Articolo 11 della Legge 4 agosto 1955, n. 707
Articolo 10Articolo 12
Versione
3 settembre 1955
Art. 11.
L'art. 16 e' sostituito dal seguente:
"Le Casse rurali e le Casse rurali ed artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui al primo comma dell'art. 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509 , convertito nella legge 5 luglio 1928, ai. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287 , convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934 .
Le Casse predette possono essere prescelte per il Compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991 ".
Entrata in vigore il 3 settembre 1955