Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/02/2025, n. 201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 201 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del popolo italiano
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
sezione terza civile
La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo Coltro Presidente estensore
Dott. Luca Boccuni Consigliere
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 566/2024 r.g. promossa da
1) nato a [...] (padre); 2) Parte_1 [...]
, nata a [...] (madre); 3) CP_1 [...]
(in COSTANTINESCU), (sorella); 4) CP_2 [...]
, nata a [...], (sorella); 5) CP_3 [...]
, nato a [...] (fratello); 6 e 7) Controparte_4
, nata a [...], (madre) in proprio e in Controparte_5
qualità di erede legittima (coniuge) di , nato a Persona_1
Caracal (Romania) deceduto il 22.09.2021 8) (VOICU) CP_6 [...]
, nata a [...], (sorella) in proprio e in qualità di Parte_2
erede legittima (figlia) di;
9) ( Persona_1 Parte_3
, nata a [...], (sorella), in proprio e in
[...]
qualità di erede legittima (figlia) di 10) Persona_1 Pt_4
[...]
[...]
legittimo (figlio) di , col procuratore speciale Persona_1
, rappresentato e difeso dall'avv.to Antonia Tollot per Parte_5
mandato e domiciliato come in atti – attori in riassunzione –
contro
(C.F.: e P.IVA: ), in persona Controparte_7 P.IVA_1 P.IVA_2
del legale rappresentante, quale impresa designata per conto del Fondo di
Garanzia per le Vittime della Strada (presso CONSAP), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Vecchioni per mandato e domiciliata come in atti – convenuta in riassunzione –
o 0 o
riassunzione a seguito ordinanza della Corte di Cassazione
o 0 o
Conclusioni gli attori in riassunzione
Nel merito: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita procedere alla riliquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale,
nelle sue due componenti, quella “cd. interiore” e quella “c.d. relazionale”,
patito e patiendo dai congiunti di e Persona_2 Persona_3
, a seguito della morte dei loro rispettivi giovani congiunti, tenendo
[...]
conto dei principi di diritto enucleati dalla Suprema Corte di Cassazione
nell'ordinanza n. 2239/2024, con la quale è stata cassata la sentenza n.
1612/2021, emessa dalla Corte d'Appello di Venezia e, per l'effetto,
condannare la a corrispondere a Controparte_7 Parte_1
, , Controparte_1 Controparte_2 [...]
e , rispettivamente CP_3 Controparte_4
2 genitori e fratelli di e a Persona_2 [...]
, , CP_5 Persona_4 Parte_3
e (rispettivamente madre e fratelli di
[...] Parte_4 [...]
, in proprio e in qualità di eredi legittimi di Persona_3 [...]
, padre della vittima primaria, _1 Persona_3
), le somme risarcitorie che risulteranno loro spettanti, a titolo di
[...]
ristoro del danno non patrimoniale da perdita del congiunto, in ossequio al combinato disposto di cui agli artt. 1223, 1226, 2056 e 2059 c.c. ed al
“principio dell'integralità del risarcimento del danno” ed in applicazione di un sistema tabellare a punti aggiornato, costituito dalle Tabelle liquidatorie romane ed. 2023 (cfr. sub doc.g1 attoreo) o da altro sistema tabellare a punti,
indicato dalla Suprema Corte di Cassazione nella citata ordinanza di rinvio n.
2239/2024, tenendo conto di tutte le circostanze personalizzanti che risulteranno provate, anche in via presuntiva, ex artt. 2727 e 2729 c.c.,
maggiorate da rivalutazione e dagli interessi compensativi, da calcolarsi secondo l'insegnamento elaborato dalla Suprema Corte, con le sentenze n.
1712/1995 e n. 61/2023. Spese di lite del PRIMO GRADO DI GIUDIZIO
(R.G. n. 13055/2014 Tribunale di Treviso), DEL SECONDO GRADO DI
GIUDIZIO (R.G. N. 3880/2018 Corte d'Appello di Venezia), NONCHÉ DEL
GIUDIZIO DI CASSAZIONE da cui è scaturita l'ordinanza n. 2239-2024,
integralmente rifuse, comprese le spese generali, ex art. 13, comma 10, L.
247/2012, nella misura del 15%, secondo quanto previsto dall'art. 2 del D.M.
n. 55/2014, con distrazione in favore del procuratore attoreo che si dichiara antistatario, ex art. 93 c.p.c. (sia per il primo che per il secondo grado di
3 giudizio); rigettare le argomentazioni difensive, le eccezioni e le istanze tutte ex adverso articolate, in quanto infondate.
