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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/06/2025, n. 6152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6152 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Il Giudice dott.ssa NA IA La Marra, all'udienza del 27 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. Rg 7282/2024 vertente tra
Parte_1
Avv. Silvia Allegra, e Roberto Allegra Parte_1
Ricorrente
contro
CP_1
Avv. IA Francesca Granata
CP_2
ON AU MI e IN AT
Resistente
Mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede;
rigetta il ricorso;
spese compensate
60 giorni per la motivazione
Così deciso in Roma 27.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa NA IA La marra
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ON ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che quale Parte_1 dirigente avvocato del SSN nel 2008 ha presentato istanza di rientro in servizio presso l' che nel 2002 era stato collocato in distacco sindacale e retribuito CP_2 dall;
che l' lo aveva inquadrato nel ruolo di professionista legale in Parte_2 CP_2 luogo di quello di dirigente avvocato, conveniva in giudizio l' per sentir CP_3 accogliere le seguenti conclusioni :
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla conservazione, anche ad esaurimento, della rivestita qualifica di dirigente ed al correlato trattamento economico dirigenziale, e per l'effetto condannare l' all'attribuzione della CP_2 qualifica ed al pagamento del relativo trattamento economico stipendiale come in atti quantificato e pari, per la prima fascia richiesta, ad euro 1.612.757,00, ovvero, in via subordinata e per la II fascia, ad euro 634.069,28. ON il versamento dei contributi previdenziali all' CP_1
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, comunque, dal 1.9.2008, alla conservazione del trattamento economico di miglior favore corrisposto dalla
[...] Parte
(ora durante il distacco sindacale, con la condanna dell' Pt_2 Pt_3 CP_2 all'attribuzione del relativo assegno personale nella misura indicata in atti, pari ade euro 716.234,00. ON il versamento dei contributi previdenziali all' CP_1
3) accertare e dichiarare, in via ulteriormente subordinata, che il ricorrente ha diritto dal 1.9.2008 all'attribuzione del II livello economico differenziato degli avvocati del ruolo dei professionisti del CCNL dei dirigenti EPNE (ora Area
Funzioni Centrali), come da perizia in atti, con la condanna dell' al pagamento CP_2 delle differenze retributive, parti ad euro 108.941,35. ON il versamento dei contributi previdenziali all' CP_1
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto di accogliere l'istanza di revisione della base di calcolo del TFS/TFR, con la condanna dell' alla revisione della CP_2 base di calcolo del TFS/TFR del ricorrente, includendo nella suddetta base di calcolo la somma a questi dovuta come retribuzione dirigenziale o come assegno personale fisso o come II livello differenziato economico o, infine, come somma comprensiva di stipendio tabellare ed onorari legali;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno arrecato dall' con la condanna a corrispondere detto risarcimento nella misura CP_2 quantificata in atti, e pari in via equitativa ad euro 348.387,70”.
Si costituiva l' e contestava la fondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto e CP_2 chiedeva il rigetto con condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentalmente, depositate le note autorizzate, veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo, con termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Sono pacifici i seguenti fatti: il ricorrente è stato dipendente dell dal 1991 e dell dal 1994, Pt_4 Parte_2 con qualifica di collaboratore amministrativo professionale;
dal 1998, è stato dipendente dell'azienda ospedaliera San Camillo, con attribuzione della qualifica di “ Dirigente amministrativo;
con delibera n.. 814 del 19.06.2000, ha ottenuto la qualifica di “ Dirigente avvocato”
e successivamente con delibera n 1164 del 29.8.2000 di dirigente della Parte_5
e della U.O e Patrocinio legale sempre presso
[...] Parte_6
l'ospedale San Camillo;
dal 23.03.2002 al 08.09.2002 (delib. 402 del 16.05.2002) è stato in distacco sindacale al 50% e poi al 100% dal 10.9.2002 fino al 1.6.2008, data in cui è stato collocato in aspettativa non retribuita;
( doc 1 fascicolo ricorrente). ;
con istanza del 24.09.2007 il ricorrente, ha chiesto di rientrare in servizio presso l' - avvocatura regionale del Lazio sede di - ( doc 3 fascicolo … CP_2 Pt_2 CP_2
Ciò premesso il ricorrente lamenta di essere stato, illegittimamente, inquadrato nella qualifica di “ avvocato professionista” in luogo di quella di “ Dirigente avvocato , ricoperta nella pubblica amministrazione di provenienza.
