Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 22/04/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Asti
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
2113/2023 RGAC
Il giudice, dott. P. Perfetti, ha emesso sentenza, nel giudizio in epigrafe, pendente tra
AZ. , in persona del proprio legale rappresentante pro tempore , Parte_1 Parte_2 con sede in 12050 Castino (CN) alla via EZ TI n. 25, C. F. , rappresentata e difesa, P.IVA_1 giusta delega allegata, dall' Avv. Egidio Caruso (C.F. ), con studio in 12051 Alba alla Via C.F._1
Rossini 9, presso cui è elettivamente domiciliata,
avverso
, C.F. e P. IVA , corrente in 12050 Barbaresco (CN), via Torino 18, in persona del suo Pt_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro-tempore, Sig. , nato a [...] il [...] e residente in 12050 Parte_4
Barbaresco (CN), via Domizio Cavazza 12, C.F. , rappresentata e difesa unitamente e CodiceFiscale_2 disgiuntamente ai fini della presente causa dagli Avv. ti Laura Conte, C.F. , indirizzo di CodiceFiscale_3 posta elettronica certificata , e Corrado Galleano, C.F. Email_1 C.F._4
, indirizzo di posta elettronica certificata
[...] Email_2
OSSERVATO
Parte attrice chiede nella presente sede:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale:
NEL MERITO accertare e dichiarare la legittimazione all'esercizio del diritto di riscatto in capo alla AZ.
, in persona del proprio legale rappresentate signor , avendone Parte_1 Parte_2 tutti i requisiti, tanto oggettivi che soggettivi, e, per l'effetto, trasferire la proprietà dei terreni sedenti nel comune di EZ TI, catastalmente identificati al foglio 12, particelle 41, 42AA, 42AB, 43, 168AA,
168AB, 169, 170, 171AA, 171AB, 172AA, 172AB, 175, 176, 248, 251, 252AA, 252AB, oggi di proprietà della
, con contestuale corresponsione, in favore di quest'ultima della somma Parte_5 di euro 125.000,00, in capo alla AZ. AGR. PAVAGLIONE SSA.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre cpa e spese generali come per legge.
Salvis Juribus.”
“- che l' con sede in 12050 Castino (CN) alla via EZ Controparte_1
TI n. 25 è stata costituita nel 2019 e ha come oggetto sociale “l'esercizio delle attività agricole così come definite dall'articolo 2135 codice civile, comprese le attività connesse così come definite nello stesso art. 2135 codice civile ed in particolare di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, comprese tutte le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco. Sono altresì ricomprese tutte le attività connesse, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco e dell'allevamento di animali, nonché' le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalle legge e quella agrituristica. in funzione strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, la società potrà compiere, in via non prevalente e sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, tutte le operazioni ritenute necessarie e/o utili, espressamente escluse comunque le attività
e le operazioni ora od in futuro vietate dalla legge.”
- che il socio e legale rappresentante ha tutte le caratteristiche per essere considerato Parte_2
“coltivatore diretto” infatti si dedica direttamente e abitualmente alla manuale coltivazione dei terreni, in qualità di proprietario, affittuario, usufruttuario, enfiteuta, e/o all'allevamento del bestiame ed attività connesse. Inoltre, per poter essere definito coltivatore diretto è necessaria la sussistenza di requisiti sia oggettivi che soggettivi. In particolare il coltivatore diretto deve contribuire, con il lavoro proprio e della propria famiglia, ad almeno un terzo del fabbisogno lavorativo aziendale, con un numero di giornate annue non inferiore a 104. L'attività deve inoltre essere svolta in modo abituale e prevalente, ovvero dovrà occupare il lavoratore per la maggior parte di tempo e dovrà costituire la fonte di reddito principale. Sul punto, infine, è opportuno evidenziare che la riforma del 2004 ha esteso alle società agricole anche il diritto di prelazione per l'acquisto dei terreni condotti in affitto o confinanti, sinora riservato ai coltivatori diretti, ma con un'importante limitazione. Il diritto di prelazione spetta solo alle società agricole di persone in cui almeno la metà dei soci è in possesso della qualifica di coltivatore diretto. Rimane un collegamento con la figura del coltivatore diretto, dato che almeno la metà dei soci devono essere tali. La AZ. Parte_1
è costituita da due soci, di cui uno, per altro il legale rappresentante, , è “coltivatore
[...] Parte_2 diretto”, come da visura allegata (doc. 1).
