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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5358/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 492/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore – opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Califano Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Raffaella Di Mauro
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notificazione in data 21.07,2016 e notificato all'appellato in data 08.08.2016, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 492/2016 del Giudice di Pace di resa nel giudizio Controparte_1
R.G. N. 6888/2015, depositata in data 25/1/2016, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'appellante per l'annullamento del verbale di accertamento n. 02947B notificatogli in data 28.08.2015, che aveva accertato che il giorno 10.06.2015, alle ore 10:40 il conducente dell'autoveicolo Mercedes, tg. CY432VA, aveva violato l'art. 157 co. 6 e co. 8 del C.d.S. poiché sostava in zona disco orario senza azionarlo, verbale redatto in data 10.06.2015. A motivi di appello deduceva l'erroneità della decisione, atteso che aveva provato di aver corrisposto il pagamento del sopracitato verbale di accertamento -in misura ridotta- di euro 28,70 entro i cinque giorni dalla commissione dell'infrazione, ossia il giorno11.06.2015 e di aver chiesto in autotutela all'ente convenuto, mediante lettera del 10.09.2015 protocollata presso il Comune di Controparte_1
al n. 45384, di annullare la sanzione amministrativa, senza che l'ente avesse provveduto a rispondere all'istanza, provvedendo a notificare il verbale di accertamento. Deduceva in particolare che erroneamente il Giudice di Pace aveva motivato che il avrebbe dovuto richiedere all'autorità giudiziaria non Parte_1
l'invalidità del verbale già pagato, ma il risarcimento del danno o la restituzione della somma pagata.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva la tardività Controparte_1
dell'appello, atteso che la sentenza impugnata era stata depositata in data
25/1/2016 a fronte dell'atto di appello notificato dall'ufficiale giudiziario in data
8/8/2016. Eccepiva l'inammissibilità dell'appello anche perché redatto in violazione dell'art. 342 c.pc. Nel merito deduceva la correttezza in fatto e in diritto della motivazione dell'impugnata sentenza, atteso che con l'articolo 204-bis, comma primo del codice della strada, introdotto dal decreto legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, fu introdotto nel nostro ordinamento un limite alla possibilità, pur costituzionalmente garantita, di ricorrere all'autorità giurisdizionale per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Chiedeva pertanto dichiararsi inammissibile l'appello e in subordine rigettarlo nel merito.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato. Preliminarmente va rilevato che l'appello, proposto con atto di citazione, risulta tempestivamente spedito in data 21.07.2016 per la notificazione, quindi entro il termine di sei mesi dal deposito dell'impugnata sentenza. Per il notificante vale infatti, per il noto principio della scissione dei tempi di notifica, la data della consegna all'ufficiale giudiziario.
Riguardo alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., va rilevato che l'appellante ha in modo sufficiente indicato le parti della sentenza da censurare e i relativi motivi, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo.
Nel merito, effettivamente con l'articolo 204-bis, comma primo del codice della strada, introdotto dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, fu introdotto nel nostro ordinamento un limite alla possibilità di impugnare il verbale di contravvenzione stradale nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
In effetti l'appellante ebbe a fare opposizione allorchè gli venne notificato il verbale di accertamento di contravvenzione, in quanto aveva pagato la sanzione in misura ridotta di euro 28,70 il giorno dopo la commessa infrazione, cosa non contestata dal . Probabilmente il , avendo Controparte_1 Parte_1
pagato subito e avendo chiesto in autotutela all'ente convenuto, mediante lettera del 10.09.2015, di annullare la sanzione amministrativa, ebbe a ritenere che l'appellato non avesse preso atto del pagamento e volesse proseguire oltre nella procedura di riscossione della sanzione nella misura non ridotta, non avendo ricevuto risposta alla istanza di autotutela.
L'appellante, quindi, ebbe ingiustificatamente a preoccuparsi troppo della mancata risposta all'istanza di autotutela e alla notifica del verbale di accertamento, in quanto, seppure in futuro avesse ricevuto un'ordinanza ingiunzione, comunque avrebbe ottenuto l'annullamento della stessa per avvenuto tempestivo pagamento in forma ridotta.
