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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 13/08/2025, n. 1935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1935 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3134/2021 R.G., cui veniva riunito il fascicolo n.
3280/2021 e riservata in decisione con ordinanza depositata in data 11 giugno
2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1714/2021.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avvocato Gennaro Alvino giusta procura a Parte_1 margine dell'atto di citazione in primo grado, unitamente al quale elettivamente domicilia in Poggiomarino alla Via Iervolino n.33, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTE
E
rapp.ta e difesa dall'avvocato Francesco Tufano giusta Controparte_1 procura in calce all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G.Porzio, Centro Direzionale, isola G1, scala B, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLATA (ed TE nel giudizio riunito n. rg 3280/2021)
E
e rappresentati e difesi giusta Controparte_2 Controparte_3 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dagli avv.ti Antonio Aievola, Giuseppe Esposito e Alessandro Romito, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Pomigliano D'Arco alla Via
Leonardo da Vinci n.57;
APPELLATI
E
, elett.te dom.to, giusta procura rilasciata in primo grado, Controparte_4 presso gli avv.ti Antonio Aievola, Giuseppe Esposito e Alessandro Romito, con studio in Pomigliano (NA) alla Via Leonardo Da Vinci, 57;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi, insistendo per il loro integrale accoglimento, chiedendo riservarsi la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, Controparte_4 [...]
, ed al fine di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 determinare e regolamentare la misura e le modalità di parcheggio nel cortile comune, sito in Poggiomarino alla contrada Iervolino, identificato al foglio 10, particella 186/3, assumendo che tale cortile comune era da sempre stato utilizzato dai comproprietari per la sosta dei veicoli di loro proprietà e che, tuttavia, nell'ultimo periodo il numero delle auto parcheggiate era notevolmente lievitato, tanto da assumere la connotazione di un parcheggio selvaggio ed ostacolare, se non impedire, le manovre di accesso ed uscita dal cortile comune e finanche l'accesso pedonale alle proprie abitazioni.
Si costituivano in giudizio e Controparte_4 Controparte_2 [...] ed eccepivano in via preliminare l'incompetenza per materia del CP_3 giudice adito, mentre nel merito deducevano l'infondatezza della domanda proposta, atteso che il cortile era da sempre stato pacificamente utilizzato da tutti i comproprietari senza intralcio alcuno al pari utilizzo degli altri comunisti, dovendosi viceversa rilevare che la sola attrice, avendo occupato con materiali di risulta la parte ovest del cortile in prossimità della tettoia dalla stessa acquisita in virtù di usucapione, creava disturbo alla libera e piena fruizione del bene comune;
in ragione di tanto, i predetti convenuti proponevano domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice al fine di ottenere la liberazione della porzione di cortile comune dalla stessa occupata e la rimozione di tutti gli oggetti ivi allocati.
Si costituiva in giudizio anche , la quale in via preliminare Controparte_5 rappresentava di aver regolarmente preso parte al procedimento di mediazione e che lo stesso si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione degli altri convenuti;
di tanto chiedeva pertanto tenersi conto ai fini della regolazione delle spese di lite. Nel merito, la convenuta confermava il contenuto dell'atto di citazione chiedendo tuttavia che la regolamentazione dell'uso della corte comune avvenisse limitandone l'uso alla sola sosta, senza fermata, esclusivamente dei veicoli di proprietà dei comunisti, con inibizione, anche mediante apposizione di picchetti e cancelli, dell'accesso di veicoli di terzi estranei alla comunione.
Intervenuto, nelle more del giudizio, il decesso della convenuta , Controparte_5 con comparsa di intervento volontario si costituiva in giudizio, quale erede della predetta, la quale si riportava alle eccezioni e domande già Controparte_1 proposte dalla propria dante causa e chiedeva disporsi l'accesso e il godimento del cortile comune ai soli aventi diritto, consentendo la sola sosta e non anche il parcheggio dei veicoli.
Rigettata la preliminare eccezione di incompetenza per materia proposta dai convenuti e espletata CTU finalizzata alla verifica delle CP_2 CP_4 CP_3 modalità di utilizzo della corte comune, il giudice di pace, con sentenza n.
1714/2021 depositata il 19-4-2021, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice regolamentava l'uso dell'area comune in conformità alla soluzione 1) prospettata dal consulente alla pagina 16 del proprio elaborato, disciplinando il parcheggio delle vetture in proprietà dei singoli comunisti secondo il progetto redatto dal ctu e rigettando le osservazioni all'uopo avanzate dall'attrice e dalla convenuta . Compensava le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, fra CP tutte le parti in causa.
Avverso detta sentenza, con distinti atti di citazione regolarmente notificati, proponevano appello sia , il cui appello veniva iscritto a ruolo Parte_1 assumendo il n. rg 3134/2021, sia , con atto iscritto a ruolo al Controparte_1
n. rg 3280/2021, di talchè tale ultimo fascicolo, con ordinanza del 15.11.2021, veniva riunito ai sensi dell'art 335 c.p.c. al fascicolo di più risalente iscrizione n. rg 3134/2021. proponeva appello avverso la sentenza 1714/2021 del Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata, limitatamente al solo capo relativo alla regolazione dell'uso del bene comune in conformità alla soluzione n. 1) prospettata dal CTU nel proprio elaborato peritale, disponendo che la corte comune venisse utilizzata dai comunisti per il parcheggio delle autovetture di rispettiva proprietà in conformità al progetto all'uopo redatto dal CTU. A fondamento del gravame proposto, l'TE deduceva che il giudice di pace avesse errato nell'accogliere tale soluzione in quanto ingiustamente gravatoria del libero godimento ed accesso ai beni di proprietà individuale di taluni dei comunisti e, soprattutto, non rispettosa delle esigenze di sicurezza degli stessi;
invero, come osservato tempestivamente a mezzo proprio ctp, l'TE evidenziava come la distribuzione degli spazi di parcheggio ipotizzata dal ctu nel grafico allegato alla consulenza e di cui alla soluzione 1), inibisse l'accesso carrabile alla tettoia di proprietà dell'TE e rendesse oltremodo difficile l'accesso alla proprietà
Inoltre il CTU non aveva tenuto conto, nella individuazione del parcheggio CP_4
n. 1), che il relativo assegnatario, per potervi posizionare la propria vettura, sarebbe stato costretto a compiere manovre di retromarcia innanzi al varco posizionato nell'angolo ovest del cortile, in proprietà di terzi i quali, sebbene non aventi diritto di accesso alla corte comune, avrebbero in ogni caso potuto rivendicare il loro diritto a mantenere il varco libero e a non essere limitati nella visuale goduta. L'TE eccepiva poi, come la soluzione prescelta dal giudice di prime cure non fosse conforme alle norme di sicurezza, lasciando uno spazio di manovra per le vetture di molto inferiore a quello regolamentare e tale, in ogni caso, da non garantire l'agevole entrata ed uscita delle auto, con conseguente creazione in caso di emergenza, di situazioni di concreto pericolo per i comunisti, ostacolati nelle manovre di uscita dal cortile. In ragione di tali rilievi, PT
, rilevato che l'unica modalità di utilizzo del cortile comune idonea a
[...] rispettare le esigenze di libero accesso alle proprietà individuali e di rispetto della sicurezza, fosse quella prospettata al punto 2) della relazione di ctu, con inibizione del parcheggio dei veicoli e previsione della sola sosta temporanea degli stessi da parte dei soli comunisti, instava affinchè in riforma della sentenza gravata, il giudice di appello disponesse la regolamentazione dell'uso della corte comune in conformità alla soluzione n. 2) proposta dal CTU nel proprio elaborato peritale. Si costituiva in giudizio , sostanzialmente aderendo alle Controparte_1 richieste dell'TE e riportandosi ai motivi di appello fatti valere con l'autonomo atto di appello 3280/2021. In particolare, la predetta impugnava la menzionata sentenza nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto non contestata, sulla scorta della documentazione in atti e della condotta processuale di non contestazione delle parti, la comunione delle parti in causa sull'area oggetto di lite, laddove invece la aveva contestato l'idoneità della CP documentazione acquista a dar prova della partecipazione dei convenuti e CP_2 alla comunione;
ancora l'TE si doleva dell'omessa pronuncia da CP_3 parte del giudice di prime cure, sulla espressa domanda proposta dall'TE in primo grado di tenere in debito conto, ai fini della regolazione delle spese di lite, della condotta stragiudiziale degli altri convenuti i quali, sebbene a tanto invitati, non prendevano parte alla mediazione obbligatoria ritualmente instaurata dall'attrice prima di intraprendere il presente giudizio e negativamente conclusasi proprio in ragione della mancata comparizione di costoro. La
infine, impugnava il capo della sentenza di primo grado relativo alla CP_3 disciplina dell'uso dell'area comune, proponendo all'uopo motivi di doglianza perfettamente sovrapponibili a quelli articolati da parte dell'TE PT
; da ultimo, e solo nelle denegata ipotesi di rigetto dell'appello,
[...]