- che la AZ. è proprietaria, tra gli altri, dei terreni sedenti nel Comune di EZ Parte_1
TI e catastalmente identificati al foglio 12 particelle 167 e 39 (doc. 2).
Per
- che in data 30 marzo 2022, con atto a firma del notaio di Alba, successivamente registrato in data 04 aprile 2022, i sig.ri , , , , , , Parte_6 Pt_7 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5 CP_6 CP_
, e , ciascuno per la propria quota, vendevano alla , CP_7 CP_6 Parte_5 al prezzo di Euro 125.000,00, i terreni sedenti nel comune di EZ TI, catastalmente identificati al foglio 12, particelle 41, 42AA, 42AB, 43, 168AA, 168AB, 169, 170, 171AA, 171AB, 172AA, 172AB, 175, 176,
248, 251, 252AA, 252AB, il tutto formante unico corpo alle coerenze: mappali numeri 5, 219, 224, 225, 231,
227, 228, 229, 166, 257, 253, 167, 39, 38, 212, 37, 90 (al vertice), 86, 44, 46, 258, 47, 48, 49, 271, e 347 (al vertice) dello stesso foglio, quindi confinanti con i terreni di proprietà dell'odierna attrice (doc. 3).
- che parte venditrice, però, prima di procedere alla vendita disattendeva il diritto di prelazione della società confinante oggi attrice, (in cui il socio è coltivatore diretto), non inviando alcuna comunicazione in merito alla propria volontà di vendere i terreni de quo. - che, in data 05/12/2022 veniva inviata dall'odierna attrice alla una Parte_5 Co PEC (doc. 4), che rimaneva priva di riscontro, con la quale la “intende esercitare Parte_1 il diritto di riscatto, connesso al mancato rispetto della prelazione, offrendo lo stesso prezzo dell'atto di vendita, ovvero Euro 125.000,00, oltre le spese notatili occerrende”.
- che in data 03/03/2023 veniva presentata istanza di mediazione (doc. 5), veniva istruito il procedimento di mediazione n. 6304/23 Registro degli affari di conciliazione, partecipava la convenuta e si concludeva negativamente (doc. 6).
RITENUTO
1) IN MERITO AI REQUISITI PER ESSERE COLTIVATORE DIRETTO
Come affermato in premessa, per poter esercitare il diritto di prelazione e, come in questo caso, il diritto di riscatto, bisogna essere COLTIVATORE DIRETTO.
La Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2016, n. 15-4452 (doc. 7) da una chiara definizione delle varie figure professionali che operano in agricoltura di cui alla DGR n. 107-1659 del 28 novembre 2005, tra cui, ovviamente, anche quella del “coltivatore diretto”.
Sul punto testualmente si legge che “La definizione più sintetica, ai sensi delle leggi che disciplinano la figura del coltivatore diretto, è quella che considera tale il soggetto che svolga abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, sempreché con la forza lavoro propria e del nucleo famigliare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola (si faccia riferimento ad esempio alle leggi nn.604/54, 454/61, 590/65, 203/82 e successive modificazioni ed integrazioni, fino al Decreto Legislativo 228/2001).
La figura del coltivatore diretto è quindi riferita, come già detto, a requisiti di carattere sia soggettivo che aziendale (diversamente dal concetto di imprenditore agricolo e di imprenditore agricolo professionale che è riferito a requisiti di carattere esclusivamente soggettivo), e circa il riconoscimento della qualifica nulla di nuovo aggiunge il D.lgs. n. 99/04 alla normativa precedente, che resta pertanto invariata.
Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare, mentre “l'imprenditore agricolo conduttore” si avvale prevalentemente di manodopera salariata.
