Sentenza breve 13 gennaio 2025
Decreto collegiale 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza breve 13/01/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03273/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 3273 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenica Antonella Pavon, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, via Antonio Fogazzaro n. 35/B;
contro
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento del 3 giugno 2024, notificato in data 30 settembre 2024, di archiviazione del procedimento relativo all’istanza MI4707033459.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che in data 21/07/2020 la Sig.ra -OMISSIS- ha presentato una dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare in favore del ricorrente, tuttavia respinta poiché le parti non si presentavano presso lo Sportello Unico, senza fornire alcun giustificato motivo
Ritenuto che, che all’esito della fase cautelare, sussistono i presupposti per definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa, dovendosi pertanto accogliere il presente ricorso, non avendo l’Amministrazione comprovato i fatti posti a fondamento del provvedimento impugnato, e pertanto, la comunicazione e la ricezione della predetta convocazione.
che quanto alle spese, sussistono giusti motivi per compensare le stesse tra le parti, in considerazione delle peculiarità della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto annulla il provvedimento in epigrafe impugnato, salvi gli ulteriori atti dell’Amministrazione.
Spese compensate, salvo il rimborso del contributo unificato in favore del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Fabrizio Fornataro, Consigliere
Mauro Gatti, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Gatti | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.