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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 27/05/2025, n. 1621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1621 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8340/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.9.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la somma di euro 16.120,61 pretesa dall' con nota del CP_1
6.5.2024, a titolo di recupero di ratei dell'assegno ordinario di invalidità
(pensione cat. IOART n. 34802256) indebitamente percepiti nel periodo dall'1.12.2019 al 31.5.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi in fatto che l' con nota del 6.5.2024, ha chiesto CP_1
all'istante la restituzione della somma di euro 16.120,61 a titolo di recupero di ratei dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 l.
12.6.1984 n. 222 (pensione cat. IOART n. 34802256), indebitamente percepiti nel periodo dall'1.12.2019 al 31.5.2024 per avere l'istante nel medesimo periodo, e in forza di opzione esercitata in tal senso il
13.2.2020, percepito l'assegno mensile di assistenza per invalidità civile parziale di cui all'art. 13 l. 30.3.1971 n. 118.
Ebbene, l'istante non nega l'incompatibilità tra dette prestazioni,
espressamente stabilita dall'art. 9 co. 1 d.l. 22.12.1981 n. 791 conv. in l.
26.2.1982 n. 54, ribadita dall'art. 3 co. 1 l. 29.12.1990 n. 407, e affermata dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass.
5.4.2022 n. 11026.
L'istante deduce invece, in via esclusiva, l'irripetibilità dell'indebito in forza della speciale disciplina dettata, in materia di indebito pensionistico,
dall'art. 52 l.
9.3.1989 n. 88 e dall'art. 13 l. 30.12.1991 n. 412, la quale nel subordinare la ripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro –
ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum
2 l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente
(in tal senso, cfr. Cass. 23.2.2022 n. 5984; conformi Cass. 14517/2020,
Cass. 10627/2021, Cass. 17417/2016 e altre) – esclude l'operatività, ove concorrano tali condizioni, della regola ordinaria della ripetibilità, dettata dall'art. 2033 c.c. in tema di indebito civile.
Senonché, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
l'indebito derivante, come nel presente caso, dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., e ciò
in quanto le norme che derogano a tale regola si riferiscono ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompabilità non costituisce un elemento ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento alla erogazione della prestazione, che comporta la facoltà, per l'interessato, di optare per il trattamento più favorevole;
la ratio che disciplina il regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera, pertanto, nella ipotesi in cui il pensionato, come nel presente caso, continui a godere di uno dei due trattamenti: in tal senso, cfr. Cass. 18.10.2022 n. 30516, Cass.
5.4.2022 n. 11026, Cass. 19.2.2021 n. 4600, Cass. 12.6.2019 n. 15759.
Ne deriva la ripetibilità dell'indebito.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
3 A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
4
in nome del popolo italiano
Il tribunale di Taranto, sezione del lavoro, in composizione monocratica nella persona del dottor Lorenzo De Napoli, ha emesso la seguente
sentenza
nella controversia previdenziale in primo grado iscritta al n. 8340/2024
r.g., decisa nell'udienza del 27.5.2025, promossa da
, con l'avv. Marcello Carano;
Parte_1
ricorrente
contro con l'avv. Francesco Certomà; CP_1
convenuto
avente ad oggetto: accertamento negativo di indebito.
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato il 4.9.2024, chiedeva dichiararsi Parte_1
non dovuta la somma di euro 16.120,61 pretesa dall' con nota del CP_1
6.5.2024, a titolo di recupero di ratei dell'assegno ordinario di invalidità
(pensione cat. IOART n. 34802256) indebitamente percepiti nel periodo dall'1.12.2019 al 31.5.2024.
Costituendosi in giudizio, l' chiedeva rigettarsi la domanda. CP_1
1 All'odierna udienza la causa veniva oralmente discussa e decisa con la presente sentenza, letta in udienza.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
La domanda è infondata.
Deve premettersi in fatto che l' con nota del 6.5.2024, ha chiesto CP_1
all'istante la restituzione della somma di euro 16.120,61 a titolo di recupero di ratei dell'assegno ordinario di invalidità di cui all'art. 1 l.
12.6.1984 n. 222 (pensione cat. IOART n. 34802256), indebitamente percepiti nel periodo dall'1.12.2019 al 31.5.2024 per avere l'istante nel medesimo periodo, e in forza di opzione esercitata in tal senso il
13.2.2020, percepito l'assegno mensile di assistenza per invalidità civile parziale di cui all'art. 13 l. 30.3.1971 n. 118.
Ebbene, l'istante non nega l'incompatibilità tra dette prestazioni,
espressamente stabilita dall'art. 9 co. 1 d.l. 22.12.1981 n. 791 conv. in l.
26.2.1982 n. 54, ribadita dall'art. 3 co. 1 l. 29.12.1990 n. 407, e affermata dalla giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass.
5.4.2022 n. 11026.
L'istante deduce invece, in via esclusiva, l'irripetibilità dell'indebito in forza della speciale disciplina dettata, in materia di indebito pensionistico,
dall'art. 52 l.
9.3.1989 n. 88 e dall'art. 13 l. 30.12.1991 n. 412, la quale nel subordinare la ripetibilità a quattro condizioni concorrenti tra loro –
ovvero: a) il pagamento delle somme in base a formale, definitivo provvedimento;
b) la comunicazione del provvedimento all'interessato; c)
l'errore, di qualsiasi natura, imputabile all'ente erogatore;
d) la insussistenza del dolo dell'interessato, cui è parificata quoad effectum
2 l'omessa o incompleta segnalazione di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione che non siano già conosciuti dall'ente competente
(in tal senso, cfr. Cass. 23.2.2022 n. 5984; conformi Cass. 14517/2020,
Cass. 10627/2021, Cass. 17417/2016 e altre) – esclude l'operatività, ove concorrano tali condizioni, della regola ordinaria della ripetibilità, dettata dall'art. 2033 c.c. in tema di indebito civile.
Senonché, per costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità,
l'indebito derivante, come nel presente caso, dalla contemporanea fruizione di due prestazioni incompatibili ex lege va assoggettato, in difetto di regole specifiche, alla disciplina generale dell'art. 2033 c.c., e ciò
in quanto le norme che derogano a tale regola si riferiscono ad ipotesi di insussistenza originaria o sopravvenuta dei requisiti prescritti dalla legge per la fruizione delle prestazioni, laddove l'incompabilità non costituisce un elemento ostativo all'insorgenza del diritto, ma solo un impedimento alla erogazione della prestazione, che comporta la facoltà, per l'interessato, di optare per il trattamento più favorevole;
la ratio che disciplina il regime di favore in tema di ripetibilità dei trattamenti pensionistici illegittimamente percepiti non opera, pertanto, nella ipotesi in cui il pensionato, come nel presente caso, continui a godere di uno dei due trattamenti: in tal senso, cfr. Cass. 18.10.2022 n. 30516, Cass.
5.4.2022 n. 11026, Cass. 19.2.2021 n. 4600, Cass. 12.6.2019 n. 15759.
Ne deriva la ripetibilità dell'indebito.
Conclusivamente, la domanda deve essere disattesa.
3 A norma dell'art. 152 disp. att. c.p.c., e nella dichiarata ricorrenza del requisito reddituale ivi previsto, l'istante non è assoggettabile al pagamento delle spese di causa.
P.q.m.
rigetta la domanda;
nulla per le spese.
Taranto, 27.5.2025.
Il giudice
dott. Lorenzo De Napoli
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