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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/05/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 14056/2023 promossa da:
, in persona dei Parte_1
Commissari, con il patrocinio dell'avv. EUGENIO MINGOIA, elettivamente domiciliata in
Roma, Piazza Giuseppe Mazzini n. 8, presso il difensore
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. CIRO PASQUALE LENTI, elettivamente domiciliata in
Cosenza, Via Panebianco n. 682, presso il difensore
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia la a, contrariis rejectis, − accertare e dichiarare inefficaci nei confronti della CP_2
massa dei creditori della Controparte_3
e, per l'effetto, revocare ex art. 67, primo comma n. 2 del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e
[...] con l'art. 49 del D.Lgs. n. 270 del 1999, i pagamenti a favore della Controparte_1
con sede in Cosenza (CS), Via Anna Morrone n. 14 P.IVA ( )
[...] P.IVA_1
pagina 1 di 10 effettuati dalla nella misura di € 698.714,43, ovvero dell'importo Controparte_4 maggiore o minore ritenuto di giustizia;
− di conseguenza, condannare la
[...]
a pagare, in favore della Controparte_1 Parte_1
in persona dei Commissari Straordinari, la somma di euro 698.714,43
[...]
ovvero, della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e danno da svalutazione;
− in via alternativa: accertare e dichiarare l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori della Controparte_3
e, per l'effetto, revocare ex art. 67, secondo comma del R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e
[...] con l'art. 49 del D.Lgs. n. 270 del 1999, i pagamenti a favore della Controparte_1
con sede in Cosenza (CS), Via Anna Morrone n. 14 P.IVA ( )
[...] P.IVA_1 effettuati dalla nella misura di € 237.038,01, ovvero dell'importo Controparte_4 maggiore o minore ritenuto di giustizia e per l'effetto condannare la Controparte_5
a pagare, in favore della
[...] Parte_1
in persona dei Commissari Straordinari, la somma di euro 237.038,01
[...]
ovvero, della somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia, con interessi e danno da svalutazione. In via istruttoria: - disporre la consulenza tecnica d'ufficio sui quesiti che saranno meglio definiti in corso di causa. Con riserva di articolare prove istruttorie e di escutere testi.”
Parte convenuta
“Voglia l'On.le Tribunale adito, rigettata e respinta ogni contraria istanza, così provvedere:
IN VIA PRELIMINARE
1. accogliere l'eccezione di insussistenza della titolarità del credito che ha dato origine all'azione revocatoria per come tale dichiarare inammissibile/infondata la domanda;
2. quale subordina alla preliminare: accogliere l'eccezione di prescrizione triennale considerando quale dies a quo la data di deposito della sentenza che ha dichiarato l'insolvenza dell'attrice.
NEL MERITO
Rigettare l'avversa domanda di controparte per mancanza dei requisiti sia soggettivi che oggettivi per come precisato nella comparsa di costituzione nonché nelle memorie successive. Si fa all'uopo rilevare come lo stesso CTU abbia riconosciuto che i pagamenti effettuati fossero relativi a servizi pagati nell'esercizio dell'attività di impresa, rientranti, cioè, tra quelli di cui all'art. 67 comma 3 Lett. a della Legge fallimentare, vale a dire servizi pagina 2 di 10 necessari per dare adempimento ai contratti di appalto da quest'ultima stipulati quale ditta appaltatrice, consentendogli, così, di incassare per lungo tempo il relativo corrispettivo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi ex art. 93 cpc”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Controparte_3
conveniva in giudizio
[...] CP_3 Controparte_1
( esponendo: di aver sottoscritto in data 12.12.2014 con l' CP_1 Controparte_4
(“NI”) un ordinativo principale di fornitura, nel quale si premetteva che, in data
14.12.2012, era stata stipulata una convenzione tra la Consip s.p.a. e per CP_3
l'affidamento del servizio di Facility Management per immobili adibiti prevalentemente ad uso ufficio in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni;
che per l'esecuzione delle lavorazioni aveva sottoscritto con la un contratto di subappalto in data CP_3 CP_1
14.01.2015; cha dal 2019 la riceveva pagamenti diretti da NI;
che, a seguito di CP_1
una grave crisi finanziaria, era stata dichiarata in stato di insolvenza con CP_3
sentenza del 04.02.2020; che in data 21.01.2021 veniva approvato con decreto il programma di cessione dei complessi aziendali.
