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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/07/2025, n. 7778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 7778 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10534/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 10534/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. BINDA DAVIDE ricorrente contro
Controparte_1
Avv. SERAFINI RAFFAELE resistente
E
CP_2
AVV. EL MA resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 21.3.25, proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9091988635 000, notificata in data 7.3.25, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
n. 397 2019 0001304526 000 asseritamente notificato il 05/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo complessivo di € 69,14;
pagina 1 di 7 n. 397 2019 0001484660 000 asseritamente notificato il 18/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 403,15;
n. 397 2019 0001491839 000 asseritamente notificato il 18/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 112,47;
n. 397 2019 0001492849 000 asseritamente notificato il 18/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 82,98;
n. 397 2019 0001493354 000 asseritamente notificato il 18/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 154,87;
n. 397 2019 0001787217 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 138,75;
n. 397 2019 0001787318 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 359,39;
n. 397 2019 0001788227 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 154,87
n. 397 2019 0001789136 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 32,41;
n. 397 2019 0001795608 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 161,83;
n. 397 2019 0001796416 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 154,55;
n. 397 2019 0001798335 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 161,57;
n. 397 2019 0001799244 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 60,92;
n. 397 2019 0001799345 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 61,21;
n. 397 2019 0002467228 000 asseritamente notificato il 04/07/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2015 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 50,14; per un importo totale di € 2.171,61.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la decadenza ex art 25 del d.lgs. 46/1999, essendo le pretese contributive relative al 2014 e 2015; la prescrizione dei crediti rivendicati.
pagina 2 di 7 2.- L , costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti al merito della pretesa, alla decadenza e alla prescrizione maturata prima della trasmissione del ruolo. Ha chiesto altresì il rigetto del ricorso, stante la sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 68 del DL 18/2020. CP_
3.- L' si è costituito, deducendo di aver correttamente notificato a mezzo posta gli avvisi di addebito impugnati ed eccependo la tardività delle contestazioni concernenti pretesi vizi formali o la decadenza o la prescrizione. Ha aggiunto che l'eccezione di prescrizione è infondata alla luce della sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 68 del DL 18/2020.
Il tribunale osserva quanto segue.
4.- Come è noto, avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito possono proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito, prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, e finalizzata ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass.
17978/2008), nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica;
b) sia l'opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. tra le tante, Cass., 22/5/2013, n. 12583 e Cass.
12/11/2019, n. 29294), non soggetta a termini di decadenza;
c) sia anche l'opposizione agli atti esecutivi, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno
(art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica.
4.1- In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è
l'Ente impositore.
4.2- Nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata da
, assumendola viziata per invalidità derivata, per omessa notifica degli atti presupposti, e in CP_3
CP_ funzione recuperatoria per contestare la decadenza e la prescrizione dei crediti vantati dall'
4.3- Di qui la legittimazione dei soggetti convenuti. CP_
5.- Tanto chiarito, venendo alle questioni sollevate da parte ricorrente, l' ha documentato di aver correttamente notificato a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza di parte ricorrente i 15 avvisi di addebito sopra indicati nelle date riportate nella intimazione di pagamento. CP_ 5.1- Quanto alla pretesa irregolarità delle raccomandate prodotte dall' e recapitate presso l'indirizzo del ricorrente, in quanto recapitate, alcune di esse, nello stesso giorno, ma ricevute da soggetti diversi, la cui firma non è riconducibile al ricorrente medesimo, va chiarito che le copie in atti pagina 3 di 7 presentano la sottoscrizione di chi ha ricevuto il plico presso l'indirizzo indicato e la sigla dell'incaricato in corrispondenza del timbro dell'ufficio postale di distribuzione.
5.2- Le suddette doglianze sono infondate in quanto l'avviso di ricevimento prodotto in copia è idoneo a comprovare l'avvenuta notifica poiché la sua conformità all'originale non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente.
5.3- Va, infatti, ricordato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez.
2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013,
Rv. 626517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione “va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 - 01, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).
Occorre, pertanto, una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto in ordine alla pretesa difformità, secondo l'orientamento sopra richiamato.
Non basta dunque dire che la copia non vale perché priva di conformità, ma occorre evidenziare al giudicante per quali motivi e sulla base di quali indizi si ritiene che la controparte (peraltro, nel caso di specie, un ente pubblico deputato istituzionalmente alla formazione e detenzione di documentazione pubblica e ufficiale) abbia contraffatto in uno o più punti ciascun documento.
Orbene, sulla scorta dell'assenza di elementi specifici, il Tribunale che le copie prodotte debbano presumersi conformi agli originali.