Tale assunto non risulta fondato per le seguenti argomentazioni. Com'è noto l'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 comma 1, primo periodo, la cui applicazione al caso di specie non è contestata, sstabilisce che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2 comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”.
Dal tenore letterale della norma sopra menzionata si ricava che, in presenza di posti vacanti in organico, il dipendente o dirigente distaccato ha il diritto di essere reimmesso in altra IO, conservando la stessa qualifica e la stessa retribuzione.
Ai fini di una corretta soluzione del caso di specie occorre preventivamente stabilire cosa di intende per “qualifica corrispondente”.
Com'è noto, con il termine “qualifica” generalmente si intende l'inquadramento giuridico e funzionale del dipendente pubblico all'interno di una categoria professionale prevista dal contratto collettivo di riferimento. ON essa quindi, si individuano le effettive ed ordinarie mansioni assegnate al singolo dipendente all'interno di ogni IO .
Ed è proprio tale definizione a non consentire, a parere di questo Giudicante, di ricomprendere nella nozione di “qualifica” come sopra riportata e richiamata dall'art 30 del d Lgs 165/01 quella di “dirigenza” come , invece, sostenuto dal ricorrente.
Ed Invero la dirigenza, più che qualifica in senso stretto, non può che essere considerata, a parere di questo tribunale, come una posizione organizzativa, tanto è vero che essa richiede una conferma volta per volta, con raggiungimento di obiettivi specifici da valutare, periodicamente e, in maniera distinta da IO ad
IO.
La stessa giurisprudenza di legittimità – sebbene affrontando questioni giuridiche differenti – ha, a più riprese, sottolineato che la qualifica dirigenziale, alla luce delle proprie peculiarità, “non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura concorsuale. Il dirigente svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale, attraverso un provvedimento al quale accede un contratto individuale abilitato a definire il corrispondente trattamento economico, il tutto in vista di determinati obbiettivi. a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale (ex multis, Cass. n. 3929 del 2007., n. 91 del 2019, n. 21568 del 2018, n.
15226 del 2015, n. 22284 del 2014, n. 2435 del 2013, n. 3451 del 2010 e n. 23760 del
2004).
Pertanto, nonostante il dato normativo e quello giurisprudenziale – che questo giudice non ignora – facciano sovente riferimento alla nozione di “qualifica dirigenziale”, alla luce delle considerazioni sopra svolte è evidente che tale nozione venga utilizzata impropriamente, dovendo la dirigenza essere più correttamente considerata alla stregua di un incarico
Del resto alle medesime conclusioni può giungersi anche facendo applicazione dei principi generali che veicolano l'attività amministrativa. Infatti, in tema di attribuzione di incarichi dirigenziali, l'IO, proprio alla stregua dei principi di correttezza e buona fede nonché dei canoni di buon andamento e imparzialità , della cui applicabilità al caso in esame non vi è dubbio, ha il dovere di compiere valutazioni comparative e di esternare, di volta in volta, le ragioni giustificative della scelta del singolo dirigente. (così Cass. ord. n. 24366 del 2024, ord. n. 1488 del 2024 sent. n. 6485 del 2021).
Così ricostruito il dato normativo e terminologico, nel caso di specie l' ha CP_2 correttamente fatto applicazione dell' art. 30 d.lgs 165/2001.
Come risulta dagli atti di causa, infatti, al momento della presentazione della domanda di immissione in ruolo il ricorrente possedeva la qualifica di “avvocato”, sebbene individuato all'interno dell'IO di provenienza come
“dirigente avvocato”.
L' , nell'accogliere l'istanza di trasferimento, ha provveduto a riconoscergli la CP_2 qualifica di “ professionista avvocato” dovendo individuare una funzione corrispondente a quella presente nel proprio organigramma.
Del resto, lo stesso ricorrente ha richiesto di rientrare in servizio presso l'Avvocatura Regionale del Lazio dell con la qualifica di “Avvocato”, senza alcun CP_2 riferimento ad una eventuale funzione dirigenziale. Si legge all'uopo nella suddetta istanza “ …..in base a quanto previsto dalla norma in oggetto, che accorda al dirigente in distacco sindacale la possibilità di rientrare in servizio presso
l'Avvocatura regionale del Lazio ……..a tal fine rivolge l'istanza di rientro in servizio…..presso l'Avvocatura regionale del lazio…( cfr doc 3 fascicolo CP_2
) . CP_2 Né d'altro canto si può giungere a diverse conclusioni dall'art. 18 comma 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 secondo cui “Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione, ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate […]”non consentendo l'articolo di superare il vincolo dell'organigramma presente presso l'IO di destinazione, occorrendo sempre e comunque far riferimento al sistema classificatorio del personale ivi vigente.
