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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
3553/2019
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 18/06/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. DI BRANGO
ROSINO, mentre per parte convenuta l'avv. CARLO RISI.
È presente la convenuta personalmente.
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
L'avv. Risi evidenzia un difetto di legittimazione ad agire in capo all'odierno attore, in quanto, come emerso dalla c.t.u., lo stesso non è più proprietatio dei beni, bensì in forza di atto del 2022, mero usufruttuario, donde il difetto di una condizione dell'azione che deve sussistere sino al momento della decisione della negatoria servitutis ai sensi dell'art. 1012 c.c. chiede che la domanda venga in via preliminare respinta per l'esposta ragione (Cass. 7 marzo 2001, n. 3314).
L'avv. Di Brango rileva che in capo all'attore residua la tutela azionata, ad ogni modo non provata.
Il G.I.
Si ritira incamera di consiglio
1 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3553 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 18.6.2025 e vertente tra tra (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosino Di Brango
-attore-
e
2 (C.F. , rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. ti Carlo Risi e Marilena Martini
-convenuta-
OGGETTO: diritti reali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte per l'udienza del 18.6.2025
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio deducendo di essere proprietario di CP_2 un'area urbana sita in Aquino, piazza S. Tommaso, censita in catasto al foglio 5, mappale 178, sub.3, per la quota di 2/3, dei quali 1/3 pervenuto per atto di donazione per notar del 19.07.1978, Per_1 rep.31439/racc. 8864 e 1/3 pervenuto per atto di compravendita per notar del 18.10.2010, rep. 44601/racc.14077; che Per_2 CP_1
, quale proprietaria per la quota di 1/3 della predetta area urbana
[...]
e del confinante locale commerciale censito al foglio 5 mappale 178 sub
12, comunicava a mezzo pec in data 17.10.2018 di voler aprire un varco di comunicazione tra il locale commerciale e l'area urbana;
che nonostante l'opposizione dell'attore, la convenuta otteneva dal comune di Aquino il permesso per costruire n. 456/2019; che l'apertura del predetto varco costituiva una illegittima servitù sull'area urbana.
Alla luce delle suddette deduzioni chiedeva Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice adito: -
Accertare e dichiarare, anche con l'ausilio di una CTU, che l'area urbana, indicata in catasto al foglio 5, mappale 178, sub 3, di mq 130, cat. F1, per 2/3 di proprietà dell'attore, sig. e per 1/3 di Parte_1 proprietà della convenuta, sig.ra non rappresenta corte CP_1 comune all'immobile in cui al piano terra vi è il “locale commerciale” di
3 metri quadrati 55, in catasto fabbricati al foglio 5, mappale 178, sub 12, e che perciò questo non vanta alcun diritto sulla predetta “area urbana”; -
Accertare e dichiarare, anche con l'ausilio di una CTU, l'inesistenza di una servitù di passaggio, in favore del “locale commerciale” si proprietà della sig.ra in danno dell' “area urbana” indicata in CP_1 catasto al foglio 5, mappale 178, sub 3, di mq. 130, cat. F1, per 2/3 di proprietà dell'attore, sig. e per 1/3 di proprietà Parte_1 della convenuta, sig.ra - In ogni caso, per le ragioni CP_1 esplicitate in narrativa, dichiarare che alla sig.ra non è CP_1 consentita l'apertura del varco tra il sub 12, di sua proprietà, ed il sub 3 di proprietà per 2/3 dell'attore; - Ordinare alla convenuta sig.ra
[...] la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del CP_1 diritto di proprietà da parte del sig. della predetta Parte_1
“area urbana”; - Condannare, altresì, la convenuta, al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e CP_1 chiedendone il rigetto.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale e c.t.u. tecnica, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. alla udienza del 18.6.2025
2. Così ricostruito l'iter processuale, si rileva che la parte attrice deduce che l'apertura di un varco nell'unità immobiliare di proprietà della convenuta ha comportato l'illegittima costituzione di una servitù di passaggio in pregiudizio della comproprietà di un'urbana.
Nel caso che qui occupa, in relazione all'area urbana identificata al fol. foglio 5, mappale 178, sub 3, l'attore è Parte_1 usufruttuario per la quota dei 2/3, mentre la convenuta è CP_1 proprietaria per la quota di 1/3. Diversamente, il locale commerciale
4 identificato al fol. 5, mappale 178, sub 12, confinante con la predetta area urbana, è di proprietà esclusiva di CP_1
La tesi difensiva dell'attore si fonda sul fatto che l'area urbana in questione non costituisce la corte comune del fabbricato in cui è situato il locale commerciale di proprietà della convenuta, con la conseguenza che “l'area urbana non ha il diritto di uso del locale commerciale”.
