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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 916 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 916 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 860/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 15 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.8.1947, elettivamente domiciliata in NZ, via Vinicio Cortese 18/b, presso lo studio dell'avv. Francesco Veraldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392,
Attrice in riassunzione
E
(c.f. ), e RT CodiceFiscale_2 Controparte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in NZ, via G.
[...] C.F._3
Iannoni n. 43, presso lo studio dell'avv. Francesco Sacchi, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. in virtù di procura allegata alla RT comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio,
Convenuti in riassunzione
1
NONCHE'
(c.f. ), in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in NZ, via Pugliese 30, presso lo studio CP_4 legale dell'avv. Antonio Servino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio.
Convenuto in riassunzione
E
(c.f.: ) nata a [...]_5 C.F._4
Calabria il 22.12.1936, (c.f.: Controparte_6
), nato a [...] il [...], (c.f.: C.F._5 Controparte_6
( , nato a [...] il [...] - in qualità di eredi di C.F._6 Per_1
- elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Torricelli Pescatori n. 76,
[...] presso lo studio legale dell'avv. Rosa Anna Zumbo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Convenuti in riassunzione
Sulle seguenti conclusioni:
Per : “1) dichiarare e ritenere che nulla è dovuto Parte_1 all'avv. per il mancato utilizzo di altro immobile presso il RT quale sarebbe stato trasferito il proprio studio legale a seguito delle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento posto al piano primo di via Francesco Acri, 16, in
NZ, stante la formazione di giudicato sostanziale per intervenuta acquiescenza, sia in riferimento alla sentenza n. 3495/2013 del Tribunale di NZ che alla sentenza n. 1520/2017 della Corte di Appello di NZ;
2) rideterminare le spese legali liquidate dalle Corte di Appello di NZ nella sentenza n. 1520/2017;
3) Condannare i convenuti al pagamento in solido delle spese legali del presente giudizio e del giudizio per Cassazione”.
Per il : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_3
NZ, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni formulate dalla signora con il proprio atto di citazione in data1 5.4.2021, le quali Parte_1
2 vengono espressamente richiamate e vanno intese come integralmente rinnovate e trascritte nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per e : “Voglia la On. RT Controparte_2
Corte di Appello di NZ in sede di rinvio:
➢ riesaminare la sentenza n. 1520/2017 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello nel giudizio R.G. n. 513/2014 quanto ai punti oggetto di rinvio come da ordinanza n.6816 del 17 febbraio 2021 depositata l'11 marzo 2021 della
Suprema Corte di Cassazione, emessa nel ricorso n. 29068/2018 proposto dalla Sig.ra contro i germani e Parte_1 RT [...]
nonché contro , e Sig. Controparte_2 TE CP_8
, questi ultimi non costituiti, sulla base dei dettami giurisprudenziali di cui Persona_1 alla richiamata ordinanza Sezione I, del 31 marzo 2021 n. 9000 e delle argomentazioni svolte nella presente comparsa, confermando le statuizioni della sentenza oggetto di riesame;
➢ ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato, sia nei confronti del
[...]
, che del Sig. , della sentenza n. 1520/2017 emessa dalla TE Persona_1
Corte di Appello nel giudizio R.G. n. 513/2014, rigettando ogni loro domanda (nel caso di costituzione anche del sig. perché inammissibile ed infondata e con condanna Per_1 alle spese del presente giudizio;
➢ rigettare le conclusioni della Sig.ra sia quanto alla Parte_1
non dovutezza del risarcimento per l'immobile danneggiato in favore dell'avvocato e sia quanto alle spese del giudizio n. 513/2014 r.g. RT terminato con sentenza n. 1520/2017, già cosa giudicata sul punto e non oggetto di rinvio.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello svoltosi dinanzi la Suprema Corte di cassazione”;
Per , e Controparte_5 Controparte_6
“1) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto all'Avv. Controparte_6 [...] per il mancato utilizzo di altro immobile presso il quale avrebbe RT trasferito il proprio studio legale a causa delle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento posto al piano I di Via Francesco Acri n. 16 in NZ, stante la formazione del giudicato sostanziale per intervenuta acquiescenza sia con riferimento alla Sentenza n. 3495/2013 emessa dal Tribunale di NZ sia con riferimento alla
3 Sentenza n, 1520/2017 emessa dalla Corte d'Appello Di NZ 2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado.
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza emessa a conclusione del primo grado di giudizio: “Con atto di citazione notificato in data 19/10/2005, l'Avv. in proprio ed in RT qualità di procuratore generale della sorella ha citato in Controparte_2 giudizio il di NZ e la Sig.ra Controparte_9 [...]
per sentirli condannare, tra l'altro, al risarcimento dei danni morali, Parte_1 esistenziali e materiali causati dalle infiltrazioni di acqua piovana che si erano verificate nei due appartamenti sottostanti al terrazzo, di proprietà esclusiva della che Parte_1 funge da copertura dell'edificio.
Hanno esposto gli attori:
-che a seguito delle piogge verificatesi il 26/11/2003, l'appartamento - di cui essi germani sono comproprietari - posto al piano II dell'edificio, immediatamente al di sotto del solaio, aveva subito: ingenti danni, essendosi l'acqua riversata sul soffitto e sulle pareti;
-che l'Avv. è altresì proprietario esclusivo di un secondo RT appartamento, posto al piano I, esattamente al di sotto di quello in comproprietà con la sorella;
-che anche questo appartamento ha subito ingenti danni, atteso che l'acqua proveniente dal lastrico solare era giunta fino a questa unità immobiliare che egli aveva adibito a sede del proprio studio legale;
-che le omissioni e le opere realizzate sia su proprietà comune che su proprietà esclusiva erano state l'origine delle cause che hanno portato, con i loro devastanti effetti, alla produzione dei lamentati danni ai ricorrenti;
-che a seguito di ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 988/2004) il Tribunale di NZ aveva così provveduto con ordinanza del 29/7/2005, depositata il 1°/8/2005, cron. n. 5344 (in atti):
«1) ordina ai resistenti di effettuare gli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, come individuati alle pagg. 12 e 13 della relazione di c.t.u. in atti, nonché gli interventi atti ad eliminare le conseguenze dannose all'interno
4 dell'appartamento di proprietà comune dei ricorrenti, nonché in quello di proprietà esclusiva dell'avv. come descritti alle pagg. 13 e RT
14 della relazione di c.t.u.;
2) rimette al merito la definizione delle spese e competenze del presente giudizio cautelare;
3) assegna termine di trenta giorni per l'inizio della causa di merito».
1.1. L'odierno giudizio altro non è, dunque, che la prosecuzione di merito della precedente fase cautelare.
2. Entrambi i convenuti si sono costituiti rassegnando le conclusioni
All'udienza del 21/10/2010 veniva dichiarata l'interruzione del processo essendosi appreso della morte dell'Avv. procuratore e difensore del Persona_2 CP_7 convenuto.
Gli attori provvedevano alla riassunzione del giudizio mediante ricorso che veniva ritualmente notificato alle controparti.
Mentre la convenuta si costituiva nuovamente con lo stesso precedente Parte_1 difensore, nessuno si costituiva per il ”. CP_7
Incamerata la causa per la decisione, con sentenza n. 3495 del 2013, pubblica il 23 dicembre 2013, il Tribunale di NZ, così ha statuito:
“- preliminarmente, dichiara la contumacia del RT0
;
[...]
- Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dagli attori e, per l'effetto:
a) condanna il condominio al pagamento della somma di euro 15.499,53, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo, in favore dell'avv.
[...]
somma da corrispondersi integralmente, ovvero senza imputazione a RT carico degli attori della quota di loro spettanza ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
b) condanna il al pagamento della somma di euro 2.790,48, oltre CP_7 interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo, in favore dell'avv.
[...]
in proprio, somma da corrispondersi integralmente ovvero senza RT imputazione a carico dell'attore della quota di sua spettanza ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale;
- rigetta tutte le domande risarcitorie proposte nei confronti di Parte_1
nonché quella di demolizione della struttura fissa, costituente allargamento
[...] dell'appartamento di proprietà di nonché quella di Parte_1
5 demolizione della struttura fissa, costituente allargamento dell'appartamento di proprietà di da questa realizzata sulla terrazza che funge da Parte_1 copertura dell'edificio;
- dichiara la cessata materia del contendere limitatamente all'ordine di realizzazione degli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni così come individuati nell'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa da questo Tribunale in data 29/07/2005 e depositata in data 1°/08/2005 (cron. N. 5344);
- revoca l'ordine di esecuzione degli interventi atti ad eliminare le conseguenze dannose all'interno degli appartamenti di proprietà degli attori disposto con la medesima ordinanza cautelare;
- condanna il condominio al pagamento delle spese della fase cautelare d'urgenza in favore degli attori (ricorrenti in quella fase) che liquida nella misura di euro 1.000,43 per spese di perizia tecnica giurata stragiudiziale, euro 161,26 per esborsi vari ed euro
1.500,00 per competenze professionali, oltre CPA e IVA;
pone definitivamente a carico del le spese della CTU espletata nella fase cautelare d'urgenza; CP_7
- compensa integralmente le spese di questo giudizio di merito nei rapporti tra gli attori e il;
pone le spese di CTU dello stesso giudizio di merito CP_7 definitivamente a carico degli attori e del condominio, da ripartirsi in due quote di egual misura (50% a carico degli attori e il restante 50% a carico del ); CP_7
- condanna in solido gli attori, avv. e RT [...]
alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_2 [...] che liquida nelle seguenti misure: Parte_1
i) per la fase cautelare, euro 1.500,00, oltre CPA ed IVA, per sole competenze professionali;
ii) per il giudizio di merito, euro 3.000,00, oltre CPA ed IVA, per sole competenze professionali;
- Condanna in solido gli attori e il condominio alla refusione delle spese di lite sopportate per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, disposto nel corso di questo giudizio di merito, in favore di che liquida nella Parte_1 misura di euro 1.500,00, oltre CPA ed IVA per sole competenze professionali;
pone definitivamente a carico del le spese di CTU espletata in sede di CP_7 accertamento tecnico preventivo disposto nel corso di questo giudizio di merito”.
In particolare, il Tribunale - richiamata la giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare a causa di
6 omessa o carente manutenzione - ha escluso la sussistenza di un titolo di responsabilità in capo alla Tale conclusione si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, dalla quale è emerso che le infiltrazioni lamentate erano riconducibili, da un lato, alla difettosa impermeabilizzazione della terrazza e, dall'altro, alle pessime condizioni del canale di raccolta delle acque piovane, collocato sull'annesso cornicione.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che la responsabilità fosse da ascrivere esclusivamente al , tenuto alla corretta manutenzione delle parti comuni CP_7 dell'edificio, nonché all'eliminazione di eventuali difetti della copertura impermeabile.
In ordine alla quantificazione dei danni, il giudice di primo grado ha provveduto alla determinazione dell'importo delle spese necessarie alla loro eliminazione, senza tuttavia aderire integralmente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, optando per una valutazione equitativa degli stessi.
In particolare, le spese di ripristino sono state quantificate nella somma di euro
15.499,53 relativamente all'immobile sito al secondo piano, in comproprietà degli attori,
e nella somma di euro 2.790,48 con riferimento all'immobile ubicato al primo piano, di esclusiva proprietà di RT
Quanto, invece, alle ulteriori voci di danno dedotte da quest'ultimo- e in particolare alle spese sostenute per il trasloco del proprio studio legale presso altro immobile di sua disponibilità, nonché ai canoni di locazione versati per il nuovo immobile adibito a sede dello studio professionale e deposito del patrimonio librario- il Tribunale ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra tali spese e gli eventi oggetto del presente giudizio.
Sotto tale profilo, il giudice ha evidenziato come l'appartamento in precedenza adibito a sede dello studio professionale non sia mai stato formalmente dichiarato inagibile. Le contestazioni sollevate dall'attore si limitavano, infatti, alla denuncia di una generica condizione di “antigenicità dovuta a umidità nei solai accompagnata da odore di muffa” in due vani dell'appartamento.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento dello studio legale non fosse stato determinato da una situazione di necessità direttamente riconducibile alle infiltrazioni, bensì frutto di scelte soggettive dell'attore. Per tali ragioni, il Tribunale ha escluso la risarcibilità del “danno da mancato utilizzo” dell'immobile di sua proprietà (sito in Via Arena, n.2), nel quale lo studio era stato inizialmente trasferito.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea volta alla demolizione della struttura fissa realizzata dalla sig.ra costituente ampliamento del proprio Parte_1
7 appartamento, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all'ordine di effettuazione degli interventi necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come già individuati nell'ordinanza cautelare del 1°.8.2005.
2. Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello e CP_1 [...]
Controparte_2
Nel presente grado di giudizio si è costituito il sig. , in qualità di Persona_1 condomino, resistendo al gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale. In particolare, con il primo motivo di appello incidentale ha contestato la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda attorea nei confronti del solo Condominio e non anche della Con il secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 esonerato gli appellanti dal partecipare – sebbene anch'essi condomini RT
– alla ripartizione di quanto imputato al a titolo di risarcimento danni da CP_7 infiltrazioni.
Si è costituito altresì il , aderendo alle argomentazioni contenute CP_7 nell'appello incidentale proposto da Persona_1
Infine, si è costituita resistendo ai motivi di gravame. Parte_1
All'udienza del 9.11.2016 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1520 del 2017, pubblicata il 31.8.2017, la Corte di Appello di
NZ ha così statuito:
“1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal Controparte_9
;
[...]
2) in parziale riforma della sentenza impugnata,
- condanna in solido il e TE Parte_1
a pagare la somma di € 15.623,53, oltre I.V.A in favore di e Controparte_2 di nonché la somma di € 2.536,80 oltre I.V.A. in favore del RT solo;
RT
- condanna in solido il e TE Parte_1 Parte_1
a pagare in favore di la somma di € 33.572,94, oltre RT rivalutazione e interessi secondo i criteri di cui in parte motiva;
- dichiara compensate, nella misura della metà, le spese di lite che si liquidano, per l'intero, in € 11.250,00 per il giudizio di primo grado (ivi compresa la fase cautelare ante causam e il procedimento di A.T.P.), oltre accessori di legge e in € 4.757,50 per il
8 giudizio di appello, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali, e condanna il e al pagamento TE Parte_1 della metà delle spese indicate in favore di e di Controparte_2 [...]
; RT
- pone definitivamente a carico del e di TE [...]
in solido tra loro le spese relative a tutte le C.T.U. espletate nella Parte_1 fase cautelare e di merito (ivi quella svolta in sede di A.T.P.);
- dichiara compensate le spese nei confronti di ”. Persona_1
In particolare, la Corte di Appello di NZ, esaminando il primo motivo di gravame, ha accertato la responsabilità concorrente di in Parte_1 ordine alla causazione dei danni da infiltrazione, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 9449 del 10.5.2016, secondo cui:
“in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. , sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c. , comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( art. 1135 c.c. , comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c.., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico
(o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”. CP_7
Passando all'esame del secondo motivo di appello, la Corte lo ha accolto limitatamente alla doglianza relativa alla seconda riduzione operata dal giudice di primo grado, pari al 20%, ritenendo non pertinente il riferimento alle condizioni di vetustà dell'immobile e confermando invece la prima riduzione del 20%.
Con riguardo al terzo motivo di appello, la Corte ne ha riconosciuto la parziale fondatezza, accogliendo la censura relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo e/o godimento dell'appartamento sito al primo piano. In merito, la Corte ha osservato che: “Quanto al danno da mancato utilizzo e/o godimento
9 dell'appartamento situato al 1° piano, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, ritenendo che non vi era la necessità di dover trasferire altrove la sede del proprio studio professionale. In realtà, dall'esame della C.T.U. a firma dell'ing. risulta che Per_3
l'appartamento situato al 1° piano è parzialmente utilizzabile nella misura del 50%, in quanto i vani oggetto delle lamentate infiltrazioni sono n. 2 oltre il bagno, su un totale di n 6 vani oltre il corridoio (cfr. pag. 7 della relazione). Sulla scorta di tale considerazione, il CTU ha quantificato il danno da mancato utilizzo dell'immobile de quo parametrandolo al 50% del canone di locazione per gli anni 2004-2009 in complessivi € 33.572,94”.