Il medesimo principio è espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha, a più riprese, stabilito che “in tema di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del
2001, la verifica di equivalenza fra l'inquadramento goduto dal lavoratore nell'ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l'amministrazione di destinazione va operata in concreto, in base alle discipline collettive dei due enti interessati, individuando la qualifica "maggiormente corrispondente", nell'ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'ente di destinazione, a quella posseduta dal lavoratore prima del trasferimento, mentre non assumono alcuna efficacia vincolante le tabelle di equiparazione contenute nel d.p.c.m. 14 dicembre 2000, la cui unica finalità è quella di rendere possibile la mobilità volontaria cd. Intercompartimentale”
(Cass. ord. n. 9663 del 2019).
Come facilmente desumibile dalla sopra citata ordinanza, l'amministrazione di destinazione, nell'immettere nel ruolo un soggetto transitante da altro ente, deve provvedere a inquadrarlo nell'ambito della posizione esistente nel proprio organigramma. Nel caso di specie, la qualifica di dirigente non poteva e non può essere riconosciuta al ricorrente perché nel comparto del parastato, cui l' CP_2 appartiene, non è prevista la figura del “dirigente avvocato”, trattandosi di due ruoli distinti e separati.
Il rigetto del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei motivi secondo, quarto e quinto.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la mancata attribuzione del II livello economico differenziato degli avvocati del ruolo dei professionisti del CCNL dei dirigenti EPNE.
Giova infatti osservare che i livelli differenziati di professionalità sono frutto di una precisa scelta normativa intesa a subordinare lo sviluppo professionale e retributivo a procedure selettive. Ciò deriva dalla necessità di legare l'aumento retributivo alla meritevolezza del singolo dipendente. Né d'altro canto può ritenersi fondata la richiesta applicazione dell'articolo 87 del
CCNL 2002- 2005 laddove prevede una normativa intertemporale, stabilendo che “in sede di prima applicazione – e prima dell'attivazione delle procedure di cui ai commi precedenti- il secondo livello di professionalità sarà attribuito anche in deroga ai criteri di cui ai precedenti commi, ai professionisti che alla data del 01.07.1990 - data di decorrenza degli effetti dell'istituzione dei livelli differenziali di professionalità ai sensi dell'art. 14 dpr n. 43 del 1990 - avevano conseguito, nei preesistenti ordinamenti, la qualifica dirigenziale apicale o subapicale o corrispondente posizione, unitamente al compimento del periodo minimo previsto per l'accesso al predetto livello”.
Invero, come correttamente sostenuto dalla difesa dell' , si tratta di una CP_2 normativa intertemporale applicabile solo a coloro che alla data del 01.07.1990 avevano già conseguito la qualifica dirigenziale, circostanza quindi estranea alla posizione dell'Avv. Pt_1
Ancora, la predetta richiesta, oltre ad essere in contrasto con la normativa di riferimento, comporterebbe una discriminazione verso gli altri colleghi, trasformandosi in un privilegio connesso non all'attività lavorativa effettivamente svolta presso l'amministrazione, quanto all'attività sindacale pregressa, in contrasto con la ratio dell'art. 18 cit. vista l'assoluta novità e la complessità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensate le spese di lite.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso, 27 maggio 2025
Questa sentenza è stata redatta con l'ausilio dei MOT dott.ssa IA Cristina De
AR e dott. Aurelio De Perna .
IL GIUDICE
Dott.ssa NA IA La Marra
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Il Giudice dott.ssa NA IA La Marra, all'udienza del 27 maggio 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. Rg 7282/2024 vertente tra
Parte_1
Avv. Silvia Allegra, e Roberto Allegra Parte_1
Ricorrente
contro
CP_1
Avv. IA Francesca Granata
CP_2
ON AU MI e IN AT
Resistente
Mediante lettura del seguente
DISPOSITIVO
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando così provvede;
rigetta il ricorso;
spese compensate
60 giorni per la motivazione
Così deciso in Roma 27.5.2025 Il Giudice
Dott.ssa NA IA La marra
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
ON ricorso depositato e regolarmente notificato premesso che quale Parte_1 dirigente avvocato del SSN nel 2008 ha presentato istanza di rientro in servizio presso l' che nel 2002 era stato collocato in distacco sindacale e retribuito CP_2 dall;
che l' lo aveva inquadrato nel ruolo di professionista legale in Parte_2 CP_2 luogo di quello di dirigente avvocato, conveniva in giudizio l' per sentir CP_3 accogliere le seguenti conclusioni :
“ Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente:
1) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alla conservazione, anche ad esaurimento, della rivestita qualifica di dirigente ed al correlato trattamento economico dirigenziale, e per l'effetto condannare l' all'attribuzione della CP_2 qualifica ed al pagamento del relativo trattamento economico stipendiale come in atti quantificato e pari, per la prima fascia richiesta, ad euro 1.612.757,00, ovvero, in via subordinata e per la II fascia, ad euro 634.069,28. ON il versamento dei contributi previdenziali all' CP_1
2) accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto, comunque, dal 1.9.2008, alla conservazione del trattamento economico di miglior favore corrisposto dalla
[...] Parte
(ora durante il distacco sindacale, con la condanna dell' Pt_2 Pt_3 CP_2 all'attribuzione del relativo assegno personale nella misura indicata in atti, pari ade euro 716.234,00. ON il versamento dei contributi previdenziali all' CP_1
3) accertare e dichiarare, in via ulteriormente subordinata, che il ricorrente ha diritto dal 1.9.2008 all'attribuzione del II livello economico differenziato degli avvocati del ruolo dei professionisti del CCNL dei dirigenti EPNE (ora Area
Funzioni Centrali), come da perizia in atti, con la condanna dell' al pagamento CP_2 delle differenze retributive, parti ad euro 108.941,35. ON il versamento dei contributi previdenziali all' CP_1
4) accertare e dichiarare l'illegittimità del rifiuto di accogliere l'istanza di revisione della base di calcolo del TFS/TFR, con la condanna dell' alla revisione della CP_2 base di calcolo del TFS/TFR del ricorrente, includendo nella suddetta base di calcolo la somma a questi dovuta come retribuzione dirigenziale o come assegno personale fisso o come II livello differenziato economico o, infine, come somma comprensiva di stipendio tabellare ed onorari legali;
5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno arrecato dall' con la condanna a corrispondere detto risarcimento nella misura CP_2 quantificata in atti, e pari in via equitativa ad euro 348.387,70”.
Si costituiva l' e contestava la fondatezza del ricorso sia in fatto che in diritto e CP_2 chiedeva il rigetto con condanna alle spese di lite.
All'udienza odierna, la causa, istruita documentalmente, depositate le note autorizzate, veniva discussa e decisa con lettura del dispositivo, con termine di 60 giorni per il deposito della motivazione.
Sono pacifici i seguenti fatti: il ricorrente è stato dipendente dell dal 1991 e dell dal 1994, Pt_4 Parte_2 con qualifica di collaboratore amministrativo professionale;
dal 1998, è stato dipendente dell'azienda ospedaliera San Camillo, con attribuzione della qualifica di “ Dirigente amministrativo;
con delibera n.. 814 del 19.06.2000, ha ottenuto la qualifica di “ Dirigente avvocato”
e successivamente con delibera n 1164 del 29.8.2000 di dirigente della Parte_5
e della U.O e Patrocinio legale sempre presso
[...] Parte_6
l'ospedale San Camillo;
dal 23.03.2002 al 08.09.2002 (delib. 402 del 16.05.2002) è stato in distacco sindacale al 50% e poi al 100% dal 10.9.2002 fino al 1.6.2008, data in cui è stato collocato in aspettativa non retribuita;
( doc 1 fascicolo ricorrente). ;
con istanza del 24.09.2007 il ricorrente, ha chiesto di rientrare in servizio presso l' - avvocatura regionale del Lazio sede di - ( doc 3 fascicolo … CP_2 Pt_2 CP_2
Ciò premesso il ricorrente lamenta di essere stato, illegittimamente, inquadrato nella qualifica di “ avvocato professionista” in luogo di quella di “ Dirigente avvocato , ricoperta nella pubblica amministrazione di provenienza.
Tale assunto non risulta fondato per le seguenti argomentazioni. Com'è noto l'articolo 30 del d.lgs. 165/2001 comma 1, primo periodo, la cui applicazione al caso di specie non è contestata, sstabilisce che “Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all'articolo 2 comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento”.
Dal tenore letterale della norma sopra menzionata si ricava che, in presenza di posti vacanti in organico, il dipendente o dirigente distaccato ha il diritto di essere reimmesso in altra IO, conservando la stessa qualifica e la stessa retribuzione.
