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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/03/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 1309/2024 instaurata congiuntamente Pt_1
da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Giuseppina Scalzi
e
IR RO (C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Vito Durazzi
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 5.12.2024 e da note di trattazione scritta congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato il 5.12.2024 i ricorrenti, Pt_2
e IR RO, sulle premesse: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere
[...]
dal 2008, nel corso della quale il 22.7.2013 era nato il figlio;
- che, essendo nel Persona_1
tempo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i genitori hanno deciso di cessare la propria convivenza dal mese di ottobre 2024; - di aver raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti
1 del figlio nato dalla loro unione;
tanto premesso, hanno adito il Tribunale di Crotone per sentir omologare le seguenti conclusioni:
“1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi i Persona_1
genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio almeno due volte alla settima ( martedì e giovedì, con orari flessibili, ma anche altri giorni compatibilmente con le attività del minore e in accordo con la mamma), nonché una domenica ogni due settimane, durante le vacanze natalizie il minore potrà trascorrere il giorno di Natale e di Capodanno alternativamente tra i genitori, così come il giorno di
Pasqua e di Pasquetta, per le vacanze estive si seguirà lo stesso calendario previsto durante tutto
l'anno; 2) disporre a carco del signor IR RO l'obbligo di corrispondere alla signora Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , entro il giorno venticinque
[...] Per_1 di ogni mese ad iniziare dal mese di Dicembre 2024, l'importo mensile di € 225,00
(duecentoventicinque/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle seguenti coordinate postali: [...] ( IBAN), inoltre, concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa firmato dal
Tribunale di Crotone. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre o viceversa al padre se da questi anticipate, previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni. L'assegno
Unico sarà trattenuto al 100% dalla madre”.
All'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per l'omologa delle condizioni fissate nel ricorso.
Con ordinanza del 26.3.2025 lo scrivente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il
22.1.2025 il P.M. è intervenuto, esprimendo parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
2 Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni concordate in ricorso e a cui si sono riportate nelle suddette note scritte.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 5.12.2024 e, per l'effetto, dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle predette Persona_1
condizioni;
2. nulla sulle spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, composto dai seguenti Magistrati:
1. ANGIULI dott.ssa Alessandra - presidente -
2. DE PASQUALE dott.ssa Ilaria - giudice -
3. CILARDI dott. Mauro Giuseppe - giudice rel. - ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta sul ruolo al n. 1309/2024 instaurata congiuntamente Pt_1
da
(C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avv. Parte_2 C.F._1
Giuseppina Scalzi
e
IR RO (C.F. ), rappresentato e difeso giusta procura in atti C.F._2 dall'Avv. Vito Durazzi
- RICORRENTI -
nonché con
Il Pubblico Ministero in sede
- INTERVENTORE EX LEGE -
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto depositato in data 5.12.2024 e da note di trattazione scritta congiuntamente depositate in sostituzione dell'udienza del 26.3.2025, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso congiunto, personalmente sottoscritto e depositato il 5.12.2024 i ricorrenti, Pt_2
e IR RO, sulle premesse: - di aver intrattenuto una relazione more uxorio a decorrere
[...]
dal 2008, nel corso della quale il 22.7.2013 era nato il figlio;
- che, essendo nel Persona_1
tempo venuti meno i presupposti che si pongono a fondamento della vita di coppia, i genitori hanno deciso di cessare la propria convivenza dal mese di ottobre 2024; - di aver raggiunto un accordo sulle condizioni inerenti alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti
1 del figlio nato dalla loro unione;
tanto premesso, hanno adito il Tribunale di Crotone per sentir omologare le seguenti conclusioni:
“1) disporre l'affidamento condiviso del figlio minore a favore di entrambi i Persona_1
genitori. Entrambi i genitori, di conseguenza, dovranno esercitare in forma congiunta la responsabilità genitoriale sul minore per le questioni di straordinaria amministrazione, con
l'impegno ad adottare insieme tutte le decisioni di maggior interesse che lo riguardino e relative alla sua istruzione, educazione e salute, tenendo conto della capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio. Ciascun genitore, quando avrà presso di sé il figlio, eserciterà separatamente ed in via esclusiva la responsabilità genitoriale sul medesimo in ordine alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione. La collocazione del figlio e la residenza dello stesso rimarrà presso la madre, mentre il padre potrà vedere il figlio almeno due volte alla settima ( martedì e giovedì, con orari flessibili, ma anche altri giorni compatibilmente con le attività del minore e in accordo con la mamma), nonché una domenica ogni due settimane, durante le vacanze natalizie il minore potrà trascorrere il giorno di Natale e di Capodanno alternativamente tra i genitori, così come il giorno di
Pasqua e di Pasquetta, per le vacanze estive si seguirà lo stesso calendario previsto durante tutto
l'anno; 2) disporre a carco del signor IR RO l'obbligo di corrispondere alla signora Pt_2
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore , entro il giorno venticinque
[...] Per_1 di ogni mese ad iniziare dal mese di Dicembre 2024, l'importo mensile di € 225,00
(duecentoventicinque/00), somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT relativi al costo della vita;
il tutto da corrispondersi a mezzo bonifico bancario sul conto corrente della madre, alle seguenti coordinate postali: [...] ( IBAN), inoltre, concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie, secondo il Protocollo di Intesa firmato dal
Tribunale di Crotone. Tali somme dovranno essere corrisposte alla madre o viceversa al padre se da questi anticipate, previa presentazione di documentazione giustificativa, entro 15 giorni. L'assegno
Unico sarà trattenuto al 100% dalla madre”.
All'udienza del 26.3.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno insistito per l'omologa delle condizioni fissate nel ricorso.
Con ordinanza del 26.3.2025 lo scrivente si è riservato di riferire al Collegio per la decisione. Il
22.1.2025 il P.M. è intervenuto, esprimendo parere favorevole.
2. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
E' incontroverso tra le parti che la loro convivenza more uxorio sia cessata, sicché si impone la necessità di regolamentare i loro rapporti personali ed economici rispetto alla prole in ossequio agli artt. 147, 148 e 316 bis e segg. c.c..
2 Le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni concordate in ricorso e a cui si sono riportate nelle suddette note scritte.
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative ed essendo conformi all'interesse della prole, esse possono essere poste a base della presente decisione.
3. Trattandosi di procedura su domanda congiunta in cui le spese processuali sono state anticipate dai ricorrenti e non essendovi alcuna soccombenza, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
il Tribunale di Crotone, Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. omologa le condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 5.12.2024 e, per l'effetto, dispone che i rapporti personali ed economici tra i genitori relativamente al figlio da loro generato fuori dal matrimonio, siano regolati in conformità alle predette Persona_1
condizioni;
2. nulla sulle spese processuali.
Crotone, così deciso nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice est. La Presidente
Mauro Giuseppe Cilardi Alessandra Angiuli
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