l'TE chiedeva accogliersi le osservazioni formulate dal proprio ctp con riguardo all'assegnazione dei posti auto e disporsi, in difformità rispetto a quanto ipotizzato dal ctu, l'assegnazione del posto n. 2 all'TE, per evidenziati ragioni di opportunità e contiguità rispetto all'ingresso ai cespiti di sua esclusiva proprietà. Tanto dedotto, quindi, instava per l'accoglimento Controparte_1 dell'appello proposto chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi la soluzione n. 2) prefigurata dal CTU nel proprio elaborato peritale, previo accertamento del diritto di accesso all'area comune a sole tre delle parti in causa, non avendo dato le convenute e prova del loro diritto. In CP_2 CP_3 subordine, per l'ipotesi di malaugurato rigetto dell'appello, chiedeva in riforma della soluzione prospettata dal ctu assegnarsi all'TE il posto identificato con il n. 2 nel predetto elaborato tecnico. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio anche in considerazione della condotta stragiudiziale di controparte, in accoglimento del motivo di gravame articolato sul punto. Si costituivano in giudizio anche e Controparte_2 Controparte_3
chiedendo in via preliminare ed in rito dichiararsi l'appello inammissibile
[...] ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis c.p.c. Gli appellati, inoltre, eccepivano una inammissibile mutatio libelli compiuta in questa sede dall'TE , PT avendo quest'ultima chiesto, in difformità alle conclusioni rese nell'atto di citazione, di disciplinarsi l'uso dell'area comune prevedendo non più il parcheggio ma solo la sosta dei veicoli in proprietà dei comunisti. Nel merito, eccepivano la infondatezza degli avversi motivi di appello, attesa la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure il quale, per un verso, aveva rilevato la inapplicabilità alla fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, della disciplina prevista invece per il parcheggio sulle strade pubbliche, con previsione per ragioni di sicurezza di un adeguato spazio di manovra per le vetture parcheggiate, e per altro verso, aveva prescelto la soluzione che consentisse a tutti i comunisti di fruire in modo pieno del bene comune, procedendo all'assegnazione dei posti in ragione del criterio di contiguità con le singole proprietà individuali, così determinando anche l'assorbimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, in ragione dell'assegnazione alla del posto auto collocato in PT prossimità della tettoia di quest'ultima e che la predetta aveva occupato mercè la collocazione di beni di vario tipo. Quanto, poi, agli ulteriori motivi di appello fatti valere dalla con distinto atto di gravame, i convenuti ne contestavano la CP fondatezza avendo dato prova idonea della comproprietà del cespite non solo attraverso i titoli di provenienza ( denuncia di successione ed atto di donazione), ma anche alla luce della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, e successiva pronuncia di appello, che qualificava gli stessi quali comproprietari dell'area oggetto di lite.
Gli appellati, quindi, chiedevano confermarsi la sentenza impugnata n°1714/2021, rigettando l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna alla refusione delle spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi a mezzo pec in data
27.05.2021 presso l'indirizzo del procuratore costituito nel primo grado di giudizio, ometteva di costituirsi del quale è stata, dunque, Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, riuniti i due giudizi di appello ed acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza depositata in data 11 giugno 2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti di un termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica a decorrere dal 15 giugno 2025.
2.1. Occorre premettere che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2.2. Sempre in via preliminare, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parti appellate (ex art 342 e
348 cpc).
In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge
7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, e 348
c.p.c. del gravame oggi in decisione.
3. Venendo al merito, va in primo luogo disattesa la doglianza mossa dall'TE in ordine all'errata affermazione del giudice di pace circa CP la mancata contestazione della comproprietà dell'area oggetto di lite ad opera delle parti del giudizio. Osserva infatti questo giudice come dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio dalla dante causa dell' CP
, emerga che alcuna contestazione la stessa aveva mosso in Controparte_5 ordine alla comproprietà dell'area oggetto di disciplina in capo a tutti i soggetti evocati in lite;
di tanto invero è dato trarre conferma anche dalla lettura del contenuto delle note autorizzate dal giudice di prime cure relativamente alla questione preliminare di competenza sollevata dai convenuti e CP_4 CP_3
Invero in tale sede, espressamente evidenziava come nel CP_2 Controparte_5 presente giudizio, “di certo non si parla dei diritti reali posti in capo agli aventi diritto – che già sono titolari delle proprie posizioni sulla base delle rispettive legittimazioni documentali – bensì della regolamentazione della corte comune, che rientra a pieno titolo nella competenza a decidere del Giudice adito”; in altre parole
è la stessa odierna TE ad affermare che non viene in rilevo l'accertamento della comproprietà del cespite in capo alle parti in causa, quanto piuttosto la regolamentazione dell'uso comune dello stesso. Soltanto nelle osservazioni alla ctu ed in sede di comparsa conclusionale, poi, l'TE ha contestato la comproprietà in capo alla ed alla lamentando la inidoneità della CP_2 CP_3 documentazione prodotta a dar prova della stessa. Non ha errato, quindi, il giudice di pace quando ha affermato che la comproprietà dell'area poteva dirsi pacifica fra le parti in base al principio di non contestazione, tenuto conto della tardiva proposizione della relativa eccezione. Vale in ogni caso evidenziare che, vertendosi in materia di disciplina dell'uso del bene comune, non incombe in capo all'attore ( e quindi anche alle altre parti in lite ) la probatio diabolica richiesta invece in sede di rivendica, non essendo oggetto del giudizio l'accertamento della
(com)proprietà del cespite, ma ponendosi la stessa piuttosto quale presupposto della decisione. In termini, può in questa sede essere richiamata la sentenza n.