Le figure dell'Imprenditore Agricolo Professionale e del Parte_8
hanno quindi basi normative distinte (rispettivamente D.lgs 99/2004 e D.lgs 101/2005 da un lato,
[...] leggi 604/54, 454/61, 590/65 e 203/82 dall'altro) per cui debbono ritenersi figure giuridicamente distinte, anche se tradizionalmente vengono considerate sovrapponibili. Ma il fatto che il Coltivatore Diretto venga considerato comunque Imprenditore Agricolo Professionale ha una origine non normativa ma dottrinale- giurisprudenziale (cioè sulla base di studi compiuti da esperti in materia e di sentenze di organi giudicanti, pronunciate in riferimento a singoli casi concreti e non necessariamente riferibili alla generalità dei casi).
È pacifico che i requisiti di sono in capo al sig. , infatti quest'ultimo Parte_8 Parte_2 svolge direttamente, manualmente e abitualmente l'attività lavorativa fornendo alla propria azienda agricola ben più di un terzo della forza lavoro complessiva.
Nel caso che oggi ci occupa, ad esercitare il diritto di riscatto è una , all'interno Parte_5 della quale, è opportuno ribadirlo, non solo fa parte un Coltivatore Diretto, , ma ne è Parte_2 anche il legale rappresentanza e ne detiene la maggioranza delle quote (come da visura prodotta sub doc.
1). In merito al requisito del “tempo di lavoro”, questo dev'essere verificato confrontando il tempo che l'imprenditore agricolo dedica alla attività agricola (e alle attività connesse) con il tempo che lo stesso imprenditore dedica a eventuali attività extra-agricole.
A tal fine il tempo che l'imprenditore agricolo dedica all'attività agricola deve essere calcolato in modo convenzionale e standardizzato, utilizzando le tabelle della Deliberazione della Giunta Regionale prodotta sub doc. 7, le così dette tabelle ettaro/coltura.
In ogni caso il tempo dedicato all'attività agricola dev'essere ricondotto al tempo lavorativo totale annuale di una unità lavorativa attiva, storicamente pari a 287 giornate di 8 ore ciascuna (corrispondenti a una ULU
= Unità Lavorativa Uomo) in agricoltura.
Da ultimo, la circostanza in forza della quale il signor sia un coltivatore diretto è Parte_2 confermata dal certificato attestante la “Posizione ai fini delle assicurazioni obbligatorie dei lavoratori agricoli autonomi”, prodotto sub doc. 8.
2) IN MERITO AL DIRITTO DI PRELAZIONE
La prelazione agraria è stabilita, in origine, con la legge n. 590/1965 (art. 8), successivamente modificata in più aspetti. In sostanza con la prelazione si attribuisce, ad alcuni determinati soggetti, una preferenza rispetto ad altri e ciò in particolari situazioni e per determinati atti giuridicamente rilevanti. Con ciò
l'ordinamento limita l'autonomia contrattuale di ciascun soggetto.
Il più tipico dei casi di prelazione legale è rappresentata dalla prelazione agraria, che si sostanzia nel diritto assegnato all'affittuario coltivatore diretto insediato sul fondo rustico ovvero al proprietario coltivatore diretto o IAP confinante, di essere preferito (a parità di condizioni) al soggetto terzo acquirente, limitatamente ai casi di trasferimento a titolo oneroso del terreno medesimo.
Il proprietario venditore è all'uopo tenuto a comunicare agli interessati la c.d. “denuntiatio” e cioè la proposta di vendita intercorsa con il terzo al coltivatore tramite lettera raccomandata, con allegato il contratto preliminare di compravendita che riporti il nome dell'acquirente, il prezzo e le altre condizioni pattuite;
il coltivatore diretto ha facoltà di esercitare il suo diritto di prelazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione;
questi dovrà versare il prezzo entro tre mesi, decorrenti dal trentesimo giorno dal ricevimento della comunicazione di vendita, salvo diverso accordo fra le parti, il termine è sospeso per legge per non più di un anno quando il coltivatore abbia richiesto un mutuo per l'acquisto.
