Art. 2. null a osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego o di residenza.
Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra forza armata, il nulla-osta e' rilasciato dal Ministero.
Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra forza armata, il nulla-osta e' rilasciato dal Ministero.