Non ha invece trovato accoglimento il quarto motivo di gravame, concernente la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto privo di specifica allegazione e di idonea prova del pregiudizio subito.
Quanto agli appelli incidentali, quello proposto dal condomino, sig. è stato Per_1 accolto parzialmente, nella sola parte in cui è stata riconosciuta la fondatezza della domanda anche nei confronti della sig.ra con assorbimento del motivo Parte_1 medesimo in ragione dell'accoglimento del primo motivo dell'appello principale.
L'appello incidentale proposto dal , invece, è stato dichiarato CP_7 inammissibile, in quanto la costituzione in giudizio dell'ente è avvenuta oltre il termine previsto, risultando tardiva rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione in appello.
3. Il giudizio davanti alla Corte di cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di NZ ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione ha denunciato la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, lamentando la sostanziale assenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità solidale a suo carico.
Con il secondo motivo, ha censurato la sentenza, sempre in relazione all'affermazione della propria responsabilità solidale, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1126 e 2055 c.c., in quanto, proprio alla luce dei principi espressi dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 9449 del 2016, non sarebbe possibile affermare una responsabilità solidale tra il ed i singoli condomini. CP_7
Con il terzo motivo di ricorso ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'appartamento di proprietà esclusiva di
10 quantificati in misura corrispondente al 50% dei canoni RT locativi che si sarebbero potuti percepire dal bene, in quanto mai proposta dall'attore in primo grado.
Con il quarto motivo di ricorso, sempre in relazione all'accoglimento della domanda risarcitoria di cui al motivo che precede, ha denunciato la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili. In particolare, la Corte d'Appello, da un lato, avrebbe riconosciuto che la domanda risarcitoria relativa al mancato utilizzo di entrambi gli appartamenti fosse una domanda nuova e, dunque, inammissibile, e dall'altro, avrebbe comunque liquidato il danno relativo all'appartamento sito al primo piano, nonostante non fosse oggetto della domanda originaria
Infine, con il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di specifica discussione tra le parti. In particolare, ha evidenziato che, in occasione del sopralluogo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio nel febbraio del 2006, era stato accertato che le infiltrazioni ormai interessavano solo l'appartamento al secondo piano e non anche quello al primo piano. Da ciò, la ricorrente ha dedotto che eventuali danni da mancato utilizzo dell'immobile al primo piano avrebbero dovuto considerarsi cessati a quella data, anche in considerazione del fatto che i costi per l'eliminazione dei residui dell'umidità dall'appartamento erano modesti.
Al ricorso hanno resistito mediante controricorso i germani RT mentre e il non hanno svolto alcuna attività difensiva nel Persona_1 CP_7 presente grado di giudizio.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6816 del 2021, depositata in cancelleria in data 11 marzo 2021, ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso1, rigettando gli altri motivi.
In particolare, il Supremo Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevando quanto segue:
11 a) “Effettivamente come si ricava dal contenuto delle conclusioni di cui all'atto di citazione, puntualmente riportate in ricorso e come confermato dallo stesso contenuto della sentenza d'appello, che a pag. 10 riporta le richieste dell'attore, e precisamente quelle di cui alla lett. e) dell'atto introduttivo, che investivano le conseguenze derivanti dalla necessità di trasferire altrove la sede del proprio studio legale inizialmente ubicato nell'appartamento posto al primo piano dell'edificio sito alla l'istante aveva CP_7 ritenuto di dover commisurare il danno sofferto a quello derivante dall'impossibilità di poter diversamente utilizzare l'appartamento sito in NZ alla via Arena, presso cui aveva dovuto trasferire la sede del proprio studio legale, stante la parziale inutilizzabilità dell'immobile interessato dalle infiltrazioni”;
b) “Tuttavia, i giudici di appello, nell'esaminare le richieste risarcitorie dell'attore, disattese in prime cure, se da un lato hanno confutato la tesi del Tribunale, che aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che il trasferimento della sede dello studio legale non fosse necessitato dalle infiltrazioni, osservandosi che in realtà a seguito di tale fenomeno, l'appartamento al primo piano era utilizzabile solo al
50%, nel quantificare il danno cagionato dal trasferimento dello studio, anziché attenersi alle richieste dello stesso attore, che aveva inteso il pregiudizio come consistente in quello occasionato dalla mancata possibilità di locare a terzi il diverso immobile ove aveva trasferito lo studio, hanno invece commisurato il danno in una percentuale dei canoni di locazione dello stesso appartamento sito alla CP_7 contravvenendo quindi a quelle che erano le richieste dello stesso attore ed a quanto poco prima affermato circa il fatto che non fosse stata proposta in primo grado una domanda di risarcimento danni per il mancato utilizzo degli appartamenti danneggiati dalle infiltrazioni”;
c) “Ne deriva che in tal modo è stata effettivamente accolta una domanda risarcitoria che non era stata proposta in primo grado, dovendo invece la Corte di merito, una volta ravvisata la necessità del trasferimento della sede dello studio legale, in ragione della parziale inutilizzabilità dell'appartamento sito al primo piano, riscontrare l'esistenza dei danni in ragione del mancato utilizzo, anche a fini locativi, del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale”.
Pertanto, il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e ha rinviato la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte
d'Appello di NZ, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
12 4. Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., Parte_1 ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di NZ, sostenendo, in sintesi, che non possa riconoscersi, in favore del sig. alcun risarcimento del RT danno per il forzato trasloco del proprio studio legale e per il mancato utilizzo dell'immobile sito in via Arena n.
2. Secondo l'attrice in riassunzione, tale circostanza risulterebbe coperta da giudicato “considerato che in sede di gravame gli appellanti non contestarono la sentenza nel punto in cui aveva stabilito che non RT era necessario il trasferimento dello studio in altro immobile, né richiesero comunque il risarcimento danni per mancato utilizzo di altro immobile dove sarebbe stato trasferito lo studio legale”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , RT1 aderendo alle conclusioni della sig.ra Parte_1
Si sono, altresì, costituiti e sostenendo CP_1 Controparte_2 quanto segue:
1) “Preliminarmente anche in questa sede, sperando di non tediare, i Signori ribadiscono - espressamente richiamando quanto ampiamente RT esposto ed affermato nel controricorso nel giudizio di Cassazione nelle pagine dalla n.
12 alla n. 17 - l'infondatezza del ricorso dispiegato in quanto i danni richiesti riguardavano non solo quelli conseguenti al trasferimento dello studio legale in altra sede e, quindi con mancata locazione del detto appartamento, ma anche quelli subiti dall'appartamento sede originaria dello studio legale di fatto inagibile, come acclarato sia nelle C.T.U. che nelle decisioni dell'Autorità Giudiziaria”;
2) “In particolare, dalla lettura della ricostruzione fattuale, correttamente operata dalla Corte d'Appello di NZ nella sentenza poi impugnata, appare evidente come la prospettazione dei fatti per come strutturata dalla ricorrente è non solo del Parte_1 tutto inconferente con la realtà, ma artatamente svolta al solo fine di fuorviare, per l'ennesima volta, il Giudicante”;
3) “Gli odierni appellati hanno, puntualmente ed esaustivamente, avanzato precise richieste e conclusioni che, anche da un punto di vista strettamente letterale, non lasciano dubbi di sorta e ciò fin dalla formulazione delle conclusioni finali di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, laddove testualmente si legge:
“condannare i convenuti in solido fra loro ed ognuno per la propria tenutezza: a) al risarcimento dei danni morali, esistenziali e materiali, NESSUNO ESCLUSO subiti
13 dall'avv. stante L'INAGIBILITA' e L'INSALUBRITA' RT dello STUDIO LEGALE UBICATO IN VIA FRANCESCO ACRI (si badi, non altro indirizzo!) ed il forzato spostamento della propria sede professionale in altro luogo
(ovviamente con indirizzo diverso!)”;
4) “Per converso, ci si pone in antitesi completa con l'interpretazione
(chiaramente priva di senso logico perché sostanzialmente pretestuosa) fornita da controparte in merito al significato (anche meramente letterale) della suddetta richiesta conclusiva. La appellante vorrebbe far credere che la richiesta suddetta non ricomprendesse in sé ogni tipologia di danni subiti dai resistenti ( …materiali, nessuno escluso…) viceversa ivi necessariamente compresi, vale a dire sia quello da mancato utilizzo/godimento dell'immobile sito al primo piano dello stabile di , adibito CP_7
a studio legale dall'avv. del quale si è giudizialmente RT
Part acclarata l'oggettiva insalubrità (Vedasi rapporto e allegati RT2 al fascicolo del primo grado), sia quello per la contestuale inagibilità al 50% (CTU) riconosciuta anche dalla Corte di NZ nella sentenza n. 1520/2017, oggetto del presente riesame”.
Nel presente giudizio di rinvio si sono infine costituiti, in qualità di eredi del defunto anche , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6
e aderendo alle conclusioni formulate dell'attrice in
[...] Controparte_6 riassunzione.
Con ordinanza del 21 dicembre 2024, la Corte d'Appello di NZ - preso atto che, all'esito del giudizio per Cassazione, risulti necessario determinare il danno da mancato utilizzo dell'appartamento sito in NZ, Via Arena n. 2, in termini di mancata percezione dei canoni di locazione, a causa delle infiltrazioni d'acqua che hanno interessato l'appartamento sito in NZ, e costretto l'istante al CP_7 trasferimento dello studio legale nell'appartamento sito in via Arena n.
2 - ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 15.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione dal
Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
14 1. Preliminarmente, deve evidenziarsi che è regolare la riassunzione del processo proposta con atto di citazione dinanzi la Corte di Appello di NZ nel rispetto del termine di legge.
2. Sempre in via preliminare va dato atto del passaggio in giudicato, per mancanza di impugnazione, della sentenza della Corte di Appello di NZ n. 1520 del 2017, pubblicata il 31.8.2017, nei confronti del , condannato in TE solido con al pagamento della somma di € 33.572,94, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi, in favore di , in applicazione del RT consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma” (Cass. 20559/2014); e ancora più chiaramente si esprime Cass. Ord. 24728/2018: “L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.”.
15 Deve pertanto ritenersi corretta la tesi sostenuta dai germani RT relativa alla formazione di un giudicato interno relativo all'obbligo di pagamento, da parte del condominio, della somma di euro 33.572,94 liquidata a titolo di risarcimento danni, in favore di per il mancato utilizzo RT dell'appartamento sito al 1° piano di . RT1
3. Ciò premesso, va anzitutto osservato che il presente giudizio muove dalla cassazione con rinvio operata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6816 resa il 17 febbraio 2021 e pubblicata l'11 marzo 2021, con cui il giudice di legittimità ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dalla sig.ra così argomentando: Parte_1
“… Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo
345 c.p.c., quanto alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'appartamento di proprietà esclusiva di RT
, quantificati in misura corrispondente al 50% dei canoni di locazione che si
[...] sarebbero potuti trarre da detto bene.
Si deduce che in citazione, l'attore quanto al danno subito dall'appartamento al primo piano di sua proprietà esclusiva, aveva evidenziato che era stato costretto a trasferire il proprio studio in altro immobile di sua proprietà esclusiva, correlando quindi la richiesta risarcitoria al mancato utilizzo di tale secondo immobile sito in
NZ alla via Arena 2.
Tale richiesta trovava poi conferma anche nella richiesta di nomina di CTU, in quanto l'attore aveva chiesto quantificare i danni da mancata locazione non già dell'appartamento alla ma di quello alla via Arena. CP_7
Tuttavia, il CTU aveva erroneamente parametrato il danno ai canoni di locazione ritraibili dal primo appartamento, ma la sentenza di prime cure, sebbene rigettando la richiesta di risarcimento danni, aveva correttamente riferito la domanda attorea al mancato utilizzo del bene ove l'attore aveva poi trasferito il proprio studio legale.
La Corte d'Appello ha quindi inopinatamente accolto una domanda risarcitoria diversa da quella formulata in primo grado.
Il quarto motivo di ricorso, sempre in relazione all'accoglimento della domanda risarcitoria di cui al motivo che precede, denuncia la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, in quanto, pur avendo al punto 3 della sentenza individuato quale era il tenore della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, la Corte d'Appello ha poi attribuito il risarcimento per il mancato
16 utilizzo dell'appartamento al primo piano, pur avendo precisato che la domanda per il mancato utilizzo di entrambi gli appartamenti danneggiati era una domanda nuova.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
Effettivamente come si ricava dal contenuto delle conclusioni di cui all'atto di citazione, puntualmente riportate in ricorso e come confermato dallo stesso contenuto della sentenza d'appello, che a pag. 10 riporta le richieste dell'attore, e precisamente quelle di cui alla lett. e) dell'atto introduttivo, che investivano le conseguenze derivanti dalla necessità di trasferire altrove la sede del proprio studio legale inizialmente ubicato nell'appartamento posto al primo piano dell'edificio sito alla l'istante aveva CP_7 ritenuto di dover commisurare il danno sofferto a quello derivante dall'impossibilità di poter diversamente utilizzare l'appartamento sito in NZ alla via Arena, presso cui aveva dovuto trasferire la sede del proprio studio legale, durante la parziale inutilizzabilità dell'immobile interessato dalle infiltrazioni.
Tuttavia, i giudici di appello, nell'esaminare le richieste risarcitorie dell'attore, disattese in prime cure, se da un lato hanno confutato la tesi del Tribunale, che aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che il trasferimento della sede dello studio legale non fosse necessitato dalle infiltrazioni, osservandosi che in realtà a seguito di tale fenomeno, l'appartamento al primo piano era utilizzabile solo al 50%, nel quantificare il danno cagionato dal trasferimento dello studio, anziché attenersi alle richieste dello stesso attore, che aveva inteso il pregiudizio come consistente in quello occasionato dalla mancata possibilità di locare a terzi il diverso immobile ove aveva trasferito lo studio, hanno invece commisurato il danno in una percentuale dei canoni di locazione dello stesso appartamento sito alla contravvenendo quindi a quelle CP_7 che erano le richieste dello stesso attore ed a quanto poco prima affermato circa il fatto che non fosse stata proposta in primo grado una domanda di risarcimento danni per il mancato utilizzo degli appartamenti danneggiati dalle infiltrazioni.
Ne deriva che in tal modo è stata effettivamente accolta una domanda risarcitoria che non era stata proposta in primo grado, dovendo invece la Corte di merito, una volta ravvisata la necessità del trasferimento della sede dello studio legale, in ragione della parziale inutilizzabilità dell'appartamento sito al primo piano, riscontrare l'esistenza dei danni in ragione del mancato utilizzo, anche a fini locativi, del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale.
17 La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di NZ.
[…].
PQM
accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, e rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di NZ, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
Si tratta di rinvio prosecutorio o proprio – ipotesi prevista e disciplinata dal comma
1 dell'art. 383 c.p.c. – tale da attribuire cioè alla Corte di Appello la veste di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione. In tal senso la Suprema Corte ha affermato che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (Cass. 2021/n. 15143; Cass. 2017/n.
10009; Cass. 2005/n.1824).
Più in particolare, si è affermato che nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado riformata in appello non passa in giudicato ma viene sostituita dalla sentenza di secondo grado, che a sua volta cade nei punti direttamente o indirettamente investiti dalla
Suprema Corte e solo, nei punti non investiti dal giudice di legittimità, può considerarsi passata in giudicato (cfr. Cass. 2001/n. 3475, Cass. 2000/n. 14892; Cass. 1994/n. 5901).
Inoltre, il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise e non può, quindi, riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse (Cass. n. 636/2019).
Conseguentemente, questa Corte è chiamata a valutare unicamente la fondatezza della domanda risarcitoria svolta da in relazione al mancato RT utilizzo dell'immobile “sito in NZ nel quale ha dovuto allocare temporaneamente il proprio luogo di lavoro e delle spese di adattamento ed adeguamento dello stesso;
18 nonché del pagamento delle spese di trasloco già effettuate e di quelle che il professionista dovrà affrontare per rispostare la propria sede legale in ” alla CP_7 luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui, la Corte di merito, una volta ravvisata la necessità del trasferimento della sede dello studio legale, in ragione della parziale inutilizzabilità dell'appartamento sito al primo piano, dovrà riscontrare l'esistenza dei danni in ragione del mancato utilizzo, anche a fini locativi, del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale.
