Articolo 2232 bis del Codice dell'ordinamento militare
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26 febbraio 2014
Art. 2232-bis. (( (Formazione dei quadri di avanzamento degli ufficiali. Regime transitorio). )) (( 1. Fino all'anno 2015, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1067, comma 1, lettera b), il quadro di avanzamento e' formato iscrivendovi:
a) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai gradi di generale o corrispondenti, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
b) per l'avanzamento a scelta degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri:
1) ai gradi di colonnello e generale di brigata, gli ufficiali idonei, nell'ordine di graduatoria di merito, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare;
2) ai gradi di generale di divisione e di generale di corpo d'armata, gli ufficiali idonei, in ordine di ruolo, compresi nel numero dei posti corrispondente a quello delle promozioni da effettuare. ))
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014