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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 28/07/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
****
Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3076/2020 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
ZA , con Studio in Trento, in Via del Travai n. 80, giusta procura ed elezione di domicilio allegati all'atto di citazione
- Opponente - NEI CONFRONTI DI Controparte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.ta Sabina Zullo del Foro di Trento, presso il cui Studio, sito Trento (TN), in Via Calepina n. 75, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 7.12.2022,
- Opposta - E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 icola IA r e dall'Avv. Nicola Tomasi, presso lo studio degli stessi in Trento (TN), in Viale Rovereto n. 67 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 12.4.2022,
- Terzo chiamato - E
1 P. Iva e C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio legale, sito in Trento, in Via Filippo Serafini n. 9, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
- Terza chiamata - E
(C.F. ) e CP_4 C.F._3 CP_5
e di
[...] C.F._4 dall'Avv. Massimo ZAoni, con Studio in Trento, in Via del Travai n. 80, giusta procura ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di intervento adesivo autonomo del 27.4.2021,
- Terze intervenute -
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo, con azione riconvenzionale di risarcimento danni e contestuale domanda riconvenzionale del terzo chiamato di condanna al pagamento di compensi professionali.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 16.11.2020 , Parte_1 formulava rituale opposizione avverso il dec Tribunale di Trento n. 670/2020 del 29.07.2020 – R.G. 1963/2020, il quale faceva seguito al ricorso inoltrato dalla Società convenuta opposta;
in un tempo precedente, rispetto al ricorso monitorio, era stato incardinato un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna attrice e dalle altre due intervenienti e CP_4 CP_5
e avente per oggetto i lavori edili commissionati dalle opponenti alla
[...]
convenuta, processo iscritto sub n. 2039/2020 R.G. Tribunale di Trento. Dette iniziative giudiziali traevano origine dall'affidamento, da parte dell'attrice e delle due intervenienti, nei confronti della convenuta CP_6
dei lavori edili di rifacimento e ristrutturazione mobile, di CP_1
, allibrata in C.C. Pergine Valsugana, p.ed. Parte_2
1584, pp. Pergine Valsugana, in Via dei Prati n. 46; parte attrice, cui si aggiungevano le due intervenienti sopracitate, esponeva le premesse in fatto della presente controversia nei seguenti termini. Negli ultimi mesi del 2017, le proprietarie dell'immobile , Parte_1
e contattavano la CP_4 Parte_3 [...] per lo svolgimento di opere di Controparte_1 Controparte_1 di riqualificazione energetica e di creazione di un garage interrato e di uno esterno, con realizzazione di palificazione esterna ed accesso all'ascensore, dell'immobile di loro 2 proprietà sito in Pergine Valsugana, opere che venivano intraprese a fare data dall'anno 2019, allorquando il Comune di Pergine Valsugana rilasciava il permesso di costruire del 3.6.2019, in esecuzione del progetto redatto dal terzo chiamato, per. ind. Controparte_2
Parte attorea asserisce che, a tale pe uito, nonostante le ripetute richieste delle committenti in tal senso, né la comunicazione della realizzazione di un computo metrico, né la redazione di un preventivo di spesa, né la comunicazione di inizio lavori, tanto che gli stessi iniziarono senza che, da parte delle committenti medesime, vi fosse la possibilità di controllare il loro svolgimento. L'attrice afferma altresì che, solo a distanza di qualche mese dall'inizio dei lavori e a seguito di numerose richieste, alcune delle quali inoltrate a mezzo di posta elettronica, la ditta esecutrice e il direttore dei lavori (lo stesso progettista p.i. n.d.r.) fornivano un conteggio dei Controparte_2 lavori parzialm ato 29.11.2019, il quale superava l'importo che era stato inizialmente prospettato come onnicomprensivo delle opere ultimate. A tale situazione, secondo la prospettazione attorea, fece seguito, specie in considerazione dell'allarmante emersione di difetti quali crepe, fessurazioni e danni all'edificio, la decisione di sospendere i lavori, la quale avvenne con comunicazione del 5.1.2020; In considerazione del perdurante rifiuto, da parte degli affidatari dei lavori, di provvedere alla consegna, alla committenza, di documentazione idonea a chiarire e confrontare la corrispondenza tra quanto fatto e quanto progettato, le committenti incaricavano l'ing. i effettuare CP_7 una perizia descrittiva dell'immobile coinvolto nei lavori con una verifica complessiva dello stato dei lavori: detta perizia evidenziava gravi inadempienze, relative sia al mancato rispetto adempimenti formali obbligatori, sia alla presenza di difformità fra quanto realizzato e quanto autorizzato, così come a difetti di costruzione, al mancato rispetto delle misure di sicurezza di cantiere e a danneggiamenti all'immobile; Nonostante la suddetta sospensione dei lavori, la società convenuta emetteva l'ulteriore fattura n. 42/00 del 10.7.2020 per Euro 23.061,09, che veniva contestata. L'opponente espone di essersi trovata in una situazione di stallo tale da costringerla, unitamente alle atre due comproprietarie (le odierne intervenute, n.d.r.) a depositare presso il Tribunale di Trento ricorso ex artt. 696 e 696 bis CPC d.d. 3.8.2020, citando quali convenuti la CP_1 ed il per. ind.
[...] Controparte_2 si contempor a alla sola attrice Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Tr per l'importo di Euro 45.061,09 oltre interessi e spese (dec. Controparte_1
0 Tribunale di Trento d.d. 29.07.2020 – R.G. 1963/2020); Detto provvedimento, il quale dava origine alla presente causa di opposizione, veniva emesso a seguito di ricorso della nel Controparte_1
3 quale veniva lamentato il mancato pagamento delle fatture 47/2019 e 42/2020, rispettivamente per Euro 22.000,00 e per Euro 23.061,09, relative ai lavori svolti sull'immobile di Pergine Valsugana, la prima quale ultimo acconto e la seconda quale saldo, senza alcun riferimento alla mancata ultimazione delle opere, né tantomeno ai vizi contestati. Parte attorea parte rivendica di avere, al momento dell'opposizione, versato la somma complessiva di Euro 119.320,00 a saldo delle seguenti fatture:
- 24/00 del 22.8.19 per € 20.800,00 CP_1
- 25/00 del 22.8.19 per € 10.400,00 CP_1
- 14/A/2019 del 23.8.19 per € 15.600,00 Parte_4
- 17/A/2019 per € 29.120,00 Parte_4
- el 21.10.19 per € 33.000,00 CP_1
- 48/00 del 12.12.2020 per € 10.400,00; CP_1
P in presenza degli inadempimenti descritti, invoca, nei confronti della TA affidataria dell'incarico, la disciplina inerente alla risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., verificata la non scarsa rilevanza degli stessi, e la violazione dell'obbligo di tenere una condotta conforme alla diligenza richiesta a un soggetto professionista, ai sensi dell'art. 1176 c.c.; Per quanto concerne invece il ruolo e l'incidenza della condotta mostrata dal progettista e direttore dei lavori p.i. sussistono Controparte_2 elementi tali da far ritenere integrata la v lina di cui all'art. 2229 c.c., in considerazione dell'operato al di fuori delle proprie competenze professionali, in relazione alla redazione del progetto e alla direzione lavori, tenuto conto della rilevanza delle opere previste. Essa sostiene che il deve ritenersi in ogni caso corresponsabile, CP_2 sia quale progettist direttore lavori, delle gravi problematiche verificatesi nella realizzazione delle opere di ristrutturazione dell'immobile, sia per quanto riguarda le difformità, i danneggiamenti e le irregolarità denunziate, le quali sarebbero riconducibili tanto all'impresa, sulla quale versa comunque un onere di controllo della correttezza dei progetti, quanto al progettista direttore lavori (per di più in quanto nominato dalla stessa ), il quale avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle CP_1 norma se di costruzione, ed avrebbe dovuto curare il progetto in ogni particolare, garantendo la regolarità dello stesso e di seguito l'esatta realizzazione delle opere in piena conformità con quanto previsto ed autorizzato. Parte attorea sostiene che, dalla declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con derivi la Controparte_1 condanna alla restituzione da parte dell'impresa ersati ante causam da parte committente, i quali ammontano a complessivi Euro 74.600,00. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare di rito: 4 autorizzare la chiamata in causa di per. Ind. nato a [...]
Trento il 27.10.1979, con studio in Baselga di Pinè, Via di Ricaldo n. 5 (P.IVA
– C.F. ), e fissare nuova udienza per P.IVA_3 CodiceFiscale_5 iamata dell'art. 269 CPC;
In via preliminare: disporre l'acquisizione delle risultanze e dell'intero fascicolo del procedimento R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento nel presente giudizio di merito, e se del caso disporre la sospensione necessaria ex art. 295 CPC della presente causa o quantomeno, per economia processuale, disporre l'ulteriore differimento della prima udienza sino all'esito del predetto procedimento;
In via ulteriormente preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione contesta l'intero asserito credito avversario, attesa l'insussistenza del medesimo, si fonda su prove scritte, di pronta soluzione e per cui è già pendente il procedimento ex artt. 696 e 696 bis CPC R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento, ed è corredata da domanda riconvenzionale nei confronti di controparte;
Nel merito: in via principale, previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria da accogliere Controparte_1
l'opposizione proposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 670/2020, emesso dal Tribunale di Trento in data 29.07.2020, in quanto nullo, ingiusto e comunque infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, dandosi atto degli inadempimenti di
accertare e dichiarare il legittimo Controparte_1 rifiuto della IG.ra , ex art. 1460 c.c., al pagamento dell'asserito Parte_1 avversario credito e , revocare l'opposto decreto di ingiunzione per difetto del requisito dell'esigibilità del credito;
in via ulteriormente subordinata, ridurre le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 670/2020, emesso dal Tribunale di Trento in data 29.07.2020, nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale, accertati gli inadempimenti di
[...]
e del per. ind. Controparte_1 Controparte_2 ne d'opera ed o pulato tra le parti: condannarsi conseguentemente alla restituzione in favore di Controparte_1
della somm ad interessi al tasso di mora Parte_1
31/2002 dal giorno dei singoli pagamenti. Previo accertamento della responsabilità dei convenuti opposti, ai sensi degli artt. 1453 ss. Cod. Civ. e/o degli artt. 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ., nonché degli artt. 2229 e comunque 2043 Cod. Civ., condannare Controparte_1
e per. ind. in
[...] Controparte_2 arcimento ente dei danni di natura patrimoniale subiti per causa riconducibile all'operato dei convenuti opposti, nell'importo che risulterà all'esito dell'istruttoria e della acquisizione della CTU disposta nell'ambito del procedimento per ATP R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento, nonché di quelli di natura non patrimoniale quantificati nell'importo di euro 30.000,00 o di quella maggiore o minor somma che risulterà all'esito del giudizio. Disporsi in ogni caso la compensazione delle somme eventualmente dovute a con gli importi di cui la società risulterà CP_1 debitrice nei confronti della attri n ogni caso con integrale vittoria di diritti, spese ed onorari di causa”. 5
2. Con comparsa di costituzione depositata per l'udienza del 16.6.2021, la Società convenuta contestava le deduzioni e le domande Controparte_1 avversarie, affidan i considerazioni. L'attrice era l'unica delle comproprietarie ad avere Parte_1 interagito con la come evidenziato dalla corrispondenza di Controparte_1 posta elettronica La società convenuta non aveva realizzato la posa dei micropali, ma si era limitata a realizzare quanto depositato presso il Comune di Pergine Valsugana e il prezzo fissato in complessivi Euro 150.000,00 era un'arbitraria convinzione espressa dall'attrice la quale era, di Pt_1 fatto, consapevole che gli oneri di progett altre voci non rientravano in tale importo. Il preventivo consegnato il 25.7.2019 alla committente si riferiva, espressamente ed esclusivamente, alla parte di esecuzione delle opere: l'importo ivi indicato in Euro 119.420,00 (al netto di IVA) non comprendeva la parte relativa alla progettazione e direzione lavori, propria del p.i. per il motivo che le prestazioni professionali di CP_2 quest'ult ggetto di un incarico separato ed autonomo conferito dalla committenza. Parte convenuta contesta, altresì, che non vi sia stata la consegna alla committente di un computo metrico estimativo e nega che, da parte dell'attrice o di chicchessia, vi fosse stata una seppur Parte_5 minima co dine ai costi delle opere, o lamentele circa l'andamento dei lavori. Le opere realizzate dalla ditta vale a dire la posa dei micropali Parte_4 di fondazione, non avevano inenza con i lavori svolti dalla ma costituivano oggetto di un separato contratto. Controparte_1 enuta-opposta sottolinea come la contabilità del cantiere fosse stata consegnata il 27.12.2019 a , la quale oltretutto Parte_5 abitava nello stesso stabile in cui si sv Quanto ai vizi dedotti dalla controparte, la Società convenuta afferma che gli stessi dovevano essere, qualora sussistenti, funzionali al corretto svolgimento dei lavori: esemplificando, il taglio delle gronde, seppure concretamente effettuato, era finalizzato all'installazione del macchinario della perforatrice;
la sistemazione degli stessi doveva ritenersi, dunque, parte della prosecuzione dei lavori, improvvidamente quanto bruscamente interrotti per esclusiva volontà della committenza;
La parte convenuta contesta di avere abbandonato volontariamente il cantiere, bensì rivendica di essere stata esclusa dallo stesso per effetto della lettera del 5.1.2020 di sospensione dei lavori, scritta e inviata dalla stessa
. Parte_5 nuta fa riferimento anche a una trattativa, intercorsa con l'attrice e avente quale soggetto mediatore l'Arch. Parte_1 on raggiungeva l'esito auspicato per effetto Persona_1
6 dell'inopinata e unilaterale mancata accettazione della proposta conciliativa, la quale era già stata vagliata positivamente dalla Controparte_1
In merito ai vizi analiticamente riscontrati nella perizia
[...] la convenuta osserva che nessuno di essi sussiste. CP_7 uta sostiene di avere eseguito correttamente i Controparte_1 lavori commissionati, consistenti nei lavori di ristrutturazione con ampliamento, riqualificazione energetica e sopraelevazione relativi agli immobili tavolarmente individuati dalla p.ed. 1584, pp.mm. 1, 2, 3, in C.C. Pergine Valsugana, puntualmente indicati nel preventivo dd. 25.07.2019 fornito alla cliente. Essa sostiene di avere provveduto con sollecitudine e puntualità ad eseguire a regola d'arte i lavori commissionati, all'incirca nel mese di ottobre 2019, nel pieno rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte, secondo quanto verificabile mediante la presa di visione della contabilità di cantiere. Rileva che, anche sotto l'aspetto della tempistica delle iniziative giudiziarie, già dal mese di Febbraio 2020, le parti erano in contatto e si erano scritte, anche a mezzo dei rispettivi legali, al fine di tentare di addivenire ad una composizione in via bonaria della vertenza. Circa le singole censure tecniche contenute nell'elaborato dell'Ing. la Società convenuta osserva che: CP_7
- l'autorimessa era stata ampliata, durante la posa della parte finale delle murature, su espressa richiesta della committente la Parte_1 quale chiedeva di sfruttare tutta la metratura utile po ico la IG.ra richiedeva di “ampliare fino alla partenza della Parte_1 tromba dell'ascensore”, nella consapevolezza che ogni eventuale difformità (voluta comunque dalla committenza), sarebbe stata comunque sistemabile a mezzo di una variante in corso d'opera,
- la demolizione e ricostruzione di muri del piano interrato era contenuta nella relazione di progetto del 29.11.2018 depositata presso il Comune di Pergine Valsugana, ove si prevedeva che sarebbero stati “realizzati dei setti e delle sottomurazioni a rinforzo della struttura esistente”; inoltre tale modalità di realizzazione era stata portata a conoscenza dell'attrice già nel preventivo consegnatole, alla voce nr. 01 (demolizione di manufatti), alla voce nr. 11 (conglomerato armato fondazioni semplici) ed alla voce nr. 13 (conglomerato armato per elevazioni); tali lavorazioni, peraltro, si conformavano puntualmente a quanto prescritto dai calcoli statici, dalla relazione di calcolo ed elaborati esecutivi a firma dell'Ing. (doc. Per_2
14, doc. 15 e doc. 16), incaricato dalla committenza, com ante i lavori in cantiere dallo stesso Ing. a e al Per_2 Controparte_1
Per. Ind. CP_2
- la forometria era stata esplicitamente richiesta dalla committenza e, in particolare, dalla la quale aveva insistito per la Parte_1 realizzazione di un i fori durante l'esecuzione dei lavori,
7 e l'eventuale difformità (voluta comunque dalla committenza), sarebbe risultata comunque sistemabile a mezzo di una variante in corso d'opera;
- la soletta di copertura del garage si trovava completamente sotto il livello naturale del terreno e quindi non costituiva alcun volume, non creando alcuna problematica né urbanistica né civilistica, ed era stata eseguita secondo l'elaborato progettuale;
- i muri in calcestruzzo che si trovavano sotto l'edificio esistente erano stati rifatti e, costituendo una lavorazione “sul grezzo”, non erano ancora stati ultimati quanto alle loro finiture, impossibili da realizzare a causa della sospensione dei lavori voluta dalla committenza a Gennaio 2020;
- analoghe considerazioni valevano per l'architrave, anch'essa mancante per la parte relativa alle finiture e, comunque, realizzata secondo le indicazioni progettuali,
- il completamento delle strutture era anch'esso previsto dagli elaborati, con la realizzazione di un poggiolo in calcestruzzo, ed è rimasto inevaso a causa della sospensione dei lavori disposta dalla committenza a gennaio 2020,
- circa l'aspetto della sicurezza, parte convenuta evidenzia che la committente, in uno con la sospensione dei lavori, aveva estromesso il p.i. e l'impresa dal cantiere, con ciò impedendo di fatto la CP_2 CP_1 urezza e la zione dello stesso;
- quanto ai danni lamentati dall'attrice, e descritti nell'elaborato CP_7 essi dovevano ritenersi niente altro che fisiologiche consegu lavorazioni, le quali implicavano necessariamente delle demolizioni parziali al fine di potere realizzare le sopraelevazioni previste progettualmente. Sulla scorta di tali assunti difensivi la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Voglia l'On.le Tribunale di Trento adito, contrariis reiectis:
1) In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 670/2020 del Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto per le ragioni e causali esposte in narrativa, l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ma temerariamente proposta a soli fini dilatori;
2) In via ulteriormente preliminare: disporre l'acquisizione delle risultanze e dell'intero fascicolo del procedimento per A.T.P. sub R.G. n. 2039/2020 Tribunale di Trento nel presente giudizio di merito, e se del caso disporre la sospensione necessaria ex art. 295 CPC della presente causa o quantomeno, per economia processuale, disporre l'ulteriore differimento della prima udienza sino all'esito del predetto procedimento;
3) Nel merito in via principale: rigettare ogni avversaria domanda anche riconvenzionale ed eccezione siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, ovvero per intervenuta decadenza dal diritto di denunciare vizi difetti e difformità, e, accertata e dichiarata la sussistenza e l'esigibilità del credito vantato da Controparte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_1
per decreto i ate e precisate nella narrativa del presente atto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 670/2020 del 8 Tribunale di Trento o comunque, accertato e dichiarato che Controparte_1 di C. è creditrice nei confronti di in ragione di Controparte_1 Parte_1 tut ricorso per decreto ingiuntivo e presente atto, condannare a pagare in favore di C. la somma Parte_1 Controparte_1 di € 45.12 1,09 in linea capitale ratti autentici notarili - oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione già liquidate in decreto ingiuntivo, o la diversa maggiore
o minor somma che dovesse emergere in corso di causa o che risulterà di giustizia anche in via equitativa;
4) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità dell'impresa per eventuali Controparte_1 difformità d ti autorizzati dall'ente pubblico, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni e causali di cui in narrativa del presente atto, la concorrente responsabilità della IG.ra , e per l'effetto Parte_1 contenersi il quantum da risarcire a parte ricorrente, a 27 c.c., nella misura che sarà eventualmente accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, da portare in compensazione con quanto azionato da parte convenuta opposta in via monitoria o comunque con quanto ad essa spettante per le ragioni e causali sopra esposte.
5) Con vittoria di spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche, nonché spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende”.
3. All'esito dell'autorizzazione della chiamata in causa, da parte dell'attrice opponente, del terzo quest'ultimo si costituiva con Controparte_2 comparsa di costituz contestando integralmente le deduzioni e le domande attoree, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia assicurativa e, nel merito, Controparte_3 osservando che:
- a conferma di quanto esposto dalla Società convenuta opposta nella sua comparsa di costituzione, il tecnico incaricato della progettazione e della direzione lavori rimarca di avere provveduto alla progettazione, seguendo le indicazioni di un precedente progettista, l'Ing. il Persona_3 quale aveva effettuato i calcoli statici su incari ce;
Parte_1 domanda riconvenzionale di restituzione degli importi erogati dalla committente, il terzo chiamato puntualizzava che egli era stato incaricato dalla , quale progettista e direttore lavori, Parte_1 in ordine alle opere con ampliamento, riqualificazione energetica e sopraelevazione relativi agli immobili di proprietà Pt_1 tavolarmente individuati dalla p.ed. 1584, pp.mm. 1, 2, 3, in C.C. Pergine Valsugana, puntualmente indicati nel preventivo dd. 25.07.2019 fornito alla cliente;
9 - egli aveva provveduto con diligenza allo svolgimento delle prestazioni professionali richiestegli, sinteticamente qualificate come progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Il p.i. ostiene, in conseguenza dello svolgimento delle descritte CP_2 prest ssionali, di avere maturato il diritto ad ottenere il pagamento dei propri compensi, quantificati come da conteggio, per complessivi Euro 41.766,68 (di cui Euro 23.111,64 per la Progettazione definitiva, Euro 4.716,66 per la Progettazione esecutiva, ed Euro 13.938,38 per l'Esecuzione dei lavori), a cui vanno aggiunti Euro 2.000,00 per la pratica di richiesta di contributi ai sensi della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1, ed Euro 4.500,00 per la pratica di regolarizzazione dell'edificio, per un ammontare complessivo del corrispettivo pari ad Euro 48.266,68, oltre iva e oneri previdenziali. Sulla scorta di tali assunti difensivi, il terzo chiamato ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Voglia l'On.le Tribunale di Trento adito, contrariis reiectis:
1) In via preliminare di rito: per le causali ed i motivi di cui in narrativa, autorizzarsi la chiamata in causa dell in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempor Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, C.F. e P.IVA con differimento P.IVA_4 P.IVA_2 della prima udienza allo ire la citaz o nel rispetto dei termini.
2) In via ulteriormente preliminare: disporre l'acquisizione delle risultanze e dell'intero fascicolo del procedimento per A.T.P. sub R.G. n. 2039/2020 Tribunale di Trento nel presente giudizio di merito, e se del caso disporre la sospensione necessaria ex art. 295 CPC della presente causa o quantomeno, per economia processuale, disporre l'ulteriore differimento della prima udienza sino all'esito del predetto procedimento.
3) Nel merito in via principale: per le ragioni e causali di cui in narrativa, rigettare ogni avversaria domanda anche riconvenzionale ed eccezione siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, ovvero per intervenuta decadenza dal diritto di denunciare vizi difetti e difformità.
4) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità del Per Ind. nello svolgimento delle proprie prestazioni professionali, Controparte_2 accertarsi e gioni e causali di cui in narrativa del presente atto, la concorrente responsabilità della IG.ra , e per l'effetto contenersi il Parte_1 quantum da risarcire a parte ricorrente 1227 c.c., nella misura che sarà eventualmente accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, da portare in compensazione con quanto azionato da parte terza chiamata in via riconvenzionale o comunque con quanto ad essa spettante per le ragioni e causali sopra esposte.
5) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, in cui il Per. Ind. CP_2 dovesse risultare responsabile per eventuali danni subiti da p
[...] te, accertarsi e dichiararsi il diritto del Per. Ind. di essere Controparte_2
10 manlevato dalla propria assicurazione per la responsabilità professionale per ogni eventuale danno da risarcire in termini della polizza, e per l'effetto condannare
[...]
a manlevare e tenere integralmente indenne il terzo chia CP_3 retesa risarcitoria avanzata da parte attrice opponente. 6) In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi che il Per. Ind. è Controparte_2 creditore nei confronti di , per le ragioni e causali di cui in narrativa Parte_1 del presente atto, e per e a pagare in favore di Parte_1
e C. la somma di € 48.26 oneri previdenziali, ed Controparte_1
dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, o la diversa maggiore o minor somma che dovesse emergere in corso di causa o che risulterà di giustizia anche in via equitativa. 7) Con vittoria di spese del presente giudizio, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche, nonché spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende”.
