Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/02/2025, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta:
dr.ssa Antonella Izzo presidente dr.ssa Claudia De Martin consigliere dr. Marco Emilio Luigi Cirillo consigliere relatore riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero del ruolo generale 363 degli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa il giorno 21/02/2025 e vertente
TRA
(C.F. ), con l'avvocato Andrea Parte_1 P.IVA_1
Fioretti (C.F. ) nel cui studio in Roma, Lungotevere C.F._1
Arnaldo da Brescia 9/10, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLANTE
E
, (C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 CP_2
(C.F. ) e (C.F. C.F._2 Controparte_3
), con l'avvocato Giovanni Muzi (C.F. C.F._3
) nel cui studio in Roma, Viale Regina Margherita C.F._4
42, sono elettivamente domiciliati;
PARTE APPELLATA
E
pag. 1 di 13
), con l'avvocato Andrea Fioretti (C.F. P.IVA_3
) nel cui studio in Roma, Lungotevere Arnaldo da C.F._1
Brescia 9/10, è elettivamente domiciliata;
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n.800 del 2022 del
15/07/2022 del Tribunale di Civitavecchia.
FATTO E DIRITTO
§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: “Con atto in data 17/09/2015, la notificava atto di precetto intimando alla Parte_2 ed ai suoi garanti il pagamento di € 299.947,29, ovvero tutto CP_1 quanto maturato al 12/03/2015 per interessi, capitale ed oneri, anche legali, in relazione all'assunto inadempimento agli obblighi di restituzione conseguenti al contratto stipulato dalla in data 09/02/2011 con CP_1 la allora di cui all'atto di mutuo avanti il Notaio Controparte_6
di Roma,registrato al n. di repertorio 3226 Persona_1 racc. 3226 per la somma di € 350.000,00 da rimborsarsi in dieci anni, al tasso di ammortamento variabile riparametrato al tasso Euribor 6 mesi.
Con atto di citazione notificato via pec la società I . ed i CP_7 suoi garanti Sigg.ri ed hanno proposto CP_2 Controparte_3 opposizione avverso l' atto di precetto rassegnando come segue le proprie conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, in accoglimento dei motivi indicati: In via cautelare: - sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto per i motivi esplicitati nelle premesse e nel presente atto, riconosciuti ricorrenti i gravi motivi ex art. 615, I comma, c.p.c., in relazione, in particolare, alla serietà e fondatezza dell'opposizione ed al suo probabile accoglimento;
In via principale e nel merito: -accertare e dichiarare, nullo e/o parzialmente nullo, il contratto di mutuo del 09/02/2011 mai notificato alla in CP_1 formula esecutiva ed in quanto privo dei requisiti di legge in materia fondiaria e per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto accertare e dichiarare nullo e/o inefficace, e/o illegittimo il precetto notificato in data
17/09/2015; - accertare e dichiarare, nullo e/o parzialmente nullo e/o inefficacie, l'atto di precetto notificato in data 17/09/2015 per la mancanza dell'avvertimento e dei requisiti minimi di cui all'art. 480 II comma c.c.; - accertare e dichiarare, la nullità della clausola determinativa dell'interessi corrispettivi e di quella degli interessi di mora del contratto di finanziamento del 09/02/2011 per violazione della normativa antiusura e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità del precetto notificati ed il saldo realmente dovuto alla data di risoluzione;
in subordine accertare e pag. 2 di 13 dichiarare, la nullità della clausola determinativa degli interessi corrispettivi e di quella dell'interesse di mora del contratto di finanziamento del 09/02/2011 per violazione della normativa di cui agli artt. 117 e Segg. D.lgs 385/93 e degli artt. 1284 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare l'illegittimità del precetto notificato ed il saldo realmente dovuto alla data di risoluzione;
- accertare e dichiarare, la nullità/inefficacia della fideiussione rilasciata nel contratto di mutuo del
09/02/2011 dai Sigg.ri e per violazione degli CP_2 Controparte_3 artt. 1938, 1941 e 1956 c.c. e per l'effetto accertare e dichiarare la illegittimità/inefficacia dell'atto di precetto notificato in data 17/09/2015; - accertare e dichiarare la illegittimità e/o nullità e/o inefficacia della risoluzione dichiarata con atto di decadenza del beneficio del termine del
