Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 27/01/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Trapani
In funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.Antonino Marra ha pronunciato la seguente
s e n t e n z a nella causa civile iscritta al n. 662 /2024 R.G. promossa da
Parte_1
(C.F. ),rappresentato e difeso dall'Avv. GALATI ANGELO ed P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
-ricorrente- contro
Controparte_1
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv.RIZZO ANTONINO , elettivamente P.IVA_2
domiciliato in indirizzo telematico.
-resistente-
OGGETTO: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI: come formulate a seguito di note depositate ex art 127 ter cpc nel termine assegnato in data 9/1/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
MOTIVI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La parte ricorrente in epigrafe indicata, con ricorso depositato il 11/04/2024, ha evocato in giudizio l' proponendo opposizione avverso l'avviso di n. 599 2024 00000 CP_1
89437000 del giorno 24 febbraio 2024, notificato in data 04.03.2024 per la riscossione di euro 6.543,37, riguardanti crediti contributivi da febbraio a marzo 2021; al presente procedimento è stato riunito il procedimento n. 872/2024 rg, tra le stesse parti, con cui è stato opposto l'avviso di addebito nn. 599 2024 00003337 62 000 relativo a crediti contributi del periodo di aprile 2023.
Si è costituito in giudizio la parte resistente, a seguito di regolare instaurazione del contraddittorio, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del
La causa è stata istruita documentalmente.
Va dichiarata parzialmente cessata la materia del contendere in quanto, la pronuncia di “cessazione della materia del contendere” costituisce, nel rito contenzioso ordinario davanti al giudice civile (privo, al riguardo, di qualsivoglia, espressa previsione normativa, a differenza del rito amministrativo e di quello tributario), una fattispecie creata dalla prassi giurisprudenziale e applicata in ogni fase e grado del giudizio, da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Nel caso di specie, il provvedimento di sgravio è stato emesso relativamente all'avviso di addebito di cui al procedimento riunito (avviso di addebito n.599
2024 00003337 62 000 ) mentre , con riferimento all'avviso di addebito n. l' CP_1
ha dichiarato che, “per mero disguido la precedente sentenza, rispetto alla quale l' ha prestato acquiescenza, non è stata eseguita in modo completo ed è CP_1
stato emesso l'avviso di addebito oggetto di causa”.
In altre parole, l' ha dichiarato che l'avviso di addebito opposto è stato CP_1
emesso per errore, in quanto i crediti contributivi ed i periodi di riferimento sono gli stessi di altro precedente avviso, oggetto di annullamento con sentenza di questo Tribunale portante n. 166/2024,pacificamente passata in giudicato (per l'avviso di addebito n.59920221669057000 dell'importo complessivo di euro
1745,63).
Parte ricorrente, con le note di trattazione, ha dichiarato che può disporsi la cessazione della materia del contendere chiedendo la condanna alle spese dell' . CP_1
Pertanto, va dichiarata cessata la materia del contendere per l'avviso di addebito n.599 2024 00003337 62 000 , mentre va disposto l'annullamento dell'avviso di addebito n. 59920221669057000 emesso e notificato dall' per errore, in CP_1
violazione del giudicato. In ordine alle spese di lite, si osserva che, anche nel caso di declaratoria di cessazione della materia del contendere le spese del giudizio devono essere liquidate dal giudice secondo il criterio della “soccombenza virtuale”.
Sul punto ritiene il decidente di compensarle parzialmente, tenuto conto dellesito complessivo della lite e del comportamento dell' che ha prontamente emesso CP_1
provvedimento di sgravio di un avviso di addebito e dedotto l'errore relativamente all'avviso emesso in violazione di giudicato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trapani, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento all'avviso di addebito n. 59920240000333762000;
2. annulla l'avviso di addebito n. 59920221669057000;
3.compensa per metà le spese di lite, e condanna l' al pagamento della CP_1
restante parte, che liquida per frazione in euro 2.000,00 per compenso professionale, oltre accessori di legge, in favore della parte ricorrente, con distrazione al procuratore antistatario.
Trapani, 25/01/2025
Il Giudice del lavoro
Antonino Marra