4. All'esito dell'autorizzazione data dal Giudice alla chiamata del terzo, nello specifico della Compagnia assicurativa Controparte_3 quest'ultima si è costituita con comparsa del 25.11 preliminare, l'incompetenza del p.i. in ordine all'attività da CP_2 questi svolta di progettista e diretto edifici che comportano l'uso di strutture in cemento armato. La terza chiamata generali osserva che, secondo la ricostruzione fornita dall'ing. (CTP attoreo), peraltro, corroborata dalla CP_7 giurisprud ittimità, risulterebbe che ai tecnici diplomati, ossia i geometri ed i periti industriali, non sarebbe consentito di progettare e dirigere i lavori relativi ad edifici che comportino l'uso di strutture in cemento armato, come invece avvenuto nel caso di specie. Di conseguenza, ove fosse accertata l'impossibilità per il p.i. di CP_2 esercitare la progettazione e la direzione lavori dell'abitazione attorea, alcuna copertura assicurativa sarebbe operante nel caso specifico, posto che l'art. 1 delle clausole generali prevede che la compagnia assicurativa è obbligata a tenere indenne l'assicurato secondo le previsioni contrattuali
“… nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente”. Nel merito, sostiene non esservi copertura Controparte_3 assicurativa n domande versate dall'attrice nei confronti dell'assicurato, atteso che non risultano esservi né danneggiamenti, né rovine dell'edificio, attualmente abitato dalla Parte_5
[...] pagnia assicurativa nega di potere essere chiamata a manlevare danni derivanti da mere corresponsabilità solidali dell'assicurato, bensì danni derivanti da responsabilità specifiche in capo allo stesso e, infine, nega che in capo all'attrice sussista il diritto a pretendere importi, anche a titolo risarcitorio, i quali dovrebbero competere in capo alle comproprietarie, le quali non erano ancora presenti nel processo. 11 ha formulato le seguenti conclusioni, testualmente Controparte_3 riportate: “Voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis: in via preliminare: per le ragioni dedotte in narrativa, disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della presente causa o quantomeno, per economia processuale, disporre il differimento della prima udienza sino all'esito del procedimento per ATP sub R.G. 2039/2020; nel merito, in via principale: per le ragioni tutte dedotte in narrativa, respingere la domanda di manleva svolta dal p.i. nei confronti di Controparte_2 Controparte_3 stante l'eccepita carenza di co ex adverso azi
[...] in causa;
nel merito, in via subordinata: per le ragioni dedotte in narrativa, respingere ogni domanda svolta dalla sig.ra nei confronti del p.i. Parte_1 Controparte_2
e per l'effetto, respingere la va svolta da quest'ul
Controparte_3 iormente gradata: nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di accogliere le domande attoree, ridurre, in ogni caso, il richiesto risarcimento a quella minore e proporzionale somma che risulterà di giustizia e provata in corso di causa, limitando la domanda di manleva promossa nei confronti di alle Controparte_3 sole voci di danno e/o quota accertata nei confronti del e Controparte_2 rientranti nelle previsioni contrattuali di polizza, applicando i i liquidazione, l'esclusione del vincolo di solidarietà, il massimale, le franchigie e gli scoperti di polizza e le modalità di calcolo ivi previste. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, rimborso spese generali ed accessori di legge”.
5. Con comparsa di intervento volontario del 27.4.2021 si costituivano, per effetto di intervento adesivo alla domanda attorea, le comproprietarie della stessa, e le quali si riportavano alle CP_4 CP_5 medesime a v i citazione, formulando le seguenti conclusioni, di seguito riportate letteralmente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa e per ogni altro dovesse emergere in corso di causa o risultare di giustizia: In via preliminare: disporre l'acquisizione delle risultanze e dell'intero fascicolo del procedimento R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento nel presente giudizio di merito;
in via di merito, accertati gli inadempimenti di Controparte_1
e del per. ind.
[...] Controparte_2
d'opera ed stipulato tra le parti: condannarsi conseguentemente alla restituzione in favore delle intervenienti, Controparte_1 per gli importi d mma di Euro 74.600,00 oltre ad interessi al tasso di mora di cui al D.Lgs 231/2002 dal giorno dei singoli pagamenti. Previo accertamento della responsabilità dei convenuti opposti, ai sensi degli artt. 1453 ss. Cod. Civ. e/o degli artt. 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ., nonché degli artt. 2229 e comunque 2043 Cod. Civ., condannare Controparte_1
e per. ind. in s
[...] Controparte_2 arcimento nienti e dei danni CP_4 CP_5
12 di natura patrimoniale subiti per causa riconducibile all'operato dei convenuti opposti, nell'importo che risulterà all'esito dell'istruttoria e della acquisizione della CTU disposta nell'ambito del procedimento per ATP R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento, ed altresì quanto a dell'importo di euro 29.067,43 pari al CP_4 contributo PAT per la reali nsore esterno ad uso condominiale: nonché di quelli di natura non patrimoniale quantificati nell'importo di euro 30.000,00 o di quella maggiore o minor somma che risulterà all'esito del giudizio. Disporsi in ogni caso la compensazione delle somme eventualmente dovute a con gli importi di CP_1 cui la società risulterà debitrice nei confronti della nte e delle parti intervenute e . CP_4 CP_5 in ogni cas to se ed onorari di causa”.
6. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'acquisizione d'ufficio del fascicolo inerente al procedimento di ATP. A seguito della rimessione su ruolo della controversia, dovuta all'eccezione di conflitto di interessi sollevata in comparsa conclusionale da parte attorea, sulla quale è stato sollecitato il contraddittorio, con provvedimento del 10 Marzo 2025, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 16 Aprile 2025, ore di rito, per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Le parti, hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le domande ed eccezioni, così come riformulate in sede di precisazione delle conclusioni.
7. Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, parimenti alle domande proposte dalla parte opponente e dalle intervenienti adesive, seppur nei limiti di seguito esposti. Non risulta meritevole di accoglimento in quanto infondata la domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato per le ragioni di CP_2 seguito elucidate.
8. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: «L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la
13 celebrazione del “simultaneus processus”» (cfr. Cass., 6091/2020; conf. Cass., 02/05/2022, n. 13814; Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 12/05/2022, n. 429; Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sent., 24/05/2022, n. 1755; Sent., 09/03/2022, n. 797; Tribunale Trani, Sent., 29/11/2021, n. 2040; Corte d'Appello Palermo, Sez. II, Sent., 04/03/2021, n. 334)».
9. Venendo al merito della controversia, risulta che la parte opponente,
abbia agito in giudizio nei confronti della Parte_1 [...]
contestando la debenza degli importi indicati Controparte_1 fatture poste alla base del decreto ingiuntivo pari ad Euro 45.000,00. Con intervento adesivo si sono costituite nel presente procedimento anche e in qualità di comproprietarie CP_4 CP_5 gett istrutturazione commissionati alla sotto la direzione del perito industriale Parte_6 CP_2 nel costituirsi in giudizio ha chiesto che osta la chiamata in causa del terzo ovvero del direttore dei lavori,
[...]
il quale a sua volta ha chiesto di essere autorizz CP_2 chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di condanna. L'accordo raggiunto dalle parti in forma orale comprendeva la ristrutturazione e la sopraelevazione dell'immobile, la riqualificazione energetica dello stesso, la creazione di un garage interrato e di uno esterno, con la realizzazione di una palificazione esterna e l'accesso all'ascensore. Il 20 Agosto 2019 veniva depositata presso il Comune di Pergine Valsugana la comunicazione di inizio lavori e veniva pagato un corrispettivo di Euro 119.320,00 a fronte delle fatture emesse dalla appaltatrice nei confronti di parte attorea. La parte opponente ha contestato l'autenticità delle firme apposte sul progetto finale, sulla dichiarazione di inizio lavori, sulla dichiarazione privacy e sulla relazione geologica. Non solo, a fronte del mancato invio del computo metrico, del preventivo di spesa e della verifica del progetto, la committenza procedeva alla sospensione dei lavori in data 5 Gennaio 2020, cui faceva seguito la missiva dell'Avv. ZAoni di contestazione di una serie di condotte inadempienti a carico dell'Appaltatrice e del Direttore dei lavori. Nonostante tutto, l'Impresa di Costruzioni emetteva le fatture contestate di importo pari ad Euro 45.000,00, oggetto di opposizione. L'azione si inscrive nel contesto di una controversia già oggetto di accertamento tecnico preventivo, cui ha fatto seguito una CTU acquisita nel presente giudizio. I vizi denunciati riguardano la mancata denuncia delle opere in cemento armato, la difformità con quanto autorizzato, difetti di costruzione, mancato rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere e danneggiamenti. La TA appaltatrice, nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che gli ulteriori importi portati nelle fatture azionate in sede monitoria erano 14 riconducibili agli oneri di progettazione e alla palificazione esterna con micropali, nonché alle spese sostenute con i fornitori. A sua volta, il Direttore dei lavori ha eccepito che la CP_2 palificazione è stata realizzata dalla che Controparte_9 Parte_1 fosse a conoscenza dell'inclusione getta atteso che il rapporto con l'opponente sorgeva da un separato incarico professionale. Preme evidenziare che non vi è prova di un contratto scritto stipulato sia con la TA appaltatrice che con il Direttore dei lavori. Invero, l'appalto è un tipo di contratto per il quale non è prevista la forma scritta ad substantiam, potendo essere concluso anche in forma verbale o con contegni concludenti, sicché l'adesione alla proposta può avvenire dando esecuzione al contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c. Il committente, una volta rilevata, in sede di verifica, l'esistenza di irregolarità che concernono la fase esecutiva del rapporto negoziale, può avvalersi del diritto di segnalare difficoltà e difetti dell'opera in corso, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione, decorso il quale, il contratto si risolverà di diritto, potendo chiedersi anche il risarcimento dei danni. Giova precisare che la garanzia per le difformità e i difetti dell'opera costituisce una forma di responsabilità speciale, rispetto a quella generale sull'inadempimento. Tale facoltà di far valere la garanzia presuppone l'avvenuta integrale esecuzione dell'opera stessa, in violazione delle prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'appalto o delle regole imposte dalla tecnica. La responsabilità speciale non opera, invece, nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se la parte eseguita risulti viziata o difforme,
o di rifiuto o ritardo nella consegna, trovando in tale ipotesi applicazione le regole generali in tema di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5934 del 2024 e 35520 del 2022). In siffatti casi, il committente può chiedere il completamento dell'opera o la risoluzione del contratto, indipendentemente dalla verifica dello stato dei lavori. Di tal guisa, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1455 c.c. in tema di inadempimento di non scarsa importanza ai fini della risoluzione del contratto. Non solo, qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi o delle difformità dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei difetti, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione in forma specifica (cfr. Cass. Civ., sent. n. 21269 del 2009). Allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore ha l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver realizzato i lavori conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto 15 costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25410 del 2024). Con riguardo alla posizione del progettista e del direttore dei lavori e alle connesse responsabilità, non vi sono all'interno dell'appalto norme dedicate a tale figura. Ciò in ragione di una precipua scelta del legislatore di attrarre tale responsabilità nell'ambito di quelle per le prestazioni intellettuali, configurandosi a suo carico plurime responsabilità, tra le quali quelle inerenti alla redazione di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali, con responsabilità per i danni patiti dal committente ed eziologicamente legati alla sua condotta;
quella extra-contrattuale per concorso nella rovina o nel difetto dell'edificio e quella penale per integrazione dei reati di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. Nello specifico il direttore dei lavori è responsabile degli aspetti contabili e deve controllare l'attuazione dell'appalto, vigilando affinché l'opera sia eseguita in modo conforme al regolamento negoziale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, dovendo anche controllare i disegni forniti dall'appaltatore. La rappresentanza assunta dal direttore dei lavori in favore del committente investe profili squisitamente tecnici. L'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori rispondono delle inadempienze ai differenti compiti cui sono tenuti in via solidale. Il danno risentito dal committente di un contratto di appalto ove riconducibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, fa sì che gli stessi siano ritenuti solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, salvo che le condotte ad essi imputabili abbiano causato eventi dannosi diversi (cfr. Cass. Civ., sentt. n. 18929 del 2024; n. 14378 del 2023).
10. Ciò posto, occorre esaminare in via prioritaria l'eccezione sollevata dalla parte opponente e dalle intervenienti in merito alla situazione di probabile conflitto di interessi radicatasi in capo alla difesa delle parti convenute. Evidenzia, in particolare, la difesa dell'attrice alle pagine 26-27 della prima comparsa conclusionale che la parte convenuta,
[...]
e il terzo chiama Controparte_10 lavori p.i. sarebbero in posizione di conflitto di Controparte_2 interesse, i condotte poste in essere nello svolgimento di attività nel medesimo cantiere presentano profili di responsabilità sovrapponibili, essendo “connessi all'attività di progettazione e ad errori materiali dell'impresa”. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, “l'alta sorveglianza in cui si concreta l'attività del professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta 16 un'obbligazione di mezzi, consistente nel controllo da effettuarsi non con la diligenza ordinaria, ma con la diligentia quam in concreto della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi, per cui il direttore dei lavori è responsabile verso il cliente se omette di vigilare e di impartire le disposizioni opportune e di controllarne l'esecuzione da parte dell'appaltatore” (cfr. Cass. Civ., 27 gennaio 2012, n. 1218). In generale, dunque, il compito che caratterizza la prestazione del professionista tecnico, incaricato della direzione lavori, consiste nell'assistere e nel sorvegliare l'esecuzione dell'opera in base alle indicazioni del committente e del progetto e, in astratto, la relativa responsabilità concorre con quella dell'appaltatore in via solidale, come oramai affermato dalla giurisprudenza (ex art. 1292 c.c.), e ciò anche se la partecipazione dei concorrenti è avvenuta a titolo diverso (cfr. tra le altre, Cass. 25 agosto 1997 n. 7992; Cass. 27 agosto 1994 n. 7554). Alta pronuncia chiarisce che: “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012). Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 1143 del 20.01.2020 e Cass. Civ., 25/09/2018, n. 22772). Va, tuttavia, evidenziato che il conflitto di interessi denunciato dall'attrice è meramente teorico ed eventuale. Invero, l'opponente si è limitata a chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dei convenuti, contestando le loro pretese economiche, in parte oggetto di azione in sede monitoria. Per contro dalla difesa dell'impresa e del direttore dei lavori, assistiti dal medesimo procuratore, emerge il comune interesse a contestare la pretesa di parte attorea, quale committente. Risulta che né l'Impresa né il Direttore dei lavori hanno svolto domande di accertamento delle reciproche responsabilità, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande della committente o l'accertamento di una
“concorrente responsabilità della IG.ra ”. Parte_1
Ai fini della configurabilità di un eressi, non basta la mera eventualità di una contrapposizione processuale, ma, al contrario, è richiesto, l'esistenza di un conflitto attuale o quanto meno virtuale tra le parti rappresentate (cfr., in tal senso, Cass. Civ. sent. n. 20950 del 08.09.2017). Nell'atto di citazione, infatti, non viene in questione il riparto di responsabilità nei rapporti tra convenuta e terzo chiamato, ma si Pt_6
17 contesta, con difese comuni per entrambi, la statuizione di fondatezza della pretesa risarcitoria della committente (per il principio che la potenzialità del conflitto di interessi tra parti assistite dal medesimo difensore va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, cfr. Cass. 12741/05, Cass. 1550/11). Nel caso di specie, dunque, non sussiste un conflitto attuale o virtuale tra la convenuta e il terzo chiamato e, pertanto non ricorre un conflitto di interessi per i difensori di entrambe le parti. Per tali ragioni, le parti hanno facoltà, in rito, di eccepire la nullità della CTU sul piano della legittimazione processuale, ma ciò non esime il Giudice dal doverne valutare nel merito la fondatezza. Invero, il Giudice di merito che ha regolarmente acquisito al processo l'ATP, può trarre elementi di prova anche dalle indagini effettuate dal CTU al di fuori dell'incarico ricevuto, se queste indagini siano state compiute nel rispetto del contraddittorio. Inoltre, le prove acquisite in sede di ATP, una volta acquisite in seno al giudizio di merito hanno la stessa efficacia di quelle assunte nel processo. Nel caso che ci occupa, dall'elaborato peritale redatto in sede di ATP e acquisito in atti risulta che ogni tipo di valutazione compiuta dal Consulente, nonché l'esame di ogni documento, sia avvenuta previa discussione con i CCTTPP, di cui è dato puntuale e frequente riscontro in molteplici passaggi della relazione tecnica. Il consulente nominato dal giudice si è mosso, dunque, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, accertando tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si è reso necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Il CTU può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle stesse, tutti i documenti che si rendesse necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. Di tal guisa, l'eccezione di nullità dedotta sul punto non può trovare accoglimento, risultando del tutto infondata, atteso che le indagini peritali si sono svolte nel pieno rispetto del contraddittorio endo-processuale. Ulteriore questione da affrontare in via preliminare concerne il disconoscimento delle firme apposte sul progetto finale, sulla dichiarazione di inizio lavori, sulla dichiarazione privacy e sulla relazione geologica da parte dell'opponente, con conseguente disconoscimento delle stesse. Non risulta agli atti che la parte convenuta e il terzo chiamato abbiano proposto istanza di verificazione, ad eccezione della richiesta di CTU 18 grafologica effettuata dalla terza chiamata, ovvero dalla Compagnia assicurativa nella memoria n.
2. In tali casi, con riguardo alla posizione dell'appaltatore e del terzo chiamato la mancata proposizione dell'istanza di verificazione CP_2 di una sc ta disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il Giudice non deve tenerne conto e che la parte che l'ha disconosciuta non può trarre dalla mancata proposizione elementi di prova a sé favorevoli (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2220 del 2020).
11. Venendo al merito della controversia, giova considerare che i rapporti obbligatori intercorrenti tra le parti dell'odierno giudizio trovano fondamento in distinti titoli negoziali da scrutinare singolarmente per quanto concerne il diverso sinallagma intercorrente tra i contraenti, ma da porre in correlazione causale gli uni con gli altri secondo il meccanismo del collegamento negoziale, poiché contenenti quel fascio di obbligazioni rimaste inadempiute cui si raccordano i profili di responsabilità posti alla base delle pretese azionate dall'opponente. Venendo, quindi, all'esame degli inadempimenti imputati a CP_2 quale direttore dei lavori, si osserva come il professionista che a rivestire tale ruolo debba utilizzare le proprie risorse per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 2913 del 2020). La responsabilità del professionista è, dunque, commisurata alla competenza tecnica richiesta dalla natura dell'incarico e non può essere derogata o limitata dalla delega di alcune attività all'appaltatore. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e, dunque, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da 19 attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10728 del 2008). Questo obbligo non si esaurisce con l'ultimazione dell'opera, ma permane per tutta la durata del progetto, a tutela dell'interesse del committente. Il direttore dei lavori è tenuto a tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, assicurandosi che i lavori siano eseguiti in conformità con il capitolato d'appalto. L'obbligo di controllo si estende a ogni fase della realizzazione dell'opera, con particolare riguardo alla qualità dei materiali e alla corretta esecuzione delle tecniche costruttive. Esso ha il dovere di intervenire quando riscontra violazioni delle regole dell'arte, adottando misure correttive e segnalando eventuali difetti che potrebbero compromettere la sicurezza e la stabilità dell'edificio. Il direttore dei lavori non può limitarsi a eseguire passivamente le disposizioni dell'appaltatore. Al contrario, deve esercitare una sorveglianza attiva e impartire disposizioni tecniche per correggere eventuali anomalie, pena la responsabilità per i danni derivanti dai difetti dell'opera, non potendo esimersi dal verificare costantemente la qualità dell'opera e dovendo intervenire per correggere eventuali difformità, anche in assenza di esplicite istruzioni del committente (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448; Cass. Civ., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456; Cass. Civ., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700; Cass. Civ., ord. n. 27045/2024). Pertanto, la direzione dei lavori risponde in solido con le appaltatrici di tutti i danni accertati come imputabili a responsabilità di ciascuna. Il CTU, nella propria indagine peritale - che questo Giudice intende fare propria poiché correttamente argomentata sotto il profilo ricostruttivo e della metodologia di indagine utilizzata - ha tenuto conto del progetto autorizzato di cui al Permesso di Costruire n. 29 dd. 03/06/2019 - prot. n. 20190044634, allegato alla relazione e le tavole N.
3 - Stato attuale (si v. All.
9.d). Già con riguardo al progetto il Consulente ha rilevato delle criticità nella rappresentazione grafica costituite dalla carenza di riferimenti di quota nella planimetria generale inserita negli elaborati in scala 1:200, in corrispondenza del fabbricato, che impedisce, di fatto, di poter rapportare le sezioni A-A e B-B alla medesima altimetria;
nonché la mancanza del riferimento di quota sulle piante e sulle sezioni, essendovi unicamente quotature interne (s v. p. 32 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). È stata segnalata una discordanza di 6 cm tra la quota di piano terra e la quota marciapiede dello stato rilevato e dello stato attuale, che è riconducibile ad una errata rappresentazione del terreno sullo stato attuale depositato, parimenti ad una erronea rappresentazione del terreno sul prospetto nord-est depositato (si v. 34 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Circa il garage esterno al sedime, il Consulente ha evidenziato che lo stesso
“ha dimensioni maggiori di quanto autorizzato, con il non trascurabile aumento di 20 1,10 m in lunghezza verso sud-est che, con l'ulteriore aumento di 10 cm in larghezza, corrisponde ad una variazione di ca. il 16% della superficie assentita. In dettaglio, la dimensione interna del nuovo garage interrato, prevista con misure di 8,90 m x 3,82 m, è stata realizzata con misure di 10,03 m x 3,92 m. Lo spostamento del muro del garage esterno interferisce con le previste finestre della cantina nord-est. Infatti, al posto delle due finestre preesistenti e previste, ne è stata realizzata solo una, in posizione centrale. Un'ulteriore difformità nelle forometrie dei locali interrati riguarda il garage interno al sedime, dove al posto dell'unica finestra preesistente e prevista sulla parete sud-ovest, ne sono state realizzate due, di cui una con dimensioni diverse dalle altre (100x100 cm invece che 100x75 cm)” (si v. p. 35 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Il CTU ha chiarito che: “La conseguente ricostruzione della linea del terreno preesistente nella posizione corretta ha portato alla rielaborazione di sezioni e prospetti, dove si evidenzia una sporgenza del nuovo volume interrato di 8 cm dal terreno preesistente che, localmente, può ridursi a 4 cm. (…). La seconda verifica suppletiva, riguardante il confine nord-ovest, a causa dell'andamento originario del terreno quotato, che degradava da est verso ovest, mostra una sporgenza da 9 cm a 17 cm” (si v. pp. 36 e 37 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Tali indagini hanno consentito al Consulente di notare come la soletta di copertura del nuovo garage interrato senza dubbio abbia invaso la fascia basale del cappotto per una decina di centimetri. Assume rilievo il fatto che il CTU abbia evidenziato che “solo una porzione del volume in emersione dal terreno preesistente è stato edificato in violazione della distanza minima di 10,00 m (trattasi di un'area situata allo spigolo est, di lunghezza 3,28 m per una larghezza variabile da 1,08 a 1,26 m), ma l'intera soletta di copertura è stata edificata in emersione ed in violazione della distanza minima dai confini” (si v. p. 38 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Risultano, dunque, plurime difformità tra opere realizzate dall' Pt_6
e progetto autorizzato.
[...]
dato da tenere in considerazione nella valutazione della condotta inadempiente addebitabile alla appaltatrice dei lavori riguarda il fatto CP_6 che la costruzione incompatib il rispetto della distanza dai confini, oltre che, per una porzione, con il rispetto della distanza tra pareti frontistanti non è suscettiva di alcuna forma di regolarizzazione, dovendosi procedere alla sua “integrale demolizione, con successiva ricostruzione a quota estradosso contenuta entro il terreno preesistente”, con conseguente presentazione di un nuovo progetto ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2015 (si v. p. 39 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Il CTU ha, poi, evidenziato che: “Essendosi rilevata una variazione superiore al 10% (ca. il 16% in piu rispetto alla misura assentita) nella misura del nuovo garage esterno interrato, si vede che, anche dopo la rimozione della soletta di copertura ed il suo abbassamento, non si può rientrare nei casi previsti per le varianti in corso d'opera” ai sensi dell'art. 128 della legge provinciale n. 1 del 2018, sicché “l'insanabilità
21 della soletta di copertura, rientra quindi nelle costruzioni eseguite con variazioni essenziali” (si v. p. 40 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). In ordine a tali ultime difformità è risulta applicabile il rimedio del rilascio della concessione in sanatoria, dietro pagamento della sanzione prevista dall'art. 135 della legge provinciale n. 1 del 2008. Il costo per la pratica supplementare, valutato a vacazione, è stato quantificato dal Consulente in Euro 812,03 inclusi gli accessori di legge. Il CTU, condivisibilmente, ha prospettato due scenari ossia sanare il volume interrato in variazione essenziale, ovvero a ricondurlo alle previsioni progettuali assentite tramite la demolizione del muro sud-est, ai fini della sua futura ricostruzione in posizione corretta, che ridurrebbe la consistenza delle opere oggetto di sanatoria, con applicazione probabile della sanzione minima di Euro 1.500,00, non altrimenti garantita, a fronte del rischio di dover versare un importo ben più alto, pari ad un massimo di Euro 6.000,00, calcolato nel 150 per cento del valore delle opere oggetto di variazione essenziale, senza considerare le conseguenze penali derivanti dalla violazione dell'art. 44, c. 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, con applicazione di un'ammenda fino ad Euro 10.329,00 per l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive previste dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. (si v. p. 43-45 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Assume rilievo nella quantificazione dei danni patiti dalla committenza la tabella riepilogativa redatta dal CTU a p. 48 della relazione e di seguito testualmente riportata:
“Riepilogo costi per ripristini Demolizione soletta € 3.619,03 Finestra garage € 500 ,00 Totale € 4.119,03 (oltre IVA di legge) Riepilogo costi per detrazioni contabilità Totale € 6.775,95 (oltre IVA di legge) Riepilogo costi per variante soletta e sanatoria Variante posiz. soletta € 812,03 Spese tecniche sanatoria € 2.233,09 Oneri e sanzion i € 1.812 ,56 Totale € 4.857,68” (si v. p. 48 dell'elaborato peritale). Ulteriore profilo da esaminare nella valutazione delle condotte inadempienti addebitate alle parti convenute concerne la mancata denuncia delle opere in cemento armato, come prescritto dall'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001. Sul punto, il Consulente ha evidenziato che la denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato non risulta depositata all
[...] della P.A.T., come da risposta negativa del suddetto CP_11
0/6.3-2020. Sul punto, la convenuta e il terzo chiamato adducono a controprova la circostanza della mancata nomina del collaudatore statico da parte della 22 committenza e precisano che, nonostante l'omessa denuncia delle opere in cemento armato, le restanti opere strutturali sono state eseguite comunque con il supporto di un progetto strutturale, redatto dall'In. di Baselga di Pinè (TN). Persona_3 orato peritale emerge che la Tav. C - Progetto palificata provvisoria, relativa alle berlinesi da realizzarsi a confine (doc.
6 - p. res.); la
- Fondazioni e elevazioni a piano interrato, relativa al garage CP_12
l sedime dell'edificio ed ai muri interrati dell'dificio (in sostituzione di quelli esistenti) (doc.
7 - p. res.); la Tav. S.03 - Pianta solaio e armatura di piano terra, relativa alla soletta di copertura del nuovo garage esterno al sedime dell'edificio (doc.