12/03/2015 e nel precetto del 17/09/2015 per tutti i motivi indicati in narrativa e per l'effetto dichiarare nullo e/o inefficace, e/o illegittimo il precetto notificato in data 17/09/2015; - accertare e dichiarare la violazione da parte dell'istituto di credito dei principi di correttezza e buona fede nell'esecuzione del contratto di mutuo del 09/02/2011 per tutti i motivi indicati in narrativa nel presente atto e per l'effetto condannarlo al ristoro dei danni non patrimoniali subiti dall'impresa e dai garanti nella misura ritenuta congrua per giustizia e per quanto si proverà in corso di causa;
In via istruttoria: - Ordinare alla e per essa alla Parte_2
Controparte_8
l'esibizione ex art. 210 c.p.c. di tutta la documentazione contrattuale, contabile relativa al rapporto di mutuo del 09/02/2011, nonché dei documenti inerenti la fase precontrattuale di valutazione dell'immobile e del merito creditizio del mutuatario e delle informazioni pubblicitarie consegnate alla mutuataria ai sensi dell'art. 116 D.lgs 385/93; - Ordinare apposita C.T.U. contabile per la integrale rielaborazione del rapporto, come descritti nel presente atto, con riserva di articolare specifici quesiti da sottoporre al nominando tecnico, nel termine istruttorio di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. di cui sin d'ora si fa, espressamente, richiesta. Con espressa riserva di modificare, precisare e integrare le domande nei termini di cui l'art. 183, VI comma, c.p.c. anche in ragione dei depositi e delle avverse domande, difese. Con vittoria e rimborso delle spese dei diritti, oneri e competenze legali in favore del sottoscritto legale, che si dichiara antistatario.
La si costituiva in data 8 gennaio 2016 contestando Parte_3
l'opposizione e chiedendone il rigetto e concludendo come segue: IN VIA CAUTELARE Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del contratto di mutuo fondiario in quanto non sussistente nè il fumus bonis iuris nè i gravi motivi previsti dall'art. 615 c.p.c. NEL MERITO Rigettare tutte le domande proposte dagli opponenti con atto di citazione in opposizione in quanto infondate in fatto ed in diritto In relazione a tutte le domande formulate, con vittoria di spese, competenze ed onorari del pag. 3 di 13 presente giudizio. Sulla richiesta di sospensione della efficacia esecutiva del titolo il Giudice con provvedimento del 6 giugno 2016 sospendeva, limitatamente all'esecuzione minacciata con il precetto opposto, l'efficacia esecutiva del contratto a rogito Notaio di Persona_1 Roma, rep. 3226 racc. 2168, in data 9 febbraio 2011; ordinava all'opposta l'esibizione in giudizio, entro il 31.3.2017, della perizia estimativa redatta nella fase precontrattuale, ed avente ad oggetto l'immobile concesso in garanzia ipotecaria nel contratto a rogito Notaio Persona_1
di Roma, rep. 3226 racc. 2168, del 9 febbraio 2011; disponeva
[...] procedersi a CTU al fine della stima del valore di mercato, alla data del 9.2.2011, dell'immobile concesso in garanzia ipotecaria nel contratto di mutuo, rigettava ogni altra istanza istruttoria. In data 28 marzo 2018, il
Giudice vista la sentenza n. 22 del 2016 del Tribunale di Ancona che aveva dichiarato lo stato d'insolvenza della in Controparte_8 liquidazione amministrativa, provvedeva a dichiarare interrotto il relativo processo. La depositava formale ricorso in riassunzione ex art. CP_1 305 c.p.c. Veniva fissata l'udienza per il 05/07/2018 per la trattazione ex art. 183 c.p.c. , in seno alla quale entrambi i procuratori si riportavano alle proprie memorie 183 c.p.c. di cui chiedevano l'accoglimento. In data 11 ottobre 2018 la e per essa la Parte_1 si costituiva in giudizio precisando Parte_4 che: - la Banca d'Italia, con provvedimento del 26.1.2016 e del 30.12.2016, con efficacia rispettivamente dall'1.2.2016 e dall'1.1.2017, ha disposto la Cont cessione a ai sensi degli art. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015 dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali della
[...]
