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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 10/02/2025, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 1860/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1860/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GANADU MARIA CRISTINA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento Parte_1 dell'intervenuto acquisto a titolo originario dell'immobile sito in Porto Torres, Loc. Li Pidriazzi, distinto al Catasto Terreni del detto Comune al Foglio 20 particella 119 (ex 57b) della superficie di are
10 e ca 08, per averne avuto il possesso esclusivo, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre vent'anni.
Ha dedotto di aver appreso il bene unitamente al marito, , in data Persona_1
19.04.1977, allorquando quest'ultimo aveva sottoscritto una promessa di vendita del terreno con la proprietaria (v. doc. 2 all. citazione), senza aver mai trascritto il titolo, e che CP_1
successivamente vi avevano costruito insieme la casa famigliare (poi condonata).
pagina 1 di 3 Il bene risulta catastalmente intestato a (la quale pur avendo ricevuto la notifica CP_1 dell'atto di citazione ha scelto di non costituirsi) e non risultano essere state annotate trascrizioni nell'ultimo ventennio.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali dei ricorrenti e l'espletamento della prova orale.
*
Come ha rilevato la giurisprudenza, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (Cass. Civ. n. 3464/1988).
In particolare, tale stato di possesso esclusivo del bene si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, protratto per il tempo stabilito dalla legge e che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass. Civ.
9.8.2001, n. 11000; Cass. n. 4436/96).
Ebbene, la prova orale espletata ha chiarito che non sono maturati nel caso di specie i requisiti dell'usucapione in capo alla ricorrente: le dichiarazioni dei testimoni hanno sì confermato che la signora vive da tempo presso l'immobile di cui è causa, ma Parte_1 hanno anche chiarito che l'immobile oggetto di causa è la casa familiare dei coniugi Persona_1
/ i quali hanno ne hanno avuto il possesso (insieme)
[...] Parte_1 esclusivo e ininterrotto nel ventennio valido ai fini dell'usucapione; di talché deve ritenersi che il bene, alla morte di avvenuta nell'anno 2013, il bene deve considerarsi come Persona_1
entrato pro quota indiviso nella sua successione e la coniuge (odierna attrice) non può pretendere il riconoscimento oggi della proprietà dell'intero, a scapito dei diritti successori dei due figli, CP_2
e .
[...] CP_3
Tale ricostruzione appare confermata anche dalla circostanza che la fase prodromica del presente procedimento (v. diffida inviata alla convenuta e verbale di tentata mediazione obbligatoria) è stata promossa dagli eredi tutti e non solo dalla ricorrente;
difatti, gli eredi, anche ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c. avrebbero dovuto promuovere il presente procedimento, e non la sola
[...]
(che può vantare un possesso esclusivo del bene solo a partire dall'anno 2013). Parte_1
Le argomentazioni del difensore della ricorrente rese all'udienza di precisazione delle conclusioni (rif
“la stessa è l'unica che ha continuato a vivere nell'immobile adempiendo a tutti gli oneri fiscali e alla manutenzione, i figli avevano già vita autonoma dal nucleo familiare originario, la figlia femmina è rimasta a casa con la mamma per assisterla nella malattia;
i figli non hanno accettato formalmente pagina 2 di 3 l'eredità del padre”) non colgono nel segno in quanto non vi è alcuna prova documentale offerta nel procedimento di tali pagamenti effettuati in via esclusiva dalla ricorrente;
la circostanza che i figli non abbiano formalmente accettato l'eredità del padre non è dirimente (come lo sarebbe l'avvenuta rinuncia formale all'eredità), ben avendo potuto averla accettata con comportamenti concludenti.
Tanto basta per rigettare la domanda.
Nulla sulle spese considerata la mancata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda.
Sassari, il 10.02.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Marta Guadalupi ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1860/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GANADU MARIA CRISTINA
PARTE ATTRICE contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2
PARTE CONVENUTA CONTUMACE
OGGETTO: Usucapione
CONCLUSIONI: v. atto introduttivo
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha adito questo Tribunale chiedendo l'accertamento Parte_1 dell'intervenuto acquisto a titolo originario dell'immobile sito in Porto Torres, Loc. Li Pidriazzi, distinto al Catasto Terreni del detto Comune al Foglio 20 particella 119 (ex 57b) della superficie di are
10 e ca 08, per averne avuto il possesso esclusivo, pacifico, continuo ed ininterrotto da oltre vent'anni.
