TRIB
Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 28/11/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 119/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, IA HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 119-2025 promossa da:
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Seneca n. 9, (C.F. ), pec C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
dell'Avv. Andrea CECCARONI c.f. , del Foro di C.F._2
Latina, con studio in Aprilia, Via Torino n. 3, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;
ricorrente contro
pagina 1 di 23 (P. IVA ), con sede in Bressanone (BZ) Via CP_1 P.IVA_1
Alfred AM nr. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Zamunaro (C.F. Controparte_2
) e Colleghi dello Studio associato di Bolzano, Via C.F._3
Duca D'Aosta n. 51 - pec: fax: 0471 Email_2
270291 – proc. e dom., giusta delega dimessa nel fascicolo telematico;
convenuto
In punto: pagamento differenze retributive – riconvenzionale risarcimento danni.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
(in ricorso) respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:
1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento Parte_1
della retribuzione relativa al mese di giugno 2024, del TFR e di tutte le ulteriori competenze maturate fino alla cessazione del rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato intercorso con la e, per CP_1
l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante, a pagina 2 di 23 corrispondere alla sig.ra la somma di € 8.764,27, o quella Parte_1
maggiore o minore determinata in corso di causa, al lordo delle ritenute e trattenute fiscali di legge, oltre interessi e rivalutazione, fino al soddisfo;
2) respingere ogni eventuale pretesa creditoria di parte resistente e, conseguentemente, accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia della compensazione operata dalla resistente nella busta paga del 09.09.2024;
3) condannare la resistente al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio in base ai parametri di legge vigenti, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
(in memoria di replica alla domanda riconvenzionale) che l'On.le Tribunale Ordinario di Bolzano, Dr.ssa IA HE in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia così provvedere:
1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1
pagamento della retribuzione relativa al mese di giugno 2024, del TFR
e di tutte le ulteriori competenze maturate fino alla cessazione del rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato intercorso con la e, per l'effetto, condannare la resistente, in CP_1
persona del legale rappresentante, a corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma di € 8.764,27, o quella maggiore o minore determinata
[...]
pagina 3 di 23 in corso di causa, al lordo delle ritenute e trattenute fiscali di legge, oltre interessi e rivalutazione, fino al soddisfo;
2) respingere la domanda riconvenzionale di parte convenuta perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, conseguentemente, accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia della compensazione operata dalla resistente nella busta paga del 09.09.2024;
3) condannare la resistente al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio in base ai parametri di legge vigenti, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Di parte convenuta:
(in comparsa di costituzione)
Voglia codesto Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, giudicare: nel merito, in via principale:
1) respingere le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale
2) accertare e dichiarare che l'arch. (C.F. Parte_1
), non adempiendo alle proprie obbligazioni lavorative, C.F._1
ha causato danni ad per Euro 26.950,63, o nella diversa misura CP_1
pagina 4 di 23 che sarà accertata in corso di causa, e conseguentemente, confermata la compensazione già operata con la detrazione applicata nella busta paga relativa al mese di giugno 2024, condannarla al pagamento in favore di
(P. IVA della differenza di Euro 18.186,36, o CP_1 P.IVA_1
della diversa somma che risulterà di giustizia, sempre oltre a interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale;
in ogni caso
3) con vittoria di compensi e spese, oltre c.p.a. ed IVA come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.02.2025 conveniva in giudizio Parte_1
ed esponeva al Tribunale: di essere architetto iscritto all'albo; di CP_1
aver prestato lavoro alle dipendenze della nel periodo dal CP_1
29.03.2023 al 30.06.2024, in forza del contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegata, livello/categoria AC4, mansione di
Project Management;
di aver sempre svolto il proprio lavoro in stretta collaborazione coi colleghi , anch'egli Architetto, e soprattutto CP_3
in forza all'azienda da molti anni e di comprovata esperienza;
CP_4
che in ogni caso, tutte le fasi del lavoro, dalla progettazione all'esecuzione erano state eseguite sotto il controllo del titolare stesso, che Controparte_2
pagina 5 di 23 aveva la supervisione di ogni pratica;
di aver riscontrato e segnalato nel corso del rapporto varie criticità di carattere organizzativo e operativo;
di essersi dimessa in data 19.06.2024, con decorrenza 1.7.2024; di essere rimasta in credito alla cessazione del rapporto in relazione al pagamento della retribuzione del mese di giugno 2024 e delle spettanze di fine rapporto e del
TFR, riconosciute come dovute nel cedolino paga e dunque per la somma di euro 8.764,27, oltre interessi e rivalutazione;
che la convenuta non aveva provveduto al relativo pagamento stante la operata compensazione impropria con un asserito controcredito di euro 14.463,70 per presunte inadempienze.
Tanto premesso, la ricorrente, contestava di essere incorsa in alcuna inadempienza;
ribadiva di aver sempre svolto con diligenza e professionalità tutti i compiti assegnatile;
contestava la compensazione impropria operata dal datore di lavoro, eccependo l'illegittimità, invalidità e inefficacia della trattenuta operata dalla in busta paga, siccome fondata sulla pretesa di CP_1
un risarcimento del danno arbitrario ed incerto. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio svolgendo CP_1
a propria volta domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al risarcimento del danno. In particolare, la datrice di lavoro chiariva che a fronte dell'elevato inquadramento attribuito alla ricorrente, alla stessa erano state pagina 6 di 23 affidate attività ad elevata responsabilità tecnica e organizzativa, da svolgersi in piena autonomia. La convenuta chiariva che tra i compiti dell'arch. vi Pt_1
era anche quello di estrapolare dai disegni di progetto ed esecutivi le misure delle vetrate (già correttamente definite nei disegni), così da fornirle al produttore;
che la ricorrente era però incorsa in errori nell'effettuare tale operazione nell'ambito dei cantieri “La Briosa” di Bolzano e “Galvagni” a
NA (TN), vicino a Rovereto. Mentre nel primo caso, era CP_1
riuscita a rettificare l'originario ordinativo errato inviato dall'arch. Pt_1
presso il cantiere “Galvagni” la fornitura di vetri erroneamente dimensionati
(in quanto più piccoli in altezza) aveva obbligato l'impresa, in via del tutto temporanea, ad installarli applicando profili provvisori in acciaio inox, per chiudere il foro rimasto nella parte superiore dell'infisso e ad assumersi l'obbligo di provvedere a proprie spese alla loro sostituzione, con nuovi vetri, con conseguente evidente danno per la società convenuta. Tanto premesso, la convenuta quantificava i danni asseritamente cagionati dalla condotta inadempiente della lavoratrice in euro 26.950,63 IVA esclusa (per produzione delle vetrate erroneamente dimensionate;
costo delle ulteriori finiture applicate;
costo dell'autogrù in noleggio impiegata per le operazioni di montaggio;
costo della manodopera impiegata per montare vetri errati in via provvisoria;
costo per la fornitura dei nuovi vetri, per noleggio autogru per pagina 7 di 23 smontaggio vetri provvisori e montaggio vetrate definitive, costi per l'impiego di manodopera per smontare vetri provvisori e montare vetri definitivi e costi di smaltimento dei vetri “errati”). svolgeva CP_1
quindi domanda riconvenzionale volta ad ottenere, ferma la compensazione già operata attraverso la detrazione applicata in busta paga, la condanna dell'arch. al pagamento a titolo di risarcimento danni di euro Parte_1
18.186,36 (pari alla differenza tra il suindicato importo di euro 26.950,63 e quello di euro 8.764,27 che le sarebbe spettato a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto).
Parte ricorrente prendeva posizione in ordine alla domanda riconvenzionale nella memoria di replica. In particolare, la lavoratrice contestava di aver lavorato “in autonomia”, ciò in considerazione del fatto che le direttive datoriali prevedevano che su ogni pratica, anche se nominalmente assegnata all'Arch. , vi fosse la contemporanea partecipazione dei colleghi d'ufficio Pt_1
e , nonché la supervisione ed il controllo di CP_4 CP_3
ogni fase da parte del titolare, che in particolare l'iter per la Controparte_2
fornitura dei vetri non veniva mai seguito in completa autonomia, ma si effettuava sempre in collaborazione con un collega per doppia verifica;
che prima della firma e dell'invio dell'ordine dei vetri, le misure sono state verificate e ricontrollate con e, ricevuta l'offerta dalla vetraria, prima CP_4
pagina 8 di 23 di procedere, sono state nuovamente controllate misure e tipologie dei vetri, sempre con che le comunicazioni effettuate dalla ricorrente con il CP_4
fornitore, la RI LI PA, erano sempre condivise con il responsabile e supervisore La lavoratrice ribadiva in ogni Controparte_2
caso che nessun difetto di diligenza era riscontrabile nell'esecuzione della prestazione da parte sua, né in caso contrario avrebbe potuto imputarsi a lei alcuna responsabilità esclusiva, dovendosi dare rilievo alla imperfetta applicazione delle procedure di verifica e controllo comunque previste e attuate in ambito aziendale. La ricorrente contestava anche la sussistenza del danno e la sua quantificazione.
All'udienza del 22.07.2025, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, tentava invano una conciliazione e si riservava in ordine alle istanze istruttorie. Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice fissava per l'assunzione delle prove orali la data del 17.09.2025, poi differita su istanza di parte ricorrente al
24.09.2025. In tale occasione il Giudice procedeva all'escussione dei testimoni: , 0, CP_4 Testimone_1 CP_3 Testimone_2
, ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, Tes_7
fissava per discussione l'udienza del 28.11.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 30.10.2025.
pagina 9 di 23 Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso non è fondato e la domanda andrà rigettata;
è invece parzialmente fondata la domanda riconvenzionale, che troverà accoglimento nei limiti di circa un terzo, per le ragioni che si andranno a chiarire.
Ma si proceda con ordine.
Fatti non contestati / accertati in sede di istruttoria
: Parte_1
- è architetto iscritto all'albo dal 22.3.2010 (circostanza pacifica);
- è stata assunta in data 29.3.2023 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, regolato dal CCNL per il settore legno e arredamento – industria, con mansioni di project manager e inquadrata nella categoria AC4
(“impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di prolungata esperienza e periodo di pratica, comunque acquisite [...] e che hanno responsabilità di coordinamento operativo [...]” (pag. 34 del CCNL sub all. 2 di parte ricorrente));
- era referente del progetto “Galvagni” (cfr. dichiarazione;
CP_4
pagina 10 di 23 - si è occupata della estrapolazione dai disegni di progetto ed esecutivi delle misure delle vetrate (già correttamente definite nei disegni), così da fornirle al produttore (cfr. dichiarazione ); CP_4 CP_3
- ha errato nell'estrapolare i dati (cfr. dichiarazione CP_4 CP_3
);
[...]
- non vige una prassi per cui l'attività di estrapolazione dei dati dai disegni definitivi in vista degli ordini debba essere effettuata da due persone (cfr. dichiarazione ) CP_3
- avrebbe potuto chiedere un supporto nello svolgimento di tale attività di estrapolazione dati al collega ove lo avesse ritenuto opportuno CP_4
e necessario, ma non lo ha fatto (cfr. dichiarazione;
CP_4
- ha effettuato l'ordine alla vetreria sulla base delle misure da lei stessa estrapolate dai disegni (cfr. dichiarazione ); CP_4 CP_3
la prassi prevedeva che un doppio controllo dovesse essere fatto al momento del raffronto tra l'ordine e la conferma di ordine inviata dalla vetreria (ma sotto questo profilo non vi sono stati problemi, stante la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto inviato) (cfr. dichiarazione ); CP_3
non era previsto un controllo finale da parte del titolare della (e la CP_1
semplice circostanza che questi fosse in copia conoscenza degli ordini, non pagina 11 di 23 implica che li verificasse e controllasse) (cfr. dichiarazione CP_4
, ); Testimone_1 CP_3
i vetri sono stati prodotti e forniti in conformità all'ordine eseguito dalla ricorrente (pacifico e comunque confermato dai testimoni e CP_3
; CP_4
al momento del montaggio in cantiere è stato rilevato che 8 vetri erano sottodimensionati (cfr. dichiarazione , CP_4 Testimone_3 Tes_4
;
[...]
avvisata la committenza del problema, è stato deciso di procedere comunque al montaggio dei vetri, apportando delle modifiche provvisorie (cfr. dichiarazione , , onde CP_3 CP_4 Testimone_4
consentire la prosecuzione dei lavori all'interno del cantiere, con l'accordo che in un secondo momento a spese della i vetri sarebbero stati CP_1
sostituiti con vetri nuovi delle dimensioni corrette (cfr. dichiarazione CP_4
; );
[...] CP_3 Testimone_3
per il montaggio dei vetri sbagliati sono stati sopportati costi acquisto vetri errati;
per noleggio autogrù per una giornata;
produzione profili in acciaio inox per gli adattamenti provvisori;
manodopera (cfr. dichiarazione CP_4
;
[...]
pagina 12 di 23 per la sostituzione dei vetri con quelli corretti saranno sopportati costi per acquisto vetri delle dimensioni corrette;
per noleggio autogrù per due giorni
(uno per smontare ed uno per montare); per manodopera (cfr. dichiarazione
; . CP_3 CP_4
Premessa: responsabilità del prestatore di lavoro per danni
E' nell'art. 2104 c.c. che si rinviene l'obbligo in generale del prestatore allo svolgimento delle mansioni assegnate in modo tale da non arrecare danni;
l'art. 2104 c.c. impone il dovere di diligenza e di obbedienza;
tale previsione si completa poi con quella dell'art. 2015 c.c., relativo al dovere di fedeltà
(estrinsecabile negli obblighi di lealtà e correttezza dell'esecuzione dell'attività lavorativa), e dell'art. 2106 c.c., che stabilisce l'adozione di sanzioni disciplinari per l'inadempimento dei doveri delle altre due.
