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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 30/05/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
N.R.G. 412/2025 V.G.
Il Tribunale di Bari in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
- Dott. Alfonso Pappalardo Presidente
- Dott.ssa Rosella Nocera Giudice
- Dott.ssa Tiziana Di Gioia Giudice
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nel procedimento iscritto al N.R.G. 412//2025 V.G., promosso ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. da:
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Piparo Parte_1 C.F._1
e
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Paola Attolini Controparte_1 C.F._2
FATTO
Con ricorso depositato congiuntamente in data 23.01.2025 ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c. introduttivo del presente procedimento, i coniugi esponevano di aver celebrato matrimonio con rito concordatario in data
18/06/2011 in Gravina in Puglia (BA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al n. 67, parte II, serie A, anno 2011; dalla loro unione nasceva il 13.09.2016 in Bari;
Persona_1 con nota del 11.03.2025 la IG.ra , costituita a mezzo del nuovo difensore, revocava il proprio CP_1 consenso al ricorso per separazione depositato in atti e chiedeva fissarsi in presenza la trattazione dell'udienza; all'udienza del 08.04.2025 la IG.ra confermava la revoca del consenso all'omologa della CP_1 separazione mentre il IG. insisteva per l'accoglimento del ricorso di separazione de quo. Pt_1
*****
Il ricorso congiunto depositato dalle parti deve essere dichiarato improcedibile, essendo venuta meno la concorde volontà delle parti ad addivenire alla pronuncia della separazione alle condizioni rassegnate in ricorso, stante la revoca del consenso manifestata dalla IG.ra . CP_1 Va infatti ritenuto che, secondo il disposto dell'art. 473 bis 51 c.p.c., l'omologa della separazione consensuale presuppone non solo la domanda congiunta, ma altresì, che le parti, in sede di comparizione davanti al Giudice
Delegato, non solo dichiarino di non volersi riconciliare, ma confermino la volontà concorde che la separazione venga omologata alle conclusioni concordate.
Ove ciò non avvenga, come nel caso di specie, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile.
Dunque, diversamente da quanto accade nel procedimento di divorzio congiunto, nel procedimento di separazione consensuale, la revoca del consenso da parte di uno dei coniugi comporta il venir meno del requisito indispensabile per l'accoglimento della domanda, rappresentato dall'intesa tra le parti, configurandosi la stessa come un atto unitario ed essenzialmente negoziale, espressione della capacità dei coniugi di autodeterminarsi responsabilmente, rispetto al quale la pronunzia del Tribunale è rivolta unicamente ad attribuire efficacia all'esterno all'accordo stipulato dai coniugi (Cass. n. 19540/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale dichiara improcedibile la domanda congiunta di separazione consensuale di cui trattasi.
Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio.
Bari, 27.05.2025
IL PRESIDENTE
Alfonso Pappalardo