della della CP_8 Controparte_10 [...]
e della Controparte_11 Controparte_12
in risoluzione alla data del 30.9.2015, nel frattempo confluiti
[...] nella Controparte_13 Controparte_14
e
[...] Controparte_15 [...]
- in data 15.6.2017 la società Controparte_16
ha stipulato un contratto di cessione di crediti pecuniari Parte_1 individuabili "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 130 e dell'Art.
58 del TUB acquistando ''pro soluto'' dalla REV – Gestione Crediti S.p.a., con effetto giuridico dal 15.6.2017, crediti pecuniari rispondenti a determinati criteri di blocco, come da avviso in Gazzetta Ufficiale del
22.06.2017 parte seconda n. 73; - tra i predetti crediti rientra anche quello già vantato da nei confronti della e dei Controparte_8 CP_1 sig.ri e in virtù del contratto di mutuo Controparte_3 CP_2 fondiario del 09.02.2011 Notaio rep.3226 Persona_1 racc. 2168. La società intervenuta chiedeva, a sua volta, il rigetto della opposizione e provvedeva a depositare la perizia di stima. Il giorno 7 ottobre 2020 questo Giudice tratteneva le cause riunite in decisione pag. 4 di 13 concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi.
Con ordinanza del 2 aprile 2021 questo giudice riteneva di sollevare d'ufficio le seguenti questioni: a) legittimazione passiva della CP_5 quale successore della mandante e della mandataria
[...] Parte_3
e conseguente Parte_5 validità dell'atto di riassunzione;
b) interesse al giudizio e legittimazione della intervenuta c) onere della prova del contenuto del Parte_1 titolo esecutivo. All'udienza del 24 novembre 2021 la causa era trattenuta nuovamente in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.”
§ 2. – All'esito del giudizio il Tribunale ha così disposto: “Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta a ruolo al n. 3243/2015 ogni altra domanda respinta, così provvede: dichiara inammissibile l'intervento della Parte_1 accoglie l'opposizione agli atti esecutivi e l'opposizione all'esecuzione e dichiara la nullità del precetto;
condanna la società già e la Controparte_5 Parte_2 in solido al pagamento delle spese del giudizio Parte_1 sostenute dalla che si Controparte_17 liquidano in euro 7.795,00 (oltre rimborso spese generali, IVA, CPA) per compenso e devono liquidarsi a favore del difensore Avv. Monica Agostino dichiaratasi antistatario.”
A fondamento della decisione il primo giudice ha svolto le considerazioni che seguono: “Preliminarmente occorre accertare la regolarità della costituzione in giudizio delle parti e della riassunzione del giudizio. La parte opponente ha dedotto la cancellazione dal registro delle imprese della (costituita in giudizio per la Controparte_8 [...]
ma tale circostanza non risulta provata in giudizio. Tuttavia in Parte_2 corso di causa è stata dichiarata l'insolvenza della ed Controparte_8 il giudizio è stato riassunto nei confronti della Come Controparte_5 rilevato dalla Corte di Cassazione (Cass. 14 Maggio 2014, n. 10456) nel caso di società bancaria, posta in liquidazione coatta amministrativa in corso di causa con conseguente interruzione del processo, è valida la riassunzione effettuata nei confronti della cessionaria ex art. 90 d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385, che è equiparabile alla chiamata in causa della stessa quale successore a titolo particolare, essendo improseguibile per legge l'azione nei confronti della liquidazione coatta amministrativa.