Sez. 2, Sentenza n. 8831 del 04/04/2008 della seconda sezione civile della
Suprema Corte secondo cui “Nel giudizio promosso per la regolamentazione dell'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando nè la legittimazione o l'interesse ad agire, nè l'oggetto del giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte, l'onere della quale si è ulteriormente rafforzato, quanto ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, dal dovere imposto al convenuto dall'art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione nella comparsa di costituzione sui fatti costituenti il fondamento della domanda dell'attore.” (in senso conf. Sez. 2, Sentenza n. 3098 del 16/02/2005)
Ne consegue che, non avendo la dante causa dell'odierna TE preso posizione in maniera specifica sul punto in sede di costituzione, la comproprietà dell'area in capo alle convenute doveva ritersi pacifica e non contestata, a prescindere dalla documentazione depositata agli atti che, pure, attesa la natura dell'accertamento a compiersi in questa sede, unitamente al pacifico compossesso esercitato dalle parti, poteva ritenersi di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento in capo alla ed alla della qualità di comunisti. CP_2 CP_3
Quanto invece al secondo motivo di appello, comune tanto alla quanto CP alla , lo stesso deve parimenti ritenersi infondato e non meritevole di PT accoglimento.
In punto di diritto, va ricordato che l'art 1102 c.c. sancisce il diritto per ciascun partecipante alla comunione di utilizzare la cosa comune nel rispetto di due limiti fondamentali: il rispetto della destinazione della destinazione della stessa ed il apri uso degli altri comunisti.
In particolare, con riferimento alle aree cortilizie, la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare come “tra le destinazioni accessorie di un cortile comune, la cui funzione principale è quella di dare aria e luce alle varie unità immobiliari, rientra anche quella di consentire ai comproprietari l'accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché la sosta anche temporanea dei veicoli stessi (Cass. 11-2-1977 n. 621), e quindi di accedere ai rispettivi immobili anche con mezzi meccanici, poiché tale uso non può ritenersi condizionato tra l'altro dall'eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata in passato (Cass. 16-3-2006 n. 5848)” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13879 del 09/06/2010, che nel sancire tale principio di diritto, ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la validità della delibera condominiale con la quale, a maggioranza, si era stabilito che l'area scoperta annessa all'edificio condominiale poteva essere utilizzata dal solo proprietario di un locale interno munito di passo carrabile, nel contempo vietando il parcheggio delle autovetture sull'area stessa;
ha ritenuto la S.C. che tale delibera si traducesse in un'illegittima esclusione del potere di uso della cosa comune da parte degli altri comproprietari)
Ebbene, premesso quindi che i comproprietari hanno il diritto di parcheggiare sull'area comune purchè, per conformazione della stessa, ciò non rechi pregiudizio al pari uso degli altri comunisti, nonché al godimento dei beni in loro proprietà individuale che da tale area traggano accesso, va osservato che non condivisibili appaiono le censure mosse dalle odierne appellanti alla soluzione prefigurata dal ctu al fine di consentire il parcheggio nell'area da parte dei comproprietari.
In primo luogo va rilevato che la si è doluta del fatto che seguendo la PT sistemazione prefigurata dal ctu, risulterebbe inibito l'accesso carrabile alla tettoia in sua proprietà, nonché reso oltremodo difficile l'accesso alla proprietà
Inoltre l'allocazione del posto auto n. 1) in prossimità di un varco in CP_4 proprietà di terzi, avrebbe potuto determinare l'occupazione di tale varco in occasione delle manovre di retromarcia, con conseguente possibile doglianza da parte dei terzi proprietari. Ebbene, va in primo luogo osservato che nel progetto redatto dal ctu il posto auto assegnato all' si troverebbe accanto alla tettoia PT in proprietà di quest'ultima, di talchè appare priva di pregio ogni doglianza al riguardo, posto che la stessa in tal modo, non solo agevolmente raggiungerebbe la sua proprietà con l'auto (infatti il posto auto è davanti alla tettoia con ciò rendendo evidente che la doglianza al riguardo mossa sia priva di fondamento), ma avrebbe anche l'opportunità di ivi parcheggiare;
parimenti non è dato comprendere come sarebbe stato aggravato l'accesso alla proprietà atteso CP_4 che non è stato in alcun modo pregiudicato il marciapiedi esistente e che il posto auto a questi assegnato è collocato in prossimità delle scalette di accesso all'abitazione. Da ultimo, venendo al posto auto contrassegnato con il numero 1), vale evidenziare che, come si evince dal grafico allegato alla ctu, lo stesso non ostruisce in alcun modo il varco di proprietà dei terzi, essendo collocato al confine con lo stesso, mentre la circostanza che tale varco potrebbe essere occupato dalla vettura, quante volte la stessa faccia manovra per entrare o uscire dal parcheggio, trattasi all'evidenza di una lamentazione priva di pregio, posto che in primo luogo appare incontestato, da quanto dedotto in giudizio dalla stessa odierna TE, che tale area cortilizia era sempre stata utilizzata dai comunisti per il transito ed il parcheggio delle vetture, tanto che l'odierno giudizio nasceva proprio dall'esigenza di disciplinare tale parcheggio, inibendone l'utilizzo a terzi estranei alla comunione, di talchè deve ritenersi che anche in passato le auto transitassero innanzi a tale varco nell'effettuare manovre di parcheggio
(significativamente anche nelle foto allegate alla ctu si scorge sui luoghi di causa una vettura parcheggiata proprio in prossimità di tale varco). In secondo luogo il transito temporaneo di un'unica autovettura in caso di manovra, non si vede che tipo di pregiudizio possa arrecare a terzi, tanto più che la stessa deducente chiarisce che tale varco è sostanzialmente inutilizzato, non avendo il proprietario alcun diritto di accesso dall'area comune.
Parimenti non condivisibile la doglianza secondo cui, a causa della ristrettezza degli spazi di manovra, non conformi a quelli previsti dal regolamento che disciplina il parcheggio sulle aree pubbliche, non sarebbero garantiti gli standard di sicurezza minimi per consentire il parcheggio.
Questo giudice ritiene di condividere sul punto le osservazioni del ctu il quale ha giustamente evidenziato che la normativa regolamentare fa riferimento alla ben diversa disciplina degli spazi di parcheggio sulla pubblica via e che, pertanto, la stessa non possa trovare applicazione in una situazione del tutto diversa, quale quella che ne occupa, in cui invece occorre regolamentare il parcheggio in un'area privata. Premesso, infatti, che laddove il legislatore avesse ritenuto tale disciplina funzionale a garantire la sicurezza, nulla avrebbe impedito che la stessa venisse estesa anche alle aree private destinate a parcheggio, deve ritenersi che la diversa e peculiare disciplina delle aree di parcheggio sulla pubblica via risponda all'esigenza di garantire che la sosta dei veicoli avvenga in condizioni di sicurezza e senza creare intralcio al flusso della circolazione in luoghi che, per loro stessa natura e funzione, sono interessati da un flusso continuo e sicuramente significativo di veicoli, pedoni e velocipidi;
situazione per nulla paragonabile a quella oggetto del presente giudizio, ove l'area in questione è destinata alla sosta di appena cinque veicoli ed in favore dei soli proprietari degli immobili che da tale cortile traggono accesso. Pretestuosa poi, l'affermazione che in caso di emergenza le vetture degli assegnatari dei parcheggi contraddistinti con i nn 4) e 5) rimarrebbero “intrappolate” in attesa della manovra in uscita delle altre vetture;
non si vede infatti come possa eventualmente costituire pregiudizio il non poter uscire immediatamente con la propria vettura prima che le altre abbiano fatto manovra, laddove la soluzione alternativa propugnata non consentirebbe proprio l'uso dell'autovettura, perché parcheggiata altrove, distante dall'abitazione e dal cortile comune.