Tanto chiarito, occorre preliminarmente esaminare le argomentazioni difensive svolte dalle parti, in particolare dai germani e da RT Parte_1
[...]
Il convenuto in riassunzione, sig. ha chiesto, in RT sostanza, la conferma integrale della sentenza emessa dalla Corte di Appello di
NZ, anche in relazione ai capi oggetto di cassazione. Tale richiesta si desume chiaramente dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta, nonché dai successivi atti difensivi, dai quali si evince la volontà di mantenere fermo il riconoscimento del credito di circa 33.000,00 euro2.
L'attrice in riassunzione, signora ha invece sostenuto, Parte_1 da un lato, che l'attore non abbia mai proposto in grado di appello una domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'immobile e, dall'altro, che su tale questione si sarebbe formato un giudicato3.
Orbene, la Corte ritiene che, con riferimento a tali eccezioni, debba essere ribadito un principio fondamentale: i limiti del giudizio di rinvio, come dinanzi già rammentato, sono determinati dalla sentenza della Corte di cassazione, la cui portata non può essere
19 sindacata o elusa dal giudice di rinvio e la cui giuridica correttezza non è sindacabile da parte di detto giudice4.
Con particolare riferimento all'eccezione di giudicato sollevata dall'attrice in riassunzione, relativamente alla domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'appartamento sito a NZ, Via Arena n. 2, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di giudizio di rinvio, il principio della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) in ogni stato e grado del giudizio deve essere coordinato con i principi che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza, ancorché non dedotte o rilevate in quel giudizio, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame neppure la questione concernente l'esistenza di un giudicato esterno o (come nella specie) interno, qualora l'esistenza di quest'ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio” (v. in termini, Cass. civ. n. 2365/2025; Cass. civ. n.
16171 del 30/07/2015, Cass. civ. n. 2411 del 08/02/2016, Cass. civ. n. 31810/2022).
4. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza di appello n. 1522/2017, nella sola parte in cui è stata accolta la domanda risarcitoria relativa al mancato utilizzo dell'appartamento sito al primo piano dell'immobile di mai proposta dall'attore in primo grado, in luogo della CP_7 domanda risarcitoria relativa al mancato utilizzo del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale.
La Corte di cassazione ha indicato le coordinate da applicare al caso di specie, affermando che la Corte dovrà, “una volta ravvisata la necessità del trasferimento della sede dello studio legale, in ragione della parziale inutilizzabilità dell'appartamento sito al primo piano, riscontrare l'esistenza dei danni in ragione del mancato utilizzo, anche a fini locativi, del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale”
(cfr. ordinanza n. 6816/2021).
Sulla scorta di tali principi, appare chiaro che questa Corte è tenuta a pronunciarsi sull'effettiva esistenza di un danno da mancato utilizzo - anche ai fini locatizi - dell'appartamento sito in NZ, alla via Arena, ove lo studio legale di
[...] fu trasferito a seguito della parziale inutilizzabilità dell'appartamento RT situato al primo piano dello stabile di , sede originaria dell'attività CP_7 professionale.
Invero, come puntualmente osservato dalla Suprema Corte5, la domanda proposta dal in primo grado non era volta al risarcimento dei danni derivanti RT dal mancato utilizzo degli immobili direttamente danneggiati dalle infiltrazioni, bensì al risarcimento dei danni consistenti nella mancata disponibilità di concedere in locazione a terzi l'immobile sito in via Arena, ove egli aveva trasferito il proprio studio legale in conseguenza della compromessa funzionalità dell'immobile originario6. 5 Così nell'ordinanza in esame: <il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., quanto alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'appartamento proprietà esclusiva controparte_1
, quantificati in misura corrispondente al 50% dei canoni di locazione che si
[...] sarebbero potuti trarre da detto bene. Si deduce che in citazione, l'attore quanto al danno subito dall'appartamento al primo piano di sua proprietà esclusiva, aveva evidenziato che era stato costretto a trasferire il proprio studio in altro immobile di sua proprietà esclusiva, correlando quindi la richiesta risarcitoria al mancato utilizzo di tale secondo immobile sito in NZ alla via Arena 2. (…) Tuttavia, il CTU aveva erroneamente parametrato il danno ai canoni di locazione ritraibili dal primo appartamento, ma la sentenza di prime cure, sebbene rigettando la richiesta di risarcimento danni, aveva correttamente riferito la domanda attorea al mancato utilizzo del bene ove l'attore aveva poi trasferito il proprio studio legale. La Corte d'appello ha quindi inopinatamente accolto una domanda risarcitoria diversa da quella formulata in primo grado>>. 6 Così nell'atto di citazione nel giudizio di merito successivo al ricorso ex art. 700 c.p.c, proposto dal con il quale chiede, alla lett. e) delle conclusioni, la condanna “al risarcimento dei CP_1 danni subiti dall'avv. dal mancato utilizzo di altro suo immobile RT sito in NZ nel quale ha dovuto allocare temporaneamente il proprio luogo di lavoro e delle spese di adattamento ed adeguamento dello stesso;
nonché al pagamento delle spese di trasloco già effettuate e di quelle che il profesionista dovrà affrontare per rispostare la propria sede professionale in ”. Il ha, poi, nel corpo dell'atto, così CP_7 RT argomentato: << (…) Si chiede inoltre la rifusione delle spese effettuate dall'avv. CP_1 per l'ipotesi di trasloco temporaneo dello studio legale in altra sede e per il mancato
[...] guadagno dello stesso – quale locazione – nell'ipotesi di temporanea collocazione in altro immobile di propria proprietà dello studio legale da parte dello stesso, nonché di tutti i danni psicologici nonché economici, arrecati all'avv. a seguito del RT forzato trasferimento dello studio legale dello stesso in altro luogo>>; <<(…) il professionista è stato costretto ad operare in altro luogo, attesa la detta insalubrità dei locali, con tutte le conseguenze che uno spostamento provvisorio e precario, comporta. Lo spostare in continuazione da una parte all'altra i propri fascicoli di studio, ed il traslocare sia per ovvie esigenze di studio e di lavoro sia per sottrarli alla furia devastatrice delle copiose e abbondanti acque piovane, una enorme quantità sia di libri quali enciclopedie, trattati, monografie che di riviste della ricca biblioteca del professionista – pari nella sua interezza ad oltre 800 volumi – ha certamente causato un danno a quest'ultimo. Ma ancor più grave è lo stress psicofisico che il professionista ha dovuto subire a seguito del detto precario trasloco/spostamento. L'aver perduto improvvisamente, a seguito delle dette infiltrazioni non tempestivamente riparate, il
21 Ebbene, l'analisi delle risultanze processuali evidenzia che il RT aveva stabilito la sede della propria attività professionale presso l'appartamento sito al primo piano del fabbricato di , ed era stato costretto a trasferirsi in altro CP_7 immobile, sito in via Arena n. 2, a causa del grave degrado dell'immobile originario.
Tale trasferimento - come suggeriscono gli esiti dell'istruttoria - non può ritenersi occasionato da esigenze di carattere meramente personale, dovendosi, piuttosto, causalmente ricondurre ai danni da infiltrazioni d'acqua che hanno interessato l'appartamento sito al primo piano di . CP_7
Parte Sul punto, significativa appare la relazione redatta nel giugno del 2004, a seguito del sopralluogo igienico-sanitario eseguito presso l'immobile, nella quale si legge “(…) n. 2 vani dell'appartamento del primo piano sono stati interessati da Co infiltrazioni d'umidità pregressa proveniente dal piano superiore (proprietà
[...]
che, a sua volta, ha subito intense infiltrazioni di acqua piovana proveniente CP_13 da un terrazzo posto all'ultimo piano ed utilizzato dalla Sig.ra a Parte_1 detta del Sig. suddetto inconveniente ha determinato una situazione di CP_1 precarietà a carico dell'impianto illuminante elettrico nei due vani, tanto che il Sig.
[...] ha dovuto apportare degli interventi tecnici a livello dell'impianto elettrico;
CP_1 comunque gli stessi vani presentano una situazione di antigienicità dovuta a umidità nei solai accompagnata da odore di muffa (…)”.
Le condizioni di antigenicità dell'appartamento di sono state altresì CP_7 confermate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, nella perizia depositata in primo proprio luogo, da anni, di lavoro ha recato all'avv. un enorme danno;
tale RT danno subito dal professionista è ancora più grave laddove si consideri che lo stesso è un soggetto a rischio a seguito delle conseguenze, che ancora reca con se, derivanti dall'asportazione di una forma tumorale all'apparato digerente>>; <<si richiede fin d'ora c.t.u. perché accerti il danno derivante all'avv. dalla mancata locazione controparte_1 dell'immobile in cui oggi egli precariamente lavora (…) a tali danni sono da aggiungere quello allo stesso professionista derivanti dal materiale trasloco di mobili, arredi e della citata biblioteca dalle spese sostenute per detta causa>>; così nella memoria 184 c.p.c. del 28 maggio 2007: << AA) pertanto, sotto un primo profilo si chiede che l'on. Tribunale di NZ voglia nominare c.t.u. perché accerti e determini i danni derivanti al dalla mancata locazione RT dell'immobile sito in NZ alla via G. Arena N.2 per il periodo dal febbraio 2004 – mese in cui ha ricominciato ad adattare il proprio appartamento alle proprie esigenze quale futuro studio – e l'aprile 2006 quando ha effettuato il trasloco del proprio studio in altra sede nonché il risarcimento derivante allo stesso professionista dall'adeguamento e dall'adattamento dei detti locali a studio legale>>; si legge ancora nella memoria 184 c.p.c. del 28 maggio 2007 che: “sono da risarcire i danni subiti dall'avv. dal momento che lo stesso appartamento nell'appartamento posto al 1° piano del RT fabbricato di , aveva ubicato il proprio studio legale sede della propria attività lavorativa, CP_7 danni da ascrivere al persistere delle infiltrazioni ed all'ambiente insalubre (…) L'avv.
[...] in presenza del lamentato comportamento- anche omissivo – del e della RT CP_7
stante anche l'insalubrità dei luoghi (…) ha nell'aprile 2004 trasferito la propria sede in un Parte_1 appartamento di sua proprietà sito in NZ alla Via G. Arena n. 2”.
22 grado (fase cautelare), ha accertato che “(…) l'appartamento sottostante di proprietà esclusiva dell'avv. presentava nei vai 1,2 e bagno RT macchia di umidità sul soffitto”, così chiarendo che anche l'appartamento ove il CP_1 aveva esercitato la sua attività professionale, era stato interessato da importanti
[...] infiltrazioni d'acqua (cfr. p. 1 e 7 dell'elaborato tecnico-peritale del 10 gennaio 2005).
Peraltro, anche l'esame della successiva relazione tecnico-peritale del 13 marzo
2009 conferma che le precarie condizioni dell'appartamento al primo piano sono rimaste sostanzialmente immutate negli anni, riscontrandosi ancora danni al soffitto nei vani sopra indicati e nel locale adibito a servizi igienici7.
Sulla base di tali elementi probatori, deve ritenersi che le precarie condizioni igienico-sanitarie dell'appartamento al primo piano - causate dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile sovrastante - abbiano costituito, con preponderanza di evidenza, la causa determinante del trasferimento del in un diverso RT immobile, idoneo ad accogliere la clientela e a garantire il sereno svolgimento della sua attività professionale.
Si rileva, pertanto, la sussistenza di elementi oggettivi atti a giustificare l'impossibilità di utilizzo dell'appartamento sito al 1° piano di CP_7
Al contrario, non può ritenersi idonea a interrompere il nesso di causalità tra le infiltrazioni e il danno lamentato dall'attore in primo grado la circostanza che l'appartamento per cui è causa fosse solo parzialmente inutilizzabile. Invero, sebbene i fenomeni infiltrativi abbiano interessato direttamente soltanto alcuni vani dell'unità immobiliare, l'insalubrità deve essere riconosciuta con riferimento all'intero appartamento, in applicazione di criteri di logica e comune esperienza, tenuto conto, tra l'altro, del diffuso e persistente odore di muffa che si propagava negli ambienti.
23 Le predette valutazioni risultano, peraltro, confermate da ulteriori e significativi elementi:
a) la necessità di eseguire interventi sull'impianto elettrico, resi indispensabili dalle infiltrazioni d'acqua ha evidentemente precluso al la possibilità di RT proseguire l'attività professionale nello studio legale ubicato presso l'immobile in questione;
Parte b) la collocazione temporale di tali interventi, attestati dalla relazione dell nel giugno 2004 (cfr. relazione succitata), corrobora la tesi secondo cui il sig. CP_1 non potesse esercitare la propria professione in detto immobile, tanto da aver
[...] dovuto, proprio nell'aprile 2004, trasferire lo studio legale in altro appartamento di sua proprietà, sito in Via G. Arena 28;
c) la successiva condotta del danneggiato che, sia pure per ragioni organizzative e personali, ha sostenuto i costi relativi ai canoni di locazione di due distinti appartamenti,
a decorrere dall'anno 2006 in poi, al fine di disporre dei locali adeguati all'esercizio dell'attività professionale9, consente di ritenere che il rientro nell'appartamento di Via
Acri n. 16 non fosse ancora possibile. In caso contrario, infatti, non avrebbe avuto ragione di assumere un ulteriore onere economico.
Tale ultima circostanza è, del resto, avvalorata dalla permanenza dei danni già accertati, come già evidenziato nella perizia tecnica d'ufficio redatta nel corso dell'anno
2009, dalla quale emerge che le condizioni dell'immobile sono rimaste sostanzialmente invariate, con persistenza delle infiltrazioni e delle relative conseguenze strutturali e igienico-sanitarie.
24 Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi pienamente accertata la sussistenza del danno da mancato utilizzo dell'appartamento sito in via Arena, di proprietà di
[...]
immobile nel quale egli fu costretto a trasferire il proprio studio legale RT nel periodo compreso tra il 2004 e il 2006, a causa delle infiltrazioni d'acqua che hanno reso parzialmente inagibile l'unità immobiliare precedentemente adibita a sede della propria attività professionale.
Il danno patito va parametrato al valore di locazione del bene e, a tal fine, risultano decisive le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di giudizio di rinvio10. Nel suo elaborato peritale – privo di vizi logici o tecnici – il c.t.u. ha formulato le seguenti conclusioni:
a) “Il sottoscritto C.T.U. per quantificare il relativo valore locativo del bene, ritiene valido il criterio estimativo per comparazione diretto che consiste nel rapportare il bene da stimare ad altri beni simili esistenti nella zona”;
b) “Tale confronto si determina applicando al valore medio di mercato dei coefficienti correttivi che tengono conto delle caratteristiche del bene rispetto quelle medie della zona”;
c) “Per calcolare il più probabile valore locativo sono state comparate le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare relative al I° semestre 2006 (all.
n. 11), con i valori indicati nella rivista "Consulente Immobiliare" edita da "Il CP_15
relativi allo stesso periodo ed alla zona semicentrale del Comune di NZ
[...]
(all. n. 12)”;
d) “Dal raffronto dei valori sopra richiamati si ritiene congruo assumere un valore locativo medio pari a 55,00 €/mq/annuo”.
Valutate, infine, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, il consulente ha concluso che: “…il danno da mancata locazione dell'appartamento oggetto di perizia, parametrato al canone di locazione unitario medio a partire da aprile
2004 a dicembre 2006, con rivalutazione ISTAT al periodo maggio 2024 ammonta complessivamente a 9.774,66 €”.
25 Al riguardo deve evidenziarsi che prive di pregio appaiono le critiche mosse dal consulente di parte convenuta, Ing. , in ordine al coefficiente riferito Persona_4 allo stato di manutenzione dell'immobile11.
Sul punto, infatti, il consulente d'ufficio ha fornito un'esaustiva e convincente valutazione tecnica dell'errore cui sarebbe incorso il perito di parte, chiarendo che: “Il
CTP di parte ricorrente, a differenza di quanto trascritto dallo scrivente nella bozza di
CTU, ritiene corretto assumere un coefficiente correttivo per lo stato di manutenzione dell'appartamento pari a 0,70. L'adozione di tale coefficiente comporterebbe inevitabilmente un ricalcolo del canone lordo annuo e del relativo danno da mancata locazione (…) A riguardo il sottoscritto ribadisce che il fabbricato all'interno del quale ricade l'unità immobiliare oggetto di stima è stato realizzato alla fine degli anni 50 per cui alla data di valutazione (2004) l'edificio presentava una vetustà di oltre 45 anni.
Pertanto, prendendo a riferimento la stessa tabella allegata dal CTP con la giusta età del fabbricato, si ottiene un coefficiente correttivo pari a 0,60 coincidente con quello utilizzato dal sottoscritto nella bozza di CTU”.
Non risultano, invece, meritevoli di accoglimento altre voci di danno.
In particolare, le “spese di adattamento ed adeguamento dell'immobile” e “le spese di trasloco già effettuate e di quelle che il professionista dovrà affrontare per rispostare la propria sede professionale in ” di cui l'attore ha chiesto il risarcimento nel CP_7 capo “e” delle conclusioni dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio - non sono state debitamente allegate, né effettivamente dimostrate.
Alla luce di quanto sopra, il danno da mancato utilizzo dell'immobile sito in via
Arena deve, pertanto, essere liquidato in euro 9.774,66.
Su detto importo, valutato all'attualità, vanno riconosciuti i c.d. interessi compensativi volti a bilanciare l'ulteriore pregiudizio subito, connesso alla mancata disponibilità della somma in tesi dovuta.
Tali interessi,– secondo il principio ormai consolidato della Suprema Corte – vanno calcolati sulla somma devalutata al momento dell'evento dannoso (26.11.2003) e via, via rivalutata, e nella specie andranno calcolati, secondo il tasso di legge, su ciascuna annualità del presunto canone locatizio da devalutare al momento della dovuta percezione, fatta coincidere con l'ultimo giorno di ciascuna annualità, e via via rivalutata fino alla data della decisione.
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Peraltro, la riforma della sentenza della Corte di appello di NZ sul punto vale, come già anticipato, soltanto per la condanna nei confronti di Parte_1
e non anche del , che non ha proposto ricorso e
[...] TE non ha svolto difese nel giudizio di Cassazione e che continuerà a rispondere in solido con l'odierna attrice in riassunzione fino alla concorrenza della somma liquidata nella presente sentenza e senza solidarietà per l'importo eccedente.
Ne consegue che, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di NZ n. 1520/2017 deve essere Parte_1 condannata, in solido con il , al pagamento della somma di TE
€ 9.774,66, oltre interessi, in favore di mentre il solo RT
Condominio rimane obbligato al pagamento del residuo importo di € 23.798,28 in quella sede liquidato (€ 33.572,94 - € 9.774,66 = € 23.798,28).
6. Quanto, infine, alla richiesta di restituzione della somma versata dalla Parte_1 in esecuzione della sentenza di appello successivamente cassata, la medesima deve ritenersi inammissibile, in quanto formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, la quale, come noto, ha funzione meramente illustrativa e non può contenere nuove domande12. Tuttavia, si osserva che eventuali istanze restitutorie potranno essere autonomamente avanzate, tenuto conto della natura di titolo esecutivo della predetta sentenza.
7. Le spese di lite.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte
(così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del 6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
Il principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni
Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto del parziale accoglimento delle domande originariamente avanzate da parte attrice in prime cure.
Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio, così come le spese delle consulenze espletate in corso di causa (ivi quella svolta in sede di A.T.P.), debbano essere compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico di , del e degli eredi di Parte_1 TE
, per questi ultimi fatte salve le spese e competenze del primo grado di Persona_1 giudizio a cui non ha preso parte. Persona_1
Esse si liquidano come da dispositivo applicando i parametri minimi dello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 previsto dal D.M. n.
147/2022, eccezion fatta per il giudizio svoltosi in sede di legittimità relativamente al quale andranno applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di NZ, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e al capo CP_1 Controparte_2
e) delle conclusioni dell'atto di citazione del primo grado di giudizio;
- per l'effetto, condanna e il Parte_1 TE
[...
, in via solidale, al pagamento della somma di euro 9.774,66, oltre interessi al saggio
28 legale, calcolati sulla predetta somma devalutata al momento dell'evento dannoso
(26.11.2003) e via via rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.s.t.a.t., fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
nonché oltre ulteriori interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento, in favore di RT
- dichiara compensate, nella misura della metà, le spese di lite che si liquidano, per l'intero, in:
- euro 6.952,00 per il giudizio di primo grado (ivi compreso la fase cautelare ante causam e il procedimento di A.T.P.), con condanna del TE
e di al pagamento, in solido, della residua metà delle spese Parte_1 indicate in favore di e di;
Controparte_2 RT
- in euro 4.996,00 per il giudizio di appello, con condanna del
[...]
, di e degli eredi di al TE Parte_1 Persona_1 pagamento, in solido, della residua metà delle spese indicate in favore di CP_2
e di;
[...] RT
- in euro 2.626,00 per il giudizio avanti alla Corte di cassazione, con condanna del , di e degli eredi TE Parte_1 di al pagamento, in solido, della residua metà delle spese indicate, in favore Persona_1 di e di;
Controparte_2 RT
- in euro 4.996,00 per il per il presente giudizio di rinvio, con condanna del
, di e degli eredi di TE Parte_1 Persona_1 al pagamento, in solido, della residua metà delle spese indicate, in favore di CP_2
e di ,
[...] RT oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
- compensa per metà le spese relative a tutte le c.t.u. espletate nella fase cautelare e di merito (ivi quella svolta in sede di A.T.P.) e pone la residua metà definitivamente a carico del e di in solido tra loro;
TE Parte_1
- compensa per metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio e pone la residua metà definitivamente a carico di
[...]
del e degli eredi di , in Parte_1 TE Persona_1 solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di NZ, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 15.09.2025.
29 Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Petrolo
Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con i quali, rispettivamente, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., quanto alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti da mancato utilizzo dell'appartamento di proprietà esclusiva di , quantificati in RT misura corrispondente al 50% dei canoni di locazione che si sarebbero potuti trarre dal bene nonché, sempre in relazione all'accoglimento della domanda risarcitoria di cui al terzo motivo, la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, in quanto, pur avendo al punto 3 della sentenza individuato quale era il tenore della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, la Corte d'appello ha poi attribuito il risarcimento per il mancato utilizzo dell'appartamento al primo piano, pur avendo precisato che la domanda per il mancato utilizzo di entrambi gli appartamenti danneggiati era una nuova domanda. 2 Così si legge, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio: appellante vorrebbe far credere che la richiesta suddetta non ricomprendesse in sé ogni tipologia di danni subiti dai resistenti ( …materiali, nessuno escluso…) viceversa ivi necessariamente compresi, vale a dire sia quello da mancato utilizzo/godimento dell'immobile sito al primo piano dello stabile di , adibito a studio legale dall'avv. del CP_7 RTPart quale si è giudizialmente acclarata l'oggettiva insalubrità (Vedasi rapporto e DEL CP_12 FUOCO allegati al fascicolo del primo grado), sia quello per la contestuale inagibilità al 50% (CTU) riconosciuta anche dalla Corte di NZ nella sentenza n. 1520/2017, oggetto del presente riesame>>. 3 L'attrice in riassunzione nega, essenzialmente, da un lato, che la domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo sia mai stata proposta dal in grado di appello e RT ritiene, dall'altro lato, che sulla questione si sia formato il giudicato. 4 Cfr. Cass. n. 5253/2024 <l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo pronuncia cassatoria, possa sindacare correttezza in iure principio stabilito dalla sentenza pronunciata sede legittimità>>.
20 7 Così a p. 12 dell'elaborato del 13 marzo 2009: “(…) anche nel sottostante appartamento di proprietà dell'avv. (…) si evidenziano danni prodotti sul soffitto RT dei vani 1-2 e wc”; “(…) lo stato in cui versa l'appartamento sottostante di esclusiva proprietà dell'avv. è da ritenersi parzialmente utilizzabile alla data degli RT4 avvenuti danni (nella misura del 50%) in quanto i vani oggetto delle lamentate infiltrazioni sono n° 2 oltre il bagno su un totale di n° 6 vani oltre il corridoio” con individuazione dei lavori necessari per il rispristino: “B6 per l'eliminazione dei danni rilevati nell'appartamento di proprietà dell'avv. si rende necessaria la pitturazione dei soffitti RT dei vani 1, 2 e bagno previa preparazione del fondo anche attraverso la scartavetratura delle superfici interessate dalle infiltrazioni” e con indicazione delle spese necessarie per far eliminare i relativi danni “- Ripristino appartamento 1° piano (proprietà esclusiva avv. RT
Euro 3.171,00, oltre iva”.
[...] 8 Così nella memoria 184 c.p.c. del 28 maggio 2007: “(…) l'Avv. in presenza RT del lamentato comportamento – anche omissivo – del e della stante anche CP_7 Parte_1 l'insalubrità dei luoghi ed atteso che nulla faceva intravedere una azione, sempre da parte del e della atta a far cessare le infiltrazioni – proseguite dopo il 26 novembre CP_7 Parte_1 2003 – ha nell'aprile 2004 trasferito la propria sede in un appartamento di sua proprietà sito in NZ alla Via G. Arena n. 2 (…)”. 9 Così nella memoria 184 c.p.c.: “Successivamente stante un peggioramento delle condizioni psicofisiche, atteso che il detto appartamento si trova in una zona molto lontana dal luogo di residenza dell'avvocato, non guidatore, il professionista decideva di traslocare la sede del proprio studio legale in altro posto. (…) l'avv. trasferiva il proprio RT studio legale in altra sede: Corso Mazzini 45, caricandosi dell'onere di una locazione avente un canone mensile pari per il 1° anno ad euro 1900,00 e per il II° anno ad euro 1925,00 (…). Non essendo sufficiente tale luogo per la allocazione dell'enorme biblioteca del professionista lo stesso avvocato era costretto a locale un altro immobile in NZ al Vico III G. Jannone n. 19 nel quale allogare la residua parte, sempre mediante l'onere di una locazione (…) avente canone mensile pari ad euro 400,00 per il 1° anno ed euro 405 per il secondo (…)”. 10 Il quesito formulato al consulente nominato è il seguente: “Esaminati gli atti di causa e disposto ogni altro accertamento ritenuto opportuno, proceda alla quantificazione del danno da mancata locazione dell'appartamento sito a NZ, Via Arena n. 2, adibito a Studio legale dell'avv.
, parametrandolo al canone di locazione unitario medio a partire RT da aprile 2004 a dicembre 2006, con rivalutazione ISTAT”. 11 Le osservazioni del consulente di parte allegate alla relazione “Sintetica valutazione delle osservazioni delle parti”, del seguente tenore: “Nel tener conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene in oggetto, il CTU nella considerazione stato di manutenzione ha considerato uno stato mediocre, visto la descrizione dell'immobile fatta dal CTUA (…). Per cui il periodo di riferimento a partire da aprile 2004 a dicembre 2006, si poteva considerare in buone condizioni per cui l'esatto coefficiente correttivo da considerare è
→ 0,70 per età (41-49), stato di manutenzione (Buono)”.
26 12 Nell'atto di riassunzione, la si è, infatti, limitata, nel corso dell'esposizione dei fatti, a Parte_1 riferire che: “In ottemperanza alla sentenza di appello, l'odierna attrice in data 18.5.2018 provvedeva a versare ai sig.ri la quota di sua spettanza (pari al terzo stabilito RT dall'art. 1126 c.c.), oltre alla quota posta a suo carico di spese legali e di CTU, per un totale di
€ 18.780,45 (…)” senza, tuttavia, formulare espressa domanda di restituzione né nel corpo dell'atto né in sede di conclusioni.
27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello, Prima Sezione civile, riunita in camera di consiglio e così composta: dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente dott.ssa Adele Foresta Consigliere dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 860/2021 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, relativa a giudizio di rinvio ex art. 392 c.p.c., trattenuta in decisione allo scadere del termine per il deposito di note scritte assegnato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del giorno 15 aprile 2025, vertente
TRA
(c.f.: ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
19.8.1947, elettivamente domiciliata in NZ, via Vinicio Cortese 18/b, presso lo studio dell'avv. Francesco Veraldi, che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione in riassunzione ex art. 392,
Attrice in riassunzione
E
(c.f. ), e RT CodiceFiscale_2 Controparte_2
(c.f. ), elettivamente domiciliati in NZ, via G.
[...] C.F._3
Iannoni n. 43, presso lo studio dell'avv. Francesco Sacchi, che li rappresenta e difende unitamente all'avv. in virtù di procura allegata alla RT comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio,
Convenuti in riassunzione
1
NONCHE'
(c.f. ), in persona dell'amministratore Controparte_3 P.IVA_1
, elettivamente domiciliato in NZ, via Pugliese 30, presso lo studio CP_4 legale dell'avv. Antonio Servino, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio.
Convenuto in riassunzione
E
(c.f.: ) nata a [...]_5 C.F._4
Calabria il 22.12.1936, (c.f.: Controparte_6
), nato a [...] il [...], (c.f.: C.F._5 Controparte_6
( , nato a [...] il [...] - in qualità di eredi di C.F._6 Per_1
- elettivamente domiciliati in Reggio Calabria, via Torricelli Pescatori n. 76,
[...] presso lo studio legale dell'avv. Rosa Anna Zumbo, che li rappresenta e difende, giusta procura in atti;
Convenuti in riassunzione
Sulle seguenti conclusioni:
Per : “1) dichiarare e ritenere che nulla è dovuto Parte_1 all'avv. per il mancato utilizzo di altro immobile presso il RT quale sarebbe stato trasferito il proprio studio legale a seguito delle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento posto al piano primo di via Francesco Acri, 16, in
NZ, stante la formazione di giudicato sostanziale per intervenuta acquiescenza, sia in riferimento alla sentenza n. 3495/2013 del Tribunale di NZ che alla sentenza n. 1520/2017 della Corte di Appello di NZ;
2) rideterminare le spese legali liquidate dalle Corte di Appello di NZ nella sentenza n. 1520/2017;
3) Condannare i convenuti al pagamento in solido delle spese legali del presente giudizio e del giudizio per Cassazione”.
Per il : “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Controparte_3
NZ, contrariis reiectis, accogliere le conclusioni formulate dalla signora con il proprio atto di citazione in data1 5.4.2021, le quali Parte_1
2 vengono espressamente richiamate e vanno intese come integralmente rinnovate e trascritte nel presente atto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio”.
Per e : “Voglia la On. RT Controparte_2
Corte di Appello di NZ in sede di rinvio:
➢ riesaminare la sentenza n. 1520/2017 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello nel giudizio R.G. n. 513/2014 quanto ai punti oggetto di rinvio come da ordinanza n.6816 del 17 febbraio 2021 depositata l'11 marzo 2021 della
Suprema Corte di Cassazione, emessa nel ricorso n. 29068/2018 proposto dalla Sig.ra contro i germani e Parte_1 RT [...]
nonché contro , e Sig. Controparte_2 TE CP_8
, questi ultimi non costituiti, sulla base dei dettami giurisprudenziali di cui Persona_1 alla richiamata ordinanza Sezione I, del 31 marzo 2021 n. 9000 e delle argomentazioni svolte nella presente comparsa, confermando le statuizioni della sentenza oggetto di riesame;
➢ ritenere e dichiarare il passaggio in giudicato, sia nei confronti del
[...]
, che del Sig. , della sentenza n. 1520/2017 emessa dalla TE Persona_1
Corte di Appello nel giudizio R.G. n. 513/2014, rigettando ogni loro domanda (nel caso di costituzione anche del sig. perché inammissibile ed infondata e con condanna Per_1 alle spese del presente giudizio;
➢ rigettare le conclusioni della Sig.ra sia quanto alla Parte_1
non dovutezza del risarcimento per l'immobile danneggiato in favore dell'avvocato e sia quanto alle spese del giudizio n. 513/2014 r.g. RT terminato con sentenza n. 1520/2017, già cosa giudicata sul punto e non oggetto di rinvio.
Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio e di quello svoltosi dinanzi la Suprema Corte di cassazione”;
Per , e Controparte_5 Controparte_6
“1) Dichiarare e ritenere che nulla è dovuto all'Avv. Controparte_6 [...] per il mancato utilizzo di altro immobile presso il quale avrebbe RT trasferito il proprio studio legale a causa delle infiltrazioni verificatesi nell'appartamento posto al piano I di Via Francesco Acri n. 16 in NZ, stante la formazione del giudicato sostanziale per intervenuta acquiescenza sia con riferimento alla Sentenza n. 3495/2013 emessa dal Tribunale di NZ sia con riferimento alla
3 Sentenza n, 1520/2017 emessa dalla Corte d'Appello Di NZ 2) Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio”.
RILEVATO IN FATTO
1. Il giudizio di primo grado.
I fatti di causa e la vicenda processuale di primo grado sono così esposti nella sentenza emessa a conclusione del primo grado di giudizio: “Con atto di citazione notificato in data 19/10/2005, l'Avv. in proprio ed in RT qualità di procuratore generale della sorella ha citato in Controparte_2 giudizio il di NZ e la Sig.ra Controparte_9 [...]
per sentirli condannare, tra l'altro, al risarcimento dei danni morali, Parte_1 esistenziali e materiali causati dalle infiltrazioni di acqua piovana che si erano verificate nei due appartamenti sottostanti al terrazzo, di proprietà esclusiva della che Parte_1 funge da copertura dell'edificio.
Hanno esposto gli attori:
-che a seguito delle piogge verificatesi il 26/11/2003, l'appartamento - di cui essi germani sono comproprietari - posto al piano II dell'edificio, immediatamente al di sotto del solaio, aveva subito: ingenti danni, essendosi l'acqua riversata sul soffitto e sulle pareti;
-che l'Avv. è altresì proprietario esclusivo di un secondo RT appartamento, posto al piano I, esattamente al di sotto di quello in comproprietà con la sorella;
-che anche questo appartamento ha subito ingenti danni, atteso che l'acqua proveniente dal lastrico solare era giunta fino a questa unità immobiliare che egli aveva adibito a sede del proprio studio legale;
-che le omissioni e le opere realizzate sia su proprietà comune che su proprietà esclusiva erano state l'origine delle cause che hanno portato, con i loro devastanti effetti, alla produzione dei lamentati danni ai ricorrenti;
-che a seguito di ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 988/2004) il Tribunale di NZ aveva così provveduto con ordinanza del 29/7/2005, depositata il 1°/8/2005, cron. n. 5344 (in atti):
«1) ordina ai resistenti di effettuare gli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni, come individuati alle pagg. 12 e 13 della relazione di c.t.u. in atti, nonché gli interventi atti ad eliminare le conseguenze dannose all'interno
4 dell'appartamento di proprietà comune dei ricorrenti, nonché in quello di proprietà esclusiva dell'avv. come descritti alle pagg. 13 e RT
14 della relazione di c.t.u.;
2) rimette al merito la definizione delle spese e competenze del presente giudizio cautelare;
3) assegna termine di trenta giorni per l'inizio della causa di merito».
1.1. L'odierno giudizio altro non è, dunque, che la prosecuzione di merito della precedente fase cautelare.
2. Entrambi i convenuti si sono costituiti rassegnando le conclusioni
All'udienza del 21/10/2010 veniva dichiarata l'interruzione del processo essendosi appreso della morte dell'Avv. procuratore e difensore del Persona_2 CP_7 convenuto.
Gli attori provvedevano alla riassunzione del giudizio mediante ricorso che veniva ritualmente notificato alle controparti.
Mentre la convenuta si costituiva nuovamente con lo stesso precedente Parte_1 difensore, nessuno si costituiva per il ”. CP_7
Incamerata la causa per la decisione, con sentenza n. 3495 del 2013, pubblica il 23 dicembre 2013, il Tribunale di NZ, così ha statuito:
“- preliminarmente, dichiara la contumacia del RT0
;
[...]
- Accoglie parzialmente la domanda di risarcimento del danno patrimoniale proposta dagli attori e, per l'effetto:
a) condanna il condominio al pagamento della somma di euro 15.499,53, oltre interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo, in favore dell'avv.
[...]
somma da corrispondersi integralmente, ovvero senza imputazione a RT carico degli attori della quota di loro spettanza ai sensi dell'art. 1226 c.c.;
b) condanna il al pagamento della somma di euro 2.790,48, oltre CP_7 interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo, in favore dell'avv.
[...]
in proprio, somma da corrispondersi integralmente ovvero senza RT imputazione a carico dell'attore della quota di sua spettanza ai sensi dell'art. 1126 c.c.;
- rigetta la domanda di risarcimento del danno morale ed esistenziale;
- rigetta tutte le domande risarcitorie proposte nei confronti di Parte_1
nonché quella di demolizione della struttura fissa, costituente allargamento
[...] dell'appartamento di proprietà di nonché quella di Parte_1
5 demolizione della struttura fissa, costituente allargamento dell'appartamento di proprietà di da questa realizzata sulla terrazza che funge da Parte_1 copertura dell'edificio;
- dichiara la cessata materia del contendere limitatamente all'ordine di realizzazione degli interventi necessari ad eliminare le cause delle infiltrazioni così come individuati nell'ordinanza cautelare ex art. 700 c.p.c. emessa da questo Tribunale in data 29/07/2005 e depositata in data 1°/08/2005 (cron. N. 5344);
- revoca l'ordine di esecuzione degli interventi atti ad eliminare le conseguenze dannose all'interno degli appartamenti di proprietà degli attori disposto con la medesima ordinanza cautelare;
- condanna il condominio al pagamento delle spese della fase cautelare d'urgenza in favore degli attori (ricorrenti in quella fase) che liquida nella misura di euro 1.000,43 per spese di perizia tecnica giurata stragiudiziale, euro 161,26 per esborsi vari ed euro
1.500,00 per competenze professionali, oltre CPA e IVA;
pone definitivamente a carico del le spese della CTU espletata nella fase cautelare d'urgenza; CP_7
- compensa integralmente le spese di questo giudizio di merito nei rapporti tra gli attori e il;
pone le spese di CTU dello stesso giudizio di merito CP_7 definitivamente a carico degli attori e del condominio, da ripartirsi in due quote di egual misura (50% a carico degli attori e il restante 50% a carico del ); CP_7
- condanna in solido gli attori, avv. e RT [...]
alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta Controparte_2 [...] che liquida nelle seguenti misure: Parte_1
i) per la fase cautelare, euro 1.500,00, oltre CPA ed IVA, per sole competenze professionali;
ii) per il giudizio di merito, euro 3.000,00, oltre CPA ed IVA, per sole competenze professionali;
- Condanna in solido gli attori e il condominio alla refusione delle spese di lite sopportate per il procedimento di accertamento tecnico preventivo, disposto nel corso di questo giudizio di merito, in favore di che liquida nella Parte_1 misura di euro 1.500,00, oltre CPA ed IVA per sole competenze professionali;
pone definitivamente a carico del le spese di CTU espletata in sede di CP_7 accertamento tecnico preventivo disposto nel corso di questo giudizio di merito”.
In particolare, il Tribunale - richiamata la giurisprudenza in materia di responsabilità per danni da infiltrazioni d'acqua provenienti dal lastrico solare a causa di
6 omessa o carente manutenzione - ha escluso la sussistenza di un titolo di responsabilità in capo alla Tale conclusione si fonda sulle risultanze della consulenza tecnica Parte_1
d'ufficio, dalla quale è emerso che le infiltrazioni lamentate erano riconducibili, da un lato, alla difettosa impermeabilizzazione della terrazza e, dall'altro, alle pessime condizioni del canale di raccolta delle acque piovane, collocato sull'annesso cornicione.
Il Tribunale ha, pertanto, ritenuto che la responsabilità fosse da ascrivere esclusivamente al , tenuto alla corretta manutenzione delle parti comuni CP_7 dell'edificio, nonché all'eliminazione di eventuali difetti della copertura impermeabile.
In ordine alla quantificazione dei danni, il giudice di primo grado ha provveduto alla determinazione dell'importo delle spese necessarie alla loro eliminazione, senza tuttavia aderire integralmente alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, optando per una valutazione equitativa degli stessi.
In particolare, le spese di ripristino sono state quantificate nella somma di euro
15.499,53 relativamente all'immobile sito al secondo piano, in comproprietà degli attori,
e nella somma di euro 2.790,48 con riferimento all'immobile ubicato al primo piano, di esclusiva proprietà di RT
Quanto, invece, alle ulteriori voci di danno dedotte da quest'ultimo- e in particolare alle spese sostenute per il trasloco del proprio studio legale presso altro immobile di sua disponibilità, nonché ai canoni di locazione versati per il nuovo immobile adibito a sede dello studio professionale e deposito del patrimonio librario- il Tribunale ha escluso la sussistenza del nesso di causalità tra tali spese e gli eventi oggetto del presente giudizio.
Sotto tale profilo, il giudice ha evidenziato come l'appartamento in precedenza adibito a sede dello studio professionale non sia mai stato formalmente dichiarato inagibile. Le contestazioni sollevate dall'attore si limitavano, infatti, alla denuncia di una generica condizione di “antigenicità dovuta a umidità nei solai accompagnata da odore di muffa” in due vani dell'appartamento.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha ritenuto che il trasferimento dello studio legale non fosse stato determinato da una situazione di necessità direttamente riconducibile alle infiltrazioni, bensì frutto di scelte soggettive dell'attore. Per tali ragioni, il Tribunale ha escluso la risarcibilità del “danno da mancato utilizzo” dell'immobile di sua proprietà (sito in Via Arena, n.2), nel quale lo studio era stato inizialmente trasferito.
Infine, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea volta alla demolizione della struttura fissa realizzata dalla sig.ra costituente ampliamento del proprio Parte_1
7 appartamento, e ha dichiarato la cessazione della materia del contendere in relazione all'ordine di effettuazione degli interventi necessari all'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, come già individuati nell'ordinanza cautelare del 1°.8.2005.
2. Il giudizio di appello.
Avverso la sentenza di primo grado hanno proposto appello e CP_1 [...]
Controparte_2
Nel presente grado di giudizio si è costituito il sig. , in qualità di Persona_1 condomino, resistendo al gravame e proponendo, a sua volta, appello incidentale. In particolare, con il primo motivo di appello incidentale ha contestato la sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda attorea nei confronti del solo Condominio e non anche della Con il secondo motivo ha impugnato la sentenza nella parte in cui ha Parte_1 esonerato gli appellanti dal partecipare – sebbene anch'essi condomini RT
– alla ripartizione di quanto imputato al a titolo di risarcimento danni da CP_7 infiltrazioni.
Si è costituito altresì il , aderendo alle argomentazioni contenute CP_7 nell'appello incidentale proposto da Persona_1
Infine, si è costituita resistendo ai motivi di gravame. Parte_1
All'udienza del 9.11.2016 la Corte ha trattenuto la causa in decisione, concedendo i termini massimi per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con sentenza n. 1520 del 2017, pubblicata il 31.8.2017, la Corte di Appello di
NZ ha così statuito:
“1) dichiara inammissibile l'appello incidentale proposto dal Controparte_9
;
[...]
2) in parziale riforma della sentenza impugnata,
- condanna in solido il e TE Parte_1
a pagare la somma di € 15.623,53, oltre I.V.A in favore di e Controparte_2 di nonché la somma di € 2.536,80 oltre I.V.A. in favore del RT solo;
RT
- condanna in solido il e TE Parte_1 Parte_1
a pagare in favore di la somma di € 33.572,94, oltre RT rivalutazione e interessi secondo i criteri di cui in parte motiva;
- dichiara compensate, nella misura della metà, le spese di lite che si liquidano, per l'intero, in € 11.250,00 per il giudizio di primo grado (ivi compresa la fase cautelare ante causam e il procedimento di A.T.P.), oltre accessori di legge e in € 4.757,50 per il
8 giudizio di appello, oltre accessori di legge e rimborso forfettario per spese generali, e condanna il e al pagamento TE Parte_1 della metà delle spese indicate in favore di e di Controparte_2 [...]
; RT
- pone definitivamente a carico del e di TE [...]
in solido tra loro le spese relative a tutte le C.T.U. espletate nella Parte_1 fase cautelare e di merito (ivi quella svolta in sede di A.T.P.);
- dichiara compensate le spese nei confronti di ”. Persona_1
In particolare, la Corte di Appello di NZ, esaminando il primo motivo di gravame, ha accertato la responsabilità concorrente di in Parte_1 ordine alla causazione dei danni da infiltrazione, in applicazione del principio espresso dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 9449 del 10.5.2016, secondo cui:
“in tema di condominio negli edifici, allorquando l'uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l'usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c. , sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell'intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all'amministratore l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c. , comma 1, n. 4) e all'assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( art. 1135 c.c. , comma 1, n. 4). Il concorso di tali responsabilità salva la rigorosa prova contraria della riferibilità del danno all'uno o all'altro, va di regola stabilito secondo il criterio di imputazione previsto dall'art. 1126 c.c.., il quale pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico
(o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del ”. CP_7
Passando all'esame del secondo motivo di appello, la Corte lo ha accolto limitatamente alla doglianza relativa alla seconda riduzione operata dal giudice di primo grado, pari al 20%, ritenendo non pertinente il riferimento alle condizioni di vetustà dell'immobile e confermando invece la prima riduzione del 20%.
Con riguardo al terzo motivo di appello, la Corte ne ha riconosciuto la parziale fondatezza, accogliendo la censura relativa al rigetto della domanda di risarcimento del danno per il mancato utilizzo e/o godimento dell'appartamento sito al primo piano. In merito, la Corte ha osservato che: “Quanto al danno da mancato utilizzo e/o godimento
9 dell'appartamento situato al 1° piano, il Giudice di prime cure ha rigettato la domanda, ritenendo che non vi era la necessità di dover trasferire altrove la sede del proprio studio professionale. In realtà, dall'esame della C.T.U. a firma dell'ing. risulta che Per_3
l'appartamento situato al 1° piano è parzialmente utilizzabile nella misura del 50%, in quanto i vani oggetto delle lamentate infiltrazioni sono n. 2 oltre il bagno, su un totale di n 6 vani oltre il corridoio (cfr. pag. 7 della relazione). Sulla scorta di tale considerazione, il CTU ha quantificato il danno da mancato utilizzo dell'immobile de quo parametrandolo al 50% del canone di locazione per gli anni 2004-2009 in complessivi € 33.572,94”.
Non ha invece trovato accoglimento il quarto motivo di gravame, concernente la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, in quanto privo di specifica allegazione e di idonea prova del pregiudizio subito.
Quanto agli appelli incidentali, quello proposto dal condomino, sig. è stato Per_1 accolto parzialmente, nella sola parte in cui è stata riconosciuta la fondatezza della domanda anche nei confronti della sig.ra con assorbimento del motivo Parte_1 medesimo in ragione dell'accoglimento del primo motivo dell'appello principale.
L'appello incidentale proposto dal , invece, è stato dichiarato CP_7 inammissibile, in quanto la costituzione in giudizio dell'ente è avvenuta oltre il termine previsto, risultando tardiva rispetto all'udienza indicata nell'atto di citazione in appello.
3. Il giudizio davanti alla Corte di cassazione e la sentenza di annullamento con rinvio.
Avverso la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di NZ ha proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi. Parte_1
Con il primo motivo di impugnazione ha denunciato la violazione dell'articolo 111 della Costituzione, lamentando la sostanziale assenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità solidale a suo carico.
Con il secondo motivo, ha censurato la sentenza, sempre in relazione all'affermazione della propria responsabilità solidale, per violazione e falsa applicazione degli articoli 1126 e 2055 c.c., in quanto, proprio alla luce dei principi espressi dalle
Sezioni Unite con la sentenza n. 9449 del 2016, non sarebbe possibile affermare una responsabilità solidale tra il ed i singoli condomini. CP_7
Con il terzo motivo di ricorso ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell'articolo 345 c.p.c., in relazione alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'appartamento di proprietà esclusiva di
10 quantificati in misura corrispondente al 50% dei canoni RT locativi che si sarebbero potuti percepire dal bene, in quanto mai proposta dall'attore in primo grado.
Con il quarto motivo di ricorso, sempre in relazione all'accoglimento della domanda risarcitoria di cui al motivo che precede, ha denunciato la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili. In particolare, la Corte d'Appello, da un lato, avrebbe riconosciuto che la domanda risarcitoria relativa al mancato utilizzo di entrambi gli appartamenti fosse una domanda nuova e, dunque, inammissibile, e dall'altro, avrebbe comunque liquidato il danno relativo all'appartamento sito al primo piano, nonostante non fosse oggetto della domanda originaria
Infine, con il quinto motivo, la ricorrente ha denunciato l'omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, oggetto di specifica discussione tra le parti. In particolare, ha evidenziato che, in occasione del sopralluogo effettuato dal consulente tecnico d'ufficio nel febbraio del 2006, era stato accertato che le infiltrazioni ormai interessavano solo l'appartamento al secondo piano e non anche quello al primo piano. Da ciò, la ricorrente ha dedotto che eventuali danni da mancato utilizzo dell'immobile al primo piano avrebbero dovuto considerarsi cessati a quella data, anche in considerazione del fatto che i costi per l'eliminazione dei residui dell'umidità dall'appartamento erano modesti.
Al ricorso hanno resistito mediante controricorso i germani RT mentre e il non hanno svolto alcuna attività difensiva nel Persona_1 CP_7 presente grado di giudizio.
La Corte di cassazione, con ordinanza n. 6816 del 2021, depositata in cancelleria in data 11 marzo 2021, ha accolto il terzo e il quarto motivo di ricorso1, rigettando gli altri motivi.
In particolare, il Supremo Collegio ha esaminato congiuntamente i due motivi, rilevando quanto segue:
11 a) “Effettivamente come si ricava dal contenuto delle conclusioni di cui all'atto di citazione, puntualmente riportate in ricorso e come confermato dallo stesso contenuto della sentenza d'appello, che a pag. 10 riporta le richieste dell'attore, e precisamente quelle di cui alla lett. e) dell'atto introduttivo, che investivano le conseguenze derivanti dalla necessità di trasferire altrove la sede del proprio studio legale inizialmente ubicato nell'appartamento posto al primo piano dell'edificio sito alla l'istante aveva CP_7 ritenuto di dover commisurare il danno sofferto a quello derivante dall'impossibilità di poter diversamente utilizzare l'appartamento sito in NZ alla via Arena, presso cui aveva dovuto trasferire la sede del proprio studio legale, stante la parziale inutilizzabilità dell'immobile interessato dalle infiltrazioni”;
b) “Tuttavia, i giudici di appello, nell'esaminare le richieste risarcitorie dell'attore, disattese in prime cure, se da un lato hanno confutato la tesi del Tribunale, che aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che il trasferimento della sede dello studio legale non fosse necessitato dalle infiltrazioni, osservandosi che in realtà a seguito di tale fenomeno, l'appartamento al primo piano era utilizzabile solo al
50%, nel quantificare il danno cagionato dal trasferimento dello studio, anziché attenersi alle richieste dello stesso attore, che aveva inteso il pregiudizio come consistente in quello occasionato dalla mancata possibilità di locare a terzi il diverso immobile ove aveva trasferito lo studio, hanno invece commisurato il danno in una percentuale dei canoni di locazione dello stesso appartamento sito alla CP_7 contravvenendo quindi a quelle che erano le richieste dello stesso attore ed a quanto poco prima affermato circa il fatto che non fosse stata proposta in primo grado una domanda di risarcimento danni per il mancato utilizzo degli appartamenti danneggiati dalle infiltrazioni”;
c) “Ne deriva che in tal modo è stata effettivamente accolta una domanda risarcitoria che non era stata proposta in primo grado, dovendo invece la Corte di merito, una volta ravvisata la necessità del trasferimento della sede dello studio legale, in ragione della parziale inutilizzabilità dell'appartamento sito al primo piano, riscontrare l'esistenza dei danni in ragione del mancato utilizzo, anche a fini locativi, del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale”.
Pertanto, il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e ha rinviato la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte
d'Appello di NZ, cui ha demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
12 4. Il presente giudizio di rinvio.
Con atto di citazione in riassunzione ex art. 392 c.p.c., Parte_1 ha riassunto il giudizio dinanzi alla Corte di Appello di NZ, sostenendo, in sintesi, che non possa riconoscersi, in favore del sig. alcun risarcimento del RT danno per il forzato trasloco del proprio studio legale e per il mancato utilizzo dell'immobile sito in via Arena n.
2. Secondo l'attrice in riassunzione, tale circostanza risulterebbe coperta da giudicato “considerato che in sede di gravame gli appellanti non contestarono la sentenza nel punto in cui aveva stabilito che non RT era necessario il trasferimento dello studio in altro immobile, né richiesero comunque il risarcimento danni per mancato utilizzo di altro immobile dove sarebbe stato trasferito lo studio legale”.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il , RT1 aderendo alle conclusioni della sig.ra Parte_1
Si sono, altresì, costituiti e sostenendo CP_1 Controparte_2 quanto segue:
1) “Preliminarmente anche in questa sede, sperando di non tediare, i Signori ribadiscono - espressamente richiamando quanto ampiamente RT esposto ed affermato nel controricorso nel giudizio di Cassazione nelle pagine dalla n.
12 alla n. 17 - l'infondatezza del ricorso dispiegato in quanto i danni richiesti riguardavano non solo quelli conseguenti al trasferimento dello studio legale in altra sede e, quindi con mancata locazione del detto appartamento, ma anche quelli subiti dall'appartamento sede originaria dello studio legale di fatto inagibile, come acclarato sia nelle C.T.U. che nelle decisioni dell'Autorità Giudiziaria”;
2) “In particolare, dalla lettura della ricostruzione fattuale, correttamente operata dalla Corte d'Appello di NZ nella sentenza poi impugnata, appare evidente come la prospettazione dei fatti per come strutturata dalla ricorrente è non solo del Parte_1 tutto inconferente con la realtà, ma artatamente svolta al solo fine di fuorviare, per l'ennesima volta, il Giudicante”;
3) “Gli odierni appellati hanno, puntualmente ed esaustivamente, avanzato precise richieste e conclusioni che, anche da un punto di vista strettamente letterale, non lasciano dubbi di sorta e ciò fin dalla formulazione delle conclusioni finali di cui all'atto di citazione introduttivo del giudizio di merito, laddove testualmente si legge:
“condannare i convenuti in solido fra loro ed ognuno per la propria tenutezza: a) al risarcimento dei danni morali, esistenziali e materiali, NESSUNO ESCLUSO subiti
13 dall'avv. stante L'INAGIBILITA' e L'INSALUBRITA' RT dello STUDIO LEGALE UBICATO IN VIA FRANCESCO ACRI (si badi, non altro indirizzo!) ed il forzato spostamento della propria sede professionale in altro luogo
(ovviamente con indirizzo diverso!)”;
4) “Per converso, ci si pone in antitesi completa con l'interpretazione
(chiaramente priva di senso logico perché sostanzialmente pretestuosa) fornita da controparte in merito al significato (anche meramente letterale) della suddetta richiesta conclusiva. La appellante vorrebbe far credere che la richiesta suddetta non ricomprendesse in sé ogni tipologia di danni subiti dai resistenti ( …materiali, nessuno escluso…) viceversa ivi necessariamente compresi, vale a dire sia quello da mancato utilizzo/godimento dell'immobile sito al primo piano dello stabile di , adibito CP_7
a studio legale dall'avv. del quale si è giudizialmente RT
Part acclarata l'oggettiva insalubrità (Vedasi rapporto e allegati RT2 al fascicolo del primo grado), sia quello per la contestuale inagibilità al 50% (CTU) riconosciuta anche dalla Corte di NZ nella sentenza n. 1520/2017, oggetto del presente riesame”.
Nel presente giudizio di rinvio si sono infine costituiti, in qualità di eredi del defunto anche , Persona_1 Controparte_5 Controparte_6
e aderendo alle conclusioni formulate dell'attrice in
[...] Controparte_6 riassunzione.
Con ordinanza del 21 dicembre 2024, la Corte d'Appello di NZ - preso atto che, all'esito del giudizio per Cassazione, risulti necessario determinare il danno da mancato utilizzo dell'appartamento sito in NZ, Via Arena n. 2, in termini di mancata percezione dei canoni di locazione, a causa delle infiltrazioni d'acqua che hanno interessato l'appartamento sito in NZ, e costretto l'istante al CP_7 trasferimento dello studio legale nell'appartamento sito in via Arena n.
2 - ha disposto la rimessione della causa sul ruolo per l'espletamento di una nuova consulenza tecnica d'ufficio.
Esaurita l'istruttoria, all'udienza del 15.4.2025, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. con il deposito di note di trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione dal
Collegio, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali ed eventuali memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
14 1. Preliminarmente, deve evidenziarsi che è regolare la riassunzione del processo proposta con atto di citazione dinanzi la Corte di Appello di NZ nel rispetto del termine di legge.
2. Sempre in via preliminare va dato atto del passaggio in giudicato, per mancanza di impugnazione, della sentenza della Corte di Appello di NZ n. 1520 del 2017, pubblicata il 31.8.2017, nei confronti del , condannato in TE solido con al pagamento della somma di € 33.572,94, oltre Parte_1 rivalutazione e interessi, in favore di , in applicazione del RT consolidato principio enunciato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui “la regola di cui all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., secondo cui i condebitori in solido hanno facoltà di opporre al creditore la sentenza pronunciata tra questi ed uno degli altri condebitori, trova applicazione soltanto nel caso in cui la sentenza suddetta sia stata resa in un giudizio cui non abbiano partecipato i condebitori che intendano opporla. Se, invece, costoro hanno partecipato al medesimo giudizio, operano le preclusioni proprie del giudicato, con la conseguenza che la mancata impugnazione da parte di uno o di alcuni dei debitori solidali, soccombenti in un rapporto obbligatorio scindibile, qual è quello derivante dalla solidarietà, determina il passaggio in giudicato della sentenza nei loro confronti, ancorché altri condebitori solidali l'abbiano impugnata e ne abbiano ottenuto l'annullamento o la riforma” (Cass. 20559/2014); e ancora più chiaramente si esprime Cass. Ord. 24728/2018: “L'obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto un'unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l'intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati.
Ne consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali - che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell'impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante (o il cui gravame sia stato respinto) esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 c.p.c., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all'eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati.”.
15 Deve pertanto ritenersi corretta la tesi sostenuta dai germani RT relativa alla formazione di un giudicato interno relativo all'obbligo di pagamento, da parte del condominio, della somma di euro 33.572,94 liquidata a titolo di risarcimento danni, in favore di per il mancato utilizzo RT dell'appartamento sito al 1° piano di . RT1
3. Ciò premesso, va anzitutto osservato che il presente giudizio muove dalla cassazione con rinvio operata dalla Suprema Corte con l'ordinanza n. 6816 resa il 17 febbraio 2021 e pubblicata l'11 marzo 2021, con cui il giudice di legittimità ha accolto il terzo e il quarto motivo del ricorso proposto dalla sig.ra così argomentando: Parte_1
“… Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'articolo
345 c.p.c., quanto alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'appartamento di proprietà esclusiva di RT
, quantificati in misura corrispondente al 50% dei canoni di locazione che si
[...] sarebbero potuti trarre da detto bene.
Si deduce che in citazione, l'attore quanto al danno subito dall'appartamento al primo piano di sua proprietà esclusiva, aveva evidenziato che era stato costretto a trasferire il proprio studio in altro immobile di sua proprietà esclusiva, correlando quindi la richiesta risarcitoria al mancato utilizzo di tale secondo immobile sito in
NZ alla via Arena 2.
Tale richiesta trovava poi conferma anche nella richiesta di nomina di CTU, in quanto l'attore aveva chiesto quantificare i danni da mancata locazione non già dell'appartamento alla ma di quello alla via Arena. CP_7
Tuttavia, il CTU aveva erroneamente parametrato il danno ai canoni di locazione ritraibili dal primo appartamento, ma la sentenza di prime cure, sebbene rigettando la richiesta di risarcimento danni, aveva correttamente riferito la domanda attorea al mancato utilizzo del bene ove l'attore aveva poi trasferito il proprio studio legale.
La Corte d'Appello ha quindi inopinatamente accolto una domanda risarcitoria diversa da quella formulata in primo grado.
Il quarto motivo di ricorso, sempre in relazione all'accoglimento della domanda risarcitoria di cui al motivo che precede, denuncia la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, in quanto, pur avendo al punto 3 della sentenza individuato quale era il tenore della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, la Corte d'Appello ha poi attribuito il risarcimento per il mancato
16 utilizzo dell'appartamento al primo piano, pur avendo precisato che la domanda per il mancato utilizzo di entrambi gli appartamenti danneggiati era una domanda nuova.
I motivi, che possono essere congiuntamente esaminati per la loro connessione, sono fondati.
Effettivamente come si ricava dal contenuto delle conclusioni di cui all'atto di citazione, puntualmente riportate in ricorso e come confermato dallo stesso contenuto della sentenza d'appello, che a pag. 10 riporta le richieste dell'attore, e precisamente quelle di cui alla lett. e) dell'atto introduttivo, che investivano le conseguenze derivanti dalla necessità di trasferire altrove la sede del proprio studio legale inizialmente ubicato nell'appartamento posto al primo piano dell'edificio sito alla l'istante aveva CP_7 ritenuto di dover commisurare il danno sofferto a quello derivante dall'impossibilità di poter diversamente utilizzare l'appartamento sito in NZ alla via Arena, presso cui aveva dovuto trasferire la sede del proprio studio legale, durante la parziale inutilizzabilità dell'immobile interessato dalle infiltrazioni.
Tuttavia, i giudici di appello, nell'esaminare le richieste risarcitorie dell'attore, disattese in prime cure, se da un lato hanno confutato la tesi del Tribunale, che aveva rigettato la domanda risarcitoria sul presupposto che il trasferimento della sede dello studio legale non fosse necessitato dalle infiltrazioni, osservandosi che in realtà a seguito di tale fenomeno, l'appartamento al primo piano era utilizzabile solo al 50%, nel quantificare il danno cagionato dal trasferimento dello studio, anziché attenersi alle richieste dello stesso attore, che aveva inteso il pregiudizio come consistente in quello occasionato dalla mancata possibilità di locare a terzi il diverso immobile ove aveva trasferito lo studio, hanno invece commisurato il danno in una percentuale dei canoni di locazione dello stesso appartamento sito alla contravvenendo quindi a quelle CP_7 che erano le richieste dello stesso attore ed a quanto poco prima affermato circa il fatto che non fosse stata proposta in primo grado una domanda di risarcimento danni per il mancato utilizzo degli appartamenti danneggiati dalle infiltrazioni.
Ne deriva che in tal modo è stata effettivamente accolta una domanda risarcitoria che non era stata proposta in primo grado, dovendo invece la Corte di merito, una volta ravvisata la necessità del trasferimento della sede dello studio legale, in ragione della parziale inutilizzabilità dell'appartamento sito al primo piano, riscontrare l'esistenza dei danni in ragione del mancato utilizzo, anche a fini locativi, del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale.
17 La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di NZ.
[…].
PQM
accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, e rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di NZ, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio”.
Si tratta di rinvio prosecutorio o proprio – ipotesi prevista e disciplinata dal comma
1 dell'art. 383 c.p.c. – tale da attribuire cioè alla Corte di Appello la veste di giudice della fase rescissoria del giudizio di cassazione. In tal senso la Suprema Corte ha affermato che il giudizio di rinvio conseguente alla cassazione della decisione di appello per motivi di merito (giudizio di rinvio proprio) non costituisce la prosecuzione della pregressa fase di merito e non è destinato a confermare o riformare la sentenza di primo grado, ma integra una nuova ed autonoma fase che, pur soggetta, per ragioni di rito, alla disciplina riguardante il corrispondente procedimento di primo o secondo grado, ha natura rescissoria (nei limiti posti dalla pronuncia rescindente), ed è funzionale alla emanazione di una sentenza che, senza sostituirsi ad alcuna precedente pronuncia, riformandola o modificandola, statuisce direttamente sulle domande proposte dalle parti, come si desume dal disposto dell'art. 393 c.p.c., a mente del quale all'ipotesi di mancata tempestiva riassunzione del giudizio non consegue il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, bensì la sua inefficacia (Cass. 2021/n. 15143; Cass. 2017/n.
