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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/10/2025, n. 5940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5940 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1781/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1781 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28.03.2025 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Piero Caponetti e Luca Caponetti
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in CP_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli
APPELLATO
E
(C.F. ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del Dott. Controparte_3
giusta procura speciale conferitagli per atto del Notaio in Persona_1
r.g. n. 1781/2022 1 data 28.04.2022, rep. 177893 racc. 11776, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario
Varì
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità della costituzione dell'
[...]
siccome avvenuta mediante avvocato del libero foro, in una Controparte_2
controversia riservata all'Avvocatura dello Stato in base alla Convenzione intercorsa tra
l'Avvocatura Generale dello Stato e l' con quanto Controparte_2
dalla stessa dedotto e prodotto, da ritenersi tamquam non esset. E conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza per aver fondato la decisione sulle suddette deduzioni
e produzioni inutilizzabili. In ogni caso con la totale riforma della sentenza gravata per essere la stessa carente di motivazione e comunque infondata sia in fatto che in diritto ed in accoglimento della domanda dell'attore, accertare e dichiarare l'illegittimità e la illiceità del permanere dei due fermi amministrativi iscritti al PRA sull'autovettura dell'attrice-appellante Fiat 500 a gasolio, tg EV105YO, e per l'effetto Parte_1
condannare i convenuti in solido, o per quanto sarà ritenuto di giustizia a ciascuno di essi riconducibile, al risarcimento dei danni nella misura di €. 3.824,00 per le spese certe, dovute per le tasse di circolazione, stabilite per legge in 1.001,50 e per quelle di assicurazione pari ad €. 2.822,50, nonché al danno derivante dal mancato possibile uso del mezzo, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura di €.
20 al giorno dal mese di agosto 2017 sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché alla condanna dei convenuti, ciascuno per la propria parte ed entrambi per l'itero, a procedere, senza dilazione, alla cancellazione dei due predetti fermi amministrativi privi di ogni causa giustificativa del loro permanere e di cui ai fascicoli n.2015/000264366 e
n. 2016/000225299, stabilendo in caso di inosservanza il pagamento di una somma pari ad €. 200 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c., o comunque a porre in essere ogni attività liberatoria da ogni vincolo l'autovettura dell'attrice necessaria alfine della rimozione dei suddetti fermi amministrativi, autorizzando se del caso, l'attrice a provvedervi a cure e spese dei convenuti-appellati. Il tutto con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali quantomeno dal mese di agosto 2017 sino al dì
r.g. n. 1781/2022 2 dell'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di entrambi i giudizi di merito. IS
Iuribus”.
Per l'appellato - CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Spese come per legge”.
Per l'appellata – : Controparte_2
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello Civile adita, respingere l'appello della sig.ra avverso la sentenza n. 18472/2021 del Tribunale Civile di Roma, emessa a Parte_1
definizione del giudizio N.R.G. 75541/17 e depositata in data 25.11.2021, e, per
l'effetto, confermare la pronuncia di rigetto della domanda della contribuente, volta ad ottenere l'annullamento e la cancellazione dei provvedimenti di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/73 n. 09780201500025135000 e n. 09780201600133186000, ed il rigetto dell'istanza di risarcimento del danno. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio l' e l dinanzi al Tribunale di Controparte_2 CP_1
Roma, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità e dell'illiceità delle iscrizioni di due fermi amministrativi sulla propria autovettura Fiat 500 targata EV105YO
- il primo, iscritto al PRA con R.P. A173889U, preceduto dal preavviso n.
09780201500025135000 (fascicolo n. 2015/000264366), il secondo, iscritto con R.P.
A653480N, anticipato dal preavviso n. 09780201600133186000 (fascicolo n.
2016/000225299) – e la condanna in solido degli enti convenuti alla cancellazione di detti fermi e a risarcirle i danni subiti. Entrambi i r.g. n. 1781/2022 3 provvedimenti traevano origine dal mancato pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che in relazione all'iscrizione del primo fermo era intervenuto l'annullamento giurisdizionale delle cartelle ad esso sottese, mentre il secondo fermo era riferito ad un credito di entità inferiore alla soglia minima stabilita dalla legge per l'iscrizione, peraltro già estinto mediante pagamento, come emergeva dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 6).
Si costituiva in giudizio l' instando per il Controparte_2
rigetto di ogni pretesa attorea, deducendo come solamente parte degli atti presupposti al primo fermo risultassero interessati da pronunce di accoglimento delle opposizioni e/o dei ricorsi proposti dalla contribuente e contestando la riferibilità dei pagamenti dichiarati alle pretese impositive oggetto del secondo.
Si costituiva in giudizio anche l' deducendo, in via pregiudiziale, il CP_1
difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, vertendosi in materia di contribuzione obbligatoria, rimessa alla cognizione del giudice del lavoro. In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni afferenti alla fase di esecuzione.
Nel merito, deduceva la legittimità dei fermi amministrativi, in quanto basati anche su altri crediti portati da altre cartelle di pagamento non annullate e l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Nel corso del giudizio l'attrice sollevava nei confronti di
[...]
l'eccezione di difetto di ius postulandi, in quanto l'Ente si Controparte_2
era costituito a mezzo di un avvocato del libero foro in una causa nella quale avrebbe dovuto essere rappresentato dall'Avvocatura dello Stato in forza della convenzione con quest'ultima sottoscritta.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18472/2021, pubblicata il 25.11.2021 e non notificata, accertata la propria giurisdizione, riguardando il giudizio non l'impugnativa dei titoli e dei crediti sottesi ai fermi bensì l'accertamento della loro illegittima iscrizione ed il conseguente risarcimento del danno, rigettava l'eccezione di difetto di procura sollevata dall'attrice, osservando che, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (v. Cass. SU n. 30008/2019),
l' può validamente costituirsi anche a mezzo Controparte_2
r.g. n. 1781/2022 4 di avvocato del libero foro. Respingeva integralmente la domanda attorea, rilevando che non tutti i titoli sottesi ai preavvisi di fermo risultavano annullati e che non era stata fornita prova del danno asseritamente patito. Compensava tra le parti le spese di lite.
2. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello , Parte_1
articolando i seguenti motivi di gravame e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata per violazione dell'art. 1 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e dall'art. 4 novies L. 58/2019, nonché degli artt. 112, 115 e 132 n. 4 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6
CEDU, per aver ritenuto valida la costituzione dell' Controparte_2
a mezzo di un avvocato del libero foro pur vertendosi in materia di
[...]
azione risarcitoria, riservata dalle convenzioni stipulate con l'Avvocatura dello
Stato alla difesa erariale.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la violazione degli artt. 112,
115 e 132 n.4 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., ribadendo al riguardo che il primo preavviso di fermo era stato annullato con sentenza passata in giudicato (Tribunale Tivoli, n. 660/2016), mentre il credito relativo al secondo era stato integralmente estinto mediante pagamento, come risultante dalla ricevuta prodotta in giudizio. A riprova della persistenza del pregiudizio subito, ha altresì evidenziato come entrambi i fermi alla data del 21.07.2017 risultassero ancora iscritti sul veicolo di sua proprietà, come riscontrabile dalle visure PRA allegate in primo grado (cfr. doc. 1).
Infine, con il terzo motivo di gravame, ha dedotto la violazione da parte del primo Giudice degli artt. 832 e 1126 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., censurando la decisione impugnata per omessa e/o insufficiente pronuncia sulla domanda risarcitoria.
Si è costituita l , resistendo all'appello e Controparte_2
chiedendone il rigetto per infondatezza di tutte le pretese avversarie.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata, eccependo nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva.
r.g. n. 1781/2022 5 3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e nei termini di seguito indicati.
4. Preliminarmente, deve escludersi la legittimazione passiva dell' CP_1
atteso che il fermo amministrativo costituisce atto proprio ed esclusivo dell'agente della riscossione, unico soggetto legittimato a resistere alle relative impugnative (v. Cass. n. 10854/2018). Diversamente, ma non è questo il caso, ove la controversia investa l'an o il quantum del credito previdenziale sotteso, la legittimazione spetta all' quale titolare del rapporto sostanziale (v. Cass. CP_1
S.U. n. 7514/2022, Cass. n. 16425/2019).
5. Passando al merito della questione, il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Come confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l' CP_2
e l' si avvalgono dell'Avvocatura
[...] Controparte_2
dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del
R.D. n. 1611 del 1933, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura. Non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura erariale (cfr. Cass. n. 22132/2025; Cass. n. 28199/2024; Cass. n.
1806/2024; Cass. n. 6931/2023; Cass. n. 26531/2020; Cass. S.U. n. 30008/2019).
Nel caso in esame, a ben vedere, l'azione promossa dall'appellante è un'azione di accertamento negativo circa la legittimità del fermo amministrativo, da cui può eventualmente derivare in via consequenziale il risarcimento del danno. Ciò nonostante, essa rientra comunque tra le controversie per le quali il patrocinio deve essere assunto in via esclusiva dall'Avvocatura dello Stato in base al Protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello
Stato e l' del 5 luglio 2017 (prot. n. 36437), Controparte_2
applicabile ratione temporis, che riserva alla difesa erariale “ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione”. Tale formulazione, che formalmente si riferisce alle azioni promosse dall'agente della riscossione a tutela dei crediti affidati, deve tuttavia essere intesa come comprensiva anche delle controversie promosse dal contribuente che incidano, seppur r.g. n. 1781/2022 6 indirettamente, sul medesimo ambito di tutela, e dunque sull'esercizio delle funzioni di riscossione.
Pertanto, non ricorrendo nella specie alcuna delle condizioni derogatorie
(conflitto di interessi, indisponibilità dell'Avvocatura o specifica e motivata delibera di affidamento al libero foro), la costituzione in giudizio dell'
[...]
per il tramite di un avvocato del libero foro deve Controparte_2
ritenersi affetta da invalidità, ai sensi dell'art. 43 comma 4 R.D. n. 1611/1933.
La pronuncia impugnata, ove ha escluso la dedotta nullità della costituzione in giudizio dell' a mezzo di avvocato del Controparte_2
libero foro, ha infatti travisato il senso di Cass. S.U. n. 30008/2019, le quali invece affermano chiaramente che “[…] non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre:
– in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, è normale
l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per
l'avvalimento di avvocato del libero foro [...]
