Accoglimento
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 27/01/2026, n. 700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 700 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00700/2026REG.PROV.COLL.
N. 08953/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8953 del 2023, proposto da LI FA e da IO PO, anche quale legale rappresentante della Ergion s.r.l., rappresentate e difese dall’avvocato Giuseppe Sartorio, con domicilio digitale come da p.e.c. da registri di giustizia;
contro
Ministero della cultura-Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato e con domicilio nei suoi uffici in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
nei confronti
del Comune di Vico Equense, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, sezione VII, 2 maggio 2023, n. 2631, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della cultura-Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il consigliere SA EN SI e viste le conclusioni di parte appellante come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In primo grado le appellanti hanno impugnato il provvedimento prot. 13042 del 20 agosto 2018 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli che ha dichiarato il “non luogo a provvedere” sull’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica da queste presentata.
La domanda riguardava l’installazione senza titolo di una piscina fuori terra, con previsione di opere di mitigazione, a servizio di attività agrituristica e ricettiva presso un complesso storico monumentale.
La Soprintendenza ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla compatibilità paesaggistica dell’intervento in quanto questo ricade in zona 1b (Tutela dell’ambiente naturale di 2° grado) del vigente piano urbanistico territoriale (PUT) e in zona H2 del piano regolatore comunale (PRG) e « la posa in opera di una piscina non rientra tra gli interventi per i quali vige l’eccezione al divieto di autorizzazione postuma di cui all’art. 167/D.lgs. n° 42/2004, in quanto comportante la realizzazione di nuovi volumi interrati o seminterrati soggetti anch’essi al regime di insanabilità sancito dall’art. 146 del D.lgs. n° 42/2004 ».
2. Con sentenza 2 maggio 2023, n. 2631, il T.a.r. per la Campania ha respinto il ricorso, condannando le ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
3. Le interessate hanno proposto appello contro la decisione.
Nel giudizio di secondo grado si è costituito il Ministero della cultura, per resistere al gravame.
Non si è costituito il Comune di Vico Equense, nonostante l’appello gli sia stato regolarmente notificato via p.e.c..
Le appellanti hanno depositato una memoria nel corso del processo, approfondendo le proprie tesi.
All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
4. L’appello si fonda su tre motivi.
4.1. Con il primo si deduce: «ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 167, COMMA 4° DEL D.LGS 142/04 – INCOMPETENZA - ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – INADEGUATA ISTRUTTORIA ».
In particolare, si sostiene che la sentenza sia errata in quanto non ha ravvisato i vizi che caratterizzerebbero l’atto della soprintendenza, che sarebbe illegittimo per incompetenza (dato che la Soprintendenza avrebbe dovuto limitarsi a valutare la compatibilità paesaggistica dell’intervento senza poter dichiarare autonomamente il “non luogo a provvedere”), per difetto di motivazione (in quanto l’impatto dell’opera nel contesto non è stato valutato in concreto), per contraddittorietà e difetto d’istruttoria (dato che la stessa amministrazione in passato aveva rilasciato il “nulla osta” ritenendo la piscina compatibile con il vincolo monumentale).
4.2. Con il secondo si deduce: «ERROR IN IUDICANDO – OMESSA PRONUNCIA SUL TERZO MOTIVO DI RICORSO IN PRIME CURE – VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL’ART. 167, COMMA 4° DEL D.LGS 142/04 – ECCESSO DI POTERE – DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – TRAVISAMENTO ASSOLUTO DEI FATTI – INADEGUATA ISTRUTTORIA – ERRONEA INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO ».
In particolare si sostiene che la sentenza sia errata in quanto il T.a.r. non ha tenuto conto del fatto che la piscina è prefabbricata e amovibile, pertanto non sono stati realizzati scavi, ed è quindi inconferente il richiamo alla giurisprudenza sulla insanabilità di volumi interrati o seminterrati.
4.3. Con il terzo si deduce: «ERROR IN IUDICANDO – VIOLAZIONE DELL’ART.10 BIS L.241/1990 – NATURA DISCRZIONALE DEL PROVVEDIMENTO ».
In particolare, si sostiene che, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., l’atto sia viziato per omesso invio del “preavviso di rigetto”, necessario in considerazione del carattere tecnico-discrezionale della valutazione.
5. I primi due motivi sono fondati, per le ragioni di seguito esposte, mentre il terzo, con cui si deduce un (preteso) vizio del procedimento, può essere assorbito.
5.1. Se in giurisprudenza si esclude, in linea generale, che una piscina possa considerarsi una pertinenza urbanistica, nella misura in cui esprime « una propria autosufficienza funzionale, oltre che economica […] e, quindi, un proprio impatto volumetrico » (Cons. Stato, sez. II, 12 febbraio 2025, n. 1186, e precedenti ivi richiamati), a una conclusione diversa può giungersi quando essa sia « semplicemente appoggiata sulla superficie di terra, senza l’impiego di materiale edile in grado di trasformare o incidere con forza invasiva sull’assetto del terreno » e, in aggiunta, « le modeste dimensioni nonché il carattere temporaneo dell’opera consentono di ravvisarne l’intima connessione finalistica con l’immobile principale » (Cons. Stato, sez. VII, 18 febbraio 2025, n. 1376).
5.2. Tali sono le condizioni dell’opera oggetto di questa causa, in quanto « la struttura portante della piscina risulta semplicemente appoggiata su di un preesistente battuto di lapil-cemento » e « risulta completamente removibile in quanto trattasi di un sistema prefabbricato », la paratia esterna « è composta da pannelli in legno lamellare rivestita di pianelle in pietra calcarea, montati su di una esile struttura in acciaio » e « l’acqua viene contenuta da un telo opportunamente agganciato e sostenuto dalla struttura metallica perimetrale » (così la relazione paesaggistica, allegato n. 2 all’istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica prodotta in primo grado dalla ricorrente quale doc. 6, la cui descrizione non è stata specificamente contestata dall’amministrazione ed è anzi coerente con quella contenuta nel provvedimento censurato, che fa riferimento a « una piscina fuori terra, con previsione di opere di mitigazione, a servizio di attività agrituristica/recettiva »).
5.3. Non essendovi quindi “trasformazione o incisione con forza invasiva sull’assetto del terreno” ed essendo l’opera removibile e di dimensioni modeste, non è pertinente la giurisprudenza su cui si fonda il provvedimento di non luogo a provvedere – a ben vedere, riferita a « nuovi volumi interrati o seminterrati », ossia a ipotesi diverse da quella di specie – e risultano sussistenti i vizi di difetto d’istruttoria e di motivazione denunciati dal privato: la Soprintendenza avrebbe dovuto – e dovrà, in esecuzione della presente sentenza – pronunciarsi sul merito dell’istanza, valutando in concreto la compatibilità paesaggistica dell’intervento, invece di dichiarare il “non luogo a provvedere”.
6. L’appello è quindi meritevole di accoglimento, così come, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolto il ricorso di primo grado e annullato il provvedimento prot. 13042 del 20 agosto 2018 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.
7. L’esistenza di diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione della natura pertinenziale di una piscina – che, come si è argomentato, a ben vedere dipende dalle caratteristiche dell’opera in concreto – giustifica la compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione VII, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento prot. 13042 del 20 agosto 2018 della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per l’area metropolitana di Napoli.
Compensa tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
DA Di AR, Presidente FF
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
SA EN SI, Consigliere, Estensore
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SA EN SI | DA Di AR |
IL SEGRETARIO