Vi è poi da osservare che le appellanti hanno entrambe la possibilità di ricoverare le proprie vetture in spazi di loro proprietà ( la , eventualmente, sotto la PT tettoia e la nello spazio di sua proprietà cui si accede proprio dall'area CP comune), laddove gli altri comproprietari non godono di tale beneficio;
la disciplina dell'uso della corte comune, quindi, non può non tenere conto di questa esigenza e del correlativo diritto di tali comproprietari di promuovere un utilizzo del bene che consenta agli stessi, nel rispetto dei limiti sopra evidenziati del 1102 c.c., di trarre dallo stesso l'utilità sperata in conformità alla sua destinazione. Che tale poi fosse la destinazione che i comunisti avevano impresso al bene, lo si desume agevolmente dalle stesse difese delle parti in primo grado, laddove è emerso come dato incontestato che tale corte sia sempre stata utilizzata dai comproprietari quale area di parcheggio.
Ne consegue, alla luce di tali considerazioni, che meritevole di conferma deve ritenersi la decisione assunta dal giudice di prime cure, siccome conforme ai criteri che governano la disciplina dell'uso dei beni comuni di cui all'art 1102 c.c.
Da ultimo l'TE ha chiesto, nella denegata ipotesi di conferma CP della sentenza appellata, assegnarsi il posto contraddistinto con il n. 2) in luogo di quello contrassegnato dal n. 1) come ipotizzato dal ctu.
Ritiene tuttavia questo giudice che il progetto redatto dal ctu vada integralmente confermato in quanto, come anche rilevato dal tecnico nelle repliche alle osservazioni del ctp, funzionale a garantire un giusto equilibrio fra opposti interessi.
Infatti, come correttamente rileva il ctu, mentre la gode di un accesso CP carrabile alla sua proprietà che le consente di accedere con l'auto direttamente all'interno della stessa, di tale possibilità non gode la assegnataria del CP_2 posto 2); tale circostanza assume rilievo nella misura in cui appare opportuna l'assegnazione a quest'ultima del posto n. 2) poichè collocato in posizione più prossima alla sua abitazione, mentre l'assegnazione alla del posto n. 1), CP che certamente si trova logisticamente più lontano rispetto all'ingresso della proprietà di quest'ultima, si giustifica in ragione del fatto che quest'ultima ben può ovviare a tale disagio – ad esempio in occasione della necessità di trasportare beni dall'auto all'abitazione - accedendo direttamente alla sua abitazione attraverso il passo carrabile che dall'area comune conduce allo piazzo in sua proprietà esclusiva. Nell'ottica del massimo contemperamento fra opposte esigenze, pertanto, si ritiene di poter confermare la pronuncia del giudice di prime cure.
Infine va esaminato l'ultimo motivo di appello proposto dalla e relativo CP alla regolazione delle spese di lite. L'TE, infatti, già nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha dedotto di aver preso diligentemente parte al procedimento di mediazione obbligatoria, poi conclusosi negativamente a causa della ingiustificata mancata comparizione degli altri convenuti;
di tanto chiedeva quindi tenersi conto anche ai fini della regolazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure, invece, nulla aveva detto relativamente a tale profilo, omettendo di pronunciarsi sul punto.
Il motivo di appello è fondato, sebbene la domanda dell'TE non possa trovare accoglimento.
Evidente, infatti, è l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sul punto;
il giudice di pace, infatti, nel regolare le spese di lite, si è limitato a disporne la compensazione fra le parti senza nulla aggiungere in ordine all'incidenza spiegata dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione su tale regolamentazione.
Va, tuttavia, osservato che la domanda di condanna dell' , non può in CP ogni caso trovare accoglimento.
Invero, l'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, prevede che “ dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.” Appare infatti del tutto evidente che nel caso che ne occupa, difettino i presupposti per la condanna degli odierni appellati al pagamento, in favore dell'TE richiedente, di una somma determinata in via equitativa e comunque in misura non superiore alle spese di lite, non potendosi configurare, alla luce di quanto deciso in sentenza, alcuna soccombenza a carico dei predetti.
La statuizione del giudice di prime cure, quindi, va confermata sebbene con integrazione della motivazione nei termini che precedono.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza delle appellanti ed , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della PT CP nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, con applicazione delle tariffe minime (tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità delle questioni trattate) e con esclusione della maggiorazione di cui all'art 4 del d.m. 147/2022 stante la identità di posizioni di entrambi gli appellati (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,50; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,50).
Risultando entrambi gli appellanti soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Nulla si dispone quanto alle spese nei rapporti con in quanto Controparte_4 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti da ed avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1714/2021 depositata il
19.04.2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. rigetta gli appelli proposti da e da;
Parte_1 Controparte_1
2. condanna e , al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali di secondo grado in favore di e Controparte_2 [...] che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre CP_3 spese forfettarie nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
3. nulla sulle spese nei rapporti con stante la contumacia;
Controparte_4
4. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, li 5.08.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 3134/2021 R.G., cui veniva riunito il fascicolo n.
3280/2021 e riservata in decisione con ordinanza depositata in data 11 giugno
2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1714/2021.
TRA
, rapp.to e difeso dall'avvocato Gennaro Alvino giusta procura a Parte_1 margine dell'atto di citazione in primo grado, unitamente al quale elettivamente domicilia in Poggiomarino alla Via Iervolino n.33, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLANTE
E
rapp.ta e difesa dall'avvocato Francesco Tufano giusta Controparte_1 procura in calce all'atto di citazione in primo grado, ed elettivamente domiciliata in Napoli alla Via G.Porzio, Centro Direzionale, isola G1, scala B, presso lo studio di quest'ultimo;
APPELLATA (ed TE nel giudizio riunito n. rg 3280/2021)
E
e rappresentati e difesi giusta Controparte_2 Controparte_3 procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in primo grado, dagli avv.ti Antonio Aievola, Giuseppe Esposito e Alessandro Romito, tutti elettivamente domiciliati presso lo studio degli stessi in Pomigliano D'Arco alla Via
Leonardo da Vinci n.57;
APPELLATI
E
, elett.te dom.to, giusta procura rilasciata in primo grado, Controparte_4 presso gli avv.ti Antonio Aievola, Giuseppe Esposito e Alessandro Romito, con studio in Pomigliano (NA) alla Via Leonardo Da Vinci, 57;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI: nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi, insistendo per il loro integrale accoglimento, chiedendo riservarsi la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art 190 c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, , conveniva in Parte_1 giudizio, innanzi al giudice di pace di Torre Annunziata, Controparte_4 [...]