– in ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati del libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui all'art. 1, comma 5)”; “Un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell' che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, CP_2
del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità”; “Beninteso, ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall'eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la
r.g. n. 1781/2022 7 sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all'Avvocatura, sarà come di consueto indispensabile la specifica e motivata Delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare – a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 c.p.c. – l'avvenuta rituale adozione di tale
Delibera”.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, deve essere dichiarata la nullità della costituzione in giudizio dell' , Controparte_2
in quanto avvenuta per il tramite di difensore del libero foro in una causa rientrante tra quelle convenzionalmente riservate al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in difetto di specifica e motivata delibera ai sensi dell'art. 43, comma
4, R.D. n. 1611/1933.
6. Anche il secondo motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.
In particolare, con il secondo motivo l'appellante ha lamentato, in primo luogo, l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto legittimo il fermo iscritto con R.P. A173889U, nonostante diverse delle cartelle esattoriali ad esso sottese fossero state giurisdizionalmente annullate e lo stesso preavviso di fermo fascicolo n. 2015/000264366 fosse stato annullato con sentenza passata in giudicato, come risultante dalla documentazione versata in atti (v. doc. 7 ss. allegati in primo grado). In secondo luogo, ha censurato la decisione per non aver tenuto conto dell'avvenuta estinzione per adempimento del credito sottostante al fermo iscritto con R.P. A653480N.
Con riferimento al primo fermo deve anzitutto darsi atto che la sentenza del
Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, n. 660/2016, prodotta in atti e passata in giudicato, per effetto del parziale annullamento della cartella n.
09720100146712729 ha espressamente annullato il primo preavviso di fermo n.
09780201500025135000 (fascicolo n. 2015/000264366). L'efficacia vincolante del giudicato impone a questa Corte di tenerne conto, così come l'agente della riscossione avrebbe dovuto provvedere a cancellare l'iscrizione del relativo fermo, essendo venuti meno i presupposti giustificativi della misura, non potendo questa permanere, tra l'altro, per un importo comprensivo anche di crediti definitivamente caducati.
r.g. n. 1781/2022 8 L'attuale indirizzo della giurisprudenza è infatti nel senso di ritenere che il venir meno anche di una soltanto delle cartelle poste a fondamento del fermo comporti l'illegittimità dell'atto nel suo complesso (v. Tribunale di Brindisi, sent. n. 1045/2021; Tribunale di Frosinone, sent. n. 111/2020). Invero, anche la
Cassazione ha recentemente affermato che l'annullamento definitivo di una cartella preclude in radice la possibilità di utilizzarla come presupposto legittimo di un successivo provvedimento (Cass. n. 701/2025).
Tali approdi, cui il Collegio ritiene di dare continuità, muovono dal rilievo che il fermo amministrativo ha natura unitaria costituita dalla sommatoria dei crediti presupposti e indicati nel preavviso;
di talché la caducazione di anche solo una parte dei titoli sottostanti non consente di mantenere in vita la misura nei limiti residui, dovendo l'Amministrazione procedere, se del caso, ad una nuova iscrizione, calibrata esclusivamente sulla base dei crediti non annullati
(sempre a patto che rimangano di entità tale da giustificare la misura).
Quanto sinora considerato impone, pertanto, di ordinare la cancellazione del fermo iscritto al PRA con R.P. A173889U.
Per quanto concerne invece il secondo fermo, iscritto con R.P. A653480N, è sufficiente rilevare che la ricevuta di pagamento datata 22.07.2017 prodotta dalla (doc. 6), reca come numero RAV presentato Parte_1
“083069479218683303”, corrispondente a quello indicato nel bollettino allegato al preavviso di fermo fascicolo n. 2016/000225299, e costituisce prova univoca dell'adempimento satisfattorio della pretesa dell'agente della riscossione.
Va dunque ordinata anche la cancellazione del secondo fermo, iscritto al PRA con R.P. A653480N.
7. Infine, il terzo motivo, con cui l'appellante ha domandato il risarcimento dei danni derivanti dal perdurare dell'illegittima iscrizione dei fermi
(quantificati in € 3.824,00 per spese certe dovute per le tasse di circolazione, €
2.822,50 per spese certe dovute per l'assicurazione, e € 20 al giorno da agosto
2017 al soddisfo per l'interruzione dell'uso), è da respingere, in ragione dei seguenti rilievi.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento. Si
r.g. n. 1781/2022 9 tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale”(così, Cass. n.
13173/2023; v. anche Cass. n. 27389/2022, Cass. n. 5447/2020, Cass. n.
