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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 09/10/2025, n. 1053 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1053 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 4976/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a EV (TV), l' Parte_1 C.F._1 8/07/1980
e
(c.f. , nato/a a EV Parte_2 C.F._2 (TV), il 31/01/1970
entrambi con l'avv. GUIDO SARTORATO e l'avv. GIOVANNA TONELLO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso delL'8/08/2025, e Parte_1 [...]
premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e Parte_2 di essere genitori di nata il [...], riconosciutA Persona_1 da entrambi;
di avere interrotto la convivenza a far data dal mese di settembre 2025 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso;
- il concordato collocamento paritario della minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima;
inoltre, adeguato ad assicurare l'effettiva bigenitorialità;
- relativamente al mantenimento, sia congruo che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto, e che il sostenga le spese Parte_2 straordinarie, come concordato;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1 [...] per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“a) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'attuale abitazione familiare in Treviso (TV) Via G. Verga n. 1.
Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative a . Per_1
Entrambi avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La signora avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza anagrafica e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e dandogliene notizia con congruo preavviso.
b) vivrà a periodi alterni nelle abitazioni della madre e del padre, con i Per_1 quali trascorrerà tempo equivalente.
In particolare, durante l'anno scolastico nel corso della settimana la signora terrà con sé la figlia il lunedì e il martedì, mentre il sig. terrà Parte_1 Parte_2 con sé la figlia il mercoledì e il giovedì; a fine settimana alternati starà con Per_1 il papà e con la mamma dal venerdì pomeriggio, indicativamente dalle ore 18:00, fino alla domenica sera dopo cena, indicativamente fino alle ore 21:00.
Ulteriori o diversi periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della stessa.
c) Per quanto concerne le festività natalizie (dalla fine delle lezioni scolastiche all'Epifania), le festività pasquali (dalla fine delle lezioni scolastiche alla sera di
Pasquetta) e i ponti infra-annuali vi sarà condivisione e alternanza tra i genitori su base annuale.
Più precisamente, le festività natalizie saranno condivise. trascorrerà la Per_1 prima settimana delle vacanze natalizie del 2025, dalla fine delle lezioni scolastiche al 31 dicembre, con la mamma, mentre la seconda settimana, dall'1 gennaio 2026 all'Epifania, con il papà. L'anno successivo si invertiranno le settimane e così a seguire.
Le vacanze pasquali saranno invece ogni anno alternate. Nel 2026 le Per_1 trascorrerà con la mamma, l'anno successivo con il papà e così via.
Entrambi i genitori si impegnano ad essere presenti il giorno del compleanno della figlia.
Con riferimento alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due Per_1 settimane non consecutive nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra le parti, entro l'1 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia e decideranno assieme l'iscrizione e la frequentazione di eventuali centri estivi o vacanze studio.
d) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto della figlia nei periodi di rispettiva coabitazione. Per_1
Tutte le spese di carattere straordinario, escluse le vacanze e i viaggi che Per_1 farà con la madre, saranno invece poste interamente a carico del sig.
[...] dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la Parte_2 relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti danno sin d'ora atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e/o urgenti e le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
Per la definizione e classificazione delle spese “ordinarie” e “straordinarie” si rinvia al protocollo di intesa del Tribunale di Treviso, che le parti confermano di conoscere. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel mantenimento ordinario diretto, le seguenti spese:
- Mediche e sanitarie: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- : costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, Controparte_1 formativi e ricreativi) oltre all'acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby sitter).
e) I genitori rimarranno obbligati a provvedere ai predetti contributi economici nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con loro e non sarà economicamente indipendente.
f) I genitori si impegnano altresì reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
g) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo inoltre che ciascuno possa inserire la figlia nel Per_1 proprio passaporto.
h) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle condizioni sopra esposte, che accettano e sottoscrivono”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Pesci Presidente rel. dott.ssa Marina Righi giudice dott.ssa Giulia Civiero giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale iscritta al RG. n. 4976/2025, promossa da
(c.f. ), nato/a a EV (TV), l' Parte_1 C.F._1 8/07/1980
e
(c.f. , nato/a a EV Parte_2 C.F._2 (TV), il 31/01/1970
entrambi con l'avv. GUIDO SARTORATO e l'avv. GIOVANNA TONELLO
RICORRENTI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso delL'8/08/2025, e Parte_1 [...]
premesso: di avere intrattenuto una convivenza more uxorio e Parte_2 di essere genitori di nata il [...], riconosciutA Persona_1 da entrambi;
di avere interrotto la convivenza a far data dal mese di settembre 2025 – hanno manifestato la comune volontà di disciplinare l'affidamento, il collocamento ed il mantenimento della figlia alle condizioni ivi indicate.
Con le note ex art. 127ter cpc. depositate in sostituzione dell'udienza del 1.10.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, le parti hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento delle domande.
*** *** ***
Ritiene il Collegio che le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento indicate in ricorso siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la situazione logistica ed economica delle parti;
in particolare che:
- quanto al regime di affidamento, non vi siano ragioni per discostarsi da quello condiviso;
- il concordato collocamento paritario della minore, allo stato, sia compatibile con l'età e le esigenze della medesima;
inoltre, adeguato ad assicurare l'effettiva bigenitorialità;
- relativamente al mantenimento, sia congruo che ciascun genitore provveda al mantenimento ordinario diretto, e che il sostenga le spese Parte_2 straordinarie, come concordato;
- del pari, le ulteriori condizioni previste siano rispondenti all'interesse della minore e compatibili con la condizione reddituale e patrimoniale dei ricorrenti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto proposto da e Parte_1 [...] per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità Parte_2 genitoriale, così provvede secondo la comune volontà delle parti:
“a) Affido della figlia minore ad entrambi i genitori, secondo le Persona_1 disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica della stessa presso l'attuale abitazione familiare in Treviso (TV) Via G. Verga n. 1.
Per l'effetto di quanto sopra le decisioni più importanti nell'interesse della figlia, relative all'educazione, alla formazione scolastica e alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati su tutte le questioni relative a . Per_1
Entrambi avranno diritto di esercitare la potestà separata sulla figlia per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La signora avrà la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di trasferire Parte_1 altrove la propria residenza anagrafica e quella della figlia, purché ciò non limiti il diritto di visita del padre e dandogliene notizia con congruo preavviso.
b) vivrà a periodi alterni nelle abitazioni della madre e del padre, con i Per_1 quali trascorrerà tempo equivalente.
In particolare, durante l'anno scolastico nel corso della settimana la signora terrà con sé la figlia il lunedì e il martedì, mentre il sig. terrà Parte_1 Parte_2 con sé la figlia il mercoledì e il giovedì; a fine settimana alternati starà con Per_1 il papà e con la mamma dal venerdì pomeriggio, indicativamente dalle ore 18:00, fino alla domenica sera dopo cena, indicativamente fino alle ore 21:00.
Ulteriori o diversi periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia, nonché nel rispetto delle volontà della stessa.
c) Per quanto concerne le festività natalizie (dalla fine delle lezioni scolastiche all'Epifania), le festività pasquali (dalla fine delle lezioni scolastiche alla sera di
Pasquetta) e i ponti infra-annuali vi sarà condivisione e alternanza tra i genitori su base annuale.
Più precisamente, le festività natalizie saranno condivise. trascorrerà la Per_1 prima settimana delle vacanze natalizie del 2025, dalla fine delle lezioni scolastiche al 31 dicembre, con la mamma, mentre la seconda settimana, dall'1 gennaio 2026 all'Epifania, con il papà. L'anno successivo si invertiranno le settimane e così a seguire.
Le vacanze pasquali saranno invece ogni anno alternate. Nel 2026 le Per_1 trascorrerà con la mamma, l'anno successivo con il papà e così via.
Entrambi i genitori si impegnano ad essere presenti il giorno del compleanno della figlia.
Con riferimento alle vacanze estive, trascorrerà con ciascun genitore due Per_1 settimane non consecutive nel periodo compreso tra i mesi di giugno e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra le parti, entro l'1 giugno di ogni anno, tenuto conto anche delle esigenze lavorative dei genitori.
I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno la figlia e decideranno assieme l'iscrizione e la frequentazione di eventuali centri estivi o vacanze studio.
d) Ciascun genitore provvederà al mantenimento ordinario diretto della figlia nei periodi di rispettiva coabitazione. Per_1
Tutte le spese di carattere straordinario, escluse le vacanze e i viaggi che Per_1 farà con la madre, saranno invece poste interamente a carico del sig.
[...] dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la Parte_2 relativa spesa.
In particolare, i ricorrenti danno sin d'ora atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e/o urgenti e le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni).
Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa.
Per la definizione e classificazione delle spese “ordinarie” e “straordinarie” si rinvia al protocollo di intesa del Tribunale di Treviso, che le parti confermano di conoscere. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nel mantenimento ordinario diretto, le seguenti spese:
- Mediche e sanitarie: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche, in ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
- Scolastiche: rette scolastiche (anche per prescuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
- : costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, Controparte_1 formativi e ricreativi) oltre all'acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi- vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
- Spese di custodia del minorenne (baby sitter).
e) I genitori rimarranno obbligati a provvedere ai predetti contributi economici nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con loro e non sarà economicamente indipendente.
f) I genitori si impegnano altresì reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
g) Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo inoltre che ciascuno possa inserire la figlia nel Per_1 proprio passaporto.
h) I ricorrenti si dichiarano entrambi soddisfatti delle condizioni sopra esposte, che accettano e sottoscrivono”;
1) DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
2) SPESE di lite compensate. Così deciso nella camera di consiglio del 6/10/2025
Il Presidente est. dott.ssa Alessandra Pesci