8 - p. res.) ed inerenti alla parte interrata dell'edificio, non recano le firme dell'ingegnere calcolatore e non sono corredate dalla relazione di calcolo al fine di verificare la correttezza della progettazione in funzione dei lavori di sopraelevazione. Le parti convenute hanno opinato che la committenza avrebbe dato incarico all'Ing. ma l'assunto difensivo non assume rilievo Per_2 probatorio in ter nero da responsabilità, dal momento che non incide sulla circostanza dell'omessa denuncia delle opere in cemento armato ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001. Ciò in ragione del fatto, come ha correttamente rilevato il CTU e risulta rilevabile dai documenti di causa che: “L' Controparte_13
che è responsabile del mancato deposito della suddetta
[...] avori strutturali descritti in violazione dell'art. 65, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 - Sezione III, Norme penali, art. 72 (ex art. 4, comma 1, L. n. 1086/1971). Conseguentemente, il p.i. in qualita di D.L., non ha curato la Controparte_2 regolare tenuta dei docume lazione dell'art. 66, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 - Sezione III, Norme penali, art. 73 (ex art. 5, comma 2, L. n. 1086/1971) (si v. p. 50 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Con ciò palesandosi plurime violazioni dell'art. 64 e dell'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il primo disposto prescrive, infatti, redazione di un progetto esecutivo a cura di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze;
l'esecuzione delle suddette opere sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali, nonché il prelievo di campioni dei materiali utilizzati in opera (cubetti di conglomerato cementizio e spezzoni di ferro tondino di armatura) e successivo ottenimento delle relative certificazioni, nei tempi prescritti. Il secondo disposto, invece, sancisce che un progetto esecutivo completo deve comprendere: “a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale 23 risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione”. Agli atti manca la relazione di calcolo e viene evidenziato dal CTU che:
“Le certificazioni dei materiali impiegati richiedono l'effettuazione di prove a compressione sul calcestruzzo da eseguire conformemente alle norme UNI EN 12390- 3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo;
in caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione andavano integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera per l'acciaio da armatura i controlli di accettazione in cantiere erano obbligatori e dovevano essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001” (si v. p. 52 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). La mancata ultimazione dei lavori per effetto della sospensione voluta dalla Committenza implica la necessità di presentare una nuova denuncia, previo sopralluogo;
di redigere un progetto esecutivo con i necessari calcoli, anche per la parte già realizzata, in base alle caratteristiche dei materiali messi in opera, con conseguente verifica del rispetto delle NTC 2018 e di ripresentare una certificazione di rispondenza delle opere già realizzate alle NTC 2018, valevole per il collaudo statico finale dell'opera. Sul punto il CTU ha chiarito che “i costi di regolarizzazione richiesti dal quesito, che le ricorrenti dovranno sostenere, si devono riferire alle spese aggiuntive, che non si sarebbero dovute sostenere in caso di regolare deposito della denuncia” per un costo complessivo di Euro 3.235,44, IVA compresa, cui aggiungere le attività di verifica e di supervisione delle prove per un costo di Euro 2.474,16, ottenendosi la cifra finale di Euro 5.709,60 (si v. pp. 54-56 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP).
11. Per quanto concerne gli inadempimenti ascritti al perito industriale che involgono la mancata denuncia delle opere in cemento CP_2 va considerare che il regime di responsabilità solidale che tipizza i rapporti tra appaltatore e direttore dei lavori non esclude il diverso sindacato che il Giudice è tenuto a compiere in merito alla natura della condotta inadempiente e al fascio di obblighi gravanti in modo specifico sulla figura del progettista e direttore dei lavori, il quale è tenuto al compimento di una prestazione d'opera intellettuale nei confronti della committenza, con conseguente applicazione dei relativi disposti del codice civile. Sul punto, preme considerare che l'esecuzione delle opere strutturali oggetto di appalto sottende la redazione di un progetto esecutivo a cura di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali (art. 64, comma 2, D.P.R. n. 380/2001) e l'esecuzione delle suddette opere sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.
24 Per tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 2, della l. n. 1086/1971, si deve intendere “un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze”. Siffatta fonte normativa deve essere letta in combinato disposto con il R.D. n. 275/1929, recante il “Regolamento per la professione di perito industriale”, il quale, all'art. 16 sancisce che: “Possono essere adempiute dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili”. Sul punto, giova richiamare quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che: “In tema di determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'attività di perito industriale è d'obbligo il riferimento al relativo regolamento professionale, disciplinato dal R.D. n. 275 del 1929 il cui art. 16, lett. B, con specifico riferimento alla categoria dei periti edili, consente loro (anche) "la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili", così riproducendo la medesima locuzione contenuta nell'art. 16 lett. M del R.D. n. 274 del 1929 relativo all'ordine dei geometri: quanto all'indagine concretamente volta ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta (e rientri, pertanto, nella competenza professionale del perito), essa non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano, nonché dalle capacità (intese come cognizioni tecniche) occorrenti per affrontarle, tenuto conto anche dell'evoluzione della tecnica edilizia, di talché il concetto di "modesta costruzione civile" è, nel tempo, inevitabilmente soggetto ad adeguarsi allo stato della cultura tecnica dei predetti professionisti ed ai moderni metodi di costruzione, secondo un accertamento in fatto che, ove congruamente motivato dal giudice di merito alla stregua di una valutazione priva di vizi logici, risulta insindacabile in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II sentenza n. 5428 del 17 Marzo 2004). Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, preme considerare che il CTU ha evidenziato che: “Dal mero punto di vista progettuale, il problema delle competenze non sembra sussistere, dal momento che il p.i. ha redatto il CP_2 progetto architettonico e non quello strutturale. Come già dett precedente, il progetto strutturale sarebbe stato redatto dall'Ing. , certamente in Persona_3 possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. L'a ze progettuali, tuttavia, va comunque considerato, dal momento che il p.i. ha svolto il ruolo CP_2 di Direttore dei Lavori, anche con riguardo alle opere ” (si v. p. 59 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Orbene, giova evidenziare il contenuto dei lavori strutturali affidati alla direzione del perito industriale i quali comprendevano la CP_2 realizzazione di una paratia berl egno degli scavi a confine, costruita in due settori, uno a confine con la pubblica via dei Prati ed uno a confine con le pp.edd. 924, 907 e 1484; fondazioni e muri in elevazione del nuovo garage esterno al sedime;
nuove fondazioni e nuovi muri in elevazione interrati in sostituzione delle murature di pietrame interrate preesistenti demolite, previa realizzazione di un sistema di puntellamento valutato in opera;
un architrave in acciaio a sostegno della muratura soprastante l'entrata del garage interno al sedime dell'edificio; soletta di copertura del garage esterno al sedime dell'edificio. Il prosieguo dei lavori, 25 poi, comportava la realizzazione del corpo di fabbrica relativo all'ascensore e la sopraelevazione per due nuovi piani dell'edificio, con strutture in legno, oltre alla nuova copertura. Gli interventi di adeguamento che trovano puntuale elencazione nella relazione del CTU, il quale ha messo in evidenza la complessità di un tale progetto, sottende la valutazione della sicurezza, le verifiche dell'intera struttura post-intervento, il rilievo e l'analisi storico-critica, la caratterizzazione meccanica dei materiali, i livelli di conoscenza e i fattori di confidenza (si v. p. 60 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Sulla scorta di tali elementi il CTU ha definito tali opere e attività costruzioni civili di natura non modesta. L'assunto ricostruttivo risulta condivisibile, dal momento la valutazione della sicurezza e l'effettuazione di precise analisi di natura tecnica sottende un bagaglio di conoscenze altamente specialistico e si attaglia ad un tipo di costruzione che, alla luce dei rilievi dianzi richiamati, non presentava affatto una struttura modesta, ma richiedeva lo svolgimento di una serie di operazioni di calcolo e di verifica della natura dei materiali particolarmente ampio e complesso. Del resto, il fatto che la parte progettuale risulta essere stata affidata all'Ing. non esonera da responsabilità il perito industriale Per_2 CP_2 estito il ruolo di direttore dei lavori, cui pertiene u compito di vigilanza e di controllo sulle opere in corso di esecuzione, sulle modalità di svolgimento dei lavori e sul rispetto delle normative e delle tempistiche. Nel caso che ci occupa, poi, risulta dagli atti che non è stata effettuata la denuncia dei cementi armati e non è stato scelto un collaudatore statico, circostanze di cui egli avrebbe dovuto diligentemente essere a conoscenza, essendo del resto obbligato alla regolare tenuta della contabilità di cantiere ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il direttore dei lavori è tenuto ad ispezionare l'opera nelle varie di realizzazione degli elementi strutturali e al controllo del cantiere e della conformità dei materiali utilizzati alle normative di settore. Da quanto evidenziato dal CTU, gli inadempimenti contrattuali perpetrati dal convenuto non risultano affatto di non scarsa importanza CP_2
e sui quali si to uito.
12. Giova, poi, scrutinare le ulteriori censure sollevate dall'attrice e dalle intervenienti, in relazione alle difformità rispetto a quanto autorizzato e ai lamentati difetti di costruzione, tra cui la realizzazione non a regola d'arte dei muri a piano interrato e la posa in opera di architrave metallico senza adeguato contrasto;
diffusi danni a carico del rivestimento a cappotto esterno e della copertura, nonché all'interno dell'edificio (distacchi, crepe e fessurazioni) e con infiltrazioni sulle facciate esterne e danni alla cancellata.
26 A riguardo il Consulente ha operato una precisazione di cui occorre tenere conto nella valutazione degli inadempimenti ascrivibili alle parti convenute e delle poste risarcitorie. Egli ha, infatti, chiarito che: “Data la natura dei lavori intrapresi, che ha previsto la demolizione e la sostituzione di gran parte delle fondamenta e dei muri portanti interrati dell'edificio delle attrici, era da escludere fin dall'avvio dei lavori la possibilità di utilizzo dell'immobile de quo per la sua destinazione propria. A parte gli evidenti motivi di sicurezza legati strettamente alla fase esecutiva, a lavori strutturali conclusi (qui si parla, naturalmente, di quelli già eseguiti), l'edificio delle ricorrenti doveva essere soggetto perlomeno a collaudo statico parziale, prima di essere nuovamente abitato. Si richiama, in proposito, il par.
9.1 delle NTC 2018, relativo alle prescrizioni generali in tema di collaudo statico, il quale stabilisce che “Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico”. Ciò equivale a dire che le opere progettate e costruite in base alle NTC 2018, possono avere l'agibilità solo a collaudo statico avvenuto. Dal momento che le opere oggetto di lite non sono state regolarmente denunciate all'Ufficio competente, per quanto evidenziato al capitolo 7 riguardo alla regolarizzazione della pratica cementi armati, nella situazione attuale e esclusa la possibilità di designare un collaudatore che depositi al competente Ufficio un collaudo statico parziale, finalizzato a circoscrivere e sanare quanto finora eseguito in violazione della legge”, sicché l'immobile durante i lavori di ripristino non potrà essere abitato e non potrà essere utilizzato secondo la destinazione sua propria (si v. p. 63 dell'elaborato peritale in atti). Circa il lamentato vizio della realizzazione non a regola d'arte dei muri a piano interrato e la posa in opera di architrave metallico senza adeguato contrasto, il Consulente ne ha rilevato la sussistenza e ne ha ricondotto la causa all'imperita e negligente sigillatura degli spazi rimasti tra getto dei nuovi muri e struttura sovrastante esistente eseguita dall'Impresa. Sul punto, dalla relazione emerge che non si tratterebbe di un vizio occulto e, pertanto, il Direttore dei lavori avrebbe dovuto rilevare l'esecuzione di tale lavorazione non a regola d'arte, ed intervenire prontamente per assicurare una soluzione delle problematiche presenti, cosa che invece non risulta essere stata fatta. Il CTU ha chiarito che: “Benché le strutture soprastanti si siano sostanzialmente assestate, è necessario provvedere a ripristinare la continuità strutturale tra nuovi muri e struttura preesistente. Per l'eliminazione del suddetto vizio, oltre che per l'idonea sigillatura dell'architrave metallico, si dovrà provvedere, previa pulizia del materiale impropriamente utilizzato, ad un opportuno rinzaffo con betoncino cementizio. antiritiro colabile ad elevata resistenza meccanica, idoneo per riparazioni strutturali. La lavorazione di ripristino dovrà interessare l'intero sviluppo dei nuovi muri interrati e dell'architrave, per la parte a ridosso del soprastante solaio, nei tratti non eseguiti a regola d'arte”, per un costo complessivo di Euro 800,00, inclusa la manodopera. Circa la posa in opera di architrave metallico senza adeguato contrasto, il Consulente ha correttamente evidenziato che tale lavorazione non è stata
27 eseguita affatto e che, pertanto, non può essere conteggiata tra i costi di ripristino (si v. p. 66 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Anche il lamentato pregiudizio al cappotto esterno, seppur nei limiti di quanto condivisibilmente accertato dal CTU, è stato ricondotto eziologicamente alle sollecitazioni provocate dalle demolizioni della terrazza esterna sud-ovest e del marciapiede perimetrale, oltre che durante i successivi scavi, eseguiti dall'Impresa. Non ravvisandosi un apporto causale di altri soggetti. Sul punto, il CTU ha calcolato che le spese per il ripristino degli angoli danneggiati e per la rimozione del cappotto da sostituire e per lo smaltimento ammontano ad Euro 170,00. Sono stati ritenuti sussistenti anche i danni alla copertura per un importo di Euro 700,00, dal momento che il pluviale ovest è stato scollegato dal canale di gronda, ricondotti però dal Consulente alle lavorazioni svolte dalla TA AN, che non è parte del presente giudizio, con fatturazione diretta delle relative attività direttamente con la committenza. Circa le lamentate fessurazioni provocate all'edificio per effetto dei lavori svolti, emerge dalla CTU che “il tipo di lavorazioni effettuate sui muri dell'interrato dell'edificio, ossia la loro demolizione con successiva ricostruzione, non sembrano esservi dubbi sulla causa delle fessurazioni accertate. Le lavorazioni suddette, infatti, hanno indubbiamente comportato rilevanti sollecitazioni da vibrazioni a carico dell'edificio. Peraltro, la sigillatura non a regola d'arte tra getto dei nuovi muri e struttura sovrastante esistente, potrebbe aver contribuito alle fessurazioni con dei modesti assestamenti delle strutture soprastanti. Non appaiono di rilevo, in un tal contesto, le vibrazioni indotte dalle operazioni di perforazione per la posa dei micropali. Premesso che, al riguardo, non si ha contezza se queste siano state effettuate a rotazione o a roto- percussione (e la seconda modalità che ha più probabilità di causare fessurazioni), e da notare che le pareti perimetrali più prossime alla berlinese (nella zona dell'angolo sud), non sono state interessate dalle fessurazioni e, inoltre, non si ha notizia di danni a carico degli edifici confinanti, il che potrebbe far pensare ad una prudenziale esecuzione delle perforazioni a semplice rotazione. In ogni caso, proprio per l'invasività delle lavorazioni previste, la produzione di fessurazioni e cavillature non appare per nulla anomala e, peraltro, vista la contenuta entità del fenomeno, non si può dire che le importanti lavorazioni di demo-ricostruzione siano state effettuate con particolare negligenza. chiaramente, non esclude che i danni conseguenti dovessero essere sistemati a cura dell'impresa resistente, dato che il progetto non prevede lavori di ristrutturazione interni a carico dell'appartamento di piano terra, dove si sono rilevate le fessurazioni in oggetto” (si v. p. 71 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Quanto alle infiltrazioni nel vano scale, le stesse sono state ricondotte all'improprio scarico del pluviale est, avviato a dispersione fino alla realizzazione della nuova rete di smaltimento delle acque bianche da imputarsi alla condotta dell'appaltatrice, seppur di modesta entità, con una quantificazione complessiva dei costi di ripristino in Euro 900,00 (v. foto 75). Anche i danni alla cancellata sono stati ricondotti nell'elaborato peritale alla negligenza con cui l'Impresa appaltatrice ha provveduto allo 28 smontaggio ed allo stoccaggio della cancellata, la quale richiede una revisione generale da parte del fabbro per un costo complessivo di Euro 610,00 oltre IVA. Sono stati, invece, quantificati in Euro 1.209,91, oltre IVA, le spese di demolizione di fondazioni per puntellamento alta portata, ritenendo il CTU “congruo un prezzo doppio (per demolizione a mano e/o con mezzi operativi di piccole dimensioni) rispetto al p.u. PAT B.02.10.0045.005, tarato per demolizione di manufatti in c.a. presenti all'esterno di fabbricati (in analisi prezzo e prevista la demolizione con escavatore cingolato 80-110 kW, qui non utilizzabile), quindi €/m3 227,00”, giungendo a riepilogare come segue i costi di ripristino, per l'eliminazione dei vizi di cui si è accertata la sussistenza, al netto dell'IVA:
“Muri interrato e architrave € 800,00 ( - CP_1 CP_2
Rivestimento a cappotto € 170,00 ( CP_1
Copertura € 810,00 ( Parte_4
Fessurazioni e infiltra ,00 CP_1
Cancellata € 610,00 CP_1
Fondazioni puntellam 09,91 ” CP_1
(si v. p. 76 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Il CTU ha ravvisato, poi, la totale assenza della contabilità di cantiere da parte del direttore dei lavori che costituisce un inadempimento grave da parte dello stesso, tanto da aver costretto il Consulente ad effettuare un'ampia opera di calcolo ampiamente riscontrabile alle pp. 77- 114 della relazione, sulla scorta delle evidenti lacune documentali addebitabili alla convenuta e alla direzione dei lavori e lamentate dalla committenza, tanta da indurla ad intimare una immediata sospensione dei lavori. La nuova contabilità di cantiere, per come calcolata dal CTU, ammonta d Euro 65.164,72, oltre, in cui sono ricomprese le opere edili;
i lavori in economia e le forniture. Dalla tabella elaborata dal Consulente a p. 115, risulta quanto di seguito testualmente riportato:
“Fatture pagate i ( doc.
2 - p. ric . ) CP_10
22/08/2019 .000,00 (+ IVA 4%) € 20.800,00 22/08/2019 Ft. n. 25/00 € 10.000,00 (+ IVA 4%) € 10.400,00 21/10/2019 Ft. n. 35/00 € 30.000,00 (+ IVA 10%) € 33.000,00 12/12/2019 Ft. n. 48/00 € 10 . 0 00 ,00 ( + IVA 4 % ) € 10.400 ,00 Totale impresa € 70.000,00 € 74.600,00 CP_1
Si evidenzia un mento di:
€ 70.000,00 - € 65.164,72 = € 4.835,28, esclusa IVA, che rappresenta la somma eccedente il valore delle opere realizzate, addebitata a parte ricorrente”. A tale importo il CTU ha aggiunto solo, ai fini di esaustività della trattazione, l'importo per le lavorazioni eseguite dalla TA AN che non è stata chiamata in causa nell'odierno giudizio, pari ad Euro 43.000,00, oltre IVA, ritenuto congruo, ottenendosi la somma finale di Euro 108.164,72, mentre il totale pagato ammonta ad Euro 113.000,00, oltre IVA, con una eccedenza di Euro 4.835,28. 29 Quelle di cui sopra costituiscono le fatture pagate da parte attorea in favore dell'appaltatrice. Giova, però, considerare che l'appaltatrice ha emesso due ulteriori fatture, oggetto di decreto ingiuntivo, quella del 12 Dicembre 2019 (Ft. n. 47/00 Euro 20.000,00 (+ IVA 10%) Euro 22.000,00) e quella 10 Luglio 2020 (Ft. n. 42/00 Euro 20.964 ,63 ( + IVA 10 % ) Euro 23.061 ,09), con un totale di insoluti pari ad Euro 45.061,09. Tale ulteriore importo, in parte qua l'eccedenza già vista sopra con riguardo alle opere effettivamente realizzate, come è stato condivisibilmente esposto dal Consulente, non trova alcun riscontro contabile. Sul punto, non meritano accoglimento le difese della convenuta circa la sospensione dei lavori ad opera della committenza, la quale con il suo contegno avrebbe impedito la materiale prosecuzione delle attività e il completamento delle opere edili. Preme evidenziare che la sospensione dei lavori da parte delle committenti trova fondamento proprio nella mancata elaborazione e trasmissione della contabilità, lamentata attraverso lo scambio di email allegate agli atti, per cui alcuna condotta inadempiente può essere addebitata alle stesse, atteso che il direttore dei lavori è responsabile dell'aspetto contabile. In particolare, egli è tenuto alla misurazione e alla valutazione dei lavori su un piano prettamente economico e la corretta esecuzione di tali obbligazioni implica che la figura in esame rediga costantemente dei documenti tecnici e contabili, a cui si aggiungono i verbali, le disposizioni, le relazioni integrative e i certificati necessari. La mancata nomina del collaudatore statico da parte delle committenti costituisce sicuramente una condotta omissiva, ma non assurge ad elemento che nell'economia complessiva del rapporto sia tale da alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale, atteso che tale omissione non ha assunto rilievo nella verificazione dei danni lamentati riconducibili a vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori e nella realizzazione dell'opera da ascriversi alla convenuta e al terzo chiamato, CP_2
Gli elementi probatori dianzi indicati depo l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul perito industriale stante il CP_2 mancato riscontro documentale di tale adempimento, non potendovisi ovviare con la prova testimoniale in ragione della natura scritta di ciò che attiene alla contabilità. A tale condotta inadempiente, occorre aggiungere quanto riscontrato dal Consulente nominato in sede di ATP, con riguardo al progetto redatto dal convenuto in qualità di direttore dei lavori, che manca del CP_2 computo ativo, non consentendo di identificare in modo dettagliato le lavorazioni mancanti. Sul punto, il Consulente, in modo condividibile, ha elencato una serie di lavorazioni necessarie per il completamento delle opere, alla luce delle previsioni del progetto autorizzato e viste le lavorazioni eseguite,
30 escludendo quelle necessarie ai ripristini e alla eliminazione dei vizi riscontrati. In particolare, sono elencate le seguenti ulteriori lavorazioni: “completamento della rampa garage e del passo carraio, con ripristino del cancello esterno preesistente in ferro battuto;
completamento dell'ingresso al nuovo garage interno al sedime dell'edificio, con rifinitura dell'apertura e fornitura e posa del portone;
completamento e sistemazione del garage interno al sedime dell'edificio e delle cantine;
rifinitura garage esterno e realizzazione parapetto sopra rampa;
realizzazione intero corpo di fabbrica relativo all'ascensore, con frontistante disimpegno e relativi accessi ai piani, da piano interrato a piano terzo;
completamento isolazione interrati;
sistemazione allacciamenti impiantistici reinterri drenanti;
intera sopraelevazione dell'edificio come da progetto, ovvero costruzione di una nuova unita indipendente al secondo e terzo piano, strutturalmente realizzata in legno e con divisorie interne in cartongesso, al fine di non sovraccaricare troppo le strutture esistenti, con realizzazione della nuova copertura;
rifacimento di tutti i serramenti esterni esistenti;
incremento di spessore del cappotto esistente, da ca. 8 a ca. 16 cm di spessore;
sistemazioni esterne (giardino, marciapiede perimetrale e terrazza esterna a sud-ovest, con fioriere) e ripristino recinzione in ferro battuto preesistente” (si v. p. 119 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP).