20260/2015). La mera indisponibilità materiale del veicolo, dunque, non costituisce automaticamente una perdita patrimoniale, ma rappresenta soltanto una condizione fattuale da cui può eventualmente derivare un danno, che deve essere specificamente allegato e dimostrato, anche a mezzo di presunzioni, nel rispetto degli ordinari oneri di allegazione e prova. Non basta allegare la mera illegittimità del fermo, ma è necessario dimostrare concretamente il pregiudizio subito e il nesso causale tra la misura e il danno lamentato (come, ad esempio, le spese sostenute per un mezzo alternativo, i mancati guadagni causati dall'impossibilità di utilizzo del veicolo, il deprezzamento del veicolo).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata ad allegare l'importo di talune spese per tasse di circolazione e assicurazione, senza peraltro fornire idonea documentazione atta a comprovare che tali oneri siano stati effettivamente sostenuti, e ad invocare un ristoro forfettario per la temporanea indisponibilità del veicolo. Ebbene, le spese indicate dall'appellante costituiscono oneri che la stessa avrebbe comunque dovuto sostenere in quanto proprietaria del veicolo, a prescindere dalla temporanea indisponibilità del bene, la quale, come ribadito dalla Suprema Corte, non è di per sé sufficiente a fondare un diritto al risarcimento, occorrendo la prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale concretamente riconducibile al fermo. Nulla è stato allegato né provato in ordine ad una perdita economica concretamente subita che fosse eziologicamente derivante dal fermo illegittimo.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'odierna appellante non abbia assolto all'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., né abbia fornito elementi idonei a fondare un accertamento, anche equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., imponendosi la conferma della sentenza impugnata sul punto.
r.g. n. 1781/2022 10 8. Nei rapporti tra appellante ed , pure Controparte_2
irritualmente costituita, la reciproca soccombenza legittima la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Analoga statuizione si impone anche per la regolamentazione delle spese relativamente al rapporto tra l'appellante e l' tenuto conto che la CP_1
legittimazione a contraddire dell'ente impositore e dell'agente della riscossione in tema di riscossione di crediti aventi natura contributiva è stata a lungo dibattuta nella giurisprudenza di legittimità tanto da sollecitare l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, che si sono pronunciate nel marzo 2022
(sentenza n. 7514/2002), successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado e contemporaneamente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. dichiara la nullità della costituzione in giudizio di Controparte_2
;
[...]
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
3. accerta l'illegittimità delle iscrizioni sull'autoveicolo Fiat 500 targato
EV105YO del fermo n. R.P. A173889U e del fermo n. R.P. A653480N e, per l'effetto, condanna alla cancellazione Controparte_2
delle predette iscrizioni;
4. rigetta nel resto la domanda di;
Parte_1
5. dichiara interamente compensate le spese di lite tra e Parte_1
e tra e Controparte_2 Parte_1 CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma Sezione
Prima Civile, il 14.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1781/2022 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: dott. Nicola Saracino Presidente dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1781 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022, trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. del 28.03.2025 e vertente
T R A
(C.F. , rappresentata e difesa dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti Piero Caponetti e Luca Caponetti
APPELLANTE
E
(C.F. ), con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande n. 21, in CP_1 P.IVA_1
persona del Presidente e legale rappresentante p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Massimiliano Morelli
APPELLATO
E
(C.F. ), con sede Controparte_2 P.IVA_2
legale in Roma, Via G. Grezar n. 14, in persona del Dott. Controparte_3
giusta procura speciale conferitagli per atto del Notaio in Persona_1
r.g. n. 1781/2022 1 data 28.04.2022, rep. 177893 racc. 11776, rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario
Varì
APPELLATA
CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, contrariis reiectis, in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza impugnata, dichiarare la nullità della costituzione dell'
[...]
siccome avvenuta mediante avvocato del libero foro, in una Controparte_2
controversia riservata all'Avvocatura dello Stato in base alla Convenzione intercorsa tra
l'Avvocatura Generale dello Stato e l' con quanto Controparte_2
dalla stessa dedotto e prodotto, da ritenersi tamquam non esset. E conseguentemente dichiarare la nullità della sentenza per aver fondato la decisione sulle suddette deduzioni
e produzioni inutilizzabili. In ogni caso con la totale riforma della sentenza gravata per essere la stessa carente di motivazione e comunque infondata sia in fatto che in diritto ed in accoglimento della domanda dell'attore, accertare e dichiarare l'illegittimità e la illiceità del permanere dei due fermi amministrativi iscritti al PRA sull'autovettura dell'attrice-appellante Fiat 500 a gasolio, tg EV105YO, e per l'effetto Parte_1
condannare i convenuti in solido, o per quanto sarà ritenuto di giustizia a ciascuno di essi riconducibile, al risarcimento dei danni nella misura di €. 3.824,00 per le spese certe, dovute per le tasse di circolazione, stabilite per legge in 1.001,50 e per quelle di assicurazione pari ad €. 2.822,50, nonché al danno derivante dal mancato possibile uso del mezzo, da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., nella misura di €.
20 al giorno dal mese di agosto 2017 sino al giorno dell'effettivo soddisfo, nonché alla condanna dei convenuti, ciascuno per la propria parte ed entrambi per l'itero, a procedere, senza dilazione, alla cancellazione dei due predetti fermi amministrativi privi di ogni causa giustificativa del loro permanere e di cui ai fascicoli n.2015/000264366 e
n. 2016/000225299, stabilendo in caso di inosservanza il pagamento di una somma pari ad €. 200 per ogni giorno di ritardo ex art. 614 bis c.p.c., o comunque a porre in essere ogni attività liberatoria da ogni vincolo l'autovettura dell'attrice necessaria alfine della rimozione dei suddetti fermi amministrativi, autorizzando se del caso, l'attrice a provvedervi a cure e spese dei convenuti-appellati. Il tutto con la rivalutazione monetaria e con gli interessi legali quantomeno dal mese di agosto 2017 sino al dì
r.g. n. 1781/2022 2 dell'effettivo soddisfo. Con vittoria delle spese di entrambi i giudizi di merito. IS
Iuribus”.