Conclusioni per CP_7
Voglia l'Ecc.mo Corte adita, disattesa ogni contraria o diversa istanza, IN VIA
PRINCIPALE Ridursi le domande avversarie tenuto conto di quanto effettivamente dimostrato, delle somme già rimesse a controparti ante causam, da rivalutarsi alla data della sentenza. Il tutto, in ogni caso, entro i limiti del massimale di legge in vigore ratione temporis tenuto anche conto delle somme riconosciute o da riconoscersi agli altri danneggiati in conseguenza del medesimo sinistro. Spese - anche generali e forfettarie -
diritti e onorari rifusi. Con ogni più ampia riserva di ulteriormente allegare e dedurre nei residui termini ex art. 352 c.p.c.
Fatto e motivi della decisione
1.1.- Con citazione notificata il 28 marzo 2024 Parte_5
procuratore speciale di , Parte_1 CP_1 [...]
, , CP_2 Controparte_3 Controparte_4
nonché di , anche quale erede del coniuge
[...] Controparte_5
deceduto, , Persona_1 Parte_6 [...]
, , evocava avanti Parte_3 Parte_4 Controparte_7
la Corte d'Appello di Venezia riassumendo il giudizio a seguito dell'ordinanza n. 2239/2024 della Suprema Corte che in accoglimento del primo e del secondo motivo, disatteso il terzo, aveva cassato la sentenza che in parziale riforma di quella del Tribunale, in ordine al quantum del risarcimento del danno (per la perdita del rapporto parentale stante il decesso dei figli e fratelli delle parti attrici) aveva demandato al giudice del rinvio la
4 nuova liquidazione con l'applicazione delle tabelle milanesi del 2022 ovvero di altre tabelle (Tribunale di Roma) in base al sistema del punto variabile.
1.2.- Dall'ordinanza si apprende la vicenda di causa.
1.3.- In data 18 novembre 2013 si verificò sull'autostrada A1, nel territorio del Comune di Cassino, un tragico incidente nel quale persero la vita
[...]
e , i quali viaggiavano quali trasportati Persona_2 Persona_3
sull'auto condotta da tale Quest'ultimo, anziché fermarsi Persona_5
al segnale di arresto a lui imposto da una pattuglia della Polizia stradale, aveva aumentato la velocità del mezzo e, dopo un tratto percorso a zig zag per evitare un'altra pattuglia posizionata più avanti, era andato a collidere prima con un altro veicolo e poi contro un muretto di cemento. Era poi emerso che il veicolo aveva la targa contraffatta e che a bordo della stessa vi era un grande quantitativo di rame, probabile frutto di refurtiva. In conseguenza di tale incidente, in Parte_1 CP_1 Pt_1 Controparte_2
e tutti rappresentati dal Controparte_3 Controparte_4
procuratore speciale , convennero in giudizio, avanti al Parte_5
Tribunale di Treviso, impresa designata dal Fondo di Controparte_7
garanzia per le vittime della strada, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito della morte del congiunto . Intervennero Persona_2
successivamente in giudizio i parenti della seconda vittima, e cioè _1
, , , e
[...] Controparte_5 Parte_6 Parte_3
, rispettivamente genitori e fratelli del defunto, chiedendo il Parte_4
risarcimento dei danni in conseguenza del medesimo incidente. Si costituì in giudizio la società di assicurazioni, contestando il contenuto della domanda e chiedendone il rigetto. Il Tribunale accolse la domanda in relazione al
5 risarcimento del solo danno morale e condannò la società assicuratrice al pagamento della somma di euro 40.000 per ciascun genitore della vittima e di euro 10.000 per ciascuno dei fratelli, nonché ad ulteriori somme per spese funebri, il tutto con il carico delle spese di lite. La Corte d'appello di Venezia,
con sentenza del 3 giugno 2021, accolse parzialmente il gravame riformando la decisione di primo grado nel senso di riconoscere ai quattro genitori delle due vittime ( in e Parte_1 CP_1 Pt_1 Persona_1
) la maggiore somma di euro 80.000, con gli interessi sulla Controparte_5
somma rivalutata, mentre confermò la misura della condanna inflitta in primo grado quanto a tutti i fratelli. Osservò la Corte territoriale che, alla luce dei criteri individuati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al divieto di risarcire due volte lo stesso tipo di danno, doveva essere valorizzato in modo particolare lo stretto legame esistente tra le due vittime e i rispettivi genitori.
Ciò tenendo anche presente il fatto che le due vittime, entrambe di giovane età (24 e 30 anni), vivevano ormai in Italia, sicché il rapporto parentale tendeva in prospettiva futura ad affievolirsi. Pertanto, in considerazione della giovane età sia dei genitori che delle vittime ma della lontananza di questi ultimi dalla terra di origine, la liquidazione dei danni quanto ai genitori doveva essere incrementata, posto che la somma riconosciuta dal Tribunale
si attestava «circa sulla metà di quella prevista dalla standardizzazione tabellare», costituita dalle tabelle del Tribunale di Milano per l'anno 2018. La
somma così incrementata si andava a collocare all'incirca alla metà del valore medio delle citate tabelle milanesi, risultando congrua rispetto sia al «grave nocumento rappresentato dalla perdita di un figlio sia, dall'altro, all'assenza di allegazioni particolari e specifiche circa il reale rapporto tra le parti».