In carenza di “denuntiatio”, con conseguente trasferimento del fondo in violazione del diritto di prelazione, vi è da notare come il comma 5 dell'art. 8 della legge 590/1965 preveda per il soggetto interessato, in caso di alienazione a titolo oneroso del fondo, il diritto di riscatto a parità di condizioni;
la norma, infatti, prevede che “qualora il proprietario non provveda a tale notificazione o il prezzo indicato sia superiore a quello risultante dal contratto di compravendita, l'avente titolo al diritto di prelazione può, entro un anno dalla trascrizione del contratto di compravendita, riscattare il fondo dell'acquirente e da ogni altro successivo avente causa”.
In sostanza, la legge riconosce, all'avente diritto alla prelazione, la possibilità di riscattare il fondo dall'acquirente così come da ogni eventuale avente causa, sostituendosi all'acquirente e ciò entro un termine, decadenziale, di un anno dalla trascrizione della compravendita.
A tal proposito è opportuno evidenziare come la PEC inviata dalla odierna attrice alla
[...]
sia del 05/12/2022, quindi entro l'anno dall'atto di trasferimento della proprietà (doc. Parte_5
4). La norma prevede alcuni limiti: il coltivatore diretto insediato sul fondo può esercitare, infatti, la prelazione unicamente se coltiva il fondo stesso almeno da un biennio;
ciò per garantire la professionalità del coltivatore, idonea a giustificare il diritto di preferenza che gli viene attribuito. Il periodo biennale va calcolato avuto riferimento alla stipulazione del contratto preliminare di vendita del fondo dal proprietario al terzo.
L'art. 8, primo comma della legge n. 590 del 1965, prevede, inoltre, che possa esercitare la prelazione l'affittuario che “non abbia venduto, nel biennio precedente, altri fondi rustici di imponibile fondiario superiore a lire mille, salvo il caso di cessione a scopo di ricomposizione fondiaria”.
Secondo l'art. 31 della legge 590/1965, ai fini della prelazione e del riscatto agrario, “sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi ed all'allevamento ed al governo del bestiame, sempreché la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l'allevamento ed il governo del bestiame”, argomento già in precedenza affrontato.
L'art. 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, ha esteso la prelazione agraria al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti disponendo che “detto diritto di prelazione … spetta anche … al coltivatore diretto proprietario di terreni confinanti con fondi offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti ad enfiteuti coltivatori diretti”, come il caso che in questa sede ci occupa.
L'art. 1, c. 3 del c.d. Collegato Agricolo (Legge n. 154 del 28 luglio 2016), nel modificare l'art. 7 della legge
817/71, ha riconosciuto il diritto di prelazione anche in favore dell'Imprenditore Agricolo Professionale –
IAP (persona fisica) “iscritta nella previdenza agricola proprietaria di terreni confinanti offerti in vendita, purché sugli stessi non siano insediati mezzadri, coloni, affittuari, compartecipanti o enfiteuti coltivatori diretti”; relativamente alle società, sul punto, la formulazione della legge non è chiara, peraltro vi è da notare come secondo la interpretazione corrente (non constano precedenti) il diritto di prelazione compete anche alle società IAP, occorrendo al riguardo che la società IAP possa all'uopo esibire la certificazione amministrativa di legge (di riconoscimento dello status di IAP), l'iscrizione relativa previdenziale INPS del socio o dell'amministratore.
L'art. 7, della legge n. 817/1971, prevede il diritto di prelazione in favore del confinante a condizione che questi sia contemporaneamente proprietario e coltivatore diretto o IAP del fondo confinante (escludendosi ad esempio il nudo proprietario).
Essenziale è che la conduzione si riferisca allo stesso terreno contiguo a quello venduto;
la prelazione agraria del confinante richiede, quindi, non già la titolarità biennale del diritto di proprietà ma quella biennale dell'effettiva coltivazione del fondo a confine.
