Sentenza 18 maggio 1976
Massime • 2
Il fatto che un contraente abbia incamerato la (ricevuta) caparra confirmatoria, e si sia comportato come libero dal vincolo negoziale, senza la doverosa preventiva dichiarazione di volere recedere dal contratto, ai sensi dell'art 1385 secondo comma cod civ, e cioe di optare per lo scioglimento anziche l'adempimento del contratto stesso, non costituisce di per se sufficiente fondamento della domanda di risoluzione proposta dall'altro contraente, ex art 1453 cod civ, in quanto il predetto comportamento del primo potrebbe trovare giustificazione nell'inadempimento del secondo.*
La non essenzialita del termine, previsto dalle parti per la esecuzione del contratto (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), se esclude la configurabilita della risoluzione di diritto ex art 1457 cod civ, non osta a che l'inosservanza di esso, ove superi i limiti della normale tollerabilita, in relazione allo oggetto ed alla natura del contratto, possa costituire inadempimento di non scarsa importanza, giustificativo della risoluzione del contratto stesso ex art 1453 cod civ. ( V 2618/74, mass n 371069).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 18/05/1976, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 18 maggio 1976 |
Testo completo
La non essenzialita del termine, previsto dalle parti per la esecuzione del contratto (nella specie, preliminare di vendita immobiliare), se esclude la configurabilita della risoluzione di diritto ex art 1457 cod civ, non osta a che l'inosservanza di esso, ove superi i limiti della normale tollerabilita, in relazione allo oggetto ed alla natura del contratto, possa costituire inadempimento di non scarsa importanza, giustificativo della risoluzione del contratto stesso ex art 1453 cod civ. ( V 2618/74, mass n 371069).*