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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 14/10/2025, n. 2285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2285 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.L. 9894/2024
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 9894/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Controparte_1
CA Dalò;
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_2
premesso
• che parte ricorrente chiedeva l'autorizzazione per attivare la CIGO e anticipava il trattamento ai propri dipendenti nei mesi da gennaio a marzo 2021;
• che poneva in compensazione, nel DM10 (doc. 7) l'importo di € 9.402, per i titoli appena indicati;
• che l' Il 31 maggio 2023 notificava alla società due avvisi di addebito (docc. 10 e CP_2
11 ricorrente), chiedendo il pagamento, rispettivamente, di 9.624,14 € e di 1.876,16 €, contestando l'indebita compensazione effettuata dall'azienda per il mese di marzo 2021.
Seguiva una corrispondenza tra la ricorrente e l'ufficio locale dell' e un ricorso CP_2 amministrativo, depositato il 25/09/2023.
• che, stante l'esito infruttuoso del confronto, la ricorrente depositava il presente ricorso impugnando gli avvisi di addebito e chiedendo, in subordine, l'accertamento del proprio credito nei confronti dell'Istituto;
• che si costituiva l eccependo in via preliminare la decadenza prevista dall'articolo CP_2
24 d-lgs 46/1999 e virgola in subordine, difendendosi nel merito;
considera
1. Il ricorso è stato depositato, palesemente, dopo la decorrenza del termine previsto dall'articolo 24 d.lgs. 46/1999; tale termine, pacificamente perentorio, è diretto a rendere incontrovertibile il diritto contenuto nell'avviso di addebito.
2. Di conseguenza, ogni rilievo in merito ai crediti portati da tali atti doveva essere sollevato nell'azione di impugnazione del titolo, da svolgersi entro 40 giorni dalla notifica del medesimo;
solo laddove l'avviso di addebito non sia stato notificato (o non vi sia prova dell'avvenuta
1 R.G.L. 9894/2024
notifica), è possibile un'opposizione con funzione recuperatoria avverso la successiva intimazione di pagamento.
3. Non è questo il caso di specie. L' ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli CP_2 avvisi di addebito e parte ricorrente nulla ha rilevato alla prima difesa utile in merito a eventuali vizi nel procedimento notificatorio di tali atti. Di conseguenza, gli unici fatti che il ricorrente poteva far valere erano quelli successivi alla formazione di tali titoli.
4. Il tipo di vizio lamentato non esclude l'operatività della decadenza prevista dalla norma;
non esistono situazioni che permettano al contribuente, al quale sia stato notificato tempestivamente l'atto, di eludere il termine di decadenza e anche le argomentazioni spese in discussione non convincono il giudice. L'esigenza di difesa della parte è sufficientemente garantita dalla possibilità di impugnare tali atti;
il ricorrente per anni ha trascurato di farlo, salvo poi decidere di reagire quando ha ricevuto l'odierno atto impositivo.
5. Ogni eccezione sul merito della pretesa è, quindi, inammissibile.
6. Non è nemmeno possibile accertare il credito vantato dalla società nei confronti dell'istituto, in quanto si tratta proprio dei titoli sulla base dei quali l' ha emesso il CP_2 proprio atto impositivo;
l'accoglimento di tale domanda si risolverebbe, quindi, nell'aggiramento della norma che statuisce l'inopponibilità dell'avviso di addebito.
7. Per quanto riguarda le spese di lite, sussistono fondati motivi per la compensazione delle stesse. Infatti, da un lato non è contestata la sussistenza, nel merito, dell'anticipazione, da parte della società, del trattamento di CIGO, che non può essere riconosciuto esclusivamente per ragioni processuali;
dall'altro, il funzionario della sede (tale ha indotto in CP_2 Per_1 errore la società dichiarando, non si sa sulla base di quale argomentazione, che “è possibile presentare il ricorso giudiziale, il termine di 40 giorni non è perentorio, ci sono stati vari casi di ricorsi effettuati anche in seguito” (doc. 17 ricorrente).
È evidente che l'efficacia di una norma imperativa non dipende dalla volontà del singolo funzionario dell' e che quindi tale dichiarazione non impedisce il maturare della CP_2 decadenza;
ma è altrettanto indubbio che l'induzione in errore può giustificare la decisione di compensare le spese di lite tra le parti.
8. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
2 R.G.L. 9894/2024
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
3
All'esito della camera di consiglio, non essendo presenti le parti, il Giudice pronuncia la seguente sentenza contestuale, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Torino Sezione Lavoro
Nella causa R.G.L. 9894/2024, instaurata tra le parti:
- (ricorrente), ass. avv. Controparte_1
CA Dalò;
- (convenuta) ass. avv. Parisi Tommaso;
CP_2
premesso
• che parte ricorrente chiedeva l'autorizzazione per attivare la CIGO e anticipava il trattamento ai propri dipendenti nei mesi da gennaio a marzo 2021;
• che poneva in compensazione, nel DM10 (doc. 7) l'importo di € 9.402, per i titoli appena indicati;
• che l' Il 31 maggio 2023 notificava alla società due avvisi di addebito (docc. 10 e CP_2
11 ricorrente), chiedendo il pagamento, rispettivamente, di 9.624,14 € e di 1.876,16 €, contestando l'indebita compensazione effettuata dall'azienda per il mese di marzo 2021.
Seguiva una corrispondenza tra la ricorrente e l'ufficio locale dell' e un ricorso CP_2 amministrativo, depositato il 25/09/2023.
• che, stante l'esito infruttuoso del confronto, la ricorrente depositava il presente ricorso impugnando gli avvisi di addebito e chiedendo, in subordine, l'accertamento del proprio credito nei confronti dell'Istituto;
• che si costituiva l eccependo in via preliminare la decadenza prevista dall'articolo CP_2
24 d-lgs 46/1999 e virgola in subordine, difendendosi nel merito;
considera
1. Il ricorso è stato depositato, palesemente, dopo la decorrenza del termine previsto dall'articolo 24 d.lgs. 46/1999; tale termine, pacificamente perentorio, è diretto a rendere incontrovertibile il diritto contenuto nell'avviso di addebito.
2. Di conseguenza, ogni rilievo in merito ai crediti portati da tali atti doveva essere sollevato nell'azione di impugnazione del titolo, da svolgersi entro 40 giorni dalla notifica del medesimo;
solo laddove l'avviso di addebito non sia stato notificato (o non vi sia prova dell'avvenuta
1 R.G.L. 9894/2024
notifica), è possibile un'opposizione con funzione recuperatoria avverso la successiva intimazione di pagamento.
3. Non è questo il caso di specie. L' ha fornito prova dell'avvenuta notifica degli CP_2 avvisi di addebito e parte ricorrente nulla ha rilevato alla prima difesa utile in merito a eventuali vizi nel procedimento notificatorio di tali atti. Di conseguenza, gli unici fatti che il ricorrente poteva far valere erano quelli successivi alla formazione di tali titoli.
4. Il tipo di vizio lamentato non esclude l'operatività della decadenza prevista dalla norma;
non esistono situazioni che permettano al contribuente, al quale sia stato notificato tempestivamente l'atto, di eludere il termine di decadenza e anche le argomentazioni spese in discussione non convincono il giudice. L'esigenza di difesa della parte è sufficientemente garantita dalla possibilità di impugnare tali atti;
il ricorrente per anni ha trascurato di farlo, salvo poi decidere di reagire quando ha ricevuto l'odierno atto impositivo.
5. Ogni eccezione sul merito della pretesa è, quindi, inammissibile.
6. Non è nemmeno possibile accertare il credito vantato dalla società nei confronti dell'istituto, in quanto si tratta proprio dei titoli sulla base dei quali l' ha emesso il CP_2 proprio atto impositivo;
l'accoglimento di tale domanda si risolverebbe, quindi, nell'aggiramento della norma che statuisce l'inopponibilità dell'avviso di addebito.
7. Per quanto riguarda le spese di lite, sussistono fondati motivi per la compensazione delle stesse. Infatti, da un lato non è contestata la sussistenza, nel merito, dell'anticipazione, da parte della società, del trattamento di CIGO, che non può essere riconosciuto esclusivamente per ragioni processuali;
dall'altro, il funzionario della sede (tale ha indotto in CP_2 Per_1 errore la società dichiarando, non si sa sulla base di quale argomentazione, che “è possibile presentare il ricorso giudiziale, il termine di 40 giorni non è perentorio, ci sono stati vari casi di ricorsi effettuati anche in seguito” (doc. 17 ricorrente).
È evidente che l'efficacia di una norma imperativa non dipende dalla volontà del singolo funzionario dell' e che quindi tale dichiarazione non impedisce il maturare della CP_2 decadenza;
ma è altrettanto indubbio che l'induzione in errore può giustificare la decisione di compensare le spese di lite tra le parti.
8. Il ricorso deve quindi essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P. Q. M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Visto l'art. 429 c.p.c.:
2 R.G.L. 9894/2024
- rigetta il ricorso;
- compensa tra le parti le spese di lite.
Torino, 14 ottobre 2025
Il Giudice dott. Mauro Mollo
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