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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2226/2023
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.2.2025, sentita la Giudice relatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2226/2023 promossa da nato in [...] il [...], C.F. , CUI Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Fico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
– difeso e rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Controparte_1
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 ter D.Lgs. n. 150/2011, 281 decies e segg. c.p.c. e art. 3 comma 1 lett. d), del d.l. n.
13/2017;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 29.5.2023, il ricorrente, cittadino della Nigeria, ha impugnato il decreto Cat.
A1.2/2023-Imm, emesso il 20.4.2023 e notificato il 02.5.2023, con il quale la Questura di Cosenza ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale per difetto dei presupposti di legge.
Ha quindi chiesto al Tribunale il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D.lgs. n. 25 del 28.01.2008.
Il si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha parimenti concluso per il rigetto.
Alla prima udienza del 27.6.2024, fissata per la comparizione delle parti, la difesa ha insistito nelle richieste istruttorie e nell'audizione del ricorrente e la Giudice, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, ha rinviato per tale incombente all'udienza del 25.2.2025. In tale sede, espletata l'audizione del ricorrente, la
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Preliminarmente va evidenziato che il rito applicabile alla presente controversia è quello semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. che culmina nell'adozione di una sentenza collegiale, come disposto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis vigente.
1 Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente
Secondo quanto riferito dal ricorrente nel corso della prima audizione amministrativa, egli è cittadino della
Nigeria, nato il [...] a [...], di religione cristiana e di etnia igbo. Ha dichiarato di essersi trasferito nello Stato di Abia per motivi di lavoro. La sua famiglia d'origine è composta dalla madre, dal fratello e dalla sorella, mentre il padre è deceduto. Nel suo paese d'origine ha studiato per 11 anni, ma non ha completato la scuola secondaria per imparare il mestiere di fabbro. Ha dichiarato di aver lasciato il paese il
15 maggio 2016 perché ricercato dalla polizia dopo aver partecipato a una manifestazione di protesta, come membro dell'IPOB, per l'indipendenza del Biafra e la liberazione del leader dell'IPOB.
È giunto in Italia il 29 agosto 2016 e ha presentato domanda di protezione internazionale il 29 settembre
2016. Con provvedimento del 25 novembre 2016, la Commissione Territoriale di Trapani ha rigettato le domande di protezione maggiore per carenza dei presupposti di legge, ritenendo che le dichiarazioni rese dal ricorrente riguardo alla vicenda determinante l'espatrio fossero estremamente generiche e sommarie, nonché affette da omissioni di rilevanza tale da generare perplessità sulla credibilità del narrato. Tuttavia, ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla protezione umanitaria e ha disposto la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Il 25 agosto 2021, il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del relativo permesso di soggiorno presso la
Questura di Cosenza ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento Cat.
A1.2/2023-Imm del 20 aprile 2023, la Questura di Cosenza ha rigettato la richiesta per carenza dei presupposti necessari.
Nel corso dell'audizione giudiziale svoltasi all'udienza del 25.2.2025 interamente in lingua italiana, il ricorrente ha dichiarato: “Sono confermo le generalità indicate nel Parte_1 provvedimento impugnato.
D. perché vuole rimanere in Italia?
R. (in italiano) perché in Italia ho lavoro e amici;
D. dove vivi adesso?
R. (in italiano) vivo a Cassano in una casa con altre persone dove sono residente;
ho una dichiarazione di ospitalità; io do cento euro al mese per la casa alla persona che ha il contratto di locazione;
adesso lavoro in agricoltura, ho un contratto fino a dicembre 2025; lavoro in agricoltura da quattro anni circa, sempre con contratti corti che mi rinnovano di volta in volta;
guadagno circa 700/900,00 euro ma dipende dal tempo e da quanto lavoro di conseguenza;
ho frequentato un corso di lingua italiana;
nel tempo libero faccio sport, vado in palestra ed esco con gli amici che ho conosciuto a lavoro;
non ho parenti in Italia;
in
Nigeria ci sono mia madre e i miei fratelli, quando posso mando loro dei soldi perché sono in condizioni di povertà; ho bisogno del permesso di soggiorno anche perché senza non riesco neanche a farmi fare delle visite in ospedale;
non ho avuto problemi con la giustizia in Italia”.