6 2.- Gli attori, affermata la posizione di genitori, sorelle e fratelli dei deceduti anche in qualità di eredi, chiedevano la liquidazione del danno per la perdita del rapporto parentale indicando le poste e gli importi.
Si costituiva opponendosi al quantum ed alla pretesa dando Controparte_7
conto del versamento di acconti. La causa veniva rimessa alla decisione per l'udienza del 3 febbraio 2025 con la concessione, a ritroso, dei termini perentori per la precisazione delle conclusioni e per il deposito degli scritti conclusivi.
Osserva la Corte.
3.- L'ordinanza della Corte di Cassazione ha demandato al Giudice del merito la quantificazione del danno non patrimoniale subito dai genitori e dalle sorelle e dai fratelli dei deceduti in forza del sistema del punto variabile,
attribuendo pienezza nel decidere, nei limiti delle domande svolte e che meritano accoglimento nei termini di seguito precisati.
4.1.- 54enne e , 53enne, Parte_1 Controparte_1
sono i genitori di , 24enne mentre Persona_6
, 23enne, , 33enne, Controparte_2 Controparte_3
25enne sono le sorelle del deceduto. Controparte_4
, 58enne (deceduto e per il quale agiscono gli eredi: Persona_1
moglie e figli) e , 55enne, sono il padre e la madre di Controparte_5
deceduto; , Persona_3 Persona_4
34enne, , 28enne e , 33enne Parte_3 Parte_4
sono le sorelle ed i fratelli del deceduto.
Gli attori, adducendo lesione del rapporto parentale hanno precisato che era da poco venuto in (nel 2013) come Persona_7 CP_7 _1
7 ; che entrambi, prima, erano convissuti con i genitori ed i Persona_3
fratelli in Romania;
che dall'Italia avevano versato le loro retribuzioni. In
applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano del 2024 hanno chiesto il risarcimento del danno non patrimoniale per la perdita del congiunto come di seguito (così anche gli scritti conclusivi):
Per e per in genitori della vittima Parte_1 CP_1 Pt_1
primaria: € 222.927,00, ciascuno, tenuto conto della non convivenza;
dell'età
di 24 anni della vittima primaria, della loro età o e della presenza nel nucleo familiare di più di tre persone;
per un totale di 42 punti ciascuno.
Per , sorella della vittima primaria (23 anni al Controparte_2
momento del decesso del fratello) € 86.598,00; per CP_3
, sorella della vittima primaria (33 anni al momento del decesso del
[...]
fratello) € 83.202,00; per , fratello della vittima Parte_7
primaria (24 anni al momento del decesso) € 86.598,00. Tenuto conto della non convivenza;
dell'età di 24 anni della vittima primaria, dell'età loro, della intensità del vincolo e della presenza di più di tre familiari. Il tutto per un totale di 36 e 34 punti.
Per e per (deceduto) genitori della vittima Controparte_5 Persona_1
primaria: € 222.927,00 ciascuno tenuto conto della non convivenza;
dell'età
di 30 anni della vittima primaria, dell'età dei congiunti;
della presenza nel nucleo familiare di più di tre persone e della intensità del vincolo. Il tutto per un totale di 42 punti. Per , e Controparte_8 Parte_4 [...]
, sorelle e fratello della vittima primaria ciascuno tenuto Parte_3
conto della non convivenza;
dell'età di 30 anni della vittima primaria, dell'età
dei congiunti;
della presenza nel nucleo familiare di più di tre persone, della
8 intensità del vincolo. Il tutto per un totale di 34 e 36; quindi € 83.202,00 per ciascuno per e per e per € Persona_4 Parte_4 Parte_3
86.598,00.
Il tutto con la precisazione che il risarcimento dovuto a , Persona_1
deceduto in corso di causa, avrebbe dovuto essere ripartito tra gli eredi in forza delle disposizioni rumene in materia ereditaria, richiamate.
4.2.- Risultano applicate le tabelle del Tribunale di Milano del 2024 che costituiscono parametro essenziale di riferimento;
gli importi richiesti e precisati numericamente anche negli scritti conclusivi, in forza dei punti e dei vari criteri indicati nelle tabelle milanesi (per il decesso di figlio, fratello e sorella) appaiono corretti trovando puntuale riscontro nelle predette tabelle e non emergendo, dalle contrapposte difese, elementi ulteriori di valutazione considerato che il rapporto di non convivenza risulta indicato;
che risulta evidenziata la presenza di altri familiari e che i calcoli si rapportano ai valori delle tabelle essendo del resto discrezionale, ogni ulteriore valutazione. Non
emergono ragioni per l'abbassamento dei valori o per l'innalzamento ulteriore costituendo, le somme richieste, adeguate al caso specifico per le allegazioni poste e ponendosi in termini rapportabili alle tabelle con innalzamento per la giovane età dei defunti e per i legami particolari evidenti e da presumersi con i familiari (genitori e fratelli e sorelle)
4.3.- ha corrisposto i seguenti importi, documentati dalle contabili: CP_7
- a favore di dapprima € 41.600,88 e quindi € 46.309,01; - a Parte_1
favore in dapprima € 41.600,88 e quindi € 49.403,64; CP_1 CP_2
- a favore di € 10.400,22; - a favore di Controparte_2 CP_3
€ 10.400,22; - a favore di € 10.400,22;
[...] Controparte_4
9 - a favore di dapprima € 41.600,88 e quindi € 46.309,01; - Controparte_5
a favore di dapprima € 44.662,79 e quindi € 46.309,01; - Persona_1
a favore di € 10.400,22; - a favore di Persona_4 [...]
€ 10.400,22; - a favore di € 10.400,22. Parte_3 Parte_4
Gli acconti dovranno essere detratti dall'importo del danno sopra indicato considerando che risultano chieste fin dal primo grado tanto la rivalutazione quanto i maggiori danni da ritardato pagamento (interessi compensativi) e considerando che dalla documentazione dimessa da risultano le CP_7
valute dei versamenti in acconto da considerare con il seguente calcolo (Cass.
sez. 3^ ordinanza n. 32927 del 7 agosto 2023): a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e gli acconti (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo gli acconti dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi secondo l'art. 1284 primo comma
Cod. Civ.: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione degli acconti, rivalutata annualmente.
5.- Le spese processuali per tutte le fasi del giudizio (primo grado, due giudizi avanti la Corte d'Appello e giudizio Cassazione) dovranno gravare su per la soccombenza del tutto prevalente e detratti gli acconti Controparte_7
versati, con distrazione. Per la liquidazione delle spese processuali si è tenuto conto del contenimento del valore operato dal difensore dell'appellante, attore in distrazione (tra €. 520.000 ed €.
1.000.000 come da nota spese dimessa) e dell'art. 4 punto 4 del D.M. 55/2014 posto che il medesimo difensore ha
10 difeso le stesse parti nei giudizi riuniti, senza che questo abbia comportato l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, essendo rimasti sostanzialmente identici il fatto causativo e le pretese risarcitorie (ut supra)
senza allegazione per ciascuna delle parti sostanziali di profili diversi tra loro.
Il tutto perché (Cass. ordinanza n. 8399 del 26 marzo 2019) in tema di liquidazione degli onorari di avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito stabilire, di volta in volta, l'aumento dell'unico onorario
(o la riduzione) per la presenza di più parti.
p.q.m.
La Corte d'Appello di Venezia definitivamente decidendo nella causa promossa da quale procuratore speciale di Parte_5 [...]
, , Pt_1 CP_1 Controparte_2 [...]
, CP_3 Controparte_4 [...]
, anche quale erede del coniuge , CP_5 Persona_1
, , Parte_6 Parte_3 Pt_4
contro così provvede:
[...] Controparte_7
a.- in accoglimento della domanda, riforma la sentenza del Tribunale di
Treviso e condanna al risarcimento del danno non patrimoniale CP_7
come di seguito: per e per in genitori: € Parte_1 CP_1 Pt_1
222.927,00 ciascuno;
per , sorella € 86.598,00; Controparte_2
per , sorella, € 83.202,00; per Controparte_3 Parte_7
, fratello, € 86.598,00; per e per
[...] Controparte_5 Persona_1
(deceduto) genitori: € 222.927,00 ciascuno (tenuto conto che la quota del padre sarà ripartita tra gli eredi); per e per Controparte_8 Per_8
€ 83.202,00; per € 86.598,00;
[...] Parte_3
11 b.- dato atto del versamento di acconti dispone la detrazione dalle somme per il danno, con gli interessi compensativi e la rivalutazione monetaria, come in motivazione;
c.- condanna a pagare le spese processuali a favore degli attori, con CP_7
distrazione per il difensore antistatario, in €. 19.000 per il primo grado;
in €.
14.000 per ciascuna fase d'appello ed €.
9.000 per il giudizio di Cassazione,
detratti gli acconti, oltre ad iva se dovuta, cpa e spese generali del 15%.
Venezia lì 4 febbraio 2025
Il Presidente estensore
Dr. Massimo Coltro
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