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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 11/06/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 182/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 08/01/2025
d a con il patrocinio dell'avv. AGATA VINCENZO Parte_1
OGGETTO: APPELLANTE
Altri contratti atipici c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. BETTINI ANNA CP_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1885/21, pubblicata il 14.7.21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'On.le Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza appellata, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale proposte: In via istruttoria: ammettersi prova testimoniale, con il teste , residente in [...] alla Testimone_1
Via Alcide De Gasperi n.48, sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la commissionava in data 11/06/2013, avvalendosi Parte_1
dell'intermediazione del circuito di barter di cui è titolare la barter company all'affiliata ADVERT.AGE. la CP_1 Controparte_2
1 realizzazione di un sito internet multilingua (italiano – inglese) suddiviso in varie sezioni tra cui quella di e.commerce anch'essa multilingue con la gestione dell'anagrafica dei clienti, con la possibilità di utilizzare più valute e la gestione delle recensioni e dei prodotti più venduti, con tutti i servizi complementari tra cui l'inserimento dei dati, l'analisi delle parole chiavi e della concorrenza, l'indicizzazione del sito e la formazione del personale, verso un corrispettivo pari ad €.9.760,00;
2) Vero che nello specifico degli inadempimenti la sezione di E-shop (e- commerce) non è stata realizzata;
manca la funzionalità multilingua con la consultazione dei contenuti in inglese;
l'attività di analisi delle parole chiavi, analisi della concorrenza e attività di indicizzazione per tre mesi non è mai iniziata;
la formazione di un numero massimo di tre dipendenti attraverso due incontri da quattro ore ciascuno non è mai iniziata;
il modulo aggiuntivo previsto (area riservata rappresentanti dalla quale poter scaricare file e informazioni) non è stato realizzato;
l'assistenza prevista nell'offerta per un anno non è mai partita, perché il sito non è mai stato attivato;
3) Vero che gli inadempimenti di cui si è resa responsabile la
ADVERT.AGE. rendono il sito del tutto Controparte_2
inutilizzabile per l'attività aziendale.
4) Vero è che tali inadempimenti sono stati formalmente opposti alla
[...]
con la nota a mezzo p.e.c. del 14/10/2014 allegata alla produzione di CP_1
parte opponente (documento 5) non appena la veniva a Parte_1
conoscenza dell'inserimento nel circuito della fattura n.3094/2014 CP_1
con la quale le veniva richiesto il pagamento del compenso previsto contrattualmente per la transazione commerciale con la ADVERT.AGE.
Controparte_2
Nel merito, - revocare il decreto ingiuntivo;
- ritenere e dichiarare non dovuto il corrispettivo azionato in via monitoria pari ad €.7.416,61 e per l'effetto accertare e dichiarare risultante un saldo attivo di €.2.343,39 in favore della da utilizzare come credito per richieste di Parte_1 fornitura all'interno del circuito barter gestito dalla;
CP_1
2 - dichiarare tenuta la lla restituzione in favore della CP_1 Pt_1
delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo e percepite per sorta
[...]
capitale, interessi e spese legali, nonché di quelle liquidate per spese legali nella sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario spese generali di studio, CPA ed IVA, del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.
Dell'appellata: nel merito: rigettare integralmente le domande svolte nei confronti della CP_1
per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 1885/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 14.7.2021 e quindi il decreto ingiuntivo n. 2845/2016 del Tribunale di Brescia;
in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali ex adverso qui riproposte per i motivi dedotti;
in ogni caso: con vittoria delle anticipazioni e del compenso professionale per l'attività di assistenza e difesa anche di questo grado del giudizio. Con ogni riserva processualmente consentita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, premetteva di gestire un circuito di CP_1
scambi multilaterali in compensazione, per mezzo del quale una persona fisica o giuridica poteva acquistare beni o servizi resi disponibili da altri affiliati, pagando il prezzo o con la vendita di beni o servizi agli altri associati per un valore corrispondente a quello acquistato oppure, in parte con la vendita di beni o servizi e in parte con denaro. La ricorrente spiegava che, compiendo un acquisto, l'associato assumeva un debito nei confronti del circuito, mentre, vendendo un suo bene, un credito e tale credito avrebbe dovuto essere utilizzato per effettuare altri acquisti nell'ambito del circuito.
