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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 28/05/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1011/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sommese Anna, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Castaldi Stefania, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
16.04.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in AN (NA) in data 04.10.2008, regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 20, Parte I, anno 2008).
1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate, , a San Giuseppe Vesuviano il 16.10.2008, e Per_1
a San Giuseppe Vesuviano il 10.09.2011, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso Per_2
le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02.05.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Le figlie minori, tenuto conto che i genitori vivono in stabili contigui, le stesse vivranno a casa del padre e della madre a giorni alterni con pernottamento presso le rispettive residenze;
2) Entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni delle minori;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, tenendo conto dell'opinione dell'altro coniuge, nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
3) Ai fini anagrafici, le minori e , saranno iscritte presso il domicilio del signor Persona_3 Persona_4
nell'abitazione familiare sita in via Vittorio Veneto n.43, AN (NA); Parte_1
4) Il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di quest'ultimi; in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli tutti i giorni dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, ed un fine settimana alternato, ovvero dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
10 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, ad anni alterni con l'altro genitore;
5) La Vigilia di Natale e del primo dell'Anno e il Lunedì dell'Angelo con il padre e con la madre il giorno di Natale,
Capodanno e di Pasqua ad anni alterni, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
6) Per il mantenimento delle minori, e in ragione delle circostanze menzionate, i coniugi si impegnano a dividere tutte le spese, ordinarie e straordinari (espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) e in modo egualitario;
2 7) Per il mantenimento ordinario e straordinario del cagnolino WI, i coniugi si impegnano a dividere le spese ed a periodi di 15 giorni alterni s'impegnano alla passeggiata serale;
8) I coniugi pattuiscono che il devolverà il 50% della somma dell'AUU finalizzato al benessere e i Parte_1 bisogni delle minori, in mancanza ciascun coniuge chiederà la propria quota di spettanza all'Inps;
9) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
10) La sig.ra dà atto di aver consegnato al sig. tutti i suoi effetti personali (bracciali e Controparte_1 Pt_1 collane e orologio) del;
alla stessa guisa la sig.ra dichiara di aver provveduto al ritiro dei suoi effetti Pt_1 CP_1 personali dalla casa coniugale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, iscritte presso il domicilio paterno sito in AN (NA) alla via
Vittorio Veneto n.43, a fini anagrafici, e diritto di visita del genitore non collocatario come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
04.10.1980 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
01.04.1987 (C.F.: ) che hanno contratto matrimonio in AN (NA) in C.F._2
data 04.10.2008, iscritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (al N. 20, Parte I, anno
2008);
- dispone affido condiviso delle figlie minori con collocamento paritario ad entrambi i genitori e diritto di visita del genitore non collocatario come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- dispone che le spese ordinarie di mantenimento in favore delle figlie minori siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
- prende atto di ogni ulteriore disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nola, II sezione civile, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dott.ssa Vincenza Barbalucca Presidente Est.
Dott.ssa Federica Girfatti Giudice
Dott.ssa Federica Peluso Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al N. 1011/2025 R.G. avente ad oggetto la separazione consensuale promossa da
, nato a [...] il [...] (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. Sommese Anna, giusta procura in atti e
, nata a [...] il [...] (C.F. ), Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. Castaldi Stefania, giusta procura in atti
-ricorrenti - con l'intervento della
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nola
- interveniente necessario -
CONCLUSIONI
Le parti con note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. con scadenza al 20.05.2025 hanno congiuntamente richiesto la separazione alle condizioni indicate in ricorso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
I coniugi e con ricorso congiunto iscritto a ruolo in data Parte_1 Controparte_1
16.04.2025 hanno proposto domanda di separazione a seguito del matrimonio concordatario contratto in AN (NA) in data 04.10.2008, regolarmente trascritto nei registri di Stato Civile del predetto
Comune (n. 20, Parte I, anno 2008).
1 Hanno rilevato, infatti, che la comunione spirituale e materiale è fallita.
Premesso che dal matrimonio sono nate, , a San Giuseppe Vesuviano il 16.10.2008, e Per_1
a San Giuseppe Vesuviano il 10.09.2011, le parti hanno indicato compiutamente nel ricorso Per_2
le intese raggiunte per addivenire alla richiesta pronuncia di separazione.
Si dà atto che il ricorso, sottoscritto dalle parti, è conforme alle indicazioni di cui agli articoli 473 bis.51, 473 bis.12 comma 1 numeri 1, 2, 3 e 5 comma 2, richiamati dalla prima norma.
Risulta assicurata la partecipazione del pubblico ministero mediante la comunicazione degli atti ex art. 71 c.p.c.
La procedura veniva trattata in modalità cartolare ex art. 473 bis.51 c.p.c. e 127 ter c.p.c. e le parti nelle note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 02.05.2025 hanno confermato la volontà di non riconciliarsi, di volersi separare e di rinunciare alla comparizione personale.