13. Venendo al profilo degli inadempimenti imputabili alle parti convenute, tenuto conto della diversità dei titoli negoziali fondanti le rispettive responsabilità, giova considerare quanto segue. Il CTU in sede di ATP ha riscontrato, come ampiamente elucidato sopra, plurimi vizi nell'opera realizzata, costituiti dall'errata realizzazione soletta del garage esterno;
da un'errata realizzazione della finestra del garage interno;
difetti a carico dei muri interrati e architrave;
danni al rivestimento a cappotto esterno;
danni alla copertura e per fessurazioni e infiltrazioni;
danni alla cancellata ed errata realizzazione fondazioni puntellamento. Inoltre, deve tenersi in considerazione la variante per la correzione del posizionamento della soletta e del terreno;
le spese per le pratiche di rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la necessità di procedere alla denuncia delle opere in cemento armato. Per quanto riguarda il vizio inerente alla soletta esterna del garage, nella ricostruzione del CTU, esso è riconducibile ad un errore esecutivo che trova origine da un vizio progettuale. Siffatto vizio non è suscettivo di sanatoria e richiede un intervento ablativo. Il manufatto irregolare risultava costruito anche in violazione delle norme sulle distanze legali minime dai confini. Sul punto, il Consulente ha chiarito che: “L'impresa resistente non potesse accorgersi dell'errore progettuale con il solo esame degli elaborati predisposti dal progettista e direttore dei lavori p.i. Infatti, l'accertamento del vizio, CP_2 ipotizzabile ma non così evidente, in se . ha richiesto un rilievo suppletivo, peraltro svolto con tecniche di precisione. In questo caso specifico, quindi, si ritiene di poter affermare che l'impresa resistente abbia operato quale nudus minister, in base 31 alle indicazioni della D.L. e sulla scorta del progetto dallo stesso redatto, in qualità di progettista. Pertanto, per tale vizio si rileva il nesso di causalità nella condotta del p.i. che, causa il suddetto errore progettuale, faceva eseguire la soletta in posizione CP_2 ale vizio, oltre a comportare la demolizione del manufatto, e altresì causa della detrazione dalla contabilità relativa al manufatto stesso, la cui responsabilità va parimenti ascritta” (si v. pp. 120 e 121 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Con ciò si è evidenziata una carenza di responsabilità a titolo concorrente della TA appaltatrice, con conseguente radicarsi della stessa solo in capo al CP_2
D , per i vizi riscontrati nel garage interno al sedime dell'edificio, in cui al posto dell'unica finestra preesistente e prevista, ne sono state realizzate due, di cui una con dimensioni diverse dalle altre, l'errore compiuto nella realizzazione dell'opera risulta, secondo il CTU, ascrivibile interamente alla TA appaltatrice, atteso che la predisposizione della casseratura per la realizzazione dei muri può essere una lavorazione non immediatamente riscontrabile con la normale presenza in cantiere richiesta al direttore dei lavori (si v. p. 121 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Circa i vizi riscontrati sui muri interrati e sull'architrave, trattandosi di difetti palesi e non occulti avrebbero dovuto essere rilevati dalla direzione dei lavori, sicché ricorre un concorso colposo di e di Controparte_1
a riguardo, seppur la risp lpa CP_2 CP_6
e il Direttore dei lavori a di colpa omissiva. I danni significativi rilevati al rivestimento sono avvenuti durante le demolizioni della terrazza esterna sud-ovest e del marciapiede e, in tal caso, la responsabilità si ritiene addebitabile alla appaltatrice. CP_6
È stato chiarito dal CTU che i danni rico bili alle fessurazioni sono state provocate dalla TA AN mediante l'uso della perforatrice idraulica per la posa dei micropali della paratia berlinese - settore sud-ovest verso via dei Prati, ovvero l'opera provvisionale destinata a sostenere la pubblica via nel periodo di apertura degli scavi. Parimenti imputabili all' resistente risultano essere i danni dovuti Pt_6 alla presenza di fessurazioni e di infiltrazioni, per i quali, nonostante la CTU non evidenzi la presenza di una condotta particolarmente negligente, ciò non esime dal dover considerare che nel caso che ci occupa rilevano le previsioni di cui all'art. 1455 c.c., in tema di inadempimento di non scarsa importanza. Inoltre, la TA avrebbe dovuto rimediare agli stessi, così come a carico della TA appaltatrice sono i danni cagionati alla cancellata e dalla realizzazione a quota impropria delle fondazioni. Per quanto riguarda la soletta del garage esterno, emerge dall'elaborato l'impossibilità di una sua regolarizzazione, che sottende una demolizione dell'opera, previa presentazione di un'apposita variante che corregga gli
32 errori rilevati nel progetto del p.i. a cui va ascritta la CP_2 responsabilità. Circa le altre opere oggetto di permesso di costruire in sanatoria e già richiamate sopra, sottendono una responsabilità concorrente dell'appaltatrice e della direzione dei lavori, ciò in ragione del fatto che i vizi riscontrati non pertengono solo alla realizzazione delle opere, ma ad errori grafici riscontrati nel progetto autorizzato. Si palesa una ulteriore responsabilità della TA appaltatrice nella mancata denuncia delle opere in cemento armato in spregio all'art. 65, c. 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e del direttore dei lavori che non ha curato la regolare tenuta dei documenti di cantiere in violazione di quanto previsto dall'art. 66, c. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. Non assume valore escludente la responsabilità della convenuta e del terzo chiamato l'eccezione inerente alla mancata nomina, da parte delle committenti, di un collaudatore statico, atteso che i lavori edili non avrebbero dovuto essere intrapresi a fronte di una mancata denuncia di tale tipo di opere alla competente Autorità amministrativa gravante sull'appaltatrice. Indubbiamente, il direttore dei lavori, cui pertengono i compiti tipici di controllo dei dati amministrativi resi dall'appaltatore e la verifica delle domande riguardanti i permessi necessari all'appaltante, non svolto in modo diligente la propria funzione di vigilanza, concorrendo nella causazione dell'evento dannoso. Il fatto che il CTU abbia ripartito, con riguardo a talune lavorazioni, in modo frazionato le quote di responsabilità non esime dal considerare che il vincolo di solidarietà dianzi richiamato fa sì che entrambi abbiano contribuito a diverso titolo al verificarsi dell'evento. Risulta, invece, la nomina dell'Ingegnere cui competeva la pratica inerente alla prestazione energetica. Le risultanze della CTU, unitamente ai documenti di causa, consentono a questo Giudice di ritenere fondata l'opposizione proposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Infatti, come emerge dall'elaborato peritale, le somme portate nelle due fatture n. 47/00 dd. 12/12/2019 e n. 42/00 dd. 10/07/2020, non hanno alcun riscontro contabile e non sono dovute, in assenza di espressa pattuizione negoziale in tal senso, visto che il contratto è stato concluso verbalmente e non è possibile attingere ad altra documentazione comprovante la debenza di tali importi, a nulla rilevando una eventuale prova testimoniale non ammessa per tali motivi da questo Giudice. In tal caso, preme evidenziare che la fattura non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi, come sostiene l'unanime giurisprudenza: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra 33 tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (cfr., in tal senso, espressamente, Cass. Civ., 28 aprile 2004, n. 8126). Sulla scorta del compendio probatorio in atti si ritengono sussistenti varie e distinte condotte omissive, in parte addebitabili al direttore dei lavori e in parte alle imprese che hanno eseguito le lavorazioni, da ritenersi tutte causative del danno, non potendo l'ultima assurgere a causa efficiente esclusiva dello stesso. In altre parole, l'esecuzione di una serie di lavorazioni in difformità alle regole della perizia da parte dell' non priva di efficacia Parte_6 causale la condotta omissiva Direttore dei lavori atteso che: “In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o CP_2
l tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 92 del 2017). Non vale, poi, ad escludere tale responsabilità solidale la graduazione delle colpe tra i diversi danneggianti, che ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2066 del 2018). Circa la quantificazione dei danni, preme considerare che il CTU, fatta eccezione per gli importi versati alla TA AN che non è parte del presente giudizio e ritenuti congrui dal Consulente, ha stimato il valore complessivo delle opere realizzate in Euro 65.164,72 + Euro CP_1
43.000,00 , per un totale di Euro 108.164,72, , mentre Parte_4 il totale p tato di Euro 113.000,00, oltre IVA, sicché da tale importo occorre detrarre la somma di Euro 70.000,00 (Euro 113.000,00 – Euro 43.000,00, versati ad ottenendosi la somma di Euro Parte_4
70.000,00. Su tale somma d re calcolati gli interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, non potendo applicarsi il d.lgs. n. 231 del 34 2002, invocato dalla difesa dell'opponente, non trattandosi di transazione commerciale tra due imprese o tra un'impresa ed una Pubblica amministrazione. Tale è l'importo dovuto dalla convenuta che è l'unica Controparte_1 beneficiaria delle somme indicate nelle ealizzazione delle opere oggetto di appalto nn. 24/00; 25/00; 35/00 e 48/00 emesse tra Agosto 2019 e Dicembre 2020 e riportate a p. 4 dell'atto di citazione in opposizione (si v. doc. 2 allegato al fascicolo dell'opponente). Occorre procedere, poi, alla liquidazione delle singole voci di danno patrimoniale patito dalla parte opponente e dalle intervenienti in qualità di comproprietarie del bene immobile, tenendo conto dei soggetti considerati responsabili sulla base delle condivisibili risultanze peritali. Nello specifico, sono da porsi a carico della TA appaltatrice e della direzione dei lavori i costi di ripristino delle opere affette dai vizi appurati dal CTU. In particolare, sono da addebitare alla le spese per il Controparte_1 ripristino della finestra garage (Euro azioni (Euro 900,00), della cancellata (Euro 610,00) e del puntellamento delle fondazioni Euro 1.209,91, per un totale di Euro 4.168,90. A tali somme occorre aggiungere le spese per la sanatoria (Euro 2.022,83) e la denuncia in cemento armato (Euro 2.854,63), quest'ultima da ripartirsi in parti eguali a metà, in ragione della natura solidale della responsabilità, ottenendosi la cifra di Euro 4.877,00, cui aggiungere le detrazioni di contabilità per Euro 5.318,81. L'importo complessivo a carico di a titolo di spese di Controparte_1 ripristino ammonta, dunque, ad Euro 14.365,34. Sono da porsi a carico del direttore dei lavori le spese per la CP_2 demolizione della soletta (Euro 3.619,03), la ella contabilità della soletta (Euro 6.775,95) e quelle per il muro interrato e l'architrave (Euro 400,00), ottenendosi la cifra di Euro 11.847,48, cui aggiungere Euro 812,00 per la variante della posizione della soletta, nonché le spese per la sanatoria (Euro 2.022,83) e la denuncia in cemento armato (Euro 2.854,63), queste ultime ripartite con l'appaltatrice, pari a complessivi Euro 5.689,63, i quali sommati ad Euro 11.874,48, portano all'importo finale di Euro 17.564,14. Deve trovare accoglimento la domanda di rimborso delle somme dovute a titolo di contributo da parte della per l'installazione dell'ascensore esterno ad uso condominiale, cui parte attorea ha fatto rinuncia in ragione del venir meno dei presupposti di fruizione del beneficio per effetto di condotte inadempienti imputabili alla convenuta e al terzo chiamato. Sul punto soccorre quanto accertato dal CTU, il quale ha chiarito che:
“Data la natura dei lavori intrapresi, che ha previsto la demolizione e la sostituzione di gran parte delle fondamenta e dei muri portanti interrati dell'edificio delle attrici, era da escludere fin dall'avvio dei lavori la possibilità di utilizzo dell'immobile de quo per la sua destinazione propria. A parte gli evidenti motivi di sicurezza legati strettamente 35 alla fase esecutiva, a lavori strutturali conclusi (qui si parla, naturalmente, di quelli già eseguiti), l'edificio delle ricorrenti doveva essere soggetto perlomeno a collaudo statico parziale, prima di essere nuovamente abitato. Si richiama, in proposito, il par.
9.1 delle NTC 2018, relativo alle prescrizioni generali in tema di collaudo statico, il quale stabilisce che “Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico”. Ciò equivale a dire che le opere progettate e costruite in base alle NTC 2018, possono avere l'agibilità solo a collaudo statico avvenuto. Dal momento che le opere oggetto di lite non sono state regolarmente denunciate all'Ufficio competente, per quanto evidenziato al capitolo 7 riguardo alla regolarizzazione della pratica cementi armati, nella situazione attuale e esclusa la possibilità di designare un collaudatore che depositi al competente Ufficio un collaudo statico parziale, finalizzato a circoscrivere e sanare quanto finora eseguito in violazione della legge”, sicché l'immobile durante i lavori di ripristino non potrà essere abitato e non potrà essere utilizzato secondo la destinazione sua propria (si v. p. 63 dell'elaborato peritale in atti). L'importo da liquidare a titolo di mancato guadagno corrisponde alla somma di Euro 29.067,43, cui le parti avrebbero potuto aspirare, senza rinunciarvi, se le lavorazioni dell'immobile avessero avuto un normale svolgimento. Con esclusione di ulteriori voci di danno a titolo di costi di ripristino in quanto tale pregiudizio si ritiene liquidato in via satisfattiva attraverso le voci calcolate partitamente dal CTU. Non si ritiene potersi liquidare la somma di Euro 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito dall'opponente e dalle intervenienti per non aver potuto vivere in un ambiente decoroso, risultando la richiesta assertiva e non supportata da idonei elementi di riscontro sul piano probatorio. Preme evidenziare, infatti, che l'accertamento del danno non patrimoniale esige necessariamente che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita che ne è derivata. Il danneggiato nel formulare la richiesta risarcitoria deve, quindi, allegare (cioè descrivere) necessariamente:
la condotta che ha determinato la lesione dell'interesse giuridicamente protetto;
la perdita di tutte le utilità (e quindi anche le rinunce e le sofferenze) che sono derivate dalla lesione dell'interesse protetto, per le quali si domanda il risarcimento;
l'ammontare del risarcimento o i criteri di liquidazione invocati per la monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale. Il danneggiato deve, poi, provare l'esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità; va quindi dimostrata sia la subita lesione dell'interesse protetto, sia le disutilità che ne sono conseguite (cfr. Cass. Civ., sent. n. 7513 del 2018).
14. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono si ritiene che il compendio probatorio abbia dimostrato la sussistenza di una 36 responsabilità per inadempimento a carico del direttore dei lavori. La non scarsa importanza dell'inadempimento imputabile al Perito industriale che si è riverberata sul rapporto negoziale in essere sulla CP_2
a, cui hanno fatto seguito le voci di danno elencate sopra, denota il sussistere di un contegno non diligente nell'esecuzione dell'incarico assunto che stride con quella diligenza qualificata che tipizza le attività poste in essere dal prestatore d'opera intellettuale. A riguardo, risultano di ausilio gli assunti interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che: “(...) l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli (…). Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Il direttore dei lavori non può essere considerato un mero esecutore, o
“nudus minister”, bensì un soggetto dotato di competenze tecniche specifiche e incaricato di tutelare gli interessi del committente durante tutte le fasi dell'opera. Anche quando agisce in qualità di libero professionista nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, è gravato da un obbligo di vigilanza effettiva sull'esecuzione dei lavori. La vigilanza deve essere esercitata con la massima diligenza, rapportata al livello concreto di competenza richiesto dalla natura dell'intervento. La Corte ha, inoltre, sottolineato che “Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 27045 del 2024). La responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il semplice fatto che l'esecuzione materiale sia demandata ad altri soggetti, quali l'appaltatore o il subappaltatore. Tra i doveri del direttore vi è l'accertarsi che ogni fase costruttiva sia coerente con il progetto approvato e conforme alle regole dell'arte, anche mediante l'adozione di accorgimenti tecnici e l'eventuale sospensione dei lavori in caso di criticità. Si attribuisce, così, al direttore dei lavori un ruolo centrale nel garantire la corretta esecuzione dell'opera e nel prevenire, attraverso un controllo
37 tecnico rigoroso e costante, l'insorgenza di vizi e difetti che potrebbero compromettere l'utilizzabilità, la sicurezza e la durabilità dell'opera. Infatti, l'assenza di difformità o vizi non costituisce oggetto di una semplice garanzia, rilevando piuttosto sotto il profilo del corretto adempimento da parte del prestatore d'opera di quanto pattuito che legittima, come ne caso di specie, la parte committente ad agire per ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale danno e il venir meno dell'obbligo di pagare il corrispettivo. Gli accertati inadempimenti a carico del Direttore dei lavori nello svolgimento del proprio incarico non solo hanno determinato questo Giudice a disporne la condanna al pagamento delle somme indicate sopra, ma denotano una condotta contraria a quel dovere di diligenza qualificata su di esso gravante, che ha inciso sul sinallagma contrattuale, alterandolo per causa imputabile al con ciò rendendo di fatto priva di CP_2 fondamento la propos riconvenzionale che deve essere rigettata. Parimenti, i vizi riscontrati nelle opere, per come analiticamente elencate sopra, denotano una ulteriore condotta inadempiente della TA appaltatrice, la quale ai sensi dell'art. 1455 c.c. non è di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della Committenza nel momento in cui doveva essere effettuata la prestazione e alla natura e alle finalità del rapporto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20551 del 2014). Per tali ragioni, non solo la pretesa azionata in sede monitoria, non essendo stata provata, non può trovare accoglimento in sede di opposizione, ma la condotta colposa assunta dall'appaltatrice nella causazione dei danni lamentati dalla Committenza ne giustifica la condanna alla restituzione del prezzo ricevuto pari ad Euro 70.000,00, oltre che al pagamento dei costi di ripristino sopra meglio indicati.
6. Non si ritiene operante nel caso di specie la manleva richiesta dal convenuto nei riguardi della propria Compagnia assicurativa. CP_2
Come già r TU in sede di ATP, il R.D. n. 275/1929, recante il
“Regolamento per la professione di perito industriale”, all'art. 16 sancisce che:
“Possono essere adempiute dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili”. Il Consulente ha più volte ribadito che l'intervento edilizio posto in essere non costituisce affatto una modesta abitazione civile. Tale dato si evince dalla complessità degli interventi strutturali oggetto di appalto e dalle plurime attività da svolgere, tra cui la denuncia delle opere in cemento armato. Nel caso che ci occupa, risulta che il progetto strutturale sia stato in effetti redatto dall'Ing. ma ciò non esime dal dover Per_2 considerare che in qualità di Direttore dei lavori, avesse il CP_2 compito di vigil retta esecuzione delle opere da un punto di vista strutturale. A tal proposito si rimanda a quanto già argomentato sopra. 38 Giova, poi, considerare che le condizioni di polizza allegate agli atti dalla terza chiamata non contemplano le attività esaminate nel caso di specie. In particolare, l'art. 2 riguarda i danni patrimoniali derivanti dall'espletamento di attività professionali diverse da quella di progettista e D.LL. (disciplinate queste ai sensi dell'art. 1 – oggetto dell'Assicurazione e che opere esclusivamente per danni materiali) e descritte dalle lettere a) fino ad h). L'art. 5 esclude dalla copertura assicurativa i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell'assicurato. L'art. 12 tratta i pregiudizi economici non derivanti da danni materiali conseguenti a difetti emersi dopo l'ultimazione dei lavori. Nel caso in esame i difetti sono stati constatati in corso d'opera e proprio la loro constatazione ha portato alla sospensione dei lavori. Per quanto riguarda l'esecuzione viziata da difetti dei muri interrato e dell'architrave si tratta di danni riguardanti le opere oggetto dell'attività professionale ed è, quindi, richiamabile l'art. 11 delle Condizioni generali di contratto che, però, opera esclusivamente per i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere, circostanza che non ricorre nel caso di specie anche perché, come anzidetto, al momento della contestazione delle problematiche e della conseguente sospensione dei lavori, le opere non erano state ultimate. Non risulta applicabile neppure l'estensione di cui all'art. 12 sezione II, rubricato “Altri pregiudizi economici”, in quanto “l'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per: …; mancato godimento di edifici adibiti a civile abitazione;
non derivanti da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell'opera, emersi dopo la sua ultimazione …. L'opera si intende ultimata, qualora nel corso della validità del contratto si verifichi una delle seguenti condizioni che determinano l'accettazione dell'opera stessa senza riserve da parte del committente…” No risulta invocabile neppure quanto statuito dall'art. 13, che si estende ai danni da mancato godimento dell'abitazione, in quanto gli stessi dovrebbero derivare da danneggiamento materiale indennizzabile a termine di polizza, circostanza non operante nel caso di specie. Di tal guisa, la richiesta di manleva deve essere rigettata.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 11.119,00, inclusi gli esborsi di Euro 259,00, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminabile e di complessità media, nei valori medi. A tale somma occorre aggiungere le spese della fase di ATP che si liquidano in complessivi Euro 3.728,00. Le spese sostenute dalla parte opponente e dalle intervenienti a titolo di CTP rientrano tra le spese processuali e sono, quindi, ripetibili, purché non superflue od esorbitanti. In tal caso, si ritengono plausibili e devono essere poste a carico della parte convenuta e del terzo chiamato negli CP_2 importi indicati nelle fatture di cui ai docc.
1-8 inseriti nu i cui allegato 16 (fasc. parte opponente). 39 Le spese di CTU, per come liquidate all'esito del procedimento di ATP devono essere poste a carico della parte convenuta e del terzo chiamato
CP_2 mato è tenuto alla liquidazione delle spese di lite in CP_2 favore della prop i assicurativa, stante l'esclusione dell'operare della manleva, da quantificarsi in complessivi Euro 10.860,00, per le ragioni di cui sopra.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 670 del 2020 emesso dal Tribunale di Trento nel procedimento n. 1963 del 2020 RGAC;
2) previa risoluzione del contratto di appalto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di , di e di Parte_1 CP_4 CP_5
della somma di , a ituz
[...] corrispettivo versato in esecuzione del contratto, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 di e di della somma di CP_4 CP_5 titolo di rimborso dei costi di ripristino, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
4) condanna il terzo chiamato, al pagamento in favore Controparte_2 di , di della somma di Parte_1 CP_4 CP_5
Euro 17.564,14, a titolo di rimborso dei costi di ripristino, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
5) condanna la parte convenuta e il terzo chiamato, al Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1 CP_4
e di della somma di Euro 29.067,43 a titolo di perdita
[...] CP_5 ntr iale per l'installazione dell'ascensore ad uso condominiale;
6) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice e dalle intervenienti;
7) rigetta le domande riconvenzionali proposte dal terzo chiamato nonché la richiesta di manleva;
CP_2
la parte convenuta e il terzo chiamato, al Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, alla rifusione delle sp di di e di quantificate in Parte_1 CP_4 CP_5 no per pari ad Euro 3.728,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge e alle spese di CTP per come calcolate in parte motiva;
9) pone definitivamente a carico della parte convenuta e del terzo chiamato, in solido tra loro delle spese di CTU, per Controparte_2 come già l TP;
40 10) condanna il terzo chiamato alla rifusione delle spese di lite CP_2 in favore della terza chiamata, Compagnia assicurativa che si liquidano in Euro 10.860,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Trento, il 26 Luglio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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Il Tribunale di Trento, Sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice, Dott.ssa Giuseppina Passarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3076/2020 R.G.A.C., pendente TRA (C.F. ), rappresentata Parte_1 C.F._1
ZA , con Studio in Trento, in Via del Travai n. 80, giusta procura ed elezione di domicilio allegati all'atto di citazione
- Opponente - NEI CONFRONTI DI Controparte_1
P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv.ta Sabina Zullo del Foro di Trento, presso il cui Studio, sito Trento (TN), in Via Calepina n. 75, è elettivamente domiciliata, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 7.12.2022,
- Opposta - E
(C.F. ), Controparte_2 C.F._2 icola IA r e dall'Avv. Nicola Tomasi, presso lo studio degli stessi in Trento (TN), in Viale Rovereto n. 67 è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione del 12.4.2022,
- Terzo chiamato - E
1 P. Iva e C.F. ), in persona del Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Vittorio Cristanelli del Foro di Trento ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio legale, sito in Trento, in Via Filippo Serafini n. 9, giusta procura generale alle liti allegata alla comparsa di costituzione,
- Terza chiamata - E
(C.F. ) e CP_4 C.F._3 CP_5
e di
[...] C.F._4 dall'Avv. Massimo ZAoni, con Studio in Trento, in Via del Travai n. 80, giusta procura ed elezione di domicilio allegata alla comparsa di intervento adesivo autonomo del 27.4.2021,
- Terze intervenute -
OGGETTO: opposizione al decreto ingiuntivo, con azione riconvenzionale di risarcimento danni e contestuale domanda riconvenzionale del terzo chiamato di condanna al pagamento di compensi professionali.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa, nonché da comparse conclusionali e memorie di replica.
**** MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione del 16.11.2020 , Parte_1 formulava rituale opposizione avverso il dec Tribunale di Trento n. 670/2020 del 29.07.2020 – R.G. 1963/2020, il quale faceva seguito al ricorso inoltrato dalla Società convenuta opposta;
in un tempo precedente, rispetto al ricorso monitorio, era stato incardinato un procedimento di accertamento tecnico preventivo, promosso dall'odierna attrice e dalle altre due intervenienti e CP_4 CP_5
e avente per oggetto i lavori edili commissionati dalle opponenti alla
[...]
convenuta, processo iscritto sub n. 2039/2020 R.G. Tribunale di Trento. Dette iniziative giudiziali traevano origine dall'affidamento, da parte dell'attrice e delle due intervenienti, nei confronti della convenuta CP_6
dei lavori edili di rifacimento e ristrutturazione mobile, di CP_1
, allibrata in C.C. Pergine Valsugana, p.ed. Parte_2
1584, pp. Pergine Valsugana, in Via dei Prati n. 46; parte attrice, cui si aggiungevano le due intervenienti sopracitate, esponeva le premesse in fatto della presente controversia nei seguenti termini. Negli ultimi mesi del 2017, le proprietarie dell'immobile , Parte_1
e contattavano la CP_4 Parte_3 [...] per lo svolgimento di opere di Controparte_1 Controparte_1 di riqualificazione energetica e di creazione di un garage interrato e di uno esterno, con realizzazione di palificazione esterna ed accesso all'ascensore, dell'immobile di loro 2 proprietà sito in Pergine Valsugana, opere che venivano intraprese a fare data dall'anno 2019, allorquando il Comune di Pergine Valsugana rilasciava il permesso di costruire del 3.6.2019, in esecuzione del progetto redatto dal terzo chiamato, per. ind. Controparte_2
Parte attorea asserisce che, a tale pe uito, nonostante le ripetute richieste delle committenti in tal senso, né la comunicazione della realizzazione di un computo metrico, né la redazione di un preventivo di spesa, né la comunicazione di inizio lavori, tanto che gli stessi iniziarono senza che, da parte delle committenti medesime, vi fosse la possibilità di controllare il loro svolgimento. L'attrice afferma altresì che, solo a distanza di qualche mese dall'inizio dei lavori e a seguito di numerose richieste, alcune delle quali inoltrate a mezzo di posta elettronica, la ditta esecutrice e il direttore dei lavori (lo stesso progettista p.i. n.d.r.) fornivano un conteggio dei Controparte_2 lavori parzialm ato 29.11.2019, il quale superava l'importo che era stato inizialmente prospettato come onnicomprensivo delle opere ultimate. A tale situazione, secondo la prospettazione attorea, fece seguito, specie in considerazione dell'allarmante emersione di difetti quali crepe, fessurazioni e danni all'edificio, la decisione di sospendere i lavori, la quale avvenne con comunicazione del 5.1.2020; In considerazione del perdurante rifiuto, da parte degli affidatari dei lavori, di provvedere alla consegna, alla committenza, di documentazione idonea a chiarire e confrontare la corrispondenza tra quanto fatto e quanto progettato, le committenti incaricavano l'ing. i effettuare CP_7 una perizia descrittiva dell'immobile coinvolto nei lavori con una verifica complessiva dello stato dei lavori: detta perizia evidenziava gravi inadempienze, relative sia al mancato rispetto adempimenti formali obbligatori, sia alla presenza di difformità fra quanto realizzato e quanto autorizzato, così come a difetti di costruzione, al mancato rispetto delle misure di sicurezza di cantiere e a danneggiamenti all'immobile; Nonostante la suddetta sospensione dei lavori, la società convenuta emetteva l'ulteriore fattura n. 42/00 del 10.7.2020 per Euro 23.061,09, che veniva contestata. L'opponente espone di essersi trovata in una situazione di stallo tale da costringerla, unitamente alle atre due comproprietarie (le odierne intervenute, n.d.r.) a depositare presso il Tribunale di Trento ricorso ex artt. 696 e 696 bis CPC d.d. 3.8.2020, citando quali convenuti la CP_1 ed il per. ind.
[...] Controparte_2 si contempor a alla sola attrice Parte_1
l'ingiunzione di pagamento emessa dal Tribunale di Tr per l'importo di Euro 45.061,09 oltre interessi e spese (dec. Controparte_1
0 Tribunale di Trento d.d. 29.07.2020 – R.G. 1963/2020); Detto provvedimento, il quale dava origine alla presente causa di opposizione, veniva emesso a seguito di ricorso della nel Controparte_1
3 quale veniva lamentato il mancato pagamento delle fatture 47/2019 e 42/2020, rispettivamente per Euro 22.000,00 e per Euro 23.061,09, relative ai lavori svolti sull'immobile di Pergine Valsugana, la prima quale ultimo acconto e la seconda quale saldo, senza alcun riferimento alla mancata ultimazione delle opere, né tantomeno ai vizi contestati. Parte attorea parte rivendica di avere, al momento dell'opposizione, versato la somma complessiva di Euro 119.320,00 a saldo delle seguenti fatture:
- 24/00 del 22.8.19 per € 20.800,00 CP_1
- 25/00 del 22.8.19 per € 10.400,00 CP_1
- 14/A/2019 del 23.8.19 per € 15.600,00 Parte_4
- 17/A/2019 per € 29.120,00 Parte_4
- el 21.10.19 per € 33.000,00 CP_1
- 48/00 del 12.12.2020 per € 10.400,00; CP_1
P in presenza degli inadempimenti descritti, invoca, nei confronti della TA affidataria dell'incarico, la disciplina inerente alla risoluzione del contratto di cui agli artt. 1453 e ss. c.c., verificata la non scarsa rilevanza degli stessi, e la violazione dell'obbligo di tenere una condotta conforme alla diligenza richiesta a un soggetto professionista, ai sensi dell'art. 1176 c.c.; Per quanto concerne invece il ruolo e l'incidenza della condotta mostrata dal progettista e direttore dei lavori p.i. sussistono Controparte_2 elementi tali da far ritenere integrata la v lina di cui all'art. 2229 c.c., in considerazione dell'operato al di fuori delle proprie competenze professionali, in relazione alla redazione del progetto e alla direzione lavori, tenuto conto della rilevanza delle opere previste. Essa sostiene che il deve ritenersi in ogni caso corresponsabile, CP_2 sia quale progettist direttore lavori, delle gravi problematiche verificatesi nella realizzazione delle opere di ristrutturazione dell'immobile, sia per quanto riguarda le difformità, i danneggiamenti e le irregolarità denunziate, le quali sarebbero riconducibili tanto all'impresa, sulla quale versa comunque un onere di controllo della correttezza dei progetti, quanto al progettista direttore lavori (per di più in quanto nominato dalla stessa ), il quale avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle CP_1 norma se di costruzione, ed avrebbe dovuto curare il progetto in ogni particolare, garantendo la regolarità dello stesso e di seguito l'esatta realizzazione delle opere in piena conformità con quanto previsto ed autorizzato. Parte attorea sostiene che, dalla declaratoria di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato con derivi la Controparte_1 condanna alla restituzione da parte dell'impresa ersati ante causam da parte committente, i quali ammontano a complessivi Euro 74.600,00. Sulla scorta di tali assunti difensivi, parte attorea ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “In via preliminare di rito: 4 autorizzare la chiamata in causa di per. Ind. nato a [...]
Trento il 27.10.1979, con studio in Baselga di Pinè, Via di Ricaldo n. 5 (P.IVA
– C.F. ), e fissare nuova udienza per P.IVA_3 CodiceFiscale_5 iamata dell'art. 269 CPC;
In via preliminare: disporre l'acquisizione delle risultanze e dell'intero fascicolo del procedimento R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento nel presente giudizio di merito, e se del caso disporre la sospensione necessaria ex art. 295 CPC della presente causa o quantomeno, per economia processuale, disporre l'ulteriore differimento della prima udienza sino all'esito del predetto procedimento;
In via ulteriormente preliminare: rigettare l'eventuale richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, in quanto l'opposizione contesta l'intero asserito credito avversario, attesa l'insussistenza del medesimo, si fonda su prove scritte, di pronta soluzione e per cui è già pendente il procedimento ex artt. 696 e 696 bis CPC R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento, ed è corredata da domanda riconvenzionale nei confronti di controparte;
Nel merito: in via principale, previo accertamento dell'insussistenza del credito azionato in via monitoria da accogliere Controparte_1
l'opposizione proposta e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 670/2020, emesso dal Tribunale di Trento in data 29.07.2020, in quanto nullo, ingiusto e comunque infondato in fatto ed in diritto;
in via subordinata, dandosi atto degli inadempimenti di
accertare e dichiarare il legittimo Controparte_1 rifiuto della IG.ra , ex art. 1460 c.c., al pagamento dell'asserito Parte_1 avversario credito e , revocare l'opposto decreto di ingiunzione per difetto del requisito dell'esigibilità del credito;
in via ulteriormente subordinata, ridurre le somme di cui al decreto ingiuntivo n. 670/2020, emesso dal Tribunale di Trento in data 29.07.2020, nella misura che verrà accertata in corso di causa e/o ritenuta di giustizia;
in via riconvenzionale, accertati gli inadempimenti di
[...]
e del per. ind. Controparte_1 Controparte_2 ne d'opera ed o pulato tra le parti: condannarsi conseguentemente alla restituzione in favore di Controparte_1
della somm ad interessi al tasso di mora Parte_1
31/2002 dal giorno dei singoli pagamenti. Previo accertamento della responsabilità dei convenuti opposti, ai sensi degli artt. 1453 ss. Cod. Civ. e/o degli artt. 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ., nonché degli artt. 2229 e comunque 2043 Cod. Civ., condannare Controparte_1
e per. ind. in
[...] Controparte_2 arcimento ente dei danni di natura patrimoniale subiti per causa riconducibile all'operato dei convenuti opposti, nell'importo che risulterà all'esito dell'istruttoria e della acquisizione della CTU disposta nell'ambito del procedimento per ATP R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento, nonché di quelli di natura non patrimoniale quantificati nell'importo di euro 30.000,00 o di quella maggiore o minor somma che risulterà all'esito del giudizio. Disporsi in ogni caso la compensazione delle somme eventualmente dovute a con gli importi di cui la società risulterà CP_1 debitrice nei confronti della attri n ogni caso con integrale vittoria di diritti, spese ed onorari di causa”. 5
2. Con comparsa di costituzione depositata per l'udienza del 16.6.2021, la Società convenuta contestava le deduzioni e le domande Controparte_1 avversarie, affidan i considerazioni. L'attrice era l'unica delle comproprietarie ad avere Parte_1 interagito con la come evidenziato dalla corrispondenza di Controparte_1 posta elettronica La società convenuta non aveva realizzato la posa dei micropali, ma si era limitata a realizzare quanto depositato presso il Comune di Pergine Valsugana e il prezzo fissato in complessivi Euro 150.000,00 era un'arbitraria convinzione espressa dall'attrice la quale era, di Pt_1 fatto, consapevole che gli oneri di progett altre voci non rientravano in tale importo. Il preventivo consegnato il 25.7.2019 alla committente si riferiva, espressamente ed esclusivamente, alla parte di esecuzione delle opere: l'importo ivi indicato in Euro 119.420,00 (al netto di IVA) non comprendeva la parte relativa alla progettazione e direzione lavori, propria del p.i. per il motivo che le prestazioni professionali di CP_2 quest'ult ggetto di un incarico separato ed autonomo conferito dalla committenza. Parte convenuta contesta, altresì, che non vi sia stata la consegna alla committente di un computo metrico estimativo e nega che, da parte dell'attrice o di chicchessia, vi fosse stata una seppur Parte_5 minima co dine ai costi delle opere, o lamentele circa l'andamento dei lavori. Le opere realizzate dalla ditta vale a dire la posa dei micropali Parte_4 di fondazione, non avevano inenza con i lavori svolti dalla ma costituivano oggetto di un separato contratto. Controparte_1 enuta-opposta sottolinea come la contabilità del cantiere fosse stata consegnata il 27.12.2019 a , la quale oltretutto Parte_5 abitava nello stesso stabile in cui si sv Quanto ai vizi dedotti dalla controparte, la Società convenuta afferma che gli stessi dovevano essere, qualora sussistenti, funzionali al corretto svolgimento dei lavori: esemplificando, il taglio delle gronde, seppure concretamente effettuato, era finalizzato all'installazione del macchinario della perforatrice;
la sistemazione degli stessi doveva ritenersi, dunque, parte della prosecuzione dei lavori, improvvidamente quanto bruscamente interrotti per esclusiva volontà della committenza;
La parte convenuta contesta di avere abbandonato volontariamente il cantiere, bensì rivendica di essere stata esclusa dallo stesso per effetto della lettera del 5.1.2020 di sospensione dei lavori, scritta e inviata dalla stessa
. Parte_5 nuta fa riferimento anche a una trattativa, intercorsa con l'attrice e avente quale soggetto mediatore l'Arch. Parte_1 on raggiungeva l'esito auspicato per effetto Persona_1
6 dell'inopinata e unilaterale mancata accettazione della proposta conciliativa, la quale era già stata vagliata positivamente dalla Controparte_1
In merito ai vizi analiticamente riscontrati nella perizia
[...] la convenuta osserva che nessuno di essi sussiste. CP_7 uta sostiene di avere eseguito correttamente i Controparte_1 lavori commissionati, consistenti nei lavori di ristrutturazione con ampliamento, riqualificazione energetica e sopraelevazione relativi agli immobili tavolarmente individuati dalla p.ed. 1584, pp.mm. 1, 2, 3, in C.C. Pergine Valsugana, puntualmente indicati nel preventivo dd. 25.07.2019 fornito alla cliente. Essa sostiene di avere provveduto con sollecitudine e puntualità ad eseguire a regola d'arte i lavori commissionati, all'incirca nel mese di ottobre 2019, nel pieno rispetto delle obbligazioni contrattuali assunte, secondo quanto verificabile mediante la presa di visione della contabilità di cantiere. Rileva che, anche sotto l'aspetto della tempistica delle iniziative giudiziarie, già dal mese di Febbraio 2020, le parti erano in contatto e si erano scritte, anche a mezzo dei rispettivi legali, al fine di tentare di addivenire ad una composizione in via bonaria della vertenza. Circa le singole censure tecniche contenute nell'elaborato dell'Ing. la Società convenuta osserva che: CP_7
- l'autorimessa era stata ampliata, durante la posa della parte finale delle murature, su espressa richiesta della committente la Parte_1 quale chiedeva di sfruttare tutta la metratura utile po ico la IG.ra richiedeva di “ampliare fino alla partenza della Parte_1 tromba dell'ascensore”, nella consapevolezza che ogni eventuale difformità (voluta comunque dalla committenza), sarebbe stata comunque sistemabile a mezzo di una variante in corso d'opera,
- la demolizione e ricostruzione di muri del piano interrato era contenuta nella relazione di progetto del 29.11.2018 depositata presso il Comune di Pergine Valsugana, ove si prevedeva che sarebbero stati “realizzati dei setti e delle sottomurazioni a rinforzo della struttura esistente”; inoltre tale modalità di realizzazione era stata portata a conoscenza dell'attrice già nel preventivo consegnatole, alla voce nr. 01 (demolizione di manufatti), alla voce nr. 11 (conglomerato armato fondazioni semplici) ed alla voce nr. 13 (conglomerato armato per elevazioni); tali lavorazioni, peraltro, si conformavano puntualmente a quanto prescritto dai calcoli statici, dalla relazione di calcolo ed elaborati esecutivi a firma dell'Ing. (doc. Per_2
14, doc. 15 e doc. 16), incaricato dalla committenza, com ante i lavori in cantiere dallo stesso Ing. a e al Per_2 Controparte_1
Per. Ind. CP_2
- la forometria era stata esplicitamente richiesta dalla committenza e, in particolare, dalla la quale aveva insistito per la Parte_1 realizzazione di un i fori durante l'esecuzione dei lavori,
7 e l'eventuale difformità (voluta comunque dalla committenza), sarebbe risultata comunque sistemabile a mezzo di una variante in corso d'opera;
- la soletta di copertura del garage si trovava completamente sotto il livello naturale del terreno e quindi non costituiva alcun volume, non creando alcuna problematica né urbanistica né civilistica, ed era stata eseguita secondo l'elaborato progettuale;
- i muri in calcestruzzo che si trovavano sotto l'edificio esistente erano stati rifatti e, costituendo una lavorazione “sul grezzo”, non erano ancora stati ultimati quanto alle loro finiture, impossibili da realizzare a causa della sospensione dei lavori voluta dalla committenza a Gennaio 2020;
- analoghe considerazioni valevano per l'architrave, anch'essa mancante per la parte relativa alle finiture e, comunque, realizzata secondo le indicazioni progettuali,
- il completamento delle strutture era anch'esso previsto dagli elaborati, con la realizzazione di un poggiolo in calcestruzzo, ed è rimasto inevaso a causa della sospensione dei lavori disposta dalla committenza a gennaio 2020,
- circa l'aspetto della sicurezza, parte convenuta evidenzia che la committente, in uno con la sospensione dei lavori, aveva estromesso il p.i. e l'impresa dal cantiere, con ciò impedendo di fatto la CP_2 CP_1 urezza e la zione dello stesso;
- quanto ai danni lamentati dall'attrice, e descritti nell'elaborato CP_7 essi dovevano ritenersi niente altro che fisiologiche consegu lavorazioni, le quali implicavano necessariamente delle demolizioni parziali al fine di potere realizzare le sopraelevazioni previste progettualmente. Sulla scorta di tali assunti difensivi la parte opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Voglia l'On.le Tribunale di Trento adito, contrariis reiectis:
1) In via preliminare: concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto n. 670/2020 del Tribunale di Trento, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., in quanto per le ragioni e causali esposte in narrativa, l'opposizione non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, ma temerariamente proposta a soli fini dilatori;
2) In via ulteriormente preliminare: disporre l'acquisizione delle risultanze e dell'intero fascicolo del procedimento per A.T.P. sub R.G. n. 2039/2020 Tribunale di Trento nel presente giudizio di merito, e se del caso disporre la sospensione necessaria ex art. 295 CPC della presente causa o quantomeno, per economia processuale, disporre l'ulteriore differimento della prima udienza sino all'esito del predetto procedimento;
3) Nel merito in via principale: rigettare ogni avversaria domanda anche riconvenzionale ed eccezione siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, ovvero per intervenuta decadenza dal diritto di denunciare vizi difetti e difformità, e, accertata e dichiarata la sussistenza e l'esigibilità del credito vantato da Controparte_1 nei confronti di
[...] Controparte_1 Parte_1
per decreto i ate e precisate nella narrativa del presente atto, confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 670/2020 del 8 Tribunale di Trento o comunque, accertato e dichiarato che Controparte_1 di C. è creditrice nei confronti di in ragione di Controparte_1 Parte_1 tut ricorso per decreto ingiuntivo e presente atto, condannare a pagare in favore di C. la somma Parte_1 Controparte_1 di € 45.12 1,09 in linea capitale ratti autentici notarili - oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, ed oltre alle spese della procedura di ingiunzione già liquidate in decreto ingiuntivo, o la diversa maggiore
o minor somma che dovesse emergere in corso di causa o che risulterà di giustizia anche in via equitativa;
4) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità dell'impresa per eventuali Controparte_1 difformità d ti autorizzati dall'ente pubblico, accertarsi e dichiararsi, per le ragioni e causali di cui in narrativa del presente atto, la concorrente responsabilità della IG.ra , e per l'effetto Parte_1 contenersi il quantum da risarcire a parte ricorrente, a 27 c.c., nella misura che sarà eventualmente accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, da portare in compensazione con quanto azionato da parte convenuta opposta in via monitoria o comunque con quanto ad essa spettante per le ragioni e causali sopra esposte.
5) Con vittoria di spese del procedimento monitorio e del presente giudizio di opposizione, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche, nonché spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende”.
3. All'esito dell'autorizzazione della chiamata in causa, da parte dell'attrice opponente, del terzo quest'ultimo si costituiva con Controparte_2 comparsa di costituz contestando integralmente le deduzioni e le domande attoree, chiedendo l'autorizzazione a chiamare in causa la propria Compagnia assicurativa e, nel merito, Controparte_3 osservando che:
- a conferma di quanto esposto dalla Società convenuta opposta nella sua comparsa di costituzione, il tecnico incaricato della progettazione e della direzione lavori rimarca di avere provveduto alla progettazione, seguendo le indicazioni di un precedente progettista, l'Ing. il Persona_3 quale aveva effettuato i calcoli statici su incari ce;
Parte_1 domanda riconvenzionale di restituzione degli importi erogati dalla committente, il terzo chiamato puntualizzava che egli era stato incaricato dalla , quale progettista e direttore lavori, Parte_1 in ordine alle opere con ampliamento, riqualificazione energetica e sopraelevazione relativi agli immobili di proprietà Pt_1 tavolarmente individuati dalla p.ed. 1584, pp.mm. 1, 2, 3, in C.C. Pergine Valsugana, puntualmente indicati nel preventivo dd. 25.07.2019 fornito alla cliente;
9 - egli aveva provveduto con diligenza allo svolgimento delle prestazioni professionali richiestegli, sinteticamente qualificate come progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori. Il p.i. ostiene, in conseguenza dello svolgimento delle descritte CP_2 prest ssionali, di avere maturato il diritto ad ottenere il pagamento dei propri compensi, quantificati come da conteggio, per complessivi Euro 41.766,68 (di cui Euro 23.111,64 per la Progettazione definitiva, Euro 4.716,66 per la Progettazione esecutiva, ed Euro 13.938,38 per l'Esecuzione dei lavori), a cui vanno aggiunti Euro 2.000,00 per la pratica di richiesta di contributi ai sensi della L.P. 7 gennaio 1991, n. 1, ed Euro 4.500,00 per la pratica di regolarizzazione dell'edificio, per un ammontare complessivo del corrispettivo pari ad Euro 48.266,68, oltre iva e oneri previdenziali. Sulla scorta di tali assunti difensivi, il terzo chiamato ha rassegnato le seguenti conclusioni testualmente riportate: “Voglia l'On.le Tribunale di Trento adito, contrariis reiectis:
1) In via preliminare di rito: per le causali ed i motivi di cui in narrativa, autorizzarsi la chiamata in causa dell in persona del legale Controparte_8 rappresentante pro tempor Veneto (TV), Via Marocchesa n. 14, C.F. e P.IVA con differimento P.IVA_4 P.IVA_2 della prima udienza allo ire la citaz o nel rispetto dei termini.
2) In via ulteriormente preliminare: disporre l'acquisizione delle risultanze e dell'intero fascicolo del procedimento per A.T.P. sub R.G. n. 2039/2020 Tribunale di Trento nel presente giudizio di merito, e se del caso disporre la sospensione necessaria ex art. 295 CPC della presente causa o quantomeno, per economia processuale, disporre l'ulteriore differimento della prima udienza sino all'esito del predetto procedimento.
3) Nel merito in via principale: per le ragioni e causali di cui in narrativa, rigettare ogni avversaria domanda anche riconvenzionale ed eccezione siccome inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto, ovvero per intervenuta decadenza dal diritto di denunciare vizi difetti e difformità.
4) In via subordinata: nella denegata ipotesi in cui fosse accertata una responsabilità del Per Ind. nello svolgimento delle proprie prestazioni professionali, Controparte_2 accertarsi e gioni e causali di cui in narrativa del presente atto, la concorrente responsabilità della IG.ra , e per l'effetto contenersi il Parte_1 quantum da risarcire a parte ricorrente 1227 c.c., nella misura che sarà eventualmente accertata in corso di causa o che sarà ritenuta di Giustizia, da portare in compensazione con quanto azionato da parte terza chiamata in via riconvenzionale o comunque con quanto ad essa spettante per le ragioni e causali sopra esposte.
5) In via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda riconvenzionale di parte attrice opponente, in cui il Per. Ind. CP_2 dovesse risultare responsabile per eventuali danni subiti da p
[...] te, accertarsi e dichiararsi il diritto del Per. Ind. di essere Controparte_2
10 manlevato dalla propria assicurazione per la responsabilità professionale per ogni eventuale danno da risarcire in termini della polizza, e per l'effetto condannare
[...]
a manlevare e tenere integralmente indenne il terzo chia CP_3 retesa risarcitoria avanzata da parte attrice opponente. 6) In via riconvenzionale: accertarsi e dichiararsi che il Per. Ind. è Controparte_2 creditore nei confronti di , per le ragioni e causali di cui in narrativa Parte_1 del presente atto, e per e a pagare in favore di Parte_1
e C. la somma di € 48.26 oneri previdenziali, ed Controparte_1
dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, o la diversa maggiore o minor somma che dovesse emergere in corso di causa o che risulterà di giustizia anche in via equitativa. 7) Con vittoria di spese del presente giudizio, ivi comprese quelle per eventuali consulenze tecniche, nonché spese e compensi legali, oltre rimborso forfettario spese generali, C.N.P.A. ed I.V.A. come per legge, oltre alle spese di registrazione e successive tutte occorrende”.
4. All'esito dell'autorizzazione data dal Giudice alla chiamata del terzo, nello specifico della Compagnia assicurativa Controparte_3 quest'ultima si è costituita con comparsa del 25.11 preliminare, l'incompetenza del p.i. in ordine all'attività da CP_2 questi svolta di progettista e diretto edifici che comportano l'uso di strutture in cemento armato. La terza chiamata generali osserva che, secondo la ricostruzione fornita dall'ing. (CTP attoreo), peraltro, corroborata dalla CP_7 giurisprud ittimità, risulterebbe che ai tecnici diplomati, ossia i geometri ed i periti industriali, non sarebbe consentito di progettare e dirigere i lavori relativi ad edifici che comportino l'uso di strutture in cemento armato, come invece avvenuto nel caso di specie. Di conseguenza, ove fosse accertata l'impossibilità per il p.i. di CP_2 esercitare la progettazione e la direzione lavori dell'abitazione attorea, alcuna copertura assicurativa sarebbe operante nel caso specifico, posto che l'art. 1 delle clausole generali prevede che la compagnia assicurativa è obbligata a tenere indenne l'assicurato secondo le previsioni contrattuali
“… nei limiti consentiti dalla normativa professionale vigente”. Nel merito, sostiene non esservi copertura Controparte_3 assicurativa n domande versate dall'attrice nei confronti dell'assicurato, atteso che non risultano esservi né danneggiamenti, né rovine dell'edificio, attualmente abitato dalla Parte_5
[...] pagnia assicurativa nega di potere essere chiamata a manlevare danni derivanti da mere corresponsabilità solidali dell'assicurato, bensì danni derivanti da responsabilità specifiche in capo allo stesso e, infine, nega che in capo all'attrice sussista il diritto a pretendere importi, anche a titolo risarcitorio, i quali dovrebbero competere in capo alle comproprietarie, le quali non erano ancora presenti nel processo. 11 ha formulato le seguenti conclusioni, testualmente Controparte_3 riportate: “Voglia il Tribunale di Trento, contrariis reiectis: in via preliminare: per le ragioni dedotte in narrativa, disporre la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. della presente causa o quantomeno, per economia processuale, disporre il differimento della prima udienza sino all'esito del procedimento per ATP sub R.G. 2039/2020; nel merito, in via principale: per le ragioni tutte dedotte in narrativa, respingere la domanda di manleva svolta dal p.i. nei confronti di Controparte_2 Controparte_3 stante l'eccepita carenza di co ex adverso azi
[...] in causa;
nel merito, in via subordinata: per le ragioni dedotte in narrativa, respingere ogni domanda svolta dalla sig.ra nei confronti del p.i. Parte_1 Controparte_2
e per l'effetto, respingere la va svolta da quest'ul
Controparte_3 iormente gradata: nella non creduta ipotesi in cui si ritenesse di accogliere le domande attoree, ridurre, in ogni caso, il richiesto risarcimento a quella minore e proporzionale somma che risulterà di giustizia e provata in corso di causa, limitando la domanda di manleva promossa nei confronti di alle Controparte_3 sole voci di danno e/o quota accertata nei confronti del e Controparte_2 rientranti nelle previsioni contrattuali di polizza, applicando i i liquidazione, l'esclusione del vincolo di solidarietà, il massimale, le franchigie e gli scoperti di polizza e le modalità di calcolo ivi previste. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, rimborso spese generali ed accessori di legge”.
5. Con comparsa di intervento volontario del 27.4.2021 si costituivano, per effetto di intervento adesivo alla domanda attorea, le comproprietarie della stessa, e le quali si riportavano alle CP_4 CP_5 medesime a v i citazione, formulando le seguenti conclusioni, di seguito riportate letteralmente:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, per i motivi di cui in narrativa e per ogni altro dovesse emergere in corso di causa o risultare di giustizia: In via preliminare: disporre l'acquisizione delle risultanze e dell'intero fascicolo del procedimento R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento nel presente giudizio di merito;
in via di merito, accertati gli inadempimenti di Controparte_1
e del per. ind.
[...] Controparte_2
d'opera ed stipulato tra le parti: condannarsi conseguentemente alla restituzione in favore delle intervenienti, Controparte_1 per gli importi d mma di Euro 74.600,00 oltre ad interessi al tasso di mora di cui al D.Lgs 231/2002 dal giorno dei singoli pagamenti. Previo accertamento della responsabilità dei convenuti opposti, ai sensi degli artt. 1453 ss. Cod. Civ. e/o degli artt. 1667, 1668 e 1669 Cod. Civ., nonché degli artt. 2229 e comunque 2043 Cod. Civ., condannare Controparte_1
e per. ind. in s
[...] Controparte_2 arcimento nienti e dei danni CP_4 CP_5
12 di natura patrimoniale subiti per causa riconducibile all'operato dei convenuti opposti, nell'importo che risulterà all'esito dell'istruttoria e della acquisizione della CTU disposta nell'ambito del procedimento per ATP R.G. 2039/2020 Tribunale di Trento, ed altresì quanto a dell'importo di euro 29.067,43 pari al CP_4 contributo PAT per la reali nsore esterno ad uso condominiale: nonché di quelli di natura non patrimoniale quantificati nell'importo di euro 30.000,00 o di quella maggiore o minor somma che risulterà all'esito del giudizio. Disporsi in ogni caso la compensazione delle somme eventualmente dovute a con gli importi di CP_1 cui la società risulterà debitrice nei confronti della nte e delle parti intervenute e . CP_4 CP_5 in ogni cas to se ed onorari di causa”.