Il diritto alla prelazione per il soggetto confinante nasce solo se sul terreno oggetto della compravendita non sia insediato un coltivatore diretto e simili;
questo insediamento deve essere stabile effettivo e non precario e destinato a durare nel tempo (tra le tante Cass. n. 15804 del 6 luglio 2009), secondo la giurisprudenza maggioritaria il confinante può esercitare la prelazione nel caso in cui prima della stipulazione del rogito l'affittuario insediato abbia perduto la stabilità per effetto di un accordo in ragione del quale il coltivatore si sia impegnato col proprietario al rilascio del fondo (tra le tante Cass. n. 6290 del 18 aprile 2003). In caso di prelazione del confinante il fondo deve avere contiguità materiale, come in questo specifico caso, ed è opportuno verificare se tutti i mappali sono confinanti con i terreni dell'interessato proprietario confinante poiché, in astratto, le porzioni di terreno non confinanti potrebbero non formare oggetto di prelazione, per giurisprudenza consolidata è possibile l'esercizio parziale della prelazione;
da verificare anche la destinazione agricola dei fondi, nonché la presenza di altri confinanti interessati poiché è ammesso anche l'esercizio plurimo della prelazione. In merito alla destinazione agricola dei fondi confinanti, è di chiara evidenzia come sia identica, trattandosi in entrambi i casi di terreni boschivi.
3) IN MERITO ALL'ESERCIZIO DELL'AZIONE - SOCIETÀ AGRICOLA IN POSSESSO DELLA QUALITÀ DI
IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE
I requisiti richiesti perché una società possa qualificarsi come agricola risultano essenzialmente due:
1) Nella ragione o nella denominazione sociale deve essere compresa la dicitura “società agricola”;
2) La società deve avere per oggetto esclusivo l'esercizio dell'agricoltura o di un'attività agricola connessa, secondo l'elencazione di cui all'art. 2135 cod. civ.
In particolare, tale ultima disposizione prevede che è imprenditore agricolo colui che svolga una (o più) delle attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali ed attività connesse (primo comma); la norma precisa (secondo comma) che per coltivazione del fondo, selvicoltura ed allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria dello stesso, vegetale od animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marina;
in ogni caso (terzo comma) si intendono comunque connesse le attività esercitate dal medesimo imprenditore agricolo dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o di riserve dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del suo patrimonio rurale o forestale, o di ricezione ed ospitalità.
Perché una società agricola possa assumere l'ulteriore qualifica di imprenditore agricolo professionale
(IAP) la legge pone requisiti differenti a seconda del tipo di appartenenza.
Ove si tratti di società di persone (società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice), almeno un socio – accomandatario, in caso di società in accomandita semplice – anche non amministratore, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto (indipendentemente dal numero e dalla quota di capitale degli altri soci);
Ove si tratti di società di capitali (società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, anche semplificata), almeno un amministratore, anche non socio, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto (indipendentemente dal numero degli amministratori);
Ove si tratti di società cooperative, almeno un amministratore, che sia al contempo anche socio, deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto
(indipendentemente dal numero degli amministratori e/o degli altri soci).
È di solare evidenza, quindi, che in capo alla AZ. vi siano tutti i requisiti, sia oggettivi Parte_1 che soggettivi, per esercitare l'invocato diritto di riscatto.” Alla luce delle rituali allegazioni attoree (id est, le allegazioni contenute in atto di citazione, come integrate dalla successiva memoria defensionale del 1.2.2024) e tenuto conto non potere il giudicante, d'ufficio, neanche per il tramite di CTU, procedere all'accertamento di circostanze in fatto, che non siano state introdotte in giudizio in modo sufficientemente preciso dalle difese,
la domanda pare meritevole di reiezione.
La attrice, nella parte motiva del proprio atto introduttivo, insiste in più occasioni sul rilievo, per cui la azione troverebbe legittimazione e giustificazione nella qualità, in capo al socio della compagine, e legale rappresentante, sig. , di coltivatore diretto. Parte_2
Deduce infatti - come sopra visto:
“È pacifico che i requisiti di sono in capo al sig. , infatti quest'ultimo Parte_8 Parte_2 svolge direttamente, manualmente e abitualmente l'attività lavorativa fornendo alla propria azienda agricola ben più di un terzo della forza lavoro complessiva…”
E ancora:
“…ad esercitare il diritto di riscatto è una Società Semplice Agricola, all'interno della quale, è opportuno ribadirlo, non solo fa parte un Coltivatore Diretto, , ma ne è anche il legale Parte_2 rappresentanza e ne detiene la maggioranza delle quote…”
In replica alle eccezioni avverse, circa la carenza dei presupposti per azionare la chiesta prelazione, la stessa attrice deduce tuttavia:
“…è opportuno evidenziare che la AZ. coltiva ed utilizza i fondi confinanti di sua Parte_1 proprietà da ben oltre due anni. Detti fondi sono utilizzati per il pascolo degli animali posseduti dalla odierna attrice. La AZ. è stata costituita il 1 aprile 2019 e da allora ha utilizzato detti Parte_1 terreni per la propria impresa.
È altrettanto pacifico che l'odierna attrice non ha venduto nel biennio precedete fondi rustici di imponibile fondiario superiore alle Lire 1.000,00….”
Senonché, detta ultima circostanza – e tanto è stato correttamente rilevato dalla difesa convenuta - vale ad escludere la possibilità di accoglimento della domanda.
Ed infatti, emerge proprio dalle deduzioni attoree che la attrice, proprietaria dei meglio sopra individuati fondi, confinanti con la proprietà oggetto della causa, NON svolge ivi alcun tipo di attività di “coltivazione diretta”, rimanendo dunque la fattispecie odierna estranea alla sfera normativa del retratto agrario.
I fondi finitimi in questione sono infatti utilizzati esclusivamente per attività di allevamento. Essendo la ratio della chiesta prelazione agraria la previsione di condizioni di favore, per l'incremento e la prosperità della piccola e media proprietà agricola - onde garantire uno sfruttamento razionale dei terreni, ed evitare ove possibile la parcellizzazione delle proprietà;
avendo il retratto carattere eccezionale (con la apposizione di un vincolo di carattere reale, in contrasto con il principio generalissimo della libera circolazione dei beni, in ossequio all'altrettanto generale principio di libera espressione delle volontà negoziali private) onde esso, a parere di chi scrive, non può esser oggetto di interpretazione estensiva, e neppure di applicazioni analogiche;
Il fatto, che i fondi di spettanza, confinanti all'immobile oggetto del riscatto, NON siano oggetto di alcuna attività di sfruttamento del terreno, svolgendosi ivi SOLO attività di allevamento, assume rilievo ostativo all'accoglimento della azione.
Come sul punto precisato dalla migliore giurisprudenza anche di legittimità.
Si richiama, condividendola appieno, anche per il percorso di precisa analisi delle fondamenta stesse dell'istituto, nella sua ratio, Cass. ordinanza n. 42 del 2021, che precisa:
“La qualità di coltivatore diretto, legittimante la prelazione ed il riscatto agrari, ex artt. 8 e 31 della l. n. 590 del 1965, va intesa in senso restrittivo, propriamente funzionale alla coltivazione della terra e, perciò, non sussiste in capo a chi si dedica esclusivamente, ovvero in forma assolutamente prevalente, al governo ed all'allevamento del bestiame, giacché l'intento perseguito dal legislatore è quello di favorire la coltivazione di un fondo più ampio, per una maggiore efficiente produzione, nel caso del confinante e di un fondo col quale già sussiste una relazione, nell'ipotesi del titolare di un rapporto agrario. Ne consegue che, pur riferendosi l'art. 31 cit. all'attività di allevamento e governo del bestiame, la qualità di coltivatore diretto deve considerarsi attinente propriamente alla coltivazione della terra e, per l'effetto, il diritto di prelazione e riscatto è riconosciuto dall'ordinamento a condizione che il soggetto coltivi il fondo (quale proprietario o conduttore, a seconda dei due casi previsti), degradando l'esistenza del bestiame da allevare o da governare al rango di mera evenienza, ovvero di attività complementare alla coltivazione della terra o, comunque, aggiuntiva rispetto alla concreta coltivazione del fondo…”
Disamina, che pare perfettamente applicabile, e sovrapponibile anzi, alla ipotesi in contestazione.
La domanda va dunque respinta.
Spese secondo soccombenza.
PQM
Il tribunale,
definitivamente pronunziando,
Rigetta le domande attoree;
Condanna parte attrice alla rifusione delle spese di lite avversarie, che liquida in € 9.800 per compenso, oltre accessori tutti.
Si comunichi.
Asti, 18.4.2025
Il gi dott. Perfetti