, ed al fine di Controparte_2 Controparte_3 Controparte_5 determinare e regolamentare la misura e le modalità di parcheggio nel cortile comune, sito in Poggiomarino alla contrada Iervolino, identificato al foglio 10, particella 186/3, assumendo che tale cortile comune era da sempre stato utilizzato dai comproprietari per la sosta dei veicoli di loro proprietà e che, tuttavia, nell'ultimo periodo il numero delle auto parcheggiate era notevolmente lievitato, tanto da assumere la connotazione di un parcheggio selvaggio ed ostacolare, se non impedire, le manovre di accesso ed uscita dal cortile comune e finanche l'accesso pedonale alle proprie abitazioni.
Si costituivano in giudizio e Controparte_4 Controparte_2 [...] ed eccepivano in via preliminare l'incompetenza per materia del CP_3 giudice adito, mentre nel merito deducevano l'infondatezza della domanda proposta, atteso che il cortile era da sempre stato pacificamente utilizzato da tutti i comproprietari senza intralcio alcuno al pari utilizzo degli altri comunisti, dovendosi viceversa rilevare che la sola attrice, avendo occupato con materiali di risulta la parte ovest del cortile in prossimità della tettoia dalla stessa acquisita in virtù di usucapione, creava disturbo alla libera e piena fruizione del bene comune;
in ragione di tanto, i predetti convenuti proponevano domanda riconvenzionale nei confronti dell'attrice al fine di ottenere la liberazione della porzione di cortile comune dalla stessa occupata e la rimozione di tutti gli oggetti ivi allocati.
Si costituiva in giudizio anche , la quale in via preliminare Controparte_5 rappresentava di aver regolarmente preso parte al procedimento di mediazione e che lo stesso si concludeva con esito negativo per la mancata comparizione degli altri convenuti;
di tanto chiedeva pertanto tenersi conto ai fini della regolazione delle spese di lite. Nel merito, la convenuta confermava il contenuto dell'atto di citazione chiedendo tuttavia che la regolamentazione dell'uso della corte comune avvenisse limitandone l'uso alla sola sosta, senza fermata, esclusivamente dei veicoli di proprietà dei comunisti, con inibizione, anche mediante apposizione di picchetti e cancelli, dell'accesso di veicoli di terzi estranei alla comunione.
Intervenuto, nelle more del giudizio, il decesso della convenuta , Controparte_5 con comparsa di intervento volontario si costituiva in giudizio, quale erede della predetta, la quale si riportava alle eccezioni e domande già Controparte_1 proposte dalla propria dante causa e chiedeva disporsi l'accesso e il godimento del cortile comune ai soli aventi diritto, consentendo la sola sosta e non anche il parcheggio dei veicoli.
Rigettata la preliminare eccezione di incompetenza per materia proposta dai convenuti e espletata CTU finalizzata alla verifica delle CP_2 CP_4 CP_3 modalità di utilizzo della corte comune, il giudice di pace, con sentenza n.
1714/2021 depositata il 19-4-2021, in accoglimento della domanda proposta dall'attrice regolamentava l'uso dell'area comune in conformità alla soluzione 1) prospettata dal consulente alla pagina 16 del proprio elaborato, disciplinando il parcheggio delle vetture in proprietà dei singoli comunisti secondo il progetto redatto dal ctu e rigettando le osservazioni all'uopo avanzate dall'attrice e dalla convenuta . Compensava le spese di lite, ivi incluse quelle di CTU, fra CP tutte le parti in causa.
Avverso detta sentenza, con distinti atti di citazione regolarmente notificati, proponevano appello sia , il cui appello veniva iscritto a ruolo Parte_1 assumendo il n. rg 3134/2021, sia , con atto iscritto a ruolo al Controparte_1
n. rg 3280/2021, di talchè tale ultimo fascicolo, con ordinanza del 15.11.2021, veniva riunito ai sensi dell'art 335 c.p.c. al fascicolo di più risalente iscrizione n. rg 3134/2021. proponeva appello avverso la sentenza 1714/2021 del Giudice di Parte_1
Pace di Torre Annunziata, limitatamente al solo capo relativo alla regolazione dell'uso del bene comune in conformità alla soluzione n. 1) prospettata dal CTU nel proprio elaborato peritale, disponendo che la corte comune venisse utilizzata dai comunisti per il parcheggio delle autovetture di rispettiva proprietà in conformità al progetto all'uopo redatto dal CTU. A fondamento del gravame proposto, l'TE deduceva che il giudice di pace avesse errato nell'accogliere tale soluzione in quanto ingiustamente gravatoria del libero godimento ed accesso ai beni di proprietà individuale di taluni dei comunisti e, soprattutto, non rispettosa delle esigenze di sicurezza degli stessi;
invero, come osservato tempestivamente a mezzo proprio ctp, l'TE evidenziava come la distribuzione degli spazi di parcheggio ipotizzata dal ctu nel grafico allegato alla consulenza e di cui alla soluzione 1), inibisse l'accesso carrabile alla tettoia di proprietà dell'TE e rendesse oltremodo difficile l'accesso alla proprietà
Inoltre il CTU non aveva tenuto conto, nella individuazione del parcheggio CP_4
n. 1), che il relativo assegnatario, per potervi posizionare la propria vettura, sarebbe stato costretto a compiere manovre di retromarcia innanzi al varco posizionato nell'angolo ovest del cortile, in proprietà di terzi i quali, sebbene non aventi diritto di accesso alla corte comune, avrebbero in ogni caso potuto rivendicare il loro diritto a mantenere il varco libero e a non essere limitati nella visuale goduta. L'TE eccepiva poi, come la soluzione prescelta dal giudice di prime cure non fosse conforme alle norme di sicurezza, lasciando uno spazio di manovra per le vetture di molto inferiore a quello regolamentare e tale, in ogni caso, da non garantire l'agevole entrata ed uscita delle auto, con conseguente creazione in caso di emergenza, di situazioni di concreto pericolo per i comunisti, ostacolati nelle manovre di uscita dal cortile. In ragione di tali rilievi, PT
, rilevato che l'unica modalità di utilizzo del cortile comune idonea a
[...] rispettare le esigenze di libero accesso alle proprietà individuali e di rispetto della sicurezza, fosse quella prospettata al punto 2) della relazione di ctu, con inibizione del parcheggio dei veicoli e previsione della sola sosta temporanea degli stessi da parte dei soli comunisti, instava affinchè in riforma della sentenza gravata, il giudice di appello disponesse la regolamentazione dell'uso della corte comune in conformità alla soluzione n. 2) proposta dal CTU nel proprio elaborato peritale. Si costituiva in giudizio , sostanzialmente aderendo alle Controparte_1 richieste dell'TE e riportandosi ai motivi di appello fatti valere con l'autonomo atto di appello 3280/2021. In particolare, la predetta impugnava la menzionata sentenza nella parte in cui il giudice di pace aveva ritenuto non contestata, sulla scorta della documentazione in atti e della condotta processuale di non contestazione delle parti, la comunione delle parti in causa sull'area oggetto di lite, laddove invece la aveva contestato l'idoneità della CP documentazione acquista a dar prova della partecipazione dei convenuti e CP_2 alla comunione;
ancora l'TE si doleva dell'omessa pronuncia da CP_3 parte del giudice di prime cure, sulla espressa domanda proposta dall'TE in primo grado di tenere in debito conto, ai fini della regolazione delle spese di lite, della condotta stragiudiziale degli altri convenuti i quali, sebbene a tanto invitati, non prendevano parte alla mediazione obbligatoria ritualmente instaurata dall'attrice prima di intraprendere il presente giudizio e negativamente conclusasi proprio in ragione della mancata comparizione di costoro. La
infine, impugnava il capo della sentenza di primo grado relativo alla CP_3 disciplina dell'uso dell'area comune, proponendo all'uopo motivi di doglianza perfettamente sovrapponibili a quelli articolati da parte dell'TE PT
; da ultimo, e solo nelle denegata ipotesi di rigetto dell'appello,
[...]