6. La causa è stata istruita mediante produzioni documentali e l'acquisizione d'ufficio del fascicolo inerente al procedimento di ATP. A seguito della rimessione su ruolo della controversia, dovuta all'eccezione di conflitto di interessi sollevata in comparsa conclusionale da parte attorea, sulla quale è stato sollecitato il contraddittorio, con provvedimento del 10 Marzo 2025, questo Giudice ha rinviato all'udienza del 16 Aprile 2025, ore di rito, per la precisazione delle conclusioni. All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (60+20), per lo scambio di comparse conclusionali e di memorie di replica. Le parti, hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica, nelle quali hanno riproposto le domande ed eccezioni, così come riformulate in sede di precisazione delle conclusioni.
7. Ciò posto, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, parimenti alle domande proposte dalla parte opponente e dalle intervenienti adesive, seppur nei limiti di seguito esposti. Non risulta meritevole di accoglimento in quanto infondata la domanda riconvenzionale proposta dal terzo chiamato per le ragioni di CP_2 seguito elucidate.
8. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità: «L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto, e può proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può anche dedurre un titolo non strettamente dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra il titolo fatto valere con l'ingiunzione e la domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuna la
13 celebrazione del “simultaneus processus”» (cfr. Cass., 6091/2020; conf. Cass., 02/05/2022, n. 13814; Corte d'Appello Catanzaro, Sez. lavoro, Sent., 12/05/2022, n. 429; Corte d'Appello Milano, Sez. III, Sent., 24/05/2022, n. 1755; Sent., 09/03/2022, n. 797; Tribunale Trani, Sent., 29/11/2021, n. 2040; Corte d'Appello Palermo, Sez. II, Sent., 04/03/2021, n. 334)».
9. Venendo al merito della controversia, risulta che la parte opponente,
abbia agito in giudizio nei confronti della Parte_1 [...]
contestando la debenza degli importi indicati Controparte_1 fatture poste alla base del decreto ingiuntivo pari ad Euro 45.000,00. Con intervento adesivo si sono costituite nel presente procedimento anche e in qualità di comproprietarie CP_4 CP_5 gett istrutturazione commissionati alla sotto la direzione del perito industriale Parte_6 CP_2 nel costituirsi in giudizio ha chiesto che osta la chiamata in causa del terzo ovvero del direttore dei lavori,
[...]
il quale a sua volta ha chiesto di essere autorizz CP_2 chiamata in causa della propria Compagnia assicurativa, al fine di essere manlevato in caso di condanna. L'accordo raggiunto dalle parti in forma orale comprendeva la ristrutturazione e la sopraelevazione dell'immobile, la riqualificazione energetica dello stesso, la creazione di un garage interrato e di uno esterno, con la realizzazione di una palificazione esterna e l'accesso all'ascensore. Il 20 Agosto 2019 veniva depositata presso il Comune di Pergine Valsugana la comunicazione di inizio lavori e veniva pagato un corrispettivo di Euro 119.320,00 a fronte delle fatture emesse dalla appaltatrice nei confronti di parte attorea. La parte opponente ha contestato l'autenticità delle firme apposte sul progetto finale, sulla dichiarazione di inizio lavori, sulla dichiarazione privacy e sulla relazione geologica. Non solo, a fronte del mancato invio del computo metrico, del preventivo di spesa e della verifica del progetto, la committenza procedeva alla sospensione dei lavori in data 5 Gennaio 2020, cui faceva seguito la missiva dell'Avv. ZAoni di contestazione di una serie di condotte inadempienti a carico dell'Appaltatrice e del Direttore dei lavori. Nonostante tutto, l'Impresa di Costruzioni emetteva le fatture contestate di importo pari ad Euro 45.000,00, oggetto di opposizione. L'azione si inscrive nel contesto di una controversia già oggetto di accertamento tecnico preventivo, cui ha fatto seguito una CTU acquisita nel presente giudizio. I vizi denunciati riguardano la mancata denuncia delle opere in cemento armato, la difformità con quanto autorizzato, difetti di costruzione, mancato rispetto delle norme di sicurezza sul cantiere e danneggiamenti. La TA appaltatrice, nel costituirsi in giudizio ha evidenziato che gli ulteriori importi portati nelle fatture azionate in sede monitoria erano 14 riconducibili agli oneri di progettazione e alla palificazione esterna con micropali, nonché alle spese sostenute con i fornitori. A sua volta, il Direttore dei lavori ha eccepito che la CP_2 palificazione è stata realizzata dalla che Controparte_9 Parte_1 fosse a conoscenza dell'inclusione getta atteso che il rapporto con l'opponente sorgeva da un separato incarico professionale. Preme evidenziare che non vi è prova di un contratto scritto stipulato sia con la TA appaltatrice che con il Direttore dei lavori. Invero, l'appalto è un tipo di contratto per il quale non è prevista la forma scritta ad substantiam, potendo essere concluso anche in forma verbale o con contegni concludenti, sicché l'adesione alla proposta può avvenire dando esecuzione al contratto ai sensi dell'art. 1327 c.c. Il committente, una volta rilevata, in sede di verifica, l'esistenza di irregolarità che concernono la fase esecutiva del rapporto negoziale, può avvalersi del diritto di segnalare difficoltà e difetti dell'opera in corso, assegnando un congruo termine per la loro eliminazione, decorso il quale, il contratto si risolverà di diritto, potendo chiedersi anche il risarcimento dei danni. Giova precisare che la garanzia per le difformità e i difetti dell'opera costituisce una forma di responsabilità speciale, rispetto a quella generale sull'inadempimento. Tale facoltà di far valere la garanzia presuppone l'avvenuta integrale esecuzione dell'opera stessa, in violazione delle prescrizioni pattuite per l'esecuzione dell'appalto o delle regole imposte dalla tecnica. La responsabilità speciale non opera, invece, nel caso di mancata ultimazione dei lavori, anche se la parte eseguita risulti viziata o difforme,
o di rifiuto o ritardo nella consegna, trovando in tale ipotesi applicazione le regole generali in tema di responsabilità contrattuale ai sensi dell'art. 1453 c.c. (cfr. Cass. Civ., sent. n. 5934 del 2024 e 35520 del 2022). In siffatti casi, il committente può chiedere il completamento dell'opera o la risoluzione del contratto, indipendentemente dalla verifica dello stato dei lavori. Di tal guisa, trova applicazione il disposto di cui all'art. 1455 c.c. in tema di inadempimento di non scarsa importanza ai fini della risoluzione del contratto. Non solo, qualora l'appaltatore non provveda direttamente all'eliminazione dei vizi o delle difformità dell'opera, il committente può sempre chiedere il risarcimento del danno nella misura corrispondente alla spesa necessaria all'eliminazione dei difetti, senza alcuna necessità del previo esperimento dell'azione di condanna all'esecuzione in forma specifica (cfr. Cass. Civ., sent. n. 21269 del 2009). Allorché il committente eccepisca l'inadempimento dell'esecutore, l'appaltatore ha l'onere di dimostrare di aver esattamente adempiuto la propria obbligazione e, quindi, di aver realizzato i lavori conformemente al contratto e alle regole dell'arte, integrando tale adempimento il fatto 15 costitutivo del diritto di credito, oggetto della sua pretesa (cfr. Cass. Civ., sent. n. 25410 del 2024). Con riguardo alla posizione del progettista e del direttore dei lavori e alle connesse responsabilità, non vi sono all'interno dell'appalto norme dedicate a tale figura. Ciò in ragione di una precipua scelta del legislatore di attrarre tale responsabilità nell'ambito di quelle per le prestazioni intellettuali, configurandosi a suo carico plurime responsabilità, tra le quali quelle inerenti alla redazione di un progetto edilizio per l'edificazione di una costruzione che si riveli in violazione delle distanze legali, con responsabilità per i danni patiti dal committente ed eziologicamente legati alla sua condotta;
quella extra-contrattuale per concorso nella rovina o nel difetto dell'edificio e quella penale per integrazione dei reati di cui al d.P.R. n. 380 del 2001. Nello specifico il direttore dei lavori è responsabile degli aspetti contabili e deve controllare l'attuazione dell'appalto, vigilando affinché l'opera sia eseguita in modo conforme al regolamento negoziale, al progetto, al capitolato e alle regole della buona tecnica, dovendo anche controllare i disegni forniti dall'appaltatore. La rappresentanza assunta dal direttore dei lavori in favore del committente investe profili squisitamente tecnici. L'appaltatore, il progettista e il direttore dei lavori rispondono delle inadempienze ai differenti compiti cui sono tenuti in via solidale. Il danno risentito dal committente di un contratto di appalto ove riconducibile alle condotte concorrenti dell'appaltatore e del direttore dei lavori, fa sì che gli stessi siano ritenuti solidalmente responsabili del danno, a nulla rilevando che le stesse costituiscano autonomi e distinti fatti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, salvo che le condotte ad essi imputabili abbiano causato eventi dannosi diversi (cfr. Cass. Civ., sentt. n. 18929 del 2024; n. 14378 del 2023).
10. Ciò posto, occorre esaminare in via prioritaria l'eccezione sollevata dalla parte opponente e dalle intervenienti in merito alla situazione di probabile conflitto di interessi radicatasi in capo alla difesa delle parti convenute. Evidenzia, in particolare, la difesa dell'attrice alle pagine 26-27 della prima comparsa conclusionale che la parte convenuta,
[...]
e il terzo chiama Controparte_10 lavori p.i. sarebbero in posizione di conflitto di Controparte_2 interesse, i condotte poste in essere nello svolgimento di attività nel medesimo cantiere presentano profili di responsabilità sovrapponibili, essendo “connessi all'attività di progettazione e ad errori materiali dell'impresa”. Secondo una giurisprudenza ormai consolidata, “l'alta sorveglianza in cui si concreta l'attività del professionista, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta 16 un'obbligazione di mezzi, consistente nel controllo da effettuarsi non con la diligenza ordinaria, ma con la diligentia quam in concreto della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi, per cui il direttore dei lavori è responsabile verso il cliente se omette di vigilare e di impartire le disposizioni opportune e di controllarne l'esecuzione da parte dell'appaltatore” (cfr. Cass. Civ., 27 gennaio 2012, n. 1218). In generale, dunque, il compito che caratterizza la prestazione del professionista tecnico, incaricato della direzione lavori, consiste nell'assistere e nel sorvegliare l'esecuzione dell'opera in base alle indicazioni del committente e del progetto e, in astratto, la relativa responsabilità concorre con quella dell'appaltatore in via solidale, come oramai affermato dalla giurisprudenza (ex art. 1292 c.c.), e ciò anche se la partecipazione dei concorrenti è avvenuta a titolo diverso (cfr. tra le altre, Cass. 25 agosto 1997 n. 7992; Cass. 27 agosto 1994 n. 7554). Alta pronuncia chiarisce che: “In tema di contratto di appalto, il vincolo di responsabilità solidale fra l'appaltatore ed il progettista e direttore dei lavori, i cui rispettivi inadempimenti abbiano concorso in modo efficiente a produrre il danno risentito dal committente, trova fondamento nel principio di cui all'art. 2055 cod. civ., il quale, anche se dettato in tema di responsabilità extracontrattuale, si estende all'ipotesi in cui taluno degli autori del danno debba rispondere a titolo di responsabilità contrattuale” (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012). Nel caso in cui tra due o più parti sussista un conflitto di interessi, è inammissibile la costituzione in giudizio a mezzo dello stesso procuratore e la violazione di tale limite, investendo i valori costituzionali del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, è rilevabile d'ufficio (cfr., in tal senso, Cass. Civ., sent. n. 1143 del 20.01.2020 e Cass. Civ., 25/09/2018, n. 22772). Va, tuttavia, evidenziato che il conflitto di interessi denunciato dall'attrice è meramente teorico ed eventuale. Invero, l'opponente si è limitata a chiedere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza dell'inadempimento dei convenuti, contestando le loro pretese economiche, in parte oggetto di azione in sede monitoria. Per contro dalla difesa dell'impresa e del direttore dei lavori, assistiti dal medesimo procuratore, emerge il comune interesse a contestare la pretesa di parte attorea, quale committente. Risulta che né l'Impresa né il Direttore dei lavori hanno svolto domande di accertamento delle reciproche responsabilità, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande della committente o l'accertamento di una
“concorrente responsabilità della IG.ra ”. Parte_1
Ai fini della configurabilità di un eressi, non basta la mera eventualità di una contrapposizione processuale, ma, al contrario, è richiesto, l'esistenza di un conflitto attuale o quanto meno virtuale tra le parti rappresentate (cfr., in tal senso, Cass. Civ. sent. n. 20950 del 08.09.2017). Nell'atto di citazione, infatti, non viene in questione il riparto di responsabilità nei rapporti tra convenuta e terzo chiamato, ma si Pt_6
17 contesta, con difese comuni per entrambi, la statuizione di fondatezza della pretesa risarcitoria della committente (per il principio che la potenzialità del conflitto di interessi tra parti assistite dal medesimo difensore va ricostruita non come mera eventualità, bensì in correlazione stretta con il concreto rapporto esistente fra le parti, cfr. Cass. 12741/05, Cass. 1550/11). Nel caso di specie, dunque, non sussiste un conflitto attuale o virtuale tra la convenuta e il terzo chiamato e, pertanto non ricorre un conflitto di interessi per i difensori di entrambe le parti. Per tali ragioni, le parti hanno facoltà, in rito, di eccepire la nullità della CTU sul piano della legittimazione processuale, ma ciò non esime il Giudice dal doverne valutare nel merito la fondatezza. Invero, il Giudice di merito che ha regolarmente acquisito al processo l'ATP, può trarre elementi di prova anche dalle indagini effettuate dal CTU al di fuori dell'incarico ricevuto, se queste indagini siano state compiute nel rispetto del contraddittorio. Inoltre, le prove acquisite in sede di ATP, una volta acquisite in seno al giudizio di merito hanno la stessa efficacia di quelle assunte nel processo. Nel caso che ci occupa, dall'elaborato peritale redatto in sede di ATP e acquisito in atti risulta che ogni tipo di valutazione compiuta dal Consulente, nonché l'esame di ogni documento, sia avvenuta previa discussione con i CCTTPP, di cui è dato puntuale e frequente riscontro in molteplici passaggi della relazione tecnica. Il consulente nominato dal giudice si è mosso, dunque, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, accertando tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si è reso necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli. Il CTU può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vigenti a carico delle stesse, tutti i documenti che si rendesse necessario acquisire al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che essi non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e, salvo quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d'ufficio. Di tal guisa, l'eccezione di nullità dedotta sul punto non può trovare accoglimento, risultando del tutto infondata, atteso che le indagini peritali si sono svolte nel pieno rispetto del contraddittorio endo-processuale. Ulteriore questione da affrontare in via preliminare concerne il disconoscimento delle firme apposte sul progetto finale, sulla dichiarazione di inizio lavori, sulla dichiarazione privacy e sulla relazione geologica da parte dell'opponente, con conseguente disconoscimento delle stesse. Non risulta agli atti che la parte convenuta e il terzo chiamato abbiano proposto istanza di verificazione, ad eccezione della richiesta di CTU 18 grafologica effettuata dalla terza chiamata, ovvero dalla Compagnia assicurativa nella memoria n.
2. In tali casi, con riguardo alla posizione dell'appaltatore e del terzo chiamato la mancata proposizione dell'istanza di verificazione CP_2 di una sc ta disconosciuta equivale, secondo la presunzione legale ad una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il Giudice non deve tenerne conto e che la parte che l'ha disconosciuta non può trarre dalla mancata proposizione elementi di prova a sé favorevoli (cfr. Cass. Civ., sent. n. 2220 del 2020).
11. Venendo al merito della controversia, giova considerare che i rapporti obbligatori intercorrenti tra le parti dell'odierno giudizio trovano fondamento in distinti titoli negoziali da scrutinare singolarmente per quanto concerne il diverso sinallagma intercorrente tra i contraenti, ma da porre in correlazione causale gli uni con gli altri secondo il meccanismo del collegamento negoziale, poiché contenenti quel fascio di obbligazioni rimaste inadempiute cui si raccordano i profili di responsabilità posti alla base delle pretese azionate dall'opponente. Venendo, quindi, all'esame degli inadempimenti imputati a CP_2 quale direttore dei lavori, si osserva come il professionista che a rivestire tale ruolo debba utilizzare le proprie risorse per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto (cfr. Cass. Civ., Sez. II, n. 2913 del 2020). La responsabilità del professionista è, dunque, commisurata alla competenza tecnica richiesta dalla natura dell'incarico e non può essere derogata o limitata dalla delega di alcune attività all'appaltatore. Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
pertanto, non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e di riferirne al committente;
in particolare l'attività del direttore dei lavori per conto del committente si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta il controllo della realizzazione dell'opera nelle sua varie fasi e, dunque, l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli organi tecnici dell'impresa, da 19 attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati (cfr. Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 10728 del 2008). Questo obbligo non si esaurisce con l'ultimazione dell'opera, ma permane per tutta la durata del progetto, a tutela dell'interesse del committente. Il direttore dei lavori è tenuto a tutelare la posizione del committente nei confronti dell'appaltatore, assicurandosi che i lavori siano eseguiti in conformità con il capitolato d'appalto. L'obbligo di controllo si estende a ogni fase della realizzazione dell'opera, con particolare riguardo alla qualità dei materiali e alla corretta esecuzione delle tecniche costruttive. Esso ha il dovere di intervenire quando riscontra violazioni delle regole dell'arte, adottando misure correttive e segnalando eventuali difetti che potrebbero compromettere la sicurezza e la stabilità dell'edificio. Il direttore dei lavori non può limitarsi a eseguire passivamente le disposizioni dell'appaltatore. Al contrario, deve esercitare una sorveglianza attiva e impartire disposizioni tecniche per correggere eventuali anomalie, pena la responsabilità per i danni derivanti dai difetti dell'opera, non potendo esimersi dal verificare costantemente la qualità dell'opera e dovendo intervenire per correggere eventuali difformità, anche in assenza di esplicite istruzioni del committente (cfr., sul punto, Cass. Civ., Sez. III, 13 dicembre 2021, n. 39448; Cass. Civ., Sez. III, 24 maggio 2023, n. 14456; Cass. Civ., Sez. II, 3 maggio 2016, n. 8700; Cass. Civ., ord. n. 27045/2024). Pertanto, la direzione dei lavori risponde in solido con le appaltatrici di tutti i danni accertati come imputabili a responsabilità di ciascuna. Il CTU, nella propria indagine peritale - che questo Giudice intende fare propria poiché correttamente argomentata sotto il profilo ricostruttivo e della metodologia di indagine utilizzata - ha tenuto conto del progetto autorizzato di cui al Permesso di Costruire n. 29 dd. 03/06/2019 - prot. n. 20190044634, allegato alla relazione e le tavole N.
3 - Stato attuale (si v. All.
9.d). Già con riguardo al progetto il Consulente ha rilevato delle criticità nella rappresentazione grafica costituite dalla carenza di riferimenti di quota nella planimetria generale inserita negli elaborati in scala 1:200, in corrispondenza del fabbricato, che impedisce, di fatto, di poter rapportare le sezioni A-A e B-B alla medesima altimetria;
nonché la mancanza del riferimento di quota sulle piante e sulle sezioni, essendovi unicamente quotature interne (s v. p. 32 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). È stata segnalata una discordanza di 6 cm tra la quota di piano terra e la quota marciapiede dello stato rilevato e dello stato attuale, che è riconducibile ad una errata rappresentazione del terreno sullo stato attuale depositato, parimenti ad una erronea rappresentazione del terreno sul prospetto nord-est depositato (si v. 34 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Circa il garage esterno al sedime, il Consulente ha evidenziato che lo stesso
“ha dimensioni maggiori di quanto autorizzato, con il non trascurabile aumento di 20 1,10 m in lunghezza verso sud-est che, con l'ulteriore aumento di 10 cm in larghezza, corrisponde ad una variazione di ca. il 16% della superficie assentita. In dettaglio, la dimensione interna del nuovo garage interrato, prevista con misure di 8,90 m x 3,82 m, è stata realizzata con misure di 10,03 m x 3,92 m. Lo spostamento del muro del garage esterno interferisce con le previste finestre della cantina nord-est. Infatti, al posto delle due finestre preesistenti e previste, ne è stata realizzata solo una, in posizione centrale. Un'ulteriore difformità nelle forometrie dei locali interrati riguarda il garage interno al sedime, dove al posto dell'unica finestra preesistente e prevista sulla parete sud-ovest, ne sono state realizzate due, di cui una con dimensioni diverse dalle altre (100x100 cm invece che 100x75 cm)” (si v. p. 35 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Il CTU ha chiarito che: “La conseguente ricostruzione della linea del terreno preesistente nella posizione corretta ha portato alla rielaborazione di sezioni e prospetti, dove si evidenzia una sporgenza del nuovo volume interrato di 8 cm dal terreno preesistente che, localmente, può ridursi a 4 cm. (…). La seconda verifica suppletiva, riguardante il confine nord-ovest, a causa dell'andamento originario del terreno quotato, che degradava da est verso ovest, mostra una sporgenza da 9 cm a 17 cm” (si v. pp. 36 e 37 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Tali indagini hanno consentito al Consulente di notare come la soletta di copertura del nuovo garage interrato senza dubbio abbia invaso la fascia basale del cappotto per una decina di centimetri. Assume rilievo il fatto che il CTU abbia evidenziato che “solo una porzione del volume in emersione dal terreno preesistente è stato edificato in violazione della distanza minima di 10,00 m (trattasi di un'area situata allo spigolo est, di lunghezza 3,28 m per una larghezza variabile da 1,08 a 1,26 m), ma l'intera soletta di copertura è stata edificata in emersione ed in violazione della distanza minima dai confini” (si v. p. 38 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Risultano, dunque, plurime difformità tra opere realizzate dall' Pt_6
e progetto autorizzato.
[...]
dato da tenere in considerazione nella valutazione della condotta inadempiente addebitabile alla appaltatrice dei lavori riguarda il fatto CP_6 che la costruzione incompatib il rispetto della distanza dai confini, oltre che, per una porzione, con il rispetto della distanza tra pareti frontistanti non è suscettiva di alcuna forma di regolarizzazione, dovendosi procedere alla sua “integrale demolizione, con successiva ricostruzione a quota estradosso contenuta entro il terreno preesistente”, con conseguente presentazione di un nuovo progetto ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2015 (si v. p. 39 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Il CTU ha, poi, evidenziato che: “Essendosi rilevata una variazione superiore al 10% (ca. il 16% in piu rispetto alla misura assentita) nella misura del nuovo garage esterno interrato, si vede che, anche dopo la rimozione della soletta di copertura ed il suo abbassamento, non si può rientrare nei casi previsti per le varianti in corso d'opera” ai sensi dell'art. 128 della legge provinciale n. 1 del 2018, sicché “l'insanabilità
21 della soletta di copertura, rientra quindi nelle costruzioni eseguite con variazioni essenziali” (si v. p. 40 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). In ordine a tali ultime difformità è risulta applicabile il rimedio del rilascio della concessione in sanatoria, dietro pagamento della sanzione prevista dall'art. 135 della legge provinciale n. 1 del 2008. Il costo per la pratica supplementare, valutato a vacazione, è stato quantificato dal Consulente in Euro 812,03 inclusi gli accessori di legge. Il CTU, condivisibilmente, ha prospettato due scenari ossia sanare il volume interrato in variazione essenziale, ovvero a ricondurlo alle previsioni progettuali assentite tramite la demolizione del muro sud-est, ai fini della sua futura ricostruzione in posizione corretta, che ridurrebbe la consistenza delle opere oggetto di sanatoria, con applicazione probabile della sanzione minima di Euro 1.500,00, non altrimenti garantita, a fronte del rischio di dover versare un importo ben più alto, pari ad un massimo di Euro 6.000,00, calcolato nel 150 per cento del valore delle opere oggetto di variazione essenziale, senza considerare le conseguenze penali derivanti dalla violazione dell'art. 44, c. 1, del d.P.R. n. 380 del 2001, con applicazione di un'ammenda fino ad Euro 10.329,00 per l'inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle modalità esecutive previste dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire. (si v. p. 43-45 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). Assume rilievo nella quantificazione dei danni patiti dalla committenza la tabella riepilogativa redatta dal CTU a p. 48 della relazione e di seguito testualmente riportata:
“Riepilogo costi per ripristini Demolizione soletta € 3.619,03 Finestra garage € 500 ,00 Totale € 4.119,03 (oltre IVA di legge) Riepilogo costi per detrazioni contabilità Totale € 6.775,95 (oltre IVA di legge) Riepilogo costi per variante soletta e sanatoria Variante posiz. soletta € 812,03 Spese tecniche sanatoria € 2.233,09 Oneri e sanzion i € 1.812 ,56 Totale € 4.857,68” (si v. p. 48 dell'elaborato peritale). Ulteriore profilo da esaminare nella valutazione delle condotte inadempienti addebitate alle parti convenute concerne la mancata denuncia delle opere in cemento armato, come prescritto dall'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001. Sul punto, il Consulente ha evidenziato che la denuncia delle opere in conglomerato cementizio armato non risulta depositata all
[...] della P.A.T., come da risposta negativa del suddetto CP_11
0/6.3-2020. Sul punto, la convenuta e il terzo chiamato adducono a controprova la circostanza della mancata nomina del collaudatore statico da parte della 22 committenza e precisano che, nonostante l'omessa denuncia delle opere in cemento armato, le restanti opere strutturali sono state eseguite comunque con il supporto di un progetto strutturale, redatto dall'In. di Baselga di Pinè (TN). Persona_3 orato peritale emerge che la Tav. C - Progetto palificata provvisoria, relativa alle berlinesi da realizzarsi a confine (doc.
