Art. 1.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati, tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931:
1° Convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali (con un Allegato);
2° Convenzione per il regime fiscale delle automobili estere (con un Allegato ed un Protocollo annesso);
3° Accordo fra le Autorita' doganali per facilitare l'accertamento dei trittici non scaricati o smarriti.
Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati, tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931:
1° Convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali (con un Allegato);
2° Convenzione per il regime fiscale delle automobili estere (con un Allegato ed un Protocollo annesso);
3° Accordo fra le Autorita' doganali per facilitare l'accertamento dei trittici non scaricati o smarriti.