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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 18/04/2025, n. 469 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 469 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 1711/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Daniela Ronzani Presidente relatore-estensore
Dott. Susanna Menegazzi Giudice
Dott. Alessandra Pesci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex art. 473 bis.51, ultimo comma, cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data 20/03/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BONOTTO GIOVANNI
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BONOTTO GIOVANNI
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale la
1 modifica delle condizioni di divorzio secondo l'accordo intervenuto tra le parti e trasfuso nel ricorso confermato in udienza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, a modifica delle condizioni di divorzio stabilite con sentenza del 20.04.2012 n. 733/12, così provvede:
1. Revoca l'obbligo a carico del SI. del versamento dell'assegno divorzile Pt_2
in favore della SI.ra ; Pt_3
2. Si dà atto che gli stessi ricorrenti con il consenso che è stato confermato in udienza, intendono trasferire, come trasferiscono, la quota di ½ della proprietà
dell'immobile di Quinto di Treviso in adempimento agli accordi assunti in sede di separazione giusta verbale del 13.02.1997 evidenziando che, a integrazione di quanto in quella sede concordato e promesso, sia confermata la volontà di cedere la quota di ½ dell'abitazione familiare sita in Quinto di Treviso Via G. Marconi n. 15
int. 4 dal SI. alla SI.ra . Pt_2 Pt_1
In tal senso, il SI. , nato a [...] l'[...], residente in Parte_2
Treviso via B. Salomoni n. 11/C codice fiscale come da verbale C.F._2
di udienza cede tutti i suoi diritti consistenti in una quota in piena proprietà pari ad
1/2 (un mezzo) alla SInora nata a [...] il [...] Parte_1
e residente in [...] int. 4 codice fiscale la quale acquista tutti i diritti consistenti in una quota in C.F._1
piena proprietà pari ad ½ (un mezzo) sulle seguenti porzioni immobiliari facenti parte del FABBRICATO B del complesso immobiliare denominato "CONDOMINIO
2 SOLE", sito in Comune di QUINTO DI TREVISO, Via G. Marconi n. 15 int. 4, e precisamente le porzioni così ì censite:
CATASTO DEI FABBRICATI:
- Sezione Urbana B - Foglio 8: Controparte_1
- m.n. 174 sub 22 (ex 266/sub 6) - Via Guglielmo Marconi n. 15 Scala 1 Piano T-2,
Cat. A/2, Classe 1, vani 5,5 - totale superficie catastale di mq. 103 - R.C. Euro 440,28 corrispondente all'alloggio;
- m.n. 174 sub 18 (ex 266/sub2) - Via Guglielmo Marconi n. 15 Scala 1 Piano T, Cat.
C/6, Classe 4, mq. 22 - totale superficie catastale di mq. 25 - R.C. Euro 56,81; corrispondente a locale garage al piano pertinenziale all'alloggio suddetto.
Da intendersi ricompresa la proporzionale quota di comproprietà delle parti comuni condominiali.
La vendita viene fatta ed accettata a corpo, con tutti i diritti, le azioni, ragioni, servitù attive e passive esistenti, se ed in quanto legalmente costituite, adiacenze, pertinenze ed accessori, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, noto alla parte promissaria acquirente, completo degli arredi, in particolare con la servitù richiamate nell'atto di provenienza a rogiti notaio dr. di Persona_1
Treviso in data 7.11.1979 rep 1489 registrato a Treviso il 15.11.1979 n. 7921.
3. A\\\\i fini della validità del negozio, le odierne Parti si danno sin d'ora atto:
- che l'immobile è pervenuto al SI. con atto di compravendita in Parte_2
data 09.03.1994 rep. 43043 Notaio di Treviso e trascritto a Treviso Per_1
l'1.04.1994 ai nn. 8397/6504;
- che parte venditrice dichiara e garantisce che quanto trasferito non è stato oggetto di ulteriori lavori per i quali fosse necessario il rilascio di Licenza e /o
Concessione Edilizia e/o Permesso di Costruire e/o altro provvedimento ed a suo carico non sono state adottate sanzioni ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.
3 Inoltre
- la parte "promittente venditrice", ai sensi per gli effetti dell'art. 29 comma 1- bis
Legge 27 febbraio 1985 n. 52, garantisce:
- che i dati catastali relativi alle unità in oggetto quali sopra riportati e le planimetrie catastali depositate in Catasto sono conformi allo stato di fatto che si allegano su A
e B telematico\9. allegato A.PDF; telematico\10. allegato B.PDF;
- la disponibilità e la libertà di esso da ogni peso e vincolo pregiudizievole segnatamente ipotecario;
- di essere in regola con il pagamento di tasse, imposte oneri condominiali e tributi comunque afferenti quanto oggetto di vendita;
garantisce l'inesistenza di carichi pendenti per imposte e tributi non versati o ancora da versare, che diano origine a privilegio immobiliare.
4. Si dà atto che le Parti dichiarano di rinunziare a qualsiasi diritto di ipoteca legale, eventualmente dipendente dal presente atto con esonero per il Direttore dell'Agenzia delle Entrate - Territorio - Ufficio Provinciale competente - Servizio di
Pubblicità Immobiliare da ogni responsabilità al riguardo.
Inoltre
DICHIARAZIONI AI SENSI DELLA NORMATIVA URBANISTICA ED EDILIZIA VIGENTE
(T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia D.P.R. 6 giugno
2001 n.380 e Legge 28 febbraio 1985 n. 47).
La parte "promittente venditrice", sin d'ora dichiara:
- che le opere relative all'intero fabbricato, edificato sull'area risultante dalla demolizione integrale dell'originario fabbricato e sulla relativa area scoperta, di cui le unità immobiliari in oggetto sono parte, sono stata eseguite in forza della concessione edilizia rilasciata dal Comune di Quinto di Treviso in data 26 luglio 1977 prot. gen. 59/77, e successive varianti in forza dei seguenti titoli:
4 variante 876 del 7.3.1978;
variante 5153 del 21.08.1978;
variante 8202dell'11.12.1978:
variante 1108 dell'1.03.1979;
variante 1375 del 13.03.1979,
variante 2023 del 4.5.1979;
variante 5808 del 28.08.1979:
- che l'immobile è stato dichiarato abitale il 05.10.1979 con permesso n. 59/77.
- che quanto trasferito non è stato oggetto di ulteriori lavori per i quali fosse necessario il rilascio di Licenza e /o Concessione Edilizia e/o Permesso di Costruire
e/o altro provvedimento ed a suo carico non sono state adottate sanzioni ai sensi delle vigenti leggi urbanistiche.
- che gli immobili non hanno formato oggetto di provvedimenti sanzionatori ai sensi delle norme vigenti;
DICHIARAZIONI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2005 N. 192
Con riferimento al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 ed ai provvedimenti normativi modificativi ed integrativi che si sono succeduti nel tempo, la “parte promittente venditrice” dichiara che l'immobile in contratto è dotato di attestato di prestazione energetica rilasciato in data 18.02.2025 (codice identificativo ) dal Geometra di RA NE (TV) NumeroD_1 CP_2
e che si allega sub C telematico\11. APE.PDF.
5. Si dà atto che la SI.ra è già stata immessa nel possesso giuridico Parte_1
e materiale anche della quota oggetto di compromesso a far data dal 13.02.1997 e che il prezzo della vendita convenuto tra le Parti nella complessiva somma di lire
64 milioni (sessantaquattromilioni di lire) pari ad € 33.053,24 (euro
5 trentatremilacinquatre/24) è già stato versato da parte dell'acquirente alla parte venditrice in data 30.06.1997 e 31.12.1997.
6. Si dà atto che in relazione a tale trasferimento i ricorrenti richiedono l'applicazione delle agevolazioni ai sensi dell'art.19 della legge 6 marzo 1987 n. 74, della circolare ministeriale 16.03.2000 n. 49/E del Ministero delle Finanze - dipartimento delle Entrate, e successive modifiche e interventi vigenti in materia.
7. Si dà atto che i ricorrenti, SI. e si impegnano, Parte_2 Parte_1
inoltre, ad effettuare, a propria cura e spese, la trascrizione del presente atto e le ulteriori formalità di pubblicità immobiliare, nonché le conseguenti volture presso gli uffici competenti, esonerando il Giudice ed il Cancelliere da ogni responsabilità, ed a depositare presso la cancelleria la ricevuta di avvenuta presentazione della richiesta di pubblicità immobiliare, nonché la successiva nota di trascrizione rilasciata dall'Agenzia del Territorio.
8. Spese di lite compensate.
Così deciso in Treviso nella camera di conSIlio del 15/04/2025.
Il Presidente rel-est.
Dott. Daniela Ronzani
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