l'TE chiedeva accogliersi le osservazioni formulate dal proprio ctp con riguardo all'assegnazione dei posti auto e disporsi, in difformità rispetto a quanto ipotizzato dal ctu, l'assegnazione del posto n. 2 all'TE, per evidenziati ragioni di opportunità e contiguità rispetto all'ingresso ai cespiti di sua esclusiva proprietà. Tanto dedotto, quindi, instava per l'accoglimento Controparte_1 dell'appello proposto chiedendo, in riforma della sentenza di primo grado, accogliersi la soluzione n. 2) prefigurata dal CTU nel proprio elaborato peritale, previo accertamento del diritto di accesso all'area comune a sole tre delle parti in causa, non avendo dato le convenute e prova del loro diritto. In CP_2 CP_3 subordine, per l'ipotesi di malaugurato rigetto dell'appello, chiedeva in riforma della soluzione prospettata dal ctu assegnarsi all'TE il posto identificato con il n. 2 nel predetto elaborato tecnico. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio anche in considerazione della condotta stragiudiziale di controparte, in accoglimento del motivo di gravame articolato sul punto. Si costituivano in giudizio anche e Controparte_2 Controparte_3
chiedendo in via preliminare ed in rito dichiararsi l'appello inammissibile
[...] ex art. 342 c.p.c. nonché ex art. 348 bis c.p.c. Gli appellati, inoltre, eccepivano una inammissibile mutatio libelli compiuta in questa sede dall'TE , PT avendo quest'ultima chiesto, in difformità alle conclusioni rese nell'atto di citazione, di disciplinarsi l'uso dell'area comune prevedendo non più il parcheggio ma solo la sosta dei veicoli in proprietà dei comunisti. Nel merito, eccepivano la infondatezza degli avversi motivi di appello, attesa la correttezza della decisione assunta dal giudice di prime cure il quale, per un verso, aveva rilevato la inapplicabilità alla fattispecie oggetto dell'odierno giudizio, della disciplina prevista invece per il parcheggio sulle strade pubbliche, con previsione per ragioni di sicurezza di un adeguato spazio di manovra per le vetture parcheggiate, e per altro verso, aveva prescelto la soluzione che consentisse a tutti i comunisti di fruire in modo pieno del bene comune, procedendo all'assegnazione dei posti in ragione del criterio di contiguità con le singole proprietà individuali, così determinando anche l'assorbimento della domanda riconvenzionale proposta dai convenuti, in ragione dell'assegnazione alla del posto auto collocato in PT prossimità della tettoia di quest'ultima e che la predetta aveva occupato mercè la collocazione di beni di vario tipo. Quanto, poi, agli ulteriori motivi di appello fatti valere dalla con distinto atto di gravame, i convenuti ne contestavano la CP fondatezza avendo dato prova idonea della comproprietà del cespite non solo attraverso i titoli di provenienza ( denuncia di successione ed atto di donazione), ma anche alla luce della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, e successiva pronuncia di appello, che qualificava gli stessi quali comproprietari dell'area oggetto di lite.
Gli appellati, quindi, chiedevano confermarsi la sentenza impugnata n°1714/2021, rigettando l'appello in quanto infondato in fatto e diritto, con condanna alla refusione delle spese di lite.
Nonostante la regolarità della notifica, perfezionatasi a mezzo pec in data
27.05.2021 presso l'indirizzo del procuratore costituito nel primo grado di giudizio, ometteva di costituirsi del quale è stata, dunque, Controparte_4 dichiarata la contumacia.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, riuniti i due giudizi di appello ed acquisito il fascicolo di primo grado, con ordinanza depositata in data 11 giugno 2025 all'esito del deposito di note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 12 maggio 2025, sulle conclusioni di cui in epigrafe la causa veniva riservata in decisione previa concessione alle parti di un termine di giorni 20 per il deposito di comparse conclusionali ed ulteriore termine di giorni 20 per il deposito di memorie di replica a decorrere dal 15 giugno 2025.
2.1. Occorre premettere che in merito a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale ovvero incidentale), né di riproposizione (cfr. art. 346 c.p.c.), e che non dipende dai capi impugnati della sentenza (cfr. artt. 329 e 336 c.p.c.) si è formato il giudicato interno, con esonero del tribunale da qualsivoglia delibazione al riguardo.
2.2. Sempre in via preliminare, non merita pregio l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parti appellate (ex art 342 e
348 cpc).
In proposito, rileva questo Giudice che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge
7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Tanto evidenziato, a parere di chi scrive la sentenza in oggetto deve ritenersi validamene impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, e 348
c.p.c. del gravame oggi in decisione.
3. Venendo al merito, va in primo luogo disattesa la doglianza mossa dall'TE in ordine all'errata affermazione del giudice di pace circa CP la mancata contestazione della comproprietà dell'area oggetto di lite ad opera delle parti del giudizio. Osserva infatti questo giudice come dalla lettura della comparsa di costituzione e risposta depositata nel primo grado di giudizio dalla dante causa dell' CP
, emerga che alcuna contestazione la stessa aveva mosso in Controparte_5 ordine alla comproprietà dell'area oggetto di disciplina in capo a tutti i soggetti evocati in lite;
di tanto invero è dato trarre conferma anche dalla lettura del contenuto delle note autorizzate dal giudice di prime cure relativamente alla questione preliminare di competenza sollevata dai convenuti e CP_4 CP_3
Invero in tale sede, espressamente evidenziava come nel CP_2 Controparte_5 presente giudizio, “di certo non si parla dei diritti reali posti in capo agli aventi diritto – che già sono titolari delle proprie posizioni sulla base delle rispettive legittimazioni documentali – bensì della regolamentazione della corte comune, che rientra a pieno titolo nella competenza a decidere del Giudice adito”; in altre parole
è la stessa odierna TE ad affermare che non viene in rilevo l'accertamento della comproprietà del cespite in capo alle parti in causa, quanto piuttosto la regolamentazione dell'uso comune dello stesso. Soltanto nelle osservazioni alla ctu ed in sede di comparsa conclusionale, poi, l'TE ha contestato la comproprietà in capo alla ed alla lamentando la inidoneità della CP_2 CP_3 documentazione prodotta a dar prova della stessa. Non ha errato, quindi, il giudice di pace quando ha affermato che la comproprietà dell'area poteva dirsi pacifica fra le parti in base al principio di non contestazione, tenuto conto della tardiva proposizione della relativa eccezione. Vale in ogni caso evidenziare che, vertendosi in materia di disciplina dell'uso del bene comune, non incombe in capo all'attore ( e quindi anche alle altre parti in lite ) la probatio diabolica richiesta invece in sede di rivendica, non essendo oggetto del giudizio l'accertamento della
(com)proprietà del cespite, ma ponendosi la stessa piuttosto quale presupposto della decisione. In termini, può in questa sede essere richiamata la sentenza n.