A sostegno della domanda, la difesa contesta la valutazione della Commissione Territoriale e, di conseguenza, il provvedimento emesso dalla Questura di Cosenza, e sottolinea il percorso d'integrazione intrapreso dal ricorrente.
b. I documenti
2 Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda la seguente documentazione:
- attestato di frequenza del corso di alfabetizzazione lingua italiana livello base;
- buste paga relativa al periodo di luglio-settembre dell'anno 2017;
- buste paga relative al periodo di settembre-dicembre dell'anno 2021;
- buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, maggio, giugno dell'anno 2022, e dei mesi di febbraio- settembre, novembre, dicembre dell'anno 2023;
- contratto di locazione ad uso abitativo dal 1.05.2022 al 30.04.2024 regolarmente registrato;
- Unilav del 21.7.2017 per tirocinio inserimento lavorativo dal 25.07.2017 al 30.09.2017;
- Unilav dell'1.10.2021 per proroga contratto di lavoro a tempo determinato dall'8.09.2021 al 31.10.2021 come bracciante agricolo;
- Unilav del 3.11.2021 per proroga al 30.11.2021;
- Unilav del 1.12.2021 per proroga al 31.12.2021;
- Unilav del 31.12.2021 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 3.01.2022 al 30.06.2022 come bracciante agricolo;
- Unilav dell'1.02.2023 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 2.02.2023 al 9.09.2023 come bracciante agricolo;
- Unilav del 15.11.2023 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 16.11.2023 al 31.12.2023 come bracciante agricolo;
- Unilav e contratto di lavoro a tempo determinato dal 15.02.2024 al 31.08.2024 come bracciante agricolo;
- dichiarazione di ospitalità dal 4.09.2023 a tempo indeterminato, depositata presso il Comune di Cassano all'Ionio;
- buste paga relative al periodo febbraio-agosto e ottobre-dicembre dell'anno 2024;
- Unilav dell'8.10.2024 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.10.2024 al 31.12.2024 come bracciante agricolo;
- Unilav del 5.2.2025 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 6.2.2025 al 31.12.2025 come bracciante agricolo.
2. Il giudizio del Collegio sulla protezione speciale richiesta
Come detto, con l'odierno ricorso è stata richiesta esclusivamente la protezione speciale ed a sostegno della domanda è stata dedotta l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente.
Ciò posto, ad avviso del Collegio la valutazione della domanda avente ad oggetto il riconoscimento della protezione complementare si deve basare sulla verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI (d.lgs. 286/1998) applicabile ratione temporis, secondo cui:
“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Infatti, nel caso di specie, la domanda di protezione “speciale” deve essere scrutinata alla luce della disciplina di cui al D.L. 130/2020, convertito con L. n. 173 del 2020 (vigente ratione temporis), atteso che l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata formalizzata in data 25.8.2021
(v. provvedimento della Questura di Cosenza).
3 Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Nozione Per_1 di “vita familiare” alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al.
c. Belgio). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Pt_2
Italia, là dove si afferma che “si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Dunque, è bene specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU
Sentenza Abdulaziz, CA and DA c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza LI c.
Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99).
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile
4 insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Ciò posto, non può dubitarsi che il predetto impianto normativo determini il riconoscimento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità
e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Orbene, tornando al caso di specie, il Collegio ritiene che le condizioni suesposte siano soddisfatte.
L'avvenuto percorso di integrazione intrapreso in Italia dal ricorrente, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, consente di affermare che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del rispetto alla sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU.
In particolare, il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che dall'anno 2017 ha svolto attività lavorativa regolare come bracciante agricolo, con contratti a tempo determinato rinnovati periodicamente, percependo una retribuzione idonea al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita quotidiane e compatibile con l'ambito in cui il ricorrente svolge attività lavorativa. Attualmente risulta assunto con contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 6.2.2025 al 31.12.2025 come bracciante agricolo (v. Unilav del 5.2.2025) e le ultime buste paga in atti ammontano a circa € 700,00 mensili.
Con riferimento alla situazione alloggiativa, vi è in atti una dichiarazione di ospitalità a tempo indeterminato sottoscritta il 4.9.2023 e, con riferimento al periodo precedente, un contratto di locazione regolarmente registrato a nome del ricorrente.
Ulteriore elemento che depone a sostegno dell'apprezzabile sforzo d'integrazione compiuto dal ricorrente è l'impegno dimostrato per lo studio e l'apprendimento della lingua italiana. Infatti, il richiedente ha partecipato al corso di alfabetizzazione lingua italiana svoltosi dall'11.102016 al 30.12.2016 presso C.A.S.
“Hotel Villa Sant'Andrea di Valderice” a Trapani e ha sostenuto l'intera audizione giudiziale in lingua italiana.
Inoltre, il ricorrente ha riferito di vivere a Cassano all'Ionio e di avere una cerchia di amici che frequenta nel tempo libero (“nel tempo libero faccio sport, vado in palestra ed esco con gli amici che ho conosciuto a lavoro”)
Pertanto, la percezione di uno stipendio che gli consente di far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiane, la propensione al lavoro dimostrata attraverso l'instaurazione di numerosi rapporti lavorativi sin dal 2017, la proroga della loro durata, la stabilità alloggiativa e l'impegno dimostrato per
5 lo studio della lingua italiana sono indici di una vita privata consolidata del ricorrente in Italia. La lesione di tale vita privata non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in assenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Tali pericoli non sussistono nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Il ricorrente, dunque, ha costruito nel territorio italiano una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui vive.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti,
è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, posto che l'art. 7 c. 2 del D.L. 20/2023 prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Spese di lite
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19/04/2018 n. 77), dato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale si sono verificati principalmente dopo il diniego amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
- accoglie il ricorso e accerta in capo al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008 e 19 comma 1.2 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 7 marzo 2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota
6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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TRIBUNALE ORDINARIO di CATANZARO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Belcastro Presidente dott.ssa Wanda Romanò Giudice dott.ssa Chiara Fiamingo Giudice rel. ed est.
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 25.2.2025, sentita la Giudice relatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 2226/2023 promossa da nato in [...] il [...], C.F. , CUI Parte_1 C.F._1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Assunta Fico ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._2 giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
Contro
– difeso e rappresentato ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato;
Controparte_1
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 19 ter D.Lgs. n. 150/2011, 281 decies e segg. c.p.c. e art. 3 comma 1 lett. d), del d.l. n.
13/2017;
PREMESSA IN FATTO
Con ricorso depositato il 29.5.2023, il ricorrente, cittadino della Nigeria, ha impugnato il decreto Cat.
A1.2/2023-Imm, emesso il 20.4.2023 e notificato il 02.5.2023, con il quale la Questura di Cosenza ha rigettato l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale per difetto dei presupposti di legge.
Ha quindi chiesto al Tribunale il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale ex art. 32, comma 3 del D.lgs. n. 25 del 28.01.2008.
Il si è costituito in giudizio ed ha concluso per il rigetto del ricorso. Controparte_1
Il Pubblico Ministero ha parimenti concluso per il rigetto.
Alla prima udienza del 27.6.2024, fissata per la comparizione delle parti, la difesa ha insistito nelle richieste istruttorie e nell'audizione del ricorrente e la Giudice, ritenendo necessario un approfondimento istruttorio, ha rinviato per tale incombente all'udienza del 25.2.2025. In tale sede, espletata l'audizione del ricorrente, la
Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Questioni preliminari
Preliminarmente va evidenziato che il rito applicabile alla presente controversia è quello semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. che culmina nell'adozione di una sentenza collegiale, come disposto dall'art. 19 ter del d.lgs. n. 150/2011, nella formulazione ratione temporis vigente.
1 Va poi aggiunto che il diritto sotteso al riconoscimento della protezione speciale va accertato come sussistente e tutelabile anche se maturato dopo l'adozione dell'atto amministrativo oggetto di ricorso, con la conseguenza che le circostanze a base dello stesso costituiscono di regola condizioni dell'azione che possono sopravvenire anche in corso di causa.
È, pertanto, onere della parte introdurre, in giudizio, ogni elemento suscettibile di valutazione ai fini dell'accoglimento della domanda proposta.
2. Gli elementi di prova offerti dal richiedente
Secondo quanto riferito dal ricorrente nel corso della prima audizione amministrativa, egli è cittadino della
Nigeria, nato il [...] a [...], di religione cristiana e di etnia igbo. Ha dichiarato di essersi trasferito nello Stato di Abia per motivi di lavoro. La sua famiglia d'origine è composta dalla madre, dal fratello e dalla sorella, mentre il padre è deceduto. Nel suo paese d'origine ha studiato per 11 anni, ma non ha completato la scuola secondaria per imparare il mestiere di fabbro. Ha dichiarato di aver lasciato il paese il
15 maggio 2016 perché ricercato dalla polizia dopo aver partecipato a una manifestazione di protesta, come membro dell'IPOB, per l'indipendenza del Biafra e la liberazione del leader dell'IPOB.
