Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/05/2025, n. 184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 184 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 1281/2024
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Silvia Ravazzoni Presidente
Dott. Roberto Vignati Consigliere
Dott.ssa Giulia Dossi Consigliera Rel. all'udienza del 26 febbraio 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di lavoro avverso la sentenza del Tribunale di Pavia n. 334/2024 (est. Frangipani), promossa da
Parte_1 rappresentata e difesa dagli avv.ti Cesare Andrea Pozzoli, Angelo Chiello e Giovanni
Veca ed elettivamente domiciliata all'indirizzo PEC
Email_1
- APPELLANTE - contro
, CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 Controparte_5
, ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e CP_9 Controparte_10 CP_11 rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Mangone, presso il cui studio in Torino, largo Migliara n. 15, sono elettivamente domiciliati,
- APPELLATI -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “A) in via principale, in riforma della sentenza indicata in epigrafe e in accoglimento del presente ricorso in appello, rigettare tutte le domande proposte dai
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
e nei confronti degli CP_9 Controparte_10 CP_11 [...]
e, per l'effetto condannare i predetti , Parte_1 CP_1 CP_2
,
[...] CP_3 Controparte_4 Controparte_5 [...]
, Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8 CP_9 CP_10
e
[...] CP_11
(i) a restituire, in tutto o in parte, agli quanto Pt_1 Parte_1 Parte_1 loro corrisposto in forzata esecuzione della sentenza di primo grado;
(ii) a corrispondere agli TI , gli importi Parte_1 indebitamente corrisposti a titolo acconto ex art. 54 CCNL da (così come Pt_1 specificati alle pagg. 5 e 6 del ricorso avversario di primo grado e meglio dettagliati nel par. 4 che precede);
B) in via di subordine, dichiarare la compensazione (anche impropria) tra quanto percepito da ciascun lavoratore in esecuzione della sentenza di primo grado e quanto riconosciuto loro in esecuzione dei rispettivi accordi individuali sottoscritti (ns. doc. 3) e, per l'effetto, accertare e dichiarare che:
- per i sig.ri , CP_1 Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
, , e
[...] Controparte_6 Controparte_7 CP_9 Controparte_10 nulla spetta a titolo di una tantum, ex art. 54 CCNL;
CP_11
- al sig. spetta un importo pari ad euro 289,61; CP_3
- al sig. spetta un importo pari a euro 27,38. Controparte_8
Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi del giudizio”.
Appellati: “Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO:
- previa acquisizione del fascicolo di primo grado, confermare la Sentenza emessa dal
Tribunale di Pavia n. 334/2024 del 22.05.2024;
Con vittoria di spese tutte di causa, oltre Iva e Cpa, e successive occorrende, con distrazione in favore del difensore anticipatario”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata il 22 maggio 2024, il Tribunale di Pavia in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 917/2023 R.G. promossa da , CP_1 Controparte_2 CP_3 Controparte_4 [...]
, , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
e contro
[...] CP_9 Controparte_10 CP_11 Parte_1
pag. 2/11 , ha così deciso: “1) dichiara tenuta e condanna parte resistente a Parte_1 corrispondere alla ricorrente la somma di € 444,48, oltre rivalutazione e CP_1 interessi dal dovuto al saldo;
2) dichiara tenuta e condanna parte resistente a corrispondere a ognuno dei ricorrenti , Controparte_2 Controparte_4 Controparte_5
e la Controparte_7 Controparte_8 CP_9 Controparte_10 CP_11 somma di € 888,89, oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
3) dichiara tenuta e condanna parte resistente a corrispondere al ricorrente la somma di € 1.000,00, oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al CP_3 saldo;
4) dichiara tenuta e condanna parte resistente a corrispondere alla ricorrente la somma di € 915,13, oltre rivalutazione e interessi dal Controparte_6 dovuto al saldo;
5) condanna la resistente a rifondere ai ricorrenti le spese di lite […]”.
Nel ricorso introduttivo del giudizio gli odierni appellati, premesso:
- di essere dipendenti di da Parte_1 data antecedente all'1 gennaio 2020 ( con mansioni di CP_1 terapista occupazionale;
e Controparte_5 CP_7 con mansioni di fisioterapista;
con mansioni di
[...] CP_3
O.S.S.; con mansioni di coordinatrice Controparte_6 infermiera;
con mansioni di collaboratore tecnico Controparte_4 professionista;
e con mansioni di Controparte_2 CP_9 operatore tecnico;
e Controparte_8 Controparte_10 CP_11 con mansioni di infermiere);
- che in data 8 ottobre 2020 AIOP, ARIS, e CP_12 CP_13 CP_14 avevano sottoscritto il CCNL per il personale non medico che, all'art. 54, prevede una voce denominata “una tantum riparatoria” dell'importo di € 1.000,00, da corrispondere in due tranches: la prima, di valore pari al 55%, con la retribuzione di luglio 2020 e la seconda, di valore pari al 45%, con la retribuzione di ottobre 2020;
- di avere percepito con la retribuzione di ottobre 2020 (ad eccezione di un acconto sotto la voce “CCNL una tantum riparatoria”; CP_3
- di avere chiesto il pagamento del saldo dovuto, tramite lettere di diffida del proprio legale;
ciò premesso, hanno chiesto di condannare Parte_1
a corrispondere, a titolo di saldo dell'indennità una tantum, i seguenti
[...] importi: € 444,48 a;
€ 888,89 a € 1.000,00 a CP_1 Controparte_2 CP_3
€ 888,89 ad € 888,89 a;
€ 915,13 a Controparte_4 Controparte_5
; € 888,89 a € 888,89 a € 888,89 a Controparte_6 Controparte_7 Controparte_8
€ 888,89 a;
€ 888,89 a CP_9 Controparte_10 CP_11
pag. 3/11 Costituendosi ritualmente nel primo grado di giudizio,
[...]
ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande Parte_1 avversarie, di cui ha chiesto il rigetto;
in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dei ricorrenti alla restituzione degli importi indebitamente corrisposti a loro favore a titolo di acconto ex art. 54 CCNL;
in via subordinata ha chiesto di dichiarare la compensazione (anche impropria) tra quanto in ipotesi spettante ai ricorrenti a tiolo di una tantum ex art. 54 CCNL e quanto già riconosciuto loro in esecuzione dei rispettivi accordi individuali.
Il Tribunale, richiamato l'art. 54 CCNL Sanità privata, come rinnovato in data
8 ottobre 2020 (“Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1000,00 (mille/00), che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL. L'importo di cui sopra verrà corrisposto in due tranches, - la prima, di valore pari al 55%, con la retribuzione di competenza del mese di luglio 2020; - la seconda, di valore pari al 45%, con la retribuzione di competenza del mese di ottobre 2020. L'importo una tantum di cui al presente articolo non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale, né del trattamento di fine rapporto, ed è escluso dalla retribuzione imponibile per il calcolo dei contributi e dei premi dovuti agli enti assistenziali, assicurativi e/o previdenziali ai sensi dell'art. 3, D.L. n. 318/1996, convertito con modificazione in legge n. 402/1996 e s.m.i.”), ed esaminata la documentazione in atti, ha ritenuto sussistenti entrambi i presupposti richiesti dalla disposizione collettiva per il riconoscimento dell'una tantum, ossia essere stati i lavoratori assunti prima dell'1 gennaio 2020 ed essere ancora in servizio alla data di sottoscrizione del rinnovo del CCNL di cui si tratta.
Ha, inoltre, richiamato il verbale di interpretazione autentica della commissione paritetica nazionale in data 19 novembre 2020 (secondo cui “l'importo una tantum di cui al citato art. 54, di cui si conferma il contenuto, è disposto con l'unico scopo di riparare il disagio esistenziale subito dall'insieme dei lavoratori a seguito della perdurante situazione di incertezza in relazione alla ritardata sottoscrizione di un nuovo CCNL”), osservando, in accordo con condivisi precedenti dello stesso ufficio e del Tribunale di Milano, che da tale interpretazione “si desume che il disposto dell'art. 54 viene confermato in ogni sua parte, sia in ordine all'importo dell'indennità che ai requisiti per la fruizione del beneficio (assunzione prima del 1° gennaio 2020, ancora in servizio alla data di sottoscrizione del rinnovo del contratto collettivo); che la finalità dell'indennità di ristorare i lavoratori dal disagio esistenziale subito a seguito dell'applicazione di un C.C.N.L. che doveva essere rinnovato da anni è pacificamente riconoscibile in capo a tutti i lavoratori il cui rapporto di lavoro era disciplinato dal C.C.N.L. ARIS – AIOP, tra i quali i lavoratori della opponente (attuale convenuta). In ogni caso, è evidente che l'applicazione ai dipendenti della opponente pag. 4/11 (attuale convenuta) di un contratto collettivo di vent'anni in sostituzione del contratto collettivo della sanità pubblica, maggiormente tutelante, ha certamente comportato conseguenze negative per i dipendenti della opponente, tra le quali vi era indubbiamente lo stato di incertezza in ordine alla disciplina del proprio rapporto di lavoro in futuro, essendo loro stato unilateralmente applicato dal datore di lavoro un contratto collettivo che non veniva rinnovato da quasi vent'anni”. Il giudice di prime cure ha altresì rilevato che la precisazione, contenuta sia nell'art. 54 CCNL sia nel verbale di interpretazione autentica, in ordine alla finalità dell'una tantum, non può determinare, alla luce dei canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 e segg. c.c.), l'esclusione della medesima una tantum per i casi, come quelli oggetto di causa, in cui ai lavoratori sia stato applicato, per una parte del periodo di vacanza contrattuale del CCNL Sanità privata, un diverso CCNL.
Se infatti – si legge nella sentenza appellata - le parti sociali hanno ritenuto di specificare la finalità dell'una tantum, “ciò si spiega con la necessità di indicare il titolo dell'attribuzione patrimoniale, anche ai fini del regime fiscale e contributivo della stessa, ma ciò non comporta che debba verificarsi caso per caso quale sia il disagio subìto dal singolo lavoratore;
deve, anzi, rilevarsi che l'indennità è stata stabilita in misura fissa e non proporzionale al tempo dell'attesa del rinnovo cui siano stati sottoposti i lavoratori: anche un lavoratore assunto appena prima del rinnovo del
CCNL ha, infatti, diritto a ottenere l'intera indennità, secondo quanto previsto dall'art. 54, nulla essendo stato previsto in senso contrario”.
Il Tribunale ha, inoltre, evidenziato, quale comportamento delle parti significativo alla luce del canone esegetico dell'art. 1362, comma 2, c.c., che la convenuta aveva provveduto ad erogare, seppure parzialmente, l'indennità in questione.
Sotto ulteriore profilo, ha disatteso le argomentazioni di parte convenuta, secondo cui i ricorrenti avrebbero rinunciato agli importi oggetto di causa nei verbali di conciliazione stipulati nel gennaio e nel febbraio 2019, dopo l'accordo sindacale del
26 novembre 2018.
Ciò in quanto “il verbale di accordo in sede sindacale e le conciliazioni individuali sono antecedenti al rinnovo del contratto che ha attribuito l'indennità in questione e pertanto non possono costituire rinuncia alla stessa”. Il giudice di prime cure ha, infine, osservato che nella fattispecie oggetto di causa “non si discute di acconti sui futuri aumenti contrattuali;
l'accordo del 26 novembre 2018 e i conseguenti accordi individuali, infatti, erano volti a definire la controversia insorta tra i lavoratori e la datrice di lavoro a causa della scelta di quest'ultima di applicare il CCNL della sanità privata in luogo di quello, precedentemente applicato, della sanità pubblica”.
Sulla base di tali argomentazioni ha accolto le domande dei ricorrenti, rigettando la domanda riconvenzionale di parte convenuta.
pag. 5/11 Avverso la sentenza ha proposto appello Parte_1
, affidandosi a due motivi.
[...]
Con il primo motivo impugna la pronuncia nella parte in cui ha statuito che l'erogazione dell'indennità riparatoria una tantum non è subordinata all'effettivo disagio sofferto dai lavoratori, ritenendo che il presupposto per l'erogazione della indennità in questione sia unicamente l'assunzione anteriore all'1 gennaio 2020. Nell'ottica del gravame, la tesi accolta dal giudice di prime cure contrasta con i criteri legali di interpretazione del contratto di cui all'art. 1362 c.c.
(“Nell'interpretare il contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto”); di cui all'art. 1363 c.c. (“Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto”); di cui all'art. 1367 c.c. (“Nel dubbio, il contratto o le singole clausole devono interpretarsi nel senso in cui possono avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”) e di cui all'art. 1366 c.c. (“Il contratto deve essere interpretato secondo buona fede”).
Ad avviso di parte appellante, il riferimento al disagio contenuto nell'art. 54
CCNL risponde alla funzione di assurgere a vero e proprio (ulteriore) requisito cui è subordinato il riconoscimento dell'indennità di cui è causa: “se le Parti contraenti hanno ritenuto necessario precisare (unitamente ai requisiti di anzianità aziendale anche) la finalità che giustifica l'una tantum è perché anche il “disagio” costituisce un presupposto necessario per la sua erogazione: e quindi, se c'è “disagio” si pone un problema di sua “riparazione”; diversamente, quella “riparazione” non può giustificarsi.”
Detta interpretazione dell'art. 54 CCNL troverebbe conferma nella dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL Sanità privata, nonché nell'interpretazione autentica della clausola operata dalla commissione contrattualmente prevista, la quale ha stabilito che “l'importo una tantum di cui al citato art. 54, di cui si conferma il contenuto, è disposto con l'unico scopo di riparare il disagio esistenziale subito dall'insieme dei lavoratori a seguito della perdurante situazione di incertezza in relazione alla ritardata sottoscrizione del nuovo CCNL”. Parte appellante rileva, inoltre, che, a differenza del caso oggetto del precedente del Tribunale di Milano richiamato nella sentenza appellata, nella presente fattispecie non sarebbe ravvisabile alcun disagio in capo ai lavoratori, atteso che, in occasione del passaggio al CCNL Sanità privata (avvenuto nel 2018) erano stati garantiti ai dipendenti (tra cui gli odierni appellati): l'integrale mantenimento della retribuzione sino ad allora goduta, propria del più remunerativo CCNL Sanità pubblica;
l'ulteriore garanzia dell'intangibilità del superminimo riconosciuto in pag. 6/11 occasione del cambio di CCNL e garantito anche a fronte del futuro rinnovo del CCNL
Sanità privata.
Sottolinea come non assuma rilevanza ai sensi dell'art. 1362, comma 2, c.c. il fatto di aver inizialmente accreditato ai ricorrenti un importo a titolo di acconto relativo all'una tantum ex art. 54 CCNL, in quanto le parti firmatarie del CCNL sono CP_1 AIOP, ARIS, , , , , per cui il CP_12 CP_14 CP_13 CP_15 CP_16 comportamento tenuto dall'appellante successivamente alla sottoscrizione del CCNL
“non può essere utilizzato per accertare la “comune intenzione delle parti” firmatarie, che sono appunto altre e terze rispetto a . Pt_1
Evidenzia anche di aver provveduto a rendere noto alle OO.SS., con comunicazione in data 21 gennaio 2021, che le somme erogate non spettavano, dal momento che la una tantum era “già stata corrisposta nel novembre del 2018, allorché azienda e sindacati hanno firmato un accordo sulla cui base sono stati poi sottoscritti i verbali di conciliazione con i singoli lavoratori. In seguito a detto accordo ha versato a circa 2540 dipendenti del comparto in 18 istituti di 6 regioni CP_18 italiane, una tantum per importi individuali fino a 1500 euro “a fronte dell'impegno – così come venne concordato – a non avanzare alcuna eventuale pretesa o rivendicazione derivante dall'applicazione del CCNL sanità privata e alle modalità di applicazione dei relativi istituti economici e normativi operata da ”. CP_18
Con il secondo motivo denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha riconosciuto al verbale di conciliazione sottoscritto in sede protetta inter partes l'effetto di ritenere assorbito, e comunque rinunciato, l'importo una tantum di cui all'art. 54 CCNL dell'8 ottobre 2020.
Deduce che, se è vero che il principio generale è quello per il quale non è ammissibile la rinuncia di un lavoratore a diritti futuri, è altrettanto vero che, rispetto a tale principio generale, sussistono talune eccezioni in cui ciò è possibile e tra queste vi è anche l'una tantum per anticipazione di futuri aumenti contrattuali, purché ciò avvenga in sede protetta e con l'assistenza delle OO.SS..
Nel caso di specie – si sostiene - non vi è alcun diritto futuro rinunciato dai singoli lavoratori, ma un diritto che, per volontà stessa della OO.SS., non è mai venuto ad esistenza, “perché le OO.SS. all'unanimità, che avevano la facoltà di far sorgere tale diritto (alla una tantum, che è sia nell'an che nel quantum una specifica prerogativa di formazione e determinazione sindacale) hanno in limine e a priori pattuito l'assorbimento di essa con una “somma omnicomprensiva lorda” pattuita con l'Azienda”.
Sotto ulteriore profilo l'appellante argomenta che, indipendentemente da quanto precede, non sarebbe comunque rinvenibile una rinuncia ad un diritto futuro,
“atteso che l'importo dell'una tantum di cui all'art. 54 del CCNL è pacificamente riferibile al lungo intervallo (14 anni) intercorso dal precedente rinnovo contrattuale, risalente al CCNL 2002-2005, vale a dire quindi ad un periodo certamente ricompreso pag. 7/11 nella rinuncia ad “ogni richiesta attuale e/o potenziale in merito a pretese spettanze, relative a periodi pregressi”, di cui al citato Accordo Sindacale ed ai successivi verbali di adesione individuale delle ricorrenti”, con la conseguenza che “la previsione di un importo a copertura di un periodo pregresso, in relazione al quale le parti – in sede di contrattazione collettiva aziendale - hanno già raggiunto un accordo totalmente satisfattivo, non vale comunque a costituire un diritto futuro irrinunciabile”. In subordine deduce che, quand'anche si ritenesse sussistente il diritto degli odierni appellati all'una tantum prevista dall'art. 54 CCNL, il relativo importo andrebbe comunque compensato, in tutto e fino alla concorrenza, con la predetta somma “omnicomprensiva” già percepita dagli appellati a gennaio o febbraio del
2019, in linea con il precedente Accordo Sindacale Aziendale. Da ultimo, reitera ai sensi dell'art. 346 c.p.c la domanda riconvenzionale formulata nella memoria ex art. 416 c.p.c., avente ad oggetto la ripetizione degli importi indebitamente corrisposti a favore degli appellati a titolo di acconto ex art. 54
CCNL, così come dagli stessi indicati in atti.
Sulla base delle argomentazioni esposte TI Parte_1
ha chiesto l'integrale riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento
[...] delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Costituendosi ritualmente in giudizio, i lavoratori appellati hanno chiesto il rigetto del gravame avversario e l'accoglimento delle conclusioni sopra richiamate.
All'udienza del 26 febbraio 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza. L'appello è infondato e dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Sulle questioni oggetto di controversia questa Corte si è già espressa con pronuncia resa in fattispecie sovrapponibile alla presente (sentenza n. 164/2025, est. pres. ), le cui motivazioni sono condivise dal Collegio e devono Per_1 Per_2 intendersi qui integralmente richiamate ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att.
c.p.c., attesa l'esatta coincidenza dell'emolumento di cui si controverte (una tantum ex art. 54 CCNL Sanità privata rinnovato l'8 ottobre 2020) e dei motivi di gravame proposti.
La sentenza richiamata ha statuito quanto segue: “Interpretazione dell'art. 54 del CCNL Sanità Privata ARIS-AIOP (I motivo)
L'assunto dell'attuale appellante - secondo cui la erogazione della indennità
“una tantum” prevista dall'art. 54 richiede altresì l'aver subito un “effettivo disagio”
a causa della ritardata sottoscrizione del CCNL Sanità Privata - non è persuasiva.
Il primo comma dell'articolo citato stabilisce che ” Al personale assunto prima del 1° gennaio 2020 ed ancora in servizio alla data di sottoscrizione del presente CCNL, sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad euro 1000,00 (mille/00),
pag. 8/11 che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente CCNL”
Come correttamente ritenuto dal giudice a quo, l'indennità “una tantum” - destinata a risarcire i lavoratori per il ritardato rinnovo del CCNL del settore e, appunto in quanto non avente natura retributiva, esclusa dal computo degli istituti contrattuali e legali, del t.f.r. e dall'imponibile contributivo (3^ comma) - viene riconosciuta per il solo fatto di essere il dipendente stato assunto prima dell'1/1/20 e di essere ancora in forza alla struttura alla data della stipulazione del citato CCNL
(8/10/20).
Alcun altro presupposto è richiesto dal chiaro ed inequivocabile tenore letterale della norma, a fronte del quale non è ricavabile una differente intenzione delle parti dalla c.d. “dichiarazione congiunta 2” (relativa ad una diversa fattispecie e cioè una struttura che alla data dell'1/1/20 osservava il CCNL della sanità Pubblica); o dal verbale di interpretazione autentica del 19/11/20, che, laddove specifica che
“l'importo una tantum di cui al citato art. 54, di cui si conferma il contenuto, è disposto con l'unico scopo di riparare il disagio esistenziale subito dall'insieme dei lavoratori a seguito della perdurante situazione di incertezza in relazione alla ritardata sottoscrizione di un nuovo CCNL” , non fa che ribadire la finalità del disposto citato (“….sarà riconosciuto un importo a titolo di una tantum pari ad Euro
1.000,00 (mille/00),che ha la finalità di riparare il disagio dei lavoratori derivante dalla ritardata sottoscrizione del presente Ccnl”
La indennità in questione spetta, dunque, al personale che si trovi in quella determinata condizione (assunzione prima dell'1/1/20 e attualità del servizio) ed Il giudice non è tenuto a sindacare caso per caso se il lavoratore abbia subito un concreto pregiudizio dalla tardiva sottoscrizione del CCNL ARIS-AIOP, sia perché nel corpo della disposizione non vi è alcuna prescrizione sull'accertamento di una
“effettiva situazione di incertezza” ai fini della fruizione del beneficio de quo;
sia perché le parti sociali hanno pattuito un importo forfettario idoneo a compensare il disagio - in re ipsa - derivante dal fatto lesivo della tardiva sottoscrizione del CCNL del settore.
Da ultimo, non può sostenersi l'irrilevanza - proprio in base ai criteri legali di interpretazione del contratto invocati dall'attuale appellante - del comportamento tenuto dagli TI , che ha Parte_1 inizialmente corrisposto alle lavoratrici un acconto dell'emolumento in contestazione, in quanto non firmataria del CCNL ARIS–AIOP per le strutture
Ospedaliere e gli I.R.C.C.S. sottoscritto da e essendo CP_12 CP_13 CP_14 comunque rappresentata dalla associazione di categoria.
*Verbali di conciliazione in sede protetta (II motivo)
Pure questa doglianza non coglie nel segno.
pag. 9/11 Innanzi tutto la giurisprudenza di legittimità richiamata dall'attuale appellante non è conferente, perché - come messo in evidenza dal giudice a quo in un passaggio motivazionale non specificatamente aggredito - l'importo di cui si discute non è un attribuzione patrimoniale destinata, secondo il principio generale, ad essere assorbita dai futuri aumenti contrattuali, bensì una somma avente natura risarcitoria.
Inoltre nell'Accordo Sindacale del 26/11/18 al punto 6 si legge che “Con la comunicazione da parte delle OO.SS dell'avvenuta ratifica dei lavoratori del presente accordo, che dovrà intervenire entro e non oltre il 7 dicembre p.v., infine, le parti – riconoscendo l'applicabilità a partire dall'1 luglio 2018 del ccnl Sanità privata – rinunciano a ogni richiesta attuale e/o potenziale in merito a pretese spettanze, relative a periodi pregressi in ordine ad arretrati contrattuali sia con riferimento al ccnl sanità pubblica sia al ccnl sanità privata e l'azienda, a fronte di tale rinuncia, si impegna ad avviare, fin dal primo giorno successivo alla comunicazione di ratifica del presente accordo, la contrattazione di secondo livello – con le OO.SS. sottoscrittrici del presente accordo – sulle seguenti tematiche (...)”.
La rinuncia ha ad oggetto rivendicazioni “relative a periodi pregressi in ordine ad arretrati contrattuali sia con riferimento al ccnl sanità pubblica sia al ccnl sanità privata” e non può certamente essere riferita a istituti che non erano ancora venuti ad esistenza, come appunto la indennità “una tantum” che è stata consacrata nella contrattazione collettiva dell'8/10/20.
D'altra parte è noto che per univoca giurisprudenza di legittimità nessun diritto indisponibile, in quanto futuro, può essere oggetto di rinuncia, non essendo ancora entrato a far parte del patrimonio del lavoratore (cfr. Cass. n. 23087/15).
Né può operare la compensazione (in senso atecnico, trattandosi di partite derivanti dal medesimo rapporto di lavoro) tra la indennità “una tantum” e l'importo corrisposto alle attuali appellate nel gennaio/febbraio 2019 in adempimento dell'accordo sindacale del 26/11/18 - sottoscritto per definire la controversia insorta in relazione all'applicazione unilaterale attuata dalla odierna appellante del C.C.N.L.
Sanità Privata ARIS/AIOP in luogo di quello della Sanità Pubblica - trattandosi di due indennità assolutamente differenti”.
Le argomentazioni sopra richiamate si attagliano perfettamente all'odierna controversia e, ad avviso del Collegio, dimostrano l'infondatezza degli esaminati motivi di gravame.
Sulla base delle considerazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, l'appello proposto da Parte_1
[..
dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Il regolamento delle spese di lite del grado segue il criterio della soccombenza e, tenuto conto del valore della causa, del numero delle parti e dell'assenza di attività istruttoria, le stesse si liquidano come da dispositivo, in pag. 10/11 applicazione del d.m. 10 marzo 2014 n. 55, come modificato dal d.m. 13 agosto 2022
n. 147, con distrazione in favore dei difensori degli appellati ex art. 93 c.p.c..
Atteso l'integrale rigetto dell'appello, si dà atto che sussistono i presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, giusta il disposto dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 334/2024 del Tribunale di Pavia;
- condanna l'appellante a rifondere agli appellati le spese di lite del grado, che liquida in € 1.800,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge, con distrazione in favore del difensore ex art. 93 c.p.c.;
- ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Milano, 26 febbraio 2025
Consigliera est. Presidente
Giulia Dossi Silvia Marina Ravazzoni
pag. 11/11