Esponeva, inoltre, che ciascuna operazione di vendita o di acquisto, veniva fatturata da CP_1
Fatte queste premesse, rappresentava che il debito dovuto alla mancata compensazione degli acquisti, effettuati con la vendita di propri beni o servizi all'interno del circuito, da parte dell'affiliata ammontava ad Parte_1
3 euro 7.416,.61 di cui chiedeva l'ingiunzione di pagamento, oltre agli interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
Il Tribunale di Brescia emetteva, quindi, il decreto ingiuntivo n. 2845/2016 come richiesto da parte ricorrente. proponeva opposizione, rappresentando che l'opposta non Parte_1 avrebbe potuto addebitarle l'importo di euro 9.7600,00, corrispondente alla fattura 3094 del 31.3.2014, in quanto riferita a prestazione dovuta all'opponente dalla Advert. ma non eseguita. Tale Controparte_3
ultima società non avrebbe, in particolare, adempiuto alla sua obbligazione di realizzare un sito internet multilingua, come indicato in opposizione.
Su queste basi, il saldo del circuito gestito dall'opposta, non tenendo conto della fattura in questione, sarebbe stato positivo per euro 2.343,39 che l'opponente, in via riconvenzionale, chiedeva le venissero corrisposti.
A parere dell'opponente, era contrattualmente previsto a carico dell'opposta un onere di verifica circa la corretta esecuzione del contratto tra gli affiliati e l'assenza di contestazioni in merito;
l'opposta con la presentazione del ricorso monitorio avrebbe, quindi, violato l'art. 1375 c.c., nonché l'art.
7.2 del contratto di adesione stipulato tra le parti, secondo cui “l'estratto conto dell'associato sarà aggiornato solo successivamente alla conclusione della vendita ed una volta consegnato il prodotto o somministrato il servizio e comunque in assenza di qualsiasi controversia riguardante la fornitura stessa”.
L'opponente rilevava che i rilievi di intempestività delle contestazioni inoltrate dalla non erano fondati, sia perché la era Parte_1 Pt_1
venuta a conoscenza del suo debito solo con la nota del 13.10.2014 che aveva contestato il giorno dopo, sia perché l'art.
7.1 del contratto si riferiva a inesattezze, ossia a mere irregolarità contabili.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Rappresentava che “nel momento in cui nasce un contatto tra due associati attraverso gli incaricati di o attraverso l'utilizzo della piattaforma CP_1
tecnologica messa a loro disposizione, gli interessati compilano i moduli di
4 ordine e di acquisto, li trasmettono a che a sua volta emette al venditore CP_1
una conferma d'ordine di vendita e all'acquirente una conferma d'ordine
d'acquisto, rigorosamente analoghe per oggetto ed importo”. Spiegava, quindi, che la sottoscrizione dei due affiliati valeva come accettazione, perfezionando - ai sensi dell'art 10 CGC – la conclusione della compravendita. L'opposta esponeva che sulle operazioni di vendita, CP_1
percepisce un compenso percentuale a carico del solo venditore nella misura stabilita contrattualmente e che l'acquirente riceve, invece, fattura da CP_1
per il medesimo importo dell'operazione conclusa.
L'opposta rappresentava, altresì, che se, nell'arco temporale prestabilito,
l'associato non riesce a compensare la propria esposizione in acquisto con altrettante vendite, è tenuto a saldare il residuo debito in denaro a sua semplice richiesta.
Rappresentava, quindi, che non aveva contestato di aver aderito al Pt_1 circuito, né di aver operato all'interno del medesimo, comprando e vendendo beni e servizi e nulla aveva eccepito con riguardo alle operazioni descritte nelle fatture azionate in via monitoria.
Con riguardo alla contestazione dell'inadempimento di Advert.
[...]
faceva presente che l'art. 5 “Responsabilità Controparte_3 dell'Associato”, stabilisce espressamente come “Acquisti e vendite realizzati nel Circuito avvengono direttamente tra un Associato e l'altro e pertanto
non è mai acquirente o fornitore e non fornisce alcuna garanzia in CP_1
merito ad eventuali vizi o alla qualità delle forniture” e come “l'Associato che effettua una vendita, dovrà fornire a tutta la documentazione CP_1 comprovante la regolare esecuzione della fornitura stessa”. Rappresentava, infine, che “ciascun Associato è responsabile degli atti e fatti a lui ascrivibili nell'ambito del circuito, non potrà mai essere ritenuta responsabile e CP_1
non risponderà di eventuali danni a questi ascrivibili ed in ogni caso ciascun associato esonera espressamente e i suoi collaboratori da ogni CP_1
responsabilità possa emergere al riguardo”.
Secondo l'opposta, quindi, le contestazioni dell'opponente, circa presunti
5 inadempimenti del fornitore del servizio acquistato all'interno del circuito, avrebbero dovuto essere sollevate nei confronti di quest'ultimo.
Esponeva, conseguentemente, che era del tutto estranea ai rapporti CP_1
contrattuali che intercorrevano tra le parti e alla stessa, come stabilito nel contratto di adesione al circuito, era attribuito solo il ruolo di gestore del circuito dal punto di vista “contabile”, tanto più che ciascun cliente, nel sottoscrivere il contratto di adesione, conferisce a nell'interesse CP_1
proprio, del circuito e della stessa mandato irrevocabile per la CP_1
riscossione dei crediti in modo da garantire l'equilibrio del circuito.
Evidenziava, infine, che non vi era prova di alcuna controversia relativa alla fornitura oggetto di causa.
Produceva, infine, documentazione della fornitrice del 10.12.2014, che segnalava che, a quella data, la prestazione era incompleta a causa di mancata comunicazione di dati da parte della committente.
L'opposta segnalava, infine, che l'opponente aveva risolto il contratto con medesima il 30.9.14. CP_1
Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, pacifico che il saldo negativo, risultante dall'estratto conto della società opponente, si riferisse alla transazione commerciale intervenuta tra l'odierna opponente e
[...]
Controparte_4
Il Tribunale rilevava che, secondo quanto previsto dall'art. 7.1, prima parte,
“trascorsi 15 giorni dall'aggiornamento dell'Estratto Conto dell'Associato senza che questi abbia denunciato a eventuali inesattezze la relativa CP_1 posizione contabile sarà considerata accettata”.
Secondo il Tribunale, quindi, “una volta annotata la posta negativa sull'estratto conto di pertinenza della singola impresa associata e trascorso il termine ritenuto ragionevolmente sufficiente perché ogni Associato ne prenda visione, la “posizione contabile” non può più essere messa in
6 discussione, e ciò indipendentemente dalle vicende relative all'esecuzione del singolo contratto stipulato tra le imprese aderenti, cui resta applicabile la disciplina generale dettata in materia di contratti che prevede appositi rimedi in caso di inadempimento”.
Il Tribunale rilevava, quindi, che, nel caso in esame, era documentale che la contestazione da parte dell'opponente fosse intervenuta “solo in data 14 ottobre 2014, ossia allorché il termine di quindicinale era ampiamente decorso, atteso che, per quanto dedotto dall'opposta - e non specificatamente contestato dall'opponente - la fattura azionata in sede monitoria recante la data del 31 marzo 2014 era stata resa disponibile sull'estratto conto in pari data”. Secondo il Tribunale le doglianze dell'opponente erano, quindi, tardive e prive di effetto.
Il Tribunale aggiungeva, inoltre, che se si considerava che secondo quanto previsto dalla clausola contrattuale all'art. 14.1 una volta cessati – per qualsiasi ragione - gli effetti del contratto “l'associato che risulti in debito nei confronti del dovrà saldare tale debito”, la pretesa creditoria Pt_2
vantata dall'opposta risultava senz'altro meritevole di accoglimento. promuoveva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
L'appellata si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25 maggio 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio
2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censurava il capo della sentenza con cui il
Tribunale aveva rilevato d'ufficio l'inutile decorso del termine di cui all'art.
7.1 del contratto stipulato dalle parti, costituente, a parere dell'appellante una decadenza, con conseguente violazione dell'art. 2969 c.c.
Con il secondo motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale
7 aveva ritenuto che la contestazione dell'inadempimento del fornitore, avanzata dall'opponente in data 14 ottobre 2014, fosse tardiva tenuto conto che la fattura azionata, recante la data del 31 marzo 2014, era disponibile sull'estratto conto già a quella data. L'appellante segnalava che, in realtà, nell'atto introduttivo aveva rappresentato di aver formalmente opposto i rilievi alla non appena venuta a conoscenza dell'inserimento nel Pt_3
circuito della fattura in questione, conoscenza, intervenuta solo il CP_1
13.10.2014. Secondo l'appellante sarebbe stato onere dell'opposta provare la data dell'inserimento della fattura nel circuito.
L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, è opinione della Corte che l'art.
7.1 non introduca un termine di decadenza per fare valere eventuali “inesattezze”.
Si deve, infatti, ricordare che la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il suo mancato esercizio entro il termine stabilito dalla legge o dal contratto.
Ebbene, nel nostro caso l'art.
5.1 delle condizioni generali di contratto, gli acquisti e le vendite realizzati nel circuito “avvengono direttamente tra un associato e l'altro e pertanto non è mai acquirente o fornitore e non CP_1
fornisce alcuna garanzia in merito ad eventuali vizi o alla qualità delle forniture”. L'associato, quindi, a seguito della conclusione di un contratto con altro associato, non acquisisce alcun diritto nei confronti di CP_1
dipendente dalla conclusione del contratto stesso.
L'art. 7.1, delle condizioni generali di contratto già trascritto, non riguarda, quindi, la possibilità o meno dell'associato di esercitare un diritto nei confronti di ma le modalità del funzionamento del circuito che CP_1
richiedono che entro un termine le poste contabili attive e passive degli associati siano contabilizzate.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Ai sensi dell'art.
7.1 le operazioni di vendita e di acquisto effettuate da ciascun associato vengono “trascritte nell'estratto conto dell'associato stesso disponibile presso l'area riservata del sito internet di . CP_1
8 Contrariamente a quanto, ritenuto dall'appellante non era quindi a CP_1
dover informare l'associato dell'inserimento nell'estratto conto delle fatture di volta in volta emesse ma era il singolo associato a dover consultare la propria area riservata, cosa che l'appellante non ha nemmeno allegato di avere fatto.
Neppure risulta che, precedentemente alla mail del 14 ottobre 2014,
l'appellante abbia comunicato a la presenza di una controversia CP_1 riguardante la fornitura stessa, come previsto dall'art.
7.2 e quindi, anche sotto questo profilo, l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201 a € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e nei limiti degli onorari indicati nella nota spese, allegata da parte appellata nella memoria di replica.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante/reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1885/21, pubblicata il 14.7.21.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 567,00 per la “fase di studio”, € 461,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
9 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
10
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima civile, composta dai Sigg.: R. Gen. N. 182/22
Dott. Giuseppe Magnoli Presidente
Dott. Vittoria Gabriele Consigliere
Dott. Michele Stagno Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile n. promossa con atto di citazione e posta in decisione all'udienza collegiale del 08/01/2025
d a con il patrocinio dell'avv. AGATA VINCENZO Parte_1
OGGETTO: APPELLANTE
Altri contratti atipici c o n t r o
con il patrocinio dell'avv. BETTINI ANNA CP_1
APPELLATA
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Brescia n. 1885/21, pubblicata il 14.7.21.
CONCLUSIONI
Dell'appellante:
Voglia l'On.le Corte d'Appello di Brescia, in riforma della sentenza appellata, in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e della domanda riconvenzionale proposte: In via istruttoria: ammettersi prova testimoniale, con il teste , residente in [...] alla Testimone_1
Via Alcide De Gasperi n.48, sulle seguenti circostanze: 1) Vero che la commissionava in data 11/06/2013, avvalendosi Parte_1
dell'intermediazione del circuito di barter di cui è titolare la barter company all'affiliata ADVERT.AGE. la CP_1 Controparte_2
1 realizzazione di un sito internet multilingua (italiano – inglese) suddiviso in varie sezioni tra cui quella di e.commerce anch'essa multilingue con la gestione dell'anagrafica dei clienti, con la possibilità di utilizzare più valute e la gestione delle recensioni e dei prodotti più venduti, con tutti i servizi complementari tra cui l'inserimento dei dati, l'analisi delle parole chiavi e della concorrenza, l'indicizzazione del sito e la formazione del personale, verso un corrispettivo pari ad €.9.760,00;
2) Vero che nello specifico degli inadempimenti la sezione di E-shop (e- commerce) non è stata realizzata;
manca la funzionalità multilingua con la consultazione dei contenuti in inglese;
l'attività di analisi delle parole chiavi, analisi della concorrenza e attività di indicizzazione per tre mesi non è mai iniziata;
la formazione di un numero massimo di tre dipendenti attraverso due incontri da quattro ore ciascuno non è mai iniziata;
il modulo aggiuntivo previsto (area riservata rappresentanti dalla quale poter scaricare file e informazioni) non è stato realizzato;
l'assistenza prevista nell'offerta per un anno non è mai partita, perché il sito non è mai stato attivato;
3) Vero che gli inadempimenti di cui si è resa responsabile la
ADVERT.AGE. rendono il sito del tutto Controparte_2
inutilizzabile per l'attività aziendale.
4) Vero è che tali inadempimenti sono stati formalmente opposti alla
[...]
con la nota a mezzo p.e.c. del 14/10/2014 allegata alla produzione di CP_1
parte opponente (documento 5) non appena la veniva a Parte_1
conoscenza dell'inserimento nel circuito della fattura n.3094/2014 CP_1
con la quale le veniva richiesto il pagamento del compenso previsto contrattualmente per la transazione commerciale con la ADVERT.AGE.
Controparte_2
Nel merito, - revocare il decreto ingiuntivo;
- ritenere e dichiarare non dovuto il corrispettivo azionato in via monitoria pari ad €.7.416,61 e per l'effetto accertare e dichiarare risultante un saldo attivo di €.2.343,39 in favore della da utilizzare come credito per richieste di Parte_1 fornitura all'interno del circuito barter gestito dalla;
CP_1
2 - dichiarare tenuta la lla restituzione in favore della CP_1 Pt_1
delle somme liquidate nel decreto ingiuntivo e percepite per sorta
[...]
capitale, interessi e spese legali, nonché di quelle liquidate per spese legali nella sentenza appellata. Con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfetario spese generali di studio, CPA ed IVA, del doppio grado di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore per fattane anticipazione.
Dell'appellata: nel merito: rigettare integralmente le domande svolte nei confronti della CP_1
per i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, confermare
[...]
integralmente la sentenza n. 1885/2021 del Tribunale di Brescia pubblicata in data 14.7.2021 e quindi il decreto ingiuntivo n. 2845/2016 del Tribunale di Brescia;
in via istruttoria: ci si oppone all'ammissione delle prove testimoniali ex adverso qui riproposte per i motivi dedotti;
in ogni caso: con vittoria delle anticipazioni e del compenso professionale per l'attività di assistenza e difesa anche di questo grado del giudizio. Con ogni riserva processualmente consentita.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso monitorio, premetteva di gestire un circuito di CP_1
scambi multilaterali in compensazione, per mezzo del quale una persona fisica o giuridica poteva acquistare beni o servizi resi disponibili da altri affiliati, pagando il prezzo o con la vendita di beni o servizi agli altri associati per un valore corrispondente a quello acquistato oppure, in parte con la vendita di beni o servizi e in parte con denaro. La ricorrente spiegava che, compiendo un acquisto, l'associato assumeva un debito nei confronti del circuito, mentre, vendendo un suo bene, un credito e tale credito avrebbe dovuto essere utilizzato per effettuare altri acquisti nell'ambito del circuito.
Esponeva, inoltre, che ciascuna operazione di vendita o di acquisto, veniva fatturata da CP_1
Fatte queste premesse, rappresentava che il debito dovuto alla mancata compensazione degli acquisti, effettuati con la vendita di propri beni o servizi all'interno del circuito, da parte dell'affiliata ammontava ad Parte_1
3 euro 7.416,.61 di cui chiedeva l'ingiunzione di pagamento, oltre agli interessi moratori dalla data di scadenza delle singole fatture al saldo.
Il Tribunale di Brescia emetteva, quindi, il decreto ingiuntivo n. 2845/2016 come richiesto da parte ricorrente. proponeva opposizione, rappresentando che l'opposta non Parte_1 avrebbe potuto addebitarle l'importo di euro 9.7600,00, corrispondente alla fattura 3094 del 31.3.2014, in quanto riferita a prestazione dovuta all'opponente dalla Advert. ma non eseguita. Tale Controparte_3
ultima società non avrebbe, in particolare, adempiuto alla sua obbligazione di realizzare un sito internet multilingua, come indicato in opposizione.
Su queste basi, il saldo del circuito gestito dall'opposta, non tenendo conto della fattura in questione, sarebbe stato positivo per euro 2.343,39 che l'opponente, in via riconvenzionale, chiedeva le venissero corrisposti.
A parere dell'opponente, era contrattualmente previsto a carico dell'opposta un onere di verifica circa la corretta esecuzione del contratto tra gli affiliati e l'assenza di contestazioni in merito;
l'opposta con la presentazione del ricorso monitorio avrebbe, quindi, violato l'art. 1375 c.c., nonché l'art.
7.2 del contratto di adesione stipulato tra le parti, secondo cui “l'estratto conto dell'associato sarà aggiornato solo successivamente alla conclusione della vendita ed una volta consegnato il prodotto o somministrato il servizio e comunque in assenza di qualsiasi controversia riguardante la fornitura stessa”.
L'opponente rilevava che i rilievi di intempestività delle contestazioni inoltrate dalla non erano fondati, sia perché la era Parte_1 Pt_1
venuta a conoscenza del suo debito solo con la nota del 13.10.2014 che aveva contestato il giorno dopo, sia perché l'art.
7.1 del contratto si riferiva a inesattezze, ossia a mere irregolarità contabili.
Si costituiva la chiedendo il rigetto dell'opposizione. CP_1
Rappresentava che “nel momento in cui nasce un contatto tra due associati attraverso gli incaricati di o attraverso l'utilizzo della piattaforma CP_1
tecnologica messa a loro disposizione, gli interessati compilano i moduli di
4 ordine e di acquisto, li trasmettono a che a sua volta emette al venditore CP_1
una conferma d'ordine di vendita e all'acquirente una conferma d'ordine
d'acquisto, rigorosamente analoghe per oggetto ed importo”. Spiegava, quindi, che la sottoscrizione dei due affiliati valeva come accettazione, perfezionando - ai sensi dell'art 10 CGC – la conclusione della compravendita. L'opposta esponeva che sulle operazioni di vendita, CP_1
percepisce un compenso percentuale a carico del solo venditore nella misura stabilita contrattualmente e che l'acquirente riceve, invece, fattura da CP_1
per il medesimo importo dell'operazione conclusa.
L'opposta rappresentava, altresì, che se, nell'arco temporale prestabilito,
l'associato non riesce a compensare la propria esposizione in acquisto con altrettante vendite, è tenuto a saldare il residuo debito in denaro a sua semplice richiesta.
Rappresentava, quindi, che non aveva contestato di aver aderito al Pt_1 circuito, né di aver operato all'interno del medesimo, comprando e vendendo beni e servizi e nulla aveva eccepito con riguardo alle operazioni descritte nelle fatture azionate in via monitoria.
Con riguardo alla contestazione dell'inadempimento di Advert.