Ha dedotto di aver appreso il bene unitamente al marito, , in data Persona_1
19.04.1977, allorquando quest'ultimo aveva sottoscritto una promessa di vendita del terreno con la proprietaria (v. doc. 2 all. citazione), senza aver mai trascritto il titolo, e che CP_1
successivamente vi avevano costruito insieme la casa famigliare (poi condonata).
pagina 1 di 3 Il bene risulta catastalmente intestato a (la quale pur avendo ricevuto la notifica CP_1 dell'atto di citazione ha scelto di non costituirsi) e non risultano essere state annotate trascrizioni nell'ultimo ventennio.
La causa è stata istruita con le produzioni documentali dei ricorrenti e l'espletamento della prova orale.
*
Come ha rilevato la giurisprudenza, l'acquisto della proprietà per usucapione trova il suo fondamento in una situazione di fatto caratterizzata, da un lato, dal mancato esercizio delle potestà dominicali da parte del proprietario e, dall'altro, dalla prolungata signoria di fatto sullo stesso bene da parte di altri che si sostituisca al proprietario nell'utilizzazione del bene medesimo (Cass. Civ. n. 3464/1988).
In particolare, tale stato di possesso esclusivo del bene si deve esteriorizzare in un comportamento continuo e non interrotto, protratto per il tempo stabilito dalla legge e che dimostri inequivocabilmente l'intenzione di esercitare un potere sulla cosa corrispondente a quello del proprietario (Cass. Civ.
9.8.2001, n. 11000; Cass. n. 4436/96).
Ebbene, la prova orale espletata ha chiarito che non sono maturati nel caso di specie i requisiti dell'usucapione in capo alla ricorrente: le dichiarazioni dei testimoni hanno sì confermato che la signora vive da tempo presso l'immobile di cui è causa, ma Parte_1 hanno anche chiarito che l'immobile oggetto di causa è la casa familiare dei coniugi Persona_1
/ i quali hanno ne hanno avuto il possesso (insieme)
[...] Parte_1 esclusivo e ininterrotto nel ventennio valido ai fini dell'usucapione; di talché deve ritenersi che il bene, alla morte di avvenuta nell'anno 2013, il bene deve considerarsi come Persona_1
entrato pro quota indiviso nella sua successione e la coniuge (odierna attrice) non può pretendere il riconoscimento oggi della proprietà dell'intero, a scapito dei diritti successori dei due figli, CP_2
e .
[...] CP_3
Tale ricostruzione appare confermata anche dalla circostanza che la fase prodromica del presente procedimento (v. diffida inviata alla convenuta e verbale di tentata mediazione obbligatoria) è stata promossa dagli eredi tutti e non solo dalla ricorrente;
difatti, gli eredi, anche ai sensi dell'art. 1146 comma 1 c.c. avrebbero dovuto promuovere il presente procedimento, e non la sola
[...]
(che può vantare un possesso esclusivo del bene solo a partire dall'anno 2013). Parte_1
Le argomentazioni del difensore della ricorrente rese all'udienza di precisazione delle conclusioni (rif
“la stessa è l'unica che ha continuato a vivere nell'immobile adempiendo a tutti gli oneri fiscali e alla manutenzione, i figli avevano già vita autonoma dal nucleo familiare originario, la figlia femmina è rimasta a casa con la mamma per assisterla nella malattia;
i figli non hanno accettato formalmente pagina 2 di 3 l'eredità del padre”) non colgono nel segno in quanto non vi è alcuna prova documentale offerta nel procedimento di tali pagamenti effettuati in via esclusiva dalla ricorrente;
la circostanza che i figli non abbiano formalmente accettato l'eredità del padre non è dirimente (come lo sarebbe l'avvenuta rinuncia formale all'eredità), ben avendo potuto averla accettata con comportamenti concludenti.
Tanto basta per rigettare la domanda.
Nulla sulle spese considerata la mancata opposizione alla domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
rigetta la domanda.
Sassari, il 10.02.2025
Il Giudice
Marta Guadalupi
pagina 3 di 3