6 - p. res.); la
- Fondazioni e elevazioni a piano interrato, relativa al garage CP_12
l sedime dell'edificio ed ai muri interrati dell'dificio (in sostituzione di quelli esistenti) (doc.
7 - p. res.); la Tav. S.03 - Pianta solaio e armatura di piano terra, relativa alla soletta di copertura del nuovo garage esterno al sedime dell'edificio (doc.
8 - p. res.) ed inerenti alla parte interrata dell'edificio, non recano le firme dell'ingegnere calcolatore e non sono corredate dalla relazione di calcolo al fine di verificare la correttezza della progettazione in funzione dei lavori di sopraelevazione. Le parti convenute hanno opinato che la committenza avrebbe dato incarico all'Ing. ma l'assunto difensivo non assume rilievo Per_2 probatorio in ter nero da responsabilità, dal momento che non incide sulla circostanza dell'omessa denuncia delle opere in cemento armato ai sensi del d.P.R. n. 380 del 2001. Ciò in ragione del fatto, come ha correttamente rilevato il CTU e risulta rilevabile dai documenti di causa che: “L' Controparte_13
che è responsabile del mancato deposito della suddetta
[...] avori strutturali descritti in violazione dell'art. 65, comma 1, D.P.R. n. 380/2001 - Sezione III, Norme penali, art. 72 (ex art. 4, comma 1, L. n. 1086/1971). Conseguentemente, il p.i. in qualita di D.L., non ha curato la Controparte_2 regolare tenuta dei docume lazione dell'art. 66, comma 2, D.P.R. n. 380/2001 - Sezione III, Norme penali, art. 73 (ex art. 5, comma 2, L. n. 1086/1971) (si v. p. 50 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Con ciò palesandosi plurime violazioni dell'art. 64 e dell'art. 65 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il primo disposto prescrive, infatti, redazione di un progetto esecutivo a cura di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze;
l'esecuzione delle suddette opere sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali, nonché il prelievo di campioni dei materiali utilizzati in opera (cubetti di conglomerato cementizio e spezzoni di ferro tondino di armatura) e successivo ottenimento delle relative certificazioni, nei tempi prescritti. Il secondo disposto, invece, sancisce che un progetto esecutivo completo deve comprendere: “a) il progetto dell'opera firmato dal progettista, dal quale risultino in modo chiaro ed esauriente le calcolazioni eseguite, l'ubicazione, il tipo, le dimensioni delle strutture, e quanto altro occorre per definire l'opera sia nei riguardi dell'esecuzione sia nei riguardi della conoscenza delle condizioni di sollecitazione;
b) una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, dalla quale 23 risultino le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che verranno impiegati nella costruzione”. Agli atti manca la relazione di calcolo e viene evidenziato dal CTU che:
“Le certificazioni dei materiali impiegati richiedono l'effettuazione di prove a compressione sul calcestruzzo da eseguire conformemente alle norme UNI EN 12390- 3:2009, tra il 28° e il 30° giorno di maturazione e comunque entro 45 giorni dalla data di prelievo;
in caso di mancato rispetto di tali termini le prove di compressione andavano integrate da quelle riferite al controllo della resistenza del calcestruzzo in opera per l'acciaio da armatura i controlli di accettazione in cantiere erano obbligatori e dovevano essere effettuati entro 30 giorni dalla data di consegna del materiale, a cura di un laboratorio di cui all'art. 59 del d.P.R. n. 380/2001” (si v. p. 52 dell'elaborato peritale redatto in fase di ATP). La mancata ultimazione dei lavori per effetto della sospensione voluta dalla Committenza implica la necessità di presentare una nuova denuncia, previo sopralluogo;
di redigere un progetto esecutivo con i necessari calcoli, anche per la parte già realizzata, in base alle caratteristiche dei materiali messi in opera, con conseguente verifica del rispetto delle NTC 2018 e di ripresentare una certificazione di rispondenza delle opere già realizzate alle NTC 2018, valevole per il collaudo statico finale dell'opera. Sul punto il CTU ha chiarito che “i costi di regolarizzazione richiesti dal quesito, che le ricorrenti dovranno sostenere, si devono riferire alle spese aggiuntive, che non si sarebbero dovute sostenere in caso di regolare deposito della denuncia” per un costo complessivo di Euro 3.235,44, IVA compresa, cui aggiungere le attività di verifica e di supervisione delle prove per un costo di Euro 2.474,16, ottenendosi la cifra finale di Euro 5.709,60 (si v. pp. 54-56 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP).
11. Per quanto concerne gli inadempimenti ascritti al perito industriale che involgono la mancata denuncia delle opere in cemento CP_2 va considerare che il regime di responsabilità solidale che tipizza i rapporti tra appaltatore e direttore dei lavori non esclude il diverso sindacato che il Giudice è tenuto a compiere in merito alla natura della condotta inadempiente e al fascio di obblighi gravanti in modo specifico sulla figura del progettista e direttore dei lavori, il quale è tenuto al compimento di una prestazione d'opera intellettuale nei confronti della committenza, con conseguente applicazione dei relativi disposti del codice civile. Sul punto, preme considerare che l'esecuzione delle opere strutturali oggetto di appalto sottende la redazione di un progetto esecutivo a cura di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo, nei limiti delle proprie competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e collegi professionali (art. 64, comma 2, D.P.R. n. 380/2001) e l'esecuzione delle suddette opere sotto la direzione di un tecnico abilitato, iscritto nel relativo albo ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 380 del 2001.
24 Per tecnico abilitato, ai sensi dell'art. 2, della l. n. 1086/1971, si deve intendere “un ingegnere o architetto o geometra o perito industriale edile iscritti nel relativo albo, nei limiti delle rispettive competenze”. Siffatta fonte normativa deve essere letta in combinato disposto con il R.D. n. 275/1929, recante il “Regolamento per la professione di perito industriale”, il quale, all'art. 16 sancisce che: “Possono essere adempiute dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili”. Sul punto, giova richiamare quanto sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che: “In tema di determinazione dell'oggetto e dei limiti dell'attività di perito industriale è d'obbligo il riferimento al relativo regolamento professionale, disciplinato dal R.D. n. 275 del 1929 il cui art. 16, lett. B, con specifico riferimento alla categoria dei periti edili, consente loro (anche) "la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili", così riproducendo la medesima locuzione contenuta nell'art. 16 lett. M del R.D. n. 274 del 1929 relativo all'ordine dei geometri: quanto all'indagine concretamente volta ad accertare se una costruzione destinata a civile abitazione sia da considerarsi modesta (e rientri, pertanto, nella competenza professionale del perito), essa non può prescindere dalla valutazione delle difficoltà tecniche che la progettazione e l'esecuzione dell'opera comportano, nonché dalle capacità (intese come cognizioni tecniche) occorrenti per affrontarle, tenuto conto anche dell'evoluzione della tecnica edilizia, di talché il concetto di "modesta costruzione civile" è, nel tempo, inevitabilmente soggetto ad adeguarsi allo stato della cultura tecnica dei predetti professionisti ed ai moderni metodi di costruzione, secondo un accertamento in fatto che, ove congruamente motivato dal giudice di merito alla stregua di una valutazione priva di vizi logici, risulta insindacabile in sede di giudizio di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. II sentenza n. 5428 del 17 Marzo 2004). Delineato il quadro normativo e giurisprudenziale, preme considerare che il CTU ha evidenziato che: “Dal mero punto di vista progettuale, il problema delle competenze non sembra sussistere, dal momento che il p.i. ha redatto il CP_2 progetto architettonico e non quello strutturale. Come già dett precedente, il progetto strutturale sarebbe stato redatto dall'Ing. , certamente in Persona_3 possesso dei requisiti richiesti dalla normativa. L'a ze progettuali, tuttavia, va comunque considerato, dal momento che il p.i. ha svolto il ruolo CP_2 di Direttore dei Lavori, anche con riguardo alle opere ” (si v. p. 59 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Orbene, giova evidenziare il contenuto dei lavori strutturali affidati alla direzione del perito industriale i quali comprendevano la CP_2 realizzazione di una paratia berl egno degli scavi a confine, costruita in due settori, uno a confine con la pubblica via dei Prati ed uno a confine con le pp.edd. 924, 907 e 1484; fondazioni e muri in elevazione del nuovo garage esterno al sedime;
nuove fondazioni e nuovi muri in elevazione interrati in sostituzione delle murature di pietrame interrate preesistenti demolite, previa realizzazione di un sistema di puntellamento valutato in opera;
un architrave in acciaio a sostegno della muratura soprastante l'entrata del garage interno al sedime dell'edificio; soletta di copertura del garage esterno al sedime dell'edificio. Il prosieguo dei lavori, 25 poi, comportava la realizzazione del corpo di fabbrica relativo all'ascensore e la sopraelevazione per due nuovi piani dell'edificio, con strutture in legno, oltre alla nuova copertura. Gli interventi di adeguamento che trovano puntuale elencazione nella relazione del CTU, il quale ha messo in evidenza la complessità di un tale progetto, sottende la valutazione della sicurezza, le verifiche dell'intera struttura post-intervento, il rilievo e l'analisi storico-critica, la caratterizzazione meccanica dei materiali, i livelli di conoscenza e i fattori di confidenza (si v. p. 60 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Sulla scorta di tali elementi il CTU ha definito tali opere e attività costruzioni civili di natura non modesta. L'assunto ricostruttivo risulta condivisibile, dal momento la valutazione della sicurezza e l'effettuazione di precise analisi di natura tecnica sottende un bagaglio di conoscenze altamente specialistico e si attaglia ad un tipo di costruzione che, alla luce dei rilievi dianzi richiamati, non presentava affatto una struttura modesta, ma richiedeva lo svolgimento di una serie di operazioni di calcolo e di verifica della natura dei materiali particolarmente ampio e complesso. Del resto, il fatto che la parte progettuale risulta essere stata affidata all'Ing. non esonera da responsabilità il perito industriale Per_2 CP_2 estito il ruolo di direttore dei lavori, cui pertiene u compito di vigilanza e di controllo sulle opere in corso di esecuzione, sulle modalità di svolgimento dei lavori e sul rispetto delle normative e delle tempistiche. Nel caso che ci occupa, poi, risulta dagli atti che non è stata effettuata la denuncia dei cementi armati e non è stato scelto un collaudatore statico, circostanze di cui egli avrebbe dovuto diligentemente essere a conoscenza, essendo del resto obbligato alla regolare tenuta della contabilità di cantiere ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. n. 380 del 2001. Il direttore dei lavori è tenuto ad ispezionare l'opera nelle varie di realizzazione degli elementi strutturali e al controllo del cantiere e della conformità dei materiali utilizzati alle normative di settore. Da quanto evidenziato dal CTU, gli inadempimenti contrattuali perpetrati dal convenuto non risultano affatto di non scarsa importanza CP_2
e sui quali si to uito.
12. Giova, poi, scrutinare le ulteriori censure sollevate dall'attrice e dalle intervenienti, in relazione alle difformità rispetto a quanto autorizzato e ai lamentati difetti di costruzione, tra cui la realizzazione non a regola d'arte dei muri a piano interrato e la posa in opera di architrave metallico senza adeguato contrasto;
diffusi danni a carico del rivestimento a cappotto esterno e della copertura, nonché all'interno dell'edificio (distacchi, crepe e fessurazioni) e con infiltrazioni sulle facciate esterne e danni alla cancellata.
26 A riguardo il Consulente ha operato una precisazione di cui occorre tenere conto nella valutazione degli inadempimenti ascrivibili alle parti convenute e delle poste risarcitorie. Egli ha, infatti, chiarito che: “Data la natura dei lavori intrapresi, che ha previsto la demolizione e la sostituzione di gran parte delle fondamenta e dei muri portanti interrati dell'edificio delle attrici, era da escludere fin dall'avvio dei lavori la possibilità di utilizzo dell'immobile de quo per la sua destinazione propria. A parte gli evidenti motivi di sicurezza legati strettamente alla fase esecutiva, a lavori strutturali conclusi (qui si parla, naturalmente, di quelli già eseguiti), l'edificio delle ricorrenti doveva essere soggetto perlomeno a collaudo statico parziale, prima di essere nuovamente abitato. Si richiama, in proposito, il par.
9.1 delle NTC 2018, relativo alle prescrizioni generali in tema di collaudo statico, il quale stabilisce che “Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico”. Ciò equivale a dire che le opere progettate e costruite in base alle NTC 2018, possono avere l'agibilità solo a collaudo statico avvenuto. Dal momento che le opere oggetto di lite non sono state regolarmente denunciate all'Ufficio competente, per quanto evidenziato al capitolo 7 riguardo alla regolarizzazione della pratica cementi armati, nella situazione attuale e esclusa la possibilità di designare un collaudatore che depositi al competente Ufficio un collaudo statico parziale, finalizzato a circoscrivere e sanare quanto finora eseguito in violazione della legge”, sicché l'immobile durante i lavori di ripristino non potrà essere abitato e non potrà essere utilizzato secondo la destinazione sua propria (si v. p. 63 dell'elaborato peritale in atti). Circa il lamentato vizio della realizzazione non a regola d'arte dei muri a piano interrato e la posa in opera di architrave metallico senza adeguato contrasto, il Consulente ne ha rilevato la sussistenza e ne ha ricondotto la causa all'imperita e negligente sigillatura degli spazi rimasti tra getto dei nuovi muri e struttura sovrastante esistente eseguita dall'Impresa. Sul punto, dalla relazione emerge che non si tratterebbe di un vizio occulto e, pertanto, il Direttore dei lavori avrebbe dovuto rilevare l'esecuzione di tale lavorazione non a regola d'arte, ed intervenire prontamente per assicurare una soluzione delle problematiche presenti, cosa che invece non risulta essere stata fatta. Il CTU ha chiarito che: “Benché le strutture soprastanti si siano sostanzialmente assestate, è necessario provvedere a ripristinare la continuità strutturale tra nuovi muri e struttura preesistente. Per l'eliminazione del suddetto vizio, oltre che per l'idonea sigillatura dell'architrave metallico, si dovrà provvedere, previa pulizia del materiale impropriamente utilizzato, ad un opportuno rinzaffo con betoncino cementizio. antiritiro colabile ad elevata resistenza meccanica, idoneo per riparazioni strutturali. La lavorazione di ripristino dovrà interessare l'intero sviluppo dei nuovi muri interrati e dell'architrave, per la parte a ridosso del soprastante solaio, nei tratti non eseguiti a regola d'arte”, per un costo complessivo di Euro 800,00, inclusa la manodopera. Circa la posa in opera di architrave metallico senza adeguato contrasto, il Consulente ha correttamente evidenziato che tale lavorazione non è stata
27 eseguita affatto e che, pertanto, non può essere conteggiata tra i costi di ripristino (si v. p. 66 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Anche il lamentato pregiudizio al cappotto esterno, seppur nei limiti di quanto condivisibilmente accertato dal CTU, è stato ricondotto eziologicamente alle sollecitazioni provocate dalle demolizioni della terrazza esterna sud-ovest e del marciapiede perimetrale, oltre che durante i successivi scavi, eseguiti dall'Impresa. Non ravvisandosi un apporto causale di altri soggetti. Sul punto, il CTU ha calcolato che le spese per il ripristino degli angoli danneggiati e per la rimozione del cappotto da sostituire e per lo smaltimento ammontano ad Euro 170,00. Sono stati ritenuti sussistenti anche i danni alla copertura per un importo di Euro 700,00, dal momento che il pluviale ovest è stato scollegato dal canale di gronda, ricondotti però dal Consulente alle lavorazioni svolte dalla TA AN, che non è parte del presente giudizio, con fatturazione diretta delle relative attività direttamente con la committenza. Circa le lamentate fessurazioni provocate all'edificio per effetto dei lavori svolti, emerge dalla CTU che “il tipo di lavorazioni effettuate sui muri dell'interrato dell'edificio, ossia la loro demolizione con successiva ricostruzione, non sembrano esservi dubbi sulla causa delle fessurazioni accertate. Le lavorazioni suddette, infatti, hanno indubbiamente comportato rilevanti sollecitazioni da vibrazioni a carico dell'edificio. Peraltro, la sigillatura non a regola d'arte tra getto dei nuovi muri e struttura sovrastante esistente, potrebbe aver contribuito alle fessurazioni con dei modesti assestamenti delle strutture soprastanti. Non appaiono di rilevo, in un tal contesto, le vibrazioni indotte dalle operazioni di perforazione per la posa dei micropali. Premesso che, al riguardo, non si ha contezza se queste siano state effettuate a rotazione o a roto- percussione (e la seconda modalità che ha più probabilità di causare fessurazioni), e da notare che le pareti perimetrali più prossime alla berlinese (nella zona dell'angolo sud), non sono state interessate dalle fessurazioni e, inoltre, non si ha notizia di danni a carico degli edifici confinanti, il che potrebbe far pensare ad una prudenziale esecuzione delle perforazioni a semplice rotazione. In ogni caso, proprio per l'invasività delle lavorazioni previste, la produzione di fessurazioni e cavillature non appare per nulla anomala e, peraltro, vista la contenuta entità del fenomeno, non si può dire che le importanti lavorazioni di demo-ricostruzione siano state effettuate con particolare negligenza. chiaramente, non esclude che i danni conseguenti dovessero essere sistemati a cura dell'impresa resistente, dato che il progetto non prevede lavori di ristrutturazione interni a carico dell'appartamento di piano terra, dove si sono rilevate le fessurazioni in oggetto” (si v. p. 71 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Quanto alle infiltrazioni nel vano scale, le stesse sono state ricondotte all'improprio scarico del pluviale est, avviato a dispersione fino alla realizzazione della nuova rete di smaltimento delle acque bianche da imputarsi alla condotta dell'appaltatrice, seppur di modesta entità, con una quantificazione complessiva dei costi di ripristino in Euro 900,00 (v. foto 75). Anche i danni alla cancellata sono stati ricondotti nell'elaborato peritale alla negligenza con cui l'Impresa appaltatrice ha provveduto allo 28 smontaggio ed allo stoccaggio della cancellata, la quale richiede una revisione generale da parte del fabbro per un costo complessivo di Euro 610,00 oltre IVA. Sono stati, invece, quantificati in Euro 1.209,91, oltre IVA, le spese di demolizione di fondazioni per puntellamento alta portata, ritenendo il CTU “congruo un prezzo doppio (per demolizione a mano e/o con mezzi operativi di piccole dimensioni) rispetto al p.u. PAT B.02.10.0045.005, tarato per demolizione di manufatti in c.a. presenti all'esterno di fabbricati (in analisi prezzo e prevista la demolizione con escavatore cingolato 80-110 kW, qui non utilizzabile), quindi €/m3 227,00”, giungendo a riepilogare come segue i costi di ripristino, per l'eliminazione dei vizi di cui si è accertata la sussistenza, al netto dell'IVA:
“Muri interrato e architrave € 800,00 ( - CP_1 CP_2
Rivestimento a cappotto € 170,00 ( CP_1
Copertura € 810,00 ( Parte_4
Fessurazioni e infiltra ,00 CP_1
Cancellata € 610,00 CP_1
Fondazioni puntellam 09,91 ” CP_1
(si v. p. 76 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Il CTU ha ravvisato, poi, la totale assenza della contabilità di cantiere da parte del direttore dei lavori che costituisce un inadempimento grave da parte dello stesso, tanto da aver costretto il Consulente ad effettuare un'ampia opera di calcolo ampiamente riscontrabile alle pp. 77- 114 della relazione, sulla scorta delle evidenti lacune documentali addebitabili alla convenuta e alla direzione dei lavori e lamentate dalla committenza, tanta da indurla ad intimare una immediata sospensione dei lavori. La nuova contabilità di cantiere, per come calcolata dal CTU, ammonta d Euro 65.164,72, oltre, in cui sono ricomprese le opere edili;
i lavori in economia e le forniture. Dalla tabella elaborata dal Consulente a p. 115, risulta quanto di seguito testualmente riportato:
“Fatture pagate i ( doc.
2 - p. ric . ) CP_10
22/08/2019 .000,00 (+ IVA 4%) € 20.800,00 22/08/2019 Ft. n. 25/00 € 10.000,00 (+ IVA 4%) € 10.400,00 21/10/2019 Ft. n. 35/00 € 30.000,00 (+ IVA 10%) € 33.000,00 12/12/2019 Ft. n. 48/00 € 10 . 0 00 ,00 ( + IVA 4 % ) € 10.400 ,00 Totale impresa € 70.000,00 € 74.600,00 CP_1
Si evidenzia un mento di:
€ 70.000,00 - € 65.164,72 = € 4.835,28, esclusa IVA, che rappresenta la somma eccedente il valore delle opere realizzate, addebitata a parte ricorrente”. A tale importo il CTU ha aggiunto solo, ai fini di esaustività della trattazione, l'importo per le lavorazioni eseguite dalla TA AN che non è stata chiamata in causa nell'odierno giudizio, pari ad Euro 43.000,00, oltre IVA, ritenuto congruo, ottenendosi la somma finale di Euro 108.164,72, mentre il totale pagato ammonta ad Euro 113.000,00, oltre IVA, con una eccedenza di Euro 4.835,28. 29 Quelle di cui sopra costituiscono le fatture pagate da parte attorea in favore dell'appaltatrice. Giova, però, considerare che l'appaltatrice ha emesso due ulteriori fatture, oggetto di decreto ingiuntivo, quella del 12 Dicembre 2019 (Ft. n. 47/00 Euro 20.000,00 (+ IVA 10%) Euro 22.000,00) e quella 10 Luglio 2020 (Ft. n. 42/00 Euro 20.964 ,63 ( + IVA 10 % ) Euro 23.061 ,09), con un totale di insoluti pari ad Euro 45.061,09. Tale ulteriore importo, in parte qua l'eccedenza già vista sopra con riguardo alle opere effettivamente realizzate, come è stato condivisibilmente esposto dal Consulente, non trova alcun riscontro contabile. Sul punto, non meritano accoglimento le difese della convenuta circa la sospensione dei lavori ad opera della committenza, la quale con il suo contegno avrebbe impedito la materiale prosecuzione delle attività e il completamento delle opere edili. Preme evidenziare che la sospensione dei lavori da parte delle committenti trova fondamento proprio nella mancata elaborazione e trasmissione della contabilità, lamentata attraverso lo scambio di email allegate agli atti, per cui alcuna condotta inadempiente può essere addebitata alle stesse, atteso che il direttore dei lavori è responsabile dell'aspetto contabile. In particolare, egli è tenuto alla misurazione e alla valutazione dei lavori su un piano prettamente economico e la corretta esecuzione di tali obbligazioni implica che la figura in esame rediga costantemente dei documenti tecnici e contabili, a cui si aggiungono i verbali, le disposizioni, le relazioni integrative e i certificati necessari. La mancata nomina del collaudatore statico da parte delle committenti costituisce sicuramente una condotta omissiva, ma non assurge ad elemento che nell'economia complessiva del rapporto sia tale da alterare in modo significativo il sinallagma contrattuale, atteso che tale omissione non ha assunto rilievo nella verificazione dei danni lamentati riconducibili a vizi e difetti nell'esecuzione dei lavori e nella realizzazione dell'opera da ascriversi alla convenuta e al terzo chiamato, CP_2
Gli elementi probatori dianzi indicati depo l'inadempimento delle obbligazioni gravanti sul perito industriale stante il CP_2 mancato riscontro documentale di tale adempimento, non potendovisi ovviare con la prova testimoniale in ragione della natura scritta di ciò che attiene alla contabilità. A tale condotta inadempiente, occorre aggiungere quanto riscontrato dal Consulente nominato in sede di ATP, con riguardo al progetto redatto dal convenuto in qualità di direttore dei lavori, che manca del CP_2 computo ativo, non consentendo di identificare in modo dettagliato le lavorazioni mancanti. Sul punto, il Consulente, in modo condividibile, ha elencato una serie di lavorazioni necessarie per il completamento delle opere, alla luce delle previsioni del progetto autorizzato e viste le lavorazioni eseguite,
30 escludendo quelle necessarie ai ripristini e alla eliminazione dei vizi riscontrati. In particolare, sono elencate le seguenti ulteriori lavorazioni: “completamento della rampa garage e del passo carraio, con ripristino del cancello esterno preesistente in ferro battuto;
completamento dell'ingresso al nuovo garage interno al sedime dell'edificio, con rifinitura dell'apertura e fornitura e posa del portone;
completamento e sistemazione del garage interno al sedime dell'edificio e delle cantine;
rifinitura garage esterno e realizzazione parapetto sopra rampa;
realizzazione intero corpo di fabbrica relativo all'ascensore, con frontistante disimpegno e relativi accessi ai piani, da piano interrato a piano terzo;
completamento isolazione interrati;
sistemazione allacciamenti impiantistici reinterri drenanti;
intera sopraelevazione dell'edificio come da progetto, ovvero costruzione di una nuova unita indipendente al secondo e terzo piano, strutturalmente realizzata in legno e con divisorie interne in cartongesso, al fine di non sovraccaricare troppo le strutture esistenti, con realizzazione della nuova copertura;
rifacimento di tutti i serramenti esterni esistenti;
incremento di spessore del cappotto esistente, da ca. 8 a ca. 16 cm di spessore;
sistemazioni esterne (giardino, marciapiede perimetrale e terrazza esterna a sud-ovest, con fioriere) e ripristino recinzione in ferro battuto preesistente” (si v. p. 119 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP).