[...]
faceva presente che l'art. 5 “Responsabilità Controparte_3 dell'Associato”, stabilisce espressamente come “Acquisti e vendite realizzati nel Circuito avvengono direttamente tra un Associato e l'altro e pertanto
non è mai acquirente o fornitore e non fornisce alcuna garanzia in CP_1
merito ad eventuali vizi o alla qualità delle forniture” e come “l'Associato che effettua una vendita, dovrà fornire a tutta la documentazione CP_1 comprovante la regolare esecuzione della fornitura stessa”. Rappresentava, infine, che “ciascun Associato è responsabile degli atti e fatti a lui ascrivibili nell'ambito del circuito, non potrà mai essere ritenuta responsabile e CP_1
non risponderà di eventuali danni a questi ascrivibili ed in ogni caso ciascun associato esonera espressamente e i suoi collaboratori da ogni CP_1
responsabilità possa emergere al riguardo”.
Secondo l'opposta, quindi, le contestazioni dell'opponente, circa presunti
5 inadempimenti del fornitore del servizio acquistato all'interno del circuito, avrebbero dovuto essere sollevate nei confronti di quest'ultimo.
Esponeva, conseguentemente, che era del tutto estranea ai rapporti CP_1
contrattuali che intercorrevano tra le parti e alla stessa, come stabilito nel contratto di adesione al circuito, era attribuito solo il ruolo di gestore del circuito dal punto di vista “contabile”, tanto più che ciascun cliente, nel sottoscrivere il contratto di adesione, conferisce a nell'interesse CP_1
proprio, del circuito e della stessa mandato irrevocabile per la CP_1
riscossione dei crediti in modo da garantire l'equilibrio del circuito.
Evidenziava, infine, che non vi era prova di alcuna controversia relativa alla fornitura oggetto di causa.
Produceva, infine, documentazione della fornitrice del 10.12.2014, che segnalava che, a quella data, la prestazione era incompleta a causa di mancata comunicazione di dati da parte della committente.
L'opposta segnalava, infine, che l'opponente aveva risolto il contratto con medesima il 30.9.14. CP_1
Il Tribunale, rigettate le istanze istruttorie avanzate dalle parti, con la sentenza impugnata, rigettava la domanda, condannando l'opponente alla refusione delle spese di lite.
Il Tribunale riteneva, innanzitutto, pacifico che il saldo negativo, risultante dall'estratto conto della società opponente, si riferisse alla transazione commerciale intervenuta tra l'odierna opponente e
[...]
Controparte_4
Il Tribunale rilevava che, secondo quanto previsto dall'art. 7.1, prima parte,
“trascorsi 15 giorni dall'aggiornamento dell'Estratto Conto dell'Associato senza che questi abbia denunciato a eventuali inesattezze la relativa CP_1 posizione contabile sarà considerata accettata”.
Secondo il Tribunale, quindi, “una volta annotata la posta negativa sull'estratto conto di pertinenza della singola impresa associata e trascorso il termine ritenuto ragionevolmente sufficiente perché ogni Associato ne prenda visione, la “posizione contabile” non può più essere messa in
6 discussione, e ciò indipendentemente dalle vicende relative all'esecuzione del singolo contratto stipulato tra le imprese aderenti, cui resta applicabile la disciplina generale dettata in materia di contratti che prevede appositi rimedi in caso di inadempimento”.
Il Tribunale rilevava, quindi, che, nel caso in esame, era documentale che la contestazione da parte dell'opponente fosse intervenuta “solo in data 14 ottobre 2014, ossia allorché il termine di quindicinale era ampiamente decorso, atteso che, per quanto dedotto dall'opposta - e non specificatamente contestato dall'opponente - la fattura azionata in sede monitoria recante la data del 31 marzo 2014 era stata resa disponibile sull'estratto conto in pari data”. Secondo il Tribunale le doglianze dell'opponente erano, quindi, tardive e prive di effetto.
Il Tribunale aggiungeva, inoltre, che se si considerava che secondo quanto previsto dalla clausola contrattuale all'art. 14.1 una volta cessati – per qualsiasi ragione - gli effetti del contratto “l'associato che risulti in debito nei confronti del dovrà saldare tale debito”, la pretesa creditoria Pt_2
vantata dall'opposta risultava senz'altro meritevole di accoglimento. promuoveva appello, affidandosi a due motivi. Parte_1
L'appellata si costituiva, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza del 25 maggio 2022, celebratasi in modalità cartolari, la Corte rinviava, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza dell'8 gennaio
2025.