10009; Cass. 2005/n.1824).
Più in particolare, si è affermato che nel giudizio di rinvio, la sentenza di primo grado riformata in appello non passa in giudicato ma viene sostituita dalla sentenza di secondo grado, che a sua volta cade nei punti direttamente o indirettamente investiti dalla
Suprema Corte e solo, nei punti non investiti dal giudice di legittimità, può considerarsi passata in giudicato (cfr. Cass. 2001/n. 3475, Cass. 2000/n. 14892; Cass. 1994/n. 5901).
Inoltre, il giudice del rinvio è investito della controversia nei limiti segnati dalla decisione di legittimità relativamente alle questioni da essa decise e non può, quindi, riesaminare gli antecedenti logici e giuridici delle stesse (Cass. n. 636/2019).
Conseguentemente, questa Corte è chiamata a valutare unicamente la fondatezza della domanda risarcitoria svolta da in relazione al mancato RT utilizzo dell'immobile “sito in NZ nel quale ha dovuto allocare temporaneamente il proprio luogo di lavoro e delle spese di adattamento ed adeguamento dello stesso;
18 nonché del pagamento delle spese di trasloco già effettuate e di quelle che il professionista dovrà affrontare per rispostare la propria sede legale in ” alla CP_7 luce del principio espresso dalla Corte di Cassazione, secondo cui, la Corte di merito, una volta ravvisata la necessità del trasferimento della sede dello studio legale, in ragione della parziale inutilizzabilità dell'appartamento sito al primo piano, dovrà riscontrare l'esistenza dei danni in ragione del mancato utilizzo, anche a fini locativi, del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale.
Tanto chiarito, occorre preliminarmente esaminare le argomentazioni difensive svolte dalle parti, in particolare dai germani e da RT Parte_1
[...]
Il convenuto in riassunzione, sig. ha chiesto, in RT sostanza, la conferma integrale della sentenza emessa dalla Corte di Appello di
NZ, anche in relazione ai capi oggetto di cassazione. Tale richiesta si desume chiaramente dal contenuto della comparsa di costituzione e risposta, nonché dai successivi atti difensivi, dai quali si evince la volontà di mantenere fermo il riconoscimento del credito di circa 33.000,00 euro2.
L'attrice in riassunzione, signora ha invece sostenuto, Parte_1 da un lato, che l'attore non abbia mai proposto in grado di appello una domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'immobile e, dall'altro, che su tale questione si sarebbe formato un giudicato3.
Orbene, la Corte ritiene che, con riferimento a tali eccezioni, debba essere ribadito un principio fondamentale: i limiti del giudizio di rinvio, come dinanzi già rammentato, sono determinati dalla sentenza della Corte di cassazione, la cui portata non può essere
19 sindacata o elusa dal giudice di rinvio e la cui giuridica correttezza non è sindacabile da parte di detto giudice4.
Con particolare riferimento all'eccezione di giudicato sollevata dall'attrice in riassunzione, relativamente alla domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo dell'appartamento sito a NZ, Via Arena n. 2, giova richiamare il principio espresso dalla Suprema Corte di Cassazione secondo cui “in tema di giudizio di rinvio, il principio della rilevabilità del giudicato (sia interno che esterno) in ogni stato e grado del giudizio deve essere coordinato con i principi che disciplinano il giudizio di rinvio e, segnatamente, con la prospettata efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio, che riguarda non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel giudizio di legittimità, ma anche quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza, ancorché non dedotte o rilevate in quel giudizio, sicché il giudice di rinvio non può prendere in esame neppure la questione concernente l'esistenza di un giudicato esterno o (come nella specie) interno, qualora l'esistenza di quest'ultimo, pur potendo essere allegata o rilevata, risulti tuttavia esclusa, quantomeno implicitamente, dalla sentenza di cassazione con rinvio” (v. in termini, Cass. civ. n. 2365/2025; Cass. civ. n.
16171 del 30/07/2015, Cass. civ. n. 2411 del 08/02/2016, Cass. civ. n. 31810/2022).
4. Tanto chiarito, nella fattispecie in esame la Suprema Corte ha cassato l'impugnata sentenza di appello n. 1522/2017, nella sola parte in cui è stata accolta la domanda risarcitoria relativa al mancato utilizzo dell'appartamento sito al primo piano dell'immobile di mai proposta dall'attore in primo grado, in luogo della CP_7 domanda risarcitoria relativa al mancato utilizzo del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale.
La Corte di cassazione ha indicato le coordinate da applicare al caso di specie, affermando che la Corte dovrà, “una volta ravvisata la necessità del trasferimento della sede dello studio legale, in ragione della parziale inutilizzabilità dell'appartamento sito al primo piano, riscontrare l'esistenza dei danni in ragione del mancato utilizzo, anche a fini locativi, del diverso immobile successivamente adibito a sede dello studio legale”
(cfr. ordinanza n. 6816/2021).
Sulla scorta di tali principi, appare chiaro che questa Corte è tenuta a pronunciarsi sull'effettiva esistenza di un danno da mancato utilizzo - anche ai fini locatizi - dell'appartamento sito in NZ, alla via Arena, ove lo studio legale di
[...] fu trasferito a seguito della parziale inutilizzabilità dell'appartamento RT situato al primo piano dello stabile di , sede originaria dell'attività CP_7 professionale.
Invero, come puntualmente osservato dalla Suprema Corte5, la domanda proposta dal in primo grado non era volta al risarcimento dei danni derivanti RT dal mancato utilizzo degli immobili direttamente danneggiati dalle infiltrazioni, bensì al risarcimento dei danni consistenti nella mancata disponibilità di concedere in locazione a terzi l'immobile sito in via Arena, ove egli aveva trasferito il proprio studio legale in conseguenza della compromessa funzionalità dell'immobile originario6. 5 Così nell'ordinanza in esame: <il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., quanto alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti dal mancato utilizzo dell'appartamento proprietà esclusiva controparte_1
, quantificati in misura corrispondente al 50% dei canoni di locazione che si
[...] sarebbero potuti trarre da detto bene. Si deduce che in citazione, l'attore quanto al danno subito dall'appartamento al primo piano di sua proprietà esclusiva, aveva evidenziato che era stato costretto a trasferire il proprio studio in altro immobile di sua proprietà esclusiva, correlando quindi la richiesta risarcitoria al mancato utilizzo di tale secondo immobile sito in NZ alla via Arena 2. (…) Tuttavia, il CTU aveva erroneamente parametrato il danno ai canoni di locazione ritraibili dal primo appartamento, ma la sentenza di prime cure, sebbene rigettando la richiesta di risarcimento danni, aveva correttamente riferito la domanda attorea al mancato utilizzo del bene ove l'attore aveva poi trasferito il proprio studio legale. La Corte d'appello ha quindi inopinatamente accolto una domanda risarcitoria diversa da quella formulata in primo grado>>. 6 Così nell'atto di citazione nel giudizio di merito successivo al ricorso ex art. 700 c.p.c, proposto dal con il quale chiede, alla lett. e) delle conclusioni, la condanna “al risarcimento dei CP_1 danni subiti dall'avv. dal mancato utilizzo di altro suo immobile RT sito in NZ nel quale ha dovuto allocare temporaneamente il proprio luogo di lavoro e delle spese di adattamento ed adeguamento dello stesso;
nonché al pagamento delle spese di trasloco già effettuate e di quelle che il profesionista dovrà affrontare per rispostare la propria sede professionale in ”. Il ha, poi, nel corpo dell'atto, così CP_7 RT argomentato: << (…) Si chiede inoltre la rifusione delle spese effettuate dall'avv. CP_1 per l'ipotesi di trasloco temporaneo dello studio legale in altra sede e per il mancato
[...] guadagno dello stesso – quale locazione – nell'ipotesi di temporanea collocazione in altro immobile di propria proprietà dello studio legale da parte dello stesso, nonché di tutti i danni psicologici nonché economici, arrecati all'avv. a seguito del RT forzato trasferimento dello studio legale dello stesso in altro luogo>>; <<(…) il professionista è stato costretto ad operare in altro luogo, attesa la detta insalubrità dei locali, con tutte le conseguenze che uno spostamento provvisorio e precario, comporta. Lo spostare in continuazione da una parte all'altra i propri fascicoli di studio, ed il traslocare sia per ovvie esigenze di studio e di lavoro sia per sottrarli alla furia devastatrice delle copiose e abbondanti acque piovane, una enorme quantità sia di libri quali enciclopedie, trattati, monografie che di riviste della ricca biblioteca del professionista – pari nella sua interezza ad oltre 800 volumi – ha certamente causato un danno a quest'ultimo. Ma ancor più grave è lo stress psicofisico che il professionista ha dovuto subire a seguito del detto precario trasloco/spostamento. L'aver perduto improvvisamente, a seguito delle dette infiltrazioni non tempestivamente riparate, il
21 Ebbene, l'analisi delle risultanze processuali evidenzia che il RT aveva stabilito la sede della propria attività professionale presso l'appartamento sito al primo piano del fabbricato di , ed era stato costretto a trasferirsi in altro CP_7 immobile, sito in via Arena n. 2, a causa del grave degrado dell'immobile originario.
Tale trasferimento - come suggeriscono gli esiti dell'istruttoria - non può ritenersi occasionato da esigenze di carattere meramente personale, dovendosi, piuttosto, causalmente ricondurre ai danni da infiltrazioni d'acqua che hanno interessato l'appartamento sito al primo piano di . CP_7
Parte Sul punto, significativa appare la relazione redatta nel giugno del 2004, a seguito del sopralluogo igienico-sanitario eseguito presso l'immobile, nella quale si legge “(…) n. 2 vani dell'appartamento del primo piano sono stati interessati da Co infiltrazioni d'umidità pregressa proveniente dal piano superiore (proprietà
[...]
che, a sua volta, ha subito intense infiltrazioni di acqua piovana proveniente CP_13 da un terrazzo posto all'ultimo piano ed utilizzato dalla Sig.ra a Parte_1 detta del Sig. suddetto inconveniente ha determinato una situazione di CP_1 precarietà a carico dell'impianto illuminante elettrico nei due vani, tanto che il Sig.
[...] ha dovuto apportare degli interventi tecnici a livello dell'impianto elettrico;
CP_1 comunque gli stessi vani presentano una situazione di antigienicità dovuta a umidità nei solai accompagnata da odore di muffa (…)”.
Le condizioni di antigenicità dell'appartamento di sono state altresì CP_7 confermate dal consulente tecnico d'ufficio, il quale, nella perizia depositata in primo proprio luogo, da anni, di lavoro ha recato all'avv. un enorme danno;
tale RT danno subito dal professionista è ancora più grave laddove si consideri che lo stesso è un soggetto a rischio a seguito delle conseguenze, che ancora reca con se, derivanti dall'asportazione di una forma tumorale all'apparato digerente>>; <<si richiede fin d'ora c.t.u. perché accerti il danno derivante all'avv. dalla mancata locazione controparte_1 dell'immobile in cui oggi egli precariamente lavora (…) a tali danni sono da aggiungere quello allo stesso professionista derivanti dal materiale trasloco di mobili, arredi e della citata biblioteca dalle spese sostenute per detta causa>>; così nella memoria 184 c.p.c. del 28 maggio 2007: << AA) pertanto, sotto un primo profilo si chiede che l'on. Tribunale di NZ voglia nominare c.t.u. perché accerti e determini i danni derivanti al dalla mancata locazione RT dell'immobile sito in NZ alla via G. Arena N.2 per il periodo dal febbraio 2004 – mese in cui ha ricominciato ad adattare il proprio appartamento alle proprie esigenze quale futuro studio – e l'aprile 2006 quando ha effettuato il trasloco del proprio studio in altra sede nonché il risarcimento derivante allo stesso professionista dall'adeguamento e dall'adattamento dei detti locali a studio legale>>; si legge ancora nella memoria 184 c.p.c. del 28 maggio 2007 che: “sono da risarcire i danni subiti dall'avv. dal momento che lo stesso appartamento nell'appartamento posto al 1° piano del RT fabbricato di , aveva ubicato il proprio studio legale sede della propria attività lavorativa, CP_7 danni da ascrivere al persistere delle infiltrazioni ed all'ambiente insalubre (…) L'avv.
[...] in presenza del lamentato comportamento- anche omissivo – del e della RT CP_7
stante anche l'insalubrità dei luoghi (…) ha nell'aprile 2004 trasferito la propria sede in un Parte_1 appartamento di sua proprietà sito in NZ alla Via G. Arena n. 2”.
22 grado (fase cautelare), ha accertato che “(…) l'appartamento sottostante di proprietà esclusiva dell'avv. presentava nei vai 1,2 e bagno RT macchia di umidità sul soffitto”, così chiarendo che anche l'appartamento ove il CP_1 aveva esercitato la sua attività professionale, era stato interessato da importanti
[...] infiltrazioni d'acqua (cfr. p. 1 e 7 dell'elaborato tecnico-peritale del 10 gennaio 2005).
Peraltro, anche l'esame della successiva relazione tecnico-peritale del 13 marzo
2009 conferma che le precarie condizioni dell'appartamento al primo piano sono rimaste sostanzialmente immutate negli anni, riscontrandosi ancora danni al soffitto nei vani sopra indicati e nel locale adibito a servizi igienici7.
Sulla base di tali elementi probatori, deve ritenersi che le precarie condizioni igienico-sanitarie dell'appartamento al primo piano - causate dalle infiltrazioni provenienti dall'immobile sovrastante - abbiano costituito, con preponderanza di evidenza, la causa determinante del trasferimento del in un diverso RT immobile, idoneo ad accogliere la clientela e a garantire il sereno svolgimento della sua attività professionale.
Si rileva, pertanto, la sussistenza di elementi oggettivi atti a giustificare l'impossibilità di utilizzo dell'appartamento sito al 1° piano di CP_7
Al contrario, non può ritenersi idonea a interrompere il nesso di causalità tra le infiltrazioni e il danno lamentato dall'attore in primo grado la circostanza che l'appartamento per cui è causa fosse solo parzialmente inutilizzabile. Invero, sebbene i fenomeni infiltrativi abbiano interessato direttamente soltanto alcuni vani dell'unità immobiliare, l'insalubrità deve essere riconosciuta con riferimento all'intero appartamento, in applicazione di criteri di logica e comune esperienza, tenuto conto, tra l'altro, del diffuso e persistente odore di muffa che si propagava negli ambienti.
23 Le predette valutazioni risultano, peraltro, confermate da ulteriori e significativi elementi:
a) la necessità di eseguire interventi sull'impianto elettrico, resi indispensabili dalle infiltrazioni d'acqua ha evidentemente precluso al la possibilità di RT proseguire l'attività professionale nello studio legale ubicato presso l'immobile in questione;
Parte b) la collocazione temporale di tali interventi, attestati dalla relazione dell nel giugno 2004 (cfr. relazione succitata), corrobora la tesi secondo cui il sig. CP_1 non potesse esercitare la propria professione in detto immobile, tanto da aver
[...] dovuto, proprio nell'aprile 2004, trasferire lo studio legale in altro appartamento di sua proprietà, sito in Via G. Arena 28;
c) la successiva condotta del danneggiato che, sia pure per ragioni organizzative e personali, ha sostenuto i costi relativi ai canoni di locazione di due distinti appartamenti,
a decorrere dall'anno 2006 in poi, al fine di disporre dei locali adeguati all'esercizio dell'attività professionale9, consente di ritenere che il rientro nell'appartamento di Via
Acri n. 16 non fosse ancora possibile. In caso contrario, infatti, non avrebbe avuto ragione di assumere un ulteriore onere economico.
Tale ultima circostanza è, del resto, avvalorata dalla permanenza dei danni già accertati, come già evidenziato nella perizia tecnica d'ufficio redatta nel corso dell'anno
2009, dalla quale emerge che le condizioni dell'immobile sono rimaste sostanzialmente invariate, con persistenza delle infiltrazioni e delle relative conseguenze strutturali e igienico-sanitarie.
24 Alla luce di quanto esposto, deve ritenersi pienamente accertata la sussistenza del danno da mancato utilizzo dell'appartamento sito in via Arena, di proprietà di
[...]
immobile nel quale egli fu costretto a trasferire il proprio studio legale RT nel periodo compreso tra il 2004 e il 2006, a causa delle infiltrazioni d'acqua che hanno reso parzialmente inagibile l'unità immobiliare precedentemente adibita a sede della propria attività professionale.
Il danno patito va parametrato al valore di locazione del bene e, a tal fine, risultano decisive le osservazioni del consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di giudizio di rinvio10. Nel suo elaborato peritale – privo di vizi logici o tecnici – il c.t.u. ha formulato le seguenti conclusioni:
a) “Il sottoscritto C.T.U. per quantificare il relativo valore locativo del bene, ritiene valido il criterio estimativo per comparazione diretto che consiste nel rapportare il bene da stimare ad altri beni simili esistenti nella zona”;
b) “Tale confronto si determina applicando al valore medio di mercato dei coefficienti correttivi che tengono conto delle caratteristiche del bene rispetto quelle medie della zona”;
c) “Per calcolare il più probabile valore locativo sono state comparate le quotazioni dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare relative al I° semestre 2006 (all.
n. 11), con i valori indicati nella rivista "Consulente Immobiliare" edita da "Il CP_15
relativi allo stesso periodo ed alla zona semicentrale del Comune di NZ
[...]
(all. n. 12)”;
d) “Dal raffronto dei valori sopra richiamati si ritiene congruo assumere un valore locativo medio pari a 55,00 €/mq/annuo”.
Valutate, infine, le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell'immobile, il consulente ha concluso che: “…il danno da mancata locazione dell'appartamento oggetto di perizia, parametrato al canone di locazione unitario medio a partire da aprile
2004 a dicembre 2006, con rivalutazione ISTAT al periodo maggio 2024 ammonta complessivamente a 9.774,66 €”.
25 Al riguardo deve evidenziarsi che prive di pregio appaiono le critiche mosse dal consulente di parte convenuta, Ing. , in ordine al coefficiente riferito Persona_4 allo stato di manutenzione dell'immobile11.
Sul punto, infatti, il consulente d'ufficio ha fornito un'esaustiva e convincente valutazione tecnica dell'errore cui sarebbe incorso il perito di parte, chiarendo che: “Il
CTP di parte ricorrente, a differenza di quanto trascritto dallo scrivente nella bozza di
CTU, ritiene corretto assumere un coefficiente correttivo per lo stato di manutenzione dell'appartamento pari a 0,70. L'adozione di tale coefficiente comporterebbe inevitabilmente un ricalcolo del canone lordo annuo e del relativo danno da mancata locazione (…) A riguardo il sottoscritto ribadisce che il fabbricato all'interno del quale ricade l'unità immobiliare oggetto di stima è stato realizzato alla fine degli anni 50 per cui alla data di valutazione (2004) l'edificio presentava una vetustà di oltre 45 anni.
Pertanto, prendendo a riferimento la stessa tabella allegata dal CTP con la giusta età del fabbricato, si ottiene un coefficiente correttivo pari a 0,60 coincidente con quello utilizzato dal sottoscritto nella bozza di CTU”.
Non risultano, invece, meritevoli di accoglimento altre voci di danno.
In particolare, le “spese di adattamento ed adeguamento dell'immobile” e “le spese di trasloco già effettuate e di quelle che il professionista dovrà affrontare per rispostare la propria sede professionale in ” di cui l'attore ha chiesto il risarcimento nel CP_7 capo “e” delle conclusioni dell'atto di citazione nel primo grado di giudizio - non sono state debitamente allegate, né effettivamente dimostrate.
Alla luce di quanto sopra, il danno da mancato utilizzo dell'immobile sito in via
Arena deve, pertanto, essere liquidato in euro 9.774,66.
Su detto importo, valutato all'attualità, vanno riconosciuti i c.d. interessi compensativi volti a bilanciare l'ulteriore pregiudizio subito, connesso alla mancata disponibilità della somma in tesi dovuta.
Tali interessi,– secondo il principio ormai consolidato della Suprema Corte – vanno calcolati sulla somma devalutata al momento dell'evento dannoso (26.11.2003) e via, via rivalutata, e nella specie andranno calcolati, secondo il tasso di legge, su ciascuna annualità del presunto canone locatizio da devalutare al momento della dovuta percezione, fatta coincidere con l'ultimo giorno di ciascuna annualità, e via via rivalutata fino alla data della decisione.
Dalla data di pubblicazione della sentenza (che liquida il danno e lo converte in debito di valuta) fino all'effettivo soddisfo, dovranno poi essere calcolati gli interessi legali sulla somma come sopra determinata.
Peraltro, la riforma della sentenza della Corte di appello di NZ sul punto vale, come già anticipato, soltanto per la condanna nei confronti di Parte_1
e non anche del , che non ha proposto ricorso e
[...] TE non ha svolto difese nel giudizio di Cassazione e che continuerà a rispondere in solido con l'odierna attrice in riassunzione fino alla concorrenza della somma liquidata nella presente sentenza e senza solidarietà per l'importo eccedente.
Ne consegue che, a seguito dell'annullamento con rinvio della sentenza della Corte di Appello di NZ n. 1520/2017 deve essere Parte_1 condannata, in solido con il , al pagamento della somma di TE
€ 9.774,66, oltre interessi, in favore di mentre il solo RT
Condominio rimane obbligato al pagamento del residuo importo di € 23.798,28 in quella sede liquidato (€ 33.572,94 - € 9.774,66 = € 23.798,28).
6. Quanto, infine, alla richiesta di restituzione della somma versata dalla Parte_1 in esecuzione della sentenza di appello successivamente cassata, la medesima deve ritenersi inammissibile, in quanto formulata per la prima volta con la comparsa conclusionale, la quale, come noto, ha funzione meramente illustrativa e non può contenere nuove domande12. Tuttavia, si osserva che eventuali istanze restitutorie potranno essere autonomamente avanzate, tenuto conto della natura di titolo esecutivo della predetta sentenza.
7. Le spese di lite.
In tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte
(così Cass. S.U. 32906 dell'8.11.2022, seguita quindi da Cass. 9448 del 6.4.2023, per la quale “In tema di spese processuali, il giudice del rinvio si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite”).
Il principio indicato dalla Suprema Corte (con l'autorità della composizione a Sezioni
Unite) induce dunque a ritenere che, nella prospettiva dell'esito complessivo della lite, non possa che prendersi atto del parziale accoglimento delle domande originariamente avanzate da parte attrice in prime cure.
Alla stregua di quanto sin qui esposto ed in applicazione del principio della soccombenza si rileva dunque come le spese processuali sia del presente che dei precedenti gradi di giudizio, così come le spese delle consulenze espletate in corso di causa (ivi quella svolta in sede di A.T.P.), debbano essere compensate per metà, mentre la restante metà va posta a carico di , del e degli eredi di Parte_1 TE
, per questi ultimi fatte salve le spese e competenze del primo grado di Persona_1 giudizio a cui non ha preso parte. Persona_1
Esse si liquidano come da dispositivo applicando i parametri minimi dello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 previsto dal D.M. n.
147/2022, eccezion fatta per il giudizio svoltosi in sede di legittimità relativamente al quale andranno applicati i parametri di cui al D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
La Prima Sezione Civile della Corte di Appello di NZ, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di cassazione, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
- accoglie la domanda formulata da e al capo CP_1 Controparte_2
e) delle conclusioni dell'atto di citazione del primo grado di giudizio;
- per l'effetto, condanna e il Parte_1 TE
[...
, in via solidale, al pagamento della somma di euro 9.774,66, oltre interessi al saggio
28 legale, calcolati sulla predetta somma devalutata al momento dell'evento dannoso
(26.11.2003) e via via rivalutata, di anno in anno, secondo gli indici I.s.t.a.t., fino alla data della pubblicazione della presente sentenza;
nonché oltre ulteriori interessi legali sulla somma così determinata, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente sentenza e fino all'effettivo pagamento, in favore di RT
- dichiara compensate, nella misura della metà, le spese di lite che si liquidano, per l'intero, in:
- euro 6.952,00 per il giudizio di primo grado (ivi compreso la fase cautelare ante causam e il procedimento di A.T.P.), con condanna del TE
e di al pagamento, in solido, della residua metà delle spese Parte_1 indicate in favore di e di;
Controparte_2 RT
- in euro 4.996,00 per il giudizio di appello, con condanna del
[...]
, di e degli eredi di al TE Parte_1 Persona_1 pagamento, in solido, della residua metà delle spese indicate in favore di CP_2
e di;
[...] RT
- in euro 2.626,00 per il giudizio avanti alla Corte di cassazione, con condanna del , di e degli eredi TE Parte_1 di al pagamento, in solido, della residua metà delle spese indicate, in favore Persona_1 di e di;
Controparte_2 RT
- in euro 4.996,00 per il per il presente giudizio di rinvio, con condanna del
, di e degli eredi di TE Parte_1 Persona_1 al pagamento, in solido, della residua metà delle spese indicate, in favore di CP_2
e di ,
[...] RT oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, CPA e IVA, come per legge;
- compensa per metà le spese relative a tutte le c.t.u. espletate nella fase cautelare e di merito (ivi quella svolta in sede di A.T.P.) e pone la residua metà definitivamente a carico del e di in solido tra loro;
TE Parte_1
- compensa per metà le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado di giudizio e pone la residua metà definitivamente a carico di
[...]
del e degli eredi di , in Parte_1 TE Persona_1 solido tra loro.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello di NZ, Prima
Sezione Civile, tenutasi da remoto il 15.09.2025.
29 Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Petrolo
Il Presidente
dott.ssa Anna Maria Raschellà
30 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con i quali, rispettivamente, è stata denunciata la violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., quanto alla condanna della ricorrente al risarcimento dei danni derivanti da mancato utilizzo dell'appartamento di proprietà esclusiva di , quantificati in RT misura corrispondente al 50% dei canoni di locazione che si sarebbero potuti trarre dal bene nonché, sempre in relazione all'accoglimento della domanda risarcitoria di cui al terzo motivo, la contraddittorietà della motivazione ed il contrasto irriducibile tra affermazioni tra loro inconciliabili, in quanto, pur avendo al punto 3 della sentenza individuato quale era il tenore della domanda risarcitoria avanzata dall'attore, la Corte d'appello ha poi attribuito il risarcimento per il mancato utilizzo dell'appartamento al primo piano, pur avendo precisato che la domanda per il mancato utilizzo di entrambi gli appartamenti danneggiati era una nuova domanda. 2 Così si legge, infatti, nella comparsa di costituzione e risposta nel giudizio di rinvio: appellante vorrebbe far credere che la richiesta suddetta non ricomprendesse in sé ogni tipologia di danni subiti dai resistenti ( …materiali, nessuno escluso…) viceversa ivi necessariamente compresi, vale a dire sia quello da mancato utilizzo/godimento dell'immobile sito al primo piano dello stabile di , adibito a studio legale dall'avv. del CP_7 RTPart quale si è giudizialmente acclarata l'oggettiva insalubrità (Vedasi rapporto e DEL CP_12 FUOCO allegati al fascicolo del primo grado), sia quello per la contestuale inagibilità al 50% (CTU) riconosciuta anche dalla Corte di NZ nella sentenza n. 1520/2017, oggetto del presente riesame>>. 3 L'attrice in riassunzione nega, essenzialmente, da un lato, che la domanda di risarcimento del danno da mancato utilizzo sia mai stata proposta dal in grado di appello e RT ritiene, dall'altro lato, che sulla questione si sia formato il giudicato. 4 Cfr. Cass. n. 5253/2024 <l'oggetto e i limiti del giudizio di rinvio impongono escludere che il giudice, al quale la causa sia rimessa dopo pronuncia cassatoria, possa sindacare correttezza in iure principio stabilito dalla sentenza pronunciata sede legittimità>>.
20 7 Così a p. 12 dell'elaborato del 13 marzo 2009: “(…) anche nel sottostante appartamento di proprietà dell'avv. (…) si evidenziano danni prodotti sul soffitto RT dei vani 1-2 e wc”; “(…) lo stato in cui versa l'appartamento sottostante di esclusiva proprietà dell'avv. è da ritenersi parzialmente utilizzabile alla data degli RT4 avvenuti danni (nella misura del 50%) in quanto i vani oggetto delle lamentate infiltrazioni sono n° 2 oltre il bagno su un totale di n° 6 vani oltre il corridoio” con individuazione dei lavori necessari per il rispristino: “B6 per l'eliminazione dei danni rilevati nell'appartamento di proprietà dell'avv. si rende necessaria la pitturazione dei soffitti RT dei vani 1, 2 e bagno previa preparazione del fondo anche attraverso la scartavetratura delle superfici interessate dalle infiltrazioni” e con indicazione delle spese necessarie per far eliminare i relativi danni “- Ripristino appartamento 1° piano (proprietà esclusiva avv. RT
Euro 3.171,00, oltre iva”.
[...] 8 Così nella memoria 184 c.p.c. del 28 maggio 2007: “(…) l'Avv. in presenza RT del lamentato comportamento – anche omissivo – del e della stante anche CP_7 Parte_1 l'insalubrità dei luoghi ed atteso che nulla faceva intravedere una azione, sempre da parte del e della atta a far cessare le infiltrazioni – proseguite dopo il 26 novembre CP_7 Parte_1 2003 – ha nell'aprile 2004 trasferito la propria sede in un appartamento di sua proprietà sito in NZ alla Via G. Arena n. 2 (…)”. 9 Così nella memoria 184 c.p.c.: “Successivamente stante un peggioramento delle condizioni psicofisiche, atteso che il detto appartamento si trova in una zona molto lontana dal luogo di residenza dell'avvocato, non guidatore, il professionista decideva di traslocare la sede del proprio studio legale in altro posto. (…) l'avv. trasferiva il proprio RT studio legale in altra sede: Corso Mazzini 45, caricandosi dell'onere di una locazione avente un canone mensile pari per il 1° anno ad euro 1900,00 e per il II° anno ad euro 1925,00 (…). Non essendo sufficiente tale luogo per la allocazione dell'enorme biblioteca del professionista lo stesso avvocato era costretto a locale un altro immobile in NZ al Vico III G. Jannone n. 19 nel quale allogare la residua parte, sempre mediante l'onere di una locazione (…) avente canone mensile pari ad euro 400,00 per il 1° anno ed euro 405 per il secondo (…)”. 10 Il quesito formulato al consulente nominato è il seguente: “Esaminati gli atti di causa e disposto ogni altro accertamento ritenuto opportuno, proceda alla quantificazione del danno da mancata locazione dell'appartamento sito a NZ, Via Arena n. 2, adibito a Studio legale dell'avv.
, parametrandolo al canone di locazione unitario medio a partire RT da aprile 2004 a dicembre 2006, con rivalutazione ISTAT”. 11 Le osservazioni del consulente di parte allegate alla relazione “Sintetica valutazione delle osservazioni delle parti”, del seguente tenore: “Nel tener conto delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene in oggetto, il CTU nella considerazione stato di manutenzione ha considerato uno stato mediocre, visto la descrizione dell'immobile fatta dal CTUA (…). Per cui il periodo di riferimento a partire da aprile 2004 a dicembre 2006, si poteva considerare in buone condizioni per cui l'esatto coefficiente correttivo da considerare è
→ 0,70 per età (41-49), stato di manutenzione (Buono)”.
26 12 Nell'atto di riassunzione, la si è, infatti, limitata, nel corso dell'esposizione dei fatti, a Parte_1 riferire che: “In ottemperanza alla sentenza di appello, l'odierna attrice in data 18.5.2018 provvedeva a versare ai sig.ri la quota di sua spettanza (pari al terzo stabilito RT dall'art. 1126 c.c.), oltre alla quota posta a suo carico di spese legali e di CTU, per un totale di
€ 18.780,45 (…)” senza, tuttavia, formulare espressa domanda di restituzione né nel corpo dell'atto né in sede di conclusioni.
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