Chiedeva, pertanto, la revoca ai sensi dell'art. 67 co. 1, n. 2 L.F. dei pagamenti ricevuti da parte convenuta per complessivi € 698.714,43 o, in subordine, ex art. 67, co. 2 L.F., per complessivi € 237.038,01 in quanto, sulla base della prospettazione dei fatti avanzata da parte attrice, tali pagamenti erano stati effettuati attraverso mezzi anomali e nel c.d. periodo sospetto, cioè quando la parte convenuta era già a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava l'attrice.
1.2. Si costituiva contestando la sussistenza dei presupposti per l'azione revocatoria CP_1
fallimentare ex adverso esperita.
In particolare: eccepiva l'insussistenza della titolarità del credito avendo ceduto i CP_3
suoi crediti relativi al contratto di appalto con NI;
in subordine, eccepiva la prescrizione dell'azione con istanza di rimessione alla Corte Costituzionale di questione incidentale di costituzionalità; evidenziava, inoltre, che parte attrice non aveva fornito alcuna prova sui presupposti essenziali per l'accoglimento dell'azione revocatoria esperita e che non vi era stata alcuna anomalia nella modalità di pagamento in quanto la stazione appaltante (NI) aveva effettuato i pagamenti diretti in modo assolutamente normale quale ente committente ex art. 105 co. 13 Codice degli Appalti;
eccepiva, infine, l'esenzione prevista dall'art. 67
pagina 3 di 10 comma 3 L.F. atteso che i pagamenti effettuati dall' erano avvenuti nell'esercizio CP_4 dell'attività d'impresa nei termini d'uso.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.3. Esperita CTU, con ordinanza del 14.11.2024 la causa veniva trattenuta a decisione ex art. 189 c.p.c.
*******
2.1. In via preliminare, si rileva l'infondatezza dell'eccezione formulata da parte convenuta relativa all'insussistenza della titolarità del credito, per essere lo stesso stato ceduto da a dalla documentazione di causa emerge, CP_3 CP_6 Parte_2 all'opposto, lo scioglimento da parte dell'Amministrazione Straordinaria di tutte le cessioni dei crediti effettuati da ex art. 50 D.lgs. 270/1999 (cfr. doc. 6 parte convenuta). CP_3
A ciò si aggiunga che parte attrice, in sede di terza memoria ex art. 171 ter c.p.c., ha prodotto a prova contraria, sub doc. A, la comunicazione dello scioglimento del contratto di cessione da parte dei commissari giudiziali di . CP_3
Né, da ultimo, vi è prova di alcun pagamento oggetto della presente revocatoria avvenuto nei confronti della cessionaria.
Per tali ragioni, tale eccezione deve essere rigettata.
Sempre in via preliminare, l'eccezione di prescrizione formulata da parte convenuta è manifestatamente infondata.
L'art 69 bis comma 1 L.F. disciplina il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione revocatoria fallimentare stabilendo che la stessa si prescrive in tre anni dalla dichiarazione di fallimento e, in ogni caso, decade dopo cinque anni dal compimento dell'atto impugnato.
Sul punto, si richiama il condivisibile orientamento della Suprema Corte secondo cui, proprio in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria, “il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione revocatoria da parte di una società in amministrazione straordinaria decorre dal momento dell'approvazione del programma di cessione dei beni aziendali e non dalla nomina del , come, invece, avveniva in base alla precedente Parte_3
disciplina di cui alla l. n. 95 del 1979, poiché l'art. 49 del d.lgs. n. 270 del 1999, nel disporre che l'azione revocatoria fallimentare può essere proposta dal Parte_3
"soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali", prevede l'avveramento di una specifica condizione per l'esercizio dell'azione” (Cfr.