5.4– Il fatto poi che la sottoscrizione apposta dal ricevente non sia riconducibile al ricorrente è circostanza non rilevante ai fini della validità della notifica eseguita a mezzo posta direttamente dall'ente creditore.
5.5- Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'art. 26, comma 1, del Dpr 602/1973 “prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti pagina 4 di 7 ivi indicati”. Pertanto “la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo co. del citato art. 26…” (Cass. 2790/2016). Vige in materia la presunzione di conoscenza data dall'art. 1335 c.c., secondo un principio già affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n.
24235/2015 e Cass. n. 21803/2016).
Anche secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass. 16528/2018; v. conforme. Cass. 30787/2019).
Indirizzo ulteriormente confermato da Cass. 1686/2023, secondo cui: "In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c.
e dalla L. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del CP_3
D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile
2001 artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente." "Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego".
6.- La mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito in questione entro i termini di 40 e
20 giorni (rispettivamente previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 e dall'art 617 pagina 5 di 7 comma 2 cpc) dalle rispettive notifiche ha reso irretrattabili le pretese creditorie in essi contenute e, come tali, dette pretese creditorie non sono più contestabili né in ordine all'an né in ordine al quantum né per vizi formali.
7.- Quanto alla prescrizione, il decorso quinquennale della prescrizione riguardante sia i contributi che le connesse sanzioni (a partire dalle date di notifica degli avvisi di addebito in esame, ovvero dal
5.4.2019, dal 18.4.2019, dal 7.5.2019 e dal 4.7.2019) è stato sospeso per 542 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Ne consegue che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, ovvero in data 7.3.2025, il quinquennio decorrente dal 5.4.2019 (data più risalente tra le notifiche degli avvisi di addebito) non era stato ancora completato.
7.1- La sospensione in questione è prevista dall'art. 68 del DL n. 18/2020 che recita, al comma 1:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. La sospensione riguarda i versamenti delle somme portate dagli avvisi di addebito, quindi anche delle sanzioni. Tanto chiarito, va ricordato che l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Interpretando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 67 del DL 18/2020, concernente la sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori, la Corte di Cassazione ha chiarito che
“La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”(Cass. ord. 960/2025).
8.- Nessuna prescrizione è pertanto maturata. pagina 6 di 7 9.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1300,00, oltre CP_ accessori, in favore dell' e in € 1300,00, oltre accessori, in favore di , da CP_3 distrarsi.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Roma
Terza sezione lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppe Giordano, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro e previdenza di I Grado iscritta al n. r.g. 10534/2025 promossa da:
Parte_1
Avv. BINDA DAVIDE ricorrente contro
Controparte_1
Avv. SERAFINI RAFFAELE resistente
E
CP_2
AVV. EL MA resistente
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento.
CONCLUSIONI: come da atto introduttivi.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato in data 21.3.25, proposto opposizione avverso Parte_1
l'intimazione di pagamento n. 097 2024 9091988635 000, notificata in data 7.3.25, limitatamente ai seguenti avvisi di addebito:
n. 397 2019 0001304526 000 asseritamente notificato il 05/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo complessivo di € 69,14;
pagina 1 di 7 n. 397 2019 0001484660 000 asseritamente notificato il 18/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 403,15;
n. 397 2019 0001491839 000 asseritamente notificato il 18/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 112,47;
n. 397 2019 0001492849 000 asseritamente notificato il 18/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 82,98;
n. 397 2019 0001493354 000 asseritamente notificato il 18/04/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 154,87;
n. 397 2019 0001787217 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 138,75;
n. 397 2019 0001787318 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 359,39;
n. 397 2019 0001788227 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 154,87
n. 397 2019 0001789136 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 32,41;
n. 397 2019 0001795608 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 161,83;
n. 397 2019 0001796416 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 154,55;
n. 397 2019 0001798335 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 161,57;
n. 397 2019 0001799244 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 60,92;
n. 397 2019 0001799345 000 asseritamente notificato il 07/05/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2014 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 61,21;
n. 397 2019 0002467228 000 asseritamente notificato il 04/07/2019 e relativo a compensazione indebita da modello F24 anno 2015 dell'importo comprensivo di sanzioni e interessi pari a € 50,14; per un importo totale di € 2.171,61.