Per l'appellato - CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
- Dichiarare inammissibile e/o respingere l'appello confermando l'impugnata sentenza.
Spese come per legge”.
Per l'appellata – : Controparte_2
“Piaccia a codesta Ecc.ma Corte d'Appello Civile adita, respingere l'appello della sig.ra avverso la sentenza n. 18472/2021 del Tribunale Civile di Roma, emessa a Parte_1
definizione del giudizio N.R.G. 75541/17 e depositata in data 25.11.2021, e, per
l'effetto, confermare la pronuncia di rigetto della domanda della contribuente, volta ad ottenere l'annullamento e la cancellazione dei provvedimenti di fermo amministrativo ex art. 86 D.P.R. 602/73 n. 09780201500025135000 e n. 09780201600133186000, ed il rigetto dell'istanza di risarcimento del danno. Con vittoria delle spese di lite, da distrarsi, ai sensi dell'art. 93, comma 1, c.p.c., in favore del sottoscritto difensore, che si dichiara antistatario”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio l' e l dinanzi al Tribunale di Controparte_2 CP_1
Roma, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità e dell'illiceità delle iscrizioni di due fermi amministrativi sulla propria autovettura Fiat 500 targata EV105YO
- il primo, iscritto al PRA con R.P. A173889U, preceduto dal preavviso n.
09780201500025135000 (fascicolo n. 2015/000264366), il secondo, iscritto con R.P.
A653480N, anticipato dal preavviso n. 09780201600133186000 (fascicolo n.
2016/000225299) – e la condanna in solido degli enti convenuti alla cancellazione di detti fermi e a risarcirle i danni subiti. Entrambi i r.g. n. 1781/2022 3 provvedimenti traevano origine dal mancato pagamento di una pluralità di cartelle esattoriali.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che in relazione all'iscrizione del primo fermo era intervenuto l'annullamento giurisdizionale delle cartelle ad esso sottese, mentre il secondo fermo era riferito ad un credito di entità inferiore alla soglia minima stabilita dalla legge per l'iscrizione, peraltro già estinto mediante pagamento, come emergeva dalla documentazione prodotta (cfr. doc. 6).
Si costituiva in giudizio l' instando per il Controparte_2
rigetto di ogni pretesa attorea, deducendo come solamente parte degli atti presupposti al primo fermo risultassero interessati da pronunce di accoglimento delle opposizioni e/o dei ricorsi proposti dalla contribuente e contestando la riferibilità dei pagamenti dichiarati alle pretese impositive oggetto del secondo.
Si costituiva in giudizio anche l' deducendo, in via pregiudiziale, il CP_1
difetto di giurisdizione e/o l'incompetenza funzionale del Tribunale adito, vertendosi in materia di contribuzione obbligatoria, rimessa alla cognizione del giudice del lavoro. In via preliminare, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva in ordine alle eccezioni afferenti alla fase di esecuzione.
Nel merito, deduceva la legittimità dei fermi amministrativi, in quanto basati anche su altri crediti portati da altre cartelle di pagamento non annullate e l'infondatezza della domanda risarcitoria.
Nel corso del giudizio l'attrice sollevava nei confronti di
[...]
l'eccezione di difetto di ius postulandi, in quanto l'Ente si Controparte_2
era costituito a mezzo di un avvocato del libero foro in una causa nella quale avrebbe dovuto essere rappresentato dall'Avvocatura dello Stato in forza della convenzione con quest'ultima sottoscritta.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 18472/2021, pubblicata il 25.11.2021 e non notificata, accertata la propria giurisdizione, riguardando il giudizio non l'impugnativa dei titoli e dei crediti sottesi ai fermi bensì l'accertamento della loro illegittima iscrizione ed il conseguente risarcimento del danno, rigettava l'eccezione di difetto di procura sollevata dall'attrice, osservando che, come chiarito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (v. Cass. SU n. 30008/2019),
l' può validamente costituirsi anche a mezzo Controparte_2
r.g. n. 1781/2022 4 di avvocato del libero foro. Respingeva integralmente la domanda attorea, rilevando che non tutti i titoli sottesi ai preavvisi di fermo risultavano annullati e che non era stata fornita prova del danno asseritamente patito. Compensava tra le parti le spese di lite.
2. Avverso detta sentenza ha interposto tempestivo appello , Parte_1
articolando i seguenti motivi di gravame e rassegnando le conclusioni riportate in epigrafe.
Con il primo motivo ha dedotto l'erroneità della decisione impugnata per violazione dell'art. 1 R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611 e dall'art. 4 novies L. 58/2019, nonché degli artt. 112, 115 e 132 n. 4 c.p.c., degli artt. 24 e 111 Cost. e dell'art. 6
CEDU, per aver ritenuto valida la costituzione dell' Controparte_2
a mezzo di un avvocato del libero foro pur vertendosi in materia di
[...]
azione risarcitoria, riservata dalle convenzioni stipulate con l'Avvocatura dello
Stato alla difesa erariale.
