata dal coniuge obbligato per il periodo pregresso …»;
indirizzo motivato nei seguenti termini:
«… La sentenza d'appello ha confermato la pronuncia di primo grado con riguardo all'onere imposto all'attuale ricorrente di un assegno per il mantenimento dell'allora moglie, disponendo la sua revoca - in ragione di una espressa rinuncia da parte della qui resistente e di una correlativa accettazione da parte dell'esponente - solamente a partire dal deposito della decisone del giudice di secondo grado. Sostiene il ricorrente che non è stato motivato il provvedimento di rigetto della domanda di revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge beneficiario a partire dal 28 gennaio 2020 (data di richiesta di modifica avanzata nel giudizio di separazione di primo grado, in sub-procedimento cautelare), così come richiesto dall'appellante. Aggiunge che la circostanza che la beneficiaria avesse rinunciato al contributo e l'appellante avesse accettato la rinuncia (come da dichiarazioni rese in sede d'udienza), in ragione della quale la Corte territoriale si era determinata a revocare l'assegno di mantenimento dalla data di deposito della sentenza, non era stata ben valutata: in particolare, deduce che l'accettazione della rinuncia effettuata dalla beneficiaria all'assegno non poteva comportare, di per sé, anche la rinuncia alla domanda relativa all'accertamento della non debenza – per mancanza dei presupposti – dell'assegno di mantenimento per il periodo antecedente a questa espressione di volontà (con caducazione pure della conseguente istanza di restituzione delle somme già corrisposte in eccesso). Deduce, quindi, che la rinuncia della beneficiaria al mantenimento nel corso del giudizio di secondo grado, come formulata nel caso di specie, era ontologicamente diversa dalla domanda svolta da esso con l'atto di appello: Per_2 la prima era infatti un quid sopravvenuto che non riguardava la sentenza di primo grado impugnata, ma aveva unicamente una proiezione verso il futuro, mentre la seconda, per contro, è una richiesta di accertamento sul passato, il periodo interessante la sentenza di primo grado. 2.2.- Con il secondo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 156 c.p.c. e degli artt. 31, 32, 34, 36 e
40 c.p.c., in relazione ai capi della decisione in cui “respinge l'appello” e conferma la sentenza di primo grado (“ferma la sentenza nel resto”) in ordine alla restituzione degli importi versati in eccedenza a titolo di mantenimento.
A parere del ricorrente, la Corte d'Appello erra palesemente anche laddove, nella parte motiva della propria sentenza, considera inammissibili le “domande di restituzione degli importi versati” avanzata dall'appellante in sede di impugnazione della sentenza resa dal Tribunale, statuizione poi ricompresa nel complessivo dispositivo di rigetto dell'appello. Sostiene che la domanda restitutoria era pienamente ammissibile e proponibile, come – a suo parere - recentemente confermato dalle Sezioni Unite, con la sentenza n. 32914/2022. 2.3.- I motivi primo e secondo, da trattare congiuntamente perché strettamente avvinti, sono fondati e vanno accolti. Invero, la rinuncia alla domanda di assegno di mantenimento previsto per la separazione, formulata nel corso del giudizio di appello, ove riferita e valutata per il futuro, non poteva pregiudicare la domanda di revoca avanzata da (…) con l'atto di appello anche per il periodo pregresso, con decorrenza dal 28 gennaio 2020 (data di richiesta di modifica avanzata nel giudizio di separazione in primo grado, in sub procedimento cautelare) contestando la sussistenza dei presupposti dell'assegno, senza che sul punto si sia formato alcun giudicato atteso l'appello proposto e il carattere temporaneo del provvedimento adottato nel sub procedimento, poi confermato nella sentenza di primo grado oggetto di specifico gravame sul punto. A fronte di ciò la statuizione risulta priva di specifica motivazione e non può ritenersi implicita perché manca un esame critico degli elementi di fatto fondanti la decisione sul punto. Quanto al secondo motivo va rammentato che «In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio - nella sentenza di primo o secondo grado - l'insussistenza "ab origine", in capo all'avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, ancorché riconosciuto in sede presidenziale o dal giudice istruttore in sede di conferma o modifica, opera la regola generale della "condictio indebiti" che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente nelle seguenti due ipotesi: ove si escluda la debenza del contributo, in virtù di una diversa valutazione con effetto "ex tunc" delle sole condizioni economiche dell'obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell'ambito di somme modeste, che si presume siano destinate ragionevolmente al consumo da un coniuge, od ex coniuge, in condizioni di debolezza economica. » (Cass. Sez. U. n. 32914/2022) …».