Ai fini di una corretta soluzione del caso di specie occorre preventivamente stabilire cosa di intende per “qualifica corrispondente”.
Com'è noto, con il termine “qualifica” generalmente si intende l'inquadramento giuridico e funzionale del dipendente pubblico all'interno di una categoria professionale prevista dal contratto collettivo di riferimento. ON essa quindi, si individuano le effettive ed ordinarie mansioni assegnate al singolo dipendente all'interno di ogni IO .
Ed è proprio tale definizione a non consentire, a parere di questo Giudicante, di ricomprendere nella nozione di “qualifica” come sopra riportata e richiamata dall'art 30 del d Lgs 165/01 quella di “dirigenza” come , invece, sostenuto dal ricorrente.
Ed Invero la dirigenza, più che qualifica in senso stretto, non può che essere considerata, a parere di questo tribunale, come una posizione organizzativa, tanto è vero che essa richiede una conferma volta per volta, con raggiungimento di obiettivi specifici da valutare, periodicamente e, in maniera distinta da IO ad
IO.
La stessa giurisprudenza di legittimità – sebbene affrontando questioni giuridiche differenti – ha, a più riprese, sottolineato che la qualifica dirigenziale, alla luce delle proprie peculiarità, “non esprime più una posizione lavorativa inserita nell'ambito di una carriera e caratterizzata dallo svolgimento di determinate mansioni, bensì esclusivamente l'idoneità professionale del dipendente, che tale qualifica ha conseguito mediante il contratto di lavoro stipulato all'esito della prevista procedura concorsuale. Il dirigente svolge le funzioni inerenti alla qualifica solo per effetto del conferimento, a termine, di un incarico dirigenziale, attraverso un provvedimento al quale accede un contratto individuale abilitato a definire il corrispondente trattamento economico, il tutto in vista di determinati obbiettivi. a ricoprire un incarico dirigenziale, necessariamente a termine, conferito con atto datoriale gestionale (ex multis, Cass. n. 3929 del 2007., n. 91 del 2019, n. 21568 del 2018, n.
15226 del 2015, n. 22284 del 2014, n. 2435 del 2013, n. 3451 del 2010 e n. 23760 del
2004).
Pertanto, nonostante il dato normativo e quello giurisprudenziale – che questo giudice non ignora – facciano sovente riferimento alla nozione di “qualifica dirigenziale”, alla luce delle considerazioni sopra svolte è evidente che tale nozione venga utilizzata impropriamente, dovendo la dirigenza essere più correttamente considerata alla stregua di un incarico
Del resto alle medesime conclusioni può giungersi anche facendo applicazione dei principi generali che veicolano l'attività amministrativa. Infatti, in tema di attribuzione di incarichi dirigenziali, l'IO, proprio alla stregua dei principi di correttezza e buona fede nonché dei canoni di buon andamento e imparzialità , della cui applicabilità al caso in esame non vi è dubbio, ha il dovere di compiere valutazioni comparative e di esternare, di volta in volta, le ragioni giustificative della scelta del singolo dirigente. (così Cass. ord. n. 24366 del 2024, ord. n. 1488 del 2024 sent. n. 6485 del 2021).
Così ricostruito il dato normativo e terminologico, nel caso di specie l' ha CP_2 correttamente fatto applicazione dell' art. 30 d.lgs 165/2001.
Come risulta dagli atti di causa, infatti, al momento della presentazione della domanda di immissione in ruolo il ricorrente possedeva la qualifica di “avvocato”, sebbene individuato all'interno dell'IO di provenienza come
“dirigente avvocato”.
L' , nell'accogliere l'istanza di trasferimento, ha provveduto a riconoscergli la CP_2 qualifica di “ professionista avvocato” dovendo individuare una funzione corrispondente a quella presente nel proprio organigramma.
