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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 17/07/2025, n. 780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 780 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4355 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Franca Corrias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Porrà, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 20/12/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/12/2003 tra e trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2003, numero 101, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Il signor si impegna a versare alla signora Parte_1 Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento di
[...] [...]
, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, la somma di € Persona_1
350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
Pag. 2 di 3 B) I coniugi in epigrafe si impegnano a provvedere al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , nella misura del Per_1
50% ciascuna, previo accordo preventivo sulle stesse.
C) Il signor si impegna a pagare alla signora Parte_1 Pt_2 le n. 25 rate che ancora residuano relative all'acquisto delle quote
[...] della società Sanseverino S.r.l., per un importo complessivo residuo di €
20.833,50 da corrispondere sempre mediante versamento mensile della somma di € 833,33.
D) I coniugi in epigrafe dichiarano di non vantare alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4355 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
22/11/1970, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Anna Franca Corrias, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Porrà, che la rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse lo scioglimento del matrimonio tra loro contratto in data 20/12/2003, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Quartu Sant'Elena.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in data 20/12/2003 tra e trascritto presso il registro dello stato Parte_1 Parte_2 civile del Comune di Quartu Sant'Elena, anno 2003, numero 101, parte 1, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
A) Il signor si impegna a versare alla signora Parte_1 Pt_2 entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di mantenimento di
[...] [...]
, maggiorenne ma non ancora autosufficiente, la somma di € Persona_1
350,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT del costo della vita.
Pag. 2 di 3 B) I coniugi in epigrafe si impegnano a provvedere al pagamento delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia , nella misura del Per_1
50% ciascuna, previo accordo preventivo sulle stesse.
C) Il signor si impegna a pagare alla signora Parte_1 Pt_2 le n. 25 rate che ancora residuano relative all'acquisto delle quote
[...] della società Sanseverino S.r.l., per un importo complessivo residuo di €
20.833,50 da corrispondere sempre mediante versamento mensile della somma di € 833,33.
D) I coniugi in epigrafe dichiarano di non vantare alcuna reciproca pretesa a titolo di mantenimento.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 17/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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