TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 29/09/2025, n. 325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 325 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. 632/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 632/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PENAGLIA ENRICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Domodossola (VB), via Cadorna 48
PARTE ATTRICE contro
(CHE 109.262.133), in persona del membro del Consiglio di Amministrazione CP_1 munito di poteri di rappresentanza SI.ra , rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
MANTOAN UGO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Centro Valle Intelvi, Frazione Casasco, Via Orimento n. 1 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verbania adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, accertare e dichiarare la natura assicurativa e previdenziale dei contratti stipulati da Parte_1 il 14/04/2020 n. 540146447 24508 Private Exclusive, n. 545253904 26
[...]
Futuro, n. 545253907 26301 Strategia Più Valore e di conseguenza l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle somme versate, del controvalore e di ogni altra prestazione dovuta da in Parte_2 conseguenza dei contratti;
pagina 1 di 22 accertare e dichiarare che il creditore procedente non si può soddisfare sulle somme versate, sul controvalore e su ogni altra prestazione dovuta da in conseguenza dei Parte_2 contratti, e per l'effetto dichiarare privo di efficacia il pignoramento di cui al procedimento RG Esec. n. 399/2022 Tribunale di Verbania ed estinguere la procedura.
Con vittoria di spese e competenze dell'esecuzione e dell'opposizione, sia nella fase sommaria che nella fase di merito.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare la natura speculativa e finanziaria delle polizze assicurative di
[...]
n. 540146447 24508 del 14.4.2020, di n. Controparte_2 Controparte_3
e di Valore n. 545253907 2630 itte CP_4 dalla sig.ra e/o comunque dichiarare pignorabili le predette polizze Parte_1 assicurative in quanto escluse e/o non rientranti nella previsione dell'art 1923 c.c.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare per i fatti in premessa la non opponibilità alla creditrice delle CP_1 polizze assicurative di n. 540 del Controparte_2
14.4.2020, di IT Opzione Futuro n. 545253904 26601 del 14.4.2020 e di Stragia Più Valore n. 545253907 26301 del 14.4.2020 sottoscritte dalla debitrice sig.ra Parte_1
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare per i fatti in premessa la nullità delle polizze assicurative di
[...]
n. 540146447 24508 del 14.4.2020, di n. Controparte_2 Controparte_3
e di Valore n. 545253907 2630 itte CP_4 dalla debitrice sig.ra Parte_1
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare per i fatti in premessa la natura simulatoria delle polizze di
[...]
n. 540146447 24508 del 14.4.2020, di IT Opzione Futuro n. 545253904 Controparte_2
i Stragia Più Valore n. 545253907 26301 del 14.4.2020 sottoscritte dalla debitrice sig.ra avendo voluto le parti concludere contratti di investimento a Parte_1 natura mista e non vincolata.
IN OGNI CASO:
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice procedente CP_1
[... con la procedura esecutiva presso terzi rubricata Tribunale di Verbania RG 399/2022 e per l'effetto la legittimità della creditrice procedente a soddisfare il proprio credito sulle somme versate dalla
pagina 2 di 22 debitrice in forza della sottoscrizione delle polizze di cui sopra e/o sul controvalore delle Parte_1 stesse e/o sull'eventuale prestazione dovuta da . Controparte_2
- Con vittoria di spese e compensi legali oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che fosse accertata la natura assicurativa e previdenziale dei CP_1
contratti n. 540146447 24508 Private Exclusive, n. 545253904 26601 IT e n. CP_3
545253907 26301 Strategia Più Valore stipulati in data 14/04/2020 dall'attrice e che, di conseguenza, fosse dichiarata l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle somme versate, del controvalore e di ogni altra prestazione dovuta da in conseguenza Parte_2
dei contratti. In particolare, ha esposto:
- che con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Verbania del 8/4/2022 (RG Esec.
381/2021), ), società di diritto svizzero con sede legale in Lugano CP_1 C.F._2
(CH), era stata dichiarata assegnataria del credito vantato da nei confronti Parte_3
nella madre, , per la somma di euro 270.000,00; Parte_1
- che in data 26/09/2022 aveva notificato a atto di CP_1 Parte_1 pignoramento presso terzi per la somma, già precettata, di euro 272.294,35;
- che i terzi pignorati erano e e che in data Parte_4 Parte_2
5/12/2022 il procedimento era stato iscritto a ruolo al n. R.G. Esec. 399/2022 del Tribunale di
Verbania;
- che in data 9/1/2023 la parte procedente aveva depositato le dichiarazioni dei terzi pignorati e che la dichiarazione di era sostanzialmente negativa, poiché Parte_4
il conto corrente era alimentato solo dalla pensione e la giacenza era inferiore al triplo della pensione sociale;
- che la dichiarazione di elencava, invece, tre polizze vita Parte_2
sottoscritte da in cui era specificato che le somme dovute Parte_1
dall'assicuratore all'assicurato o al beneficiario erano impignorabili;
pagina 3 di 22 - che all'udienza del 16/01/2023 la parte procedente aveva chiesto l'assegnazione del controvalore delle polizze, in quanto la natura delle polizze era speculativa, rendendo perciò le somme pignorabili - che il Giudice, prendendo atto della novità della produzione documentale, aveva assegnato termine sino al 20/02/2023 al debitore per prendere posizione sui documenti depositati, termine sino al 10/03/2023 al creditore per replica, e aveva fissato udienza per il 20/03/2023;
- che l'esponente aveva proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2
c.p.c., sostenendo la natura impignorabile delle somme derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita da lei stipulati con e chiedendo nel Parte_2 contempo la sospensione dell'esecuzione;
- che nella memoria autorizzata era stata presa posizione sui documenti prodotti da controparte, in particolare contestando il fatto che le condizioni contrattuali depositate non corrispondessero a quelle effettivamente approvate dalle parti, in quanto versioni più recenti e molto diverse dai contratti all'epoca stipulati dalla sig.ra Parte_1
- che all'udienza del 20/03/2023 la parte procedente aveva insistito per l'assegnazione del controvalore delle polizze, mentre la parte esecutata aveva insistito per la sospensione dell'esecuzione e la concessione del termine per introdurre il giudizio di merito;
- che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2023, il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'impignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente e aveva concesso la sospensione dell'esecuzione, dando termine alle parti per Parte_4 instaurare il giudizio di merito entro il 31/05/2023;
- che, benché il Giudice della fase sommaria avesse sospeso l'esecuzione, permaneva in capo alla sig.ra l'interesse ad agire per far accertare la natura impignorabile delle Parte_1
polizze oggetto di causa;
- che la prima polizza, n. 540146447 24508, era denominata “Private Exclusive” ed era un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico;
pagina 4 di 22 - che il premio versato dalla sig.ra in data 14/04/2020 era stato di € 100.000,00 e la Parte_1 polizza garantiva espressamente, nel caso di evento morte, la restituzione del capitale versato;
- che nelle condizioni generali di contratto, all'art. 1.4, si precisava che “Il capitale maturato è dato dal capitale investito […] rivalutato annualmente. […] La rivalutazione non può mai essere negativa: ciò vuol dire che il capitale maturato non può mai diminuire perché i risultati conseguiti dalla Gestione Separata sono consolidati in via definitiva e garantiti dalla Compagnia”;
- che tali previsioni contrattuali potevano far ritenere applicabile il criterio proposto dalla sentenza della Cassazione n.10333/2018, secondo cui, sussistendo la garanzia di restituzione del capitale versato, non si era in presenza di prodotto nemmeno parzialmente speculativo, ma di vera e propria assicurazione sulla vita “pura”;
- che la seconda polizza, n. 545253904 26601, era denominata “IT Opzione Futuro”, il quale era “un contratto multiramo di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a premio unico”;
- che il premio versato alla conclusione del contratto in data 14/04/2020 era stato di €
70.000,00, così ripartiti: 28.000,00 in Gestione Separata e 42.000,00 unit linked;
- che, ad avviso della giurisprudenza, era determinante verificare, sulla base delle clausole del singolo contratto, se l'assicuratore si era effettivamente assunto il rischio demografico, almeno in parte e in maniera proporzionata ai premi versati, all'orizzonte temporale e alla tipologia di prodotto;
- che, inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché un contratto a causa mista assicurativa e finanziaria potesse essere qualificato come assicurazione, era necessario avere riguardo alla causa concreta del contratto, che doveva essere assicurativa, anche quando la causa finanziaria era prevalente;
- che, nel caso della polizza “IT Opzione Futuro”, il capitale versato era ripartito in due rami: per il 40% nella Gestione Separata, come avveniva per le assicurazioni vita “pure”, cioè del Ramo I, per il restante 60% nel fondo esterno denominato Amundi Protezione 85;
pagina 5 di 22 - che il capitale veniva versato in un'unica soluzione, con possibili versamenti volontari successivi;
- che le prestazioni erano differenziate in base all'età dell'assicurato al momento dell'evento morte, tipica estrinsecazione del trasferimento del rischio demografico in capo all'assicuratore;
- che, se la morte interveniva prima dei 75 anni, era garantita la liquidazione dell'intero capitale versato nella Gestione Separata e la somma più alta tra quanto versato nel fondo esterno e il valore delle quote del fondo;
- che se, invece, interveniva dai 75 anni in poi, era garantita l'intera somma versata investita nella Gestione Separata (40%), nonché, per la restante parte, era garantita una maggiorazione dell'1% sul controvalore delle quote;
- che nel primo caso l'assicuratore si assumeva integralmente il rischio di una gestione negativa o dell'andamento negativo dei mercati, mentre la prestazione era predeterminata nel minimo e proporzionata al ristoro dell'evento morte, contrariamente alle polizze unit linked di natura speculativa;
- che nel secondo caso, la presenza di un capitale garantito e di un rendimento minimo dimostrava la proporzione tra premi e prestazione, nonché l'assunzione del rischio demografico in capo all'assicuratore, rischio che, come era tipico dei contratti di assicurazione sulla vita, era inversamente proporzionale alla durata della vita dell'assicurato;
- che la finalità previdenziale del contratto era prevalente rispetto a una possibile causa concreta di natura finanziaria;
Co
- che per la terza polizza, n. 545253907 26301, denominata “Strategia Valore”, valevano le considerazioni quasi sovrapponibili alla polizza “IT Opzione Futuro” e che anche essa era
“un contratto multiramo di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a premio unico”;
pagina 6 di 22 - che, anche in questo caso, la prestazione minima dell'assicuratore era predeterminata e vi era comunque proporzione, anche nello scenario peggiore, tra premi versati e controprestazioni;
- che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità riconosceva la causa assicurativa persino nei prodotti “misti” in cui vi era una riconoscibile causa finanziaria prevalente, purché la parte assicurativa fosse idonea a rientrare nella previsione dell'art. 1882 c.c.
Si è costituita chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti della terza pignorata e, nel merito, che fosse accertata e Parte_2
dichiarata la natura speculativa e finanziaria delle polizze assicurative Private Exclusive n.
540146447 24508 del 14.4.2020, n. 545253904 26601 del 14.4.2020 e Controparte_3
Strategia Più Valore n. 545253907 26301 del 14.4.2020 sottoscritte dalla sig.ra
[...]
e/o comunque che fossero dichiarate pignorabili le predette polizze assicurative Parte_1
in quanto escluse e/o non rientranti nella previsione dell'art 1923 c.c. In subordine, ha domandato che fosse accertata la non opponibilità alla creditrice delle polizze assicurative predette e, in via ulteriormente subordinata, che fosse dichiarata la nullità delle stesse o la loro natura simulata. In particolare, ha esposto:
- che aveva lavorato per anni, con ruolo direttivo, alle dipendenze della Parte_3 società svizzera di Lugano operante nel settore abbigliamento e che, come attestato CP_1
dal rapporto d'inchiesta del procedimento penale, abusando del ruolo che rivestiva, aveva commesso svariati reati a danno della società tra cui truffa, furto e appropriazione CP_1 indebita;
- che la società aveva, quindi, chiesto l'emissione nei confronti della sig.ra CP_1 Pt_3 di un precetto esecutivo di diritto svizzero all'Ufficio Esecuzioni di Lugano con
[...]
identificativo n. 2828354 e notificato il 13/9/2019;
- che in data 7/2/2020 la Pretura di Lugano con sentenza Inc. n. SO.2019.4684 aveva rigettato l'opposizione proposta da condannandola al pagamento a favore di Parte_3 CP_1
pagina 7 di 22 Co dell'importo di Fr. 706.783,01 oltre interessi la 5% dal 6.9.2019, oltre Fr. 500,00 a titolo di tassa di giustizia e Fr. 4.800,00 a titolo di ripetibili per un totale di di Fr. 737.083,00;
- che durante il periodo di detenzione aveva venduto la sua villa di Villadossola in data 27 febbraio 2020 per un controvalore di euro 270.000,00, corrispettivo presumibilmente al di sotto dei valori di mercato;
- che l'intero incasso della compravendita della villa era stato bonificato alla di lei madre e odierna attrice con due bonifici del 6.3.2020 di euro 220.000,00 ed un Parte_1
secondo di euro 50.000,00 con causale “adempimento degli obblighi di mantenimento ed assistenza familiare”;
- che era stata radicata da nei confronti di parte debitrice con CP_1 Parte_3
terza pignorata una nuova procedura di esecuzione mobiliare Parte_1
presso terzi avanti il Tribunale di Verbania rubricata RG 381/2021;
- che, anche in questo caso, la terza pignorata aveva formulato in Parte_1
data 29.9.2021 dichiarazione negativa e che l'esponente aveva contestato la dichiarazione della terza pignorata sig.ra Parte_1
- che, a definizione della procedura, il Giudice del Tribunale di Verbania, dott.
[...]
con ordinanza del 8.4.2022 aveva dichiarato l'importo di euro 270.000,00 dovuto Per_2 da a e, pertanto, aveva assegnato a la Parte_1 Controparte_5 CP_1
predetta somma di euro 270.000,00, oltre le spese procedura;
- che l'attrice non aveva versato nulla spontaneamente e, pertanto, era stato effettuato nei suoi confronti un ulteriore accesso all'anagrafe tributaria, da cui risultava che la stessa era sostanzialmente nullatenente ed intratteneva esclusivamente relazioni bancarie con
[...]
; Parte_5
- che, a seguito delle dichiarazioni dei terzi, era emersa l'esistenza di tre contratti assicurativi stipulati dalla sig.ra con , di cui CP_6 Parte_2 Parte_1 aveva contestato la pignorabilità;
pagina 8 di 22 - che, dopo l'accredito delle somme in data 14.4.2020, erano state immediatamente sottoscritte le polizze assicurative per un valore pari alle intere disponibilità economiche della sig.ra
Parte_1
- che con ordinanza del 15.4.23 il Giudice Dott. aveva sospeso l'esecuzione Per_2
concedendo termine sino al 31.5.23 per l'introduzione del presente giudizio di merito;
- che le polizze sottoscritte erano oggetto di pignoramento, in quanto non rientranti nell'alveo della definizione di polizze vita;
- che, in circa tre anni, erano stati già utilizzati e/o spesi dalla sig.ra almeno euro Parte_1
85.000,00 rispetto al capitale iniziale;
- che la giurisprudenza aveva individuato come tipizzanti le polizze vita i seguenti elementi: la redditività delle polizze esclusivamente legata a fenomeni di natura finanziaria quale il valore dell'indice azionario e/o rendimento di un fondo, la garanzia per l'assicurato del rientro del capitale investito, la riscattabilità in qualsiasi momento, il pagamento in unica soluzione invece che periodico e prolungato nel tempo e lo scopo previdenziale, ossia la circostanza che il contratto sia teso a soccorrere l'assicurato in seguito al momento della sopravvivenza;
- che sia la terza pignorata RE IC IT e anche la controparte nel proprio atto di opposizione all'esecuzione avevano riconosciuto con valore confessorio che si trattava di
“polizze assicurative” e non “polizze vita”;
- che la stessa sul proprio sito aveva inserito le polizze Private Exclusive, Parte_2
e Strategia Più Valore tra i piani di investimento e non nelle assicurazioni CP_3
vita;
- che, in via subordinata, sussistevano i presupposti per esperire l'azione revocatoria e rendere inefficaci le polizze, in quanto era o doveva essere a conoscenza Parte_2
del pregiudizio patrimoniale che si sarebbe realizzato a danno dei legittimi creditori della sig.ra e della sig.ra Parte_1 Pt_3
pagina 9 di 22 - che, in ulteriore subordine, le polizze dovevano essere dichiarate nulle ex art. 1343-1344-
1345 c.c.;
- che, in estremo subordine, doveva essere dichiarata la natura simulata delle predette polizze.
All'udienza del 17.1.2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale è rimasta contumace. Parte_2
All'esito dell'udienza del 25.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 10.9.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
L'attrice a seguito della sospensione dell'esecuzione relativa al Parte_1
pignoramento presso terzi eseguito presso ha instaurato il Parte_2 presente giudizio di merito, volto all'accertamento della natura impignorabile delle somme dovute da in forza di tre contratti stipulati in data 14/04/2020, Parte_2
deducendo che gli stessi avessero natura assicurativa e previdenziale e rientrassero, pertanto, nel divieto di esecuzione di cui all'art. 1923 c.c.
La domanda formulata in via principale si basa, quindi, essenzialmente sulla qualificazione contrattuale delle polizze stipulata dall'attrice, in quanto il suo inquadramento come assicurazione sulla vita a scopo previdenziale comporta il suo assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 1923 c.c. Spetta, quindi, al giudicante stabilire se il contratto “al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato)” (Cass., Sez. III, 5.3.2019, n. 6319 rv 653250 – 01).
Al riguardo, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 8271 del 31/03/2008, ha affermato che l'art. 1923 c.c., secondo un'interpretazione pagina 10 di 22 costituzionalmente orientata, è volto a tutelare sia in via diretta che indiretta il valore della
“previdenza”, che assume l'assicurazione sulla vita nell'attuale contesto sociale, quale forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali, proteggendo così il credito dell'assicurato dalle azioni esecutive e cautelari promosse dai suoi creditori. In altre parole, l'assicurazione sulla vita assume la funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria e per tale motivo è tutelata dall'art. 1923 c.c., che è istituto non applicabile agli altri tipi di assicurazione. La funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita non è circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento, ma si estende anche al valore di riscatto della relativa polizza (in tal senso Cass. n. 12261 del 14/06/2016).
Nell'attuale panorama normativo, il contratto di assicurazione sulla vita ha una nozione più ampia rispetto a quella codicistica, comprendendo, accanto a forme di assicurazione sulla vita
“tradizionali”, anche contratti nei quali il rischio sia in vari gradi trasferito sull'assicurato e che dunque, pur essendo formalmente riconducibili al “ramo vita”, esprimono funzioni diverse da quella previdenziale. Al riguardo, l'art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private
(D.lgs. 07/09/2005 n. 209) disciplina la classificazione dei rami assicurativi sulla vita e stabilisce che “Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”.
Nel quadro composito delle polizze si deve, quindi, distinguere tra polizze tradizionali di cui al ramo I, ove l'assicuratore garantisce all'assicurato la futura corresponsione di una somma almeno pari al capitale versato a titolo di premio, e polizze del ramo III, ove l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato e viene definitivamente quantificata al momento del verificarsi dell'evento della vita umana. Nell'alveo di questo ramo vengono ricondotte talune polizze pagina 11 di 22 unit linked, la cui macrocategoria si distingue nelle sottocategorie unit linked “pure”, guaranteed e partial guaranteed unit linked.
Nelle polizze linked l'ammontare della prestazione dovuta alla scadenza del contratto o a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto non è prestabilita nel quantum, ma viene commisurata agli esiti delle operazioni di investimento. Le prestazioni dell'assicuratore possono essere legate all'andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento e allora sono polizze index linked (art. 41 comma 2 Codice delle Assicurazioni) oppure all'andamento del valore delle quote di fondi di investimento (= unit) e, in tal caso, sono definite polizze unit linked (art. 41, comma 1 Codice delle Assicurazioni).
Secondo l'art. 1882 c.c. l'assicurazione è il contratto tradizionalmente aleatorio, con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana;
e dunque è l'assicuratore la parte contrattuale, che assume il rischio del verificarsi dell'evento dedotto in contratto. In particolare, nelle assicurazioni sulla vita l'elemento caratterizzante è “l'evento attinente alla vita umana”, cioè la prestazione dell'assicuratore consiste nell'assunzione del rischio denominato “rischio demografico”, che è legato all'incertezza di un evento attinente alla vita del contraente e si riferisce alla differenza fra la durata media della vita di una popolazione e la durata della vita dell'assicurato; le polizze caso morte coprono il rischio di decesso dell'assicurato, erogando un capitale o una rendita ai beneficiari in caso di morte prima della scadenza della polizza: il rischio demografico, in questo caso, determina l'importo dell'indennizzo in base alla probabilità di morte dell'assicurato in un determinato periodo di tempo. “L'assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all'alea della durata della vita. Tramite l'accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillità economica all'assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell'assicurato o di terzi), quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto” (così in motivazione sentenza
Corte Costituzionale n. 32 del 07/02/2024).
pagina 12 di 22 Nelle assicurazioni linked la componente finanziaria determina una diversa allocazione del rischio rispetto alle assicurazioni sulla vita tradizionali e incide sul piano delle obbligazioni gravanti sulle parti, perché il rapporto fra assicuratore e contraente non è solo di tipo restitutorio, bensì anche (e talvolta soprattutto) di tipo gestorio, nel senso che l'assicuratore assume sostanzialmente l'obbligo di eseguire un mandato di gestione del denaro investito, ove diviene solo accessoria ed eventuale l'obbligazione di restituire un importo pari o parametrato a quello ricevuto mediante il pagamento dei premi. Quindi “in tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura” (Cass. Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024).
Nelle polizze "guaranteed" o "partial garanteed" l'assicuratore assume su di sé un rischio demografico, in quanto, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato.
Nelle polizze unit linked "pure", il rischio di investimento è, invece, totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
pagina 13 di 22 Il nostro legislatore, nel decreto legislativo n. 209/2005, con la chiara formula dell'art. 2 secondo cui " rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento" ha ritenuto di far rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit-linked - come sopra classificate - ma solo quelle
"guaranteed" e "partial garanteed", con esclusione quindi di quelle pure, essendo stato ritenuto come requisito imprescindibile il cd. rischio demografico, elemento che ricorre soltanto ove il contratto assicurativo attribuisca realmente ad un evento futuro legato alla vita umana l'idoneità ad incidere sulla prestazione dell'assicuratore, riconoscendo comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Pertanto, solo le polizze unit linked garantite o parzialmente garantite rientrano nell'alveo delle polizze vita impignorabili, in quanto perseguono, autenticamente, la finalità previdenziale;
quelle pure, di converso, non sottendendo come requisito imprescindibile il cd. rischio demografico, devono essere escluse. È stato, infatti, chiaramente affermato in giurisprudenza che “qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico (l'evento legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è in realtà insussistente se, al momento del suo verificarsi, lo stesso non sia in grado di incidere minimamente sulla prestazione dell'assicuratore, non garantendo all'assicurato, proprio secondo la stipula, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento, o attribuendo allo stesso una somma del tutto irrisoria.
In tale eventualità, l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, ma senza l'assunzione, se non del tutto apparente, di un rischio demografico per l'assicuratore” (cit. Cass. Civ., n.3785 del 12.02.2024).
Secondo la giurisprudenza più recente, dunque, il principale discrimen per riconoscere la finalità assicurativa della polizza è verificare, sulla base delle clausole del singolo contratto, se pagina 14 di 22 l'assicuratore si sia effettivamente assunto il rischio demografico, almeno in parte e in maniera proporzionata ai premi versati, all'orizzonte temporale e alla tipologia di prodotto.
Difatti, in tema di qualificazione di polizze "unit linked", caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, è stato affermato che “rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c. [contratti di assicurazione], le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici.” (Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2019, n. 6319).
Tale principio è applicabile anche alle polizze con componente causale mista, in cui sia prevalente la causa finanziaria, avendo la giurisprudenza specificato che “nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) anche ove sia prevalente la causa “finanziaria” la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque corrispondere ai principi dettati dal c.c., dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale e alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il “rischio demografico” (Cass. n. 6319/2019 nonché Cass. n.
25983/2021).
Posto ciò, alla luce delle coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza, occorre esaminare le previsioni contrattuali contenute nei tre contratti al fine di valutare se la funzione previdenziale risulti presente e non sia irrisoria.
pagina 15 di 22 La prima polizza, n. 540146447 24508, denominata “Private Exclusive” (doc. 10 e 11 parte attrice), è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, in cui il premio versato dalla sig.ra in data 14/04/2020 è stato di euro 100.000,00. Parte_1
In primo luogo, nel documento informativo si legge “il prodotto prevede, a fronte del versamento di un premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi, la liquidazione del capitale assicurato, rivalutato e consolidato annualmente fino alla data del decesso o del riscatto, in funzione dei risultati della gestione separata “Credit IC IT Più” e che “La società si impegna a corrispondere ai beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato fino al momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato” nonché “avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale”.
Nelle condizioni generali di contratto, all'art. 1.4, è previsto, inoltre, che “Il capitale maturato è dato dal capitale investito […] rivalutato annualmente. […] La rivalutazione non può mai essere negativa: ciò vuol dire che il capitale maturato non può mai diminuire perché i risultati conseguiti dalla Gestione Separata sono consolidati in via definitiva e garantiti dalla Compagnia”. Inoltre, l'art. 8 precisa che “la compagnia garantisce che il capitale maturato non sarà mai inferiore al capitale investito meno il capitale disinvestito”.
Nel caso di evento morte, è, quindi, espressamente garantita la restituzione dell'intero capitale versato con l'eventuale liquidazione di un importo maggiore, qualora la Gestione
Separata dia un andamento positivo. Inoltre, è previsto il pagamento di un capitale aggiuntivo, in caso di premorienza, ovvero di morte dell'assicurato prima dei cinque anni dalla stipula.
La prestazione minima liquidabile è, quindi, predeterminata e sull'assicurato non è allocato alcun rischio di mancato recupero del capitale investito, gravando integralmente sull'assicuratore il cosiddetto rischio demografico.
Il contratto è, dunque, qualificabile come assicurazione con finalità previdenziale e deve trovare applicazione la norma di protezione di cui all'art. 1923 c.c., che sottrae a esecuzione forzata ogni somma dovuta a qualsiasi titolo dall'assicuratore all'assicurato o al beneficiario.
pagina 16 di 22 La seconda polizza, n. 545253904 26601, denominata “ ” (doc. 12 – 13), è, Controparte_3 invece, “un contratto multiramo di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a premio unico” (cfr. doc. 12 pag. 20 e doc. 13, punto 1.1 delle condizioni contrattuali). Il premio versato alla conclusione del contratto in data 14/04/2020 è stato di euro 70.000,00 ripartito in due rami: per il 40% (euro 28.000,00) nella Gestione Separata, per il restante 60%
(euro 42.000,00) nel fondo esterno denominato Amundi Protezione. Inoltre, le prestazioni sono differenziate in base all'età dell'assicurato al momento dell'evento morte. Se la morte interviene prima dei 75 anni, è garantita la liquidazione dell'intero capitale versato nella
Gestione Separata, e la somma più alta tra quanto versato nel fondo esterno e il valore delle quote del fondo. Se, invece, la morte interviene dai 75 anni in poi, è garantita l'intera somma versata investita nella Gestione Separata (40%) e, per la restante parte, una maggiorazione dell'1% sul controvalore delle quote.
Dalle previsioni contrattuali emerge l'assunzione da parte dell'assicuratore del cosiddetto
“rischio demografico”, in quanto le prestazioni sono differenziate in base all'età dell'assicurato al momento dell'evento morte. Nel caso di morte prima dei 75 anni,
l'assicuratore si assume, inoltre, il rischio di un andamento negativo dei mercati ed è garantita l'integrale restituzione del capitale versato. Nel caso di morte dopo i 75 anni è comunque riconosciuta all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario, essendo previsto il recupero della somma, pari al 40%, investita nella Gestione
Separata, nonché per la restante quota una maggiorazione dell'1% sul controvalore delle quote.
Un meccanismo sostanzialmente analogo è ravvisabile nella terza polizza, n. 545253907 26301, denominata “Strategia Più Valore” (doc. 14 – contratto Strategia Più Valore;
doc. 15 – condizioni Strategia Più Valore), la quale è “un contratto multiramo di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a premio unico”. La polizza prevede che il premio versato sia allocato per la parte preponderante (70%) nel cd. “comparto stabilità”, formato per pagina 17 di 22 80% da Gestione Separata e per il 20% da un fondo denominato CA IT Stabilità. La restante somma (30%) del premio viene distribuita tra più fondi predeterminati.
Se la morte dell'assicurato interviene prima dei 75 anni, è garantita la corresponsione dei premi complessivamente versati. Se interviene successivamente ai 75 anni, è garantita la restituzione del capitale investito nella Gestione Separata (pari al 56% dei premi versati), mentre la rimanenza dipende dall'andamento dei fondi di riferimento, con un rendimento minimo dell'1% e una maggiorazione pari all'imposta sui rendimenti maturati e sull'imposta di bollo.
Anche in questo caso, quindi, la prestazione minima dell'assicuratore è predeterminata e vi è comunque proporzione tra premi versati e controprestazione, essendo garantita la corresponsione del capitale investito nella Gestione Separata pari a 56%. Il meccanismo di distribuzione del rischio demografico, quindi, è identico alla polizza “IT Opzione Futuro” e ricade sull'assicuratore, essendo così assolta una funzione prevalentemente previdenziale.
Tale conclusione è corroborata dalla previsione di una forma di rendita, se sono trascorsi almeno cinque anni dalla stipula e l'assicurato ha età inferiore agli 85 anni. Pertanto,
l'assicuratore, quanto meno per la parte di premio versata nella Gestione separata, ha assunto il rischio demografico, essendosi impegnato al rimborso della corrispondente quota di capitale minimo garantito al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana.
Deve, quindi, concludersi che le polizze “ ” e “Strategia Più Valore” Controparte_3 sottoscritte dall'attrice assumono i connotati di polizze partial garanteed, con l'applicazione della conseguente tutela recata dall'art. 1923 c.c. In altri termini, trattandosi di polizze vita aventi una componente previdenziale, ancorché combinata a una componente finanziaria, devono ritenersi impignorabili.
In via subordinata, ha chiesto, mediante azione revocatoria, che venissero CP_1
dichiarati inefficaci e non opponibili nei confronti della stessa i contratti assicurativi di
[...]
L'azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica, Parte_2
assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si riveli compromessa dagli atti di pagina 18 di 22 disposizione attuati dal debitore e i presupposti dell'azione revocatoria possono essere così sintetizzati: esistenza di un diritto di credito verso il debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); conoscenza, da parte del debitore, che il proprio atto arrechi danno al creditore (c.d. scientia damni) e consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. consilium fraudis).
Nella specie, non sussistono i presupposti per dichiarare inefficaci i contratti assicurativi stipulati con In primo luogo, l'attrice, essendo obbligata alla Parte_2 restituzione del denaro in favore della figlia, è debitrice nei confronti di quest'ultima e non del pignorante e la stessa non ha, quindi, compiuto alcun atto in frode ai propri CP_1
creditori. È, inoltre, rimasta indimostrata la partecipatio fraudis, ovvero la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni Parte_2
creditorie. In primo luogo, la banca ha concluso con l'attrice dei contratti standard, offerti indistintamente dalla stessa al pubblico. La sussistenza di tale elemento soggettivo non avrebbe potuto dedursi neanche dalla circostanza che , dipendente della banca Persona_3
Credit IC Italia S.p.a., fosse a conoscenza delle vicende che avevano riguardo
[...]
e la figlia e che la stessa avesse suggerito la causale “adempimento degli Parte_1
obblighi di mantenimento ed assistenza familiare” dei bonifici effettuati in data 6.03.2020 da a , in quanto si tratta di atti diversi rispetto ai Parte_3 Parte_1 contratti assicurativi oggetto di domanda revocatoria.
Al riguardo, è stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della prova della coscienza del terzo acquirente di ledere la garanzia del creditore, è richiesta la dimostrazione di una conoscenza effettiva da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arrechi alle ragioni del creditore, non essendo invece sufficiente una mera prevedibilità del pregiudizio stesso (cfr. Cass.5105/2006).
pagina 19 di 22 A ben vedere l'unico atto lesivo delle ragioni creditorie di avrebbe potuto essere CP_1 ravvisato nel trasferimento della somma di euro 270.000 euro dalla figlia alla madre, in relazione al quale la creditrice non ha interesse a proporre un'azione revocatoria, in quanto è stato già accertato l'obbligo di restituzione della somma (cfr. ordinanza del 8.4.22 del Giudice dell'Esecuzione). In ogni caso, l'eventuale accoglimento di un'azione revocatoria dell'atto dispositivo non avrebbe determinato, altresì, l'inopponibilità dei contratti assicurativi, in quanto l'art. 2901 c.c. prevede che “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede”.
Parimenti non è fondata la domanda di declaratoria di nullità dei contratti di polizza stipulati.
In primo luogo, la declaratoria di nullità per assenza di causa del negozio tra l'attrice e la figlia, contenuta nell'ordinanza del 8.4.22 emessa dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento RGE 381/21, non può estendersi alle polizze assicurative concluse da
[...]
con trattandosi di rapporti diversi intercorsi tra Parte_1 Parte_2 Parte_2 parti differenti.
Non sussistono, inoltre, cause di illiceità del contratto. Al riguardo occorre osservare che in giurisprudenza è stato affermato che “il motivo illecito che - se comune e determinante - comporta la nullità del contratto si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria ad una norma imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume, oppure diretta ad eludere una norma imperativa. Pertanto anche se l'intento delle parti è quello di recare un pregiudizio ai terzi creditori, il motivo non può qualificarsi come illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c. in mancanza di una norma che espressamente sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode dei terzi. Piuttosto nel caso in cui l'accordo sia stato posto in essere con l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori, l'ordinamento prevede rimedi specifici che comportano la diversa sanzione dell'inefficacia” (Tribunale Terni sez. I, 01/03/2022, n.201).
L'eventuale funzionalizzazione del contratto al perseguimento del fine d'arrecare un pregiudizio ai creditori non può, quindi, rappresentare una causa di nullità del contratto, non pagina 20 di 22 sussistendo nell'ordinamento una norma imperativa che imponga tale divieto. Pertanto, non può essere considerato illecito neanche l'eventuale motivo per cui si è addivenuto alle pattuizioni, posto che lo stesso determina la nullità del contratto soltanto se è illecito e comune ad entrambe le parti. Peraltro, nella specie, non è neanche dimostrato che
[...]
mediante la stipulazione dei contratti, condividesse con l'attrice il fine di Controparte_2
frodare i creditori, trattandosi di contratti normalmente offerti al pubblico dalla stessa.
Infine, non è fondata la domanda, proposta in via ulteriormente subordinata, di simulazione dei contratti. Si considera, infatti, simulato un contratto quando le parti pongono in essere l'esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi, ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non sono voluti e non si devono verificare;
pertanto i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni da esso previste, in quanto non dovute.
Ciò che caratterizza la simulazione, dunque, è il c.d. accordo simulatorio, ossia l'intesa tra i simulanti che il contratto ufficiale, ovvero simulato, è meramente fittizio e pertanto inidoneo a realizzare gli effetti cui appare preordinato.
Nella specie, ha meramente dedotto che le parti intendevano perseguire una causa CP_1
diversa da quella risultante dal contratto stesso ed è rimasta del tutta indimostrata l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti. Anche in tal caso, inoltre, non sussiste alcun elemento per ritenere che condividesse con l'attrice i motivi alla base della Parte_2 scelta di stipulare i contratti, essendo gli stessi normalmente offerti al pubblico dalla stessa.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, essere dichiarata la natura assicurativa e previdenziale dei contratti stipulati da il 14/04/2020 n. 540146447 Parte_1
24508 Private Exclusive, n. 545253904 26601 e n. 545253907 26301 Controparte_3
Strategia Più Valore e, di conseguenza, l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle somme versate, del controvalore e di ogni altra prestazione dovuta da in Parte_2 conseguenza delle polizze stipulate.
pagina 21 di 22 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata a CP_1 rifondere le spese di lite sostenute da liquidate, sulla base dei Parte_1
parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale
(considerati l'assenza d'istruttoria e il modello decisionale adottato), così come aggiornati dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della fase sommaria, in euro 786,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 6.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accerta e dichiara l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle somme versate, del controvalore e di ogni altra prestazione dovuta da in conseguenza delle polizze n. Parte_2
540146447 24508 Private Exclusive, n. 545253904 26601 IT e n. 545253907 CP_3
Co 26301 Strategia Valore;
- dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi eseguito presso Pt_2 Parte_2
[...]
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da;
CP_1
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite CP_1 Parte_1
liquidate in euro 786,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 6.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 29.9.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 22 di 22
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERBANIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Michelone, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 632/2023 r.g. promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. PENAGLIA ENRICO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Domodossola (VB), via Cadorna 48
PARTE ATTRICE contro
(CHE 109.262.133), in persona del membro del Consiglio di Amministrazione CP_1 munito di poteri di rappresentanza SI.ra , rappresentato e difeso dall'avv. Persona_1
MANTOAN UGO ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso in Centro Valle Intelvi, Frazione Casasco, Via Orimento n. 1 PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Assicurazione sulla vita
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come segue:
Per parte attrice:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Verbania adito, ogni richiesta avversaria disattesa e reietta, accertare e dichiarare la natura assicurativa e previdenziale dei contratti stipulati da Parte_1 il 14/04/2020 n. 540146447 24508 Private Exclusive, n. 545253904 26
[...]
Futuro, n. 545253907 26301 Strategia Più Valore e di conseguenza l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle somme versate, del controvalore e di ogni altra prestazione dovuta da in Parte_2 conseguenza dei contratti;
pagina 1 di 22 accertare e dichiarare che il creditore procedente non si può soddisfare sulle somme versate, sul controvalore e su ogni altra prestazione dovuta da in conseguenza dei Parte_2 contratti, e per l'effetto dichiarare privo di efficacia il pignoramento di cui al procedimento RG Esec. n. 399/2022 Tribunale di Verbania ed estinguere la procedura.
Con vittoria di spese e competenze dell'esecuzione e dell'opposizione, sia nella fase sommaria che nella fase di merito.”
Per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito così giudicare:
NEL MERITO:
- Accertare e dichiarare la natura speculativa e finanziaria delle polizze assicurative di
[...]
n. 540146447 24508 del 14.4.2020, di n. Controparte_2 Controparte_3
e di Valore n. 545253907 2630 itte CP_4 dalla sig.ra e/o comunque dichiarare pignorabili le predette polizze Parte_1 assicurative in quanto escluse e/o non rientranti nella previsione dell'art 1923 c.c.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare per i fatti in premessa la non opponibilità alla creditrice delle CP_1 polizze assicurative di n. 540 del Controparte_2
14.4.2020, di IT Opzione Futuro n. 545253904 26601 del 14.4.2020 e di Stragia Più Valore n. 545253907 26301 del 14.4.2020 sottoscritte dalla debitrice sig.ra Parte_1
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare per i fatti in premessa la nullità delle polizze assicurative di
[...]
n. 540146447 24508 del 14.4.2020, di n. Controparte_2 Controparte_3
e di Valore n. 545253907 2630 itte CP_4 dalla debitrice sig.ra Parte_1
NEL MERITO IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA:
- Accertare e dichiarare per i fatti in premessa la natura simulatoria delle polizze di
[...]
n. 540146447 24508 del 14.4.2020, di IT Opzione Futuro n. 545253904 Controparte_2
i Stragia Più Valore n. 545253907 26301 del 14.4.2020 sottoscritte dalla debitrice sig.ra avendo voluto le parti concludere contratti di investimento a Parte_1 natura mista e non vincolata.
IN OGNI CASO:
- Accertare e dichiarare la legittimità dell'azione esecutiva intrapresa dalla creditrice procedente CP_1
[... con la procedura esecutiva presso terzi rubricata Tribunale di Verbania RG 399/2022 e per l'effetto la legittimità della creditrice procedente a soddisfare il proprio credito sulle somme versate dalla
pagina 2 di 22 debitrice in forza della sottoscrizione delle polizze di cui sopra e/o sul controvalore delle Parte_1 stesse e/o sull'eventuale prestazione dovuta da . Controparte_2
- Con vittoria di spese e compensi legali oltre accessori di legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio chiedendo che fosse accertata la natura assicurativa e previdenziale dei CP_1
contratti n. 540146447 24508 Private Exclusive, n. 545253904 26601 IT e n. CP_3
545253907 26301 Strategia Più Valore stipulati in data 14/04/2020 dall'attrice e che, di conseguenza, fosse dichiarata l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle somme versate, del controvalore e di ogni altra prestazione dovuta da in conseguenza Parte_2
dei contratti. In particolare, ha esposto:
- che con ordinanza di assegnazione del Tribunale di Verbania del 8/4/2022 (RG Esec.
381/2021), ), società di diritto svizzero con sede legale in Lugano CP_1 C.F._2
(CH), era stata dichiarata assegnataria del credito vantato da nei confronti Parte_3
nella madre, , per la somma di euro 270.000,00; Parte_1
- che in data 26/09/2022 aveva notificato a atto di CP_1 Parte_1 pignoramento presso terzi per la somma, già precettata, di euro 272.294,35;
- che i terzi pignorati erano e e che in data Parte_4 Parte_2
5/12/2022 il procedimento era stato iscritto a ruolo al n. R.G. Esec. 399/2022 del Tribunale di
Verbania;
- che in data 9/1/2023 la parte procedente aveva depositato le dichiarazioni dei terzi pignorati e che la dichiarazione di era sostanzialmente negativa, poiché Parte_4
il conto corrente era alimentato solo dalla pensione e la giacenza era inferiore al triplo della pensione sociale;
- che la dichiarazione di elencava, invece, tre polizze vita Parte_2
sottoscritte da in cui era specificato che le somme dovute Parte_1
dall'assicuratore all'assicurato o al beneficiario erano impignorabili;
pagina 3 di 22 - che all'udienza del 16/01/2023 la parte procedente aveva chiesto l'assegnazione del controvalore delle polizze, in quanto la natura delle polizze era speculativa, rendendo perciò le somme pignorabili - che il Giudice, prendendo atto della novità della produzione documentale, aveva assegnato termine sino al 20/02/2023 al debitore per prendere posizione sui documenti depositati, termine sino al 10/03/2023 al creditore per replica, e aveva fissato udienza per il 20/03/2023;
- che l'esponente aveva proposto ricorso in opposizione all'esecuzione ex art. 615 comma 2
c.p.c., sostenendo la natura impignorabile delle somme derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita da lei stipulati con e chiedendo nel Parte_2 contempo la sospensione dell'esecuzione;
- che nella memoria autorizzata era stata presa posizione sui documenti prodotti da controparte, in particolare contestando il fatto che le condizioni contrattuali depositate non corrispondessero a quelle effettivamente approvate dalle parti, in quanto versioni più recenti e molto diverse dai contratti all'epoca stipulati dalla sig.ra Parte_1
- che all'udienza del 20/03/2023 la parte procedente aveva insistito per l'assegnazione del controvalore delle polizze, mentre la parte esecutata aveva insistito per la sospensione dell'esecuzione e la concessione del termine per introdurre il giudizio di merito;
- che, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 20/03/2023, il Giudice dell'Esecuzione aveva dichiarato l'impignorabilità delle somme giacenti sul conto corrente e aveva concesso la sospensione dell'esecuzione, dando termine alle parti per Parte_4 instaurare il giudizio di merito entro il 31/05/2023;
- che, benché il Giudice della fase sommaria avesse sospeso l'esecuzione, permaneva in capo alla sig.ra l'interesse ad agire per far accertare la natura impignorabile delle Parte_1
polizze oggetto di causa;
- che la prima polizza, n. 540146447 24508, era denominata “Private Exclusive” ed era un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico;
pagina 4 di 22 - che il premio versato dalla sig.ra in data 14/04/2020 era stato di € 100.000,00 e la Parte_1 polizza garantiva espressamente, nel caso di evento morte, la restituzione del capitale versato;
- che nelle condizioni generali di contratto, all'art. 1.4, si precisava che “Il capitale maturato è dato dal capitale investito […] rivalutato annualmente. […] La rivalutazione non può mai essere negativa: ciò vuol dire che il capitale maturato non può mai diminuire perché i risultati conseguiti dalla Gestione Separata sono consolidati in via definitiva e garantiti dalla Compagnia”;
- che tali previsioni contrattuali potevano far ritenere applicabile il criterio proposto dalla sentenza della Cassazione n.10333/2018, secondo cui, sussistendo la garanzia di restituzione del capitale versato, non si era in presenza di prodotto nemmeno parzialmente speculativo, ma di vera e propria assicurazione sulla vita “pura”;
- che la seconda polizza, n. 545253904 26601, era denominata “IT Opzione Futuro”, il quale era “un contratto multiramo di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a premio unico”;
- che il premio versato alla conclusione del contratto in data 14/04/2020 era stato di €
70.000,00, così ripartiti: 28.000,00 in Gestione Separata e 42.000,00 unit linked;
- che, ad avviso della giurisprudenza, era determinante verificare, sulla base delle clausole del singolo contratto, se l'assicuratore si era effettivamente assunto il rischio demografico, almeno in parte e in maniera proporzionata ai premi versati, all'orizzonte temporale e alla tipologia di prodotto;
- che, inoltre, secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché un contratto a causa mista assicurativa e finanziaria potesse essere qualificato come assicurazione, era necessario avere riguardo alla causa concreta del contratto, che doveva essere assicurativa, anche quando la causa finanziaria era prevalente;
- che, nel caso della polizza “IT Opzione Futuro”, il capitale versato era ripartito in due rami: per il 40% nella Gestione Separata, come avveniva per le assicurazioni vita “pure”, cioè del Ramo I, per il restante 60% nel fondo esterno denominato Amundi Protezione 85;
pagina 5 di 22 - che il capitale veniva versato in un'unica soluzione, con possibili versamenti volontari successivi;
- che le prestazioni erano differenziate in base all'età dell'assicurato al momento dell'evento morte, tipica estrinsecazione del trasferimento del rischio demografico in capo all'assicuratore;
- che, se la morte interveniva prima dei 75 anni, era garantita la liquidazione dell'intero capitale versato nella Gestione Separata e la somma più alta tra quanto versato nel fondo esterno e il valore delle quote del fondo;
- che se, invece, interveniva dai 75 anni in poi, era garantita l'intera somma versata investita nella Gestione Separata (40%), nonché, per la restante parte, era garantita una maggiorazione dell'1% sul controvalore delle quote;
- che nel primo caso l'assicuratore si assumeva integralmente il rischio di una gestione negativa o dell'andamento negativo dei mercati, mentre la prestazione era predeterminata nel minimo e proporzionata al ristoro dell'evento morte, contrariamente alle polizze unit linked di natura speculativa;
- che nel secondo caso, la presenza di un capitale garantito e di un rendimento minimo dimostrava la proporzione tra premi e prestazione, nonché l'assunzione del rischio demografico in capo all'assicuratore, rischio che, come era tipico dei contratti di assicurazione sulla vita, era inversamente proporzionale alla durata della vita dell'assicurato;
- che la finalità previdenziale del contratto era prevalente rispetto a una possibile causa concreta di natura finanziaria;
Co
- che per la terza polizza, n. 545253907 26301, denominata “Strategia Valore”, valevano le considerazioni quasi sovrapponibili alla polizza “IT Opzione Futuro” e che anche essa era
“un contratto multiramo di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a premio unico”;
pagina 6 di 22 - che, anche in questo caso, la prestazione minima dell'assicuratore era predeterminata e vi era comunque proporzione, anche nello scenario peggiore, tra premi versati e controprestazioni;
- che, in ogni caso, la giurisprudenza di legittimità riconosceva la causa assicurativa persino nei prodotti “misti” in cui vi era una riconoscibile causa finanziaria prevalente, purché la parte assicurativa fosse idonea a rientrare nella previsione dell'art. 1882 c.c.
Si è costituita chiedendo, in via preliminare, l'integrazione del contraddittorio nei CP_1
confronti della terza pignorata e, nel merito, che fosse accertata e Parte_2
dichiarata la natura speculativa e finanziaria delle polizze assicurative Private Exclusive n.
540146447 24508 del 14.4.2020, n. 545253904 26601 del 14.4.2020 e Controparte_3
Strategia Più Valore n. 545253907 26301 del 14.4.2020 sottoscritte dalla sig.ra
[...]
e/o comunque che fossero dichiarate pignorabili le predette polizze assicurative Parte_1
in quanto escluse e/o non rientranti nella previsione dell'art 1923 c.c. In subordine, ha domandato che fosse accertata la non opponibilità alla creditrice delle polizze assicurative predette e, in via ulteriormente subordinata, che fosse dichiarata la nullità delle stesse o la loro natura simulata. In particolare, ha esposto:
- che aveva lavorato per anni, con ruolo direttivo, alle dipendenze della Parte_3 società svizzera di Lugano operante nel settore abbigliamento e che, come attestato CP_1
dal rapporto d'inchiesta del procedimento penale, abusando del ruolo che rivestiva, aveva commesso svariati reati a danno della società tra cui truffa, furto e appropriazione CP_1 indebita;
- che la società aveva, quindi, chiesto l'emissione nei confronti della sig.ra CP_1 Pt_3 di un precetto esecutivo di diritto svizzero all'Ufficio Esecuzioni di Lugano con
[...]
identificativo n. 2828354 e notificato il 13/9/2019;
- che in data 7/2/2020 la Pretura di Lugano con sentenza Inc. n. SO.2019.4684 aveva rigettato l'opposizione proposta da condannandola al pagamento a favore di Parte_3 CP_1
pagina 7 di 22 Co dell'importo di Fr. 706.783,01 oltre interessi la 5% dal 6.9.2019, oltre Fr. 500,00 a titolo di tassa di giustizia e Fr. 4.800,00 a titolo di ripetibili per un totale di di Fr. 737.083,00;
- che durante il periodo di detenzione aveva venduto la sua villa di Villadossola in data 27 febbraio 2020 per un controvalore di euro 270.000,00, corrispettivo presumibilmente al di sotto dei valori di mercato;
- che l'intero incasso della compravendita della villa era stato bonificato alla di lei madre e odierna attrice con due bonifici del 6.3.2020 di euro 220.000,00 ed un Parte_1
secondo di euro 50.000,00 con causale “adempimento degli obblighi di mantenimento ed assistenza familiare”;
- che era stata radicata da nei confronti di parte debitrice con CP_1 Parte_3
terza pignorata una nuova procedura di esecuzione mobiliare Parte_1
presso terzi avanti il Tribunale di Verbania rubricata RG 381/2021;
- che, anche in questo caso, la terza pignorata aveva formulato in Parte_1
data 29.9.2021 dichiarazione negativa e che l'esponente aveva contestato la dichiarazione della terza pignorata sig.ra Parte_1
- che, a definizione della procedura, il Giudice del Tribunale di Verbania, dott.
[...]
con ordinanza del 8.4.2022 aveva dichiarato l'importo di euro 270.000,00 dovuto Per_2 da a e, pertanto, aveva assegnato a la Parte_1 Controparte_5 CP_1
predetta somma di euro 270.000,00, oltre le spese procedura;
- che l'attrice non aveva versato nulla spontaneamente e, pertanto, era stato effettuato nei suoi confronti un ulteriore accesso all'anagrafe tributaria, da cui risultava che la stessa era sostanzialmente nullatenente ed intratteneva esclusivamente relazioni bancarie con
[...]
; Parte_5
- che, a seguito delle dichiarazioni dei terzi, era emersa l'esistenza di tre contratti assicurativi stipulati dalla sig.ra con , di cui CP_6 Parte_2 Parte_1 aveva contestato la pignorabilità;
pagina 8 di 22 - che, dopo l'accredito delle somme in data 14.4.2020, erano state immediatamente sottoscritte le polizze assicurative per un valore pari alle intere disponibilità economiche della sig.ra
Parte_1
- che con ordinanza del 15.4.23 il Giudice Dott. aveva sospeso l'esecuzione Per_2
concedendo termine sino al 31.5.23 per l'introduzione del presente giudizio di merito;
- che le polizze sottoscritte erano oggetto di pignoramento, in quanto non rientranti nell'alveo della definizione di polizze vita;
- che, in circa tre anni, erano stati già utilizzati e/o spesi dalla sig.ra almeno euro Parte_1
85.000,00 rispetto al capitale iniziale;
- che la giurisprudenza aveva individuato come tipizzanti le polizze vita i seguenti elementi: la redditività delle polizze esclusivamente legata a fenomeni di natura finanziaria quale il valore dell'indice azionario e/o rendimento di un fondo, la garanzia per l'assicurato del rientro del capitale investito, la riscattabilità in qualsiasi momento, il pagamento in unica soluzione invece che periodico e prolungato nel tempo e lo scopo previdenziale, ossia la circostanza che il contratto sia teso a soccorrere l'assicurato in seguito al momento della sopravvivenza;
- che sia la terza pignorata RE IC IT e anche la controparte nel proprio atto di opposizione all'esecuzione avevano riconosciuto con valore confessorio che si trattava di
“polizze assicurative” e non “polizze vita”;
- che la stessa sul proprio sito aveva inserito le polizze Private Exclusive, Parte_2
e Strategia Più Valore tra i piani di investimento e non nelle assicurazioni CP_3
vita;
- che, in via subordinata, sussistevano i presupposti per esperire l'azione revocatoria e rendere inefficaci le polizze, in quanto era o doveva essere a conoscenza Parte_2
del pregiudizio patrimoniale che si sarebbe realizzato a danno dei legittimi creditori della sig.ra e della sig.ra Parte_1 Pt_3
pagina 9 di 22 - che, in ulteriore subordine, le polizze dovevano essere dichiarate nulle ex art. 1343-1344-
1345 c.c.;
- che, in estremo subordine, doveva essere dichiarata la natura simulata delle predette polizze.
All'udienza del 17.1.2024 è stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di la quale è rimasta contumace. Parte_2
All'esito dell'udienza del 25.9.2024, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata in data 10.9.2025 l'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ex art. 281sexies c.p.c., celebratasi mediante trattazione
⁎
La domanda attorea è fondata per le ragioni di seguito esplicate.
L'attrice a seguito della sospensione dell'esecuzione relativa al Parte_1
pignoramento presso terzi eseguito presso ha instaurato il Parte_2 presente giudizio di merito, volto all'accertamento della natura impignorabile delle somme dovute da in forza di tre contratti stipulati in data 14/04/2020, Parte_2
deducendo che gli stessi avessero natura assicurativa e previdenziale e rientrassero, pertanto, nel divieto di esecuzione di cui all'art. 1923 c.c.
La domanda formulata in via principale si basa, quindi, essenzialmente sulla qualificazione contrattuale delle polizze stipulata dall'attrice, in quanto il suo inquadramento come assicurazione sulla vita a scopo previdenziale comporta il suo assoggettamento alla disciplina di cui all'art. 1923 c.c. Spetta, quindi, al giudicante stabilire se il contratto “al di là del "nomen iuris" attribuitogli, sia da identificare come polizza assicurativa sulla vita (in cui il rischio avente ad oggetto un evento dell'esistenza dell'assicurato è assunto dall'assicuratore) oppure si concreti nell'investimento in uno strumento finanziario (in cui il rischio di "performance" sia per intero addossato all'assicurato)” (Cass., Sez. III, 5.3.2019, n. 6319 rv 653250 – 01).
Al riguardo, giova premettere che la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, nella sentenza n. 8271 del 31/03/2008, ha affermato che l'art. 1923 c.c., secondo un'interpretazione pagina 10 di 22 costituzionalmente orientata, è volto a tutelare sia in via diretta che indiretta il valore della
“previdenza”, che assume l'assicurazione sulla vita nell'attuale contesto sociale, quale forma di assicurazione privata maggiormente affine agli istituti di previdenza elaborati dalle assicurazioni sociali, proteggendo così il credito dell'assicurato dalle azioni esecutive e cautelari promosse dai suoi creditori. In altre parole, l'assicurazione sulla vita assume la funzione di previdenza complementare rispetto a quella obbligatoria e per tale motivo è tutelata dall'art. 1923 c.c., che è istituto non applicabile agli altri tipi di assicurazione. La funzione previdenziale riconoscibile al contratto di assicurazione sulla vita non è circoscritta alle sole somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento, ma si estende anche al valore di riscatto della relativa polizza (in tal senso Cass. n. 12261 del 14/06/2016).
Nell'attuale panorama normativo, il contratto di assicurazione sulla vita ha una nozione più ampia rispetto a quella codicistica, comprendendo, accanto a forme di assicurazione sulla vita
“tradizionali”, anche contratti nei quali il rischio sia in vari gradi trasferito sull'assicurato e che dunque, pur essendo formalmente riconducibili al “ramo vita”, esprimono funzioni diverse da quella previdenziale. Al riguardo, l'art. 2 del Codice delle Assicurazioni Private
(D.lgs. 07/09/2005 n. 209) disciplina la classificazione dei rami assicurativi sulla vita e stabilisce che “Nei rami vita la classificazione per ramo è la seguente: I. le assicurazioni sulla durata della vita umana;
II. le assicurazioni di nuzialità e di natalità; III. le assicurazioni, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento”.
Nel quadro composito delle polizze si deve, quindi, distinguere tra polizze tradizionali di cui al ramo I, ove l'assicuratore garantisce all'assicurato la futura corresponsione di una somma almeno pari al capitale versato a titolo di premio, e polizze del ramo III, ove l'entità della somma dovuta dall'assicuratore varia in dipendenza delle oscillazioni del parametro finanziario collegato e viene definitivamente quantificata al momento del verificarsi dell'evento della vita umana. Nell'alveo di questo ramo vengono ricondotte talune polizze pagina 11 di 22 unit linked, la cui macrocategoria si distingue nelle sottocategorie unit linked “pure”, guaranteed e partial guaranteed unit linked.
Nelle polizze linked l'ammontare della prestazione dovuta alla scadenza del contratto o a seguito dell'esercizio del diritto di riscatto non è prestabilita nel quantum, ma viene commisurata agli esiti delle operazioni di investimento. Le prestazioni dell'assicuratore possono essere legate all'andamento di un indice azionario o di un altro valore di riferimento e allora sono polizze index linked (art. 41 comma 2 Codice delle Assicurazioni) oppure all'andamento del valore delle quote di fondi di investimento (= unit) e, in tal caso, sono definite polizze unit linked (art. 41, comma 1 Codice delle Assicurazioni).
Secondo l'art. 1882 c.c. l'assicurazione è il contratto tradizionalmente aleatorio, con il quale l'assicuratore, verso il pagamento di un premio, si obbliga a pagare un capitale o una rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita umana;
e dunque è l'assicuratore la parte contrattuale, che assume il rischio del verificarsi dell'evento dedotto in contratto. In particolare, nelle assicurazioni sulla vita l'elemento caratterizzante è “l'evento attinente alla vita umana”, cioè la prestazione dell'assicuratore consiste nell'assunzione del rischio denominato “rischio demografico”, che è legato all'incertezza di un evento attinente alla vita del contraente e si riferisce alla differenza fra la durata media della vita di una popolazione e la durata della vita dell'assicurato; le polizze caso morte coprono il rischio di decesso dell'assicurato, erogando un capitale o una rendita ai beneficiari in caso di morte prima della scadenza della polizza: il rischio demografico, in questo caso, determina l'importo dell'indennizzo in base alla probabilità di morte dell'assicurato in un determinato periodo di tempo. “L'assicurazione sulla vita non svolge una funzione indennitaria rispetto al verificarsi di un sinistro, ma ha una prevalente funzione di risparmio previdenziale, correlata all'alea della durata della vita. Tramite l'accantonamento dei premi e il loro eventuale rendimento, infatti, il contratto offre una tranquillità economica all'assicurato o a terzi, al verificarsi di eventi della vita (dell'assicurato o di terzi), quali il decesso o la sopravvivenza alla scadenza del contratto” (così in motivazione sentenza
Corte Costituzionale n. 32 del 07/02/2024).
pagina 12 di 22 Nelle assicurazioni linked la componente finanziaria determina una diversa allocazione del rischio rispetto alle assicurazioni sulla vita tradizionali e incide sul piano delle obbligazioni gravanti sulle parti, perché il rapporto fra assicuratore e contraente non è solo di tipo restitutorio, bensì anche (e talvolta soprattutto) di tipo gestorio, nel senso che l'assicuratore assume sostanzialmente l'obbligo di eseguire un mandato di gestione del denaro investito, ove diviene solo accessoria ed eventuale l'obbligazione di restituire un importo pari o parametrato a quello ricevuto mediante il pagamento dei premi. Quindi “in tema di polizze assicurative sulla vita, occorre distinguere tra polizze guaranteed unit linked, che garantiscono all'assicurato la restituzione del capitale, prevedendo la possibilità di una maggiorazione minima, e quelle partial guaranteed unit linked, che riconoscono all'assicurato una garanzia di restituzione parziale dei premi versati, da un lato, rispetto alle polizze unit linked cd. pure, dove la somma dovuta dall'assicuratore dipende esclusivamente dal valore del parametro finanziario sottostante nel momento in cui l'obbligazione diventa esigibile, con un rischio di investimento totalmente a carico dell'assicurato; ne consegue che solo per le prime l'assicuratore assume su di sé, sia pure con diverse gradualità, il rischio demografico dell'evento morte del contraente, al quale va sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, a prescindere dalle oscillazioni del valore delle quote dei fondi comuni di investimento, rimanendo invece tale rischio a carico del contraente nell'ipotesi di polizza c.d. pura” (Cass. Civ. Sez. 1 Ordinanza n. 9418 del 09/04/2024).
Nelle polizze "guaranteed" o "partial garanteed" l'assicuratore assume su di sé un rischio demografico, in quanto, al verificarsi dell'evento attinente alla vita umana, all'assicurato viene comunque sempre riconosciuta la somma di denaro garantita al momento della stipula del contratto, anche a prescindere dal valore sottostante delle quote dei fondi comuni di investimento, che potrebbe essersi ridotto rispetto ai premi versati o addirittura azzerato.
Nelle polizze unit linked "pure", il rischio di investimento è, invece, totalmente a carico dell'assicurato, con la conseguenza che, in caso di azzeramento del valore delle quote, nulla è dovuto da parte dell'assicuratore.
pagina 13 di 22 Il nostro legislatore, nel decreto legislativo n. 209/2005, con la chiara formula dell'art. 2 secondo cui " rientrano nel III ramo le assicurazioni sulla durata della vita umana, di cui ai rami I e II, le cui prestazioni principali sono direttamente collegate al valore di quote di organismi di investimento collettivo del risparmio o di fondi interni ovvero a indici o ad altri valori di riferimento" ha ritenuto di far rientrare nella categorie delle polizze sulla vita del ramo III non tutte le polizze unit-linked - come sopra classificate - ma solo quelle
"guaranteed" e "partial garanteed", con esclusione quindi di quelle pure, essendo stato ritenuto come requisito imprescindibile il cd. rischio demografico, elemento che ricorre soltanto ove il contratto assicurativo attribuisca realmente ad un evento futuro legato alla vita umana l'idoneità ad incidere sulla prestazione dell'assicuratore, riconoscendo comunque all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario.
Pertanto, solo le polizze unit linked garantite o parzialmente garantite rientrano nell'alveo delle polizze vita impignorabili, in quanto perseguono, autenticamente, la finalità previdenziale;
quelle pure, di converso, non sottendendo come requisito imprescindibile il cd. rischio demografico, devono essere escluse. È stato, infatti, chiaramente affermato in giurisprudenza che “qualora il rischio di investimento gravi totalmente sull'assicurato, tanto da comportare il rischio di perdita dell'intero capitale, il cd. rischio demografico (l'evento legato alla durata della vita umana), pur apparentemente presente, è in realtà insussistente se, al momento del suo verificarsi, lo stesso non sia in grado di incidere minimamente sulla prestazione dell'assicuratore, non garantendo all'assicurato, proprio secondo la stipula, il riconoscimento di una somma di denaro minima, pur ridotta rispetto all'ammontare dei premi versati, che sia completamente “slegata” dal valore sottostante delle quote di investimento, o attribuendo allo stesso una somma del tutto irrisoria.
In tale eventualità, l'evento legato alla durata della vita umana figura come mero parametro temporale per individuare il momento in cui verrà liquidata la polizza, ma senza l'assunzione, se non del tutto apparente, di un rischio demografico per l'assicuratore” (cit. Cass. Civ., n.3785 del 12.02.2024).
Secondo la giurisprudenza più recente, dunque, il principale discrimen per riconoscere la finalità assicurativa della polizza è verificare, sulla base delle clausole del singolo contratto, se pagina 14 di 22 l'assicuratore si sia effettivamente assunto il rischio demografico, almeno in parte e in maniera proporzionata ai premi versati, all'orizzonte temporale e alla tipologia di prodotto.
Difatti, in tema di qualificazione di polizze "unit linked", caratterizzate dalla componente causale mista, finanziaria ed assicurativa sulla vita, è stato affermato che “rientrano senz'altro nella fattispecie tipica di cui all'art. 1882 c.c. [contratti di assicurazione], le polizze che operano la sostituzione della prestazione fissa dell'assicuratore con una variabile, agganciata a parametri di mercato, ma che mantengono comunque il rischio demografico;
in tal caso, pur attuandosi un parziale trasferimento del rischio dall'assicuratore sull'assicurato in ordine al valore finale della prestazione, il contratto mantiene comunque una funzione assicurativa, individuabile quale causa concreta del contratto, secondo gli ordinari criteri ermeneutici.” (Cass. civ., Sez. III, 5 marzo 2019, n. 6319).
Tale principio è applicabile anche alle polizze con componente causale mista, in cui sia prevalente la causa finanziaria, avendo la giurisprudenza specificato che “nelle polizze unit linked, caratterizzate dalla componente causale mista (finanziaria ed assicurativa sulla vita) anche ove sia prevalente la causa “finanziaria” la parte qualificata come “assicurativa” deve comunque corrispondere ai principi dettati dal c.c., dal codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata con particolare riferimento alla ricorrenza del “rischio demografico” rispetto al quale il giudice di merito deve valutare l'entità della copertura assicurativa che, avuto riguardo alla natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale e alla tipologia dell'investimento. Il giudice di merito dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il “rischio demografico” (Cass. n. 6319/2019 nonché Cass. n.
25983/2021).
Posto ciò, alla luce delle coordinate ermeneutiche fornite dalla giurisprudenza, occorre esaminare le previsioni contrattuali contenute nei tre contratti al fine di valutare se la funzione previdenziale risulti presente e non sia irrisoria.
pagina 15 di 22 La prima polizza, n. 540146447 24508, denominata “Private Exclusive” (doc. 10 e 11 parte attrice), è un contratto di assicurazione sulla vita a premio unico, in cui il premio versato dalla sig.ra in data 14/04/2020 è stato di euro 100.000,00. Parte_1
In primo luogo, nel documento informativo si legge “il prodotto prevede, a fronte del versamento di un premio unico iniziale ed eventuali premi aggiuntivi, la liquidazione del capitale assicurato, rivalutato e consolidato annualmente fino alla data del decesso o del riscatto, in funzione dei risultati della gestione separata “Credit IC IT Più” e che “La società si impegna a corrispondere ai beneficiari designati il capitale assicurato rivalutato fino al momento in cui si verifica il decesso dell'assicurato” nonché “avete diritto alla restituzione di almeno il 100% del vostro capitale”.
Nelle condizioni generali di contratto, all'art. 1.4, è previsto, inoltre, che “Il capitale maturato è dato dal capitale investito […] rivalutato annualmente. […] La rivalutazione non può mai essere negativa: ciò vuol dire che il capitale maturato non può mai diminuire perché i risultati conseguiti dalla Gestione Separata sono consolidati in via definitiva e garantiti dalla Compagnia”. Inoltre, l'art. 8 precisa che “la compagnia garantisce che il capitale maturato non sarà mai inferiore al capitale investito meno il capitale disinvestito”.
Nel caso di evento morte, è, quindi, espressamente garantita la restituzione dell'intero capitale versato con l'eventuale liquidazione di un importo maggiore, qualora la Gestione
Separata dia un andamento positivo. Inoltre, è previsto il pagamento di un capitale aggiuntivo, in caso di premorienza, ovvero di morte dell'assicurato prima dei cinque anni dalla stipula.
La prestazione minima liquidabile è, quindi, predeterminata e sull'assicurato non è allocato alcun rischio di mancato recupero del capitale investito, gravando integralmente sull'assicuratore il cosiddetto rischio demografico.
Il contratto è, dunque, qualificabile come assicurazione con finalità previdenziale e deve trovare applicazione la norma di protezione di cui all'art. 1923 c.c., che sottrae a esecuzione forzata ogni somma dovuta a qualsiasi titolo dall'assicuratore all'assicurato o al beneficiario.
pagina 16 di 22 La seconda polizza, n. 545253904 26601, denominata “ ” (doc. 12 – 13), è, Controparte_3 invece, “un contratto multiramo di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a premio unico” (cfr. doc. 12 pag. 20 e doc. 13, punto 1.1 delle condizioni contrattuali). Il premio versato alla conclusione del contratto in data 14/04/2020 è stato di euro 70.000,00 ripartito in due rami: per il 40% (euro 28.000,00) nella Gestione Separata, per il restante 60%
(euro 42.000,00) nel fondo esterno denominato Amundi Protezione. Inoltre, le prestazioni sono differenziate in base all'età dell'assicurato al momento dell'evento morte. Se la morte interviene prima dei 75 anni, è garantita la liquidazione dell'intero capitale versato nella
Gestione Separata, e la somma più alta tra quanto versato nel fondo esterno e il valore delle quote del fondo. Se, invece, la morte interviene dai 75 anni in poi, è garantita l'intera somma versata investita nella Gestione Separata (40%) e, per la restante parte, una maggiorazione dell'1% sul controvalore delle quote.
Dalle previsioni contrattuali emerge l'assunzione da parte dell'assicuratore del cosiddetto
“rischio demografico”, in quanto le prestazioni sono differenziate in base all'età dell'assicurato al momento dell'evento morte. Nel caso di morte prima dei 75 anni,
l'assicuratore si assume, inoltre, il rischio di un andamento negativo dei mercati ed è garantita l'integrale restituzione del capitale versato. Nel caso di morte dopo i 75 anni è comunque riconosciuta all'assicurato una somma apprezzabile non legata al rischio finanziario, essendo previsto il recupero della somma, pari al 40%, investita nella Gestione
Separata, nonché per la restante quota una maggiorazione dell'1% sul controvalore delle quote.
Un meccanismo sostanzialmente analogo è ravvisabile nella terza polizza, n. 545253907 26301, denominata “Strategia Più Valore” (doc. 14 – contratto Strategia Più Valore;
doc. 15 – condizioni Strategia Più Valore), la quale è “un contratto multiramo di assicurazione sulla vita con partecipazione agli utili e di tipo unit linked a premio unico”. La polizza prevede che il premio versato sia allocato per la parte preponderante (70%) nel cd. “comparto stabilità”, formato per pagina 17 di 22 80% da Gestione Separata e per il 20% da un fondo denominato CA IT Stabilità. La restante somma (30%) del premio viene distribuita tra più fondi predeterminati.
Se la morte dell'assicurato interviene prima dei 75 anni, è garantita la corresponsione dei premi complessivamente versati. Se interviene successivamente ai 75 anni, è garantita la restituzione del capitale investito nella Gestione Separata (pari al 56% dei premi versati), mentre la rimanenza dipende dall'andamento dei fondi di riferimento, con un rendimento minimo dell'1% e una maggiorazione pari all'imposta sui rendimenti maturati e sull'imposta di bollo.
Anche in questo caso, quindi, la prestazione minima dell'assicuratore è predeterminata e vi è comunque proporzione tra premi versati e controprestazione, essendo garantita la corresponsione del capitale investito nella Gestione Separata pari a 56%. Il meccanismo di distribuzione del rischio demografico, quindi, è identico alla polizza “IT Opzione Futuro” e ricade sull'assicuratore, essendo così assolta una funzione prevalentemente previdenziale.
Tale conclusione è corroborata dalla previsione di una forma di rendita, se sono trascorsi almeno cinque anni dalla stipula e l'assicurato ha età inferiore agli 85 anni. Pertanto,
l'assicuratore, quanto meno per la parte di premio versata nella Gestione separata, ha assunto il rischio demografico, essendosi impegnato al rimborso della corrispondente quota di capitale minimo garantito al momento del verificarsi dell'evento attinente alla vita umana.
Deve, quindi, concludersi che le polizze “ ” e “Strategia Più Valore” Controparte_3 sottoscritte dall'attrice assumono i connotati di polizze partial garanteed, con l'applicazione della conseguente tutela recata dall'art. 1923 c.c. In altri termini, trattandosi di polizze vita aventi una componente previdenziale, ancorché combinata a una componente finanziaria, devono ritenersi impignorabili.
In via subordinata, ha chiesto, mediante azione revocatoria, che venissero CP_1
dichiarati inefficaci e non opponibili nei confronti della stessa i contratti assicurativi di
[...]
L'azione revocatoria ha la funzione di ricostituire la garanzia generica, Parte_2
assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, che si riveli compromessa dagli atti di pagina 18 di 22 disposizione attuati dal debitore e i presupposti dell'azione revocatoria possono essere così sintetizzati: esistenza di un diritto di credito verso il debitore, parte alienante nel contratto oggetto di revocatoria;
sussistenza di un pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore (c.d. eventus damni); conoscenza, da parte del debitore, che il proprio atto arrechi danno al creditore (c.d. scientia damni) e consapevolezza del pregiudizio o partecipazione alla dolosa preordinazione da parte del terzo acquirente nel caso di atti a titolo oneroso (c.d. consilium fraudis).
Nella specie, non sussistono i presupposti per dichiarare inefficaci i contratti assicurativi stipulati con In primo luogo, l'attrice, essendo obbligata alla Parte_2 restituzione del denaro in favore della figlia, è debitrice nei confronti di quest'ultima e non del pignorante e la stessa non ha, quindi, compiuto alcun atto in frode ai propri CP_1
creditori. È, inoltre, rimasta indimostrata la partecipatio fraudis, ovvero la consapevolezza in capo al terzo del pregiudizio che l'atto avrebbe arrecato alle ragioni Parte_2
creditorie. In primo luogo, la banca ha concluso con l'attrice dei contratti standard, offerti indistintamente dalla stessa al pubblico. La sussistenza di tale elemento soggettivo non avrebbe potuto dedursi neanche dalla circostanza che , dipendente della banca Persona_3
Credit IC Italia S.p.a., fosse a conoscenza delle vicende che avevano riguardo
[...]
e la figlia e che la stessa avesse suggerito la causale “adempimento degli Parte_1
obblighi di mantenimento ed assistenza familiare” dei bonifici effettuati in data 6.03.2020 da a , in quanto si tratta di atti diversi rispetto ai Parte_3 Parte_1 contratti assicurativi oggetto di domanda revocatoria.
Al riguardo, è stato, infatti, affermato dalla giurisprudenza di legittimità che, ai fini della prova della coscienza del terzo acquirente di ledere la garanzia del creditore, è richiesta la dimostrazione di una conoscenza effettiva da parte del terzo acquirente del pregiudizio che l'atto arrechi alle ragioni del creditore, non essendo invece sufficiente una mera prevedibilità del pregiudizio stesso (cfr. Cass.5105/2006).
pagina 19 di 22 A ben vedere l'unico atto lesivo delle ragioni creditorie di avrebbe potuto essere CP_1 ravvisato nel trasferimento della somma di euro 270.000 euro dalla figlia alla madre, in relazione al quale la creditrice non ha interesse a proporre un'azione revocatoria, in quanto è stato già accertato l'obbligo di restituzione della somma (cfr. ordinanza del 8.4.22 del Giudice dell'Esecuzione). In ogni caso, l'eventuale accoglimento di un'azione revocatoria dell'atto dispositivo non avrebbe determinato, altresì, l'inopponibilità dei contratti assicurativi, in quanto l'art. 2901 c.c. prevede che “l'inefficacia dell'atto non pregiudica i diritti acquistati a titolo oneroso dai terzi di buona fede”.
Parimenti non è fondata la domanda di declaratoria di nullità dei contratti di polizza stipulati.
In primo luogo, la declaratoria di nullità per assenza di causa del negozio tra l'attrice e la figlia, contenuta nell'ordinanza del 8.4.22 emessa dal Giudice dell'esecuzione nel procedimento RGE 381/21, non può estendersi alle polizze assicurative concluse da
[...]
con trattandosi di rapporti diversi intercorsi tra Parte_1 Parte_2 Parte_2 parti differenti.
Non sussistono, inoltre, cause di illiceità del contratto. Al riguardo occorre osservare che in giurisprudenza è stato affermato che “il motivo illecito che - se comune e determinante - comporta la nullità del contratto si identifica con una finalità vietata dall'ordinamento perché contraria ad una norma imperativa, all'ordine pubblico o al buon costume, oppure diretta ad eludere una norma imperativa. Pertanto anche se l'intento delle parti è quello di recare un pregiudizio ai terzi creditori, il motivo non può qualificarsi come illecito ai sensi dell'art. 1345 c.c. in mancanza di una norma che espressamente sancisca in via generale, come per il contratto in frode alla legge, l'invalidità del contratto in frode dei terzi. Piuttosto nel caso in cui l'accordo sia stato posto in essere con l'intento di arrecare pregiudizio ai creditori, l'ordinamento prevede rimedi specifici che comportano la diversa sanzione dell'inefficacia” (Tribunale Terni sez. I, 01/03/2022, n.201).
L'eventuale funzionalizzazione del contratto al perseguimento del fine d'arrecare un pregiudizio ai creditori non può, quindi, rappresentare una causa di nullità del contratto, non pagina 20 di 22 sussistendo nell'ordinamento una norma imperativa che imponga tale divieto. Pertanto, non può essere considerato illecito neanche l'eventuale motivo per cui si è addivenuto alle pattuizioni, posto che lo stesso determina la nullità del contratto soltanto se è illecito e comune ad entrambe le parti. Peraltro, nella specie, non è neanche dimostrato che
[...]
mediante la stipulazione dei contratti, condividesse con l'attrice il fine di Controparte_2
frodare i creditori, trattandosi di contratti normalmente offerti al pubblico dalla stessa.
Infine, non è fondata la domanda, proposta in via ulteriormente subordinata, di simulazione dei contratti. Si considera, infatti, simulato un contratto quando le parti pongono in essere l'esteriorità di una dichiarazione contrattuale, al fine di poterla invocare di fronte ai terzi, ma sono tra loro d'accordo che gli effetti previsti dall'atto simulato non sono voluti e non si devono verificare;
pertanto i simulanti convengono, già prima della stipulazione del contratto fittizio, che non daranno esecuzione alle prestazioni da esso previste, in quanto non dovute.
Ciò che caratterizza la simulazione, dunque, è il c.d. accordo simulatorio, ossia l'intesa tra i simulanti che il contratto ufficiale, ovvero simulato, è meramente fittizio e pertanto inidoneo a realizzare gli effetti cui appare preordinato.
Nella specie, ha meramente dedotto che le parti intendevano perseguire una causa CP_1
diversa da quella risultante dal contratto stesso ed è rimasta del tutta indimostrata l'esistenza di un accordo simulatorio tra le parti. Anche in tal caso, inoltre, non sussiste alcun elemento per ritenere che condividesse con l'attrice i motivi alla base della Parte_2 scelta di stipulare i contratti, essendo gli stessi normalmente offerti al pubblico dalla stessa.
Alla luce delle considerazioni esposte, deve, quindi, essere dichiarata la natura assicurativa e previdenziale dei contratti stipulati da il 14/04/2020 n. 540146447 Parte_1
24508 Private Exclusive, n. 545253904 26601 e n. 545253907 26301 Controparte_3
Strategia Più Valore e, di conseguenza, l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle somme versate, del controvalore e di ogni altra prestazione dovuta da in Parte_2 conseguenza delle polizze stipulate.
pagina 21 di 22 Le spese di lite seguono la soccombenza e, pertanto, deve essere condannata a CP_1 rifondere le spese di lite sostenute da liquidate, sulla base dei Parte_1
parametri ministeriali medi per le prime due fasi e minimi per la fase istruttoria e decisionale
(considerati l'assenza d'istruttoria e il modello decisionale adottato), così come aggiornati dal
D.M. 147/2022, tenendo conto del valore indeterminato della controversia e della fase sommaria, in euro 786,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 6.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa, così decide:
- accerta e dichiara l'impignorabilità ex art. 1923 c.c. delle somme versate, del controvalore e di ogni altra prestazione dovuta da in conseguenza delle polizze n. Parte_2
540146447 24508 Private Exclusive, n. 545253904 26601 IT e n. 545253907 CP_3
Co 26301 Strategia Valore;
- dichiara l'inefficacia del pignoramento presso terzi eseguito presso Pt_2 Parte_2
[...]
- rigetta le domande riconvenzionali proposte da;
CP_1
- condanna a rifondere in favore di le spese di lite CP_1 Parte_1
liquidate in euro 786,00 per anticipazioni non imponibili e in euro 6.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A.
Verbania, 29.9.2025
Il Giudice
Chiara Michelone
pagina 22 di 22