Del resto, lo stesso ricorrente ha richiesto di rientrare in servizio presso l'Avvocatura Regionale del Lazio dell con la qualifica di “Avvocato”, senza alcun CP_2 riferimento ad una eventuale funzione dirigenziale. Si legge all'uopo nella suddetta istanza “ …..in base a quanto previsto dalla norma in oggetto, che accorda al dirigente in distacco sindacale la possibilità di rientrare in servizio presso
l'Avvocatura regionale del Lazio ……..a tal fine rivolge l'istanza di rientro in servizio…..presso l'Avvocatura regionale del lazio…( cfr doc 3 fascicolo CP_2
) . CP_2 Né d'altro canto si può giungere a diverse conclusioni dall'art. 18 comma 2 del CCNQ del 7 agosto 1998 secondo cui “Il dipendente o dirigente che rientra in servizio ai sensi del comma 1 è ricollocato nel sistema classificatorio del personale vigente presso l'amministrazione, ovvero nella qualifica dirigenziale di provenienza, fatte salve le anzianità maturate […]”non consentendo l'articolo di superare il vincolo dell'organigramma presente presso l'IO di destinazione, occorrendo sempre e comunque far riferimento al sistema classificatorio del personale ivi vigente.
Il medesimo principio è espresso dalla giurisprudenza di legittimità, la quale ha, a più riprese, stabilito che “in tema di mobilità volontaria ex art. 30 del d.lgs. n. 165 del
2001, la verifica di equivalenza fra l'inquadramento goduto dal lavoratore nell'ente di provenienza e quello allo stesso spettante presso l'amministrazione di destinazione va operata in concreto, in base alle discipline collettive dei due enti interessati, individuando la qualifica "maggiormente corrispondente", nell'ambito della disciplina legale e contrattuale applicabile nell'ente di destinazione, a quella posseduta dal lavoratore prima del trasferimento, mentre non assumono alcuna efficacia vincolante le tabelle di equiparazione contenute nel d.p.c.m. 14 dicembre 2000, la cui unica finalità è quella di rendere possibile la mobilità volontaria cd. Intercompartimentale”
(Cass. ord. n. 9663 del 2019).
Come facilmente desumibile dalla sopra citata ordinanza, l'amministrazione di destinazione, nell'immettere nel ruolo un soggetto transitante da altro ente, deve provvedere a inquadrarlo nell'ambito della posizione esistente nel proprio organigramma. Nel caso di specie, la qualifica di dirigente non poteva e non può essere riconosciuta al ricorrente perché nel comparto del parastato, cui l' CP_2 appartiene, non è prevista la figura del “dirigente avvocato”, trattandosi di due ruoli distinti e separati.
Il rigetto del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento dei motivi secondo, quarto e quinto.
Parimenti infondato è il terzo motivo di ricorso con il quale il ricorrente lamenta la mancata attribuzione del II livello economico differenziato degli avvocati del ruolo dei professionisti del CCNL dei dirigenti EPNE.
Giova infatti osservare che i livelli differenziati di professionalità sono frutto di una precisa scelta normativa intesa a subordinare lo sviluppo professionale e retributivo a procedure selettive. Ciò deriva dalla necessità di legare l'aumento retributivo alla meritevolezza del singolo dipendente. Né d'altro canto può ritenersi fondata la richiesta applicazione dell'articolo 87 del
CCNL 2002- 2005 laddove prevede una normativa intertemporale, stabilendo che “in sede di prima applicazione – e prima dell'attivazione delle procedure di cui ai commi precedenti- il secondo livello di professionalità sarà attribuito anche in deroga ai criteri di cui ai precedenti commi, ai professionisti che alla data del 01.07.1990 - data di decorrenza degli effetti dell'istituzione dei livelli differenziali di professionalità ai sensi dell'art. 14 dpr n. 43 del 1990 - avevano conseguito, nei preesistenti ordinamenti, la qualifica dirigenziale apicale o subapicale o corrispondente posizione, unitamente al compimento del periodo minimo previsto per l'accesso al predetto livello”.
Invero, come correttamente sostenuto dalla difesa dell' , si tratta di una CP_2 normativa intertemporale applicabile solo a coloro che alla data del 01.07.1990 avevano già conseguito la qualifica dirigenziale, circostanza quindi estranea alla posizione dell'Avv. Pt_1
Ancora, la predetta richiesta, oltre ad essere in contrasto con la normativa di riferimento, comporterebbe una discriminazione verso gli altri colleghi, trasformandosi in un privilegio connesso non all'attività lavorativa effettivamente svolta presso l'amministrazione, quanto all'attività sindacale pregressa, in contrasto con la ratio dell'art. 18 cit. vista l'assoluta novità e la complessità delle questioni trattate, ricorrono giusti motivi per compensate le spese di lite.
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Così deciso, 27 maggio 2025
Questa sentenza è stata redatta con l'ausilio dei MOT dott.ssa IA Cristina De
AR e dott. Aurelio De Perna .
IL GIUDICE
Dott.ssa NA IA La Marra