La tesi difensiva dell'attore è infondata.
Come di recente evidenziato dalla S.C. (Cass. n. 18241/2024) “non è possibile ipotizzare l'esistenza di un diritto di servitù a carico di un bene comune, a favore di un diverso bene di proprietà individuale di uno dei contitolari del fondo preteso servente, in funzione del principio del nemini res sua servit”. In ogni caso, “il comproprietario ha comunque diritto di utilizzare la cosa comune nel rispetto delle norme in tema di comunione, e dunque nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. n.
4386/2007; Cass. n. 20200/2005; Cass. n. 12569/2002; Cass. n.
26807/2019; Cass. n. 7971/2022).
Alla luce di tali principi, una volta affermato che l'area urbana per cui è causa è un bene comune – a nulla rileva se essa costituisca o meno corte comune dell'edificio sito sullo stesso mappale 178, essendo indiscussa la comproprietà del bene - il suo utilizzo, da parte della convenuta esula dall'ambito dei diritti reali su cosa altrui, configurandosi quale esercizio di una facoltà inerente al diritto di proprietà.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che non si applichi il principio per cui nemini res sua servit al rapporto tra bene in proprietà comune e bene in proprietà esclusiva, potendosi riscontrare l'intersoggettività del rapporto dal concorso degli altri titolari del fondo servente (Cass. n.
6994/1998), è importante osservare che, ai fini di ipotizzare la costituzione di un diritto reale di servitù a favore del fondo di proprietà
5 esclusiva ed a carico di quello in proprietà comune, occorre la manifestazione, in concreto, di una signoria di fatto tale da alterare la naturale destinazione del secondo, per asservirlo, in tutto o in parte, a vantaggio del primo (Cass. n. 21858/2020). È, invero, pacifico il principio secondo cui, in forza dell'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella degli altri, purché non venga alterata la destinazione del bene compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi (Cass. n. 9278/2018).
Nel caso che qui occupa la convenuta ha ampliato la finestra esistente sul muro perimetrale dell'edificio di sua proprietà esclusiva fino a costituire una porta finestra che consente il collegamento del proprio immobile con l'area urbana in comproprietà. In assenza di elementi di segno contrario, il maggior uso del bene dell'area urbana che può derivare da tale apertura non va ad aggravare o limitare il pari uso da parte dell'attore del bene in comune né ne altera la destinazione. Invero, tenuto conto dello stato dei luoghi, non sembra ipotizzabile che l'apertura in questione possa impedire all'attore di fruire dell'area urbana per raggiungere i propri immobili o determinate mutamento di destinazione rilevante ex art. 1102 c.c. Poiché destinazione principale della corte in questione è il passaggio, la destinazione non viene modificata quando il bene viene utilizzato per un passaggio più intenso e frequente che non impedisca l'altrui pari uso.
In tale quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, l'accertamento della natura dell'area in questione risulta irrilevante ai fini della quaestio iuris sollevata dalla parte attrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande della parte attrice vanno rigettate.
6 3. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1.100,01-
5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attore, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore.
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta che liquida in euro 2.551,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a., iva se dovuta per legge e c.p.a.
3) pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Cassino, 18 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
7
TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE Giudice istruttore dott.ssa Rossella Pezzella
Udienza del 18/06/2025
All'udienza odierna è presente per parte attrice l'avv. DI BRANGO
ROSINO, mentre per parte convenuta l'avv. CARLO RISI.
È presente la convenuta personalmente.
Gli stessi procedono alla discussione orale della causa riportandosi a tutto quanto dedotto e prodotto nei propri scritti difensivi e chiedendone l'integrale accoglimento. Chiedono che la causa sia decisa tramite lettura del dispositivo e delle succinte ragioni in fatto e in diritto della decisione.
L'avv. Risi evidenzia un difetto di legittimazione ad agire in capo all'odierno attore, in quanto, come emerso dalla c.t.u., lo stesso non è più proprietatio dei beni, bensì in forza di atto del 2022, mero usufruttuario, donde il difetto di una condizione dell'azione che deve sussistere sino al momento della decisione della negatoria servitutis ai sensi dell'art. 1012 c.c. chiede che la domanda venga in via preliminare respinta per l'esposta ragione (Cass. 7 marzo 2001, n. 3314).
L'avv. Di Brango rileva che in capo all'attore residua la tutela azionata, ad ogni modo non provata.
Il G.I.
Si ritira incamera di consiglio
1 Il Giudice
Dott.ssa Rossella Pezzella
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CASSINO SEZIONE CIVILE
In persona del giudice unico dott.ssa Rossella Pezzella ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 3553 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, posta in deliberazione, ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c., all'udienza del 18.6.2025 e vertente tra tra (C.F. ) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Rosino Di Brango
-attore-
e
2 (C.F. , rappresentata e difesa, CP_1 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avv. ti Carlo Risi e Marilena Martini
-convenuta-
OGGETTO: diritti reali
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti precisavano le conclusioni con il deposito di note scritte per l'udienza del 18.6.2025
Dando lettura all'odierna udienza del dispositivo e delle seguenti RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 evocava in giudizio deducendo di essere proprietario di CP_2 un'area urbana sita in Aquino, piazza S. Tommaso, censita in catasto al foglio 5, mappale 178, sub.3, per la quota di 2/3, dei quali 1/3 pervenuto per atto di donazione per notar del 19.07.1978, Per_1 rep.31439/racc. 8864 e 1/3 pervenuto per atto di compravendita per notar del 18.10.2010, rep. 44601/racc.14077; che Per_2 CP_1
, quale proprietaria per la quota di 1/3 della predetta area urbana
[...]
e del confinante locale commerciale censito al foglio 5 mappale 178 sub
12, comunicava a mezzo pec in data 17.10.2018 di voler aprire un varco di comunicazione tra il locale commerciale e l'area urbana;
che nonostante l'opposizione dell'attore, la convenuta otteneva dal comune di Aquino il permesso per costruire n. 456/2019; che l'apertura del predetto varco costituiva una illegittima servitù sull'area urbana.
Alla luce delle suddette deduzioni chiedeva Parte_1 accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia il sig. Giudice adito: -
Accertare e dichiarare, anche con l'ausilio di una CTU, che l'area urbana, indicata in catasto al foglio 5, mappale 178, sub 3, di mq 130, cat. F1, per 2/3 di proprietà dell'attore, sig. e per 1/3 di Parte_1 proprietà della convenuta, sig.ra non rappresenta corte CP_1 comune all'immobile in cui al piano terra vi è il “locale commerciale” di
3 metri quadrati 55, in catasto fabbricati al foglio 5, mappale 178, sub 12, e che perciò questo non vanta alcun diritto sulla predetta “area urbana”; -
Accertare e dichiarare, anche con l'ausilio di una CTU, l'inesistenza di una servitù di passaggio, in favore del “locale commerciale” si proprietà della sig.ra in danno dell' “area urbana” indicata in CP_1 catasto al foglio 5, mappale 178, sub 3, di mq. 130, cat. F1, per 2/3 di proprietà dell'attore, sig. e per 1/3 di proprietà Parte_1 della convenuta, sig.ra - In ogni caso, per le ragioni CP_1 esplicitate in narrativa, dichiarare che alla sig.ra non è CP_1 consentita l'apertura del varco tra il sub 12, di sua proprietà, ed il sub 3 di proprietà per 2/3 dell'attore; - Ordinare alla convenuta sig.ra
[...] la cessazione di qualsivoglia turbativa al legittimo esercizio del CP_1 diritto di proprietà da parte del sig. della predetta Parte_1
“area urbana”; - Condannare, altresì, la convenuta, al risarcimento del danno, da liquidare anche in via equitativa”.
Si costituiva in giudizio contestando la domanda attorea e CP_1 chiedendone il rigetto.
Concessi su richiesta delle parti i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c., la causa, istruita con prova documentale e c.t.u. tecnica, è stata posta in deliberazione ai sensi dell'art.281 sexies c.p.c. alla udienza del 18.6.2025
2. Così ricostruito l'iter processuale, si rileva che la parte attrice deduce che l'apertura di un varco nell'unità immobiliare di proprietà della convenuta ha comportato l'illegittima costituzione di una servitù di passaggio in pregiudizio della comproprietà di un'urbana.
Nel caso che qui occupa, in relazione all'area urbana identificata al fol. foglio 5, mappale 178, sub 3, l'attore è Parte_1 usufruttuario per la quota dei 2/3, mentre la convenuta è CP_1 proprietaria per la quota di 1/3. Diversamente, il locale commerciale
4 identificato al fol. 5, mappale 178, sub 12, confinante con la predetta area urbana, è di proprietà esclusiva di CP_1
La tesi difensiva dell'attore si fonda sul fatto che l'area urbana in questione non costituisce la corte comune del fabbricato in cui è situato il locale commerciale di proprietà della convenuta, con la conseguenza che “l'area urbana non ha il diritto di uso del locale commerciale”.
La tesi difensiva dell'attore è infondata.
Come di recente evidenziato dalla S.C. (Cass. n. 18241/2024) “non è possibile ipotizzare l'esistenza di un diritto di servitù a carico di un bene comune, a favore di un diverso bene di proprietà individuale di uno dei contitolari del fondo preteso servente, in funzione del principio del nemini res sua servit”. In ogni caso, “il comproprietario ha comunque diritto di utilizzare la cosa comune nel rispetto delle norme in tema di comunione, e dunque nei limiti previsti dall'art. 1102 c.c. (cfr. Cass. n.
4386/2007; Cass. n. 20200/2005; Cass. n. 12569/2002; Cass. n.
26807/2019; Cass. n. 7971/2022).
Alla luce di tali principi, una volta affermato che l'area urbana per cui è causa è un bene comune – a nulla rileva se essa costituisca o meno corte comune dell'edificio sito sullo stesso mappale 178, essendo indiscussa la comproprietà del bene - il suo utilizzo, da parte della convenuta esula dall'ambito dei diritti reali su cosa altrui, configurandosi quale esercizio di una facoltà inerente al diritto di proprietà.
Ad ogni modo, anche a voler ritenere che non si applichi il principio per cui nemini res sua servit al rapporto tra bene in proprietà comune e bene in proprietà esclusiva, potendosi riscontrare l'intersoggettività del rapporto dal concorso degli altri titolari del fondo servente (Cass. n.
6994/1998), è importante osservare che, ai fini di ipotizzare la costituzione di un diritto reale di servitù a favore del fondo di proprietà
5 esclusiva ed a carico di quello in proprietà comune, occorre la manifestazione, in concreto, di una signoria di fatto tale da alterare la naturale destinazione del secondo, per asservirlo, in tutto o in parte, a vantaggio del primo (Cass. n. 21858/2020). È, invero, pacifico il principio secondo cui, in forza dell'art. 1102 c.c., ciascun comproprietario ha diritto di trarre dal bene comune una utilità maggiore e più intensa di quella degli altri, purché non venga alterata la destinazione del bene compromesso il diritto al pari uso da parte di questi ultimi (Cass. n. 9278/2018).
Nel caso che qui occupa la convenuta ha ampliato la finestra esistente sul muro perimetrale dell'edificio di sua proprietà esclusiva fino a costituire una porta finestra che consente il collegamento del proprio immobile con l'area urbana in comproprietà. In assenza di elementi di segno contrario, il maggior uso del bene dell'area urbana che può derivare da tale apertura non va ad aggravare o limitare il pari uso da parte dell'attore del bene in comune né ne altera la destinazione. Invero, tenuto conto dello stato dei luoghi, non sembra ipotizzabile che l'apertura in questione possa impedire all'attore di fruire dell'area urbana per raggiungere i propri immobili o determinate mutamento di destinazione rilevante ex art. 1102 c.c. Poiché destinazione principale della corte in questione è il passaggio, la destinazione non viene modificata quando il bene viene utilizzato per un passaggio più intenso e frequente che non impedisca l'altrui pari uso.
In tale quadro fattuale, normativo e giurisprudenziale, l'accertamento della natura dell'area in questione risulta irrilevante ai fini della quaestio iuris sollevata dalla parte attrice.
Alla luce delle considerazioni che precedono, le domande della parte attrice vanno rigettate.
6 3. Le spese liquidate in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/14 e successive modifiche, in ragione della fase temporale in cui si è esaurita l'attività processuale, in virtù dello scaglione di riferimento (1.100,01-
5.200,00) e dell'effettiva attività processuale espletata (fase di studio, fase introduttiva, fase di trattazione e fase decisoria), con l'applicazione del valore medio, sono poste a carico dell'attore, in base al principio di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) rigetta le domande dell'attore.
2) condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite del presente procedimento in favore della convenuta che liquida in euro 2.551,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, c.p.a., iva se dovuta per legge e c.p.a.
3) pone le spese di c.t.u. a carico di parte attrice.
Cassino, 18 giugno 2025
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Dott.ssa Rossella Pezzella
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