La violazione degli obblighi, seppure genericamente intesi, da sola è bastevole a generare la responsabilità del prestatore per il danno causato e il diritto del datore di lavoro ad un risarcimento congruo.
La giurisprudenza ha più volte ribadito, in ossequio ai diversi CCNL, che il dipendente è tenuto a rispondere unicamente per eventi dannosi riconducibili a dolo o colpa grave, e, comunque, nei limiti della proporzionalità rispetto alla natura della condotta, autonomia operativa, attività assegnate.
pagina 13 di 23 Restano esclusi i c.d. danni semplici connessi a disattenzioni lievi o imperizie occasionali considerati come un rischio professionale ordinario che resta, sempre e comunque, a carico del datore di lavoro.
L'onere della prova del danno e della responsabilità, secondo i principi generali grava, su colui che il risarcimento lo vuole ottenere e, conseguentemente, sul datore di lavoro. Specificatamente dovrà provare:
l'esistenza del danno patrimoniale (con un'esatta quantificazione o con l'indicazione dei parametri utili al calcolo); il nesso di causalità tra la condotta del dipendente e l'evento lesivo;
l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo.
Appare opportuno evidenziare le varie distinzioni dell'elemento soggettivo: colpa lieve: è il grado minimo di negligenza o imprudenza o imperizia. Si connette all'ordinarietà dell'esecuzione della prestazione e non è fonte di risarcimento;
colpa grave: è caratterizzata da una significativa deviazione dagli standard di diligenza normalmente richiesti. In questo caso il comportamento del prestatore, quand'anche involontario, esorbita rispetto alla normale tollerabilità della “distrazione”; dolo: ancora più preponderante è il dolo ove il danno è voluto e perseguito intenzionalmente.
pagina 14 di 23 Responsabilità della ricorrente per i danni arrecati ad CP_1
Venendo al caso di specie, dall'istruttoria è emerso, come sopra anticipato che:
- nell'ambito del progetto “Galvagni” l'arch. aveva la responsabilità Pt_1
e il compito di estrapolare in autonomia dai disegni di progetto ed esecutivi, elaborati dal tecnico esterno (doc. 2 di parte Persona_1
convenuta), le esatte dimensioni e quantità dei vetri da mandare in produzione;
dati che la medesima doveva poi direttamente inoltrare alla
Parte_2
- sulla scorta dei disegni e delle tabelle inviate dalla ricorrente in data
10.4.2025 (docc. 3-4-5 di parte convenuta), la Parte_2
ha elaborato un primo preventivo (docc.
6-7 di parte convenuta);
[...]
- le misure definitive dei vetri per il cantiere “Galvagni” venivano comunicate dalla ricorrente in data 24.4.2024 (docc. 13-16 di parte convenuta);
- l'offerta d'ordine ricevuta dalla (docc. Parte_2
21-23 di parte convenuta) veniva infine sottoscritta per conferma e accettazione dalla stessa arch. e inviata per email in Parte_1
data 3.5.2024 (docc. 24-25 di parte convenuta);
pagina 15 di 23 - alcune delle misure indicate nell'ordine inoltrato dall'arch. erano Pt_1
sbagliate e difformi rispetto a quelle contenute nei disegni di progetto
(nello specifico, quelle evidenziate nel doc. 34 di parte convenuta).
Tanto premesso, si ritiene che l'arch. abbia tenuto una condotta Pt_1
negligente nell'espletamento delle proprie mansioni, con particolare riferimento all'elaborazione e all'invio dell'ordinativo delle vetrate da installare presso il cantiere “Galvagni” di NA (TN). Si trattava, nella specie, di un compito che rientrava nell'esclusiva responsabilità della ricorrente. L'attività (estrapolazione delle misure dai disegni di progetto e nella predisposizione dell'ordine da inoltrare al fornitore) richiedeva concentrazione e precisione, ma non c'è dubbio che la ricorrente fosse in grado di svolgerla, considerato il titolo (architetto), l'inquadramento (AC4) e l'esperienza maturata presso la , e tenuto altresì in debita CP_1
considerazione il fatto che trattavasi di attività, comunque, non particolarmente complessa, di carattere compilativo. Alla stessa era inoltre offerto il costante supporto – ove dalla stessa richiesto – del collaboratore
CP_4
Considerato che l'obbligo di diligenza va parametrato alla posizione contrattuale del lavoratore ed al grado di autonomia riconosciutogli oltre che pagina 16 di 23 alla complessità delle mansioni, non vi è dubbio che l'inadempienza in cui è incorsa la lavoratrice sia particolarmente grave.
Danno – sussistenza e quantificazione
La lamenta che dalla condotta sopra descritta, posta in CP_1
essere dalla ricorrente, sono discesi danni in capo alla convenuta per euro
45.409,96.-, e segnatamente:
- euro 8.110,33 per costi di produzione delle vetrate erroneamente dimensionate (cfr. fattura doc.35 di parte Parte_2
convenuta);
- euro 785,00 ed euro 460 per costi delle finiture applicate quale soluzione temporanea (cfr. doc. 36 fattura NT TH e 37 fattura Per_2
di parte convenuta);
[...]
- euro 410 per listelli di legni forniti dalla (nessun documento o CP_1
prova a sostegno);
- euro 1470,00 per noleggio gru per montaggio vetri “provvisori” (cfr. doc. 38 fattura di parte convenuta); Persona_3
- euro 7.224,00.- per 150,5 ore di manodopera al costo orario di euro 48,00 di cui al contratto concluso con il committente (cfr. doc. 39 e 1 di parte convenuta, rispettivamente presenze degli operai e contratto);
pagina 17 di 23 - euro 11.290,63.- per costo di produzione delle vetrate correttamente dimensionate (RI Glas Gasperlmair GmbH preventivo doc.42 di parte convenuta);
- euro 2.940,00.- per noleggio autogru per due giornate per smontare vetrate temporanee e montare vetrate definitive (costo parametrato sulla base della fattura sub doc.38);
- euro 11.520,00 per 240 ore di manodopera (costo parametrato in base al costo orario di cui al contratto sub doc.1 di parte convenuta);
- euro 1.200,00 per costi di smaltimento delle vetrate sottodimensionate smontate (nessun documento / prova a sostegno del costo).
Alla luce dell'istruttoria espletata (documentale e orale), si ritiene che il danno subito da a causa della condotta negligente tenuta dalla CP_1
ricorrente ammonti alla minor somma di euro 15.128,42.-.
Più nel dettaglio si ritengono provate le seguenti voci di danno:
- euro 8.110,33 per costi di produzione delle vetrate di cui alla fattura
[...]
(doc.35 di parte convenuta): trattasi di vetrate che sono Parte_2
state prodotte sulla scorta di misure errate comunicate dalla ricorrente;
- euro 785,00 ed euro 460,00 per costi delle finiture applicate quale soluzione temporanea: i testimoni hanno riferito che le vetrate sottodimensionate sono state montate in via temporanea / provvisoria, con degli aggiustamenti, per pagina 18 di 23 consentire la prosecuzione delle lavorazioni già programmate all'interno del cantiere. I costi sostenuti per la produzione delle finiture in inox necessarie per gli aggiustamenti rappresentano un esborso che ha dovuto sopportare CP_1
per arginare temporaneamente i danni cagionati dalla ricorrente (cfr. doc. 36 fattura NT TH e 37 fattura di parte convenuta); Persona_2
- euro 1470,00 per noleggio gru per montaggio vetri “provvisori” (cfr. doc. 38 fattura di parte convenuta); Persona_3
- euro 1.772,89.- per 150,5 ore di manodopera (cfr. doc. 39 di parte convenuta e le dichiarazioni dei lavoratori impiegati nel montaggio) al costo orario di euro 11,78.- che si ricava dividendo la retribuzione mensile di un operaio livello AE3 (pari ad euro 2.048,97 valore aggiornato al 2024) per 174.
- euro 1.470,00.- per noleggio autogru per una sola giornata, ovvero per smontare vetrate temporanee (costo parametrato sulla base della fattura sub doc.38), atteso che il costo del noleggio della gru per montare le vetrate definitive è un costo che la avrebbe comunque dovuto sopportare;
CP_1
- euro 1.060,20 per 90 ore di manodopera impiegate per smontare le vetrate provvisorie, al costo orario di euro 11,78.- che si ricava dividendo la retribuzione mensile di un operaio livello AE3 (pari ad euro 2.048,97 valore aggiornato al 2024) per 174. Non si riconosce il costo della manodopera per le ulteriori 150 ore, in quanto si tratta delle ore necessarie per il montaggio delle pagina 19 di 23 vetrate, che sono ore che gli operai di avrebbero dovuto comunque CP_1
impiegare per il montaggio delle vetrate definitive;
Non vengono invece riconosciuti:
- l'asserito danno di euro 410 per listelli di legni forniti dalla CP_1
siccome non è stata fornita alcuna prova a sostegno di tale voce;
- euro 11.290,63.- per costo di produzione delle vetrate correttamente dimensionate Glas Gasperlmair GmbH preventivo doc.42 di parte Pt_2
convenuta), atteso che questo – si presume – sia il costo che avrebbe CP_1
dovuto sopportare sin dall'inizio, ove le vetrate fossero state ordinate in base alle corrette misure;
- euro 1.470,00.- per noleggio autogru per una sola giornata, ovvero per montare vetrate definitive, atteso che si tratta di un costo che la CP_1
avrebbe comunque dovuto sopportare;
- i superiori costi per manodopera, in quanto – da un lato - il costo per CP_1
della manodopera non equivale al costo indicato nel contratto sub doc.1, bensì alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti a fronte delle ore di lavoro prestate nell'attività de quo;
dall'altro – le ore per il montaggio delle vetrate definitive
(circa 150) sono ore che gli operai avrebbero impiegato comunque;
- euro 1.200,00 per costi di smaltimento delle vetrate sottodimensionate smontate, atteso che non è stata fornita alcuna prova a sostegno dei costi cui pagina 20 di 23 andrà incontro per smaltire le vetrate, né alcun parametro sulla cui CP_1
base esercitare eventualmente una valutazione equitativa.
.-.-.-.
Alla luce di quanto sopra esposto, non potrà dunque essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna del datore di lavoro al pagamento degli importi di cui all'ultima busta paga (euro 8.764,27); andrà accertata la correttezza della compensazione operata dal datore di lavoro tra gli importi di cui alla busta paga e il proprio maggior credito (euro 15.128,42); e la ricorrente andrà condannata al pagamento della differenza di euro 6.364,15.-.
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, considerata la soccombenza reciproca (di parte ricorrente rispetto alla domanda di condanna di euro 8.764,27.- e di parte convenuta rispetto a circa due terzi della domanda riconvenzionale svolta) vengono compensate per due terzi;
parte ricorrente verrà invece condannata al pagamento di un terzo delle spese di lite sostenute dalla convenuta.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 119-2025 promossa con ricorso depositato il 25.02.2025 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
pagina 21 di 23 rigetta il ricorso;
accerta e dichiara che l'arch. (C.F. ), non adempiendo Parte_1 C.F._1
alle proprie obbligazioni lavorative, ha causato danni ad per CP_1
Euro 15.128,42.-, e conseguentemente, confermata la compensazione già operata con la detrazione applicata nella busta paga relativa al mese di giugno
2024, condanna la ricorrente al pagamento in favore di (P. IVA CP_1 P.IVA_1
della differenza di Euro 6.364,15.- oltre a interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale;
condanna la ricorrente alla rifusione di un terzo delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida per intero (100%) in euro 5.388,00.- per compensi, euro
237,00 per c.u., oltre 15% spese generali, iva e cpa;
dichiara la compensazione tra le parti dei restanti due terzi delle spese di lite.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del lavoro pagina 22 di 23 IA HE
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLZANO
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro di Bolzano, IA HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro nr. 119-2025 promossa da:
, nata a [...], il [...] ed ivi residente in [...]
Seneca n. 9, (C.F. ), pec C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio Email_1
dell'Avv. Andrea CECCARONI c.f. , del Foro di C.F._2
Latina, con studio in Aprilia, Via Torino n. 3, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in calce al ricorso;
ricorrente contro
pagina 1 di 23 (P. IVA ), con sede in Bressanone (BZ) Via CP_1 P.IVA_1
Alfred AM nr. 16, in persona del legale rappresentante pro tempore sig.
rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo Zamunaro (C.F. Controparte_2
) e Colleghi dello Studio associato di Bolzano, Via C.F._3
Duca D'Aosta n. 51 - pec: fax: 0471 Email_2
270291 – proc. e dom., giusta delega dimessa nel fascicolo telematico;
convenuto
In punto: pagamento differenze retributive – riconvenzionale risarcimento danni.
Causa assegnata a sentenza all'udienza del 28.11.2025 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite in giudizio:
Di parte ricorrente:
(in ricorso) respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento della domanda, così provvedere:
1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al pagamento Parte_1
della retribuzione relativa al mese di giugno 2024, del TFR e di tutte le ulteriori competenze maturate fino alla cessazione del rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato intercorso con la e, per CP_1
l'effetto, condannare la resistente, in persona del legale rappresentante, a pagina 2 di 23 corrispondere alla sig.ra la somma di € 8.764,27, o quella Parte_1
maggiore o minore determinata in corso di causa, al lordo delle ritenute e trattenute fiscali di legge, oltre interessi e rivalutazione, fino al soddisfo;
2) respingere ogni eventuale pretesa creditoria di parte resistente e, conseguentemente, accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia della compensazione operata dalla resistente nella busta paga del 09.09.2024;
3) condannare la resistente al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio in base ai parametri di legge vigenti, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
(in memoria di replica alla domanda riconvenzionale) che l'On.le Tribunale Ordinario di Bolzano, Dr.ssa IA HE in funzione di Giudice del Lavoro, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, Voglia così provvedere:
1) accertare e dichiarare il diritto della sig.ra al Parte_1
pagamento della retribuzione relativa al mese di giugno 2024, del TFR
e di tutte le ulteriori competenze maturate fino alla cessazione del rapporto lavorativo di natura subordinata a tempo indeterminato intercorso con la e, per l'effetto, condannare la resistente, in CP_1
persona del legale rappresentante, a corrispondere alla sig.ra Parte_1
la somma di € 8.764,27, o quella maggiore o minore determinata
[...]
pagina 3 di 23 in corso di causa, al lordo delle ritenute e trattenute fiscali di legge, oltre interessi e rivalutazione, fino al soddisfo;
2) respingere la domanda riconvenzionale di parte convenuta perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, conseguentemente, accertare e dichiarare la illegittimità ed inefficacia della compensazione operata dalla resistente nella busta paga del 09.09.2024;
3) condannare la resistente al pagamento dei compensi e delle spese di giudizio in base ai parametri di legge vigenti, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Di parte convenuta:
(in comparsa di costituzione)
Voglia codesto Tribunale Ill.mo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, giudicare: nel merito, in via principale:
1) respingere le domande proposte dalla ricorrente in quanto infondate in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale
2) accertare e dichiarare che l'arch. (C.F. Parte_1
), non adempiendo alle proprie obbligazioni lavorative, C.F._1
ha causato danni ad per Euro 26.950,63, o nella diversa misura CP_1
pagina 4 di 23 che sarà accertata in corso di causa, e conseguentemente, confermata la compensazione già operata con la detrazione applicata nella busta paga relativa al mese di giugno 2024, condannarla al pagamento in favore di
(P. IVA della differenza di Euro 18.186,36, o CP_1 P.IVA_1
della diversa somma che risulterà di giustizia, sempre oltre a interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale;
in ogni caso
3) con vittoria di compensi e spese, oltre c.p.a. ed IVA come per legge.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 25.02.2025 conveniva in giudizio Parte_1
ed esponeva al Tribunale: di essere architetto iscritto all'albo; di CP_1
aver prestato lavoro alle dipendenze della nel periodo dal CP_1
29.03.2023 al 30.06.2024, in forza del contratto a tempo pieno e indeterminato, con qualifica di impiegata, livello/categoria AC4, mansione di
Project Management;
di aver sempre svolto il proprio lavoro in stretta collaborazione coi colleghi , anch'egli Architetto, e soprattutto CP_3
in forza all'azienda da molti anni e di comprovata esperienza;
CP_4
che in ogni caso, tutte le fasi del lavoro, dalla progettazione all'esecuzione erano state eseguite sotto il controllo del titolare stesso, che Controparte_2
pagina 5 di 23 aveva la supervisione di ogni pratica;
di aver riscontrato e segnalato nel corso del rapporto varie criticità di carattere organizzativo e operativo;
di essersi dimessa in data 19.06.2024, con decorrenza 1.7.2024; di essere rimasta in credito alla cessazione del rapporto in relazione al pagamento della retribuzione del mese di giugno 2024 e delle spettanze di fine rapporto e del
TFR, riconosciute come dovute nel cedolino paga e dunque per la somma di euro 8.764,27, oltre interessi e rivalutazione;
che la convenuta non aveva provveduto al relativo pagamento stante la operata compensazione impropria con un asserito controcredito di euro 14.463,70 per presunte inadempienze.
Tanto premesso, la ricorrente, contestava di essere incorsa in alcuna inadempienza;
ribadiva di aver sempre svolto con diligenza e professionalità tutti i compiti assegnatile;
contestava la compensazione impropria operata dal datore di lavoro, eccependo l'illegittimità, invalidità e inefficacia della trattenuta operata dalla in busta paga, siccome fondata sulla pretesa di CP_1
un risarcimento del danno arbitrario ed incerto. Rassegnava quindi le conclusioni sopra riportate per esteso.
Si costituiva ritualmente e tempestivamente in giudizio svolgendo CP_1
a propria volta domanda riconvenzionale di condanna della ricorrente al risarcimento del danno. In particolare, la datrice di lavoro chiariva che a fronte dell'elevato inquadramento attribuito alla ricorrente, alla stessa erano state pagina 6 di 23 affidate attività ad elevata responsabilità tecnica e organizzativa, da svolgersi in piena autonomia. La convenuta chiariva che tra i compiti dell'arch. vi Pt_1
era anche quello di estrapolare dai disegni di progetto ed esecutivi le misure delle vetrate (già correttamente definite nei disegni), così da fornirle al produttore;
che la ricorrente era però incorsa in errori nell'effettuare tale operazione nell'ambito dei cantieri “La Briosa” di Bolzano e “Galvagni” a
NA (TN), vicino a Rovereto. Mentre nel primo caso, era CP_1
riuscita a rettificare l'originario ordinativo errato inviato dall'arch. Pt_1
presso il cantiere “Galvagni” la fornitura di vetri erroneamente dimensionati
(in quanto più piccoli in altezza) aveva obbligato l'impresa, in via del tutto temporanea, ad installarli applicando profili provvisori in acciaio inox, per chiudere il foro rimasto nella parte superiore dell'infisso e ad assumersi l'obbligo di provvedere a proprie spese alla loro sostituzione, con nuovi vetri, con conseguente evidente danno per la società convenuta. Tanto premesso, la convenuta quantificava i danni asseritamente cagionati dalla condotta inadempiente della lavoratrice in euro 26.950,63 IVA esclusa (per produzione delle vetrate erroneamente dimensionate;
costo delle ulteriori finiture applicate;
costo dell'autogrù in noleggio impiegata per le operazioni di montaggio;
costo della manodopera impiegata per montare vetri errati in via provvisoria;
costo per la fornitura dei nuovi vetri, per noleggio autogru per pagina 7 di 23 smontaggio vetri provvisori e montaggio vetrate definitive, costi per l'impiego di manodopera per smontare vetri provvisori e montare vetri definitivi e costi di smaltimento dei vetri “errati”). svolgeva CP_1
quindi domanda riconvenzionale volta ad ottenere, ferma la compensazione già operata attraverso la detrazione applicata in busta paga, la condanna dell'arch. al pagamento a titolo di risarcimento danni di euro Parte_1
18.186,36 (pari alla differenza tra il suindicato importo di euro 26.950,63 e quello di euro 8.764,27 che le sarebbe spettato a titolo di retribuzione e trattamento di fine rapporto).
Parte ricorrente prendeva posizione in ordine alla domanda riconvenzionale nella memoria di replica. In particolare, la lavoratrice contestava di aver lavorato “in autonomia”, ciò in considerazione del fatto che le direttive datoriali prevedevano che su ogni pratica, anche se nominalmente assegnata all'Arch. , vi fosse la contemporanea partecipazione dei colleghi d'ufficio Pt_1
e , nonché la supervisione ed il controllo di CP_4 CP_3
ogni fase da parte del titolare, che in particolare l'iter per la Controparte_2
fornitura dei vetri non veniva mai seguito in completa autonomia, ma si effettuava sempre in collaborazione con un collega per doppia verifica;
che prima della firma e dell'invio dell'ordine dei vetri, le misure sono state verificate e ricontrollate con e, ricevuta l'offerta dalla vetraria, prima CP_4
pagina 8 di 23 di procedere, sono state nuovamente controllate misure e tipologie dei vetri, sempre con che le comunicazioni effettuate dalla ricorrente con il CP_4
fornitore, la RI LI PA, erano sempre condivise con il responsabile e supervisore La lavoratrice ribadiva in ogni Controparte_2
caso che nessun difetto di diligenza era riscontrabile nell'esecuzione della prestazione da parte sua, né in caso contrario avrebbe potuto imputarsi a lei alcuna responsabilità esclusiva, dovendosi dare rilievo alla imperfetta applicazione delle procedure di verifica e controllo comunque previste e attuate in ambito aziendale. La ricorrente contestava anche la sussistenza del danno e la sua quantificazione.
All'udienza del 22.07.2025, il Giudice, sentiti i procuratori delle parti, tentava invano una conciliazione e si riservava in ordine alle istanze istruttorie. Con ordinanza emessa in pari data, il Giudice fissava per l'assunzione delle prove orali la data del 17.09.2025, poi differita su istanza di parte ricorrente al
24.09.2025. In tale occasione il Giudice procedeva all'escussione dei testimoni: , 0, CP_4 Testimone_1 CP_3 Testimone_2
, ,
[...] Testimone_3 Testimone_4 Testimone_5 Testimone_6
All'esito il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, Tes_7
fissava per discussione l'udienza del 28.11.2025, concedendo termine per il deposito di note conclusionali fino al 30.10.2025.
pagina 9 di 23 Entrambe le parti depositavano note conclusionali.
Il Tribunale decideva come da dispositivo.
Motivi
Il ricorso non è fondato e la domanda andrà rigettata;
è invece parzialmente fondata la domanda riconvenzionale, che troverà accoglimento nei limiti di circa un terzo, per le ragioni che si andranno a chiarire.
Ma si proceda con ordine.
Fatti non contestati / accertati in sede di istruttoria
: Parte_1
- è architetto iscritto all'albo dal 22.3.2010 (circostanza pacifica);
- è stata assunta in data 29.3.2023 con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, regolato dal CCNL per il settore legno e arredamento – industria, con mansioni di project manager e inquadrata nella categoria AC4
(“impiegati di concetto che svolgono mansioni che comportano iniziativa ed autonomia operativa per lo svolgimento delle quali si richiede una particolare e specifica competenza tecnico-professionale acquisita a seguito di prolungata esperienza e periodo di pratica, comunque acquisite [...] e che hanno responsabilità di coordinamento operativo [...]” (pag. 34 del CCNL sub all. 2 di parte ricorrente));
- era referente del progetto “Galvagni” (cfr. dichiarazione;
CP_4
pagina 10 di 23 - si è occupata della estrapolazione dai disegni di progetto ed esecutivi delle misure delle vetrate (già correttamente definite nei disegni), così da fornirle al produttore (cfr. dichiarazione ); CP_4 CP_3
- ha errato nell'estrapolare i dati (cfr. dichiarazione CP_4 CP_3
);
[...]
- non vige una prassi per cui l'attività di estrapolazione dei dati dai disegni definitivi in vista degli ordini debba essere effettuata da due persone (cfr. dichiarazione ) CP_3
- avrebbe potuto chiedere un supporto nello svolgimento di tale attività di estrapolazione dati al collega ove lo avesse ritenuto opportuno CP_4
e necessario, ma non lo ha fatto (cfr. dichiarazione;
CP_4
- ha effettuato l'ordine alla vetreria sulla base delle misure da lei stessa estrapolate dai disegni (cfr. dichiarazione ); CP_4 CP_3
la prassi prevedeva che un doppio controllo dovesse essere fatto al momento del raffronto tra l'ordine e la conferma di ordine inviata dalla vetreria (ma sotto questo profilo non vi sono stati problemi, stante la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto inviato) (cfr. dichiarazione ); CP_3
non era previsto un controllo finale da parte del titolare della (e la CP_1
semplice circostanza che questi fosse in copia conoscenza degli ordini, non pagina 11 di 23 implica che li verificasse e controllasse) (cfr. dichiarazione CP_4
, ); Testimone_1 CP_3
i vetri sono stati prodotti e forniti in conformità all'ordine eseguito dalla ricorrente (pacifico e comunque confermato dai testimoni e CP_3
; CP_4
al momento del montaggio in cantiere è stato rilevato che 8 vetri erano sottodimensionati (cfr. dichiarazione , CP_4 Testimone_3 Tes_4
;
[...]
avvisata la committenza del problema, è stato deciso di procedere comunque al montaggio dei vetri, apportando delle modifiche provvisorie (cfr. dichiarazione , , onde CP_3 CP_4 Testimone_4
consentire la prosecuzione dei lavori all'interno del cantiere, con l'accordo che in un secondo momento a spese della i vetri sarebbero stati CP_1
sostituiti con vetri nuovi delle dimensioni corrette (cfr. dichiarazione CP_4
; );
[...] CP_3 Testimone_3
per il montaggio dei vetri sbagliati sono stati sopportati costi acquisto vetri errati;
per noleggio autogrù per una giornata;
produzione profili in acciaio inox per gli adattamenti provvisori;
manodopera (cfr. dichiarazione CP_4
;
[...]
pagina 12 di 23 per la sostituzione dei vetri con quelli corretti saranno sopportati costi per acquisto vetri delle dimensioni corrette;
per noleggio autogrù per due giorni
(uno per smontare ed uno per montare); per manodopera (cfr. dichiarazione
; . CP_3 CP_4
Premessa: responsabilità del prestatore di lavoro per danni
E' nell'art. 2104 c.c. che si rinviene l'obbligo in generale del prestatore allo svolgimento delle mansioni assegnate in modo tale da non arrecare danni;
l'art. 2104 c.c. impone il dovere di diligenza e di obbedienza;
tale previsione si completa poi con quella dell'art. 2015 c.c., relativo al dovere di fedeltà
(estrinsecabile negli obblighi di lealtà e correttezza dell'esecuzione dell'attività lavorativa), e dell'art. 2106 c.c., che stabilisce l'adozione di sanzioni disciplinari per l'inadempimento dei doveri delle altre due.
La violazione degli obblighi, seppure genericamente intesi, da sola è bastevole a generare la responsabilità del prestatore per il danno causato e il diritto del datore di lavoro ad un risarcimento congruo.
La giurisprudenza ha più volte ribadito, in ossequio ai diversi CCNL, che il dipendente è tenuto a rispondere unicamente per eventi dannosi riconducibili a dolo o colpa grave, e, comunque, nei limiti della proporzionalità rispetto alla natura della condotta, autonomia operativa, attività assegnate.
pagina 13 di 23 Restano esclusi i c.d. danni semplici connessi a disattenzioni lievi o imperizie occasionali considerati come un rischio professionale ordinario che resta, sempre e comunque, a carico del datore di lavoro.
L'onere della prova del danno e della responsabilità, secondo i principi generali grava, su colui che il risarcimento lo vuole ottenere e, conseguentemente, sul datore di lavoro. Specificatamente dovrà provare:
l'esistenza del danno patrimoniale (con un'esatta quantificazione o con l'indicazione dei parametri utili al calcolo); il nesso di causalità tra la condotta del dipendente e l'evento lesivo;
l'elemento soggettivo della colpa grave o del dolo.
Appare opportuno evidenziare le varie distinzioni dell'elemento soggettivo: colpa lieve: è il grado minimo di negligenza o imprudenza o imperizia. Si connette all'ordinarietà dell'esecuzione della prestazione e non è fonte di risarcimento;
colpa grave: è caratterizzata da una significativa deviazione dagli standard di diligenza normalmente richiesti. In questo caso il comportamento del prestatore, quand'anche involontario, esorbita rispetto alla normale tollerabilità della “distrazione”; dolo: ancora più preponderante è il dolo ove il danno è voluto e perseguito intenzionalmente.
pagina 14 di 23 Responsabilità della ricorrente per i danni arrecati ad CP_1
Venendo al caso di specie, dall'istruttoria è emerso, come sopra anticipato che:
- nell'ambito del progetto “Galvagni” l'arch. aveva la responsabilità Pt_1
e il compito di estrapolare in autonomia dai disegni di progetto ed esecutivi, elaborati dal tecnico esterno (doc. 2 di parte Persona_1
convenuta), le esatte dimensioni e quantità dei vetri da mandare in produzione;
dati che la medesima doveva poi direttamente inoltrare alla
Parte_2
- sulla scorta dei disegni e delle tabelle inviate dalla ricorrente in data
10.4.2025 (docc. 3-4-5 di parte convenuta), la Parte_2
ha elaborato un primo preventivo (docc.
6-7 di parte convenuta);
[...]
- le misure definitive dei vetri per il cantiere “Galvagni” venivano comunicate dalla ricorrente in data 24.4.2024 (docc. 13-16 di parte convenuta);
- l'offerta d'ordine ricevuta dalla (docc. Parte_2
21-23 di parte convenuta) veniva infine sottoscritta per conferma e accettazione dalla stessa arch. e inviata per email in Parte_1
data 3.5.2024 (docc. 24-25 di parte convenuta);
pagina 15 di 23 - alcune delle misure indicate nell'ordine inoltrato dall'arch. erano Pt_1
sbagliate e difformi rispetto a quelle contenute nei disegni di progetto
(nello specifico, quelle evidenziate nel doc. 34 di parte convenuta).
Tanto premesso, si ritiene che l'arch. abbia tenuto una condotta Pt_1
negligente nell'espletamento delle proprie mansioni, con particolare riferimento all'elaborazione e all'invio dell'ordinativo delle vetrate da installare presso il cantiere “Galvagni” di NA (TN). Si trattava, nella specie, di un compito che rientrava nell'esclusiva responsabilità della ricorrente. L'attività (estrapolazione delle misure dai disegni di progetto e nella predisposizione dell'ordine da inoltrare al fornitore) richiedeva concentrazione e precisione, ma non c'è dubbio che la ricorrente fosse in grado di svolgerla, considerato il titolo (architetto), l'inquadramento (AC4) e l'esperienza maturata presso la , e tenuto altresì in debita CP_1
considerazione il fatto che trattavasi di attività, comunque, non particolarmente complessa, di carattere compilativo. Alla stessa era inoltre offerto il costante supporto – ove dalla stessa richiesto – del collaboratore
CP_4
Considerato che l'obbligo di diligenza va parametrato alla posizione contrattuale del lavoratore ed al grado di autonomia riconosciutogli oltre che pagina 16 di 23 alla complessità delle mansioni, non vi è dubbio che l'inadempienza in cui è incorsa la lavoratrice sia particolarmente grave.
Danno – sussistenza e quantificazione
La lamenta che dalla condotta sopra descritta, posta in CP_1
essere dalla ricorrente, sono discesi danni in capo alla convenuta per euro
45.409,96.-, e segnatamente:
- euro 8.110,33 per costi di produzione delle vetrate erroneamente dimensionate (cfr. fattura doc.35 di parte Parte_2
convenuta);
- euro 785,00 ed euro 460 per costi delle finiture applicate quale soluzione temporanea (cfr. doc. 36 fattura NT TH e 37 fattura Per_2
di parte convenuta);
[...]
- euro 410 per listelli di legni forniti dalla (nessun documento o CP_1
prova a sostegno);
- euro 1470,00 per noleggio gru per montaggio vetri “provvisori” (cfr. doc. 38 fattura di parte convenuta); Persona_3
- euro 7.224,00.- per 150,5 ore di manodopera al costo orario di euro 48,00 di cui al contratto concluso con il committente (cfr. doc. 39 e 1 di parte convenuta, rispettivamente presenze degli operai e contratto);
pagina 17 di 23 - euro 11.290,63.- per costo di produzione delle vetrate correttamente dimensionate (RI Glas Gasperlmair GmbH preventivo doc.42 di parte convenuta);
- euro 2.940,00.- per noleggio autogru per due giornate per smontare vetrate temporanee e montare vetrate definitive (costo parametrato sulla base della fattura sub doc.38);
- euro 11.520,00 per 240 ore di manodopera (costo parametrato in base al costo orario di cui al contratto sub doc.1 di parte convenuta);
- euro 1.200,00 per costi di smaltimento delle vetrate sottodimensionate smontate (nessun documento / prova a sostegno del costo).
Alla luce dell'istruttoria espletata (documentale e orale), si ritiene che il danno subito da a causa della condotta negligente tenuta dalla CP_1
ricorrente ammonti alla minor somma di euro 15.128,42.-.
Più nel dettaglio si ritengono provate le seguenti voci di danno:
- euro 8.110,33 per costi di produzione delle vetrate di cui alla fattura
[...]
(doc.35 di parte convenuta): trattasi di vetrate che sono Parte_2
state prodotte sulla scorta di misure errate comunicate dalla ricorrente;
- euro 785,00 ed euro 460,00 per costi delle finiture applicate quale soluzione temporanea: i testimoni hanno riferito che le vetrate sottodimensionate sono state montate in via temporanea / provvisoria, con degli aggiustamenti, per pagina 18 di 23 consentire la prosecuzione delle lavorazioni già programmate all'interno del cantiere. I costi sostenuti per la produzione delle finiture in inox necessarie per gli aggiustamenti rappresentano un esborso che ha dovuto sopportare CP_1
per arginare temporaneamente i danni cagionati dalla ricorrente (cfr. doc. 36 fattura NT TH e 37 fattura di parte convenuta); Persona_2
- euro 1470,00 per noleggio gru per montaggio vetri “provvisori” (cfr. doc. 38 fattura di parte convenuta); Persona_3
- euro 1.772,89.- per 150,5 ore di manodopera (cfr. doc. 39 di parte convenuta e le dichiarazioni dei lavoratori impiegati nel montaggio) al costo orario di euro 11,78.- che si ricava dividendo la retribuzione mensile di un operaio livello AE3 (pari ad euro 2.048,97 valore aggiornato al 2024) per 174.
- euro 1.470,00.- per noleggio autogru per una sola giornata, ovvero per smontare vetrate temporanee (costo parametrato sulla base della fattura sub doc.38), atteso che il costo del noleggio della gru per montare le vetrate definitive è un costo che la avrebbe comunque dovuto sopportare;
CP_1
- euro 1.060,20 per 90 ore di manodopera impiegate per smontare le vetrate provvisorie, al costo orario di euro 11,78.- che si ricava dividendo la retribuzione mensile di un operaio livello AE3 (pari ad euro 2.048,97 valore aggiornato al 2024) per 174. Non si riconosce il costo della manodopera per le ulteriori 150 ore, in quanto si tratta delle ore necessarie per il montaggio delle pagina 19 di 23 vetrate, che sono ore che gli operai di avrebbero dovuto comunque CP_1
impiegare per il montaggio delle vetrate definitive;
Non vengono invece riconosciuti:
- l'asserito danno di euro 410 per listelli di legni forniti dalla CP_1
siccome non è stata fornita alcuna prova a sostegno di tale voce;
- euro 11.290,63.- per costo di produzione delle vetrate correttamente dimensionate Glas Gasperlmair GmbH preventivo doc.42 di parte Pt_2
convenuta), atteso che questo – si presume – sia il costo che avrebbe CP_1
dovuto sopportare sin dall'inizio, ove le vetrate fossero state ordinate in base alle corrette misure;
- euro 1.470,00.- per noleggio autogru per una sola giornata, ovvero per montare vetrate definitive, atteso che si tratta di un costo che la CP_1
avrebbe comunque dovuto sopportare;
- i superiori costi per manodopera, in quanto – da un lato - il costo per CP_1
della manodopera non equivale al costo indicato nel contratto sub doc.1, bensì alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti a fronte delle ore di lavoro prestate nell'attività de quo;
dall'altro – le ore per il montaggio delle vetrate definitive
(circa 150) sono ore che gli operai avrebbero impiegato comunque;
- euro 1.200,00 per costi di smaltimento delle vetrate sottodimensionate smontate, atteso che non è stata fornita alcuna prova a sostegno dei costi cui pagina 20 di 23 andrà incontro per smaltire le vetrate, né alcun parametro sulla cui CP_1
base esercitare eventualmente una valutazione equitativa.
.-.-.-.
Alla luce di quanto sopra esposto, non potrà dunque essere accolta la domanda di parte ricorrente di condanna del datore di lavoro al pagamento degli importi di cui all'ultima busta paga (euro 8.764,27); andrà accertata la correttezza della compensazione operata dal datore di lavoro tra gli importi di cui alla busta paga e il proprio maggior credito (euro 15.128,42); e la ricorrente andrà condannata al pagamento della differenza di euro 6.364,15.-.
Spese
Le spese, liquidate secondo i valori medi dello scaglione di riferimento, considerata la soccombenza reciproca (di parte ricorrente rispetto alla domanda di condanna di euro 8.764,27.- e di parte convenuta rispetto a circa due terzi della domanda riconvenzionale svolta) vengono compensate per due terzi;
parte ricorrente verrà invece condannata al pagamento di un terzo delle spese di lite sostenute dalla convenuta.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa 119-2025 promossa con ricorso depositato il 25.02.2025 da contro così provvede: Parte_1 CP_1
ogni diversa domanda ed eccezione reietta,
pagina 21 di 23 rigetta il ricorso;
accerta e dichiara che l'arch. (C.F. ), non adempiendo Parte_1 C.F._1
alle proprie obbligazioni lavorative, ha causato danni ad per CP_1
Euro 15.128,42.-, e conseguentemente, confermata la compensazione già operata con la detrazione applicata nella busta paga relativa al mese di giugno
2024, condanna la ricorrente al pagamento in favore di (P. IVA CP_1 P.IVA_1
della differenza di Euro 6.364,15.- oltre a interessi ex art. 1284, comma 4 c.c. dal giorno della domanda giudiziale;
condanna la ricorrente alla rifusione di un terzo delle spese di lite sostenute da parte convenuta che liquida per intero (100%) in euro 5.388,00.- per compensi, euro
237,00 per c.u., oltre 15% spese generali, iva e cpa;
dichiara la compensazione tra le parti dei restanti due terzi delle spese di lite.
Addì, 28.11.2025
Il Giudice del lavoro pagina 22 di 23 IA HE
pagina 23 di 23