Per tali motivi sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese anche della fase di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
2) Compensa tra le parti le spese della presente fase di appello.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato in favore dell'Erario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10.05.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 5358/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza n. 492/2016 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore – opposizione ad ordinanza ingiunzione
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Salvatore Califano Parte_1
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1
Raffaella Di Mauro
APPELLATO
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 04.12.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione spedito per la notificazione in data 21.07,2016 e notificato all'appellato in data 08.08.2016, proponeva appello avverso la Parte_1
sentenza n. 492/2016 del Giudice di Pace di resa nel giudizio Controparte_1
R.G. N. 6888/2015, depositata in data 25/1/2016, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso proposto dall'appellante per l'annullamento del verbale di accertamento n. 02947B notificatogli in data 28.08.2015, che aveva accertato che il giorno 10.06.2015, alle ore 10:40 il conducente dell'autoveicolo Mercedes, tg. CY432VA, aveva violato l'art. 157 co. 6 e co. 8 del C.d.S. poiché sostava in zona disco orario senza azionarlo, verbale redatto in data 10.06.2015. A motivi di appello deduceva l'erroneità della decisione, atteso che aveva provato di aver corrisposto il pagamento del sopracitato verbale di accertamento -in misura ridotta- di euro 28,70 entro i cinque giorni dalla commissione dell'infrazione, ossia il giorno11.06.2015 e di aver chiesto in autotutela all'ente convenuto, mediante lettera del 10.09.2015 protocollata presso il Comune di Controparte_1
al n. 45384, di annullare la sanzione amministrativa, senza che l'ente avesse provveduto a rispondere all'istanza, provvedendo a notificare il verbale di accertamento. Deduceva in particolare che erroneamente il Giudice di Pace aveva motivato che il avrebbe dovuto richiedere all'autorità giudiziaria non Parte_1
l'invalidità del verbale già pagato, ma il risarcimento del danno o la restituzione della somma pagata.
Costituitosi in giudizio, il eccepiva la tardività Controparte_1
dell'appello, atteso che la sentenza impugnata era stata depositata in data
25/1/2016 a fronte dell'atto di appello notificato dall'ufficiale giudiziario in data
8/8/2016. Eccepiva l'inammissibilità dell'appello anche perché redatto in violazione dell'art. 342 c.pc. Nel merito deduceva la correttezza in fatto e in diritto della motivazione dell'impugnata sentenza, atteso che con l'articolo 204-bis, comma primo del codice della strada, introdotto dal decreto legge 27 giugno 2003,
n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, fu introdotto nel nostro ordinamento un limite alla possibilità, pur costituzionalmente garantita, di ricorrere all'autorità giurisdizionale per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, qualora sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta. Chiedeva pertanto dichiararsi inammissibile l'appello e in subordine rigettarlo nel merito.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato. Preliminarmente va rilevato che l'appello, proposto con atto di citazione, risulta tempestivamente spedito in data 21.07.2016 per la notificazione, quindi entro il termine di sei mesi dal deposito dell'impugnata sentenza. Per il notificante vale infatti, per il noto principio della scissione dei tempi di notifica, la data della consegna all'ufficiale giudiziario.
Riguardo alla violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c., va rilevato che l'appellante ha in modo sufficiente indicato le parti della sentenza da censurare e i relativi motivi, tanto è vero che l'appellato si è difeso in modo completo.
Nel merito, effettivamente con l'articolo 204-bis, comma primo del codice della strada, introdotto dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1 agosto 2003, n. 214, fu introdotto nel nostro ordinamento un limite alla possibilità di impugnare il verbale di contravvenzione stradale nel caso di pagamento della sanzione in misura ridotta.
In effetti l'appellante ebbe a fare opposizione allorchè gli venne notificato il verbale di accertamento di contravvenzione, in quanto aveva pagato la sanzione in misura ridotta di euro 28,70 il giorno dopo la commessa infrazione, cosa non contestata dal . Probabilmente il , avendo Controparte_1 Parte_1
pagato subito e avendo chiesto in autotutela all'ente convenuto, mediante lettera del 10.09.2015, di annullare la sanzione amministrativa, ebbe a ritenere che l'appellato non avesse preso atto del pagamento e volesse proseguire oltre nella procedura di riscossione della sanzione nella misura non ridotta, non avendo ricevuto risposta alla istanza di autotutela.
L'appellante, quindi, ebbe ingiustificatamente a preoccuparsi troppo della mancata risposta all'istanza di autotutela e alla notifica del verbale di accertamento, in quanto, seppure in futuro avesse ricevuto un'ordinanza ingiunzione, comunque avrebbe ottenuto l'annullamento della stessa per avvenuto tempestivo pagamento in forma ridotta.
Per tali motivi sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese anche della fase di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza.
2) Compensa tra le parti le spese della presente fase di appello.
3) Dichiara sussistenti i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari al contributo unificato in favore dell'Erario.
Così deciso in Nocera Inferiore il 10.05.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo