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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 06/11/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini, in esito all'udienza del 5/11/2025, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dal ricorrente, ha pronunciato e pubblicato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. 498/2025 del Ruolo
Generale Affari Civili, promosso da
(C.F. , rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avv. Roberto Di Virgilio, ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito a Vasto (CH) alla via
Alessandrini n. 26;
ricorrente
contro
(C.F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
(C.F. ); C.F._3
convenuti contumaci
OGGETTO: MUTUO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 281-undecies c.p.c. notificato unitamente a decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
e al fine di sentire accogliere le CP_1 Controparte_2
1 seguenti conclusioni: “
1. accertare e dichiarare che i sig.ri
e , in solido tra loro, sono Controparte_1 Controparte_2 tenuti alla restituzione della somma ricevuta a titolo di mutuo
e, per l'effetto, condannarli al pagamento della somma di Euro
15.000,00 in favore del sig. con Parte_1 maggiorazione degli interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 dal giorno della domanda;
2. condannare i signori Controparte_1
e al pagamento delle spese, diritti ed Controparte_2 onorari di lite, da valutare ex art. 96 c.p.c., stante la mancata adesione all'invito alla negoziazione assistita di cui in premessa, e da aumentare del 30% essendo il presente atto redatto in conformità all'art. 4, comma 1 bis, del D.M.
55/2014”.
A fondamento della propria pretesa il ricorrente ha dedotto che:
- il 17/1/2025 e si recavano Controparte_1 Controparte_2 presso l'abitazione del ricorrente e gli esponevano di dover effettuare con la massima urgenza un pagamento di € 15.000,00
e che non disponevano di denaro liquido per far fronte a tale pagamento;
chiedevano, quindi, in ragione del rapporto di amicizia di lunga data con il ricorrente, di poter ricevere da questi la somma di € 15.000,00 che sarebbe stata restituita entro pochi giorni;
- il ricorrente emetteva un assegno bancario di € 15.000,00 in favore di il quale rilasciava una Controparte_1 dichiarazione scritta con l'impegno alla restituzione, che recita testualmente: <Dichiarazione Io sottoscritto
[...]
, nato a [...] il 1° settembre 1957, ivi residente CP_1 alla Contrada Cerchi Grossi, dichiaro di ricevere in data odierna l'assegno di Euro 15.000,00 da Parte_1 immediatamente esigibile con l'impegno di restituire detto importo entro il 28 febbraio 2025 15 marzo 2025. Scerni, 17 gennaio 2025>>;
- e si recavano subito presso Controparte_1 Controparte_2 la filiale di Vasto di banca del Controparte_3
2 ricorrente, per chiedere il pagamento in contanti dell'assegno, ma l'operazione per cassa non veniva consentita;
- gli stessi pregavano, quindi, il ricorrente di effettuare un bonifico istantaneo in favore del conto corrente intestato alla ditta individuale “Il Quercetto” di;
il Controparte_2 ricorrente si recava il giorno stesso presso la filiale e disponeva l'ordine di bonifico così come richiesto, dopo aver ricevuto la restituzione dell'assegno bancario emesso;
- scaduto il termine fissato, il ricorrente chiedeva la restituzione della somma, che tuttavia ad oggi non è stata restituita.
e , pur ritualmente convenuti Controparte_1 Controparte_2 in giudizio, non si sono costituiti né sono comparsi all'udienza del 5/11/2025, sicché, verificata la regolarità della notifica e l'osservanza del termine a comparire, sono stati dichiarati contumaci.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali.
* * *
1. Il ricorrente pretende di essere riconosciuto creditore nei confronti dei convenuti della somma pari ad € 15.000,00, a titolo di restituzione della somma di denaro erogata in forza di contratto di mutuo asseritamente concluso tra le parti in causa in forma orale al momento del trasferimento ai convenuti beneficiari della somma di denaro de quo.
A dimostrazione dell'avvenuta conclusione del contratto di mutuo, il ricorrente ha prodotto:
- dichiarazione sottoscritta dal solo del Controparte_1 seguente tenore letterale: “Io sottoscritto Controparte_1 nato a [...] il 1° settembre 1957, ivi residente alla
Contrada Cerchi Grossi, dichiaro di ricevere in data odierna
l'assegno di Euro 15.000,00 da Parte_1 immediatamente esigibile con l'impegno di restituire detto
3 importo entro il 28 febbraio 2025 15 marzo 2025. Scerni, 17 gennaio 2025”;
- contabile di bonifico disposto da Controparte_3 Parte_1 in favore di “
[...] Parte_2 per la somma di € 15.000,00.
2. Orbene, rammentato che alla contumacia della parte convenuta non può riconnettersi la mancata contestazione dei fatti allegati dall'attore (cfr. ex multis, Cass., Sez. 3, Ordinanza
n. 14372 del 24/05/2023), si ritiene che il ricorrente non abbia fornito adeguata prova della propria pretesa.
Infatti, da un lato, la dichiarazione sottoscritta dal solo
(e non anche da ) fa espresso Controparte_1 Controparte_2 riferimento alla ricezione di assegno per € 15.000,00, potendosi, pertanto, ricollegare l'impegno alla restituzione del relativo importo unicamente alla ricezione di tale assegno;
il quale, tuttavia, il ricorrente medesimo afferma essergli stato restituito, sicché l'impegno assunto da Controparte_1 con tale dichiarazione appare inesigibile. Né la dichiarazione medesima contiene alcun ulteriore riferimento alla allegata necessità di ottenere un prestito per qualsivoglia ragione per sé e per rimanendo, peraltro, ignoti i Controparte_2 rapporti tra i due convenuti (essendo possibile soltanto evincere dagli atti di causa la loro comune residenza in
Pollutri (CH) alla contrada Cerchigrossi n. 7).
Dall'altro lato, il trasferimento di una somma di denaro pari ad € 15.000,00 dal conto bancario del ricorrente a quello della ditta individuale come Parte_2 attestato dalla contabile di bonifico in atti, costituisce prova della dazione di denaro ma non anche prova dell'esistenza di un titolo giuridico implicante l'obbligo alla restituzione, del cui onere il ricorrente è parimenti gravato (cfr. Cass.,
Sez. 2, Ordinanza n. 20964 del 23/07/2025: “l'attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli
4 elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo
l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione”).
Né si ritiene che costituisca prova in tal senso l'indicazione da parte del ricorrente medesimo, quale causale del bonifico effettuato, dell'espressione “a titolo di prestito”, che rappresenta indizio da reputarsi non sufficientemente grave in quanto costituente indicazione apposta dalla medesima parte che ha interesse a far valere l'obbligo alla restituzione della somma.
Alla luce delle superiori considerazioni, va rigettata la domanda proposta dal ricorrente tanto nei confronti di
[...]
quanto nei confronti di CP_1 Controparte_2
3. Nulla sulle spese in ragione della contumacia dei convenuti.
Infatti, “la condanna alle spese processuali, a norma dell'art.
91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e
l'attuazione di un suo diritto;
sicché essa non può essere pronunziata in favore del contumace (o intimato in sede di giudizio di cassazione) vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto (Cass. n. 16174 del 2018; Cass.
n. 17432 del 2011)” (Cass. Civ. Sez. VI, ord. n. 12897/19 del
155.2019).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vasto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. R.G. 498/2025, disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) nulla sulle spese.
5 Così deciso in Vasto, 6/11/2025
Il Giudice dott.ssa Maria Elena Faleschini
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