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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 28/01/2025, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1723/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LANZANI CESARE.
APPELLANTE contro
(C.F. . CP_1 C.F._2
C.F. ). Parte_2 C.F._3
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATI
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestata Corte d'Appello, e la compagnia CP_1 Parte_2
proponendo appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Controparte_2
Modena, n. 1532/2024. in data 10.10.2024, pubblicata il 11.10.2024.
In particolare, l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni : previa sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, nel merito: “Contrariis reictis, Voglia l'Ill.ma
Corte di Appello di Bologna, in totale accoglimento dello spiegato appello, riformare totalmente e così dichiarare nulla improduttiva di efficacia la sentenza del Tribunale di
Modena, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni, n.
1532/2024 in data 10.10.2024, pubblicata il 11.10.2024, resa nella causa civile n. R.G.
6257/2022, Repertorio 2868 del 18.10.2024, in quanto infondata in fatto e diritto la domanda della Signora avverso il dott. con condanna CP_1 Parte_1
della appellata, data l'infondatezza della domanda e il suo comportamento anche processuale al risarcimento del danno ex art.96 C.p.c da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria delle spese tutte di causa comprensive di quelle relative al giudizio di prime cure, CTU e CTP comprese e conseguente condanna della signora alla Parte_3
refusione delle stesse”.
Con nota difensiva successivamente depositata in data 22/1/2025, l'appellante, per il tramite del proprio difensore a ciò abilitato, ha formalmente dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio.
Gli appellati, medio tempore, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Fatte queste premesse e ritenuto anzitutto che, nel caso di specie, non vi è necessità di instaurare il preventivo contraddittorio tra le parti stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati la cui dichiarazione di accettazione della altrui rinuncia agli atti pagina 2 di 3 non è, per ciò, indispensabile, la Corte rileva la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per la invocata declaratoria di estinzione della presente causa.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 306 c.p.c.,
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Nulla per spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28/01/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1723/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
LANZANI CESARE.
APPELLANTE contro
(C.F. . CP_1 C.F._2
C.F. ). Parte_2 C.F._3
(C.F. ). Controparte_2 P.IVA_1
APPELLATI
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, Parte_1 innanzi all'intestata Corte d'Appello, e la compagnia CP_1 Parte_2
proponendo appello avverso la sentenza resa dal Tribunale di Controparte_2
Modena, n. 1532/2024. in data 10.10.2024, pubblicata il 11.10.2024.
In particolare, l'appellante ha formulato le seguenti conclusioni : previa sospensione dell'esecutività dell'impugnata sentenza, nel merito: “Contrariis reictis, Voglia l'Ill.ma
Corte di Appello di Bologna, in totale accoglimento dello spiegato appello, riformare totalmente e così dichiarare nulla improduttiva di efficacia la sentenza del Tribunale di
Modena, II Sezione Civile, nella persona del Giudice dott. Roberto Masoni, n.
1532/2024 in data 10.10.2024, pubblicata il 11.10.2024, resa nella causa civile n. R.G.
6257/2022, Repertorio 2868 del 18.10.2024, in quanto infondata in fatto e diritto la domanda della Signora avverso il dott. con condanna CP_1 Parte_1
della appellata, data l'infondatezza della domanda e il suo comportamento anche processuale al risarcimento del danno ex art.96 C.p.c da determinarsi in via equitativa.
Con vittoria delle spese tutte di causa comprensive di quelle relative al giudizio di prime cure, CTU e CTP comprese e conseguente condanna della signora alla Parte_3
refusione delle stesse”.
Con nota difensiva successivamente depositata in data 22/1/2025, l'appellante, per il tramite del proprio difensore a ciò abilitato, ha formalmente dichiarato di rinunciare agli atti del presente giudizio.
Gli appellati, medio tempore, non si sono costituiti nel presente giudizio.
Fatte queste premesse e ritenuto anzitutto che, nel caso di specie, non vi è necessità di instaurare il preventivo contraddittorio tra le parti stante la mancata costituzione in giudizio degli appellati la cui dichiarazione di accettazione della altrui rinuncia agli atti pagina 2 di 3 non è, per ciò, indispensabile, la Corte rileva la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 306 c.p.c. per la invocata declaratoria di estinzione della presente causa.
P.Q.M.
la Corte, visto l'art. 306 c.p.c.,
DICHIARA
l'estinzione del presente giudizio. Nulla per spese di lite.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 28/01/2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina
pagina 3 di 3