Peraltro in giudizio non è stato dedotto alcunché sulla società convenuta Pertanto la chiamata in causa appare corretta. Parte_2
Non sembra invece sussistere la legittimazione al giudizio della intervenuta in quanto il credito posto a fondamento del precetto ed Parte_1
pag. 5 di 13 oggetto del giudizio risulta essere stato già ceduto da Controparte_8
a in data 24 febbraio 2012 cosicchè lo tesso
[...] Parte_2 credito, in mancanza di ulteriori specificazioni, non può rientrare nella cessione operata in data del 26.1.2016 e del 30.12.2016, con efficacia rispettivamente dall'1.2.2016 e dall'1.1.2017, alla REV ai sensi degli art. 46 e 47 del D. Lgs. 180/2015 dei crediti in sofferenza risultanti dalle situazioni contabili individuali della della Controparte_8
della Controparte_10 Controparte_11
e della in
[...] Controparte_12 risoluzione alla data del 30.9.2015, nel frattempo confluiti nella
[...]
Controparte_13 Controparte_14
e Controparte_15 [...] nè nella successiva cessione in data Controparte_16
15.6.2017 degli stessi crediti alla società Pertanto Parte_1 l'intervento in giudizio della è inammissibile per carenza di Parte_1 interesse.
Con il primo motivo di opposizione si è contestato il difetto di legittimazione ad agire della società precettante in quanto il precetto notificato risulta essere stato intimato dalla per conto della titolare Controparte_6 del credito nonostante non sussista alcun documento o Parte_2 atto pubblico, anche solo richiamato, dal quale discenda la legittimazione della e della ad agire nei Parte_2 Controparte_8 confronti degli intimati. La società opposta ha prodotto l'avviso di cessione crediti pro soluto effettuato da a favore di Controparte_8
avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 Parte_2 marzo 2012 e la Procura Speciale rilasciata dal a favore Parte_2 di La giurisprudenza di legittimità afferma che il Controparte_8 documento di legittimazione del credito nello speciale caso di cessione di crediti in blocco ai sensi dall'art. 58 comma 2 T.U.B., è il testo della Gazzetta Ufficiale con cui è data notizia dell'operazione finanziaria in questione. L'operazione viene pienamente provata dalla società cessionaria mediante il deposito di tale testo, in cui sono state identificate specificatamente le categorie di crediti ceduti mediante l'indicazione di caratteristiche comuni. Non è, quindi, necessario il deposito di alcun contratto di cessione o altro documento riportante il credito specifico oggetto della procedura esecutiva in cui la società succeduta al precedente creditore si è costituita: “… in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 del cit., è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (Cass. n. 31188/2017; Cass. n.
pag. 6 di 13 17110/2019). L'art. 58 TUB, disciplinando le cessioni di rapporti giuridici in blocco, volutamente introduce una disciplina derogatoria rispetto a quella prevista dal codice civile agli artt. 1264 e ss., roprio al fine di agevolare operazioni che hanno portata incomparabilmente maggiore in confronto ad una cessione di una singola situazione giuridica. La parte opposta costituendosi ha depositato il testo della Gazzetta Ufficiale con cui si è data notizia della cessione. Pertanto il primo motivo di opposizione è infondato. con il secondo motivo di opposizione che integra una opposizione ex art. 617 comma 1 c.p.c. si è contestata l'improcedibilità dell'azione per nullità insanabile del precetto notificato in violazione dell'art. 480 secondo comma c.p.c. per la mancanza di indicazione dell'avvertimento dei piani di ristrutturazione debiti. Deve osservarsi che il decreto legge 27 giugno 2015,
n. 83, convertito con la legge 6 agosto 2015, n. 132, ha introdotto nel testo dell'art. 480 co. 2, un nuovo periodo, prevedendo che l'atto di precetto, debba contenere l'ulteriore avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore. Il mancato avvertimento non comporta la nullità del precetto in quanto per il principio di cui all'art. 156 co. 3 c.p.c. deve escludersi che il debitore possa impugnare l'atto di precetto per questa omissione, che avrebbe una valenza meramente formale e che non incide in alcun modo sugli effetti e sulla funzione del precetto.