Va dunque confermata l'impugnata pronuncia.
*
Nel superiore epilogo processuale, consegue alla superiore soccombenza la condanna della parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, liquidate in applicazione dei criteri e parametri di cui al D. Min. Giustizia n. 55 del 2014 come aggiornato dal Regolamento adottato con Decreto Min. Giustizia del 13.8.2022
n. 147 – in quanto in vigore dal 23.10.2022 e certamente da applicarsi al procedimento in oggetto, dovendosi tale liquidazione operare senza distinzioni di normativa applicabile relativamente al tempo dell'introduzione della lite e dell'inizio dell'avvio dell'attività defensionale (come pure da ultimo riconosciuto dalla Corte Costituzionale con l'ordinanza n.
261 del 4–7.11.2013) ma soltanto al dì della pronuncia;
nei termini seguenti:
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/8/2022) Competenza: corte d'appello
Valore della causa: indeterminabile–complessità bassa fase di studio della controversia, valore medio: € 2.058,00
fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.418,00
fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 1.523,00
fase decisionale, valore medio: € 3.470,00 spese generali (15% sul compenso totale) € 1.270,35 totale € 9.739,35
poi dimidiato come in dispositivo.
Si dà atto che la superiore liquidazione ha avuto luogo:
i. con inclusione della voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. civile Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29/9/2022) per cui: «… il parametro è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma 5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ. (cfr. Cass. n. 15182 del 12/05/2022) …»;
ancorché al minimo tariffario, attesa l'evidente marginalità dell'attività defensionale relativa;
ii. con applicazione dei valori medi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato D.M. di cui:
ii.1 all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); ii.2 all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”, nulla essendo emerso in proposito come meritevole di rilievo in parte qua);
successivamente dimidiati in considerazione del disposto della seconda parte dell'art. 4 comma 1 (a tenore del quale è stabilito che “… Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento
è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento …”) in ragione della ben limitata rilevanza della qualità della lite.
L'avvenuta ammissione al gratuito patrocinio della parte odierna soccombente non comporta, poi, che siano a carico dello Stato le spese che l'assistito da tal beneficio sia condannato a pagare all'altra parte risultata vittoriosa, perché gli onorari e le spese di cui all'art. 131 del d.P.R. n. 11572002 e modif. succ. sono solo quelli dovuti al difensore della parte ammessa al beneficio
(che lo Stato, sostituendosi alla stessa parte – in considerazione delle sue precarie condizioni economiche e della non manifesta infondatezza delle relative pretese – s'impegna ad anticipare;
così Cass. 10053/2012; 7504/2011 n. 10053; 25653/2020).
A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui:
“… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”;
pur versandosi in tema di controversia cd. esente dal predetto contributo, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta). E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui:
«… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_3 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di ES, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite nonché il rappresentante dell'ufficio del P.M., disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto depositato ed iscritto a ruolo in data 13.8.2024 e notificato in data 4.9.2024 avverso la sentenza del Tribunale Civile di ES–
Sezione Prima emessa al n. 9 in data 16.2.2024 nel procedimento già iscritto al n. 1947/2023 VG RGAC;
appello proposto da:
Parte_1 nei confronti di:
Controparte_1 così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna la parte appellante alla rifusione in favore di parte appellata delle spese processuali del corrente grado del giudizio, che liquida in complessivi euro 4.869,675 per onorario oltre accessori come per legge;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti perché la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, sia tenuta – nei sensi di cui alla motivazione – a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, in data 7.2.2025 Il Presidente estensore
(dott. Augusto SABATINI)