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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/06/2025, n. 3202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3202 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3391/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GHEZZE PAOLO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ), con l'avv. BOTTECCHIA CP_1 C.F._2
BARBARA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 4.12.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023, ha agito nei confronti CP_1
del fratello ai sensi dell'art. 616 c.p.c. opponendosi all'esecuzione n. RG Parte_1
571/2016, promossa nei suoi confronti dal convenuto ai sensi dell'art. 2929bis c.c., in quanto avente ad oggetto un immobile costituito in fondo patrimoniale.
1 L'opponente, in particolare, ha sostenuto l'erroneità dell'esecuzione instaurata da controparte ai sensi dell'art. 2929 bis cpc, a fronte della estraneità del debito oggetto del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva ai bisogni familiari, in contrasto con quanto specificamente previsto dall'art. 170 c.c., nonché dell'assenza sia dei requisiti previsti dall'art. 2929 bis, comma 3, ultima parte, c.c., sia dell'interesse del procedente ad agire in sede esecutiva, trattandosi di somma destinata ad essere regolata nel giudizio di divisione dell'eredità paterna già pendente tra le odierne parti in causa.
Ha, pertanto, concluso chiedendo di accertarsi l'insussistenza del diritto della controparte di agire in via esecutiva sul compendio immobiliare catastalmente censito al CF del Comune
di Venezia, foglio 15, mappali 54 sub 9 e 10; di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
di condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 CP_1
comma 2 cpc.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto integrale delle domande di controparte, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
4.12.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Premesso che, con nota depositata in data 5.12.2024, parte opponente ha espressamente rinunciato alla domanda di condanna ex art. 96 comma 2 cpc, l'opposizione proposta da
è fondata e va accolta. Parte_1
Va, infatti, escluso il diritto di di procedere ad esecuzione forzata ai sensi CP_1
dell'art. 2929 bis cpc, per insussistenza dei presupposti di cui all'ultima parte del comma terzo della norma in questione.
2 L'art. 2740 c.c., dopo aver enunciato al primo comma che: “Il debitore risponde
dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, stabilisce nel comma successivo che: “Le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi
stabiliti dalla legge”.
Il fondo patrimoniale, previsto e disciplinato dagli articoli 167 e ss. c.c., rappresenta una delle ipotesi di limitazione di responsabilità alle quali fa riferimento il secondo comma dell'art. 2740 c.c..
Si tratta, come noto, della convenzione matrimoniale in virtù della quale determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito vengono “destinati a far fronte
ai bisogni della famiglia” (art. 167, 1° co., c.c.).
L'opponibilità del vincolo in questione discende dalla annotazione della convezione a margine dell'atto di matrimonio (cfr. Cass. S.U. 21658/2009: “La costituzione
del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162
cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto
comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a
margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai
sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al
difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o
equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti
della costituzione del fondo”).
Il vincolo di impignorabilità opera solo nei confronti di coloro che vantino crediti estranei ai “bisogni della famiglia” e che abbiano iscritto ipoteca o trascritto il pignoramento in un
3 momento successivo all'annotazione dell'atto costitutivo del fondo a margine dell'atto di matrimonio (cfr. Cass. n. 24332/2008: “La costituzione del fondo patrimoniale prevista
dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni
matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a
margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la
produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od
anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva
funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle
forme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione
del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che
intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene
pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ…. Allo stesso risultato si perviene quando il
pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata
iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore
il potere di espropriare il bene, "ex" art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli
successivi”).
I beni costituiti in fondo patrimoniale, dunque, possono essere espropriati da coloro che abbiano iscritto la loro ipoteca o trascritto il loro pignoramento prima dell'annotazione del vincolo a margine dell'atto di matrimonio, quale che sia la causa del loro diritto, oppure dopo l'annotazione del predetto vincolo, ma solo se il rapporto che ha originato il loro credito sia legato al soddisfacimento dei bisogni familiari del debitore (cfr. Cass.
21800/2019: “i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione
4 esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare
i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come
comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita
familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”).
Prima dell'introduzione dell'art. 2929 bis cc, tutti gli altri creditori avrebbero dovuto instaurare un'azione revocatoria per sentir dichiarare inefficace nei loro confronti il vincolo ed attendere il passaggio in giudicato della relativa sentenza prima di agire in sede esecutiva.
Con l'avvento della predetta norma, invece, il quadro è parzialmente cambiato, poiché è
stata prevista una forma speciale di esecuzione che, al ricorrere di determinate condizioni,
consente di espropriare dei beni vincolati ai sensi dell'art. 2741 c.c., senza dover previamente esperire un'azione revocatoria.
Il primo comma della norma in questione prevede, infatti, che “Il creditore che sia
pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di
alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto
a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo
esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza
dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data
in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al
creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole,
interviene nell'esecuzione da altri promossa.”.
5 Quindi, il creditore al quale il vincolo di cui agli artt. 167 e ss. sia opponibile, nel caso in cui l'atto dispositivo pregiudizievole sia a titolo gratuito ed il pignoramento venga trascritto entro un anno dalla data di trascrizione del vincolo stesso, anziché promuovere l'azione revocatoria, potrà agire direttamente in sede esecutiva.
Per garantire il diritto di difesa del debitore esecutato e di chiunque altro sia “interessato
alla conservazione del vincolo”, il comma 3 dell'art. 2929bis c.c. prevede che questi possano contrastare l'azione esecutiva, proponendo “le opposizioni all'esecuzione di cui al
titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei
presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del
creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato”.
Nel caso di specie, l'opponibilità al creditore del vincolo imposto con il fondo patrimoniale
è pacifica perché, da un lato, l'annotazione del vincolo a margine dell'atto di matrimonio è
stata eseguita l'11.2.2016, mentre il pignoramento è stato trascritto il 28.11.2016 e,
dall'altro, è incontestato che il credito portato dal titolo esecutivo azionato da CP_1
(decreto ingiuntivo n. 2871/2016) non attenga ai bisogni della famiglia di
[...] Pt_1
[...]
È altrettanto pacifico che ricorrano i presupposti indicati nel primo comma dell'art. 2929
bis c.c., ossia l'atto a titolo gratuito e la tempestività dell'azione.
Il primo requisito risulta dalla lettura del rogito costitutivo, atto n. 2927 rep. Notaio dott.
; il secondo, dal fatto che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato Persona_1
trascritto il 26.11.2015 e l'atto di pignoramento è stato trascritto il 28.11.2016, nel termine di 1 anno, prorogato di diritto ai sensi dell'articolo 155, comma 4, c.p.c.
6 L'opponente, tuttavia, già in fase di reclamo avverso il provvedimento del GE di rigetto della sospensiva, ha contestato che “l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del
creditore”.
Risulta per tabulas che e sono gli eredi con beneficio di inventario CP_1 Parte_1
del padre deceduto il 17.01.2015. Persona_2
Nella ricostruzione del compendio ereditario, è emerso che prima dell'apertura Pt_1
della successione, aveva prelevato dal conto corrente intestato al genitore un importo complessivo di euro 200.000,00.
Per recuperare all'eredità questo importo, aveva ottenuto dal Tribunale di CP_1
Venezia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 2871/2016), in forza del quale aveva in seguito avviato l'azione esecutiva oggetto del presente giudizio.
aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. chiedendo la Parte_1
sospensione della procedura esecutiva.
La sua istanza, originariamente rigettata dal GE, era stata invece poi accolta dal Collegio in sede di reclamo, con argomentazioni che in questa sede si condividono.
ha, infatti, agito in sede monitoria prima e in sede esecutiva poi, in qualità CP_1
di erede con beneficio di inventario del proprio padre a tutela dei creditori Persona_2
dell'eredità (cfr. titolo esecutivo, pagine 3 e 4: “ è interesse dell'eredità beneficiata e dei
creditori aver in restituzione tale somma prelevata da un conto caduto in successione”, e ancora “è interesse di nella sua qualità di erede beneficiato, ai sensi del CP_1
novellato art. 2929 bis c.c., ad esecuzione forzata sullo stesso trascrivendo il pignoramento
entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole (26.11.2015) in modo da poter
7 cominciare una liquidazione dell'attivo e proporre un piano di liquidazione dei debiti
ereditari”).
Tenuto conto che una delle caratteristiche dell'eredità beneficiata consiste nel fatto che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e quindi, a contrario, che i creditori del de cuius possono soddisfarsi solo sulla massa attiva ereditaria, è di tutta evidenza che, al fine di verificare se vi sia quel pregiudizio atto a legittimare ad esperire l'azione ex art. 2929 bis, occorra Parte_1
mettere a confronto l'attivo ereditario lasciato dal padre , senza tenere conto Per_2
dell'importo portato dal titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva contestata, e le passività ereditarie.
Solo laddove la massa ereditaria, come attualmente configurata, non sia sufficiente a pagare i debiti e sia, dunque, necessario recuperare l'importo percepito dal coerede per far Pt_1
fronte alle passività ereditarie, dovrà ritenersi giustificato nell'interesse del creditore il ricorso allo strumento previsto dall'art. 2929bis c.c..
Nel caso di specie, il pregiudizio in questione non pare concretamente configurabile.
L'opponente, già nella fase cautelare avanti al GE ed in allegato alla citazione, ha prodotto,
sub doc. 6, il rendiconto ex art. 709 c.c. dell'esecutore testamentario nominato da
[...]
l'avv. Fabio Lorenzoni, nel quale vengono ricostruite le masse ereditarie attiva e Per_2
passiva.
Il convenuto nella sua comparsa di costituzione non ha in alcun modo contestato il rendiconto dell'esecutore testamentario, salvo lamentarsi tardivamente - solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. - della produzione avversaria, adducendo
8 peraltro genericamente che: “Non si capisce perché la prova del passivo ereditario debba
essere dato dal verbale dell'esecutore testamentario e non da quello reso in sede di
accettazione beneficiata (doc. 2)”.
Chiarito ciò, si rileva che dal rendiconto dell'esecutore testamentario al 18.02.2016
risultavano una massa attiva di Euro 2.153.544,70 ed una massa passiva di Euro
664.628,47.
Va, peraltro, segnalato che uno dei più corposi debiti indicati nel rendiconto dell'esecutore testamentario (quello vantato da Unicredit) nel tempo è stato oggetto di una transazione che ne ha dimezzato il valore passando da Euro 451.644,00 ad Euro 222.642,69, giusta dichiarazione resa dalla cessionaria del credito ( intervenuta nel giudizio Controparte_2
di divisione ereditaria pendente tra i fratelli a mezzo della procuratrice Guber CP_1
Banca S.p.A.. Il fatto è pacificamente riconosciuto, dato che risulta documentato da entrambi i contendenti (vds. doc. 16 parte opponente e 3bis parte opposta).
Anche a voler considerare come effettivamente esistenti gli ulteriori debiti indicati nel rendiconto (ma anche nel verbale redatto avanti al Notaio e prodotto dall'opposto sub doc.
2 bis allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc), è indubbio che il compendio ereditario attivo sia più che sufficiente a coprire i debiti lasciati da e che, Persona_2
pertanto, nessun pregiudizio abbiano patito i creditori ereditari e, di riflesso, CP_1
in qualità di erede con beneficio di inventario, dal fatto che abbia
[...] Parte_1
destinato a fondo patrimoniale l'immobile oggetto dell'esecuzione n. RG 571/2016.
Tutti gli ulteriori motivi di opposizione devono ritenersi assorbiti.
9 Non possono, infine, trovare accoglimento le domande volte ad ottenere la liberazione dell'immobile e l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, trattandosi di provvedimenti di competenza del Giudice dell'esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa;
accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione CP_1
forzata ex art. 2929 bis cpc nei confronti di Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida in euro 8.384,00, di cui euro 518,00 per spese ed euro 7866,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Venezia, 23 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ivana Morandin ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da
(C.F. ), con l'avv. GHEZZE PAOLO Parte_1 C.F._1
Contro
(C.F. ), con l'avv. BOTTECCHIA CP_1 C.F._2
BARBARA
OGGETTO: Opposizione all'esecuzione (art. 615, 2' comma c.p.c.) immobiliare
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale d'udienza del 4.12.2024
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23.02.2023, ha agito nei confronti CP_1
del fratello ai sensi dell'art. 616 c.p.c. opponendosi all'esecuzione n. RG Parte_1
571/2016, promossa nei suoi confronti dal convenuto ai sensi dell'art. 2929bis c.c., in quanto avente ad oggetto un immobile costituito in fondo patrimoniale.
1 L'opponente, in particolare, ha sostenuto l'erroneità dell'esecuzione instaurata da controparte ai sensi dell'art. 2929 bis cpc, a fronte della estraneità del debito oggetto del decreto ingiuntivo azionato in via esecutiva ai bisogni familiari, in contrasto con quanto specificamente previsto dall'art. 170 c.c., nonché dell'assenza sia dei requisiti previsti dall'art. 2929 bis, comma 3, ultima parte, c.c., sia dell'interesse del procedente ad agire in sede esecutiva, trattandosi di somma destinata ad essere regolata nel giudizio di divisione dell'eredità paterna già pendente tra le odierne parti in causa.
Ha, pertanto, concluso chiedendo di accertarsi l'insussistenza del diritto della controparte di agire in via esecutiva sul compendio immobiliare catastalmente censito al CF del Comune
di Venezia, foglio 15, mappali 54 sub 9 e 10; di ordinare la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
di condannare al risarcimento dei danni ex art. 96 CP_1
comma 2 cpc.
Nel costituirsi in giudizio, il convenuto ha chiesto il rigetto integrale delle domande di controparte, sostenendo l'infondatezza dell'opposizione.
La causa, ritenuta di natura documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
4.12.2024, con concessione alle parti dei termini ex art. 190 cpc.
Premesso che, con nota depositata in data 5.12.2024, parte opponente ha espressamente rinunciato alla domanda di condanna ex art. 96 comma 2 cpc, l'opposizione proposta da
è fondata e va accolta. Parte_1
Va, infatti, escluso il diritto di di procedere ad esecuzione forzata ai sensi CP_1
dell'art. 2929 bis cpc, per insussistenza dei presupposti di cui all'ultima parte del comma terzo della norma in questione.
2 L'art. 2740 c.c., dopo aver enunciato al primo comma che: “Il debitore risponde
dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri”, stabilisce nel comma successivo che: “Le limitazioni di responsabilità non sono ammesse se non nei casi
stabiliti dalla legge”.
Il fondo patrimoniale, previsto e disciplinato dagli articoli 167 e ss. c.c., rappresenta una delle ipotesi di limitazione di responsabilità alle quali fa riferimento il secondo comma dell'art. 2740 c.c..
Si tratta, come noto, della convenzione matrimoniale in virtù della quale determinati beni immobili, mobili iscritti in pubblici registri o titoli di credito vengono “destinati a far fronte
ai bisogni della famiglia” (art. 167, 1° co., c.c.).
L'opponibilità del vincolo in questione discende dalla annotazione della convezione a margine dell'atto di matrimonio (cfr. Cass. S.U. 21658/2009: “La costituzione
del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 cod. civ. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162
cod. civ., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto
comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a
margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai
sensi dell'art. 2647 cod. civ., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al
difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o
equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti
della costituzione del fondo”).
Il vincolo di impignorabilità opera solo nei confronti di coloro che vantino crediti estranei ai “bisogni della famiglia” e che abbiano iscritto ipoteca o trascritto il pignoramento in un
3 momento successivo all'annotazione dell'atto costitutivo del fondo a margine dell'atto di matrimonio (cfr. Cass. n. 24332/2008: “La costituzione del fondo patrimoniale prevista
dall'art. 167 cod. civ., così come stabilito dall'art. 162 cod. civ. per tutte le convenzioni
matrimoniali, è opponibile ai terzi esclusivamente a partire dalla data dell'annotazione a
margine dell'atto di matrimonio nei registri dello stato civile, non potendosi retrodatare la
produzione degli effetti alla data di proposizione della domanda di annotazione od
anticiparli alla data della trascrizione effettuata ex art. 2647 cod. civ. ed avente l'esclusiva
funzione di pubblicità notizia. Pertanto, se il pignoramento immobiliare è eseguito, nelle
forme dell'art. 555 cod. proc. civ., prima dell'annotazione, la costituzione
del fondo patrimoniale non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e di quelli che
intervengono nell'esecuzione, sussistendo l'inefficacia degli atti di disposizione del bene
pignorato, prevista dall'art. 2913 cod. civ…. Allo stesso risultato si perviene quando il
pignoramento sia successivo all'annotazione, ma l'ipoteca (nella specie giudiziale) sia stata
iscritta precedentemente, in quanto con l'iscrizione sorge immediatamente per il creditore
il potere di espropriare il bene, "ex" art. 2808 cod. civ., con prevalenza rispetto ai vincoli
successivi”).
I beni costituiti in fondo patrimoniale, dunque, possono essere espropriati da coloro che abbiano iscritto la loro ipoteca o trascritto il loro pignoramento prima dell'annotazione del vincolo a margine dell'atto di matrimonio, quale che sia la causa del loro diritto, oppure dopo l'annotazione del predetto vincolo, ma solo se il rapporto che ha originato il loro credito sia legato al soddisfacimento dei bisogni familiari del debitore (cfr. Cass.
21800/2019: “i beni costituiti in fondo patrimoniale non potranno essere sottratti all'azione
4 esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi fosse quello di soddisfare
i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come
comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita
familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”).
Prima dell'introduzione dell'art. 2929 bis cc, tutti gli altri creditori avrebbero dovuto instaurare un'azione revocatoria per sentir dichiarare inefficace nei loro confronti il vincolo ed attendere il passaggio in giudicato della relativa sentenza prima di agire in sede esecutiva.
Con l'avvento della predetta norma, invece, il quadro è parzialmente cambiato, poiché è
stata prevista una forma speciale di esecuzione che, al ricorrere di determinate condizioni,
consente di espropriare dei beni vincolati ai sensi dell'art. 2741 c.c., senza dover previamente esperire un'azione revocatoria.
Il primo comma della norma in questione prevede, infatti, che “Il creditore che sia
pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di
alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto
a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo
esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza
dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data
in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al
creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole,
interviene nell'esecuzione da altri promossa.”.
5 Quindi, il creditore al quale il vincolo di cui agli artt. 167 e ss. sia opponibile, nel caso in cui l'atto dispositivo pregiudizievole sia a titolo gratuito ed il pignoramento venga trascritto entro un anno dalla data di trascrizione del vincolo stesso, anziché promuovere l'azione revocatoria, potrà agire direttamente in sede esecutiva.
Per garantire il diritto di difesa del debitore esecutato e di chiunque altro sia “interessato
alla conservazione del vincolo”, il comma 3 dell'art. 2929bis c.c. prevede che questi possano contrastare l'azione esecutiva, proponendo “le opposizioni all'esecuzione di cui al
titolo V del libro terzo del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei
presupposti di cui al primo comma o che l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del
creditore o che il debitore abbia avuto conoscenza del pregiudizio arrecato”.
Nel caso di specie, l'opponibilità al creditore del vincolo imposto con il fondo patrimoniale
è pacifica perché, da un lato, l'annotazione del vincolo a margine dell'atto di matrimonio è
stata eseguita l'11.2.2016, mentre il pignoramento è stato trascritto il 28.11.2016 e,
dall'altro, è incontestato che il credito portato dal titolo esecutivo azionato da CP_1
(decreto ingiuntivo n. 2871/2016) non attenga ai bisogni della famiglia di
[...] Pt_1
[...]
È altrettanto pacifico che ricorrano i presupposti indicati nel primo comma dell'art. 2929
bis c.c., ossia l'atto a titolo gratuito e la tempestività dell'azione.
Il primo requisito risulta dalla lettura del rogito costitutivo, atto n. 2927 rep. Notaio dott.
; il secondo, dal fatto che l'atto costitutivo del fondo patrimoniale è stato Persona_1
trascritto il 26.11.2015 e l'atto di pignoramento è stato trascritto il 28.11.2016, nel termine di 1 anno, prorogato di diritto ai sensi dell'articolo 155, comma 4, c.p.c.
6 L'opponente, tuttavia, già in fase di reclamo avverso il provvedimento del GE di rigetto della sospensiva, ha contestato che “l'atto abbia arrecato pregiudizio alle ragioni del
creditore”.
Risulta per tabulas che e sono gli eredi con beneficio di inventario CP_1 Parte_1
del padre deceduto il 17.01.2015. Persona_2
Nella ricostruzione del compendio ereditario, è emerso che prima dell'apertura Pt_1
della successione, aveva prelevato dal conto corrente intestato al genitore un importo complessivo di euro 200.000,00.
Per recuperare all'eredità questo importo, aveva ottenuto dal Tribunale di CP_1
Venezia un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo (n. 2871/2016), in forza del quale aveva in seguito avviato l'azione esecutiva oggetto del presente giudizio.
aveva proposto opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. chiedendo la Parte_1
sospensione della procedura esecutiva.
La sua istanza, originariamente rigettata dal GE, era stata invece poi accolta dal Collegio in sede di reclamo, con argomentazioni che in questa sede si condividono.
ha, infatti, agito in sede monitoria prima e in sede esecutiva poi, in qualità CP_1
di erede con beneficio di inventario del proprio padre a tutela dei creditori Persona_2
dell'eredità (cfr. titolo esecutivo, pagine 3 e 4: “ è interesse dell'eredità beneficiata e dei
creditori aver in restituzione tale somma prelevata da un conto caduto in successione”, e ancora “è interesse di nella sua qualità di erede beneficiato, ai sensi del CP_1
novellato art. 2929 bis c.c., ad esecuzione forzata sullo stesso trascrivendo il pignoramento
entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole (26.11.2015) in modo da poter
7 cominciare una liquidazione dell'attivo e proporre un piano di liquidazione dei debiti
ereditari”).
Tenuto conto che una delle caratteristiche dell'eredità beneficiata consiste nel fatto che l'erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti, e quindi, a contrario, che i creditori del de cuius possono soddisfarsi solo sulla massa attiva ereditaria, è di tutta evidenza che, al fine di verificare se vi sia quel pregiudizio atto a legittimare ad esperire l'azione ex art. 2929 bis, occorra Parte_1
mettere a confronto l'attivo ereditario lasciato dal padre , senza tenere conto Per_2
dell'importo portato dal titolo posto a fondamento dell'azione esecutiva contestata, e le passività ereditarie.
Solo laddove la massa ereditaria, come attualmente configurata, non sia sufficiente a pagare i debiti e sia, dunque, necessario recuperare l'importo percepito dal coerede per far Pt_1
fronte alle passività ereditarie, dovrà ritenersi giustificato nell'interesse del creditore il ricorso allo strumento previsto dall'art. 2929bis c.c..
Nel caso di specie, il pregiudizio in questione non pare concretamente configurabile.
L'opponente, già nella fase cautelare avanti al GE ed in allegato alla citazione, ha prodotto,
sub doc. 6, il rendiconto ex art. 709 c.c. dell'esecutore testamentario nominato da
[...]
l'avv. Fabio Lorenzoni, nel quale vengono ricostruite le masse ereditarie attiva e Per_2
passiva.
Il convenuto nella sua comparsa di costituzione non ha in alcun modo contestato il rendiconto dell'esecutore testamentario, salvo lamentarsi tardivamente - solo con la seconda memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c. - della produzione avversaria, adducendo
8 peraltro genericamente che: “Non si capisce perché la prova del passivo ereditario debba
essere dato dal verbale dell'esecutore testamentario e non da quello reso in sede di
accettazione beneficiata (doc. 2)”.
Chiarito ciò, si rileva che dal rendiconto dell'esecutore testamentario al 18.02.2016
risultavano una massa attiva di Euro 2.153.544,70 ed una massa passiva di Euro
664.628,47.
Va, peraltro, segnalato che uno dei più corposi debiti indicati nel rendiconto dell'esecutore testamentario (quello vantato da Unicredit) nel tempo è stato oggetto di una transazione che ne ha dimezzato il valore passando da Euro 451.644,00 ad Euro 222.642,69, giusta dichiarazione resa dalla cessionaria del credito ( intervenuta nel giudizio Controparte_2
di divisione ereditaria pendente tra i fratelli a mezzo della procuratrice Guber CP_1
Banca S.p.A.. Il fatto è pacificamente riconosciuto, dato che risulta documentato da entrambi i contendenti (vds. doc. 16 parte opponente e 3bis parte opposta).
Anche a voler considerare come effettivamente esistenti gli ulteriori debiti indicati nel rendiconto (ma anche nel verbale redatto avanti al Notaio e prodotto dall'opposto sub doc.
2 bis allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 cpc), è indubbio che il compendio ereditario attivo sia più che sufficiente a coprire i debiti lasciati da e che, Persona_2
pertanto, nessun pregiudizio abbiano patito i creditori ereditari e, di riflesso, CP_1
in qualità di erede con beneficio di inventario, dal fatto che abbia
[...] Parte_1
destinato a fondo patrimoniale l'immobile oggetto dell'esecuzione n. RG 571/2016.
Tutti gli ulteriori motivi di opposizione devono ritenersi assorbiti.
9 Non possono, infine, trovare accoglimento le domande volte ad ottenere la liberazione dell'immobile e l'ordine di cancellazione della trascrizione del pignoramento, trattandosi di provvedimenti di competenza del Giudice dell'esecuzione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa domanda o eccezione disattesa;
accerta e dichiara l'insussistenza del diritto di di procedere ad esecuzione CP_1
forzata ex art. 2929 bis cpc nei confronti di Parte_1
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che CP_1 Parte_1
liquida in euro 8.384,00, di cui euro 518,00 per spese ed euro 7866,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa.
Venezia, 23 giugno 2025
IL GIUDICE dott. Ivana Morandin
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