Versione
1 gennaio 1967
1 gennaio 1967
Art. 2.
I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' il periodo di studi ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , ed altresi' il servizio prestato nella qualita' di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e nell' articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , come risultano modificati dalla presente legge.
Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 . Il predetto riscatto non e' ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368 .
Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e nell' articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.
I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonche' il periodo di studi ai sensi dell' articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 , ed altresi' il servizio prestato nella qualita' di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e nell' articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , come risultano modificati dalla presente legge.
Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262 . Il predetto riscatto non e' ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.
Si applica, inoltre, la legge 6 dicembre 1965, n. 1368 .
Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 , e nell' articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16 , come risultano modificati dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.
Giurisprudenza • 4
- 1. Corte Cost., sentenza 19/06/1981, n. 105Provvedimento: […] Quanto al caso specifico del personale di ruolo delle scuole professionali, già in base all'art. 21, sesto comma, della legge regionale n. 63 del 1950 (come sostituito dall'art. 1 della legge regionale n. 13 del 1959) si sarebbero dovute ritenere applicabili le disposizioni concernenti la quiescenza del corrispondente personale dello Stato. Conseguentemente, dovrebbe ora applicarsi il trattamento di quiescenza previsto dall'art. 8 della legge statale 28 luglio 1961, n. 831 (la cui disciplina è stata mantenuta ferma dall'art. 2, ultimo comma, della legge n. 1077 del 1966).Leggi di più...
- sent. 105/81. regione sicilia·
- infondatezza della questione nei sensi di cui in motivazione.·
- trattamento di quiescenza·
- impiego pubblico·
- personale non di ruolo·
- disparita' di trattamento