Sez. 2, Sentenza n. 8831 del 04/04/2008 della seconda sezione civile della
Suprema Corte secondo cui “Nel giudizio promosso per la regolamentazione dell'uso della cosa comune, ai sensi dell'art. 1102 cod. civ., la prova dell'esistenza del diritto di comproprietà vantato da colui che ha promosso l'azione, non riguardando nè la legittimazione o l'interesse ad agire, nè l'oggetto del giudizio, ma costituendo un presupposto della domanda, è necessaria unicamente in caso di contestazione della controparte, l'onere della quale si è ulteriormente rafforzato, quanto ai giudizi instaurati successivamente all'entrata in vigore della legge 26 novembre 1990 n. 353, dal dovere imposto al convenuto dall'art. 167 cod. proc. civ. di prendere posizione nella comparsa di costituzione sui fatti costituenti il fondamento della domanda dell'attore.” (in senso conf. Sez. 2, Sentenza n. 3098 del 16/02/2005)
Ne consegue che, non avendo la dante causa dell'odierna TE preso posizione in maniera specifica sul punto in sede di costituzione, la comproprietà dell'area in capo alle convenute doveva ritersi pacifica e non contestata, a prescindere dalla documentazione depositata agli atti che, pure, attesa la natura dell'accertamento a compiersi in questa sede, unitamente al pacifico compossesso esercitato dalle parti, poteva ritenersi di per sé sufficiente ai fini del riconoscimento in capo alla ed alla della qualità di comunisti. CP_2 CP_3
Quanto invece al secondo motivo di appello, comune tanto alla quanto CP alla , lo stesso deve parimenti ritenersi infondato e non meritevole di PT accoglimento.
In punto di diritto, va ricordato che l'art 1102 c.c. sancisce il diritto per ciascun partecipante alla comunione di utilizzare la cosa comune nel rispetto di due limiti fondamentali: il rispetto della destinazione della destinazione della stessa ed il apri uso degli altri comunisti.
In particolare, con riferimento alle aree cortilizie, la Suprema Corte ha avuto modo di sottolineare come “tra le destinazioni accessorie di un cortile comune, la cui funzione principale è quella di dare aria e luce alle varie unità immobiliari, rientra anche quella di consentire ai comproprietari l'accesso a piedi o con veicoli alle loro proprietà, di cui il cortile costituisce un accessorio, nonché la sosta anche temporanea dei veicoli stessi (Cass. 11-2-1977 n. 621), e quindi di accedere ai rispettivi immobili anche con mezzi meccanici, poiché tale uso non può ritenersi condizionato tra l'altro dall'eventuale più limitata forma di godimento del cortile comune praticata in passato (Cass. 16-3-2006 n. 5848)” (cfr. Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 13879 del 09/06/2010, che nel sancire tale principio di diritto, ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la validità della delibera condominiale con la quale, a maggioranza, si era stabilito che l'area scoperta annessa all'edificio condominiale poteva essere utilizzata dal solo proprietario di un locale interno munito di passo carrabile, nel contempo vietando il parcheggio delle autovetture sull'area stessa;
ha ritenuto la S.C. che tale delibera si traducesse in un'illegittima esclusione del potere di uso della cosa comune da parte degli altri comproprietari)
Ebbene, premesso quindi che i comproprietari hanno il diritto di parcheggiare sull'area comune purchè, per conformazione della stessa, ciò non rechi pregiudizio al pari uso degli altri comunisti, nonché al godimento dei beni in loro proprietà individuale che da tale area traggano accesso, va osservato che non condivisibili appaiono le censure mosse dalle odierne appellanti alla soluzione prefigurata dal ctu al fine di consentire il parcheggio nell'area da parte dei comproprietari.
In primo luogo va rilevato che la si è doluta del fatto che seguendo la PT sistemazione prefigurata dal ctu, risulterebbe inibito l'accesso carrabile alla tettoia in sua proprietà, nonché reso oltremodo difficile l'accesso alla proprietà
Inoltre l'allocazione del posto auto n. 1) in prossimità di un varco in CP_4 proprietà di terzi, avrebbe potuto determinare l'occupazione di tale varco in occasione delle manovre di retromarcia, con conseguente possibile doglianza da parte dei terzi proprietari. Ebbene, va in primo luogo osservato che nel progetto redatto dal ctu il posto auto assegnato all' si troverebbe accanto alla tettoia PT in proprietà di quest'ultima, di talchè appare priva di pregio ogni doglianza al riguardo, posto che la stessa in tal modo, non solo agevolmente raggiungerebbe la sua proprietà con l'auto (infatti il posto auto è davanti alla tettoia con ciò rendendo evidente che la doglianza al riguardo mossa sia priva di fondamento), ma avrebbe anche l'opportunità di ivi parcheggiare;
parimenti non è dato comprendere come sarebbe stato aggravato l'accesso alla proprietà atteso CP_4 che non è stato in alcun modo pregiudicato il marciapiedi esistente e che il posto auto a questi assegnato è collocato in prossimità delle scalette di accesso all'abitazione. Da ultimo, venendo al posto auto contrassegnato con il numero 1), vale evidenziare che, come si evince dal grafico allegato alla ctu, lo stesso non ostruisce in alcun modo il varco di proprietà dei terzi, essendo collocato al confine con lo stesso, mentre la circostanza che tale varco potrebbe essere occupato dalla vettura, quante volte la stessa faccia manovra per entrare o uscire dal parcheggio, trattasi all'evidenza di una lamentazione priva di pregio, posto che in primo luogo appare incontestato, da quanto dedotto in giudizio dalla stessa odierna TE, che tale area cortilizia era sempre stata utilizzata dai comunisti per il transito ed il parcheggio delle vetture, tanto che l'odierno giudizio nasceva proprio dall'esigenza di disciplinare tale parcheggio, inibendone l'utilizzo a terzi estranei alla comunione, di talchè deve ritenersi che anche in passato le auto transitassero innanzi a tale varco nell'effettuare manovre di parcheggio
(significativamente anche nelle foto allegate alla ctu si scorge sui luoghi di causa una vettura parcheggiata proprio in prossimità di tale varco). In secondo luogo il transito temporaneo di un'unica autovettura in caso di manovra, non si vede che tipo di pregiudizio possa arrecare a terzi, tanto più che la stessa deducente chiarisce che tale varco è sostanzialmente inutilizzato, non avendo il proprietario alcun diritto di accesso dall'area comune.
Parimenti non condivisibile la doglianza secondo cui, a causa della ristrettezza degli spazi di manovra, non conformi a quelli previsti dal regolamento che disciplina il parcheggio sulle aree pubbliche, non sarebbero garantiti gli standard di sicurezza minimi per consentire il parcheggio.
Questo giudice ritiene di condividere sul punto le osservazioni del ctu il quale ha giustamente evidenziato che la normativa regolamentare fa riferimento alla ben diversa disciplina degli spazi di parcheggio sulla pubblica via e che, pertanto, la stessa non possa trovare applicazione in una situazione del tutto diversa, quale quella che ne occupa, in cui invece occorre regolamentare il parcheggio in un'area privata. Premesso, infatti, che laddove il legislatore avesse ritenuto tale disciplina funzionale a garantire la sicurezza, nulla avrebbe impedito che la stessa venisse estesa anche alle aree private destinate a parcheggio, deve ritenersi che la diversa e peculiare disciplina delle aree di parcheggio sulla pubblica via risponda all'esigenza di garantire che la sosta dei veicoli avvenga in condizioni di sicurezza e senza creare intralcio al flusso della circolazione in luoghi che, per loro stessa natura e funzione, sono interessati da un flusso continuo e sicuramente significativo di veicoli, pedoni e velocipidi;
situazione per nulla paragonabile a quella oggetto del presente giudizio, ove l'area in questione è destinata alla sosta di appena cinque veicoli ed in favore dei soli proprietari degli immobili che da tale cortile traggono accesso. Pretestuosa poi, l'affermazione che in caso di emergenza le vetture degli assegnatari dei parcheggi contraddistinti con i nn 4) e 5) rimarrebbero “intrappolate” in attesa della manovra in uscita delle altre vetture;
non si vede infatti come possa eventualmente costituire pregiudizio il non poter uscire immediatamente con la propria vettura prima che le altre abbiano fatto manovra, laddove la soluzione alternativa propugnata non consentirebbe proprio l'uso dell'autovettura, perché parcheggiata altrove, distante dall'abitazione e dal cortile comune.
Vi è poi da osservare che le appellanti hanno entrambe la possibilità di ricoverare le proprie vetture in spazi di loro proprietà ( la , eventualmente, sotto la PT tettoia e la nello spazio di sua proprietà cui si accede proprio dall'area CP comune), laddove gli altri comproprietari non godono di tale beneficio;
la disciplina dell'uso della corte comune, quindi, non può non tenere conto di questa esigenza e del correlativo diritto di tali comproprietari di promuovere un utilizzo del bene che consenta agli stessi, nel rispetto dei limiti sopra evidenziati del 1102 c.c., di trarre dallo stesso l'utilità sperata in conformità alla sua destinazione. Che tale poi fosse la destinazione che i comunisti avevano impresso al bene, lo si desume agevolmente dalle stesse difese delle parti in primo grado, laddove è emerso come dato incontestato che tale corte sia sempre stata utilizzata dai comproprietari quale area di parcheggio.
Ne consegue, alla luce di tali considerazioni, che meritevole di conferma deve ritenersi la decisione assunta dal giudice di prime cure, siccome conforme ai criteri che governano la disciplina dell'uso dei beni comuni di cui all'art 1102 c.c.
Da ultimo l'TE ha chiesto, nella denegata ipotesi di conferma CP della sentenza appellata, assegnarsi il posto contraddistinto con il n. 2) in luogo di quello contrassegnato dal n. 1) come ipotizzato dal ctu.
Ritiene tuttavia questo giudice che il progetto redatto dal ctu vada integralmente confermato in quanto, come anche rilevato dal tecnico nelle repliche alle osservazioni del ctp, funzionale a garantire un giusto equilibrio fra opposti interessi.
Infatti, come correttamente rileva il ctu, mentre la gode di un accesso CP carrabile alla sua proprietà che le consente di accedere con l'auto direttamente all'interno della stessa, di tale possibilità non gode la assegnataria del CP_2 posto 2); tale circostanza assume rilievo nella misura in cui appare opportuna l'assegnazione a quest'ultima del posto n. 2) poichè collocato in posizione più prossima alla sua abitazione, mentre l'assegnazione alla del posto n. 1), CP che certamente si trova logisticamente più lontano rispetto all'ingresso della proprietà di quest'ultima, si giustifica in ragione del fatto che quest'ultima ben può ovviare a tale disagio – ad esempio in occasione della necessità di trasportare beni dall'auto all'abitazione - accedendo direttamente alla sua abitazione attraverso il passo carrabile che dall'area comune conduce allo piazzo in sua proprietà esclusiva. Nell'ottica del massimo contemperamento fra opposte esigenze, pertanto, si ritiene di poter confermare la pronuncia del giudice di prime cure.
Infine va esaminato l'ultimo motivo di appello proposto dalla e relativo CP alla regolazione delle spese di lite. L'TE, infatti, già nel costituirsi nel giudizio di primo grado, ha dedotto di aver preso diligentemente parte al procedimento di mediazione obbligatoria, poi conclusosi negativamente a causa della ingiustificata mancata comparizione degli altri convenuti;
di tanto chiedeva quindi tenersi conto anche ai fini della regolazione delle spese di lite. Il giudice di prime cure, invece, nulla aveva detto relativamente a tale profilo, omettendo di pronunciarsi sul punto.
Il motivo di appello è fondato, sebbene la domanda dell'TE non possa trovare accoglimento.
Evidente, infatti, è l'omessa pronuncia del giudice di prime cure sul punto;
il giudice di pace, infatti, nel regolare le spese di lite, si è limitato a disporne la compensazione fra le parti senza nulla aggiungere in ordine all'incidenza spiegata dalla mancata partecipazione al procedimento di mediazione su tale regolamentazione.
Va, tuttavia, osservato che la domanda di condanna dell' , non può in CP ogni caso trovare accoglimento.
Invero, l'attuale art. 12 – bis, D.lgs 28/2010, prevede che “ dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, può altresì condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.” Appare infatti del tutto evidente che nel caso che ne occupa, difettino i presupposti per la condanna degli odierni appellati al pagamento, in favore dell'TE richiedente, di una somma determinata in via equitativa e comunque in misura non superiore alle spese di lite, non potendosi configurare, alla luce di quanto deciso in sentenza, alcuna soccombenza a carico dei predetti.
La statuizione del giudice di prime cure, quindi, va confermata sebbene con integrazione della motivazione nei termini che precedono.
Le spese di lite del giudizio di appello seguono la soccombenza delle appellanti ed , ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e si liquidano, in assenza della PT CP nota spese di cui all'art. 75 disp. att. c.p.c., di ufficio, nella misura complessiva indicata in dispositivo, con applicazione delle tariffe minime (tenuto conto della limitata attività svolta e della semplicità delle questioni trattate) e con esclusione della maggiorazione di cui all'art 4 del d.m. 147/2022 stante la identità di posizioni di entrambi gli appellati (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 a euro 5.200,00: fase studio, euro 212,50; fase introduttiva, euro 212,50; fase istruttoria/trattazione, euro 425,50; fase decisionale, euro 425,50).
Risultando entrambi gli appellanti soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
Nulla si dispone quanto alle spese nei rapporti con in quanto Controparte_4 contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Raffaella Cappiello, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti da ed avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata n. 1714/2021 depositata il
19.04.2021, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1. rigetta gli appelli proposti da e da;
Parte_1 Controparte_1
2. condanna e , al pagamento delle spese Parte_1 Controparte_1 processuali di secondo grado in favore di e Controparte_2 [...] che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre CP_3 spese forfettarie nella misura del 15 %, i.v.a. e c.p.a. se dovute, con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;
3. nulla sulle spese nei rapporti con stante la contumacia;
Controparte_4
4. dichiara la sussistenza dei presupposti (rigetto integrale) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta, a norma dell'art. 13, comma 1 bis d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115.
Torre Annunziata, li 5.08.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Raffaella Cappiello