Decreto cautelare 13 febbraio 2017
Ordinanza cautelare 17 marzo 2017
Parere interlocutorio 4 luglio 2017
Parere interlocutorio 7 novembre 2017
Parere interlocutorio 26 marzo 2018
Parere definitivo 11 dicembre 2018
Parere interlocutorio 3 settembre 2019
Parere interlocutorio 19 febbraio 2025
Parere interlocutorio 20 agosto 2025
Parere definitivo 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere interlocutorio 19/02/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00127/2025 e data 19/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 22 gennaio 2025
NUMERO AFFARE 00749/2017
OGGETTO:
Ministero dell’interno.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dalla società Totalerg s.p.a contro il Comune di Borgomanero, la Provincia di Novara, il Ministero dell’interno e nei confronti della società GA Carburanti s.p.a. per l’annullamento: dell’autorizzazione rilasciata dal Comune di Borgomanero prot. n. 2015/0032897 del 9 settembre 2015 per l’installazione e la gestione di un impianto di distribuzione carburanti per autotrazione ad uso pubblico; del permesso di costruire n. 1297 del 1° febbraio 2016 rilasciato dal Comune di Borgomanero; del provvedimento conclusivo del suap del Comune di Borgomanero prot. n. 2016/867 del 2 febbraio 2016; della licenza rilasciata dalla Provincia di Novara il 15 dicembre 2015 per l’apertura di due accessi carrabili; del parere favorevole del 1° settembre 2015 prot. n. 124556 della Provincia di Novara; del parere di conformità del progetto ai fini antincendio rilasciato dal Comando dei vigili del fuoco di Novara con nota 11 agosto 2015 prot. n. 7675/1066; del certificato di prevenzione incendi, ove rilasciato.
LA SEZIONE
Viste le relazioni del Ministero dell’interno prot. n. 2346 del 19 aprile 2017, del Ministero dello sviluppo economico prot. n. 85353 del 24 settembre 2018, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 1275 del 30 gennaio 2019, con le quali è stato chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il ricorso straordinario proposto da Total Erg s.p.a.;
visti i pareri interlocutori della Sezione n. 1603/2017 del 4 luglio 2017, n. 2324/2017 del 7 novembre 2017, n. 763/2018 del 26 marzo 2018, n. 2841/2018 del 11 dicembre 2018 e n. 2319/2019 del 3 settembre 2019;
esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carla Ciuffetti.
Premesso in fatto e in diritto quanto segue.
1. L’oggetto della controversia, i motivi di ricorso e l’apporto istruttorio del Ministero dell’interno, del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono esposti nel parere interlocutorio n. 2319/2019 del 3 settembre 2019 (cui si rinvia per la relativa illustrazione) che fa seguito agli altri pareri interlocutori indicati in epigrafe.
2. Con il citato parere n. 2319/2019 la Sezione, rilevato che il Ministero dello sviluppo economico con nota prot. n. 5836 del 14 marzo 2019 aveva sottolineato che il ricorso straordinario verteva su “ la normativa del Codice della strada, le regole tecniche sulla sicurezza dell’erogazione del GPL, la normativa idraulica ed urbanistica comunale ”, materie sulle quali non poteva essere considerato quale Amministrazione competente ai sensi dell’art. 11, primo comma, d.P.R. n. 1199/1971, e che d’altra parte il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aveva trasmesso una relazione istruttoria, giusta nota prot. n. 1275 del 30 gennaio 2019, “ basandosi unicamente sulle controdeduzioni del Comune di Borgomanero relative al terzo, al quarto ed al quinto motivo di ricorso, concludendo per il rigetto delle censure ”, ha chiesto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, “ quale Ministero competente ai sensi del citato art. 11, di presentare una approfondita relazione istruttoria su tutti i cinque motivi di ricorso, prendendo in esame non solo la memoria difensiva del Comune di Borgomanero, ma altresì: la originaria memoria difensiva della contro interessata GA Carburanti del 12 dicembre 2016 e la successiva memoria difensiva della medesima contro interessata del 19 ottobre 2018; le relative repliche della ricorrente Totalerg del 7 novembre 2018; c) la memoria difensiva della Provincia di Novara del 10 giugno 2017 e la successiva memoria della medesima Provincia dell’8 novembre 2018. la s.c.i.a. presentata da GA NI in data 9 novembre 2016, di modifica del progetto relativamente ai parcheggi ed al posizionamento dell’impianto gpl. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà, inoltre, prendere in esame e valutare la s.c.i.a. presentata da GA NI in data 9 novembre 2016, di modifica del progetto relativamente ai parcheggi ed al posizionamento dell’impianto gpl ”.
Ha precisato che detta relazione avrebbe dovuto essere inviata a “ tutte le parti del presente giudizio assegnando un congruo termine (non inferiore a trenta giorni) per la presentazione di memorie, che dovranno essere presentate unicamente, ai sensi dell’art. 49 del regio decreto n. 444/1942, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che le trasmetterà poi alla Sezione unitamente alle proprie eventuali osservazioni ”.
3. Tuttavia con nota depositata in data 30 settembre 2024, indirizzata anche al Gabinetto del Ministro, il Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative, ex direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali, del Ministero delle infrastrutture ha restituito la nota della Sezione prot. 32617 del 10 settembre 2024, di trasmissione del parere n. 2319/2019, chiedendo che essa fosse inviata al Ministero e alla Direzione Generale competente, dopo aver rappresentato:
- di essere competente, ai sensi del decreto n. 481 del 30 novembre 2021, su contenzioso e istruttoria sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica in materia urbanistica;
- che il ricorso “ non risulta menzionato nel passaggio di consegne della Direzione Generale sviluppo territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali e agli atti della Direzione Generale precedentemente competente alla materia urbanistica, risulta che il ricorso in parola è stato trasmesso con nota prot. 0004413 del 04/05/2017, per il seguito di competenza, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e per le infrastrutture energetiche Div. IV ”;
- che nei pareri resi dal Consiglio di Stato sul gravame, “ sono menzionati sia il Ministero dell’Interno, sia il Ministero dello Sviluppo Economico, sia il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, di cui tuttavia non è specificata la denominazione della Direzione Generale competente, così come la Direzione Generale competente non è specificata nella nota del Consiglio di Stato prot. 0032617 del 10/09/2024, indirizzata al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ”.
4. Ciò posto la Sezione deve ricordare che l’adempimento degli incombenti istruttori disposti nei sopra richiamati pareri interlocutori costituiva e costituisce un obbligo per l’Amministrazione ai sensi dell’art. 36 del r.d. 21 aprile 1942, n. 444, secondo cui “ le comunicazioni al Consiglio di Stato per averne parere, sono fatte mediante richiesta del Ministro sopra relazione del capo servizio contenente i fatti e le questioni specifiche sulle quali si propone di consultare il Consiglio ” e dell’art. 11 d.P.R. n. 1199/1971, ai sensi del quale il ricorso straordinario è “ istruito dal Ministero competente ”.
Tale deve ritenersi nella fattispecie, secondo quanto esposto dal citato parere 3 settembre 2019, n. 2319, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, non spettando in alcun modo al Consiglio di Stato, in sede consultiva, l’individuazione dell’articolazione organizzativa competente all’istruzione del ricorso straordinario; tanto che del resto il medesimo parere è stato trasmesso con nota presidenziale in data 10 settembre 2024 alla segreteria del Gabinetto dello stesso Ministero ai fini del necessario seguito.
5. La Sezione pertanto:
a) reitera l’incombente istruttorio già disposto col parere interlocutorio n. 2319/2019 del 3 settembre 2019, sopra esposto al punto n. 2, a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ordinando di provvedervi nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente parere con la precisazione che l’ulteriore relazione e gli eventuali documenti dovranno essere inviati anche alla parte ricorrente per le eventuali controdeduzioni;
b) dispone che lo stesso parere sia trasmesso al Gabinetto del medesimo Ministero, nonché al Ministero dell’interno, al Ministero delle imprese e del made in Italy, alla Provincia di Novara e al Comune di Borgomanero;
c) avverte che in caso di ulteriore mancato riscontro il ricorso straordinario de quo sarà deciso sulla base della documentazione in atti;
d) sottolinea che la Corte costituzionale (sentenza n. 63 del 2023) ha stabilito, in adesione all’indirizzo della Corte europea dei diritti dell’uomo (sezione prima, sentenza 8 settembre 2020, Mediani contro Italia), che “ le tutele previste dalla Convenzione (e segnatamente l’art. 6 sulla ragionevole durata dei processi) sono riferibili anche al ricorso straordinario ”;
e) rinvia l’affare per la sua trattazione ad una adunanza del terzo trimestre 2025.
P.Q.M.
Dispone l’incombente istruttorio di cui in motivazione.
Rinvia l’affare per la sua trattazione ad una adunanza del terzo trimestre 2025.
Manda alla Segreteria di inviare copia del presente parere a tutte le parti
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carla Ciuffetti | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone