Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2995 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2995 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G.10577/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANIA
III Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(c.f. , elettivamente domiciliata in Mascalucia (CT) Via Beato Parte_1 C.F._1
Angelico n. 35, presso lo studio dell'Avv. LIUZZO SCORPO MASSIMO, che la rappresenta e difende, per procura in calce al ricorso ex art.281 decies c.p.c.;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catania Via Quintino CP_1 C.F._2
Cataudella n. 14, presso lo studio dell'Avv. RIVECCHIO LEANDRO, che la rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria;
(c.f. , elettivamente domiciliato in Catania, Viale della Libertà Parte_2 C.F._3
176, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Ingrassia, che la rappresenta e difende, anche disgiuntamente all'Avv. Cristina Disanto, per procura in calce alla memoria;
(c.f. ), elettivamente domiciliato Catania Via Canfora, 135 Parte_3 C.F._4
presso lo studio dell'avv. Mattia Gattuso, che lo rappresenta e difende, per procura in calce alla memoria;
RESISTENTI
Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Conclusioni come da verbale di udienza di discussione ex art.281 sexies ult. co. c.p.c. del 4.6.2025, in questa sede da intendersi integralmente richiamato.
Con ricorso ex art.281 sexies c.p.c. depositato in data 29.9.2023, ha convenuto in giudizio Parte_1
1
ad opera della resistente , la realizzazione della scalinata in ferro, munita di ringhiera e CP_1
parapetto che dalla terrazza di copertura a livello di sua esclusiva proprietà sita a terzo piano consente l'accesso al superiore lastrico solare che funge esclusivamente da copertura CP_2 dello stabile condominiale;
per l'effetto condannare la sig.ra a rimuovere la predetta CP_1 opera ripristinando l'originario stato dei luoghi e la funzione del lastrico solare come tetto di copertura dello stabile condominiale dell'edificio sito in Catania Via Stradale S.Teodoro n. 38, in applicazione del disposto degli artt. 1117 e 1119 c.c.; accertare e dichiarare la natura condominiale del cavedio/pozzo luce condominiale, richiamato in premessa;
per l'effetto condannare tutti i condomini a ripristinare secondo le regole dell'arte e le norme vigenti antifortunistica- a spese comuni- la copertura del cavedio condominiale;
in accoglimento della domanda risarcitoria proposta dall'odierna ricorrente contro il sig. , condannare lo stesso al risarcimento del danno Parte_3
determinato in euro 2.800,00, oltre accessori, siccome quantificati nel corso della domanda cautelare per danno temuto ex art. 1172 c.c. iscritta al n. R.G. N. 11986/2022 presso il Tribunale di Catania e definita con l'ordinanza del 27 febbraio 2023, oltre il danno non patrimoniale da liquidarsi in via equitativa ex art. 1126 c.c. in euro 1.500,00, ovvero in quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio a carico dell'Erario”.
Con memoria depositata in data 28.2.2024, si è costituito formulando le seguenti Parte_3 conclusioni: “in via preliminare e pregiudiziale: accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande e l'improcedibilità delle azioni proposte dalla ricorrente;
nel merito: rigettare in toto la domanda risarcitoria dei danni non patrimoniali proposta dalla ricorrente in quanto infondata in fatto ed in diritto;
accertare e dichiarare la compensazione tra la somma dovuta da a Parte_3 Pt_1
pari ad Euro 2.800,00 con la somma dovuta da a pari ad Euro
[...] Parte_1 Parte_3
1.416,44; in via riconvenzionale: condannare al pagamento, in favore di , Parte_2 Parte_3
della somma pari ad Euro 1.473,30 quale quota di partecipazione alle spese dei lavori di rifacimento della terrazza e del lastrico solare di copertura condominiale;
condannare tutti i condomini alla rimozione della copertura del cavedio/pozzo luce;
condannare tutti i condomini alla realizzazione della nuova linea fognaria e dei pozzetti di ispezione. Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre spese generali ed accessori di legge”.
Con memoria depositata in data 12.3.2024, si è tardivamente costituita chiedendo il CP_1
rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente.
Con memoria depositata in data 12.11.2024, si è costituito in giudizio formulando le Parte_2
2 seguenti conclusioni: “1°) Preliminarmente si eccepisce l'illegittimità della domanda riconvenzionale avanzata dal signor per violazione dell'art. 292 c.p.c. in quanto la stessa non è stata Parte_3
notificata al convenuto contumace. 2°) In ordine alle domande spiegate da parte attrice ci si associa alle stesse come sopra meglio evidenziato. 3°) In ordine alla domanda di rimborso della quota condominiale anticipata dal signor nei confronti del signor per Parte_3 Parte_2
l'esecuzione dei lavori condominiali di rifacimento della terrazza e del lastrico solare di copertura, si chiede il rigetto della stessa per le motivazione sopra meglio evidenziate. 4°) In ordine alla domanda di realizzazione dell'impianto fognario avanzata dal signor ci si associa alla predetta Parte_3
domanda con uguale suddivisione di tutte le spese tra tutte le parti in causa. Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Disposto il mutamento del rito in ordinario di cognizione, all'udienza del 4.12.2024, le parti hanno dato atto della cessata la materia del contendere in ordine alla prima domanda e alla seconda domanda formulate in citazione contro essendo state rimosse in corso di causa sia la scala che la CP_1
ringhiera sul lastrico solare comune.
Le parti hanno altresì dato atto che è incontestata la natura condominiale del pozzo luce/cavedio e dell'impianto fognario e la conseguenza della ripartizione di eventuali spese pro quota trattandosi di parti comuni a servizio delle varie unità immobiliari, pur permanendo la contestazione sulla necessità del mantenimento della copertura del detto cavedio, voluta dalla maggioranza, ma non espressa in alcuna deliberazione e contrastata da che ne vuole l'eliminazione. Parte_3
All'udienza di discussione del 4.6.2025, l'attore ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere su tutte le domande avanzate in citazione dando atto che in corso di causa ha ricevuto il risarcimento del danno ivi richiesto nei confronti di , il quale ha a sua volta dichiarato cessata la Parte_3
materia del contendere anche in ordine all'eccezione di compensazione sollevata e volta a paralizzare il credito risarcitorio preteso dall'attore.
La parte attrice ha tuttavia richiesto di condannare le controparti alle spese di lite sulla scorta del principio di soccombenza virtuale.
Va conseguentemente dichiarata cessata la materia del contendere sulla scorta di quanto richiesto dalle parti e di quanto rappresentato dalle medesime.
Ritenuta, sulla scorta di un vaglio tipico della soccombenza virtuale, la probabile fondatezza delle domande attoree che -ad esclusione della domanda relativa al danno non patrimoniale in quanto non risarcibile in re ipsa- avrebbero trovato accoglimento all'esito del giudizio, tenuto conto che la domanda di risarcimento del danno avanzata contro è fondata sulla CTU resa Parte_3
3 nell'immediatezza dei fatti e nella fase nunciatoria ante causam svoltasi tra le medesime parti, e che, del pari, le domande rivolte contro avrebbero trovato accoglimento attesa la natura CP_1
condominiale incontestata del lastrico solare, la prova dell'esecuzione della scala e della ringhiera, poi rimosse a cura della medesima convenuta in corso di causa.
Rilevato poi che è incontestata tra tutte le parti la natura condominiale della copertura del pozzo luce cavedio e dell'impianto fognario, trattandosi di beni comuni posti a servizio delle varie unità immobiliari, deve essere dichiarata la natura condominiale di tali beni con conseguente necessità di ripartire pro quota le spese per la sua ordinaria e straordinaria manutenzione senza che possa in tale sede statuirsi alcunchè in ordine alla necessità o meno dei lavori di rifacimento della copertura, invero contrastata da uno solo dei comunisti, ma voluta dalla maggioranza, in assenza tuttavia di una delibera sul punto.
Infine occorre statuire sulla domanda riconvenzionale avanzata da contro Parte_3 Parte_2
che chiede la compartecipazione e il rimborso pro quota nei confronti di per le spese per i Parte_2
lavori eseguiti sulla terrazza.
E' superata la doglianza sollevata da per la mancata notifica della domanda Parte_2
riconvenzionale trasversale in quanto in origine non costituito a seguito dell'avvenuta costituzione in giudizio che comporta la sanatoria sul punto e l'avvenuta integrazione del contraddittorio sulla detta domanda riconvenzionale trasversale, senza che lo stesso abbia avanzato ulteriori richieste di rimessione in termini.
Nel merito, la domanda riconvenzionale trasversale suddetta va rigettata.
In generale, in materia di comunione e rimborso delle spese sostenute dal partecipante per la conservazione della cosa comune, “l'art. 1110 c.c., escludendo ogni rilievo dell'urgenza o meno dei lavori, stabilisce che il comunista che, in caso di trascuranza degli altri compartecipi o dell'amministratore, abbia sostenuto spese necessarie per la conservazione della cosa comune, ha diritto al rimborso, a condizione di aver precedentemente interpellato o, quantomeno, preventivamente avvertito gli altri partecipanti o l'amministratore, sicché solo in caso di inattività di questi ultimi egli può procedere agli esborsi e pretenderne il rimborso, pur in mancanza della prestazione del consenso da parte degli interpellati, incombendo comunque su di lui l'onere della prova sia della suddetta inerzia che della necessità dei lavori;
ciò a differenza di quanto previsto in tema di condominio di edifici, ove il rimborso delle spese sostenute per la conservazione della cosa comune è condizionato al più stringente presupposto dell'urgenza, tenuto conto che i beni predetti rappresentano utilità strumentali al godimento dei beni individuali, sicché la legge regolamenta con maggior rigore la
4 possibilità che il singolo possa interferire nella loro amministrazione” (Cass. civ. n. 5465/2022).
In ordine alla materia di rimborso spese in condominio ex art.1134 c.c., la Suprema Corte ha ribadito che “Nella materia condominiale, il diritto al rimborso delle spese sostenute dal singolo condomino per la gestione delle cose comuni ai sensi dell'art. 1134 c.c., a differenza di quanto previsto dall'art.
1100 c.c. nella comunione ordinaria, non insorge in caso di trascuranza degli altri comunisti, ma presuppone il requisito dell'urgenza, intendendo la legge trattare con rigore la possibilità che il singolo possa intervenire nell'amministrazione dei beni in proprietà” (Cass. civ. n. 27106/2021).
Tuttavia, nella specie non risulta comprovata l'urgenza dei lavori eseguiti, né invero risulta vi sia stata la previa consultazione degli altri condomini e o l'impedimento a deliberare circa l'esecuzione dei lavori eseguiti e quindi una trascuranza.
Tutte le parti hanno infatti dichiarato di essere disponibili a contribuire pro quota alle spese necessarie per la conservazione delle parti comuni condominiali, quali l'impianto fognario e il cavedio oggetto di causa la cui natura condominiale è peraltro incontestata.
Le spese vanno compensate tra l'attrice e tenuto conto della non contestazione della Parte_2
natura condominiale del cavedio e dell'impianto fognario e della necessità di provvedere pro quota.
Per le medesime ragioni, va disposta la compensazione parziale delle spese di lite, tra l'attore e i restanti convenuti e , in solido, nella misura della metà con la condanna di CP_1 Parte_3
questi ultimi al pagamento delle spese di lite, in favore dello Stato, stante l'ammissione dell'attrice al patrocinio a spese dello Stato, liquidate come da parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., ridotti ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta anche in conseguenza dell'intervenuta cessata materia del contendere.
Par Va infine disposta la condanna di al pagamento delle spese di lite, in favore di Parte_3
[...]
, liquidate come da parametri di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., dello scaglione Pt_2
di valore di riferimento, ridotti ai minimi per le fasi istruttoria e decisoria, tenuto conto della scarna attività difensiva e processuale in concreto svolta.
Va infine disposta la condanna dei tre convenuti, per mancata partecipazione, senza giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria sulla domanda attorea, al versamento del contributo unificato ex art. 12 bis, co. 2 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, III Sezione Civile, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa:
Par dichiara cessata la materia del contendere sulle domande attoree proposte contro e CP_1
5 ; Parte_3
rigetta la domanda riconvenzionale trasversale avanzata da
contro
; Parte_3 Parte_2
accerta la natura condominiale del cavedio e dell'impianto fognario oggetto di causa;
compensa le spese tra e;
Parte_1 Parte_2
compensa per metà le spese di lite tra l'attrice e i convenuti e e li Parte_3 CP_1
condanna in solido al pagamento della restante metà delle spese di lite, da distrarre in favore dello
Stato, liquidata in €2.630,50 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e c.p.a. se dovute per legge;
condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, che si liquidano in Parte_3 Parte_2
€1.702,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. se dovute per legge. condanna i convenuti , e , per mancata partecipazione, senza Parte_2 Parte_3 CP_1
giustificato motivo, alla mediazione obbligatoria, al versamento del doppio del contributo unificato ex art. 12 bis, co. 2 del d.lgs. 4 marzo 2010, n. 28.
Così deciso in Catania dalla III Sezione Civile del Tribunale in data 06/06/2025.
Il Giudice dott.ssa Raffaella Finocchiaro
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