Cass. n. 35272/2023; Cass. n. 31194/2018; Cass. n. 21516/2017).
pagina 4 di 10 Nel caso che ci occupa, l'approvazione del programma di cessione dei complessi aziendali di
è stata effettuata in data 21.01.2021 mentre l'atto di citazione è stato notificato a CP_3
mezzo pec il 20.07.2023.
Alla luce di tali considerazioni, ne deriva che il termine decadenziale ex art. 69 bis L.F. non è spirato e che, pertanto, la presente azione revocatoria è certamente procedibile.
La questione di legittimità costituzionale sollevata dalla convenuta appare manifestamente infondata e generica, non ravvisandosi nell'art. 49 del D.Lgs. n. 270/1999 alcuna violazione dei principi dettati dall'art. 3 della Costituzione.
2.2. Venendo al merito, va premesso che ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 270 del 1999 cit., avente ad oggetto le azioni revocatorie all'interno della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, “1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento. 2.
I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza. Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.”
Nel caso di specie, l'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stata rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 20.01.2021
(cfr. doc. 3 parte attrice).
2.3. La convenuta ha innanzitutto eccepito l'esenzione ex art. 67, comma 3, lett. a) L.F., evidenziando come i pagamenti fossero avvenuti nei “termini d'uso”.
In particolare, secondo la pagamenti effettuati dalla Unical non sarebbero revocabili in CP_1
quanto afferenti attività di impresa, cioè relativi a una fornitura continuativa di servizi di manutenzione per conto di , necessari per consentire all'attrice la prosecuzione CP_3 del suo rapporto con l'Università committente.
Le argomentazioni della convenuta non sono fondate.
Sul punto, la giurisprudenza della Suprema Corte ha affermato che “costituiscono pagamenti nei termini d'uso, ai sensi dell'art. 67, comma 3, lett. a) l. fall., quelli che sono stati eseguiti ed accettati, anche per comportamenti di fatto, con modalità diverse da quelle pattiziamente convenute tra le parti, nell'ambito di plurimi adempimenti, tali da far ritenere instaurata una prassi anteriore ai pagamenti oggetto di revocatoria, adeguatamente consolidata e stabile”;
pagina 5 di 10 per aversi un “uso negoziale” pertinente allo specifico rapporto è dunque necessario che la prassi sia iniziata e si sia consolidata in epoca anteriore al periodo sospetto (cfr. Cass.
11.1.2022 n. 608).
Nella fattispecie, la convenuta non ha provato, né offerto di provare, che i pagamenti diretti di
NI a ossero una prassi invalsa e consolidata anche prima del periodo sospetto;
CP_1
non solo, dal contratto di subappalto risulta esattamente il contrario, e cioè che al pagamento dei subappaltatori dovesse provvedere l'appaltatrice, circostanza che conferma lo sviamento rispetto alla normalità dei rapporti tra le parti
2.4. L'attrice ha invocato l'art. 67, comma primo, della Legge Fallimentare, in forza del quale sono revocati “salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro
o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Nella fattispecie, come accertato in sede di CTU (cfr. pag. 14 CTU), i pagamenti sono avvenuti nel c.d. periodo sospetto, essendo stati effettuati in data 15.02.2019, 06.06.2019,
12.06.2019, 01.08.2019, 11.10.2019, 28.11.2019 e 28.01.2020, cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza della società debitrice, avvenuta in data 04.02.2020.
Non sussistono tuttavia i presupposti che integrano la fattispecie di cui all'art. 67, comma 1,
L.F.
