Articolo 1 della Legge 15 giugno 1933, n. 886
Articolo 2
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11 agosto 1933
Art. 1.

Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Accordi in materia di circolazione stradale, stipulati, tra l'Italia ed altri Stati, in Ginevra, il 28-30 marzo 1931:

1° Convenzione per la unificazione internazionale delle segnalazioni stradali (con un Allegato);

2° Convenzione per il regime fiscale delle automobili estere (con un Allegato ed un Protocollo annesso);

3° Accordo fra le Autorita' doganali per facilitare l'accertamento dei trittici non scaricati o smarriti.


Entrata in vigore il 11 agosto 1933