CGT1
Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 125/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
FAGNONI ON, Relatore
FARANDA TR IN, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2605/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000795022000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000795022000 IRPEF COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000795022000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3520/2025 depositato il
06/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione in oggetto recante gli importi dovuti, in relazione ad una pluralità di atti emessi da enti diversi, tra cui, l'avviso di accertamento esecutivo N. TD9010100189/2012,
La contribuente eccepisce:
- DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA COSI'
COME POSTA IN ESSERE DALLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE. MANCATA NOTIFICA DELLE
CARTELLE DI PAGAMENTO: l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato …”. Alla luce di ciò, stante il fatto che le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento qui opposta non sono MAI state
NOTIFICATE/MAI CORRETTAMENTE NOTIFICATE, è evidente come l'odierna ricorrente è stata privata della possibilità di articolare le proprie difese in ordine alla (in)fondatezza delle contestazioni medesime.
- INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO. All'uopo occorre fornire alcuni chiarimenti relativi alla maturazione dei termini prescrizionali.
L'ufficio delle entrate ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che la relativa competenza è di
Agenzia delle Entrate-OS. Pertanto, subordinatamente alla prova di notifica delle cartelle di pagamento presupposte e di eventuali atti interruttivi da parte di ADER, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs.
n.546/1992. L'avviso di accertamento esecutivo N. TD9010100189/2012 è stato notificato a mani proprie del destinatario in data 14/05/2012.
Ha rilevato poi che quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd.
“prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Si è costituita la Regione Calabria in relazione alla “Cartella di pagamento n. 139 2025 90007950 22 000 chiedendo la dichiarazione di incompetenza territoriale CGT VV con condanna alle spese di soccombenza nel merito
Si è costituita l'Agenzia Riscossioni precisando che oggetto del ricorso sono le seguenti cartelle:
Cartelle per Tasse Automobilistiche (Regione Calabria):
• Cartella n. 13920140004805753000, notificata il 15/09/2014, per un importo residuo di € 1.599,63, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2008 (all. 5)
• Cartella n. 13920150004830808000, notificata il 02/12/2015, per un importo residuo di € 3.060,61, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2009 e 2010 (all. 6)
• Cartella n. 13920160004434426000, notificata il 27/03/2017, per un importo residuo di € 2.840,17, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2011 e 2012 (all.7)
Cartelle per Diritto Annuale (Camera di Commercio):
• Cartella n. 13920140010300841001, notificata il 08/07/2015, per un importo residuo di € 353,86, relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2012 (all. 8)
• Cartella n. 13920170004626671000, notificata il 09/01/2018, per un importo residuo di € 208,74, relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2015 (all.9)
Cartelle per Tributi Catastali (Agenzia delle Entrate):
• Cartella n. 13920170006265289000, notificata il 10/04/2019, per un importo residuo di € 675,35, relativa a tributi speciali catastali per rendita presunta per l'anno 2012 Cartelle per Imposte di Registro:
• Cartella n. 13920180003493771001, notificata il 08/10/2019, per un importo residuo di € 325,52, relativa a imposta di registro per l'anno 2017
Avvisi di Addebito Gli avvisi di addebito INPS:
• Avviso di addebito n. 43920180000367952000, notificato il 18/07/2018, per un importo residuo di
€ 9.931,77, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2011-2014 , notificato il 12/02/2019, per un importo residuo, per un importo residuo di € 9.857,99, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2011-2014
Eccepisce l'incompetenza territoriale.
Il principio consolidato in materia di competenza territoriale delle commissioni tributarie è chiaramente stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-OS di
VI Valentia, come chiaramente indicato nell'atto stesso. La competenza territoriale spetta pertanto alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, nella cui circoscrizione ricade la provincia di VI
Valentia.
Il fatto che la ricorrente abbia attualmente residenza anagrafica in RO (Milano) è del tutto irrilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale, che si radica esclusivamente presso la sede dell'ufficio emittente l'atto impugnato.
Si precisa che alcune pretese creditorie sono sottratte allo iuris dicere della Corte di Giustizia Tributaria.
In particolare: Avviso di addebito n. 43920180000367952000 e Avviso di addebito n.
43920180000931717000, trattandosi di crediti INPS e pertanto appartenenti alla giurisdizione del G.O. in funzione di Giudice del Lavoro.
Per quanto riguarda le notifiche, l'ufficio ha depositato la seguente documentazione: relata di notifica cartella 13920140004805753000 (all. 5) relata di notifica cartella 13920150004830808000 (all.6); relata di notifica cartella 13920160004434426000 (all.7); relata di notifica cartella 13920140010300841001 (all. 8); relata di notifica cartella 13920170004626671000 (all.9); relata di notifica Avviso di Intimazione n.