Pertanto il secondo motivo di opposizione agli atti esecutivi è infondato.
Con il terzo motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, gli opponenti hanno tra l'altro contestato la natura fondiaria del mutuo alla base del precetto opposto, deducendo che il finanziamento sarebbe stato erogato per un importo superiore al 100% del valore dell'immobile concesso in garanzia (da calcolarsi al momento della stipula del contratto di mutuo), e facendo derivare da tale qualificazione Cont l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 41 comma I e la conseguente illegittimità del precetto, tempestivamente opposto nel termine previsto, per mancata notifica del titolo esecutivo posto a fondamento dello stesso. Il giudice chiamato a decidere sulla sospensione la ha accolta rilevando che l'istituto di credito – sul quale, in presenza di contestazioni in ordine alla natura fondiaria del credito, deve ritenersi gravante l'onere della prova in ordine alla sussistenza degli elementi dai quali possa desumersi il valore dell'immobile concesso in garanzia – non aveva fornito alcun elemento tale da consentire di stabilire che la valutazione di tale immobile potesse essere stabilita, nell'anno 2011, in un valore uguale o superiore all'importo mutuato (€ 350.000,00). Poiché ai fini della qualificazione in termini di mutuo fondiario di un contratto di finanziamento – la delibera CICR del 22-
4-1995, emessa in attuazione dell'art. 38, comma II, del D.Lgs n. 385 del 1993, ha previsto che l'ammontare massimo dei finanziamenti per credito pag. 7 di 13 fondiario sia quello dell'80% del valore dei beni ipotecati (o del costo delle opere da eseguire sugli stessi), elevabile al 100% in presenza di garanzie integrative (che nella specie sono state concesse) era necessario verificare se l'importo dello stesso fosse pari o superiore al valore dell'immobile ipotecato (operando nella specie il limite del 100% del valore del bene concesso in garanzia). L'istituto di credito opposto ha depositato una relazione preliminare che non fornisce sufficienti elementi in tal senso, atteso che nella stessa l'immobile è descritto come laboratorio artigianale al piano terra, con ripostiglio piccolo e piccolo corpo di fabbrica adiacente composto di bagno e locale deposito, con pertinenziale ed esclusiva corte circostante, di mq 100 oltre al locale deposito. Successivamente la parte convenuta nonostante l'espresso ordine di esibizione del giudice ha omesso di depositare la relazione tecnica effettuata al momento della concessione del mutuo, e tale deposito è stato effettuato solo dalla Parte_1 che come detto non è legittimata a partecipare al giudizio. Non avendo la parte convenuta e precettante adempiuto all'obbligo di provare l'applicabilità nel caso in esame dell'art. 41 TUB e la legittimità della notifica del precetto non preceduta dalla notifica del titolo esecutivo il motivo di opposizione agli atti esecutivi deve essere accolto. Il mancato adempimento all'onere probatorio gravante sulla parte convenuta di produrre il contratto di mutuo fondiario posto a fondamento della esecuzione comporta anche l'accoglimento della opposizione alla esecuzione. Gli opponenti hanno infatti dedotto: - con il quarto motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione alla esecuzione, la nullità del contratto di mutuo per violazione della normativa antiusura e derivata applicabilità dell'art. 1815 secondo comma, c.c. agli interessi corrispettivi e moratori - con il quinto motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione alla esecuzione, la nullità del contratto di mutuo per indeterminatezza dei tassi di interesse e violazione dei requisiti pubblicitari;
- con il sesto motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione alla esecuzione, la nullità del contratto di finanziamento per assenza dei requisiti minimi di forma;
- con il settimo motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione alla esecuzione, la nullità degli interessi corrispettivi convenuti su piano di ammortamento “alla francese” - violazione degli art. 821 e 1284 c.c. - con l'ottavo motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione alla esecuzione, la nullità delle clausola determinativa dei tassi di interesse per violazione dell'art. 1283 c.c. - con il nono motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione alla esecuzione, la nullita della garanzia fideiussoria rilasciata dai sigg.ri e per violazione dell'art. 1938-1941 c.c. - con il decimo CP_2 CP_3 motivo di opposizione, da qualificarsi come opposizione alla esecuzione, si
è eccepita la illegittima risoluzione del contratto di finanziamento - violazione dei principi di buona fede e correttezza.
pag. 8 di 13 La mancata produzione del contratto, di cui è controversa perfino la data di stipula ai fini della determinazione del tasso soglia (nell'atto di citazione in opposizione si indica la data di stipula del 9 febbraio 2011, così come nel precetto stesso, mentre la parte intervenuta, pur non legittimata, indica i tassi soglia da applicare con riferimento a settembre 2011) impedisce di valutare la fondatezza di tali eccezioni, con particolare riferimento a quelle relative al superamento del tasso soglia. Ritiene questo giudice che il creditore che preannuncia l'azione esecutiva intimando il precetto è tenuto a provare i presupposti di fondatezza della pretesa creditoria ancorché sia stato convenuto in un giudizio di accertamento negativo, poiché, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere di provare i fatti costitutivi di un diritto grava sempre su colui che se ne afferma titolare ed intenda farlo valere
(Cass. 12 dicembre 2014 n. 26158; Cass. 4 ottobre 2012 n. 16917).
Il principio è affermato dalla giurisprudenza di legittimità anche in materia di opposizione alla esecuzione (cfr. Cass. 27 giugno 2018 n. 16904 secondo la quale la titolarità attiva o passiva della situazione soggettiva dedotta in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, così che grava sull'attore l'onere di allegarne e provarne i fatti costitutivi, salvo che il convenuto li riconosca o svolga difese incompatibili con la loro negazione, ovvero li contesti oltre il momento di maturazione delle preclusioni assertive o di merito. Nella specie, la S.C. in un giudizio di opposizione all'esecuzione ha ritenuto insussistente l'onere, da parte del creditore, di provare la titolarità del credito azionato in via esecutiva ma solo sul presupposto che il debitore ne aveva contestato i fatti costitutivi per la prima volta in comparsa conclusionale). Nel caso in esame la contestazione del credito indicato in precetto e fondato sul titolo esecutivo è stata formulata già in atto di citazione. Pertanto anche l'opposizione alla esecuzione deve essere accolta. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate sulla base dei parametri previsti dal D.M. n.37/2018.”.
§ 3. – Ha proposto appello rassegnando le Parte_1 seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello e parziale riforma della sentenza del
Tribunale di Roma, sez. Civile, n. 800/2022, emessa nel giudizio ordinario iscritto al n. 3243/2015 R.G., pubblicata il 15 luglio 2022 e non notificata: 1) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli articoli 112 e 99 c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato
“Non sembra invece sussistere la legittimazione al giudizio della intervenuta […] Pertanto l'intervento in giudizio della Parte_1
è inammissibile per carenza di interesse” e per l'effetto Parte_1 riformare la sentenza impugnata. 2) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli articoli 100 e 111 c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato
“Non sembra invece sussistere la legittimazione al giudizio della pag. 9 di 13 intervenuta […] Pertanto l'intervento in giudizio della Parte_1
è inammissibile per carenza di interesse” e per l'effetto Parte_1 riformare la sentenza impugnata. 3) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”.
Si è costituita già Controparte_4 Controparte_5 rassegnando le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, in accoglimento dell'appello proposto per la parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, sez. Civile, n. 800/2022, emessa nel giudizio ordinario iscritto al n. 3243/2015 R.G., pubblicata il 15 luglio 2022
e non notificata: 1) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli articoli 112 e 99 c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato
“Non sembra invece sussistere la legittimazione al giudizio della intervenuta […] Pertanto l'intervento in giudizio della Parte_1
è inammissibile per carenza di interesse” e per l'effetto Parte_1 riformare la sentenza impugnata. 2) Accertare e dichiarare l'erroneità della sentenza impugnata, con violazione degli articoli 100 e 111 c.p.c. per avere il Tribunale dichiarato
“Non sembra invece sussistere la legittimazione al giudizio della intervenuta […] Pertanto l'intervento in giudizio della Parte_1
è inammissibile per carenza di interesse” e per l'effetto Parte_1 riformare la sentenza impugnata.
3) Con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.”
Hanno resistito , e Controparte_1 CP_2
rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma Controparte_3
Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, anche in via istruttoria e/o incidentale, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge:
− In via preliminare di merito: dichiarare, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito nel presente atto, inammissibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 342 c.p.c. l'avversa impugnazione;
− Sempre in via preliminare di merito: dichiarare, per tutto quanto argomentato, dedotto ed eccepito in comparsa di costituzione, inammissibile ai sensi e per gli effetti degli artt. 348-bis e 348-ter c.p.c., l'avversa impugnazione, in ragione della sua manifesta infondatezza;
− Nel merito, in via principale: rigettare l'avversa impugnazione per tutti i motivi dedotti in narrativa confermando integralmente quanto statuito dalla sentenza impugnata ed identificata con n. 800/2022 del 15.07.2022 emessa dal Tribunale di Civitavecchia all'esito del giudizio R.G. n. 3243/2015, per le medesime ragioni ed eccezioni debitamente riproposte con il presente atto.
pag. 10 di 13 In ogni caso, con il favore delle spese e degli onorari del presente giudizio oltre accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara antistatario.
Il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario.
In subordine, in via istruttoria: nella denegata e non creduta ipotesi in cui Codesta Ecc.ma Corte d'Appello ritenesse di riformare nel merito la sentenza si chiede in via istruttoria - ritenuta la necessità di procedere alla nomina di CTU contabile per la verifica del contratto di mutuo in oggetto - sulla scorta delle cognizioni tecniche proprie dell'esperto da nominarsi nell'ambito accademico, tenuto conto delle questioni matematico- finanziarie, dell'effettiva ricorrenza di elementi di indeterminatezza nelle pattuizioni in materia di tassi di interesse, nonché, in ogni caso, di effetti anatocistici nei meccanismi di ammortamento applicati dalla banca convenuta, nonché, ancora in ogni caso, di distorsioni applicative delle clausole contrattuali. Provvedere alla nomina di CTU contabile cui sottoporre i quesiti che seguono: -"Dica il CTU” esaminati gli atti e i documenti di causa e compiuto ogni accertamento ritenuto utile:
1.se le pattuizioni relative agli interessi di cui al contratto di mutuo controverso presentino elementi di indeterminatezza;
2.se, comunque, tale pattuizioni comportino effetti anatocistici nel calcolo degli interessi;
3.se, in ogni caso, la concreta applicazione di tali clausole da parte della convenuta, abbia comportato violazione dei parametri negoziali o un aumento di essi;
4.se per effetto Pa delle convenzioni negoziali sia stato correttamente indicato l' all'interno del contratto e del Documento di sintesi;
5. se al momento della sottoscrizione del contratto ai sensi della normativa bancaria, Vi fossero sufficienti garanzie di rimborso del finanziamento, avuto riguardo alla capacità economico finanziarie dell'impresa; In caso di risposta affermativa ai quesiti che precedono, procedendo poi:
A1). nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 1., a determinare un piano di ammortamento a tasso legale con quote capitali costanti, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attore per le rate già corrisposte;
(“ ..la convenzione relativa alla pattuizione degli interessi in misura superiore a quella legale, in difetto della forma scritta richiesta ad substantiam, è colpita da nullità solo per la parte corrispondente alla differenza tra il tasso legale e quello convenuto, con riferimento alla quale l'ordinamento interviene non per espungerla dal regolamento pattizio senza riconnettervi alcuno effetto, bensì per sostituirla con disciplina legale” (Cass. Civ. 14/01/1997, n. 280). B1) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 2., a indicare se - e con quale metodologia e risultati - il piano di ammortamento sia depurabile dagli effetti anatocistici, in caso di impossibilità procedendo come sub A.;
C1) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 3, a determinare un piano di ammortamento secondo i corretti termini negoziali, calcolando pag. 11 di 13 altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attore per le rate già corrisposte.
