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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 21/10/2025, n. 1267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1267 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 643/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 643 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 4.06.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Benevento alla via XXIV Maggio n. 2, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Luigi ON e dall'Avv. Andrea RO ed elettivamente domiciliata in
Benevento, alla Via Avellino n. 45, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Attrice
E
nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1
alla Via Paolo de Granita n.14, rapp.to e difeso, ex art.86 cpc, da se stesso, con studio legale in Salerno alla Via Paolo de
Granita n.14, presso il cui studio elettivamente domicilia
Convenuto
pagina 1 di 9 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
4.06.2025 da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.02.2023 Parte_1
conveniva in giudizio affinché, in virtù della Controparte_1
sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 949/2022, che riformava la sentenza n. 397/2016 del Tribunale di Benevento, fosse condannato alla restituzione della somma di € 8.659,52, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda, deduceva che, in data 09.01.2016, il
Tribunale di Benevento condannava la al pagamento- Pt_1
in favore di di spese e compensi di lite, pari ad € CP_2
8.710,00.
In data 04.02.2016 il cedeva il proprio credito a CP_2 CP_1
il quale intraprendeva un'azione esecutiva nei
[...]
confronti della per il recupero delle somme. Pt_1
Precisamente, all'esito del pignoramento presso terzi, effettuato in danno della il G.E. assegnava all'odierno convenuto Pt_1
la somma di € 12.749,37, oltre compensi ed interessi.
In data 17.02.2022 la Corte d'Appello di Napoli riformava la sentenza n. 397/2016 del Tribunale di Benevento e, con sentenza n. 949/2022, compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Pertanto, l'attrice rappresentava che, a seguito della richiesta, avanzata dal lo autorizzava a dilazionare il CP_1
pagamento mediante il versamento di rate mensili di € 700,00 ciascuna, da versare entro il giorno 3 di ogni mese. pagina 2 di 9 A seguito del mancato rispetto delle modalità e dei termini pattuiti per il versamento delle suddette rate, l'attrice adiva l'autorità giudiziaria per il recupero del credito vantato nei confronti del CP_1
Si costituiva il convenuto, il quale chiedeva, in via preliminare, dichiarare improponibile la citazione per carenza dello ius postulandi;
eccepiva poi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Benevento e la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto;
in via subordinata, invocava una intervenuta transazione, chiedendo ordinarsi al convenuto il versamento, in favore dell'attrice, del residuo ancora spettante, pari ad € 4949,37, tramite pagamento di rate mensili di € 700,00 caduna.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e, all'udienza del 4 giugno 2025, veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di difetto di ius postulandi formulata dal convenuto per aver gli avvocati dell'attrice, agito in virtù di un mandato privo di data, deve rilevarsi che nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, (cfr. Cass. Civ. 34259/2019).
E' infatti evidente che la procura deve essere stata rilasciata necessariamente prima della proposizione del giudizio.
pagina 3 di 9 Infondata appare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, sollevata dal convenuto, risultando evidente, dalla lettura della stessa che è possibile individuare il petitum, che non risulta del tutto omesso, nè assolutamente incerto.
Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti indispensabili per consentire alla controparte una idonea difesa e per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è preposto.
Invero, l'invocata nullità si determina solo se l'omissione causa un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione del petitum, viceversa da un esame complessivo dell'atto, l'oggetto risulta ben determinato pertanto.
Infondata deve ritenersi anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice, sollevata sul presupposto che la stessa avrebbe ceduto il presunto credito al marito (in virtù di quanto precisato nella pec del 9.5.2022 inviata dal legale della stessa).
In proposito, è opportuno evidenziare che, dalla lettura della comunicazione, emerge testualmente: “ accetta il Pt_1
rateizzo e..…autorizza il pagamento sul conto corrente del coniuge…”; il tenore letterale della comunicazione, pertanto, non porta a concludere in ordine alla esistenza di una cessione del credito, ravvisandosi soltanto una comunicazione sulle modalità di pagamento.
Infine, il convenuto eccepiva l'incompetenza per valore del
Tribunale, sul presupposto che avendo incassato, a seguito di pignoramento presso terzi, la somma di € 12.749,37 e avendo pagina 4 di 9 versato € 7.800,00 alla data della costituzione in giudizio, residuava ancora da corrispondere all'attrice l'importo di €
4949,37, con conseguente competenza per valore del Giudice di
Pace.
Tale eccezione, non merita accoglimento, in quanto il valore di una controversia si determina sulla base della domanda e con riferimento alla pretesa fatta valere in giudizio dall'attore, indipendentemente dal successivo accertamento.
Nel caso in esame, la domanda risulta avanzata per la somma di
€ 8.659,52, pertanto il Tribunale di Benevento risulta correttamente adito.
Nel merito, dalla lettura degli atti prodotti si evince che alcuna transazione è intervenuta tra le parti: invero, con pec del
9/05/2022, a seguito di richiesta del convenuto (circostanza che non emerge chiaramente dalla documentazione depositata ma che si ricava dal tenore della missiva e dalla non contestazione alla stessa) la “accetta il rateizzo nella Pt_1
misura di € 700,00 mensili…e autorizza il pagamento sul conto corrente del coniuge”.
Dunque, dalla suddetta pec, risulta che vi è stato un accordo tra le parti sulle modalità di recupero della somma;
non risulta stabilita alcuna data entro cui il convenuto avrebbe dovuto provvedere al bonifico;
irrilevante appare, dunque,
l'argomentazione di parte attrice circa il mancato rispetto del termine dei pagamenti (che non venivano eseguiti entro il tre di ogni mese).
Dalla documentazione allegata emerge che il ha CP_1
provveduto al versamento delle rate mensili, anche in pendenza pagina 5 di 9 di giudizio (come risulta dalle copie dei bonifici dallo stesso effettuati).
Dalla menzionata documentazione risulta che il Vicedomini versava, tramite bonifico bancario sul conto corrente del marito dell'attrice, come dalla stessa richiesto nella pec del 9/5/2022, in data 1.06.2022 € 700,00, in data 11.07.2022 € 700,00, in data 1.08.2022 € 700, in data 1.09.2022 € 700, in data
3.10.2022 € 700,00, in data 2.11.2022 € 700, in data 5.12.2022
€ 700,00, in data 5.01.2023 € 700,00, in data 13.02.2023 €
700,00, in data 9.03.2023 € 700,00, in data 21.04.2023 €
700,00, in data 27.04.2023 € 100,00, in data 26.05.2023 €
600,00, in data 31.07.2023 € 700,00, in data 31.08.2023 €
700,00, in data 30.09.2023 € 700,00, in data 31.10.2023 €
700,00 ed infine in data 22.11.2023, a saldo, € 531,87.
Il convenuto corrispondeva quindi all'attrice, complessivamente, la somma di € 12.431,87 deducendo di aver detratto dall'importo dovuto (pari ad € 12.749,37, di cui al precetto), la somma di € 217,50, versata dallo stesso all'Agenzia delle
Entrate a titolo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione somme, come da ricevuta di pagamento allegata.
In proposito, giova precisare che le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione deve essere ricompresa nelle spese di esecuzione ed il suo rimborso deve essere richiesto al terzo pignorato.
Invero, la Suprema Corte (ord. n. 3217/2022) ha rilevato che
“quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito pagina 6 di 9 all'esecutato — oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo — del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ.”
Nel caso in esame, l'ordinanza di assegnazione conteneva l'espresso addebito all'esecutato del costo di registrazione del provvedimento laddove dalla stessa si evince: “…le spese della presente procedura di esecuzione possono liquidarsi in favore del creditore procedente in complessivi €…..nonché le eventuali spese borsuali successive….ordina al terzo di pagare le somme come innanzi, come innanzi liquidate ed assegnate…”, riferendosi ai costi accessori sostenuti dal creditore per recuperare il credito, rientrando tra le stesse le spese di registrazione dell'ordinanza.
Le spese borsuali sono rimborsi per esborsi documentabili, come nel caso di specie, necessari per l'avanzamento della procedura esecutiva e la loro quantificazione è inclusa nel totale delle somme che il debitore o il terzo deve pagare.
Dunque, alla luce delle suesposte motivazioni si evince, da un semplice calcolo matematico delle rate versate, che il CP_1
ha corrisposto la somma complessiva di € 12.431,87 a fronte della somma dovuta, pari ad € 12.749,37 di cui all'atto di precetto;
pertanto, il convenuto deve versare all'attrice la somma residua di € 317,50, derivante dall'errata decurtazione della somma versata per la registrazione dell'ordinanza che, come sopra esposto, solo in mancanza di espresso addebito fa pagina 7 di 9 capo al debitore originario: nel caso di specie la somma andava richiesta al terzo pignorato, essendo espressamente previsto nell'ordinanza di assegnazione somme;
spetta inoltre la somma di € 100,00 erroneamente non conteggiata da parte convenuta nell'importo da versare.
Invero, con bonifico del 27.04.2023 il convenuto versava €
100,00, nonostante avesse già versato nello stesso mese €
700,00 come stabilito;
tuttavia, nel mese successivo, ovvero il
26.05.2023 versava la somma di € 600,00 a fronte di CP_1
quella prevista di € 700,00.
Per tali motivi, alla stregua di tali considerazioni, la domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata e va dunque accolta.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo inoltre la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Nel caso in esame, si rende opportuna la compensazione parziale (per 4/5)delle spese di lite. Il rimanente quinto è posto a carico del convenuto, comunque parzialmente soccombente
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
13/02/2023 nei confronti di ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
pagina 8 di 9 317,50 a titolo di restituzione della somma versate dalla oltre interessi dalla domanda. Pt_1
2) Compensa per 4/5 le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento del rimanente 1/5, che liquida in complessivi €
1015,40, oltre spese di CU, rimborso forfettario spese generali,
IVA CPA secondo legge, con distrazione in favore degli avv. L.
ON e A. RO, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 643 R.G.A.C., anno 2023, assegnata in decisione all'udienza del 4.06.2025 e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in Parte_1
Benevento alla via XXIV Maggio n. 2, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall' Avv. Luigi ON e dall'Avv. Andrea RO ed elettivamente domiciliata in
Benevento, alla Via Avellino n. 45, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta
Attrice
E
nato a [...] il [...], ivi residente Controparte_1
alla Via Paolo de Granita n.14, rapp.to e difeso, ex art.86 cpc, da se stesso, con studio legale in Salerno alla Via Paolo de
Granita n.14, presso il cui studio elettivamente domicilia
Convenuto
pagina 1 di 9 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza del
4.06.2025 da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 13.02.2023 Parte_1
conveniva in giudizio affinché, in virtù della Controparte_1
sentenza della Corte d'Appello di Napoli n. 949/2022, che riformava la sentenza n. 397/2016 del Tribunale di Benevento, fosse condannato alla restituzione della somma di € 8.659,52, oltre rivalutazione ed interessi, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
A sostegno della domanda, deduceva che, in data 09.01.2016, il
Tribunale di Benevento condannava la al pagamento- Pt_1
in favore di di spese e compensi di lite, pari ad € CP_2
8.710,00.
In data 04.02.2016 il cedeva il proprio credito a CP_2 CP_1
il quale intraprendeva un'azione esecutiva nei
[...]
confronti della per il recupero delle somme. Pt_1
Precisamente, all'esito del pignoramento presso terzi, effettuato in danno della il G.E. assegnava all'odierno convenuto Pt_1
la somma di € 12.749,37, oltre compensi ed interessi.
In data 17.02.2022 la Corte d'Appello di Napoli riformava la sentenza n. 397/2016 del Tribunale di Benevento e, con sentenza n. 949/2022, compensava integralmente le spese del doppio grado di giudizio.
Pertanto, l'attrice rappresentava che, a seguito della richiesta, avanzata dal lo autorizzava a dilazionare il CP_1
pagamento mediante il versamento di rate mensili di € 700,00 ciascuna, da versare entro il giorno 3 di ogni mese. pagina 2 di 9 A seguito del mancato rispetto delle modalità e dei termini pattuiti per il versamento delle suddette rate, l'attrice adiva l'autorità giudiziaria per il recupero del credito vantato nei confronti del CP_1
Si costituiva il convenuto, il quale chiedeva, in via preliminare, dichiarare improponibile la citazione per carenza dello ius postulandi;
eccepiva poi l'incompetenza del Tribunale adito in favore del Giudice di Pace di Benevento e la nullità della citazione ex art. 164 c.p.c, nonché la carenza di legittimazione attiva dell'attrice.
Nel merito, contestava la domanda chiedendone il rigetto;
in via subordinata, invocava una intervenuta transazione, chiedendo ordinarsi al convenuto il versamento, in favore dell'attrice, del residuo ancora spettante, pari ad € 4949,37, tramite pagamento di rate mensili di € 700,00 caduna.
La causa veniva istruita mediante la produzione di documenti e, all'udienza del 4 giugno 2025, veniva assegnata in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, sull'eccezione di difetto di ius postulandi formulata dal convenuto per aver gli avvocati dell'attrice, agito in virtù di un mandato privo di data, deve rilevarsi che nel caso di procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto all'atto cui si riferisce, la mancanza di data non produce nullità della procura, dovendo essere apprezzata con riguardo al foglio che la contiene, (cfr. Cass. Civ. 34259/2019).
E' infatti evidente che la procura deve essere stata rilasciata necessariamente prima della proposizione del giudizio.
pagina 3 di 9 Infondata appare l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per omessa esposizione degli elementi di fatto e di diritto costituenti le ragioni della domanda, sollevata dal convenuto, risultando evidente, dalla lettura della stessa che è possibile individuare il petitum, che non risulta del tutto omesso, nè assolutamente incerto.
Nel caso di specie, sussistono tutti i requisiti indispensabili per consentire alla controparte una idonea difesa e per il raggiungimento dello scopo cui l'atto è preposto.
Invero, l'invocata nullità si determina solo se l'omissione causa un'incertezza assoluta in ordine all'individuazione del petitum, viceversa da un esame complessivo dell'atto, l'oggetto risulta ben determinato pertanto.
Infondata deve ritenersi anche l'eccezione di carenza di legittimazione attiva di parte attrice, sollevata sul presupposto che la stessa avrebbe ceduto il presunto credito al marito (in virtù di quanto precisato nella pec del 9.5.2022 inviata dal legale della stessa).
In proposito, è opportuno evidenziare che, dalla lettura della comunicazione, emerge testualmente: “ accetta il Pt_1
rateizzo e..…autorizza il pagamento sul conto corrente del coniuge…”; il tenore letterale della comunicazione, pertanto, non porta a concludere in ordine alla esistenza di una cessione del credito, ravvisandosi soltanto una comunicazione sulle modalità di pagamento.
Infine, il convenuto eccepiva l'incompetenza per valore del
Tribunale, sul presupposto che avendo incassato, a seguito di pignoramento presso terzi, la somma di € 12.749,37 e avendo pagina 4 di 9 versato € 7.800,00 alla data della costituzione in giudizio, residuava ancora da corrispondere all'attrice l'importo di €
4949,37, con conseguente competenza per valore del Giudice di
Pace.
Tale eccezione, non merita accoglimento, in quanto il valore di una controversia si determina sulla base della domanda e con riferimento alla pretesa fatta valere in giudizio dall'attore, indipendentemente dal successivo accertamento.
Nel caso in esame, la domanda risulta avanzata per la somma di
€ 8.659,52, pertanto il Tribunale di Benevento risulta correttamente adito.
Nel merito, dalla lettura degli atti prodotti si evince che alcuna transazione è intervenuta tra le parti: invero, con pec del
9/05/2022, a seguito di richiesta del convenuto (circostanza che non emerge chiaramente dalla documentazione depositata ma che si ricava dal tenore della missiva e dalla non contestazione alla stessa) la “accetta il rateizzo nella Pt_1
misura di € 700,00 mensili…e autorizza il pagamento sul conto corrente del coniuge”.
Dunque, dalla suddetta pec, risulta che vi è stato un accordo tra le parti sulle modalità di recupero della somma;
non risulta stabilita alcuna data entro cui il convenuto avrebbe dovuto provvedere al bonifico;
irrilevante appare, dunque,
l'argomentazione di parte attrice circa il mancato rispetto del termine dei pagamenti (che non venivano eseguiti entro il tre di ogni mese).
Dalla documentazione allegata emerge che il ha CP_1
provveduto al versamento delle rate mensili, anche in pendenza pagina 5 di 9 di giudizio (come risulta dalle copie dei bonifici dallo stesso effettuati).
Dalla menzionata documentazione risulta che il Vicedomini versava, tramite bonifico bancario sul conto corrente del marito dell'attrice, come dalla stessa richiesto nella pec del 9/5/2022, in data 1.06.2022 € 700,00, in data 11.07.2022 € 700,00, in data 1.08.2022 € 700, in data 1.09.2022 € 700, in data
3.10.2022 € 700,00, in data 2.11.2022 € 700, in data 5.12.2022
€ 700,00, in data 5.01.2023 € 700,00, in data 13.02.2023 €
700,00, in data 9.03.2023 € 700,00, in data 21.04.2023 €
700,00, in data 27.04.2023 € 100,00, in data 26.05.2023 €
600,00, in data 31.07.2023 € 700,00, in data 31.08.2023 €
700,00, in data 30.09.2023 € 700,00, in data 31.10.2023 €
700,00 ed infine in data 22.11.2023, a saldo, € 531,87.
Il convenuto corrispondeva quindi all'attrice, complessivamente, la somma di € 12.431,87 deducendo di aver detratto dall'importo dovuto (pari ad € 12.749,37, di cui al precetto), la somma di € 217,50, versata dallo stesso all'Agenzia delle
Entrate a titolo di registrazione dell'ordinanza di assegnazione somme, come da ricevuta di pagamento allegata.
In proposito, giova precisare che le spese di registrazione dell'ordinanza di assegnazione deve essere ricompresa nelle spese di esecuzione ed il suo rimborso deve essere richiesto al terzo pignorato.
Invero, la Suprema Corte (ord. n. 3217/2022) ha rilevato che
“quando il giudice dell'esecuzione, all'esito di un procedimento di espropriazione forzata di crediti presso terzi, pronuncia ordinanza di assegnazione contenente l'espresso addebito pagina 6 di 9 all'esecutato — oltre che dei crediti posti in esecuzione e delle spese del processo — del costo di registrazione del provvedimento, il relativo importo deve essere annoverato tra le spese di esecuzione liquidate in favore del creditore e può essere preteso, in sede di escussione del terzo, nei limiti della capienza del credito assegnato, ai sensi dell'art. 95 cod. proc. civ.”
Nel caso in esame, l'ordinanza di assegnazione conteneva l'espresso addebito all'esecutato del costo di registrazione del provvedimento laddove dalla stessa si evince: “…le spese della presente procedura di esecuzione possono liquidarsi in favore del creditore procedente in complessivi €…..nonché le eventuali spese borsuali successive….ordina al terzo di pagare le somme come innanzi, come innanzi liquidate ed assegnate…”, riferendosi ai costi accessori sostenuti dal creditore per recuperare il credito, rientrando tra le stesse le spese di registrazione dell'ordinanza.
Le spese borsuali sono rimborsi per esborsi documentabili, come nel caso di specie, necessari per l'avanzamento della procedura esecutiva e la loro quantificazione è inclusa nel totale delle somme che il debitore o il terzo deve pagare.
Dunque, alla luce delle suesposte motivazioni si evince, da un semplice calcolo matematico delle rate versate, che il CP_1
ha corrisposto la somma complessiva di € 12.431,87 a fronte della somma dovuta, pari ad € 12.749,37 di cui all'atto di precetto;
pertanto, il convenuto deve versare all'attrice la somma residua di € 317,50, derivante dall'errata decurtazione della somma versata per la registrazione dell'ordinanza che, come sopra esposto, solo in mancanza di espresso addebito fa pagina 7 di 9 capo al debitore originario: nel caso di specie la somma andava richiesta al terzo pignorato, essendo espressamente previsto nell'ordinanza di assegnazione somme;
spetta inoltre la somma di € 100,00 erroneamente non conteggiata da parte convenuta nell'importo da versare.
Invero, con bonifico del 27.04.2023 il convenuto versava €
100,00, nonostante avesse già versato nello stesso mese €
700,00 come stabilito;
tuttavia, nel mese successivo, ovvero il
26.05.2023 versava la somma di € 600,00 a fronte di CP_1
quella prevista di € 700,00.
Per tali motivi, alla stregua di tali considerazioni, la domanda proposta dall'attrice è parzialmente fondata e va dunque accolta.
Sulla somma complessivamente liquidata sono dovuti gli interessi legali dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
essendo inoltre la somma determinata all'attualità, nulla è dovuto a titolo di rivalutazione monetaria.
Nel caso in esame, si rende opportuna la compensazione parziale (per 4/5)delle spese di lite. Il rimanente quinto è posto a carico del convenuto, comunque parzialmente soccombente
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con atto di citazione notificato in data Parte_1
13/02/2023 nei confronti di ogni altra Controparte_1
istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di €
pagina 8 di 9 317,50 a titolo di restituzione della somma versate dalla oltre interessi dalla domanda. Pt_1
2) Compensa per 4/5 le spese di lite e condanna il convenuto al pagamento del rimanente 1/5, che liquida in complessivi €
1015,40, oltre spese di CU, rimborso forfettario spese generali,
IVA CPA secondo legge, con distrazione in favore degli avv. L.
ON e A. RO, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 21/10/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
pagina 9 di 9