Deve infatti ritenersi che, contrariamente a quanto sostenuto da parte attrice, i pagamenti oggetto di causa eseguiti dal committente NI direttamente alla società subappaltatrice convenuta non possano qualificarsi come anormali.
Il pagamento diretto del committente al subappaltatore è infatti espressamente previsto dall'art. 118, comma 3, D.lgs. 163/2006, vigente ratione temporis, il quale stabilisce che “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o pagina 6 di 10 dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento”.
Non solo, dunque, nei rapporti con la P.A. il pagamento diretto, in quanto già consentito dal previgente Codice degli Appalti, non può ritenersi mezzo anomalo di pagamento, ma va altresì osservato come parte convenuta abbia prodotto il Capitolato Tecnico al Bando di gara
(Allegato 5), il quale, al punto 5.5.5.4 “Subappalto”, stabiliva che: “In tale sezione il Fornitore, qualora voglia avvalersi del subappalto e sempre che abbia rispettato, in sede di gara, le prescrizioni previste dal Disciplinare di gara, deve indicare le prestazioni che intende subappaltare per lo specifico Ordinativo, i nominativi delle società a cui intende affidare i servizi, con i relativi importi e l'attestazione della sussistenza di tutte le condizioni definite ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e specificate nella Convenzione.” (cfr. doc.
7b, pag. 42, parte convenuta).
Preme, peraltro, osservare come anche l'ordinativo di fornitura, prodotto dalla stessa parte attrice al doc. 4, richiami in premessa la stipula della convenzione tra Consip s.p.a. e per l'affidamento dei Servizi di Facility Mangaement per immobili adibiti CP_3
prevalentemente ad uso ufficio, in uso a qualsiasi titolo alle pubbliche amministrazioni.
Inoltre, attesa la mancata produzione del contratto di appalto, non è possibile stabilire se le parti (committente NI e appaltatore ) avessero stabilito di non applicare l'art CP_3
118 D.lgs. 163/2006 vigente ratione temporis e quindi di non prevedere il pagamento diretto al subappaltatore all'avverarsi di determinate condizioni.
Va infine osservato come il richiamo, da parte dell'attrice, alla pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite n. 5685/2020 non appaia dirimente, non essendo in questione, nella presente sede, la prededuzione del credito del subappaltatore, bensì la valutazione in ordine all'anomalia dei pagamenti.
Alla luce delle considerazioni svolte, la domanda di revoca ex art. 67, comma 1, L.F. non è fondata e non può essere accolta.
2.5. Ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., sono altresì revocati “se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Nel caso di specie, si rileva che solo i pagamenti effettuati in data 11.10.2019, 28.11.2019 e
28.01.2020, per un importo totale di € 237.038,01, sono avvenuti nel c.d. periodo sospetto, cioè nei sei mesi anteriori alla dichiarazione di insolvenza di del 04.02.2020. CP_3
pagina 7 di 10 In relazione alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza, la giurisprudenza della
Suprema Corte ha affermato che “In tema di elemento soggettivo dell'azione revocatoria proposta L. Fall., ex art. 67, comma 2, la "scientia decoctionis" in capo al terzo è oggetto di apprezzamento del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivato, potendosi formare il relativo convincimento anche attraverso il ricorso alla presunzione, alla luce del parametro della comune prudenza ed avvedutezza e della normale ed ordinaria diligenza, con rilevanza peculiare della condizione professionale dell'accipiens; ne consegue che la misura della predetta diligenza va riferita alla categoria di appartenenza del terzo ed all'onere di informazione tipico del settore di operatività”(Cass. n. 2557/2008); peraltro, “la conoscenza dello stato d'insolvenza dell'imprenditore da parte del terzo contraente deve essere effettiva e non meramente potenziale, assumendo rilievo non già la semplice conoscibilità oggettiva ed astratta delle condizioni economiche dall'imprenditore, bensì la concreta situazione psicologica del terzo al momento della stipula dell'atto impugnato, la quale può essere desunta anche da semplici indizi, aventi l'efficacia probatoria delle presunzioni semplici” (Cass. n. 10208/2007).
Ciò premesso, parte attrice ha fornito elementi sufficienti a provare come, nel momento in cui venivano effettuati i pagamenti, vi fossero circostanze tali da far ritenere a che CP_1
non si trovasse in una situazione normale di esercizio di impresa. CP_3
Dalla documentazione versata in atti emerge in primo luogo come nell'istanza di ammissione al passivo effettuata da la stessa affermasse chiaramente “che, successivamente CP_1 all'esecuzione delle opere oggetto di commissione la società [Manital], ritrovandosi già in gravi difficoltà economiche, non adempiva al pagamento delle spettanze maturate dalla CP_1
per le opere svolte;
[…] - che, pertanto, la Manital risulta oggi creditrice della
[...] CP_1 per la complessiva somma di € 7.370,24, documentata dalla fattura n. 20E del 20.03.2019; - che, il pagamento diretto delle suddette somme è stato prospettato all'Ente Pubblico appaltante Regione Calabria in surroga-delega della sub appaltante (ai sensi dell'art. 105 del
Cod. App.), senza però ricevere alcun concreto riscontro” (cfr. doc. 7 parte attrice).
A fronte di ciò, appare evidente che parte convenuta avesse effettivamente contezza della situazione di decozione in cui versava già al 20.03.2019, data della fattura citata, CP_3
per la quale aveva prospettato alla committente il pagamento diretto;
è così pienamente rispettato l'arco temporale di conoscenza, essendo i pagamenti di ottobre 2019, novembre
2019 e gennaio 2020 successivi a tale data.
pagina 8 di 10 Inoltre, parte attrice ha prodotto diversi articoli di stampa, in particolare di testate locali della
, ove ha sede la società convenuta, risalenti al giugno-agosto 2019, da cui emerge CP_4
chiaramente la crisi finanziaria che stava investendo . CP_3
Deve pertanto ritenersi che vi siano elementi sufficienti per poter affermare la sussistenza dell'elemento soggettivo della scientia decoctionis in capo alla convenuta.
In conclusione, si ritiene che i sintomi del dissesto economico di fossero CP_3 conosciuti alla convenuta e per tale motivo la domanda attorea di revoca, ai sensi dell'art. 67 comma 2 L.F., dei pagamenti effettuati da NI deve essere accolta limitatamente all'importo di € 237.038,01, oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo (cfr. Cass. n. 61/2023).
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte attrice trattandosi di debito di valuta e dovendosi fare applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui “il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. n.
5965/2022); nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.
3. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo sulla base del decisum, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n.147/2022 per le cause di valore ricompreso tra € 52.001,00 ed € 260.000,00, ridotte le fasi istruttoria e decisionale, in considerazione dell'attività svolta.
Le spese di CTU, già provvisoriamente liquidate in corso di causa, vanno poste definitivamente a carico della convenuta in ragione della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara l'inefficacia dei pagamenti di € 76.615,94, di € 135.155,82 e di € 25.266,25 eseguiti dall' in favore di Controparte_4 Controparte_1
rispettivamente in data 11.10.2019, 28.11.2019 e 28.01.2020;
pagina 9 di 10 condanna a restituire a Controparte_1 [...]
la somma di € 237.038,01, oltre interessi moratori ex art. 1284, Controparte_3
IV comma, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo;
respinge le restanti domande revocatorie formulate da parte attrice;
condanna a rimborsare a Controparte_1 [...]
le spese di lite, che si liquidano in € 10.000,00 per compenso, Controparte_3
oltre anticipazioni per contributo unificato e marca, 15,00% rimborso spese generali, CPA ed
IVA come per legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico esclusivo di Controparte_1
nei soli rapporti interni tra le parti.
[...]
Così deciso in Torino, in data 28.5.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
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