D1) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 4, a determinare un piano di ammortamento corretto secondo i tassi previsti dall'art. 117 D.lgs 385/93, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attore per le rate già corrisposte.
E1) nell'ipotesi di risposta affermativa al quesito sub 5, determinare un piano di ammortamento corretto senza interessi, calcolando altresì la differenza tra l'ammontare dovuto in base a tale piano e quanto pagato dall'attore per le rate già corrisposte.
“Determini il CTU” il saldo, secondo i seguenti criteri in ordine al contratto di mutuo: VERIFICA ANTIUSURA: • Il CTU verificherà se gli interessi addebitati alla parte opposta superino le soglie previste dalla legge n. 108/96 al momento della convenzione dell'interesse o in un momento successivo;
in caso positivo dovrà escludere l'addebito di interessi in tale periodo o per tutto il rapporto ai sensi dell'art. 1 Legge 24/2001 e dell'art. 1815, II comma, c.c.. CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI: • Verifichi il CTU se sia stata mai applicata la capitalizzazione degli interessi moratori. In caso positivo, la escluda. (Corte di Cassazione I Sezione Civile con Sentenza n. 9127 del 06.05.2015, “…. assolutamente arbitrario trarne la conseguenza che, nel negare l'esistenza di usi normative di capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori, quella medesima giurisprudenza avrebbe riconosciuto (implicitamente o esplicitamente) la presenza di usi normative di capitalizzazione annuale. Prima che difettare di “normatività”, usi siffatti non si rinvengono nella realtà storica, o almeno non nella realtà storica dell'ultimo cinquantennio anteriore agli interventi normative della fine degli anni novanta del secolo passato: periodo caratterizzato da una diffusa consuetudine ( non accompagnata però dall'opinio iuris ac necessitates) di capitalizzazione trimestrale, ma iuris ac necessitates) di capitalizzazione trimestrale, ma che non risulta affatto aver conosciuto anche una consuetudine a capitalizzazione annuale degli interessi debitori, nè di necessario bilanciamento con quelli creditori…”.
L'appello era rinviato all'udienza del 14/2/2025. A tale udienza le parti non comparivano e la causa era rinviata ex art. 309 c.p.c. alla odierna udienza, alla quale pure non comparivano.
La Corte ha quindi trattenuto la causa in decisione senza termini per i provvedimenti previsti dall'art. 309 c.p.c.. Osserva il Collegio che la mancata comparizione delle parti per due udienze successive determina la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del processo, come stabilito dall'art. 50 del d.l. n. 112 del 2008, convertito con modificazioni nella legge n. 133 del 2008.
pag. 12 di 13 A norma dell'art. 310 quarto comma c.p.c. le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
PQM
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] nei confronti di , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
e contro la sentenza n.800 Controparte_3 Controparte_4 del 2022 del 15/07/2022 resa tra le parti dal Tribunale di Civitavecchia, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:
1. – dichiara l'estinzione del processo;
2. – spese a carico delle parti che le hanno anticipate;
Così deciso in Roma il giorno 21/2/2025.
L'estensore Il presidente
Marco Emilio Luigi Cirillo Antonella Izzo
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