Decreto decisorio 10 maggio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, decreto decisorio 10/05/2021, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 10/05/2021
N. 00378/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
Il Presidente
ha pronunciato il presente
DECRETO
sul ricorso numero di registro generale 378 del 2015, proposto da
Savi Servizi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Donatella Cerqueni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Bassano del Grappa, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Laura Dal Zuffo, con domicilio eletto presso lo Studio VI RA in Mestre, Calle del Sale, 51;
nei confronti
Etra s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Caia e Stefano Colombari, con domicilio eletto presso lo Studio Franco ST SS in Venezia, Dorsoduro, 3593;
per l'annullamento
della delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 22 dicembre 2014 nonché delle relazioni tecnico economiche ad esso allegate;
e per l’accertamento della cessazione di efficacia alla data del 31 dicembre 2013 dell'affidamento diretto in house del servizio rifiuti;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 1 dell'allegato 3 (Norme transitorie) al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
Visto l'art. 83 cod. proc. amm.;
Rilevato che il ricorso risulta depositato il giorno 20 marzo 2015;
Rilevato altresì che in data 26 maggio 2020 la Segreteria ha provveduto a comunicare alle parti costituite, tramite p.e.c., l’avviso di perenzione ultraquinquennale di cui all’art. 82, co.1, cod. proc. amm., e che tale avviso è stato ricevuto nella stessa data di trasmissione;
Considerato che nel termine e nel modo previsti dal citato art. 82, co. 1, cod. proc. amm. non è stata presentata nuova istanza di fissazione di udienza e che pertanto il ricorso va dichiarato perento;
Dato atto che, ai sensi dell’art. 83 cod. proc. amm., le spese di giudizio restano a carico delle parti che le hanno sopportate.
P.Q.M.
Dichiara estinto per perenzione il ricorso indicato in epigrafe.
Nulla per le spese.
La Segreteria darà comunicazione del presente decreto alle parti costituite. Nel termine di 60 giorni dalla comunicazione ciascuna delle parti costituite può proporre opposizione al Collegio, con atto notificato a tutte le parti e depositato presso la Segreteria entro 10 giorni dall'ultima notifica.
Così deciso il giorno 7 maggio 2021.
| Il Presidente |
| Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO