Improcedibile
Sentenza breve 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza breve 06/02/2025, n. 917 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 917 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00917/2025REG.PROV.COLL.
N. 03742/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 3742 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giandomenico Della Mora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Questura di Udine, Ministero dell'Interno, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza in forma semplificata del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n. 82/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Udine e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Scarpato e udita per le parti resistenti l’Avvocatura dello Stato comparsa in udienza;
Visto l'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. -OMISSIS- straniero di nazionalità bengalese, ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per il Friuli Venezia Giulia, il provvedimento emanato dal Questore di Udine in data 8 novembre 2023, con il quale è stata respinta l’istanza di conversione del permesso di soggiorno da motivi di minore età a motivi di lavoro subordinato, stante la mancata allegazione alla domanda di un passaporto ordinario in corso di validità e l’esiguità del periodo trascorso sul territorio nazionale, oltre alla persistenza di forti legami con il Paese di origine.
2. Il T.a.r. ha respinto il ricorso, ritenendo dirimente la mancata produzione da parte del richiedente del passaporto ordinario o di un titolo equipollente, sufficiente a sorreggere, sotto il profilo motivazionale, il diniego impugnato. Il primo Giudice ha pertanto respinto le deduzioni del ricorrente, che aveva lamentato ritardi burocratici nel rilascio del documento, addebitabili all’ambasciata bengalese. Il T.a.r. ha inoltre disposto la revoca dell’ammissione del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, compensando le spese del grado.
3. Lo straniero ha impugnato la decisione producendo, nel presente grado di appello, la copia del passaporto, ottenuto dalle competenti Autorità nazionali in data 7 marzo 2024, ed ha riproposto i motivi di censura respinti o non esaminati dal T.a.r., (violazione degli artt. 7, 8 e 10 -bis della l. n. 241/90, difetto di motivazione, eccesso di potere, mancata considerazione della sussistenza dei presupposti per la conversione e del percorso integrativo compiuto durante la permanenza in Italia).
4. L’appellante ha dunque dedotto di essersi trovato nell’impossibilità di allegare il passaporto alla domanda per causa a sé non imputabile, ma determinata da ritardi nell’emissione del documento causati dall’Autorità bengalese.
5. Con ordinanza n. 2160 del 10 giugno 2024 il Collegio ha accolto la domanda di misure cautelari, sospendendo l’efficacia esecutiva della decisione impugnata ai fini del riesame dell’istanza dell’interessato, alla luce dell’allegazione del passaporto rilasciato dalle Autorità bengalesi in data 7 marzo 2024.
6. L’Amministrazione ha effettuato il riesame, rilasciando all’interessato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato valido fino al 30 giugno 2025, riservandosi ulteriori controlli in merito alla genuinità del documento.
7. Con memoria depositata in data 11 dicembre 2024, l’appellante ha preso atto della sopravvenienza favorevole, rimettendosi alla valutazione del Collegio in ordine al prosieguo del giudizio, insistendo per l’ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
8. All’udienza in camera di consiglio del 12 dicembre 2024, emersi i presupposti per una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a. e previo avviso alle parti, l’appello è stato introitato per la decisione.
9. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avendo l’appellante ottenuto un permesso valido fino al 30 giugno 2025, sebbene l’Amministrazione si sia riservata ulteriori controlli sulla documentazione esibita.
10. Le spese del grado di appello possono essere compensate, in ragione della peculiare dinamica fattuale, contraddistinta dalle lungaggini burocratiche connesse con l’ottenimento del passaporto dalle Autorità dello Stato di origine, non addebitabili all’Amministrazione italiana.
11. Visto il decreto n. 166/2024, con il quale la Commissione per il patrocinio a spese dello Stato costituita presso il Consiglio di Stato ha ritenuto di non dover provvedere sulla domanda di ammissione al beneficio, stante la mancata allegazioni delle attestazioni consolari relative ai redditi prodotti nel Paese d’origine, e considerata la documentazione depositata con la memoria del 11 dicembre 2024 - con la quale l’appellante ha dimostrato di aver più volte inutilmente richiesto all’Autorità bengalese la suddetta attestazione - onera il ricorrente di depositare apposita dichiarazione sostitutiva di tale documentazione ai sensi di quanto previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 2021, unitamente alla nota spese necessaria per finalizzare le operazioni di liquidazione in caso di eventuale ammissione al beneficio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Riserva ogni decisione in merito all’ammissione dell’appellante al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ed alla liquidazione all’esito della produzione della documentazione indicata in parte motiva.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.