13. Venendo al profilo degli inadempimenti imputabili alle parti convenute, tenuto conto della diversità dei titoli negoziali fondanti le rispettive responsabilità, giova considerare quanto segue. Il CTU in sede di ATP ha riscontrato, come ampiamente elucidato sopra, plurimi vizi nell'opera realizzata, costituiti dall'errata realizzazione soletta del garage esterno;
da un'errata realizzazione della finestra del garage interno;
difetti a carico dei muri interrati e architrave;
danni al rivestimento a cappotto esterno;
danni alla copertura e per fessurazioni e infiltrazioni;
danni alla cancellata ed errata realizzazione fondazioni puntellamento. Inoltre, deve tenersi in considerazione la variante per la correzione del posizionamento della soletta e del terreno;
le spese per le pratiche di rilascio del permesso di costruire in sanatoria e la necessità di procedere alla denuncia delle opere in cemento armato. Per quanto riguarda il vizio inerente alla soletta esterna del garage, nella ricostruzione del CTU, esso è riconducibile ad un errore esecutivo che trova origine da un vizio progettuale. Siffatto vizio non è suscettivo di sanatoria e richiede un intervento ablativo. Il manufatto irregolare risultava costruito anche in violazione delle norme sulle distanze legali minime dai confini. Sul punto, il Consulente ha chiarito che: “L'impresa resistente non potesse accorgersi dell'errore progettuale con il solo esame degli elaborati predisposti dal progettista e direttore dei lavori p.i. Infatti, l'accertamento del vizio, CP_2 ipotizzabile ma non così evidente, in se . ha richiesto un rilievo suppletivo, peraltro svolto con tecniche di precisione. In questo caso specifico, quindi, si ritiene di poter affermare che l'impresa resistente abbia operato quale nudus minister, in base 31 alle indicazioni della D.L. e sulla scorta del progetto dallo stesso redatto, in qualità di progettista. Pertanto, per tale vizio si rileva il nesso di causalità nella condotta del p.i. che, causa il suddetto errore progettuale, faceva eseguire la soletta in posizione CP_2 ale vizio, oltre a comportare la demolizione del manufatto, e altresì causa della detrazione dalla contabilità relativa al manufatto stesso, la cui responsabilità va parimenti ascritta” (si v. pp. 120 e 121 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Con ciò si è evidenziata una carenza di responsabilità a titolo concorrente della TA appaltatrice, con conseguente radicarsi della stessa solo in capo al CP_2
D , per i vizi riscontrati nel garage interno al sedime dell'edificio, in cui al posto dell'unica finestra preesistente e prevista, ne sono state realizzate due, di cui una con dimensioni diverse dalle altre, l'errore compiuto nella realizzazione dell'opera risulta, secondo il CTU, ascrivibile interamente alla TA appaltatrice, atteso che la predisposizione della casseratura per la realizzazione dei muri può essere una lavorazione non immediatamente riscontrabile con la normale presenza in cantiere richiesta al direttore dei lavori (si v. p. 121 dell'elaborato peritale redatto in sede di ATP). Circa i vizi riscontrati sui muri interrati e sull'architrave, trattandosi di difetti palesi e non occulti avrebbero dovuto essere rilevati dalla direzione dei lavori, sicché ricorre un concorso colposo di e di Controparte_1
a riguardo, seppur la risp lpa CP_2 CP_6
e il Direttore dei lavori a di colpa omissiva. I danni significativi rilevati al rivestimento sono avvenuti durante le demolizioni della terrazza esterna sud-ovest e del marciapiede e, in tal caso, la responsabilità si ritiene addebitabile alla appaltatrice. CP_6
È stato chiarito dal CTU che i danni rico bili alle fessurazioni sono state provocate dalla TA AN mediante l'uso della perforatrice idraulica per la posa dei micropali della paratia berlinese - settore sud-ovest verso via dei Prati, ovvero l'opera provvisionale destinata a sostenere la pubblica via nel periodo di apertura degli scavi. Parimenti imputabili all' resistente risultano essere i danni dovuti Pt_6 alla presenza di fessurazioni e di infiltrazioni, per i quali, nonostante la CTU non evidenzi la presenza di una condotta particolarmente negligente, ciò non esime dal dover considerare che nel caso che ci occupa rilevano le previsioni di cui all'art. 1455 c.c., in tema di inadempimento di non scarsa importanza. Inoltre, la TA avrebbe dovuto rimediare agli stessi, così come a carico della TA appaltatrice sono i danni cagionati alla cancellata e dalla realizzazione a quota impropria delle fondazioni. Per quanto riguarda la soletta del garage esterno, emerge dall'elaborato l'impossibilità di una sua regolarizzazione, che sottende una demolizione dell'opera, previa presentazione di un'apposita variante che corregga gli
32 errori rilevati nel progetto del p.i. a cui va ascritta la CP_2 responsabilità. Circa le altre opere oggetto di permesso di costruire in sanatoria e già richiamate sopra, sottendono una responsabilità concorrente dell'appaltatrice e della direzione dei lavori, ciò in ragione del fatto che i vizi riscontrati non pertengono solo alla realizzazione delle opere, ma ad errori grafici riscontrati nel progetto autorizzato. Si palesa una ulteriore responsabilità della TA appaltatrice nella mancata denuncia delle opere in cemento armato in spregio all'art. 65, c. 1, del d.P.R. n. 380 del 2001 e del direttore dei lavori che non ha curato la regolare tenuta dei documenti di cantiere in violazione di quanto previsto dall'art. 66, c. 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. Non assume valore escludente la responsabilità della convenuta e del terzo chiamato l'eccezione inerente alla mancata nomina, da parte delle committenti, di un collaudatore statico, atteso che i lavori edili non avrebbero dovuto essere intrapresi a fronte di una mancata denuncia di tale tipo di opere alla competente Autorità amministrativa gravante sull'appaltatrice. Indubbiamente, il direttore dei lavori, cui pertengono i compiti tipici di controllo dei dati amministrativi resi dall'appaltatore e la verifica delle domande riguardanti i permessi necessari all'appaltante, non svolto in modo diligente la propria funzione di vigilanza, concorrendo nella causazione dell'evento dannoso. Il fatto che il CTU abbia ripartito, con riguardo a talune lavorazioni, in modo frazionato le quote di responsabilità non esime dal considerare che il vincolo di solidarietà dianzi richiamato fa sì che entrambi abbiano contribuito a diverso titolo al verificarsi dell'evento. Risulta, invece, la nomina dell'Ingegnere cui competeva la pratica inerente alla prestazione energetica. Le risultanze della CTU, unitamente ai documenti di causa, consentono a questo Giudice di ritenere fondata l'opposizione proposta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Infatti, come emerge dall'elaborato peritale, le somme portate nelle due fatture n. 47/00 dd. 12/12/2019 e n. 42/00 dd. 10/07/2020, non hanno alcun riscontro contabile e non sono dovute, in assenza di espressa pattuizione negoziale in tal senso, visto che il contratto è stato concluso verbalmente e non è possibile attingere ad altra documentazione comprovante la debenza di tali importi, a nulla rilevando una eventuale prova testimoniale non ammessa per tali motivi da questo Giudice. In tal caso, preme evidenziare che la fattura non possiede alcun valore probatorio in ordine all'esistenza del credito, che, proprio per tal motivo, quando è oggetto di contestazione dev'essere effettivamente verificato in tutti i suoi elementi, come sostiene l'unanime giurisprudenza: “La fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra 33 tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto, tant'è che, contro ed in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti” (cfr., in tal senso, espressamente, Cass. Civ., 28 aprile 2004, n. 8126). Sulla scorta del compendio probatorio in atti si ritengono sussistenti varie e distinte condotte omissive, in parte addebitabili al direttore dei lavori e in parte alle imprese che hanno eseguito le lavorazioni, da ritenersi tutte causative del danno, non potendo l'ultima assurgere a causa efficiente esclusiva dello stesso. In altre parole, l'esecuzione di una serie di lavorazioni in difformità alle regole della perizia da parte dell' non priva di efficacia Parte_6 causale la condotta omissiva Direttore dei lavori atteso che: “In presenza di fatti imputabili a più persone, coevi o CP_2
l tempo, deve essere riconosciuta a tutti un'efficacia causativa del danno, ove abbiano determinato una situazione tale che, senza l'uno o l'altro di essi, l'evento non si sarebbe verificato, mentre deve attribuirsi il rango di causa efficiente esclusiva ad uno solo dei fatti imputabili quando lo stesso, inserendosi quale causa sopravvenuta nella serie causale, interrompa il nesso eziologico tra l'evento dannoso e gli altri fatti, ovvero quando il medesimo, esaurendo sin dall'origine e per forza propria la serie causale, riveli l'inesistenza, negli altri fatti, del valore di concausa e li releghi al livello di occasioni estranee” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 92 del 2017). Non vale, poi, ad escludere tale responsabilità solidale la graduazione delle colpe tra i diversi danneggianti, che ha una mera funzione di ripartizione interna tra i coobbligati della somma versata a titolo di risarcimento del danno, e non elide affatto la solidarietà tra loro esistente (cfr. Cass. Civ., Sez. III, ord. n. 2066 del 2018). Circa la quantificazione dei danni, preme considerare che il CTU, fatta eccezione per gli importi versati alla TA AN che non è parte del presente giudizio e ritenuti congrui dal Consulente, ha stimato il valore complessivo delle opere realizzate in Euro 65.164,72 + Euro CP_1
43.000,00 , per un totale di Euro 108.164,72, , mentre Parte_4 il totale p tato di Euro 113.000,00, oltre IVA, sicché da tale importo occorre detrarre la somma di Euro 70.000,00 (Euro 113.000,00 – Euro 43.000,00, versati ad ottenendosi la somma di Euro Parte_4
70.000,00. Su tale somma d re calcolati gli interessi dal dì del dovuto sino al saldo effettivo, non potendo applicarsi il d.lgs. n. 231 del 34 2002, invocato dalla difesa dell'opponente, non trattandosi di transazione commerciale tra due imprese o tra un'impresa ed una Pubblica amministrazione. Tale è l'importo dovuto dalla convenuta che è l'unica Controparte_1 beneficiaria delle somme indicate nelle ealizzazione delle opere oggetto di appalto nn. 24/00; 25/00; 35/00 e 48/00 emesse tra Agosto 2019 e Dicembre 2020 e riportate a p. 4 dell'atto di citazione in opposizione (si v. doc. 2 allegato al fascicolo dell'opponente). Occorre procedere, poi, alla liquidazione delle singole voci di danno patrimoniale patito dalla parte opponente e dalle intervenienti in qualità di comproprietarie del bene immobile, tenendo conto dei soggetti considerati responsabili sulla base delle condivisibili risultanze peritali. Nello specifico, sono da porsi a carico della TA appaltatrice e della direzione dei lavori i costi di ripristino delle opere affette dai vizi appurati dal CTU. In particolare, sono da addebitare alla le spese per il Controparte_1 ripristino della finestra garage (Euro azioni (Euro 900,00), della cancellata (Euro 610,00) e del puntellamento delle fondazioni Euro 1.209,91, per un totale di Euro 4.168,90. A tali somme occorre aggiungere le spese per la sanatoria (Euro 2.022,83) e la denuncia in cemento armato (Euro 2.854,63), quest'ultima da ripartirsi in parti eguali a metà, in ragione della natura solidale della responsabilità, ottenendosi la cifra di Euro 4.877,00, cui aggiungere le detrazioni di contabilità per Euro 5.318,81. L'importo complessivo a carico di a titolo di spese di Controparte_1 ripristino ammonta, dunque, ad Euro 14.365,34. Sono da porsi a carico del direttore dei lavori le spese per la CP_2 demolizione della soletta (Euro 3.619,03), la ella contabilità della soletta (Euro 6.775,95) e quelle per il muro interrato e l'architrave (Euro 400,00), ottenendosi la cifra di Euro 11.847,48, cui aggiungere Euro 812,00 per la variante della posizione della soletta, nonché le spese per la sanatoria (Euro 2.022,83) e la denuncia in cemento armato (Euro 2.854,63), queste ultime ripartite con l'appaltatrice, pari a complessivi Euro 5.689,63, i quali sommati ad Euro 11.874,48, portano all'importo finale di Euro 17.564,14. Deve trovare accoglimento la domanda di rimborso delle somme dovute a titolo di contributo da parte della per l'installazione dell'ascensore esterno ad uso condominiale, cui parte attorea ha fatto rinuncia in ragione del venir meno dei presupposti di fruizione del beneficio per effetto di condotte inadempienti imputabili alla convenuta e al terzo chiamato. Sul punto soccorre quanto accertato dal CTU, il quale ha chiarito che:
“Data la natura dei lavori intrapresi, che ha previsto la demolizione e la sostituzione di gran parte delle fondamenta e dei muri portanti interrati dell'edificio delle attrici, era da escludere fin dall'avvio dei lavori la possibilità di utilizzo dell'immobile de quo per la sua destinazione propria. A parte gli evidenti motivi di sicurezza legati strettamente 35 alla fase esecutiva, a lavori strutturali conclusi (qui si parla, naturalmente, di quelli già eseguiti), l'edificio delle ricorrenti doveva essere soggetto perlomeno a collaudo statico parziale, prima di essere nuovamente abitato. Si richiama, in proposito, il par.
9.1 delle NTC 2018, relativo alle prescrizioni generali in tema di collaudo statico, il quale stabilisce che “Le opere non possono essere poste in esercizio prima dell'effettuazione del collaudo statico”. Ciò equivale a dire che le opere progettate e costruite in base alle NTC 2018, possono avere l'agibilità solo a collaudo statico avvenuto. Dal momento che le opere oggetto di lite non sono state regolarmente denunciate all'Ufficio competente, per quanto evidenziato al capitolo 7 riguardo alla regolarizzazione della pratica cementi armati, nella situazione attuale e esclusa la possibilità di designare un collaudatore che depositi al competente Ufficio un collaudo statico parziale, finalizzato a circoscrivere e sanare quanto finora eseguito in violazione della legge”, sicché l'immobile durante i lavori di ripristino non potrà essere abitato e non potrà essere utilizzato secondo la destinazione sua propria (si v. p. 63 dell'elaborato peritale in atti). L'importo da liquidare a titolo di mancato guadagno corrisponde alla somma di Euro 29.067,43, cui le parti avrebbero potuto aspirare, senza rinunciarvi, se le lavorazioni dell'immobile avessero avuto un normale svolgimento. Con esclusione di ulteriori voci di danno a titolo di costi di ripristino in quanto tale pregiudizio si ritiene liquidato in via satisfattiva attraverso le voci calcolate partitamente dal CTU. Non si ritiene potersi liquidare la somma di Euro 30.000,00 a titolo di danno non patrimoniale subito dall'opponente e dalle intervenienti per non aver potuto vivere in un ambiente decoroso, risultando la richiesta assertiva e non supportata da idonei elementi di riscontro sul piano probatorio. Preme evidenziare, infatti, che l'accertamento del danno non patrimoniale esige necessariamente che sia allegata e provata l'esistenza della lesione dell'interesse giuridicamente protetto e che sia individuata e provata la perdita che ne è derivata. Il danneggiato nel formulare la richiesta risarcitoria deve, quindi, allegare (cioè descrivere) necessariamente:
la condotta che ha determinato la lesione dell'interesse giuridicamente protetto;
la perdita di tutte le utilità (e quindi anche le rinunce e le sofferenze) che sono derivate dalla lesione dell'interesse protetto, per le quali si domanda il risarcimento;
l'ammontare del risarcimento o i criteri di liquidazione invocati per la monetizzazione del pregiudizio non patrimoniale. Il danneggiato deve, poi, provare l'esistenza del danno, le sue caratteristiche e la sua entità; va quindi dimostrata sia la subita lesione dell'interesse protetto, sia le disutilità che ne sono conseguite (cfr. Cass. Civ., sent. n. 7513 del 2018).
14. Sulla scorta delle argomentazioni che precedono si ritiene che il compendio probatorio abbia dimostrato la sussistenza di una 36 responsabilità per inadempimento a carico del direttore dei lavori. La non scarsa importanza dell'inadempimento imputabile al Perito industriale che si è riverberata sul rapporto negoziale in essere sulla CP_2
a, cui hanno fatto seguito le voci di danno elencate sopra, denota il sussistere di un contegno non diligente nell'esecuzione dell'incarico assunto che stride con quella diligenza qualificata che tipizza le attività poste in essere dal prestatore d'opera intellettuale. A riguardo, risultano di ausilio gli assunti interpretativi forniti dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che: “(...) l'esclusione di responsabilità per danni in caso di soggetto ridotto a mero esecutore di ordini (nudus minister) non si applica al direttore dei lavori che, per le sue peculiari capacità tecniche, assume nei confronti del committente precisi doveri di vigilanza, correlati alla particolare diligenza richiestagli (…). Il direttore dei lavori, pur prestando un'opera professionale in esecuzione di un'obbligazione di mezzi e non di risultato, è chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti l'impiego di peculiari competenze tecniche e deve utilizzare le proprie risorse intellettive e operative per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della diligentia quam in concreto” (cfr. Cass. Civ., Sez. II, 7 febbraio 2020, n. 2913). Il direttore dei lavori non può essere considerato un mero esecutore, o
“nudus minister”, bensì un soggetto dotato di competenze tecniche specifiche e incaricato di tutelare gli interessi del committente durante tutte le fasi dell'opera. Anche quando agisce in qualità di libero professionista nell'ambito di un contratto di prestazione d'opera intellettuale, è gravato da un obbligo di vigilanza effettiva sull'esecuzione dei lavori. La vigilanza deve essere esercitata con la massima diligenza, rapportata al livello concreto di competenza richiesto dalla natura dell'intervento. La Corte ha, inoltre, sottolineato che “Rientrano, pertanto, nelle obbligazioni del direttore dei lavori, l'accertamento della conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
sicché non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore e, in difetto, di riferirne al committente” (cfr. Cass. Civ., ord. n. 27045 del 2024). La responsabilità del direttore dei lavori non viene meno per il semplice fatto che l'esecuzione materiale sia demandata ad altri soggetti, quali l'appaltatore o il subappaltatore. Tra i doveri del direttore vi è l'accertarsi che ogni fase costruttiva sia coerente con il progetto approvato e conforme alle regole dell'arte, anche mediante l'adozione di accorgimenti tecnici e l'eventuale sospensione dei lavori in caso di criticità. Si attribuisce, così, al direttore dei lavori un ruolo centrale nel garantire la corretta esecuzione dell'opera e nel prevenire, attraverso un controllo
37 tecnico rigoroso e costante, l'insorgenza di vizi e difetti che potrebbero compromettere l'utilizzabilità, la sicurezza e la durabilità dell'opera. Infatti, l'assenza di difformità o vizi non costituisce oggetto di una semplice garanzia, rilevando piuttosto sotto il profilo del corretto adempimento da parte del prestatore d'opera di quanto pattuito che legittima, come ne caso di specie, la parte committente ad agire per ottenere la risoluzione del contratto, il risarcimento dell'eventuale danno e il venir meno dell'obbligo di pagare il corrispettivo. Gli accertati inadempimenti a carico del Direttore dei lavori nello svolgimento del proprio incarico non solo hanno determinato questo Giudice a disporne la condanna al pagamento delle somme indicate sopra, ma denotano una condotta contraria a quel dovere di diligenza qualificata su di esso gravante, che ha inciso sul sinallagma contrattuale, alterandolo per causa imputabile al con ciò rendendo di fatto priva di CP_2 fondamento la propos riconvenzionale che deve essere rigettata. Parimenti, i vizi riscontrati nelle opere, per come analiticamente elencate sopra, denotano una ulteriore condotta inadempiente della TA appaltatrice, la quale ai sensi dell'art. 1455 c.c. non è di scarsa importanza avuto riguardo all'interesse della Committenza nel momento in cui doveva essere effettuata la prestazione e alla natura e alle finalità del rapporto (cfr. Cass. Civ., sent. n. 20551 del 2014). Per tali ragioni, non solo la pretesa azionata in sede monitoria, non essendo stata provata, non può trovare accoglimento in sede di opposizione, ma la condotta colposa assunta dall'appaltatrice nella causazione dei danni lamentati dalla Committenza ne giustifica la condanna alla restituzione del prezzo ricevuto pari ad Euro 70.000,00, oltre che al pagamento dei costi di ripristino sopra meglio indicati.
6. Non si ritiene operante nel caso di specie la manleva richiesta dal convenuto nei riguardi della propria Compagnia assicurativa. CP_2
Come già r TU in sede di ATP, il R.D. n. 275/1929, recante il
“Regolamento per la professione di perito industriale”, all'art. 16 sancisce che:
“Possono essere adempiute dai periti edili anche la progettazione e direzione di modeste costruzioni civili”. Il Consulente ha più volte ribadito che l'intervento edilizio posto in essere non costituisce affatto una modesta abitazione civile. Tale dato si evince dalla complessità degli interventi strutturali oggetto di appalto e dalle plurime attività da svolgere, tra cui la denuncia delle opere in cemento armato. Nel caso che ci occupa, risulta che il progetto strutturale sia stato in effetti redatto dall'Ing. ma ciò non esime dal dover Per_2 considerare che in qualità di Direttore dei lavori, avesse il CP_2 compito di vigil retta esecuzione delle opere da un punto di vista strutturale. A tal proposito si rimanda a quanto già argomentato sopra. 38 Giova, poi, considerare che le condizioni di polizza allegate agli atti dalla terza chiamata non contemplano le attività esaminate nel caso di specie. In particolare, l'art. 2 riguarda i danni patrimoniali derivanti dall'espletamento di attività professionali diverse da quella di progettista e D.LL. (disciplinate queste ai sensi dell'art. 1 – oggetto dell'Assicurazione e che opere esclusivamente per danni materiali) e descritte dalle lettere a) fino ad h). L'art. 5 esclude dalla copertura assicurativa i danneggiamenti materiali alle opere oggetto delle prestazioni dell'assicurato. L'art. 12 tratta i pregiudizi economici non derivanti da danni materiali conseguenti a difetti emersi dopo l'ultimazione dei lavori. Nel caso in esame i difetti sono stati constatati in corso d'opera e proprio la loro constatazione ha portato alla sospensione dei lavori. Per quanto riguarda l'esecuzione viziata da difetti dei muri interrato e dell'architrave si tratta di danni riguardanti le opere oggetto dell'attività professionale ed è, quindi, richiamabile l'art. 11 delle Condizioni generali di contratto che, però, opera esclusivamente per i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere, circostanza che non ricorre nel caso di specie anche perché, come anzidetto, al momento della contestazione delle problematiche e della conseguente sospensione dei lavori, le opere non erano state ultimate. Non risulta applicabile neppure l'estensione di cui all'art. 12 sezione II, rubricato “Altri pregiudizi economici”, in quanto “l'assicurazione vale anche per quanto l'Assicurato sia tenuto a pagare per: …; mancato godimento di edifici adibiti a civile abitazione;
non derivanti da danneggiamenti materiali a cose, conseguenti a gravi difetti dell'opera, emersi dopo la sua ultimazione …. L'opera si intende ultimata, qualora nel corso della validità del contratto si verifichi una delle seguenti condizioni che determinano l'accettazione dell'opera stessa senza riserve da parte del committente…” No risulta invocabile neppure quanto statuito dall'art. 13, che si estende ai danni da mancato godimento dell'abitazione, in quanto gli stessi dovrebbero derivare da danneggiamento materiale indennizzabile a termine di polizza, circostanza non operante nel caso di specie. Di tal guisa, la richiesta di manleva deve essere rigettata.
16. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55 del 2014, come mod. dal D.M. n. 147 del 2022, nell'importo complessivo di Euro 11.119,00, inclusi gli esborsi di Euro 259,00, avuto riguardo alle controversie di valore indeterminabile e di complessità media, nei valori medi. A tale somma occorre aggiungere le spese della fase di ATP che si liquidano in complessivi Euro 3.728,00. Le spese sostenute dalla parte opponente e dalle intervenienti a titolo di CTP rientrano tra le spese processuali e sono, quindi, ripetibili, purché non superflue od esorbitanti. In tal caso, si ritengono plausibili e devono essere poste a carico della parte convenuta e del terzo chiamato negli CP_2 importi indicati nelle fatture di cui ai docc.
1-8 inseriti nu i cui allegato 16 (fasc. parte opponente). 39 Le spese di CTU, per come liquidate all'esito del procedimento di ATP devono essere poste a carico della parte convenuta e del terzo chiamato
CP_2 mato è tenuto alla liquidazione delle spese di lite in CP_2 favore della prop i assicurativa, stante l'esclusione dell'operare della manleva, da quantificarsi in complessivi Euro 10.860,00, per le ragioni di cui sopra.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, nel giudizio pendente tra le parti di cui in epigrafe, così provvede: 1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 670 del 2020 emesso dal Tribunale di Trento nel procedimento n. 1963 del 2020 RGAC;
2) previa risoluzione del contratto di appalto, condanna la parte convenuta al pagamento in favore di , di e di Parte_1 CP_4 CP_5
della somma di , a ituz
[...] corrispettivo versato in esecuzione del contratto, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
3) condanna la parte convenuta al pagamento in favore di Parte_1 di e di della somma di CP_4 CP_5 titolo di rimborso dei costi di ripristino, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
4) condanna il terzo chiamato, al pagamento in favore Controparte_2 di , di della somma di Parte_1 CP_4 CP_5
Euro 17.564,14, a titolo di rimborso dei costi di ripristino, oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al saldo effettivo;
5) condanna la parte convenuta e il terzo chiamato, al Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, in favore di Parte_1 CP_4
e di della somma di Euro 29.067,43 a titolo di perdita
[...] CP_5 ntr iale per l'installazione dell'ascensore ad uso condominiale;
6) rigetta le ulteriori domande proposte dall'attrice e dalle intervenienti;
7) rigetta le domande riconvenzionali proposte dal terzo chiamato nonché la richiesta di manleva;
CP_2
la parte convenuta e il terzo chiamato, al Controparte_2 pagamento, in solido tra loro, alla rifusione delle sp di di e di quantificate in Parte_1 CP_4 CP_5 no per pari ad Euro 3.728,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge e alle spese di CTP per come calcolate in parte motiva;
9) pone definitivamente a carico della parte convenuta e del terzo chiamato, in solido tra loro delle spese di CTU, per Controparte_2 come già l TP;
40 10) condanna il terzo chiamato alla rifusione delle spese di lite CP_2 in favore della terza chiamata, Compagnia assicurativa che si liquidano in Euro 10.860,00, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15 per cento, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Trento, il 26 Luglio 2025.
Il Giudice Dr.ssa Giuseppina Passarelli
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice, Dr.ssa Giuseppina Passarelli, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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