Articolo 2 della Legge 21 febbraio 1963, n. 252
Articolo 1Articolo 3
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6 aprile 1963
Art. 2. null a osta del comandante militare territoriale o del comandante del dipartimento marittimo o del comandante di regione aerea, dal quale l'ufficiale dipende per ragioni d'impiego o di residenza.
Se trattasi di ufficiale assegnato per l'impiego all'Amministrazione centrale militare o ad enti, comandi o reparti di altra forza armata, il nulla-osta e' rilasciato dal Ministero.
Entrata in vigore il 6 aprile 1963