È giunto in Italia il 29 agosto 2016 e ha presentato domanda di protezione internazionale il 29 settembre
2016. Con provvedimento del 25 novembre 2016, la Commissione Territoriale di Trapani ha rigettato le domande di protezione maggiore per carenza dei presupposti di legge, ritenendo che le dichiarazioni rese dal ricorrente riguardo alla vicenda determinante l'espatrio fossero estremamente generiche e sommarie, nonché affette da omissioni di rilevanza tale da generare perplessità sulla credibilità del narrato. Tuttavia, ha accertato la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla protezione umanitaria e ha disposto la trasmissione degli atti al Questore per l'eventuale rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5, comma 6, del
D.lgs. 25 luglio 1998 n. 286.
Il 25 agosto 2021, il ricorrente ha presentato istanza di rinnovo del relativo permesso di soggiorno presso la
Questura di Cosenza ai sensi dell'art. 19, commi 1.1 e 1.2, del D.lgs. n. 286/1998. Con provvedimento Cat.
A1.2/2023-Imm del 20 aprile 2023, la Questura di Cosenza ha rigettato la richiesta per carenza dei presupposti necessari.
Nel corso dell'audizione giudiziale svoltasi all'udienza del 25.2.2025 interamente in lingua italiana, il ricorrente ha dichiarato: “Sono confermo le generalità indicate nel Parte_1 provvedimento impugnato.
D. perché vuole rimanere in Italia?
R. (in italiano) perché in Italia ho lavoro e amici;
D. dove vivi adesso?
R. (in italiano) vivo a Cassano in una casa con altre persone dove sono residente;
ho una dichiarazione di ospitalità; io do cento euro al mese per la casa alla persona che ha il contratto di locazione;
adesso lavoro in agricoltura, ho un contratto fino a dicembre 2025; lavoro in agricoltura da quattro anni circa, sempre con contratti corti che mi rinnovano di volta in volta;
guadagno circa 700/900,00 euro ma dipende dal tempo e da quanto lavoro di conseguenza;
ho frequentato un corso di lingua italiana;
nel tempo libero faccio sport, vado in palestra ed esco con gli amici che ho conosciuto a lavoro;
non ho parenti in Italia;
in
Nigeria ci sono mia madre e i miei fratelli, quando posso mando loro dei soldi perché sono in condizioni di povertà; ho bisogno del permesso di soggiorno anche perché senza non riesco neanche a farmi fare delle visite in ospedale;
non ho avuto problemi con la giustizia in Italia”.
A sostegno della domanda, la difesa contesta la valutazione della Commissione Territoriale e, di conseguenza, il provvedimento emesso dalla Questura di Cosenza, e sottolinea il percorso d'integrazione intrapreso dal ricorrente.
b. I documenti
2 Il ricorrente ha prodotto a sostegno della domanda la seguente documentazione:
- attestato di frequenza del corso di alfabetizzazione lingua italiana livello base;
- buste paga relativa al periodo di luglio-settembre dell'anno 2017;
- buste paga relative al periodo di settembre-dicembre dell'anno 2021;
- buste paga relative ai mesi di gennaio, febbraio, maggio, giugno dell'anno 2022, e dei mesi di febbraio- settembre, novembre, dicembre dell'anno 2023;
- contratto di locazione ad uso abitativo dal 1.05.2022 al 30.04.2024 regolarmente registrato;
- Unilav del 21.7.2017 per tirocinio inserimento lavorativo dal 25.07.2017 al 30.09.2017;
- Unilav dell'1.10.2021 per proroga contratto di lavoro a tempo determinato dall'8.09.2021 al 31.10.2021 come bracciante agricolo;
- Unilav del 3.11.2021 per proroga al 30.11.2021;
- Unilav del 1.12.2021 per proroga al 31.12.2021;
- Unilav del 31.12.2021 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 3.01.2022 al 30.06.2022 come bracciante agricolo;
- Unilav dell'1.02.2023 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 2.02.2023 al 9.09.2023 come bracciante agricolo;
- Unilav del 15.11.2023 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 16.11.2023 al 31.12.2023 come bracciante agricolo;
- Unilav e contratto di lavoro a tempo determinato dal 15.02.2024 al 31.08.2024 come bracciante agricolo;
- dichiarazione di ospitalità dal 4.09.2023 a tempo indeterminato, depositata presso il Comune di Cassano all'Ionio;
- buste paga relative al periodo febbraio-agosto e ottobre-dicembre dell'anno 2024;
- Unilav dell'8.10.2024 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 9.10.2024 al 31.12.2024 come bracciante agricolo;
- Unilav del 5.2.2025 per contratto di lavoro a tempo determinato dal 6.2.2025 al 31.12.2025 come bracciante agricolo.