A tale udienza, le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la Corte, assegnati i termini per comparse e repliche, poneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l'appellante censurava il capo della sentenza con cui il
Tribunale aveva rilevato d'ufficio l'inutile decorso del termine di cui all'art.
7.1 del contratto stipulato dalle parti, costituente, a parere dell'appellante una decadenza, con conseguente violazione dell'art. 2969 c.c.
Con il secondo motivo censurava il capo della sentenza con cui il Tribunale
7 aveva ritenuto che la contestazione dell'inadempimento del fornitore, avanzata dall'opponente in data 14 ottobre 2014, fosse tardiva tenuto conto che la fattura azionata, recante la data del 31 marzo 2014, era disponibile sull'estratto conto già a quella data. L'appellante segnalava che, in realtà, nell'atto introduttivo aveva rappresentato di aver formalmente opposto i rilievi alla non appena venuta a conoscenza dell'inserimento nel Pt_3
circuito della fattura in questione, conoscenza, intervenuta solo il CP_1
13.10.2014. Secondo l'appellante sarebbe stato onere dell'opposta provare la data dell'inserimento della fattura nel circuito.
L'appello è infondato.
Con riguardo al primo motivo, è opinione della Corte che l'art.
7.1 non introduca un termine di decadenza per fare valere eventuali “inesattezze”.
Si deve, infatti, ricordare che la decadenza consiste nella perdita della possibilità di esercitare un diritto per il suo mancato esercizio entro il termine stabilito dalla legge o dal contratto.
Ebbene, nel nostro caso l'art.
5.1 delle condizioni generali di contratto, gli acquisti e le vendite realizzati nel circuito “avvengono direttamente tra un associato e l'altro e pertanto non è mai acquirente o fornitore e non CP_1
fornisce alcuna garanzia in merito ad eventuali vizi o alla qualità delle forniture”. L'associato, quindi, a seguito della conclusione di un contratto con altro associato, non acquisisce alcun diritto nei confronti di CP_1
dipendente dalla conclusione del contratto stesso.
L'art. 7.1, delle condizioni generali di contratto già trascritto, non riguarda, quindi, la possibilità o meno dell'associato di esercitare un diritto nei confronti di ma le modalità del funzionamento del circuito che CP_1
richiedono che entro un termine le poste contabili attive e passive degli associati siano contabilizzate.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Ai sensi dell'art.
7.1 le operazioni di vendita e di acquisto effettuate da ciascun associato vengono “trascritte nell'estratto conto dell'associato stesso disponibile presso l'area riservata del sito internet di . CP_1
8 Contrariamente a quanto, ritenuto dall'appellante non era quindi a CP_1
dover informare l'associato dell'inserimento nell'estratto conto delle fatture di volta in volta emesse ma era il singolo associato a dover consultare la propria area riservata, cosa che l'appellante non ha nemmeno allegato di avere fatto.
Neppure risulta che, precedentemente alla mail del 14 ottobre 2014,
l'appellante abbia comunicato a la presenza di una controversia CP_1 riguardante la fornitura stessa, come previsto dall'art.
7.2 e quindi, anche sotto questo profilo, l'appello è infondato.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei criteri e dei parametri medi di liquidazione di cui al D.M. n.
55/2014 e succ. modd. (scaglione da € 5.201 a € 26.000,00) ad eccezione della fase istruttoria/trattazione, per la quale si applicano i valori minimi, tenuto conto dell'attività concretamente svolta e nei limiti degli onorari indicati nella nota spese, allegata da parte appellata nella memoria di replica.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante/reclamante.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Brescia – Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
Rigetta l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 1885/21, pubblicata il 14.7.21.
Condanna parte appellante al pagamento in favore di parte appellata delle spese del grado, che liquida in € 567,00 per la “fase di studio”, € 461,00 per la “fase introduttiva”, € 922,00 per la fase istruttoria ed € 956,00 per la “fase decisionale”, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art 13 comma 1, quater del DPR
115/2002, del pagamento del doppio del contributo unificato a carico dell'appellante.
9 Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 28 maggio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Michele Stagno dott. Giuseppe Magnoli
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