Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2024, n. 32767
CASS
Sentenza 11 giugno 2024

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In tema di spese di giustizia, è inammissibile l'incidente di esecuzione proposto al fine di ottenere la rideterminazione delle spese processuali liquidate con la sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato conseguente ad intervenuta oblazione, dovendo la domanda essere proposta dinanzi al giudice civile nelle forme dell'opposizione all'esecuzione forzata ex art. 615 cod. proc. civ. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudice penale erroneamente investito della questione è tenuto a dichiarare non luogo a provvedere sull'istanza e non il difetto di giurisdizione, onde non precludere la riproposizione della domanda al giudice civile).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/06/2024, n. 32767
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32767
    Data del deposito : 11 giugno 2024

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