In merito ai provvedimenti accessori, risulta conforme alle norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume, l'accordo contenuto nel ricorso in esame, nell'interesse delle parti e dei figli minori.
Le parti, in particolare, hanno congiuntamente richiesto la pronuncia di separazione consensuale con l'accoglimento delle condizioni che di seguito si riportano testualmente:
“1) Le figlie minori, tenuto conto che i genitori vivono in stabili contigui, le stesse vivranno a casa del padre e della madre a giorni alterni con pernottamento presso le rispettive residenze;
2) Entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni delle minori;
mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente, tenendo conto dell'opinione dell'altro coniuge, nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà le figlie con sé;
3) Ai fini anagrafici, le minori e , saranno iscritte presso il domicilio del signor Persona_3 Persona_4
nell'abitazione familiare sita in via Vittorio Veneto n.43, AN (NA); Parte_1
4) Il genitore non collocatario potrà vedere i figli quando vorrà, sempre compatibilmente con gli impegni scolastici e sportivi di quest'ultimi; in mancanza di accordo con l'altro coniuge, potrà comunque vedere i figli tutti i giorni dall'uscita di scuola fino alle ore 21.00, ed un fine settimana alternato, ovvero dall'uscita di scuola (o in mancanza dalle 18,00 del venerdì) e sino alle 21,00 della domenica;
10 giorni consecutivi nel periodo estivo da concordare entro il 31 maggio di ciascun anno, ad anni alterni con l'altro genitore;
5) La Vigilia di Natale e del primo dell'Anno e il Lunedì dell'Angelo con il padre e con la madre il giorno di Natale,
Capodanno e di Pasqua ad anni alterni, i genetliaci e le altre ricorrenze importanti per la famiglia;
6) Per il mantenimento delle minori, e in ragione delle circostanze menzionate, i coniugi si impegnano a dividere tutte le spese, ordinarie e straordinari (espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative) e in modo egualitario;
2 7) Per il mantenimento ordinario e straordinario del cagnolino WI, i coniugi si impegnano a dividere le spese ed a periodi di 15 giorni alterni s'impegnano alla passeggiata serale;
8) I coniugi pattuiscono che il devolverà il 50% della somma dell'AUU finalizzato al benessere e i Parte_1 bisogni delle minori, in mancanza ciascun coniuge chiederà la propria quota di spettanza all'Inps;
9) Ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo titolare di adeguati redditi propri.
10) La sig.ra dà atto di aver consegnato al sig. tutti i suoi effetti personali (bracciali e Controparte_1 Pt_1 collane e orologio) del;
alla stessa guisa la sig.ra dichiara di aver provveduto al ritiro dei suoi effetti Pt_1 CP_1 personali dalla casa coniugale.”
In merito alla bigenitorialità stando alle risultanze in atti si ritiene attuabile il regime di affido condiviso ad entrambi i genitori, iscritte presso il domicilio paterno sito in AN (NA) alla via
Vittorio Veneto n.43, a fini anagrafici, e diritto di visita del genitore non collocatario come riportato in ricorso, non emergendo agli atti situazioni che facciano dubitare della idoneità dei genitori al ruolo e della capacità degli stessi ad assumere decisioni nell'interesse della prole in modalità adeguatamente partecipata.
Il Tribunale, dunque, preso atto delle intese raggiunte dalle parti, sopra testualmente riportate, ritiene che non vi siano motivi ostativi al loro recepimento nella presente sentenza.
Il pieno accordo delle parti in ordine alla richiesta di separazione consensuale alle condizioni accessorie giustifica, altresì, l'integrale compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
- pronuncia la separazione dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
04.10.1980 (C.F. ) e , nata a [...] il C.F._1 Controparte_1
01.04.1987 (C.F.: ) che hanno contratto matrimonio in AN (NA) in C.F._2
data 04.10.2008, iscritto nei registri di Stato Civile del predetto Comune (al N. 20, Parte I, anno
2008);
- dispone affido condiviso delle figlie minori con collocamento paritario ad entrambi i genitori e diritto di visita del genitore non collocatario come da accordi sopra pedissequamente riportati e trascritti;
- dispone che le spese ordinarie di mantenimento in favore delle figlie minori siano a carico di entrambi i genitori nella misura del 50%; le spese straordinarie, mediche, scolastiche e ricreative sono poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% come da Protocollo del CNF;
- prende atto di ogni ulteriore disposizione vincolante tra le parti ex artt. 1321 e 1322 c.c.;
3 - ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del precitato Comune per l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt.3 e 10 l.
1.12.1970 n.898 così come mod. da l.
6.3.1987 n.74 e artt. 125 n.6, 133 n.2 e
88 n.7 rd 9.7.1939 n.1238 (ord. Stato Civile) nonché dpr n.396/2000 (regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato Civile);
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso il 20.05.2025
Il Presidente estensore
Dott.ssa Vincenza Barbalucca
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