2. Il giudizio del Collegio sulla protezione speciale richiesta
Come detto, con l'odierno ricorso è stata richiesta esclusivamente la protezione speciale ed a sostegno della domanda è stata dedotta l'integrazione socio-lavorativa del ricorrente.
Ciò posto, ad avviso del Collegio la valutazione della domanda avente ad oggetto il riconoscimento della protezione complementare si deve basare sulla verifica della sussistenza delle condizioni indicate dalla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 TUI (d.lgs. 286/1998) applicabile ratione temporis, secondo cui:
“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”. Infatti, nel caso di specie, la domanda di protezione “speciale” deve essere scrutinata alla luce della disciplina di cui al D.L. 130/2020, convertito con L. n. 173 del 2020 (vigente ratione temporis), atteso che l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale è stata formalizzata in data 25.8.2021
(v. provvedimento della Questura di Cosenza).
3 Al riguardo, la sentenza n. 24413/21 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha chiarito che “il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del 'radicamento' del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, 'di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute' […]. La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia […] le quali pure concorrono a comporre la 'vita privata' di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti 'sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità'”.
Vita privata - intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione - connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU - sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Nozione Per_1 di “vita familiare” alla quale va attribuito un significato più ampio di quello tradizionale, essendo riconosciuta agli Stati contraenti la facoltà di differenziare, in relazione ai diversi modelli della stessa, le varie forme di tutela e ritenendo, tra gli altri, l'applicabilità dell'art. 8 CEDU in presenza di un legame familiare anche solo “di fatto” e che “anche una 'vita familiare progettata' non debba essere per ciò solo totalmente esclusa dall'ambito di applicazione dell'articolo 8” (Corte EDU sentenza 4 luglio 2014, D. e al.
c. Belgio). Al riguardo va anche rimarcato come l'articolo 8 CEDU consideri, e dunque tuteli, separatamente la vita privata e la vita familiare, come ha chiarito la Corte EDU nella sentenza 14 febbraio 2019 c. Pt_2
Italia, là dove si afferma che “si deve accettare che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono facciano parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art.
8. Indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare", l'espulsione di uno straniero stabilmente insediato si traduce in una violazione del suo diritto al rispetto della sua vita privata”. Dunque, è bene specificare che “vita privata” e “vita familiare” non rappresentano un'endiadi ma esprimono due concetti distinti e separati. Infatti, mentre il concetto di “vita familiare” è di più facile comprensione dato che attiene – quantomeno in questa materia - alla tutela dell'unità familiare in senso ampio (cfr. V. Corte EDU
Sentenza Abdulaziz, CA and DA c. RegnoUnito, 21 ottobre 1997, e Sentenza LI c.
Francia), la “vita privata” è, invece, un concetto dalla portata più ampia ed è definibile come il complesso di legami e rapporti sociali che una persona intrattiene nel momento in cui si insedia stabilmente all'interno di una comunità, diversi da quelli familiari, e che – unitamente a questi ultimi – determinano la sua identità sociale (v. Corte EDU sentenza Üner c. Paesi Bassi [GC], n. 46410/99).
La protezione offerta dall'articolo 8 CEDU concerne, dunque, l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia;
relazioni familiari, ma anche affettive e sociali (si pensi alle esperienze di carattere associativo che il richiedente abbia coltivato) e, naturalmente, relazioni lavorative e, più genericamente, economiche (si pensi ai rapporti di locazione immobiliare), le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, “sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Ciò porta a valorizzare – ed a qualificare come motivi ostativi all'espulsione – tutti quegli indici, indipendenti dai legami familiari, che dimostrino un effettivo radicamento dello straniero nel tessuto sociale del paese di accoglienza. Il concetto di vita privata è quindi un concetto ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva, comprendente tanto l'integrità fisica e psicologica della persona, quanto, ad un certo rilievo, il diritto di stabilire e sviluppare relazioni con gli altri esseri umani. Da ciò deriva che lo stabile
4 insediamento dello straniero anche richiedente asilo possa integrare il concetto di vita privata, anche in assenza di legami familiari.
Ciò posto, non può dubitarsi che il predetto impianto normativo determini il riconoscimento del diritto soggettivo al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità
e dignità personale.
Tali principi sono stati di recente confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
Per ritenere integrati i presupposti necessari al riconoscimento di tale forma di protezione complementare è, dunque, necessaria la prova di un radicamento anche in una sola delle tre forme espresse dalla Corte di cassazione.
Orbene, tornando al caso di specie, il Collegio ritiene che le condizioni suesposte siano soddisfatte.
L'avvenuto percorso di integrazione intrapreso in Italia dal ricorrente, come dimostrato dalla documentazione versata in atti, consente di affermare che un eventuale rimpatrio costituirebbe una violazione del rispetto alla sua vita privata ai sensi dell'articolo 8 CEDU.
In particolare, il ricorrente ha prodotto documentazione dalla quale risulta che dall'anno 2017 ha svolto attività lavorativa regolare come bracciante agricolo, con contratti a tempo determinato rinnovati periodicamente, percependo una retribuzione idonea al soddisfacimento delle proprie esigenze di vita quotidiane e compatibile con l'ambito in cui il ricorrente svolge attività lavorativa. Attualmente risulta assunto con contratto di lavoro a tempo determinato con decorrenza dal 6.2.2025 al 31.12.2025 come bracciante agricolo (v. Unilav del 5.2.2025) e le ultime buste paga in atti ammontano a circa € 700,00 mensili.
Con riferimento alla situazione alloggiativa, vi è in atti una dichiarazione di ospitalità a tempo indeterminato sottoscritta il 4.9.2023 e, con riferimento al periodo precedente, un contratto di locazione regolarmente registrato a nome del ricorrente.
Ulteriore elemento che depone a sostegno dell'apprezzabile sforzo d'integrazione compiuto dal ricorrente è l'impegno dimostrato per lo studio e l'apprendimento della lingua italiana. Infatti, il richiedente ha partecipato al corso di alfabetizzazione lingua italiana svoltosi dall'11.102016 al 30.12.2016 presso C.A.S.
“Hotel Villa Sant'Andrea di Valderice” a Trapani e ha sostenuto l'intera audizione giudiziale in lingua italiana.
Inoltre, il ricorrente ha riferito di vivere a Cassano all'Ionio e di avere una cerchia di amici che frequenta nel tempo libero (“nel tempo libero faccio sport, vado in palestra ed esco con gli amici che ho conosciuto a lavoro”)
Pertanto, la percezione di uno stipendio che gli consente di far fronte alle proprie esigenze di vita quotidiane, la propensione al lavoro dimostrata attraverso l'instaurazione di numerosi rapporti lavorativi sin dal 2017, la proroga della loro durata, la stabilità alloggiativa e l'impegno dimostrato per
5 lo studio della lingua italiana sono indici di una vita privata consolidata del ricorrente in Italia. La lesione di tale vita privata non è consentita ai sensi dell'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 TUI, in assenza di pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica derivanti dalle condotte del ricorrente. Tali pericoli non sussistono nella fattispecie, considerato che né la Commissione né il PM hanno rilevato condizioni ostative al riguardo.
Il ricorrente, dunque, ha costruito nel territorio italiano una propria identità sociale, per l'attività di lavoro sino ad oggi svolta e le relazioni – affettive, sociali, economiche – da lui inevitabilmente intrecciate nel contesto lavorativo ed extra-lavorativo in cui vive.
Il pregiudizio che patirebbe l'interessato per via di un nuovo possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine, lasciato anni addietro, porta a ritenere sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale. Infatti,
è ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel paese d'origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprio di un reinserimento, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
Il Collegio, in conclusione, ritiene che sussistano le condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 TUI.
Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale, va rilevato come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19 commi 1 e 1.1 TUI nella formulazione precedente al D.L. 20/2023, convertito con modificazioni dalla L. 50/2023, posto che l'art. 7 c. 2 del D.L. 20/2023 prevede che “per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Ne consegue che non possono esservi dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile ed è convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
3. Spese di lite
Per quanto concerne il regolamento delle spese di lite, si ritiene che sussistano gravi e circostanziate ragioni di integrale compensazione delle spese di lite (cfr. Corte Costituzionale, sentenza del 19/04/2018 n. 77), dato che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale si sono verificati principalmente dopo il diniego amministrativo.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale così dispone:
- accoglie il ricorso e accerta in capo al ricorrente il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno per protezione speciale ex artt. 32 comma 3 d. lgs. 25/2008 e 19 comma 1.2 TUI e dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio per il rilascio del corrispondente permesso di soggiorno per protezione speciale avente durata di due anni, rinnovabile, e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 7 marzo 2025.
La Giudice rel. La Presidente
Dr.ssa Chiara Fiamingo Dr.ssa Maria Concetta Belcastro
Nota
6 La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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