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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2025, n. 213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 213 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE III LAVORO
IL GIUDICE
dr.ssa A. Baroncini in data 9.1.2025 ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 6630/2024 R.G. cont. vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall' avv. Alessandro Candioli, giusta procura Parte_1
in atti, presso il cui studio in Roma, via del Forte Tiburtino n. 160, è elettivamente domici- liata.
RICORRENTE
E
- in persona del pre- Controparte_1 sidente “pro – tempore”, con sede in Roma via Ciro il Grande n.21
CONTUMACE
OGGETTO: indennità accompagnamento
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 20.2.2024 la ricorrente in epigrafe chiedeva l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento dell'indennità di accompa- gnamento ai sensi dell'art.1 legge 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 6.7.2021 o dalla diversa data ritenuta di giustizia , con vittoria delle spese di lite, da di- strarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Deduceva parte ricorrente a sostegno della domanda: di avere presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo per ottenere l'accertamento della sussistenza del requisito sanitario della provvidenza reclamata;
che il consulente tecnico nominato in sede di ATP, dr. escludeva la Persona_1 sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
che le conclusioni del CTU appaiono superficiali e contraddittorie, frutto di una non corretta e minimalistica valutazione del quadro patologico da cui risulta affetto;
di avere tempestivamente formalizzato specifico atto di dissenso, cui era seguita la propo- sizione del presente ricorso.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previo rinnovo della CTU, l'accertamento della sussi- stenza dei requisiti per il riconoscimento della prestazione richiesta a decorrere dalla do- manda amministrativa, con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Costituitosi ritualmente il contraddittorio, il convenuto istituto restava contumace.
Espletata una nuova consulenza medico-legale, all'odierna udienza, esaurita la discussio- ne, la causa è stata, quindi, decisa come da dispositivo.
La domanda è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, dr. ha accertato che la ricorrente si trova in Persona_2 possesso del requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 legge 18/1980 a decorrere dalla domanda amministrativa del 6.7.2021.
L' , restando contumace, non ha sollevato consistenti obiezioni, tali da dar luogo a va- CP_1
lutazioni diverse.
Le argomentazioni del C.T.U. giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e accettate perché complete, precise, persuasive e condotte con sani e retti criteri tecnici.
Aderendo al parere del C.T.U, la domanda deve pertanto essere accolta come da disposi- tivo.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza dell'istituto.
Le spese di CTU devono porsi a carico dell' . CP_1
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P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione di- sattesa, così provvede: dichiara che sin dalla domanda amministrativa del 6.7.2021 la ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari che legittimano il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi dell'art.1 legge 18/1980.
Condanna l al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 2.696,00 oltre acces- CP_1
sori come per legge, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Pone le spese della consulenza a carico del convenuto istituto.
Roma, 9.1.2025
IL GIUDICE
Dott. Anna Baroncini
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