A fondamento dell'opposizione ha eccepito: l'omessa notifica degli avvisi di addebito, la decadenza ex art 25 del d.lgs. 46/1999, essendo le pretese contributive relative al 2014 e 2015; la prescrizione dei crediti rivendicati.
pagina 2 di 7 2.- L , costituitasi in giudizio, ha eccepito il proprio difetto di Controparte_1 legittimazione passiva rispetto alle questioni attinenti al merito della pretesa, alla decadenza e alla prescrizione maturata prima della trasmissione del ruolo. Ha chiesto altresì il rigetto del ricorso, stante la sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 68 del DL 18/2020. CP_
3.- L' si è costituito, deducendo di aver correttamente notificato a mezzo posta gli avvisi di addebito impugnati ed eccependo la tardività delle contestazioni concernenti pretesi vizi formali o la decadenza o la prescrizione. Ha aggiunto che l'eccezione di prescrizione è infondata alla luce della sospensione dei termini di prescrizione disposta dall'art. 68 del DL 18/2020.
Il tribunale osserva quanto segue.
4.- Come è noto, avverso le cartelle di pagamento o gli avvisi di addebito possono proporsi: a) sia l'opposizione per motivi di merito, prevista dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46, e finalizzata ad “ottenere una verifica giudiziale della fondatezza della pretesa contributiva” (Cass.
17978/2008), nel termine perentorio di giorni quaranta dalla notifica;
b) sia l'opposizione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., per questioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma anche a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo, quali ad esempio la prescrizione del credito o l'intervenuto pagamento della somma precettata (v. tra le tante, Cass., 22/5/2013, n. 12583 e Cass.
12/11/2019, n. 29294), non soggetta a termini di decadenza;
c) sia anche l'opposizione agli atti esecutivi, per i vizi formali del titolo (quali ad esempio quelli attinenti alla notifica e alla motivazione) ovvero della cartella di pagamento o dell'avviso di addebito, davanti al giudice dell'esecuzione o a quello del lavoro a seconda che l'esecuzione stessa sia già iniziata (art. 617, comma 2° c.p.c.) o meno
(art. 617, comma 1° c.p.c.), nel termine perentorio di 20 giorni dalla notifica.
4.1- In riferimento alle prime due tipologie di opposizione, unico soggetto legittimato passivo è
l'Ente impositore.
4.2- Nel caso di specie parte ricorrente ha impugnato l'intimazione di pagamento notificata da
, assumendola viziata per invalidità derivata, per omessa notifica degli atti presupposti, e in CP_3
CP_ funzione recuperatoria per contestare la decadenza e la prescrizione dei crediti vantati dall'
4.3- Di qui la legittimazione dei soggetti convenuti. CP_
5.- Tanto chiarito, venendo alle questioni sollevate da parte ricorrente, l' ha documentato di aver correttamente notificato a mezzo posta presso l'indirizzo di residenza di parte ricorrente i 15 avvisi di addebito sopra indicati nelle date riportate nella intimazione di pagamento. CP_ 5.1- Quanto alla pretesa irregolarità delle raccomandate prodotte dall' e recapitate presso l'indirizzo del ricorrente, in quanto recapitate, alcune di esse, nello stesso giorno, ma ricevute da soggetti diversi, la cui firma non è riconducibile al ricorrente medesimo, va chiarito che le copie in atti pagina 3 di 7 presentano la sottoscrizione di chi ha ricevuto il plico presso l'indirizzo indicato e la sigla dell'incaricato in corrispondenza del timbro dell'ufficio postale di distribuzione.
5.2- Le suddette doglianze sono infondate in quanto l'avviso di ricevimento prodotto in copia è idoneo a comprovare l'avvenuta notifica poiché la sua conformità all'originale non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente.
5.3- Va, infatti, ricordato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive» (Cass., Sez.
2, Sentenza n. 28096 del 30/12/2009, Rv. 610586 - 01; conf.: Sez. 1, Sentenza n. 14416 del 07/06/2013,
Rv. 626517 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 7775 del 03/04/2014, Rv. 629905 - 01, la quale specifica altresì che la suddetta contestazione “va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro e circostanziato, attraverso l'indicazione specifica sia del documento che si intende contestare, sia degli aspetti per i quali si assume differisca dall'originale”; Sez. 3, Sentenza n. 7105 del 12/04/2016, Rv. 639509 - 01;
Sez. 3, Sentenza n. 12730 del 21/06/2016, Rv. 640278 - 01, quest'ultima con specifico riferimento alla copia fotostatica delle relate di notificazione di cartelle di pagamento prodotte dall'agente della riscossione).
Occorre, pertanto, una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto in ordine alla pretesa difformità, secondo l'orientamento sopra richiamato.
Non basta dunque dire che la copia non vale perché priva di conformità, ma occorre evidenziare al giudicante per quali motivi e sulla base di quali indizi si ritiene che la controparte (peraltro, nel caso di specie, un ente pubblico deputato istituzionalmente alla formazione e detenzione di documentazione pubblica e ufficiale) abbia contraffatto in uno o più punti ciascun documento.
Orbene, sulla scorta dell'assenza di elementi specifici, il Tribunale che le copie prodotte debbano presumersi conformi agli originali.
5.4– Il fatto poi che la sottoscrizione apposta dal ricevente non sia riconducibile al ricorrente è circostanza non rilevante ai fini della validità della notifica eseguita a mezzo posta direttamente dall'ente creditore.
5.5- Secondo consolidata giurisprudenza, infatti, l'art. 26, comma 1, del Dpr 602/1973 “prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti pagina 4 di 7 ivi indicati”. Pertanto “la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di un'apposita relata, visto che è l'ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l'esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e
l'effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo co. del citato art. 26…” (Cass. 2790/2016). Vige in materia la presunzione di conoscenza data dall'art. 1335 c.c., secondo un principio già affermato dalla Corte di Cassazione (Cass. n.
24235/2015 e Cass. n. 21803/2016).
Anche secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova (Cass. 16528/2018; v. conforme. Cass. 30787/2019).
Indirizzo ulteriormente confermato da Cass. 1686/2023, secondo cui: "In tema di notificazione eseguita a mezzo posta, a differenza della notifica degli atti giudiziari - disciplinata dall'art. 149 c.p.c.
e dalla L. n. 890 del 1982 - la notifica diretta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del CP_3
D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, si perfeziona, secondo la disciplina del D.M. n. 9 aprile
2001 artt. 32 e 39, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente." "Pertanto, qualora manchino nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato - adempimento non previsto da alcuna norma - e la relativa sottoscrizione non risulti intelligibile, l'avviso di ricevimento, in quanto atto pubblico, è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 c.c. con riguardo alla relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato, oggetto del preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, ma non anche con riguardo alla presunzione - valevole fino a querela di falso - che la notifica sia stata effettuata a mani del destinatario, come avviene invece, con riguardo alla relata della notifica effettuata ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 7, quando la firma illeggibile apposta sull'avviso di ricevimento e sul registro di consegna sia priva della specificazione della qualità della persona cui è consegnato il piego".
6.- La mancata tempestiva impugnazione degli avvisi di addebito in questione entro i termini di 40 e
20 giorni (rispettivamente previsti dall'art. 24, comma 5, del d.lgs. 26.2.1999, n. 46 e dall'art 617 pagina 5 di 7 comma 2 cpc) dalle rispettive notifiche ha reso irretrattabili le pretese creditorie in essi contenute e, come tali, dette pretese creditorie non sono più contestabili né in ordine all'an né in ordine al quantum né per vizi formali.
7.- Quanto alla prescrizione, il decorso quinquennale della prescrizione riguardante sia i contributi che le connesse sanzioni (a partire dalle date di notifica degli avvisi di addebito in esame, ovvero dal
5.4.2019, dal 18.4.2019, dal 7.5.2019 e dal 4.7.2019) è stato sospeso per 542 giorni dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021. Ne consegue che alla data della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata nel presente giudizio, ovvero in data 7.3.2025, il quinquennio decorrente dal 5.4.2019 (data più risalente tra le notifiche degli avvisi di addebito) non era stato ancora completato.
7.1- La sospensione in questione è prevista dall'art. 68 del DL n. 18/2020 che recita, al comma 1:
“Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021 [poi prorogato fino al 31 agosto 2021], derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. La sospensione riguarda i versamenti delle somme portate dagli avvisi di addebito, quindi anche delle sanzioni. Tanto chiarito, va ricordato che l'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato, stabilisce: “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento [...] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione”.
Interpretando l'analoga disposizione contenuta nell'art. 67 del DL 18/2020, concernente la sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori, la Corte di Cassazione ha chiarito che
“La sospensione dei termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, così come disposta dall'art. 67 del d.l. n. 18 del 2020 (c.d. Cura Italia), si applica non solo alle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”(Cass. ord. 960/2025).
8.- Nessuna prescrizione è pertanto maturata. pagina 6 di 7 9.- Le spese di lite seguono la soccombenza.
PQM
Il Giudice Unico del lavoro del Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
2) Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 1300,00, oltre CP_ accessori, in favore dell' e in € 1300,00, oltre accessori, in favore di , da CP_3 distrarsi.
Roma, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Giordano
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