13920139014681253000 (all.10) relata di notifica Avviso di Intimazione n. 13920179000623423000
(all.11) relata di notifica Avviso di Intimazione n. 13920189000494620000 (all.12) relata di notifica Avviso di Intimazione n. 13920199002834862000 (all.13) Avviso di Intimazione n. 13920209000741234000
(all.14) Avviso di Intimazione n. 13920229001485402000 e relata (all.15) Avviso di Intimazione n.
13920249003798030000 e relata (all.16) CPI n. 13976202200000381000 e relata (all.17) Avviso di
Intimazione n. 13920259000795022000 e relata (all.18) In proposito, al fine di evitare eccezioni relative all'intervenuta atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che l'articolo 30, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10, ha introdotto nel nostro ordinamento – con effetto dal 1° gennaio 2011 – un inedito strumento di riscossione, relativo al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute all'Inps.
Il ricorso avverso l'avviso di addebito (art. 24) va presentato nelle forme di cui al combinato disposto ex artt.442 ss. c.p.c. (che disciplinano il processo previdenziale), dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente. Segue l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare la fondatezza o meno della pretesa dell'Inps, laddove l'Ente – rivestendo la posizione di attore sostanziale – è onerato della prova degli elementi costitutivi e dei presupposti del suo asserito credito. La competenza territoriale è disciplinata dall'art.444 c.p.c.. Senza possibilità di approfondire il discorso in questa sede, si può sintetizzare affermando che la competenza spetta al giudice nella cui circoscrizione risiede il contribuente (si pensi alla pretesa contributiva per contributi personali dovuti dai commercianti o dagli artigiani). Quando la pretesa riguardi l'obbligo contributivo del datore di lavoro, invece, la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente al quale il datore di lavoro versa i contributi (solitamente coincidente con l'Ente accertatore)
Per tali pretese, quindi, la Corte di Giustizia Tributaria difetta della giurisdizione.
Per quanto concerne le ulteriori pretese di cui all'intimazione oggetto del ricorso, la Corte aderisce a quanto illustrato dagli enti costituiti relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale.
Invero, la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria) è inderogabile e si basa principalmente sulla sede dell'ufficio impositore che ha emesso l'atto impugnato.
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF, a seguito della sentenza n° 44/2016: sito esterno banca dati CERDEF
(GU n° 10 del 9/3/2016) della Corte Costituzionale è stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. n° 446/1997: sito esterno banca dati CERDEF, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
Attualmente, dunque, la competenza per territorio è così individuata:
per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
In relazione alle pretese tributarie la Corte di Giustizia Tributaria di Milano è territorialmente incompetente a favore dell'analoga Corte di Catanzaro essendo l'intimazione di pagamento stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-OS di VI Valentia.
Alla contribuente devono essere poste a carico le spese del presente giudizio in favore degli enti costituiti come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito Inps. Dichiara la propria incompetenza territoriale per gli ulteriori atti impugnati. Liquida le spese di lite in Euro 1.500,00 oltre oneri se dovuti, a favore di ciascuna Parte Resistente costituita.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 3, riunita in udienza il 06/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
MARCELLINI ADELE, Presidente
FAGNONI ON, Relatore
FARANDA TR IN, Giudice
in data 06/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2605/2025 depositato il 02/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - OS - VI Valentia
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Camera Di Commercio Catanzaro, Crotone E VI Valentia
elettivamente domiciliato presso Email_5
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000795022000 DIRITTO ANNUALE CCIAA
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000795022000 IRPEF COMUNALE
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 13920259000795022000 BOLLO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 3520/2025 depositato il
06/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione in oggetto recante gli importi dovuti, in relazione ad una pluralità di atti emessi da enti diversi, tra cui, l'avviso di accertamento esecutivo N. TD9010100189/2012,
La contribuente eccepisce:
- DECADENZA DEL DIRITTO ALLA RISCOSSIONE. ILLEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA COSI'
COME POSTA IN ESSERE DALLA SOCIETA' DI RISCOSSIONE. MANCATA NOTIFICA DELLE
CARTELLE DI PAGAMENTO: l'omissione della notificazione di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato …”. Alla luce di ciò, stante il fatto che le cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento qui opposta non sono MAI state
NOTIFICATE/MAI CORRETTAMENTE NOTIFICATE, è evidente come l'odierna ricorrente è stata privata della possibilità di articolare le proprie difese in ordine alla (in)fondatezza delle contestazioni medesime.
- INTERVENUTA PRESCRIZIONE DEL CREDITO. All'uopo occorre fornire alcuni chiarimenti relativi alla maturazione dei termini prescrizionali.
L'ufficio delle entrate ha eccepito il difetto di legittimazione passiva, atteso che la relativa competenza è di
Agenzia delle Entrate-OS. Pertanto, subordinatamente alla prova di notifica delle cartelle di pagamento presupposte e di eventuali atti interruttivi da parte di ADER, si eccepisce l'inammissibilità del ricorso come ex adverso formulato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 primo comma D. Lgs.
n.546/1992. L'avviso di accertamento esecutivo N. TD9010100189/2012 è stato notificato a mani proprie del destinatario in data 14/05/2012.
Ha rilevato poi che quanto ai crediti erariali, in contestazione, si evidenzia che gli stessi si prescrivono nel termine di dieci anni, ex art. 2946 c.c., a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto o dal giorno dell'ultimo atto interruttivo rivolto al contribuente. La Corte Suprema ha, infatti, ritenuto che a questi crediti non possa applicarsi il termine di prescrizione quinquennale previsto dall'art. 2948 n. 4 c.c. per le cd.
“prestazioni periodiche”: ciò poiché i crediti erariali non possono considerarsi prestazioni periodiche, derivando gli stessi, anno per anno, da una nuova ed autonoma valutazione circa la sussistenza dei presupposti impositivi. Si è costituita la Regione Calabria in relazione alla “Cartella di pagamento n. 139 2025 90007950 22 000 chiedendo la dichiarazione di incompetenza territoriale CGT VV con condanna alle spese di soccombenza nel merito
Si è costituita l'Agenzia Riscossioni precisando che oggetto del ricorso sono le seguenti cartelle:
Cartelle per Tasse Automobilistiche (Regione Calabria):
• Cartella n. 13920140004805753000, notificata il 15/09/2014, per un importo residuo di € 1.599,63, relativa a tassa automobilistica per l'anno 2008 (all. 5)
• Cartella n. 13920150004830808000, notificata il 02/12/2015, per un importo residuo di € 3.060,61, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2009 e 2010 (all. 6)
• Cartella n. 13920160004434426000, notificata il 27/03/2017, per un importo residuo di € 2.840,17, relativa a tasse automobilistiche per gli anni 2011 e 2012 (all.7)
Cartelle per Diritto Annuale (Camera di Commercio):
• Cartella n. 13920140010300841001, notificata il 08/07/2015, per un importo residuo di € 353,86, relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2012 (all. 8)
• Cartella n. 13920170004626671000, notificata il 09/01/2018, per un importo residuo di € 208,74, relativa al diritto annuale Camera di Commercio per l'anno 2015 (all.9)
Cartelle per Tributi Catastali (Agenzia delle Entrate):
• Cartella n. 13920170006265289000, notificata il 10/04/2019, per un importo residuo di € 675,35, relativa a tributi speciali catastali per rendita presunta per l'anno 2012 Cartelle per Imposte di Registro:
• Cartella n. 13920180003493771001, notificata il 08/10/2019, per un importo residuo di € 325,52, relativa a imposta di registro per l'anno 2017
Avvisi di Addebito Gli avvisi di addebito INPS:
• Avviso di addebito n. 43920180000367952000, notificato il 18/07/2018, per un importo residuo di
€ 9.931,77, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2011-2014 , notificato il 12/02/2019, per un importo residuo, per un importo residuo di € 9.857,99, relativo a contributi IVS fissi/percentuale sul minimale e somme aggiuntive per omesso versamento per gli anni 2011-2014
Eccepisce l'incompetenza territoriale.
Il principio consolidato in materia di competenza territoriale delle commissioni tributarie è chiaramente stabilito dall'art. 4 del d.lgs. n. 546/1992, secondo cui "Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno sede nella loro circoscrizione.
Nel caso di specie, l'intimazione di pagamento è stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-OS di
VI Valentia, come chiaramente indicato nell'atto stesso. La competenza territoriale spetta pertanto alla
Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro, nella cui circoscrizione ricade la provincia di VI
Valentia.
Il fatto che la ricorrente abbia attualmente residenza anagrafica in RO (Milano) è del tutto irrilevante ai fini della determinazione della competenza territoriale, che si radica esclusivamente presso la sede dell'ufficio emittente l'atto impugnato.
Si precisa che alcune pretese creditorie sono sottratte allo iuris dicere della Corte di Giustizia Tributaria.
In particolare: Avviso di addebito n. 43920180000367952000 e Avviso di addebito n.
43920180000931717000, trattandosi di crediti INPS e pertanto appartenenti alla giurisdizione del G.O. in funzione di Giudice del Lavoro.
Per quanto riguarda le notifiche, l'ufficio ha depositato la seguente documentazione: relata di notifica cartella 13920140004805753000 (all. 5) relata di notifica cartella 13920150004830808000 (all.6); relata di notifica cartella 13920160004434426000 (all.7); relata di notifica cartella 13920140010300841001 (all. 8); relata di notifica cartella 13920170004626671000 (all.9); relata di notifica Avviso di Intimazione n.
13920139014681253000 (all.10) relata di notifica Avviso di Intimazione n. 13920179000623423000
(all.11) relata di notifica Avviso di Intimazione n. 13920189000494620000 (all.12) relata di notifica Avviso di Intimazione n. 13920199002834862000 (all.13) Avviso di Intimazione n. 13920209000741234000
(all.14) Avviso di Intimazione n. 13920229001485402000 e relata (all.15) Avviso di Intimazione n.
13920249003798030000 e relata (all.16) CPI n. 13976202200000381000 e relata (all.17) Avviso di
Intimazione n. 13920259000795022000 e relata (all.18) In proposito, al fine di evitare eccezioni relative all'intervenuta atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte premette che l'articolo 30, D.L. n.78/10, convertito con modificazioni dalla L. n.122/10, ha introdotto nel nostro ordinamento – con effetto dal 1° gennaio 2011 – un inedito strumento di riscossione, relativo al recupero di somme a qualsiasi titolo dovute all'Inps.
Il ricorso avverso l'avviso di addebito (art. 24) va presentato nelle forme di cui al combinato disposto ex artt.442 ss. c.p.c. (che disciplinano il processo previdenziale), dinanzi al Tribunale, in funzione di giudice del lavoro territorialmente competente. Segue l'instaurazione di un ordinario giudizio di cognizione teso ad accertare la fondatezza o meno della pretesa dell'Inps, laddove l'Ente – rivestendo la posizione di attore sostanziale – è onerato della prova degli elementi costitutivi e dei presupposti del suo asserito credito. La competenza territoriale è disciplinata dall'art.444 c.p.c.. Senza possibilità di approfondire il discorso in questa sede, si può sintetizzare affermando che la competenza spetta al giudice nella cui circoscrizione risiede il contribuente (si pensi alla pretesa contributiva per contributi personali dovuti dai commercianti o dagli artigiani). Quando la pretesa riguardi l'obbligo contributivo del datore di lavoro, invece, la competenza spetta al giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Ente al quale il datore di lavoro versa i contributi (solitamente coincidente con l'Ente accertatore)
Per tali pretese, quindi, la Corte di Giustizia Tributaria difetta della giurisdizione.
Per quanto concerne le ulteriori pretese di cui all'intimazione oggetto del ricorso, la Corte aderisce a quanto illustrato dagli enti costituiti relativamente all'eccezione di incompetenza territoriale.
Invero, la competenza territoriale delle Commissioni Tributarie (ora Corti di Giustizia Tributaria) è inderogabile e si basa principalmente sulla sede dell'ufficio impositore che ha emesso l'atto impugnato.
La competenza territoriale delle Corti di Giustizia Tributaria è stabilita dall'art. 4 del D. Lgs. n° 546/1992: sito esterno banca dati CERDEF, a seguito della sentenza n° 44/2016: sito esterno banca dati CERDEF
(GU n° 10 del 9/3/2016) della Corte Costituzionale è stabilito che, per le controversie promosse nei confronti dei concessionari del servizio di riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D.
Lgs. n° 446/1997: sito esterno banca dati CERDEF, rileva non la sede di questi ma, rispettivamente, la sede dell'ente locale concedente e dell'ente locale impositore.
Attualmente, dunque, la competenza per territorio è così individuata:
per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori, degli agenti della riscossione e dei soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. n° 446/1997, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione i primi hanno la sede;
per le controversie proposte nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle Entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, sono competenti le Corti nella cui circoscrizione hanno sede, non le articolazioni medesime, ma l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
In relazione alle pretese tributarie la Corte di Giustizia Tributaria di Milano è territorialmente incompetente a favore dell'analoga Corte di Catanzaro essendo l'intimazione di pagamento stata emessa dall'Agenzia delle Entrate-OS di VI Valentia.
Alla contribuente devono essere poste a carico le spese del presente giudizio in favore degli enti costituiti come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara il difetto di giurisdizione relativamente agli avvisi di addebito Inps. Dichiara la propria incompetenza territoriale per gli ulteriori atti impugnati. Liquida le spese di lite in Euro 1.500,00 oltre oneri se dovuti, a favore di ciascuna Parte Resistente costituita.