Con il secondo motivo l'appellante ha censurato la violazione degli artt. 112,
115 e 132 n.4 c.p.c., dell'art. 2909 c.c. e dell'art. 324 c.p.c., ribadendo al riguardo che il primo preavviso di fermo era stato annullato con sentenza passata in giudicato (Tribunale Tivoli, n. 660/2016), mentre il credito relativo al secondo era stato integralmente estinto mediante pagamento, come risultante dalla ricevuta prodotta in giudizio. A riprova della persistenza del pregiudizio subito, ha altresì evidenziato come entrambi i fermi alla data del 21.07.2017 risultassero ancora iscritti sul veicolo di sua proprietà, come riscontrabile dalle visure PRA allegate in primo grado (cfr. doc. 1).
Infine, con il terzo motivo di gravame, ha dedotto la violazione da parte del primo Giudice degli artt. 832 e 1126 c.c. e degli artt. 112 e 115 c.p.c., censurando la decisione impugnata per omessa e/o insufficiente pronuncia sulla domanda risarcitoria.
Si è costituita l , resistendo all'appello e Controparte_2
chiedendone il rigetto per infondatezza di tutte le pretese avversarie.
Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto dell'appello e la CP_1
conferma della sentenza impugnata, eccependo nuovamente il proprio difetto di legittimazione passiva.
r.g. n. 1781/2022 5 3. L'appello è parzialmente fondato e deve essere accolto nei limiti e nei termini di seguito indicati.
4. Preliminarmente, deve escludersi la legittimazione passiva dell' CP_1
atteso che il fermo amministrativo costituisce atto proprio ed esclusivo dell'agente della riscossione, unico soggetto legittimato a resistere alle relative impugnative (v. Cass. n. 10854/2018). Diversamente, ma non è questo il caso, ove la controversia investa l'an o il quantum del credito previdenziale sotteso, la legittimazione spetta all' quale titolare del rapporto sostanziale (v. Cass. CP_1
S.U. n. 7514/2022, Cass. n. 16425/2019).
5. Passando al merito della questione, il primo motivo di appello è fondato e deve essere accolto.
Come confermato dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di difesa e rappresentanza in giudizio, l' CP_2
e l' si avvalgono dell'Avvocatura
[...] Controparte_2
dello Stato nei casi previsti dalle convenzioni con quest'ultima stipulate, fatte salve le ipotesi di conflitto, quali le condizioni di cui art. 43, comma 4, del
R.D. n. 1611 del 1933, oppure l'indisponibilità dell'Avvocatura. Non è richiesta l'adozione di apposita delibera o alcun'altra formalità per ricorrere al patrocinio a mezzo di avvocati del libero foro quando la convenzione non riserva la difesa all'Avvocatura erariale (cfr. Cass. n. 22132/2025; Cass. n. 28199/2024; Cass. n.
1806/2024; Cass. n. 6931/2023; Cass. n. 26531/2020; Cass. S.U. n. 30008/2019).
Nel caso in esame, a ben vedere, l'azione promossa dall'appellante è un'azione di accertamento negativo circa la legittimità del fermo amministrativo, da cui può eventualmente derivare in via consequenziale il risarcimento del danno. Ciò nonostante, essa rientra comunque tra le controversie per le quali il patrocinio deve essere assunto in via esclusiva dall'Avvocatura dello Stato in base al Protocollo d'intesa tra l'Avvocatura dello
Stato e l' del 5 luglio 2017 (prot. n. 36437), Controparte_2
applicabile ratione temporis, che riserva alla difesa erariale “ogni altra azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione”. Tale formulazione, che formalmente si riferisce alle azioni promosse dall'agente della riscossione a tutela dei crediti affidati, deve tuttavia essere intesa come comprensiva anche delle controversie promosse dal contribuente che incidano, seppur r.g. n. 1781/2022 6 indirettamente, sul medesimo ambito di tutela, e dunque sull'esercizio delle funzioni di riscossione.
Pertanto, non ricorrendo nella specie alcuna delle condizioni derogatorie
(conflitto di interessi, indisponibilità dell'Avvocatura o specifica e motivata delibera di affidamento al libero foro), la costituzione in giudizio dell'
[...]
per il tramite di un avvocato del libero foro deve Controparte_2
ritenersi affetta da invalidità, ai sensi dell'art. 43 comma 4 R.D. n. 1611/1933.
La pronuncia impugnata, ove ha escluso la dedotta nullità della costituzione in giudizio dell' a mezzo di avvocato del Controparte_2
libero foro, ha infatti travisato il senso di Cass. S.U. n. 30008/2019, le quali invece affermano chiaramente che “[…] non vi è alcun rapporto di regola ad eccezione tra avvalimento dell'avvocatura erariale e di avvocati del libero foro, ma semplicemente applicazione delle due facoltà in ragione della classificazione delle possibili evenienze in due categorie, cioè quelle in cui la fattispecie rientra tra quelle oggetto della convenzione e tutte le altre:
– in caso di sussunzione della fattispecie entro la prima categoria, è normale
l'avvalimento del patrocinio autorizzato, salvi i casi di specifica e motivata delibera per
l'avvalimento di avvocato del libero foro [...]
– in ogni altro caso, è normale invece l'avvalimento di avvocati del libero foro (sia pure nel rispetto dei criteri del codice dei contratti pubblici e di quelli oggetto di appositi atti di carattere generale di cui all'art. 1, comma 5)”; “Un simile evidente automatismo della sussunzione entro l'una o l'altra categoria esclude poi in radice la necessità di ogni formalità, tra cui l'adozione di delibere o determinazioni e le relative produzioni documentali, ivi compresa quella della convenzione o dei regolamenti interni, siccome tutti adeguatamente pubblicizzati e reperibili senza difficoltà dal pubblico indifferenziato delle potenziali controparti: in sostanza, risulta postulata (cioè anche solo implicitamente allegata) la sussistenza dei relativi presupposti con la semplice diretta formazione dell'atto da parte dell'Avvocatura o, nell'alternativa evenienza, nel conferimento della procura ad avvocato del libero foro, in dipendenza di un atto meramente interno dell' che si è determinata ad agire o a resistere in giudizio, CP_2
del quale non vi è necessità di alcuna specifica o separata documentazione od allegazione, nemmeno nel giudizio di legittimità”; “Beninteso, ove la fattispecie fosse invece caratterizzata dall'eccezione al riparto automatico appena tratteggiato, cioè la
r.g. n. 1781/2022 7 sottrazione della fattispecie al patrocinio autorizzato nonostante essa rientri tra quelle riservate convenzionalmente all'Avvocatura, sarà come di consueto indispensabile la specifica e motivata Delibera di affidamento all'avvocato del libero foro, secondo la ricostruzione compendiata da ultimo dalla già richiamata Cass. Sez. U. 24876/17: e, pertanto, solo in tal caso occorrerà allegare e provare – a maggior ragione nel giudizio di legittimità, ove non si applica l'art. 182 c.p.c. – l'avvenuta rituale adozione di tale
Delibera”.
Pertanto, in accoglimento del primo motivo di appello, deve essere dichiarata la nullità della costituzione in giudizio dell' , Controparte_2
in quanto avvenuta per il tramite di difensore del libero foro in una causa rientrante tra quelle convenzionalmente riservate al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, in difetto di specifica e motivata delibera ai sensi dell'art. 43, comma
4, R.D. n. 1611/1933.
6. Anche il secondo motivo di gravame è fondato e deve essere accolto.
In particolare, con il secondo motivo l'appellante ha lamentato, in primo luogo, l'erroneità della pronuncia per aver ritenuto legittimo il fermo iscritto con R.P. A173889U, nonostante diverse delle cartelle esattoriali ad esso sottese fossero state giurisdizionalmente annullate e lo stesso preavviso di fermo fascicolo n. 2015/000264366 fosse stato annullato con sentenza passata in giudicato, come risultante dalla documentazione versata in atti (v. doc. 7 ss. allegati in primo grado). In secondo luogo, ha censurato la decisione per non aver tenuto conto dell'avvenuta estinzione per adempimento del credito sottostante al fermo iscritto con R.P. A653480N.
Con riferimento al primo fermo deve anzitutto darsi atto che la sentenza del
Tribunale di Tivoli, Sez. Lavoro, n. 660/2016, prodotta in atti e passata in giudicato, per effetto del parziale annullamento della cartella n.
09720100146712729 ha espressamente annullato il primo preavviso di fermo n.
09780201500025135000 (fascicolo n. 2015/000264366). L'efficacia vincolante del giudicato impone a questa Corte di tenerne conto, così come l'agente della riscossione avrebbe dovuto provvedere a cancellare l'iscrizione del relativo fermo, essendo venuti meno i presupposti giustificativi della misura, non potendo questa permanere, tra l'altro, per un importo comprensivo anche di crediti definitivamente caducati.
r.g. n. 1781/2022 8 L'attuale indirizzo della giurisprudenza è infatti nel senso di ritenere che il venir meno anche di una soltanto delle cartelle poste a fondamento del fermo comporti l'illegittimità dell'atto nel suo complesso (v. Tribunale di Brindisi, sent. n. 1045/2021; Tribunale di Frosinone, sent. n. 111/2020). Invero, anche la
Cassazione ha recentemente affermato che l'annullamento definitivo di una cartella preclude in radice la possibilità di utilizzarla come presupposto legittimo di un successivo provvedimento (Cass. n. 701/2025).
Tali approdi, cui il Collegio ritiene di dare continuità, muovono dal rilievo che il fermo amministrativo ha natura unitaria costituita dalla sommatoria dei crediti presupposti e indicati nel preavviso;
di talché la caducazione di anche solo una parte dei titoli sottostanti non consente di mantenere in vita la misura nei limiti residui, dovendo l'Amministrazione procedere, se del caso, ad una nuova iscrizione, calibrata esclusivamente sulla base dei crediti non annullati
(sempre a patto che rimangano di entità tale da giustificare la misura).
Quanto sinora considerato impone, pertanto, di ordinare la cancellazione del fermo iscritto al PRA con R.P. A173889U.
Per quanto concerne invece il secondo fermo, iscritto con R.P. A653480N, è sufficiente rilevare che la ricevuta di pagamento datata 22.07.2017 prodotta dalla (doc. 6), reca come numero RAV presentato Parte_1
“083069479218683303”, corrispondente a quello indicato nel bollettino allegato al preavviso di fermo fascicolo n. 2016/000225299, e costituisce prova univoca dell'adempimento satisfattorio della pretesa dell'agente della riscossione.
Va dunque ordinata anche la cancellazione del secondo fermo, iscritto al PRA con R.P. A653480N.
7. Infine, il terzo motivo, con cui l'appellante ha domandato il risarcimento dei danni derivanti dal perdurare dell'illegittima iscrizione dei fermi
(quantificati in € 3.824,00 per spese certe dovute per le tasse di circolazione, €
2.822,50 per spese certe dovute per l'assicurazione, e € 20 al giorno da agosto
2017 al soddisfo per l'interruzione dell'uso), è da respingere, in ragione dei seguenti rilievi.
Come chiarito dalla Suprema Corte, “il danno da fermo amministrativo illegittimo coincide con una situazione di materiale indisponibilità del bene, a fronte della quale varie sono le voci di danno delle quali può essere chiesto il risarcimento. Si
r.g. n. 1781/2022 9 tratta, come in ogni ipotesi di illegittima sottrazione della materiale disponibilità di un bene, non di un danno in re ipsa, ma di un danno la cui esistenza ed il cui ammontare sono sottoposti agli ordinari oneri probatori, che possono essere soddisfatti anche con il ricorso alle presunzioni, dalle quali si può trarre conferma della volontà della parte di godere materialmente del proprio bene secondo il suo uso normale”(così, Cass. n.
13173/2023; v. anche Cass. n. 27389/2022, Cass. n. 5447/2020, Cass. n.
20260/2015). La mera indisponibilità materiale del veicolo, dunque, non costituisce automaticamente una perdita patrimoniale, ma rappresenta soltanto una condizione fattuale da cui può eventualmente derivare un danno, che deve essere specificamente allegato e dimostrato, anche a mezzo di presunzioni, nel rispetto degli ordinari oneri di allegazione e prova. Non basta allegare la mera illegittimità del fermo, ma è necessario dimostrare concretamente il pregiudizio subito e il nesso causale tra la misura e il danno lamentato (come, ad esempio, le spese sostenute per un mezzo alternativo, i mancati guadagni causati dall'impossibilità di utilizzo del veicolo, il deprezzamento del veicolo).
Nel caso di specie, l'appellante si è limitata ad allegare l'importo di talune spese per tasse di circolazione e assicurazione, senza peraltro fornire idonea documentazione atta a comprovare che tali oneri siano stati effettivamente sostenuti, e ad invocare un ristoro forfettario per la temporanea indisponibilità del veicolo. Ebbene, le spese indicate dall'appellante costituiscono oneri che la stessa avrebbe comunque dovuto sostenere in quanto proprietaria del veicolo, a prescindere dalla temporanea indisponibilità del bene, la quale, come ribadito dalla Suprema Corte, non è di per sé sufficiente a fondare un diritto al risarcimento, occorrendo la prova di un effettivo pregiudizio patrimoniale concretamente riconducibile al fermo. Nulla è stato allegato né provato in ordine ad una perdita economica concretamente subita che fosse eziologicamente derivante dal fermo illegittimo.
Alla luce di tali considerazioni, deve ritenersi che l'odierna appellante non abbia assolto all'onere probatorio imposto dall'art. 2697 c.c., né abbia fornito elementi idonei a fondare un accertamento, anche equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., imponendosi la conferma della sentenza impugnata sul punto.
r.g. n. 1781/2022 10 8. Nei rapporti tra appellante ed , pure Controparte_2
irritualmente costituita, la reciproca soccombenza legittima la compensazione integrale delle spese per entrambi i gradi di giudizio.
Analoga statuizione si impone anche per la regolamentazione delle spese relativamente al rapporto tra l'appellante e l' tenuto conto che la CP_1
legittimazione a contraddire dell'ente impositore e dell'agente della riscossione in tema di riscossione di crediti aventi natura contributiva è stata a lungo dibattuta nella giurisprudenza di legittimità tanto da sollecitare l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite, che si sono pronunciate nel marzo 2022
(sentenza n. 7514/2002), successivamente all'introduzione del giudizio di primo grado e contemporaneamente all'instaurazione del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede:
1. dichiara la nullità della costituzione in giudizio di Controparte_2
;
[...]
2. dichiara il difetto di legittimazione passiva dell' CP_1
3. accerta l'illegittimità delle iscrizioni sull'autoveicolo Fiat 500 targato
EV105YO del fermo n. R.P. A173889U e del fermo n. R.P. A653480N e, per l'effetto, condanna alla cancellazione Controparte_2
delle predette iscrizioni;
4. rigetta nel resto la domanda di;
Parte_1
5. dichiara interamente compensate le spese di lite tra e Parte_1
e tra e Controparte_2 Parte_1 CP_1
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma Sezione
Prima Civile, il 14.10.2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. n. 1781/2022 11